Istruzioni operative - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Istruzioni operative - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Lavoratori “salvaguardati”
VII procedura di salvaguardia – istruzioni operative
La Direzione Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le
Politiche Previdenziali ed Assicurative ha pubblicato la circolare n. 36 del 31.12.2015, con allegata la relativa modulistica, con la quale sono state
fornite le istruzioni operative riguardanti le modalità di presentazione delle istanze di accesso ai benefici dei c.d. “salvaguardati”, ai sensi dell’art. 1,
comma 265, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla G.U. – Serie Generale- n. 302/2015 (S.O. n. 70/L) del 30 dicembre 2015- VII
procedura di salvaguardia.
Presso la DTL di Chieti-Pescara sono state istituite due apposite Commissioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio
2014 per l’esame delle istanze pervenute e per l’adozione dei relativi provvedimenti di accoglimento o di diniego.
Beneficiari: coloro che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 60°
mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. Riforma Fornero) e che rientrino nelle categorie di seguito elencate:
i soggetti di cui alla lettera c) dell’art.1, comma 265, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
1) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli
artt. 410, 411
e 412 ter del c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31.12.2011;
2) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 01.07.2012 e il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti ai sensi degli artt. 410,
411 e 412 ter del c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31.12.2011;
3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 01.01.2007 e il 31.12..2011 per risoluzione unilaterale.
Unitamente all’istanza dovranno produrre:
a) una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m. e i., relativa alla mancata rioccupazione in
qualsiasi attività lavorativa ovvero, allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) copia dell’accordo individuale o collettivo, che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero copia della risoluzione unilaterale che
ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.
i soggetti di cui alla lettera d) dell’art.1, comma 265, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:
1) lavoratori risultanti, nell’anno 2011, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.
151/2001.
Unitamente all’istanza dovranno produrre:
a) una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m. e i., relativa al provvedimento di congedo
straordinario previsto dall’art. 42, c. 5, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
i soggetti di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 265, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:
1) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo
indeterminato;
2) lavoratori in somministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati
a tempo indeterminato.
Unitamente all’istanza dovranno produrre:
a) una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m. e i., relativa alla mancata rioccupazione in
qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
b) copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2007 ed il 31 dicembre 2011.
L’istanza sottoscritta e corredata da copia del documento di identità dovrà contenere:
- gli elementi identificativi del richiedente;
- gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale il lavoratore ha prestato l’ultimo servizio;
- l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
Termine di scadenza per la presentazione dell’istanza:
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 01.03.2016, pena l’irricevibilità, presso la DTL competente (DTL presso cui sono stati sottoscritti gli
accordi individuali di cessasione del rapporto di lavoro ex artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c.; residenza del lavoratore altri casi lett. c), lett. d), lett. e))
tramite posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
in alternativa può essere inviata tramite Raccomandata A/R alla Direzione Territoriale del Lavoro Chieti-Pescara
Sede di Chieti Via Spezioli, 42 – 66100 CHIETI
Sede di Pescara Via Tiburtina Valeria, 54/1 – 65128 PESCARA
N.B. per le istanze trasmesse a mezzo posta elettronica dovrà essere conservato l’avviso di consegna, che è l’unico documento con valore legale
pari alla cartolina di una raccomandata A/R a comprova dell’avvenuta ricezione da parte della DTL. Il solo avviso di accettazione non è idoneo.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e ogni necessario supporto, è possibile contattare l’Ufficio URP della DTL ai seguenti numeri:
Sede di Chieti 0871-424871/76
Sede di Pescara 085-497001