Sapienza Università di Roma Facoltà di Scienze politiche Corso di

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Sapienza Università di Roma Facoltà di Scienze politiche Corso di
08/05/2014
Clonazione, eugenetica e trapianti. Parole e concetti
scientifici nel diritto: quali effetti?
Ilja Richard Pavone
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Articolo 3 - Diritto all'integrità
della persona
• 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e
psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto
tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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Eugenetica e libertà riproduttiva nella Carta di
Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea
(art. 3, comma 2, lett. c)
Il riferimento alle pratiche eugenetiche, (scopo:
selezione delle persone), riguarda le ipotesi in cui
siano organizzati ed attuati programmi di selezione
che comportino, ad esempio:
- campagne di sterilizzazione;
- gravidanze forzate;
- matrimoni etnici obbligatori.
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Quindi, la Carta di Nizza
fa riferimento ai crimini
internazionali
(v.
Statuto della CPI).
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La diagnosi genetica preimpianto può
essere considerata una forma di
eugenetica e rientrare nelle categorie
coperte dall’art. 3,2 lett. b)?
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La diagnosi genetica preimpianto è una tecnica diagnostica
di recente evoluzione, che si basa sull’abilità di isolare gli
embrioni, campionare i loro blastomeri e, in ultimo, saggiare
la loro struttura genetica.
La diagnosi preimpianto eseguita su embrioni in vitro rende
possibile identificare alcune malattie genetiche, quali
l’emofilia, la fibrosi cistica, la sindrome di Tay Sachs.
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La Convenzione europea sulla biomedicina (canone
interpretativo della Carta di Nizza: .. “non intende
derogare”…) non vieta la diagnosi genetica preimpianto.
Il punto 83 dell’ Explanatory Report recita infatti:
“Article 12 as such does not imply any limitation of the
right to carry out diagnostic interventions at the
embryonic stage to find out whether an embryo carries
hereditary traits that will lead to serious diseases in the
future child”.
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La condanna della terapia genica germinale (art.
13) e della selezione del sesso (art. 14) è
strettamente correlata
alla condanna
dell’eugenetica (evocata nell’art. 13 e al punto 89
del Explanatory Report, ma senza che venga
esplicitamente utilizzato il termine).
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Italia
Legge 40/2004, art. 13, par. 3, lett. b):
vietata
“la selezione di gameti e di embrioni”
equiparata a una pratica eugenetica”.
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Decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2008 (“Linee guida
in materia di procreazione medicalmente assistita”),
sono stati eliminati i commi della legge 40 che vietavano la diagnosi
genetica preimpianto dopo le sentenze di diversi tribunali e, in
particolare di quella del TAR del Lazio dell’ottobre 2007.
Alla luce delle nuove norme, i portatori di malattie sessualmente
trasmissibili come l’HIV/AIDS, e l’Epatite B e C potranno accedere
alla
diagnosi
genetica
preimpianto.
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Legislazioni comparate
(a) Stati che vietano la PGD
Austria, Germania, Svizzera
La legislazione più restrittiva in merito al tema in oggetto è quella tedesca
(Embryonenschutzgesetz del 13 dicembre 1990), che assimila l’embrione
a qualunque cellula totipotente capace di svilupparsi e persegue
penalmente chiunque intervenga su un embrione a qualsiasi scopo
diverso da quello di assicurarne la sopravvivenza (art. 2 par. 1).
(b) Stati che autorizzano la PGD
Belgio, Francia, Islanda, Paesi Bassi,
Regno Unito, Spagna, Svezia
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Belgio
Loi rélative à la recherche sur les embryons
in vitro, la ricerca non può avere come
finalità la clonazione di embrioni,
l’eugenetica, il profitto, né qualunque forma
di commercializzazione dell’embrione
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Il caso della Norvegia
In Norvegia la diagnosi genetica preimpianto è disciplinata dalla nuova Legge
sulle biotecnologie (“Newly Revised Act on Biotecnology”) del 1° gennaio 2004,
la PGD è lecita solo in caso di gravi malattie connesse al cromosoma X (“X-linked
diseases”), laddove non esistono possibilità di trattamento (§ 2.14),
in seguito al caso Mehmet – Yldiz e al suo impatto sull’opinione pubblica , nel
maggio 2004 è stata aggiunta una sub-sezione al § 2.14, che prevede
un’eccezione al divieto della PGD se e quando particolari condizioni lo
richiedano; con ciò, si è inteso contemplare l’ipotesi di serie malattie genetiche
ereditarie, potenziali o in atto, per le quali non vi è alcuna possibilità di
trattamento
(“risk
of
severe
hereditary
disease”).
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L’art. 3.2., lett. d della Carta di Nizza proibisce la
clonazione riproduttiva.
Non autorizza né proibisce le altre forme di
clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al
legislatore di vietarle o autorizzarle
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I principi enunciati all’art. 3.2, lett. d) della Carta figurano già:
- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Biomedicina (1997) e 1°
Protocollo addizionale sul divieto di clonazione (1998);
- Risoluzioni WHA50.37 (1997) e WHA51.10 (1998) dell’OMS;
- Dichiarazione sul genoma umano dell’UNESCO (1997);
- Dichiarazione sul divieto di clonazione riproduttiva delle Nazioni
Unite (2005). La Dichiarazione universale di Bioetica dell’UNESCO
(2005) non contiene riferimenti al tema della clonazione e
dell’eugenetica.
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Il dibattito in seno all’Assemblea generale delle
Nazioni
Unite
(a) Stati contrari alla riproduzione di cellule staminali
embrionali a fini di ricerca: Costarica, Stati Uniti, le
isole-Stato del Pacifico, i Paesi africani e per l’Europa
Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Norvegia.
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Dall’altra parte, Stati europei di consolidata tradizione
laica come Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Svezia e Stati non europei come Australia, Canada,
Nuova Zelanda si sono dichiarati contrari al divieto della
clonazione terapeutica diretta alla creazione di cellule
staminali embrionali destinati alla ricerca scientifica.
Secondo questi Stati, il divieto della clonazione
terapeutica precluderebbe lo sviluppo scientifico
derivante dal successo di tale ricerca.
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E l’UE quali azioni ha intrapreso dopo la Carta di Nizza?
Nel 2007 ha istituito il Human European Stem Cell
Registry, database sullo status della ricerca sulle cellule
staminali embrionali in Europa.
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Analizzando gli orientamenti dei vari Stati europei, quali si
manifestano nella legislazione applicabile e nella
giurisprudenza pertinente, si nota che il divieto della
clonazione umana, in generale, è presente in tutti gli
ordinamenti, anche se, in alcuni casi, si va facendo strada
anche sul piano giuridico, la distinzione tra riproduzione di
cellule staminali embrionali (c.d. “clonazione terapeutica”)
e clonazione riproduttiva.
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Due differenti categorie giuridiche:
(1) Produzione di embrioni in vitro (unione seme maschile e
ovulo fertilizzato); vietato dall’art.18,2 della Convenzione
sulla biomedicina
(2) la creazione di embrioni attraverso il trasferimento
nucleare di cellule somatiche.
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
(a) Stati membri dell’Unione europea che vietano la
riproduzione
di
cellule
staminali
embrionali
Francia
Il Code de la santé publique, come modificato dalla Legge n. 800/2004, contiene
un divieto della clonazione riproduttiva umana (considerata come un crimine
contro la specie umana, un’innovazione nel sistema penale francese, e che, in
particolare, consente la punibilità degli autori di violazioni della legge commesse
anche al di fuori del territorio francese). La clonazione terapeutica costituisce
anch’essa un reato, seppure meno grave rispetto alla pratica della clonazione
riproduttiva. E’ tuttavia ammessa l’importazione e l’uso di cellule staminali.
.
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Germania
(a) Embryonenschutzgestz (1990), vieta la clonazione umana, qualificando
come fattispecie penale la creazione di un embrione geneticamente identico a
un altro embrione, feto o persona vivente o deceduta, a prescindere dallo
scopo perseguito (art. 6). Da un’interpretazione letterale della locuzione
“qualunque sia lo scopo perseguito”, emerge un divieto anche della clonazione
terapeutica.
(b) Stamzellen Gesetz (2002), legge sulle cellule staminali, entrata in vigore nel
2007, regola l’importazione e l’utilizzo di cellule staminali embrionali (solo se
si tratta di: (1) embrioni soprannumerari, (2) prodotti prima del 1°gennaio
2002 e (3) sono attribuiti a titolo gratuito.
(c) 2008: versione emendata della Legge: minori restrizioni (sì all’importazione
di embrioni prodotti dopo il 1°maggio 2007).
.
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(b) Stati membri dell’Unione europea che autorizzano la
riproduzione
di
cellule
staminali
embrionali
Norvegia
Biotechnology Act (2003), proibita la ricerca su cellule
staminali embrionali derivate da ovuli fertilizzati e clonazione
terapeutica. Pratica autorizzata dalla versione emendata del
Biotechnology Act (è stata adottata nel 2008).
.
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Olanda
Embryo Act (2002), vietata sia la clonazione riproduttiva sia la
riproduzione di cellule staminali a fini terapeutici
È stato reso possibile il ricorso alle tecniche di clonazione non
riproduttive (terapeutiche), per mezzo di una dichiarazione
interpretativa al “Supplementary Protocol on Cloning”.
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Italia
Legge 40/2004, art. 13, par. 3: sono vietati: lett. c)
“interventi di clonazione mediante trasferimento di
nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca”.
.
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Regno Unito:
2000 “Rapporto Donaldson”, ha consentito la clonazione di embrioni umani a fini
scientifici;
2001 Human Reproductive Cloning Act
2001 Human Fertilisation and Embryology (Research Purposes) Regulations, ha
permesso la ricerca sulle cellule staminali embrionali utilizzando o la
fertilizzazione in vitro (IVF) o il trasferimento nucleare di cellule somatiche
I
(SCNT).
2002: un Comitato ristretto della House of Lords ha definitivamente acconsentito
la ricerca sulle cellule staminali embrionali previa autorizzazione/licenza
concessa dall’HUFA
2004: l’HUFA ha concesso la 1°autorizzazione per la clonazione terapeutica a
un gruppo di ricercatori dell’Università di Newcastle.
2007: Human Fertilisation and Embryology Bill (in vigore dal 2009): è il risultato
del processo di revisione da parte del Governo della legge sulla riproduzione
assistita del 1990. La Legge ora autorizza la creazione di embrioni ibridi previa
licenza dell’HFEA.
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Danimarca
situazione di incertezza. Il settore è regolato dall’Act on Medically Assisted
Procreation (2002). Le cellule staminali non sono menzionate direttamente
nell’atto. Secondo l’interpretazione del Governo danese, la legge non
impedisce la ricerca condotta su linee cellulari staminali importate
dall’estero. La Danimarca ha apposto una riserva alla Convenzione sulla
biomedicina.
Svezia:
Act on Activities involving Human Eggs for Research or Treatment Purposes
emendamento del 2005, ammessa la ricerca su cellule staminali ricavate
anche dal procedimento di clonazione. Bando della clonazione
riproduttiva.
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Spagna
La legge spagnola 35/1998 (Ley 35/1988 del 22 de novembre sobre
técnicas de reproducción asistida) (capitolo VI, art. 20) considera la
creazione di esseri umani mediante clonazione o mediante altre
tecnologie a fini selettivi, una grave violazione dei diritti umani.
Legge di riforma (2003) + Linee guida della Comisión Nacional de
Reproducción Asistida, ammessa la ricerca sulle cellule staminali
embrionali e la SCNT.
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Il divieto della clonazione terapeutica non è assoluto.
Se infatti, gli atti normativi ivi citati sono concordi
nell’escludere esplicitamente la liceità della “creazione
di embrioni destinati ad essere sviluppati sin dalla
nascita” (clonazione a fini di riproduzione), sussiste
tuttavia un margine di libertà – più o meno ampio – in
merito alla clonazione a fini di produzione di presidi
terapeutici (cellule, colture di tessuti, ecc.).
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