Testamento pubblico fatto da soggetto incapace di leggere e
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Testamento pubblico fatto da soggetto incapace di leggere e
22 i nostri Esperti affari di famiglia A cura dell’AVVOCATO FULVIA FOIS Testamento pubblico fatto da soggetto incapace di leggere e scrivere. Quanti i testimoni necessari a renderlo valido? Cari lettrici e lettori, con la ripresa dalla pausa estiva, che mi auguro abbiate trascorso nel modo migliore insieme alle persone a Voi più care, la rubrica viene interessata dal quesito propostomi da un lettore, che per motivi di riservatezza indicherò con le sole iniziali M.S., ed avente per oggetto la validità o meno di un testamento pubblico fatto dal nonno. Nello specifico il lettore, sig. M.S., evidenzia nel proprio scritto che il nonno, incapace di leggere e scrivere, si è recato presso un notaio per dichiarare, con testamento pubblico, la volontà di lasciare ai due figli maschi la propria abitazione e alle due figlie femmine una quota di legittima in denaro. Tuttavia, dopo due anni dalla pubblicazione del testamento, le figlie del testatore, ritenendo iniqua la ripartizione, si erano rivolte ad un avvocato il quale sosteneva la possibilità di annullare il testamento pubblico in quanto, considerato l’analfabetismo del padre - de cuius-, il notaio avrebbe dovuto redigere lo stesso alla presenza di quattro anziché due testimoni come in realtà avvenuto. Prima di rispondere al quesito relativo la validità del testamento pubblico prestato dal nonno del sig. M.S., ritengo opportuno delineare, seppur brevemente, le particolarità di tale forma testamentaria soffermandomi poi sul numero dei testimoni richiesti dalla legge per la valida formazione dell’atto. Il testamento è quell’atto con il quale un soggetto dispone delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il nostro codice civile contempla diverse forme di testamento e, precisamente, quelle ordinarie e quelle speciali. I testamenti ordinari sono rispettivamente, il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Quest’ultimo può essere pubblico o segreto. Dunque, il testamento pubblico è un testamento notarile o ancor più precisamente è un atto con il quale il notaio, che riceve la volontà testamentaria del testatore, provvede a dare forma scritta alle disposizioni del testatore dandone successivamente lettura allo stesso alla presenza dei testimoni. Segue poi la sottoscrizione dell’atto da parte del testatore, dei testimoni e del notaio. La forma del testamento pubblico presenta il duplice vantaggio di poter essere disposto da tutti (anche da chi non sa o non può leggere e/o scrivere) e di essere sottoposto all’accertamento dell’effettiva volontà del testatore. Presenta tuttavia lo svantaggio di un rigoroso formalismo, della mancanza di assoluta segretezza e della sua onerosità. Il processo di formazione del testamento pubblico si compone di molteplici passaggi, tra cui, ai fini del quesito in esame, assume rilievo proprio la presenza dei testimoni che ha quale scopo quello di garantire la fedele riproduzione delle volontà del testatore e l’assenza di una qualsivoglia influenza da parte del notaio. I testimoni devono essere maggiori d’età, pienamente capaci e non devono avere interessi nel redigendo atto. L’art. 603 del codice civile contempla la presenza dei testimoni nel numero di due. Tuttavia, in determinati casi, in cui l’esigenza di tutela della volontà testamentaria è particolarmente sensibile, il numero dei testimoni sale a quattro. Tale eventualità è espressamente prevista dal quarto comma dell’art. 603 c.c. che prescrive la presenza di quattro testimoni ove il testatore oltre che muto, sordo o sordomuto “sia incapace anche di leggere”. Tenuto conto delle informazioni fornite dal sig. M.S. e del dettato normativo al riguardo, si può con ragione ritenere che il numero di testimoni necessari per validamente formare il testamento pubblico del nonno era di due in quanto solo incapace di leggere e scrivere e non anche sordo e/o muto al momento della dichiarazione testamentaria. Ciò trova conferma anche nella migliore dottrina e nella giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. II, 3.06.1983, n. 3939) che confermano quanto sopra ovvero che solo quando all’incapacità di udito e/o parola si aggiunga l’incapacità di leggere l’ordinamento impone una garanzia ancora maggiore cioè la presenza di quattro testimoni invece dei due normalmente richiesti. Se lo desiderate segnalatemi i Vs casi e/o le Vs questioni di maggiore interesse all’indirizzo mail: [email protected] autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviatomi.