Somme già versate al Fondo Inps: istruzioni per il

Transcript

Somme già versate al Fondo Inps: istruzioni per il
Guida al Lavoro
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Articoli
Circolari
IL SOLE
SOLE 24
24 ORE
ORE
IL
Somme già versate al Fondo Inps:
istruzioni per il recupero
Antonino Cannioto Esperto in materia previdenziale
Giuseppe Maccarone Consulente del lavoro in Roma
Ai fini del loro recupero, le somme già versate al
Fondo di Tesoreria ­ da destinare invece, in tutto o
in parte, alla previdenza complementare a seguito
della scelta intervenuta in un momento successivo
rispetto a quello di chiusura delle paghe ­ dovran­
no essere indicate nel quadro «D» del DM10/2
con il codice di nuova istituzione «RF01» avente il
significato di «rec. contr. Fondo Tesoreria». Lo
stesso codice potrà altresì essere utilizzato per
eventuali recuperi di quote di Tfr erroneamente
versate al Fondo di Tesoreria
Con il nuovo messaggio n. 17959 del 9 luglio
2007, l’Istituto di previdenza rende note le moda­
lità che i datori di lavoro devono seguire per
recuperare, in talune situazioni, la contribuzione
già destinata o versata al Fondo istituito dai com­
mi 755 e successivi della legge n. 296/2007
(Finanziaria 2007).
La prima fase della riforma della previdenza com­
plementare è ormai alle spalle, ma il Fondo di
Tesoreria continua ad essere oggetto di attenzioni.
A pochi giorni dal 16 luglio ­ data entro la quale i
datori di lavoro possono regolarizzare i periodi
pregressi fino al mese di maggio 2007(1) ­ l’Inps
torna ad occuparsene e, proseguendo nell’iter ini­
ziato con la pubblicazione della circolare n. 70 del
3 aprile 2007 (pubblicata in Guida al Lavoro n.
16/2007, pag. 21) e continuato con il successivo
messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007 (pubbli­
cata in Guida al Lavoro n. 19/2007, pag.13), inse­
risce un ulteriore tassello al complesso puzzle che
riguarda questo aspetto della riforma.
N. 30 - 20 luglio 2007
12
Il contenuto
del messaggio Inps
La principale fattispecie rappresentata nel messag­
gio in commento si riferisce all’ipotesi in cui i
(1)
lavoratori ­ assunti successivamente al 1° gennaio
2007 ­ manifestano la volontà di aderire a previ­
denza complementare (con il modello TFR2) do­
po che l’azienda ­ avvalendosi della possibilità di
versare la contribuzione al suddetto Fondo già dal
mese di assunzione ­ ha provveduto a destinarvi la
quota di Tfr relativa al periodo di paga in cui
interviene la scelta.
Al riguardo occorre ricordare che, in forza della
previsione di cui al decreto interministeriale 30
gennaio 2007 (pubblicato in Guida al Lavoro n.
7/2007, pag. 16), nelle aziende con almeno 50
dipendenti, per i lavoratori il cui rapporto di lavo­
ro inizia in data successiva al 31 dicembre 2006
che non hanno già esercitato la scelta presso un
precedente datore di lavoro, il contributo al Fon­
do di Tesoreria è comunque dovuto dalla data di
assunzione fino al mese precedente la scelta, a
prescindere dall’opzione esercitata dal lavoratore.
Infatti, se egli decide di rimanere in regime di Tfr,
quest’ultimo va integralmente girato al Fondo di
Tesoreria dalla data di assunzione; se il lavoratore
aderisce parzialmente o totalmente alla previden­
za complementare, è dovuto al Fondo il Tfr matu­
rato dalla data di assunzione sino al mese prece­
dente quello dell’opzione.
Infine, se il dipendente tace, si deve versare al
Fondo di Tesoreria il Tfr maturato nel semestre a
disposizione della scelta. Stante, quindi, tale obbli­
gatorietà, con il messaggio n. 10577/2007, l’Inps
ha precisato che i datori di lavoro interessati pos­
sono versare detto contributo anche mensilmente,
a decorrere dalla data di assunzione (prima della
consegna del modello TFR2) risparmiando, sulle
contribuzioni correnti, la rivalutazione (2,74%) al­
trimenti dovuta.
Se, tuttavia, i datori di lavoro ­ che si sono avvalsi
di questa possibilità ­ vengono a conoscenza del­
l’opzione del lavoratore verso la previdenza com­
Si ricorda che la regolarizzazione può interessare le situazioni relative a lavoratori che hanno consegnato il modello di
scelta entro il mese di maggio 2007. Qualora i moduli TFR1 o TFR2 siano stati presentati nel mese di giugno, il Tfr da
versare al Fondo di Tesoreria confluirà nel DM10/2 relativo al periodo di paga «luglio 2007» la cui scadenza è il
16.8.2007 (salvo proroga estiva).
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
plementare, ad esempio, in un momento successi­
vo a quello di elaborazione mensile delle paghe
riferite al periodo di scelta, sorge la necessità di
recuperare quanto già destinato al Fondo di Teso­
reria.
È necessario ­ infatti ­ ricordare che, nella delibe­
razione 21 marzo 2007, la Covip ha precisato che
la quota di Tfr riferita al mese in cui interviene
l’adesione (integrale o parziale) a previdenza com­
plementare, deve essere versata al Fondo oggetto
della scelta.
Nel messaggio in rassegna l’Inps istituisce un nuo­
vo codice del quadro «D» del DM10/2 (RF01),
che i datori di lavoro devono utilizzare per il
recupero della contribuzione già versata al Fondo
di Tesoreria ma di fatto dovuta al Fondo di Previ­
denza complementare indicato dal lavoratore.
Si ipotizzi il caso di un dipendente - che non ha
ancora esercitato la scelta in precedenza - il cui
rapporto di lavoro abbia inizio il 1° settembre
2007.
In data 30 dicembre il lavoratore consegna il
modello TFR2, indicando di aderire integralmente alla previdenza complementare dallo stesso
mese.
Trattandosi di un assunto successivamente al 1°
gennaio 2007 che non aveva già esercitato la
scelta, l’azienda si è avvalsa della possibilità di
versare il contributo al Fondo di Tesoreria mensilmente, già dall’assunzione(2).
Sono state così trasferite al Fondo di Tesoreria le
quote riferite ai mesi di settembre, ottobre, novembre e - considerato il momento di consegna
del TFR2 (30 dicembre) - è stata destinata al
citato Fondo anche quella di dicembre 2007.
Stante l’opzione esercitata dal lavoratore, il Tfr
riferito a tale ultimo mese, deve essere invece
versato al Fondo di previdenza complementare
da lui prescelto.
L’azienda si trova così nelle condizioni di dover
recuperare la quota di Tfr già destinata, per lo
stesso mese, al Fondo di Tesoreria.
A tal fine, utilizzerà l’istituito codice «RF01».
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Circolari
Articoli
La sistemazione
delle misure compensative fruite
Insieme con le operazioni di recupero, l’azienda
dovrà provvedere anche alla sistemazione delle
misure compensative fruite.
Ricordiamo, infatti, che dal 1° gennaio 2007 è
previsto(3) ­ a favore dei datori di lavoro che si
privano in tutto o in parte del Tfr ­ l’esonero dal
versamento del contributo al Fondo di garanzia ex
articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella
stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del setto­
re privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile (Fondo di Teso­
reria).
A tal fine, l’Inps ha istituito due diversi codici di
conguaglio da utilizzare sul DM10/2 e più esatta­
mente:
­ «TF01» per la misura compensativa relativa alle
quote di Tfr destinate a previdenza complementa­
re;
­ «TF02» per quella relativa alle quote di Tfr
trasferite al Fondo di Tesoreria.
Se le aziende, che hanno versato al Fondo di
Tesoreria il contributo Tfr oggetto di recupero,
hanno fruito della misura compensativa indican­
dola con il previsto codice «TF02», è necessario
che sistemino tale importo.
A tal fine, con la stessa denuncia nella quale
effettuano il recupero del contributo versato al
Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono
ridurre l’importo dell’esonero spettante nel mese
con riguardo alla percentuale riferita al Fondo di
Tesoreria, in misura corrispondente a quanto in
precedenza fruito e, contestualmente, aumentare
­ del medesimo importo ­ la quota di esonero
spettante nel medesimo mese a titolo di misura
compensativa connessa alla previdenza comple­
mentare.
***
(2)
(3)
Da ultimo, l’Istituto di previdenza fa presente che,
in caso di recupero, i datori di lavoro devono aver
cura di rettificare anche le eventuali denunce E­
Mens già trasmesse con l’indicazione del contribu­
to al Fondo di Tesoreria.
Si ricorda che se il datore di lavoro adotta questa soluzione e il rapporto di lavoro cessa nel semestre, senza che il
lavoratore abbia manifestato la propria scelta, questi ha diritto alla liquidazione del Tfr da parte del datore di lavoro che
potrà, quindi, recuperare gli importi versati al Fondo di Tesoreria.
Art. 10 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge n. 296/2006.
N. 30 - 20 luglio 2007
Nel messaggio in rassegna l’Inps precisa inoltre
che le medesime modalità dovranno essere util­
mente seguite dai datori di lavoro anche in tutti i
casi in cui si renda necessario recuperare quote di
Tfr erroneamente versate al Fondo di Tesoreria.
13
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Circolari
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Con la circolare n. 70/
istituzione «RF01» avente
Inps - Messaggio 9 luglio 2007, n. 17959
il significato di «rec. con­
2007 e con il messaggio
tr.Fondo Tesoreria».
n. 10577/2007, sono sta­
Oggetto: Circolare n. 70/2007. Modalità di recuLo stesso codice potrà al­
te fornite ai datori di lavo­
pero di somme già versate al Fondo di Tesoreria.
tresì essere utilizzato per
ro del settore privato che
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
eventuali recuperi di quote
abbiano alle proprie di­
di Tfr erroneamente versa­
pendenze almeno 50 ad­
te al Fondo di Tesoreria.
detti, le istruzioni ai fini
I datori di lavoro che, in
del versamento del contributo al «Fondo per l’erogazio­
sede
di
versamento
del
contributo
di cui trattasi, avesse­
ne ai lavoratori dipendenti del settore privato dei tratta­
menti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.» (cd. ro fruito anche della misura compensativa con il previ­
sto codice «TF02», dovranno provvedere alla sistema­
Fondo di Tesoreria Inps).
In particolare, con riferimento ai lavoratori assunti in zione dei relativi importi.
A tal fine, con la denuncia con la quale è effettuato il
data successiva al 31 dicembre 2006 ­ che non abbiano recupero, opereranno come segue:
già manifestato la propria volontà con riferimento a ­ ridurranno l’importo dell’esonero del contributo ex art.
precedenti rapporti di lavoro ­ il contributo al Fondo di 2, legge n. 297/1982 spettante nel mese con riguardo
Tesoreria è comunque dovuto a partire dal mese di alla percentuale riferita al Fondo di Tesoreria, in misura
assunzione e fino a quello precedente il conferimento corrispondente a quanto in precedenza fruito;
del Tfr a previdenza complementare.
­ aumenteranno del medesimo importo la quota di eso­
In considerazione di quanto precede, è stata data la possi­ nero spettante nel mese a titolo di misura compensativa
bilità ai datori di lavoro di effettuare il versamento del connessa alla previdenza complementare.
suddetto contributo mensilmente, dalla data di assunzio­ Eventuali denunce E­Mens già trasmesse con l’indica­
ne, anche prima della ricezione del modello TFR2.
zione del contributo al Fondo di Tesoreria, dovranno
Con riguardo a detta fattispecie può, tuttavia, prospet­ essere rettificate.
tarsi per le aziende la necessità di recuperare somme
già versate al Fondo di Tesoreria da destinare invece, in Istruzioni contabili
tutto o in parte, alla previdenza complementare a segui­ Per rilevare contabilmente le somme non dovute o erro­
to della scelta ­ in tal senso effettuata dal lavoratore nel neamente attribuite dai datori di lavoro al Fondo per il
modello TFR2 ­ intervenuta in un momento successivo Tfr e dagli stessi successivamente conguagliate median­
rispetto a quello di chiusura delle paghe.
te modello DM10/2 con il suddetto codice «RF01»,
Ai fini del recupero, detta somma dovrà essere indicata viene istituito il conto Tfr 34/100 ­ Rimborso di contri­
nel quadro «D» del DM10/2 con il codice di nuova buti ­ che viene riportato in allegato (omissis).
N. 30 - 20 luglio 2007
14