Ispettori del Lavoro Nuove istruzioni

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Ispettori del Lavoro Nuove istruzioni
Circolare Monografica 13 febbraio 2014
VIGILANZA SUL LAVORO
Il nuovo Codice di comportamento per gli Ispettori del lavoro
Le modifiche apportare dal decreto del Ministero del Lavoro del 15 gennaio 2014.
di Emanuele Maestri
Dopo quasi otto anni dalla precedente versione, il Ministero ha approvato e pubblicato la nuova versione del codice di comportamento per
gli ispettori del lavoro Diligenza, lealtà, imparzialità, riservatezza, consulenza all’impresa, meno formalismo: questi i principi chiave alla luce
dei quali devono svolgersi le ispezioni.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
Ministero del lavoro, decreto 15 gennaio 2014
Il codice di comportamento per il personale ispettivo approvato con il decreto direttoriale 20 aprile 2006 va in pensione e viene sostituito
dalla nuova versione firmata dal Ministro Giovannini pochi giorni fa, ossia il 15 gennaio 2014. Il testo è articolato in 5 Capi e 28 articoli, che di
seguito esamineremo con un certo dettaglio.
DEFINIZIONI E FINALITÀ
Il codice è rivolto ai dipendenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con particolare ovvio riguardo al personale ispettivo, ma
anche al personale dell'Arma dei Carabinieri al quale, ai sensi del D.M. 31 luglio 1997, sono attribuiti i compiti di controllo in materia di lavoro e
legislazione sociale.
Attenzione
Il D.M. 31 luglio 2007, in sintesi, dispone quanto segue: 1) è istituito presso il Ministero del Lavoro, alle dirette dipendenze del
Ministro, il “Comando carabinieri ispettorato del lavoro", composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal
Comando generale dell'Arma e che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del Lavoro; 2) al personale
dell'Arma dei carabinieri di cui sopra sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari
all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del Lavoro; 3) il personale dell'Arma è munito di
apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del Lavoro.
Vengono quindi fornite le definizioni di “verbale di primo accesso”, "verbale interlocutorio" e "verbale unico", precisandosi che con il termine
"accesso breve" si identifica l'accesso ispettivo finalizzato al solo all'accertamento dell'eventuale impiego di lavoratori "in nero".
Dato che l’ispettore è un pubblico dipendente, l’articolo 2 anzitutto richiama il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ossia il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici – il quale stabilisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono
tenuti ad osservare – precisando che proprio il D.P.R. citato deve intendersi ulteriormente integrato per quel che concerne il personale ispettivo.
Particolare importanza, almeno dal punto di vista dei principi affermati, hanno i commi 2 e 3 in cui si legge che:
1. il Codice risponde all'esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale
ispettivo nell'esercizio delle sue funzioni;
2. e più ancora che l'osservanza del Codice è informata al principio di sostanzialità del comportamento piuttosto che al mero
adempimento formalistico, non sempre espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.
ATTIVITÀ PROPEDEUTICA AGLI ACCERTAMENTI
Il capo secondo disciplina anzitutto le richieste di intervento, le quali devono essere circostanziate e devono contenere la descrizione
dettagliata degli elementi su sui si fondano, indicando eventuali testi e documenti.
Attenzione
Nella Direttiva 18 settembre 2008 emanata dal Ministero del lavoro, si legge che “particolarmente delicata, proprio in ragione di
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un’attenta e coerente programmazione della attività ispettiva, è la valutazione delle richieste di intervento provenienti da uno o
più lavoratori o da una organizzazione sindacale nei confronti di una specifica realtà aziendale. In merito, anche al fine di
evitare una strumentalizzazione del ruolo dell'ispettore, si ritiene di non dover dare seguito a richieste anonime, presentate a
mezzo posta, e-mail, fax o telefono. Di regola, e fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e
incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati, anche quando circostanziata o dettagliata, la
denuncia anonima non può e non deve essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi perché
contraria ai principi di correttezza e trasparenza della azione della amministrazione pubblica”.
Inoltre, al fine di tentare di chiudere bonariamente un’eventuale controversia, l’ispettore deve informare il lavoratore che abbia
presentato una richiesta di intervento della possibilità di definire la controversia in sede di conciliazione monocratica: si tratta di un istituto
disciplinato dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale dispone che - nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo dalle
quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia - la Dtl territorialmente competente può, mediante un proprio
funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate. In caso di accordo, al verbale
sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113 commi primo, secondo e terzo del codice civile, ossia esso
diviene inoppugnabile.
Attenzione
In caso di conciliazione monocratica, i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme
in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il
pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo.
L’attività ispettiva viene programmata dall’amministrazione, che ha la facoltà di modificarla, e le cui indicazioni sono considerate ordini
di servizio e, ovviamente, devono rimanere assolutamente riservate.
Prima di procedere all’ispezione, il personale deve raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da controllare,
avvalendosi delle banche dati disponibili e acquisendo, se funzionale all'accertamento e prima del primo accesso, ogni informazione relativa
all'organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa.
ACCESSO ISPETTIVO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO
Per entrare in azienda, l’ispettore deve esibire la tessera di riconoscimento. L’accertamento va condotto in modo da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati. Inoltre, il personale ispettivo:
1. se possibile si relaziona anzitutto con il datore di lavoro o chi ne fa le veci (dirigenti, preposti, quadri ecc.);
2. ove ciò si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto a ispezione, o un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di
vigilanza e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l'esercizio della attività di vigilanza o
comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa;
3. informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 1
della L. n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni;
Attenzione
Se il professionista che assiste l’azienda non può essere presente, la verifica si svolge ugualmente senza che tale sola
circostanza possa in seguito farla invalidare
4. se l’azienda si avvale di un consulente, l’ispettore deve verificare che egli sia iscritto a un albo e sia quindi abilitato; in difetto di che – ossia in
presenza dell’esercizio abusivo della professione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 – viene data
comunicazione alle autorità competenti e il soggetto non abilitato non può comunque assistere all’ispezione.
L’ispezione si svolge - nei tempi strettamente necessari - con l’identificazione delle persone presenti, l'acquisizione delle dichiarazioni,
l'esame della documentazione aziendale eventualmente presente, la descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro
Attenzione
L’articolo 10 dispone che l’ispettore fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta
applicazione della normativa lavoristica e previdenziale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle
richieste di informazioni che vengono poste.
L’ispettore ha la facoltà di richiedere al datore di esibire i documenti cui egli non possa accedere dal proprio ufficio, potendo acquisire solo la
documentazione utile a comprovare le violazioni accertate e a un eventuale contenzioso amministrativo e/o giudiziario.
ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI: QUESTI I PRINCIPI
1. normalmente durante il primo accesso vengono raccolte le dichiarazioni dei lavoratori e, se necessarie, anche quelle dei
rappresentanti sindacali, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e così via;
2. le dichiarazioni dei lavoratori e di altri soggetti possono essere raccolte ancheal di fuori del posto di lavoro, e comunque non
in presenza del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste;
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3. le dichiarazioni sono riportate in modo chiaro e leggibile nel verbale, di cui deve darsi lettura al dichiarante perché ne
confermi il contenuto, rilevi eventuali correzioni e lo sottoscriva; se il lavoratore rifiuta di rispondere ovvero di sottoscrivere
quanto dichiarato, di ciò deve essere dato conto nel verbale;
4. le dichiarazioni acquisite durante l’ispezione devono essere riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione
esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi;
5. nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato da parte del personale
ispettivo. In caso di richiesta, l’ispettore informa il richiedente che l'eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto
all'Amministrazione.
VERBALIZZAZIONE E RAPPORTO
L’articolo 13 del capo IV, dispone che, una volta compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della visita ispettiva, il personale
ispettivo rilascia il “verbale di primo accesso”, che contiene quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, con la puntuale
descrizione delle modalità di impiego dei lavoratori e delle mansioni svolte e di ogni altra utile notizia sulle condizioni di lavoro.
Attenzione
Il verbale di primo accesso deve contenere quanto segue:
a. l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b. la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c. le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d. ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata
all'accertamento degli illeciti.
Invece, in caso di accertamenti complessi e prolungati nel tempo, ove emergano ulteriori esigenze di indagine, il personale ispettivo rilascia un
“verbale interlocutorio” contenente la richiesta motivata di documenti e informazioni, nonché l'espressa menzione che gli accertamenti sono
ancora in corso.
Quanto al “verbale unico”, ossia quello conclusivo, si prevede che esso debba contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione
precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo
accesso e/o al verbale interlocutorio, in ogni caso motivando le conclusioni cui giunge il documento.
Attenzione
Nel caso in cui dall’ispezione non emerga alcuna violazione, l’ispettore informa tempestivamente il soggetto ispezionato con
una specifica comunicazione di definizione degli accertamenti.
Nel caso di mancato pagamento di alcune o di tutte le sanzioni contestate, il personale ispettivo deve redigere rapporto (ai sensi
dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689), in cui vengono indicati tutti gli elementi di prova rilevanti ai fini della contestazione della
sanzione (documentazione aziendale, dichiarazioni dei lavoratori, documentazione fotografica o cinematografica, ecc.). Ove siano presentati
da parte del datore scritti difensivi, il rapporto deve citarli, inclusa la loro motivazione.
Ove siano rilevati illeciti penali, il personale ispettivo riferisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa
denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, salva l'adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
DEONTOLOGIA
Ben 10 articoli sono dedicati agli aspetti che attengono i profili deontologici; l’articolo 19 in particolare evidenzia che sono valori fondamentali:
la parità di trattamento, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale, la trasparenza, l’onestà e l’integrità. Per queste
ragioni non devono essere praticati trattamenti preferenziali né possono essere fatte o tollerate pressioni indebite di qualsiasi tipo, compresi
quelle eventualmente provenienti dai superiori gerarchici del funzionario ispettivo.
Come disposto dall’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, anche con riguardo al personale ispettivo è previsto l’obbligo di astensione, che
prevede l’invio all'ufficio di appartenenza di un'apposita dichiarazione di incompatibilità, nei seguenti casi:
1. quanto sono coinvolti interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, o
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
2. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
L'obbligo di astensione trova applicazione anche nel caso in cui le condizioni di cui sopra sussistano in capo al professionista che assiste il
soggetto ispezionato.
Tralasciando altri aspetti che poco interessano il datore di lavoro, va invece evidenziato quanto segue:
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1. il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza;
2. il personale ispettivo non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui
sono autorizzati ad accedere dalla Amministrazione;
3. nel corso dell'ispezione e nelle fasi successive, ivi compresa la verbalizzazione conclusiva, è garantita la segretezza delle ragioni che hanno
dato origine all'accertamento;
4. soprattutto, il personale ispettivo conserva il segreto sulle informazioni inerenti ai processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni (tali disposizioni si applicano anche al personale amministrativo della Dtl);
5. il personale ispettivo, se non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, si astiene da rapporti con gli organi di informazione;
6. il personale ispettivo non chiede, né sollecita né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia;
7. in particolare, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il personale ispettivo non chiede, per sé o per altri, regali o
altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto, ovvero per omettere o per aver omesso, un atto
del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per
essere chiamato a svolgere o a esercitare attività proprie dell'ufficio ricoperto;
8. i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, a cura dello stesso personale ispettivo cui siano pervenuti, sono
immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
Attenzione
Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto
forma di sconto.
9. salvo che si tratti di adesione a partiti politici o sindacati, nel rispetto del diritto di associazione il personale ispettivo comunica
tempestivamente al responsabile dell'ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento della propria attività;
10. da ultimo viene precisato che il personale ispettivo non può accettare incarichi di collaborazione da parte di soggetti privati che, nel biennio
precedente il conferimento dell'incarico, siano stati oggetto di verifica ispettiva da parte dallo stesso personale ispettivo.
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