Testamento pubblico fatto da soggetto incapace di leggere e

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Testamento pubblico fatto da soggetto incapace di leggere e
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i nostri Esperti
affari di famiglia
A cura dell’AVVOCATO
FULVIA FOIS
Testamento pubblico fatto da soggetto incapace di leggere
e scrivere. Quanti i testimoni necessari a renderlo valido?
Cari lettrici e lettori,
con la ripresa dalla pausa estiva, che mi
auguro abbiate trascorso nel modo migliore
insieme alle persone a Voi più care,
la rubrica viene interessata dal quesito
propostomi da un lettore, che per motivi di
riservatezza indicherò con le sole iniziali
M.S., ed avente per oggetto la validità o
meno di un testamento pubblico fatto dal
nonno.
Nello specifico il lettore, sig. M.S.,
evidenzia nel proprio scritto che il nonno,
incapace di leggere e scrivere, si è recato
presso un notaio per dichiarare, con
testamento pubblico, la volontà di lasciare
ai due figli maschi la propria abitazione
e alle due figlie femmine una quota di
legittima in denaro. Tuttavia, dopo due
anni dalla pubblicazione del testamento,
le figlie del testatore, ritenendo iniqua
la ripartizione, si erano rivolte ad un
avvocato il quale sosteneva la possibilità di
annullare il testamento pubblico in quanto,
considerato l’analfabetismo del padre - de
cuius-, il notaio avrebbe dovuto redigere lo
stesso alla presenza di quattro anziché due
testimoni come in realtà avvenuto.
Prima di rispondere al quesito relativo
la validità del testamento pubblico
prestato dal nonno del sig. M.S., ritengo
opportuno delineare, seppur brevemente,
le particolarità di tale forma testamentaria
soffermandomi poi sul numero dei testimoni
richiesti dalla legge per la valida formazione
dell’atto.
Il testamento è quell’atto con il quale un
soggetto dispone delle proprie sostanze per
il momento in cui avrà cessato di vivere.
Il nostro codice civile contempla diverse
forme di testamento e, precisamente, quelle
ordinarie e quelle speciali. I testamenti
ordinari sono rispettivamente, il testamento
olografo e il testamento per atto di notaio.
Quest’ultimo può essere pubblico o segreto.
Dunque, il testamento pubblico è un
testamento notarile o ancor più precisamente
è un atto con il quale il notaio, che riceve la
volontà testamentaria del testatore, provvede
a dare forma scritta alle disposizioni del
testatore dandone successivamente lettura
allo stesso alla presenza dei testimoni.
Segue poi la sottoscrizione dell’atto da parte
del testatore, dei testimoni e del notaio.
La forma del testamento pubblico presenta il
duplice vantaggio di poter essere disposto
da tutti (anche da chi non sa o non può
leggere e/o scrivere) e di essere sottoposto
all’accertamento dell’effettiva volontà del
testatore. Presenta tuttavia lo svantaggio di
un rigoroso formalismo, della mancanza di
assoluta segretezza e della sua onerosità.
Il processo di formazione del testamento
pubblico si compone di molteplici passaggi,
tra cui, ai fini del quesito in esame, assume
rilievo proprio la presenza dei testimoni che
ha quale scopo quello di garantire la fedele
riproduzione delle volontà del testatore e
l’assenza di una qualsivoglia influenza da
parte del notaio.
I testimoni devono essere maggiori d’età,
pienamente capaci e non devono avere
interessi nel redigendo atto. L’art. 603
del codice civile contempla la presenza
dei testimoni nel numero di due. Tuttavia,
in determinati casi, in cui l’esigenza
di tutela della volontà testamentaria è
particolarmente sensibile, il numero dei
testimoni sale a quattro.
Tale eventualità è espressamente prevista
dal quarto comma dell’art. 603 c.c. che
prescrive la presenza di quattro testimoni
ove il testatore oltre che muto, sordo o
sordomuto “sia incapace anche di leggere”.
Tenuto conto delle informazioni fornite dal
sig. M.S. e del dettato normativo al riguardo,
si può con ragione ritenere che il numero di
testimoni necessari per validamente formare
il testamento pubblico del nonno era di
due in quanto solo incapace di leggere e
scrivere e non anche sordo e/o muto al
momento della dichiarazione testamentaria.
Ciò trova conferma anche nella migliore
dottrina e nella giurisprudenza consolidata
(Cass. Civ. Sez. II, 3.06.1983, n. 3939)
che confermano quanto sopra ovvero che
solo quando all’incapacità di udito e/o
parola si aggiunga l’incapacità di leggere
l’ordinamento impone una garanzia ancora
maggiore cioè la presenza di quattro
testimoni invece dei due normalmente
richiesti.
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