INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
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INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AZIENDE L’art. 4 L.300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta espressamente al datore di lavoro l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tuttavia è necessario considerare la presenza ed il relativo legittimo utilizzo di impianti e apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi indirettamente anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Tali impianti possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna (RSU). In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Il Ministero del Lavoro ha introdotto, con nota n. 7162 del 16/04/2012, una significativa innovazione finalizzata a rendere più snella e meno gravosa la procedura di autorizzazione all’installazione di apparecchi di videosorveglianza per attività economiche (quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante ecc.) caratterizzate da consistenti giacenze di denaro e, in quanto tali, maggiormente soggette a rischio rapina. In particolare, si prevede la possibilità per i richiedenti di installare le apparecchiature di controllo a fronte del deposito della documentazione contenente le specifiche tecniche, la planimetria dei locali, il numero e il posizionamento delle telecamere. Di fatto non sarà più necessario attendere il sopraluogo da parte della DTL competente per territorio e le relative indicazioni circa la corretta modalità di installazione degli impianti audiovisivi. In tal modo le richieste pervenute alla DTL saranno caratterizzate da una implicita presunzione di ammissibilità.