Sapienza Università di Roma Facoltà di Scienze politiche Corso di
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08/05/2014 Clonazione, eugenetica e trapianti. Parole e concetti scientifici nel diritto: quali effetti? Ilja Richard Pavone 1 Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona • 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. 2 1 08/05/2014 Eugenetica e libertà riproduttiva nella Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 3, comma 2, lett. c) Il riferimento alle pratiche eugenetiche, (scopo: selezione delle persone), riguarda le ipotesi in cui siano organizzati ed attuati programmi di selezione che comportino, ad esempio: - campagne di sterilizzazione; - gravidanze forzate; - matrimoni etnici obbligatori. 3 Quindi, la Carta di Nizza fa riferimento ai crimini internazionali (v. Statuto della CPI). 4 2 08/05/2014 La diagnosi genetica preimpianto può essere considerata una forma di eugenetica e rientrare nelle categorie coperte dall’art. 3,2 lett. b)? 5 La diagnosi genetica preimpianto è una tecnica diagnostica di recente evoluzione, che si basa sull’abilità di isolare gli embrioni, campionare i loro blastomeri e, in ultimo, saggiare la loro struttura genetica. La diagnosi preimpianto eseguita su embrioni in vitro rende possibile identificare alcune malattie genetiche, quali l’emofilia, la fibrosi cistica, la sindrome di Tay Sachs. 6 3 08/05/2014 La Convenzione europea sulla biomedicina (canone interpretativo della Carta di Nizza: .. “non intende derogare”…) non vieta la diagnosi genetica preimpianto. Il punto 83 dell’ Explanatory Report recita infatti: “Article 12 as such does not imply any limitation of the right to carry out diagnostic interventions at the embryonic stage to find out whether an embryo carries hereditary traits that will lead to serious diseases in the future child”. 7 La condanna della terapia genica germinale (art. 13) e della selezione del sesso (art. 14) è strettamente correlata alla condanna dell’eugenetica (evocata nell’art. 13 e al punto 89 del Explanatory Report, ma senza che venga esplicitamente utilizzato il termine). 8 4 08/05/2014 Italia Legge 40/2004, art. 13, par. 3, lett. b): vietata “la selezione di gameti e di embrioni” equiparata a una pratica eugenetica”. 9 Decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2008 (“Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita”), sono stati eliminati i commi della legge 40 che vietavano la diagnosi genetica preimpianto dopo le sentenze di diversi tribunali e, in particolare di quella del TAR del Lazio dell’ottobre 2007. Alla luce delle nuove norme, i portatori di malattie sessualmente trasmissibili come l’HIV/AIDS, e l’Epatite B e C potranno accedere alla diagnosi genetica preimpianto. 10 5 08/05/2014 Legislazioni comparate (a) Stati che vietano la PGD Austria, Germania, Svizzera La legislazione più restrittiva in merito al tema in oggetto è quella tedesca (Embryonenschutzgesetz del 13 dicembre 1990), che assimila l’embrione a qualunque cellula totipotente capace di svilupparsi e persegue penalmente chiunque intervenga su un embrione a qualsiasi scopo diverso da quello di assicurarne la sopravvivenza (art. 2 par. 1). (b) Stati che autorizzano la PGD Belgio, Francia, Islanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia 11 Belgio Loi rélative à la recherche sur les embryons in vitro, la ricerca non può avere come finalità la clonazione di embrioni, l’eugenetica, il profitto, né qualunque forma di commercializzazione dell’embrione 12 6 08/05/2014 Il caso della Norvegia In Norvegia la diagnosi genetica preimpianto è disciplinata dalla nuova Legge sulle biotecnologie (“Newly Revised Act on Biotecnology”) del 1° gennaio 2004, la PGD è lecita solo in caso di gravi malattie connesse al cromosoma X (“X-linked diseases”), laddove non esistono possibilità di trattamento (§ 2.14), in seguito al caso Mehmet – Yldiz e al suo impatto sull’opinione pubblica , nel maggio 2004 è stata aggiunta una sub-sezione al § 2.14, che prevede un’eccezione al divieto della PGD se e quando particolari condizioni lo richiedano; con ciò, si è inteso contemplare l’ipotesi di serie malattie genetiche ereditarie, potenziali o in atto, per le quali non vi è alcuna possibilità di trattamento (“risk of severe hereditary disease”). 13 L’art. 3.2., lett. d della Carta di Nizza proibisce la clonazione riproduttiva. Non autorizza né proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle o autorizzarle 14 7 08/05/2014 I principi enunciati all’art. 3.2, lett. d) della Carta figurano già: - Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Biomedicina (1997) e 1° Protocollo addizionale sul divieto di clonazione (1998); - Risoluzioni WHA50.37 (1997) e WHA51.10 (1998) dell’OMS; - Dichiarazione sul genoma umano dell’UNESCO (1997); - Dichiarazione sul divieto di clonazione riproduttiva delle Nazioni Unite (2005). La Dichiarazione universale di Bioetica dell’UNESCO (2005) non contiene riferimenti al tema della clonazione e dell’eugenetica. 15 Il dibattito in seno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (a) Stati contrari alla riproduzione di cellule staminali embrionali a fini di ricerca: Costarica, Stati Uniti, le isole-Stato del Pacifico, i Paesi africani e per l’Europa Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Norvegia. 16 8 08/05/2014 Dall’altra parte, Stati europei di consolidata tradizione laica come Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Stati non europei come Australia, Canada, Nuova Zelanda si sono dichiarati contrari al divieto della clonazione terapeutica diretta alla creazione di cellule staminali embrionali destinati alla ricerca scientifica. Secondo questi Stati, il divieto della clonazione terapeutica precluderebbe lo sviluppo scientifico derivante dal successo di tale ricerca. 17 E l’UE quali azioni ha intrapreso dopo la Carta di Nizza? Nel 2007 ha istituito il Human European Stem Cell Registry, database sullo status della ricerca sulle cellule staminali embrionali in Europa. 18 9 08/05/2014 19 Analizzando gli orientamenti dei vari Stati europei, quali si manifestano nella legislazione applicabile e nella giurisprudenza pertinente, si nota che il divieto della clonazione umana, in generale, è presente in tutti gli ordinamenti, anche se, in alcuni casi, si va facendo strada anche sul piano giuridico, la distinzione tra riproduzione di cellule staminali embrionali (c.d. “clonazione terapeutica”) e clonazione riproduttiva. 20 10 08/05/2014 Due differenti categorie giuridiche: (1) Produzione di embrioni in vitro (unione seme maschile e ovulo fertilizzato); vietato dall’art.18,2 della Convenzione sulla biomedicina (2) la creazione di embrioni attraverso il trasferimento nucleare di cellule somatiche. 21 (a) Stati membri dell’Unione europea che vietano la riproduzione di cellule staminali embrionali Francia Il Code de la santé publique, come modificato dalla Legge n. 800/2004, contiene un divieto della clonazione riproduttiva umana (considerata come un crimine contro la specie umana, un’innovazione nel sistema penale francese, e che, in particolare, consente la punibilità degli autori di violazioni della legge commesse anche al di fuori del territorio francese). La clonazione terapeutica costituisce anch’essa un reato, seppure meno grave rispetto alla pratica della clonazione riproduttiva. E’ tuttavia ammessa l’importazione e l’uso di cellule staminali. . 22 11 08/05/2014 Germania (a) Embryonenschutzgestz (1990), vieta la clonazione umana, qualificando come fattispecie penale la creazione di un embrione geneticamente identico a un altro embrione, feto o persona vivente o deceduta, a prescindere dallo scopo perseguito (art. 6). Da un’interpretazione letterale della locuzione “qualunque sia lo scopo perseguito”, emerge un divieto anche della clonazione terapeutica. (b) Stamzellen Gesetz (2002), legge sulle cellule staminali, entrata in vigore nel 2007, regola l’importazione e l’utilizzo di cellule staminali embrionali (solo se si tratta di: (1) embrioni soprannumerari, (2) prodotti prima del 1°gennaio 2002 e (3) sono attribuiti a titolo gratuito. (c) 2008: versione emendata della Legge: minori restrizioni (sì all’importazione di embrioni prodotti dopo il 1°maggio 2007). . 23 (b) Stati membri dell’Unione europea che autorizzano la riproduzione di cellule staminali embrionali Norvegia Biotechnology Act (2003), proibita la ricerca su cellule staminali embrionali derivate da ovuli fertilizzati e clonazione terapeutica. Pratica autorizzata dalla versione emendata del Biotechnology Act (è stata adottata nel 2008). . 24 12 08/05/2014 Olanda Embryo Act (2002), vietata sia la clonazione riproduttiva sia la riproduzione di cellule staminali a fini terapeutici È stato reso possibile il ricorso alle tecniche di clonazione non riproduttive (terapeutiche), per mezzo di una dichiarazione interpretativa al “Supplementary Protocol on Cloning”. 25 . Italia Legge 40/2004, art. 13, par. 3: sono vietati: lett. c) “interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca”. . 26 13 08/05/2014 Regno Unito: 2000 “Rapporto Donaldson”, ha consentito la clonazione di embrioni umani a fini scientifici; 2001 Human Reproductive Cloning Act 2001 Human Fertilisation and Embryology (Research Purposes) Regulations, ha permesso la ricerca sulle cellule staminali embrionali utilizzando o la fertilizzazione in vitro (IVF) o il trasferimento nucleare di cellule somatiche I (SCNT). 2002: un Comitato ristretto della House of Lords ha definitivamente acconsentito la ricerca sulle cellule staminali embrionali previa autorizzazione/licenza concessa dall’HUFA 2004: l’HUFA ha concesso la 1°autorizzazione per la clonazione terapeutica a un gruppo di ricercatori dell’Università di Newcastle. 2007: Human Fertilisation and Embryology Bill (in vigore dal 2009): è il risultato del processo di revisione da parte del Governo della legge sulla riproduzione assistita del 1990. La Legge ora autorizza la creazione di embrioni ibridi previa licenza dell’HFEA. 27 . Danimarca situazione di incertezza. Il settore è regolato dall’Act on Medically Assisted Procreation (2002). Le cellule staminali non sono menzionate direttamente nell’atto. Secondo l’interpretazione del Governo danese, la legge non impedisce la ricerca condotta su linee cellulari staminali importate dall’estero. La Danimarca ha apposto una riserva alla Convenzione sulla biomedicina. Svezia: Act on Activities involving Human Eggs for Research or Treatment Purposes emendamento del 2005, ammessa la ricerca su cellule staminali ricavate anche dal procedimento di clonazione. Bando della clonazione riproduttiva. . 28 14 08/05/2014 Spagna La legge spagnola 35/1998 (Ley 35/1988 del 22 de novembre sobre técnicas de reproducción asistida) (capitolo VI, art. 20) considera la creazione di esseri umani mediante clonazione o mediante altre tecnologie a fini selettivi, una grave violazione dei diritti umani. Legge di riforma (2003) + Linee guida della Comisión Nacional de Reproducción Asistida, ammessa la ricerca sulle cellule staminali embrionali e la SCNT. . 29 Il divieto della clonazione terapeutica non è assoluto. Se infatti, gli atti normativi ivi citati sono concordi nell’escludere esplicitamente la liceità della “creazione di embrioni destinati ad essere sviluppati sin dalla nascita” (clonazione a fini di riproduzione), sussiste tuttavia un margine di libertà – più o meno ampio – in merito alla clonazione a fini di produzione di presidi terapeutici (cellule, colture di tessuti, ecc.). . 30 15