Somme già versate al Fondo Inps: istruzioni per il
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Somme già versate al Fondo Inps: istruzioni per il
Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Circolari IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Somme già versate al Fondo Inps: istruzioni per il recupero Antonino Cannioto Esperto in materia previdenziale Giuseppe Maccarone Consulente del lavoro in Roma Ai fini del loro recupero, le somme già versate al Fondo di Tesoreria da destinare invece, in tutto o in parte, alla previdenza complementare a seguito della scelta intervenuta in un momento successivo rispetto a quello di chiusura delle paghe dovran no essere indicate nel quadro «D» del DM10/2 con il codice di nuova istituzione «RF01» avente il significato di «rec. contr. Fondo Tesoreria». Lo stesso codice potrà altresì essere utilizzato per eventuali recuperi di quote di Tfr erroneamente versate al Fondo di Tesoreria Con il nuovo messaggio n. 17959 del 9 luglio 2007, l’Istituto di previdenza rende note le moda lità che i datori di lavoro devono seguire per recuperare, in talune situazioni, la contribuzione già destinata o versata al Fondo istituito dai com mi 755 e successivi della legge n. 296/2007 (Finanziaria 2007). La prima fase della riforma della previdenza com plementare è ormai alle spalle, ma il Fondo di Tesoreria continua ad essere oggetto di attenzioni. A pochi giorni dal 16 luglio data entro la quale i datori di lavoro possono regolarizzare i periodi pregressi fino al mese di maggio 2007(1) l’Inps torna ad occuparsene e, proseguendo nell’iter ini ziato con la pubblicazione della circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (pubblicata in Guida al Lavoro n. 16/2007, pag. 21) e continuato con il successivo messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007 (pubbli cata in Guida al Lavoro n. 19/2007, pag.13), inse risce un ulteriore tassello al complesso puzzle che riguarda questo aspetto della riforma. N. 30 - 20 luglio 2007 12 Il contenuto del messaggio Inps La principale fattispecie rappresentata nel messag gio in commento si riferisce all’ipotesi in cui i (1) lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007 manifestano la volontà di aderire a previ denza complementare (con il modello TFR2) do po che l’azienda avvalendosi della possibilità di versare la contribuzione al suddetto Fondo già dal mese di assunzione ha provveduto a destinarvi la quota di Tfr relativa al periodo di paga in cui interviene la scelta. Al riguardo occorre ricordare che, in forza della previsione di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2007 (pubblicato in Guida al Lavoro n. 7/2007, pag. 16), nelle aziende con almeno 50 dipendenti, per i lavoratori il cui rapporto di lavo ro inizia in data successiva al 31 dicembre 2006 che non hanno già esercitato la scelta presso un precedente datore di lavoro, il contributo al Fon do di Tesoreria è comunque dovuto dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta, a prescindere dall’opzione esercitata dal lavoratore. Infatti, se egli decide di rimanere in regime di Tfr, quest’ultimo va integralmente girato al Fondo di Tesoreria dalla data di assunzione; se il lavoratore aderisce parzialmente o totalmente alla previden za complementare, è dovuto al Fondo il Tfr matu rato dalla data di assunzione sino al mese prece dente quello dell’opzione. Infine, se il dipendente tace, si deve versare al Fondo di Tesoreria il Tfr maturato nel semestre a disposizione della scelta. Stante, quindi, tale obbli gatorietà, con il messaggio n. 10577/2007, l’Inps ha precisato che i datori di lavoro interessati pos sono versare detto contributo anche mensilmente, a decorrere dalla data di assunzione (prima della consegna del modello TFR2) risparmiando, sulle contribuzioni correnti, la rivalutazione (2,74%) al trimenti dovuta. Se, tuttavia, i datori di lavoro che si sono avvalsi di questa possibilità vengono a conoscenza del l’opzione del lavoratore verso la previdenza com Si ricorda che la regolarizzazione può interessare le situazioni relative a lavoratori che hanno consegnato il modello di scelta entro il mese di maggio 2007. Qualora i moduli TFR1 o TFR2 siano stati presentati nel mese di giugno, il Tfr da versare al Fondo di Tesoreria confluirà nel DM10/2 relativo al periodo di paga «luglio 2007» la cui scadenza è il 16.8.2007 (salvo proroga estiva). Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE plementare, ad esempio, in un momento successi vo a quello di elaborazione mensile delle paghe riferite al periodo di scelta, sorge la necessità di recuperare quanto già destinato al Fondo di Teso reria. È necessario infatti ricordare che, nella delibe razione 21 marzo 2007, la Covip ha precisato che la quota di Tfr riferita al mese in cui interviene l’adesione (integrale o parziale) a previdenza com plementare, deve essere versata al Fondo oggetto della scelta. Nel messaggio in rassegna l’Inps istituisce un nuo vo codice del quadro «D» del DM10/2 (RF01), che i datori di lavoro devono utilizzare per il recupero della contribuzione già versata al Fondo di Tesoreria ma di fatto dovuta al Fondo di Previ denza complementare indicato dal lavoratore. Si ipotizzi il caso di un dipendente - che non ha ancora esercitato la scelta in precedenza - il cui rapporto di lavoro abbia inizio il 1° settembre 2007. In data 30 dicembre il lavoratore consegna il modello TFR2, indicando di aderire integralmente alla previdenza complementare dallo stesso mese. Trattandosi di un assunto successivamente al 1° gennaio 2007 che non aveva già esercitato la scelta, l’azienda si è avvalsa della possibilità di versare il contributo al Fondo di Tesoreria mensilmente, già dall’assunzione(2). Sono state così trasferite al Fondo di Tesoreria le quote riferite ai mesi di settembre, ottobre, novembre e - considerato il momento di consegna del TFR2 (30 dicembre) - è stata destinata al citato Fondo anche quella di dicembre 2007. Stante l’opzione esercitata dal lavoratore, il Tfr riferito a tale ultimo mese, deve essere invece versato al Fondo di previdenza complementare da lui prescelto. L’azienda si trova così nelle condizioni di dover recuperare la quota di Tfr già destinata, per lo stesso mese, al Fondo di Tesoreria. A tal fine, utilizzerà l’istituito codice «RF01». PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Circolari Articoli La sistemazione delle misure compensative fruite Insieme con le operazioni di recupero, l’azienda dovrà provvedere anche alla sistemazione delle misure compensative fruite. Ricordiamo, infatti, che dal 1° gennaio 2007 è previsto(3) a favore dei datori di lavoro che si privano in tutto o in parte del Tfr l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia ex articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del setto re privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo di Teso reria). A tal fine, l’Inps ha istituito due diversi codici di conguaglio da utilizzare sul DM10/2 e più esatta mente: «TF01» per la misura compensativa relativa alle quote di Tfr destinate a previdenza complementa re; «TF02» per quella relativa alle quote di Tfr trasferite al Fondo di Tesoreria. Se le aziende, che hanno versato al Fondo di Tesoreria il contributo Tfr oggetto di recupero, hanno fruito della misura compensativa indican dola con il previsto codice «TF02», è necessario che sistemino tale importo. A tal fine, con la stessa denuncia nella quale effettuano il recupero del contributo versato al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono ridurre l’importo dell’esonero spettante nel mese con riguardo alla percentuale riferita al Fondo di Tesoreria, in misura corrispondente a quanto in precedenza fruito e, contestualmente, aumentare del medesimo importo la quota di esonero spettante nel medesimo mese a titolo di misura compensativa connessa alla previdenza comple mentare. *** (2) (3) Da ultimo, l’Istituto di previdenza fa presente che, in caso di recupero, i datori di lavoro devono aver cura di rettificare anche le eventuali denunce E Mens già trasmesse con l’indicazione del contribu to al Fondo di Tesoreria. Si ricorda che se il datore di lavoro adotta questa soluzione e il rapporto di lavoro cessa nel semestre, senza che il lavoratore abbia manifestato la propria scelta, questi ha diritto alla liquidazione del Tfr da parte del datore di lavoro che potrà, quindi, recuperare gli importi versati al Fondo di Tesoreria. Art. 10 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge n. 296/2006. N. 30 - 20 luglio 2007 Nel messaggio in rassegna l’Inps precisa inoltre che le medesime modalità dovranno essere util mente seguite dai datori di lavoro anche in tutti i casi in cui si renda necessario recuperare quote di Tfr erroneamente versate al Fondo di Tesoreria. 13 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Circolari Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Con la circolare n. 70/ istituzione «RF01» avente Inps - Messaggio 9 luglio 2007, n. 17959 il significato di «rec. con 2007 e con il messaggio tr.Fondo Tesoreria». n. 10577/2007, sono sta Oggetto: Circolare n. 70/2007. Modalità di recuLo stesso codice potrà al te fornite ai datori di lavo pero di somme già versate al Fondo di Tesoreria. tresì essere utilizzato per ro del settore privato che Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti eventuali recuperi di quote abbiano alle proprie di di Tfr erroneamente versa pendenze almeno 50 ad te al Fondo di Tesoreria. detti, le istruzioni ai fini I datori di lavoro che, in del versamento del contributo al «Fondo per l’erogazio sede di versamento del contributo di cui trattasi, avesse ne ai lavoratori dipendenti del settore privato dei tratta menti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.» (cd. ro fruito anche della misura compensativa con il previ sto codice «TF02», dovranno provvedere alla sistema Fondo di Tesoreria Inps). In particolare, con riferimento ai lavoratori assunti in zione dei relativi importi. A tal fine, con la denuncia con la quale è effettuato il data successiva al 31 dicembre 2006 che non abbiano recupero, opereranno come segue: già manifestato la propria volontà con riferimento a ridurranno l’importo dell’esonero del contributo ex art. precedenti rapporti di lavoro il contributo al Fondo di 2, legge n. 297/1982 spettante nel mese con riguardo Tesoreria è comunque dovuto a partire dal mese di alla percentuale riferita al Fondo di Tesoreria, in misura assunzione e fino a quello precedente il conferimento corrispondente a quanto in precedenza fruito; del Tfr a previdenza complementare. aumenteranno del medesimo importo la quota di eso In considerazione di quanto precede, è stata data la possi nero spettante nel mese a titolo di misura compensativa bilità ai datori di lavoro di effettuare il versamento del connessa alla previdenza complementare. suddetto contributo mensilmente, dalla data di assunzio Eventuali denunce EMens già trasmesse con l’indica ne, anche prima della ricezione del modello TFR2. zione del contributo al Fondo di Tesoreria, dovranno Con riguardo a detta fattispecie può, tuttavia, prospet essere rettificate. tarsi per le aziende la necessità di recuperare somme già versate al Fondo di Tesoreria da destinare invece, in Istruzioni contabili tutto o in parte, alla previdenza complementare a segui Per rilevare contabilmente le somme non dovute o erro to della scelta in tal senso effettuata dal lavoratore nel neamente attribuite dai datori di lavoro al Fondo per il modello TFR2 intervenuta in un momento successivo Tfr e dagli stessi successivamente conguagliate median rispetto a quello di chiusura delle paghe. te modello DM10/2 con il suddetto codice «RF01», Ai fini del recupero, detta somma dovrà essere indicata viene istituito il conto Tfr 34/100 Rimborso di contri nel quadro «D» del DM10/2 con il codice di nuova buti che viene riportato in allegato (omissis). 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