Attività lavorativa

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Attività lavorativa
Evento protetto
I lavoratori o lavoratrici dipendenti sia del settore privato che pubblico, anche a tempo determinato, hanno
diritto ad un congedo retribuito fino ad un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Il limite massimo
complessivo di due anni può essere ripartito su tutti i beneficiari e la norma prevede un ordine di priorità tra i
destinatari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.
Può, quindi, essere richiesto:
dal lavoratore che assiste il coniuge convivente gravemente disabile
dai genitori alternativamente di figli gravemente handicappati
dal figlio convivente del genitore in situazione di disabilità grave e in
assenza di altri soggetti idonei alla cura
dai fratelli o sorelle conviventi con l'handicappato grave in caso di
mancanza del coniuge convivente, dei genitori e dei figli conviventi,
perché mancanti o deceduti o a loro volta inabili
dai parenti o affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati .
Condizione richiesta che il soggetto handicappato non sia ricoverato, con l’eccezione a questo requisito nel
caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria. Questa eccezione, consente la
concessione dei congedi nei casi di ricovero ospedaliero, momento in cui la persona può necessitare spesso,
ancora più del solito, della vicinanza di un parente.
Il limite massimo dei due anni nell'arco della vita lavorativa per il singolo lavoratore comprende anche gli
eventuali periodi usufruiti di congedo non retribuito.
Il congedo può essere riconosciuto, per la stessa persona disabile, solo a un lavoratore, referente unico e di
norma viene autorizzato esclusivamente il già titolare dei permessi mensili.
Unica eccezione per i genitori che possono alternativamente e per giorni distinti, usufruire uno dei permessi
mensili e l'altro del congedo retribuito.
Attività lavorativa
E' condivisa l'interpretazione degli istituti previdenziali che i congedi biennali non debbano essere concessi se
il disabile sia egli stesso lavoratore; questo malgrado la norma non preveda, quale condizione per la
concessione dei congedi, l'assenza di attività lavorativa per il soggetto handicappato.
In particolare l’INPS ha sottolineato che :
“Lo spirito e le finalità della legge, invece, escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la
persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo
da parte degli aventi diritto (...).”
L’INPDAP ha dato indicazioni di pari tono: “a condizione che i disabili da assistere, non siano ricoverati a
tempo pieno presso istituti specializzati e non prestino attività
lavorativa”. Da ultimo, tuttavia, la Direzione generale per l’attività
ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
risoluzione 6 luglio 2010, n. 30 in risposta ad un specifico interpello, ha
ritenuto che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di
svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe
valutata caso per caso, e che “non sembra conforme allo spirito della
normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di
colui che assiste il familiare disabile”.
Requisito "convivenza"
Per quanto attiene il requisito della convivenza lo stesso è necessario nel caso in cui il congedo retribuito sia
richiesto dal coniuge, dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave.
Il concetto di “convivenza”, tuttavia, non è stato esplicitato dal Legislatore né trova nessuna definizione nel
Codice Civile.
Dopo indicazioni di avviso diverso da parte di INPS, il Ministero del Lavoro ha fornito in modo dirimente,
l’esatta interpretazione del concetto di convivenza.
Con la Lettera Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884, il Ministero afferma che “al fine di addivenire ad una
interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste,
rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene
giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste
abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in
interni diversi.”
Questo significa che i lavoratori devono dimostrare di abitare presso lo stesso numero civico del
familiare da assistere.
Procedure
Il lavoratore privato deve trasmettere on line la domanda all'INPS. L’INPS verifica la sola correttezza formale e
ne dà l’assenso.
La ricevuta della trasmissione e una copia della domanda vanno poi presentate anche al datore di lavoro cui,
di recente, è stata attribuita la competenza di verificare la correttezza sostanziale per l’accettazione della
domanda.
Il lavoratore ha diritto a iniziare il periodo di congedo entro i 60gg dalla domanda non essendo previsto un
formale accoglimento della domanda da parte dell'INPS. L'eventuale comunicazione di diniego da parte
dell'INPS dovrà pervenire entro i predetti 60gg.
Il lavoratore pubblico presenta la domanda all'amministrazione o ente di appartenenza e il congedo può
essere concesso entro 60gg dalla richiesta. Nella Pubblica Amministrazione, la domanda va presentata al
dirigente responsabile individuato dall'ente, in alcuni enti la competenza è attribuita l’Ufficio personale e risorse
umane, in altre realtà è attribuita direttamente al responsabile dell’unità o del servizio cui afferisce il
dipendente.
Il compito di valutare la correttezza formale e sostanziale della domanda e di concordare l’articolazione della
fruizione, se frazionata, dei congedi è una responsabilità di tale dirigente.
Va sottolineato che, al momento attuale, non esiste per i dipendenti della Pubblica Amministrazione alcun
modulo-tipo per la presentazione della domanda.
Trattamento economico
L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita, ossia quella percepita nell'ultimo mese
di lavoro comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi,
ecc., nel limite massimo stabilito annualmente. In tale limite è ricompreso anche l'importo relativo alla
contribuzione figurativa accreditata a copertura dell'evento.
L'indennità è anticipata dai datori di lavoro privati e recuperata dall'INPS, mentre per i lavoratori pubblici è a
carico dell'ente o amministrazione.
In particolari situazioni si può ricorrere al pagamento diretto da parte dell'INPS:
il datore di lavoro é stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata, liquidazione coatta ( amministrativa e amministrazione straordinaria)
l'Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga
la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, dispone il
pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps
l'omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda
successivamente cessata
aziende tuttora attive che rifiutano espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.
I periodi di congedo non consentono la maturazione dei ratei di ferie, 13.ma e TFR.
In caso di fruizione di un periodo di congedo non superiore a sei mesi, è possibile assentarsi dal lavoro per un
periodo pari al numero di giorni di ferie che si sarebbero maturati lavorando.
Frazionabilità
Gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera; non è ammesso il frazionamento ad
ore.
In linea generale va precisato che nel caso di frazionamento in settimane o in giornate, si computano anche i
giorni festivi nel caso in cui non vi sia effettiva ripresa del lavoro, nella prima giornata lavorativa successiva.
Un esempio: una frazione del congedo viene fruito dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non si lavora.
Se il lunedì successivo, lavorativo, non si rientra in servizio effettivo, per ferie o altri permessi, vengono
computati nel “monte” dei due anni anche il sabato e la domenica o gli altri giorni festivi.
Assegno Ordinario di Invalidità
L' INPS ha dato disposizioni favorevoli circa la possibilità di cumulare l'Assegno
ordinario di invalidità con l'indennità dovuta a titolo di Congedo Straordinario
poiché quest'ultima, a seguito di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, riveste la natura di prestazione
assistenziale e non, come precedentemente interpretato, di trattamento sostitutivo della retribuzione.
Cassa Integrazione Guadagni
Il Congedo Retribuito è fruibile durante i periodi di CIG Ordinaria a determinate condizioni:
CIG a orario ridotto: il lavoratore può fruire del congedo biennale nei periodi di effettivo lavoro. Nel
caso di CIG a orario ridotto la domanda può essere presentata nei giorni di ripresa dell'attività
lavorativa; l'indennità viene calcolata sulla base della retribuzione percepita nei giorni di effettivo
lavoro
CIG a zero ore: in questo caso non è possibile richiedere il congedo durante il periodo di CIG,
mancando il presupposto dello svolgimento di attività lavorativa. E' possibile invece, presentando la
domanda prima dell'inizio di un periodo di CIG a zero ore, fruire in quel periodo del congedo biennale
Il lavoratore può scegliere di rinunciare al congedo biennale in favore delle CIG presentando una
domanda finalizzata a detta variazione prima dell'inizio del periodo di cassa integrazione.
Lo stesso meccanismo si applica in presenza di Contratti di Solidarietà.
Periodi di malattia o maternità
In caso di malattia o maternità il lavoratore/lavoratrice può scegliere se interrompere la fruizione del congedo
biennale e ripresentare successivamente la nuova domanda per il periodo residuo.
Da sottolineare, però, che l'indennizzabilità dei periodi di malattia o maternità è riconosciuta solamente se gli
eventi si collocano entro i 60 gg dalla sospensione del lavoro e il congedo biennale determina la sospensione
dell'attività lavorativa. E' bene quindi che, ad esempio, una lavoratrice per poter beneficiare dei congedi di
maternità e delle relative indennità, interrompa almeno un giorno, con ripresa dell'attività lavorativa, il congedo
conservando il periodo rimanente a cui potrà accedere successivamente.
Diritto ANF
Se sussiste il diritto alla lavoratrice o al lavoratore vengono erogati anche gli assegni per il nucleo familiare.
Accredito figurativo
E’ riconosciuta la piena contribuzione figurativa per tutta la durata della prestazione nel limite di retribuzione
massima definita annualmente.