Scheda PA 17 apparecchi e congegni automatici da gioco

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Scheda PA 17 apparecchi e congegni automatici da gioco
COMUNE di MAGNAGO
SUAP
Piazza Italia n 3 - tel. 0331-306500 - fax 0331-309336
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Ricevimento al pubblico: Giovedì dalle 16.00 alle 18.30
SCHEDA PA 17
Apparecchi e congegni automatici da gioco
1) Quando si deve fare?
1. Quando si intende esercitare l’attività di distribuzione giochi leciti o installazione in
esercizi diversi da quelli di somministrazione o scommesse.
2.
La licenza deve essere richiesta anche da parte di chi esercita:
a) l'attività di produzione o di importazione;
b) l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta.
2) Cosa si intende per distribuzione giochi leciti o installazione in esercizi diversi
da quelli di somministrazione o scommesse?
1. per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi dalle sale gioco, sale
scommesse, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande od in circoli
privati ai quali si applicano le disposizioni previste per le sale giochi.
2. Si intende la pura attività di produzione, di importazione, di distribuzione e di noleggio
giochi elettronici articolo 110, 6° comma.
3) Quali requisiti soggettivi ed oggettivi occorrono?
I requisiti soggettivi per l’attivazione e l’esercizio dell’attività sono quelli previsti dal TULPS
per l’ottenimento delle autorizzazioni di pubblico esercizio di cui all’ART 86
4) Cosa deve essere fatto?
1. Deve essere presentata istanza in bollo allegando la documentazione tecnica dei giochi
interessati, nulla osta AAMS per i giochi semiautomatici ed elettronici di cui all’ART110
comma 6 del TULPS.
2. Deve essere presentata SCIA (art. 19 L. 241/90) allegando nulla osta AAMS, la
documentazione tecnica dei giochi semiautomatici ed elettronici di cui all’ART110 comma
6 del TULPS.
5) Dove si deve presentare l’istanza o la SCIA ?
L’istanza in bollo o la SCIA devono essere presentate al SUAP.
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6) Il responsabile del SUAP cosa deve verificare?
1. L’esatta corrispondenza matricolare dei giochi come risultante sul nulla osta rilasciato
dalla AAMS e relativo collegamento informatico.
2. Omologazione ministeriale dei giochi importati o prodotti.
7) A chi ci si deve rivolgere per verificare?
Può verificare, a campione, presso il casellario giudiziale generale i requisiti morali
dichiarati e presso la Prefettura o la CCIAA le dichiarazioni antimafia.
Ufficio tecnico comunale per l’ammissibilità o la destinazione d’uso degli immobili e aree.
Ufficio Polizia Locale per verifica dell’esatto utilizzo dei giochi e la loro collocazione.
ASL per verifica condizioni igienico sanitarie se dovute
9) Quale atto consegue all’istanza o alla SCIA?
Sia all’istanza che alla SCIA fa seguito il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’Art. 86
TULPS
In caso di parere contrario all’istanza, il responsabile del procedimento notifica
all’interessato le motivazioni ostative concedendo sette giorni lavorativi per eventuali
osservazioni o nuove motivazioni. Decorso tale termine senza osservazioni, il
responsabile SUAP, a propria firma, notificherà il definitivo parere contrario.
Qualora nei sette giorni lavorativi dovessero pervenire osservazioni o nuove motivazioni, il
responsabile del procedimento riapre i termini istruttori dall’inizio ripetendone la procedura
e qualora si riscontrassero le stesse motivazioni ostative il responsabile del SUAP, a
propria firma, notificherà il definitivo parere contrario.
10) Cosa deve fare il responsabile del procedimento ad istruttoria completata?
Predispone la dovuta registrazione informatica nell’apposito data-base e dispone il
fascicolo cartaceo presso lo schedario.
11) A chi si deve trasmettere copia del provvedimento?
All’Ufficio comunale tributi per l’applicazione dei dovuti tributi comunali.
Alla Questura.
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Referenti del procedimento
Responsabile SUAP
Rag. William Viola
Responsabili procedimento
Paola Portaluppi – Maksim Spiller
Modulistica da utilizzare
1. Modulo comunale
Istanza in bollo con copia documento identità sottoscrittore e
allegati indicati
2. Modulo SCIA
Art. 19 – L. 241/90
Tempi del procedimento
L’istanza deve essere evasa nel tempo massimo di 45 giorni.
Il SUAP, entro sette giorni lavorativi, comunica l’avvio del procedimento e chiede eventuali
integrazioni.
Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta ed i termini istruttori decorreranno dall’inizio. Il
mancato rispetto del termine di integrazione equivale a rinuncia all’istanza.
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP dispone l’accoglimento
dell’istanza.
Irregolarità riscontrate nell’istanza
Il SUAP, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti interdittivi all’esercizio dell’attività (L'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso).
Decorso il termine per il consolidamento del silenzio assenso, al SUAP è fatto comunque
salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21-nonies.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o di presupposti è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
Enti o uffici a cui va inviata l’istanza
X Tributi
X Questura
Occupazione, pulizia suolo e Rifiuti
Controllo
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Diritti istruttoria e rimborso spese
Costi istruttoria e rimborso spese da effettuarsi con le
seguenti modalità:
Istanza
Bollettino di CC postale n° 31468200 intestato a
Comune di Magnago – Servizio Tesoreria
€. 100,00
Bonifico Bancario c/o Intesa San Paolo Filiale di
Magnago – IBAN IT76Z0306933331000000100942
SCIA
€ 50,00
A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1
€ 32,50 per diritti sanitari
Via Al Donatore di Sangue , 50 – 20013 Magenta (MI)
c/c postale n. 41078205
Riferimenti legislativi
Art. 40 – Apparecchi e congegni elettronici da gioco – Regolamento comunale
1. La licenza per l’installazione di apparecchi elettronici da gioco in esercizi pubblici
autorizzati, diversi da quelli per la somministrazione di alimenti e bevande e sale gioco, in
esercizi commerciali oppure su aree pubbliche o private, o i circoli privati, è subordinata
all’accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti, e alla
presentazione di:
-
domanda in bollo, come da modulo comunale, specificante l’oggetto della richiesta,
l’indicazione precisa dei giochi che si vogliono installare e far esercitare, le
generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il domicilio o il recapito, con
allegata planimetria del locale arredato, firmata dall’esercente, indicante
l’ubicazione dei giochi oggetto della richiesta;
-
copia della SCIA/DIA o della licenza rilasciata al gestore/proprietario/noleggiatore
(cioè a colui che è proprietario o ha la disponibilità del gioco come noleggiatore,
distributore);
-
copia del Nulla Osta rilasciato dall’Amministrazione dei Monopoli, ai produttori ed
importatori (per la distribuzione) + copia del NULLA OSTA successivamente
rilasciato ai gestori (per la messa in esercizio) relativamente agli apparecchi di cui
al comma 6 dell’art.110 del TULPS.
2. Nei predetti locali si applicano le disposizioni del precedente articolo 39 per quanto
applicabili e la normativa specifica di settore.
3. Nei locali diversi dai pubblici esercizi, dalle sale gioco o sale scommesse ed esercizi
commerciali di cui al comma 1, non è consentito installare i videogiochi di cui al comma 6
dell’art.110 del TULPS.
4. La licenza deve essere richiesta anche ad parte di chi esercita:
a) l'attività di produzione o di importazione;
b) l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta.
5. L’attività è attivabile mediante presentazione di SCIA al SUAP corredata da relazione
tecnica sull’attività da intraprendere e degli apparecchi prodotti, importati, distribuiti e
gestiti direttamente od a noleggio.
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