Relazione Osservatorio Europa sulla 12
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Relazione Osservatorio Europa sulla 12
UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO EUROPA Relazione dell’Osservatorio Europa sulla 12^ Conferenza Internazionale OLAF dei Procuratori Antifrode tenutasi a Roma dal 27 al 28 ottobre 2014. Il tema: “Le indagini dell’Ufficio del Procuratore europeo: cosa pensano gli addetti ai lavori?”. La Conferenza è stata organizzata dall’OLAF che ha invitato ufficialmente l’Osservatorio Europa dell’UCPI, rappresentato dal responsabile, per mantenere il rapporto di colleganza instaurato nel biennio passato. Si tratta di un importante riconoscimento per l’UCPI quale associazione che ha assunto un ruolo anche a livello europeo e che viene coinvolta nelle iniziative riguardanti i temi di interesse per le riforme della giustizia penale. Numerosi e illustri i relatori: la Dr.ssa Martine Reicherts, Commissario europeo per Giustizia, Diritti Fondamentali e Cittadinanza, il Dr. Giovanni Kessler, Direttore Generale OLAF, il Dr. Antonio Mura, Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia, il Dr. Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Suprema di Cassazione, il Dr. Gianfranco Ciani, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, il Dr. Franco Roberti, Procuratore Nazionale Anti Mafia, il Dr. Ernesto Lupo, Consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, la Dr.ssa Alexandra Jour Schroeder, Capo Unità DG Justice Commissione europea, la Prof.ssa Rosaria Sicurella, Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Catania, il Dr. Fritz Zeder, Capo Unità Ministero della Giustizia austriaco, il Dr. Christian Schierholt, Procuratore Capo di Celle (Germania), Unità Centrale per la lotta al crimine organizzato e alla corruzione, il Dr. Alberto Perduca, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Torino, la Dr.ssa Inga Melnace, Consigliere per la Giustizia e gli Affari Interni della Lettonia presso l’Unione europea, il Prof. John Vervaele, Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Utrecht, la Dr.ssa Monica Constantinescu, Procuratore Nazionale anti corruzione della Romania, il Dr. Joaquin Gonzalez-Herrero Gonzalez, Consigliere OLAF, il Prof. Michele Panzavolta, Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Leuven, l’On. Donatella Ferranti, Presidente Commissione Giustizia Camera dei Deputati, la Prof.ssa Silvia Allegrezza, Professore Associato di Procedura Penale dell’Università di Lussemburgo e componente dell’Osservatorio Europa, il Dr. Lampros Tsogkas, Procura della Repubblica di Salonicco (Grecia), la Prof.ssa Katalin Ligeti, Ordinario di Diritto Penale Europeo dell’Università di Lussemburgo, il Prof. Lucio Camaldo, Centro di Ricerca di Diritto Penale Europeo dell’Università di Milano, il Dr. Lothar Kuhl, Capo Unità OLAF, la Dr.ssa Maria Teresa Polito, Magistrato della Corte dei Conti, la Dr.ssa Alessandra Pomponio, Procuratore Generale Aggiunto della Corte dei Conti, la Dr.ssa Corinna Ullrich, Gabinetto del Commissario europeo Semeta, il Dr. Konstantinos Chatzipazarlis, Consigliere OLAF, il Dr. Stefan De Moor, Giudice presso la Corte di Appello di Anversa (Belgio), il Dr. Michael Carlin, Consiglio dell’Unione europea, il Dr. Lorenzo Salazar, Direttore per gli Affari Internazionali Penali del Ministero della Giustizia, la Dr.ssa Ute Stiegel, Capo Unità facente funzione dell’OLAF, il Dr. Peter Csonka, Consigliere DG Justice della Commissione europea, l’On. Caterina Chinnici, Parlamentare europeo, il Dr. Franco Lo Voi, membro italiano di Eurojust, il Dr. Cosimo Ferri, Sottosegretario presso il Ministero della Giustizia, la Dr.ssa Margarete Hofmann, Direttore Policy dell’OLAF. °°°°°° Indirizzi di saluto Martine Reicherts ha introdotto l’argomento della Conferenza segnalando che l’EPPO forgerà il futuro della lotta alla criminalità a livello europeo. È una sfida perché l’EPPO dovrà indagare efficacemente e in fretta, per questo più Paesi vi aderiranno più sarà efficace. L’Ufficio deve essere indipendente da ogni influenza di qualsiasi Paese europeo. Le decisioni vanno quindi prese a livello centrale e la selezione su chi avrà la carica di EPPO sarà fatta a livello europeo. È in gioco la credibilità dell’UE nel garantire la difesa del denaro dei contribuenti europei. Non ci devono essere incertezze sui poteri assegnati all’EPPO: deve essere informato immediatamente sulle investigazioni in corso. I Procuratori Delegati servono a radicare l’EPPO nel territorio dei Paesi aderenti: essi fanno parte dell’EPPO e ad esso devono fare riferimento. L’Italia ha fatto molto per questo progetto. Certo, siamo ancora lontani dalla conclusione del lavoro ma molta strada è stata fatta e contiamo di giungere al termine entro il 2016. 2 Giovanni Kessler ha criticato i lavori del Consiglio europeo perché il testo proposto non va nel senso di un EPPO efficiente ed efficace. L’EPPO deve agire in modo indipendente e la sua azione non va lasciata ai singoli Stati membri che vi aderiranno. Ci sono al momento, per lo meno a livello politico, molti Paesi favorevoli all’EPPO. Tuttavia, l’EPPO non deve essere una sorta di camera di compensazione dei conflitti tra singoli procuratori nazionali o un organo che faciliti lo scambio di informazioni ma un ufficio europeo centralizzato di indagine che superi il concetto di cooperazione giudiziaria. Certo, non si può pensare che l’EPPO possa da solo svolgere le migliaia di indagini a livello europeo. È un ufficio centralizzato con potere di direttiva sui procuratori delegati al fine di garantire omogeneità nella conduzione delle indagini: l’EPPO indaga come se fosse sul territorio di un unico Paese (c.d. “spazio penale europeo”). Non si può passare per procedure che comportino cooperazioni o rogatorie. L’EPPO deve avere competenza esclusiva che non si aggiunga a quelle europee esistenti. Franco Mura ha detto che il Ministero della Giustizia italiano si sta molto impegnando sull’EPPO tanto da aver messo a disposizione un gruppo di esperti per il tavolo di lavoro sull’EPPO. C’è quindi condivisione dell’idea di un Procuratore europeo che prevenga e reprima le condotte che danneggino gli interessi finanziari dell’Unione europea. I problemi principali attengono alla struttura dell’Ufficio, in particolare con riguardo alla indipendenza e responsabilità. Sono tematiche indubbiamente delicate come anche quelle relative alle garanzie giurisdizionali e alle regole procedurali dell’azione dell’EPPO. Bisogna infatti stabilire se ci debbano essere regole uniche ovvero tipiche dei singoli Stati membri. L’OLAF è l’unico organo europeo ad avere un eccezionale bagaglio di esperienza sulle frodi transnazionali mentre EUROJUST ha molta esperienza nella cooperazione in indagini transnazionali. Giorgio Santacroce ha espresso una opinione critica nei confronti dell’EPPO soprattutto con riguardo alla norma sulla competenza accessoria: non bisogna consentire una estensione arbitraria dei reati di competenza dell’EPPO. Ci sono molti nodi da sciogliere e quindi al momento non è 3 possibile comprendere se l’EPPO sarà un vero e proprio valore aggiunto. L’EPPO sembra un ufficio simile a EUROJUST, ma rafforzato, piuttosto che un vero organo centralizzato di indagine. Gianfranco Ciani ha invece manifestato una posizione di massima favorevole al progetto di istituzione dell’EPPO perché garantirà una efficace tutela degli interessi finanziari della UE nella prospettiva di una unione politica più forte tra gli Stati membri. La competenza dell’EPPO deve essere esclusiva però la formulazione dell’art. 13 deve essere ripensata altrimenti si rischia lo straripamento della sua area di azione. La Corte di Giustizia potrebbe fungere da regolatore della competenza. L’art. 27 riguarda l’esito delle indagini: è necessario indicare una scala di priorità per evitare il “forum shopping”. Anche l’art. 28 in tema di archiviazione è problematico se connesso al “compromesso” di cui all’art. 29: infatti il relativo provvedimento non è soggetto a controllo giurisdizionale. Sarebbe opportuna una forma di interlocuzione con un giudice sovranazionale e la partecipazione al procedimento della Commissione europea quale rappresentante del soggetto danneggiato, anche ai fini di stabilire la congruità della sanzione. Altra criticità è l’eccessiva gerarchizzazione dell’EPPO che può anche revocare direttamente i Procuratori delegati. Va trovato un meccanismo per evitare che l’EPPO agisca senza che vi sia un controllo superiore. Nel progetto non vi sono delle norme processuali precise sulla conduzione e conclusione delle indagini né sono previsti soddisfacenti controlli giurisdizionali sull’agire dell’EPPO e garanzie difensive efficaci. Il cammino è ancora lungo perché ci sono molti Stati membri contrari a che l’EPPO possa indagare direttamente. Il nuovo organo rischia di nascere zoppo se vi aderiranno pochi Paesi. Bisogna quindi abbandonare gli individualismi nazionali per fare spazio a un nuovo organismo europeo. Franco Roberti ha portato come esempio la Direzione Nazionale Antimafia quale modello di riferimento per la creazione dell’EPPO. Si tratta di una grande opportunità per il futuro della UE perché implica un contesto operativo inedito che va oltre la semplice cooperazione. È una sfida complessa che richiede agli Stati membri una cessione di sovranità. 4 Prima Sessione - Competenza dell’Ufficio del Procuratore europeo: esclusiva, primaria o concorrente? Ernesto Lupo ha sottolineato che l’EPPO è il primo esempio a livello europeo dello spazio unico di giustizia. È un compito non facile regolamentare la coesistenza tra l’EPPO e le singole giurisdizioni e ciò a fini di efficienza. La valutazione dell’art. 13 sulla competenza per connessione non può che essere negativa: essa va ristretta perché le situazioni di connessione hanno un carattere di ineludibile indeterminatezza. Alexandra Jour Schroeder ha ugualmente rilevato che la competenza dell’EPPO sarà un punto cruciale perché ne indica i poteri reali. Deve essere uno strumento “stand alone” con alcune competenze ancillari. L’EPPO deve fare le investigazioni in modo completo sulla singola vicenda portata alla sua attenzione evitando le indagini parallele. La competenza esclusiva non è in discussione: l’EPPO deve essere potente e forte. Rosaria Sicurella ha proposto di prendere le mosse da EUROJUST per creare l’EPPO. L’art. 86 TFUE prevede un percorso nella formazione dell’EPPO che dovrebbe rappresentare un salto di qualità. Il testo del progetto così come modificato dalla Commissione non prende posizione sulle questioni di competenza e cioè se possano decidere le Autorità nazionali o vi debbano essere delle apposite “chambers” con competenza sovranazionale. Fritz Zeder ha ammesso che il Parlamento europeo e la Commissione divergono nelle opinioni su alcuni argomenti. Per esempio con riguardo ai reati di evasione dell’IVA su cui c’è disaccordo se inserirli o meno tra le frodi europee. È invece necessario inserirli perché sottendono condotte che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Sarebbe opportuno definire i reati di competenza dell’EPPO in modo preciso così poi gli Stati sono vincolati. Con riguardo alla competenza ancillare ci sono state già 18 riunioni operative della Commissione e l’orientamento è quello di riconoscerla solo se c’è una inestricabile connessione con i reati di competenza dell’EPPO. 5 Le questioni sulla competenza vanno decise dalla Corte di Giustizia e non dai Parlamenti nazionali. La competenza dell’EPPO implica che esso debba essere informato di tutto, con competenza quindi esclusiva e non concorrente. Christian Schierholt ha ricordato che l’idea di istituire l’EPPO è nata dalla mancanza di fiducia nelle Autorità nazionali che poco o nulla hanno investigato sui crimini a danno della UE. Un unico punto condiviso sulle ragioni di questa situazione è la carenza cronica di risorse e di personale. Per l’EPPO servono regole flessibili, come per EUROJUST. Solo i casi minori non dovrebbero essere trattati da EPPO, ad esempio quando il danno cagionato sia inferiore a 10.000,00 Euro. Alberto Perduca ha sostenuto con forza la necessità di estendere la competenza dell’EPPO ai reati di frode all’IVA che hanno, per definizione, natura organizzata e mai monosoggettiva. È un fenomeno endemico e a basso rischio di punizione, con alto profitto economico. Un punto critico del progetto di istituzione dell’EPPO è dato dall’inserimento del reato di corruzione attiva e passiva anche se la Commissione europea ha escluso dall’ambito della qualifica di pubblico ufficiale i componenti del Parlamento europeo e ciò non è ammissibile. Ci vuole un regime più dosato della immunità. Seconda Sessione - Misure investigative dell’Ufficio del Procuratore europeo: un punto di vista sulle intercettazioni delle telecomunicazioni, perquisizioni, congelamento e sequestro di beni John Vervaele ha subito chiarito che il problema principale è definire la legge che prevede i poteri di azione dell’EPPO perché non è concepibile alcuna flessibilità nelle sue competenze, pur con la necessità di rispettare la Carta dei diritti fondamentali nel momento in cui si eseguono perquisizioni, sequestri o intercettazioni. È importante che l’EPPO possa usare poteri investigativi concreti e diretti per combattere la criminalità, non deve coordinare le indagini. C’è naturalmente interazione con i sistemi nazionali ma le norme sull’EPPO hanno la prevalenza. Se si lasciasse il controllo alle Autorità nazionali, sarebbe sempre indispensabile un coordinamento ma questo determinerebbe la perdita di potere 6 dell’EPPO che quindi sarebbe un organismo inutile. Bisogna invece che l’EPPO agisca in un’unica area giuridica e che sia inserito nelle singole giurisdizioni nazionali. Monica Constantinescu ha ricordato la propria esperienza personale di Procuratore Nazionale anti corruzione in Romania dove ci sono molti esempi di corruzione transnazionale con riguardo ad appalti pubblici finanziati dalla UE. I colpevoli sono cittadini di vari Stati europei. Per questo si utilizza il meccanismo di collaborazione internazionale secondo le convenzioni. EUROJUST garantisce assistenza nel coordinamento delle indagini e poi c’è l’OLAF che invia i report sulle frodi comunitarie. Però i tempi sono molto lunghi per le rogatorie e le richieste di assistenza. L’EPPO invece potrebbe agire in fretta perché ha poteri investigativi diretti. Occorre però stabilire dove si svolgerà il processo perché le Autorità nazionali coinvolte sono plurime. Joachin Gonzalez-Herrero Gonzalez ha sostenuto che solo la prigione è un deterrente alle frodi comunitarie. Su 1030 casi segnalati da OLAF solo 471 sono stati decisi tra il 2006 e il 2011 e solo in un caso su tre vi è stata la condanna al carcere. Infatti ai responsabili viene applicata di regola una misura alternativa alla detenzione o una pena pecuniaria. L’OLAF, come si sa, è solo un organo amministrativo che non può investigare direttamente e che non ha poteri autoritativi sulle Autorità nazionali ma unicamente propositivi. Quindi i risultati del lavoro dell’OLAF non sono soddisfacenti e per questo è necessario introdurre l’EPPO. Michele Panzavolta ha sottolineato la necessità di perseguire le frodi europee. È però pericoloso adottare figure che non siano previste negli ordinamenti nazionali, per questo la zona giuridica europea va intesa come unico territorio. Occorre a tal fine migliorare le regole sulle misure più intrusive. Esse vanno descritte analiticamente per evitare i problemi applicativi. Ci devono essere delle regole europee: importante è il “judicial review” per le indagini, ma dev’essere uguale e comune in ogni caso a cui si debba applicare. Quindi occorre lavorare sul testo dell’art. 26 del progetto istitutivo dell’EPPO che prevede le misure investigative. 7 Terza Sessione – Ammissibilità delle prove: può la libera circolazione delle prove diventare realtà in Europa? Silvia Allegrezza, componente dell’Osservatorio Europa, ha inteso chiarire che “circolazione della prova” significa aiutare o facilitare la circolazione del “risultato probatorio” e che “ammissibilità della prova” significa prevedere la possibilità per il giudice di merito di utilizzare la prova ai fini della decisione. Tuttavia, queste concettualizzazioni nella pratica pongono non pochi problemi. Si potrebbe pensare ad un meccanismo quale quello del mutuo riconoscimento però si deve garantire la conoscenza al giudice e alle parti dell’intero fascicolo processuale. Un altro modello utilizzabile potrebbe essere quello della acquisizione transnazionale delle prove ma prima di ragionare sui modelli di acquisizione e poi di circolazione delle prove occorre stabilire delle regole comuni per le misure investigative e sul punto il progetto di regolamento dell’EPPO non è sufficiente. È anche necessario incrementare i poteri del giudice europeo per l’autorizzazione alle misure altrimenti l’EPPO sarebbe senza controllo giurisdizionale e poi, nella fase successiva, del giudice nazionale in funzione europea per l’esecuzione delle misure. Lampros Tsogkas ha proposto un caso pratico transnazionale. Ha fatto riferimento al sequestro in Grecia di euro falsi che venivano fabbricati in Bulgaria. I responsabili erano russi. La polizia greca si era infiltrata nell’organizzazione criminale ed era riuscita ad avere contatti con i capi a mezzo di agenti provocatori che volevano acquistare il denaro falso. In questo caso non è stato possibile disporre delle intercettazioni però, grazie agli agenti provocatori, si è riusciti ad arrestare uno dei concorrenti nel reato ma i capi non sono stati individuati per mancanza di un rapido coordinamento con le altre Autorità nazionali coinvolte. L’EPPO può essere utile in simili situazioni. Katalin Ligeti ha segnalato che le prove e la loro ammissibilità sono concetti che non vanno visti singolarmente. L’acquisizione della prova va lasciata alle legislazioni nazionali. 8 Lo spazio giuridico unico viene proposto dalla Commissione europea richiamando il c.d. “Green Book” risalente a 15 anni fa. In linea generale, l’interpretazione corretta dell’art. 26 sulle misure investigative deve implicare un mutuo riconoscimento della autorizzazione alla misura, anche se emessa a livello nazionale ma con riferimento alla transnazionalità dei reati. Con riguardo alla ammissibilità delle prove, l’art. 30 del progetto prevede un sistema molto complesso. Il rinvio alla legislazione nazionale crea dei problemi di garanzie giurisdizionali uniformi. Solo nella fase di valutazione della prova ad opera del giudice ci potrà essere la sua esclusione, ma questo pregiudica la libera circolazione delle prove. È dunque necessario un sistema unico di acquisizione e valutazione delle prove. Lucio Camaldo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di valorizzare il ruolo del difensore nell’ambito dell’EPPO. Va tutelato l’investigato e prevista la possibilità di svolgere indagini difensive. Il difensore deve poter compiere degli atti di indagine per raccogliere e ricercare le prove a favore, anche al di fuori dei suoi confini nazionali in una sorta di attività parallela a quella dell’EPPO. Eventualmente si può prevedere che il difensore possa chiedere all’EPPO di acquisire la prova ma l’EPPO è pur sempre un organo dell’accusa. Meglio quindi che sia un giudice europeo ad acquisire la prova a favore. Quarta Sessione - Relazioni tra l’Ufficio del Procuratore europeo, gli Stati membri e altri organismi dell’Unione europea Maria Teresa Polito, partendo dalla propria esperienza di magistrato della Corte dei Conti, ha affermato che la prevenzione è il motore del controllo nella Pubblica Amministrazione. L’azione di monitoraggio mira a far modificare il comportamento deviato della P.A. A tal fine, la Corte dei Conti si è dotata di sistemi informatici statistici e per questo è stata avviata una collaborazione con l’OLAF. 9 La situazione italiana è particolare in Europa. Ad esempio, per verificare se un soggetto ha beneficiato di fondi europei ed eventualmente ha commesso frodi, occorre aggiungere alle sue generalità il codice fiscale. Solo in questo modo è possibile individuare tutte le sue posizioni come singolo ma anche come riferibilità a società commerciali o associazioni. La banca dati Corte dei Conti/OLAF consente inoltre di verificare a quanto ammontano i recuperi economici dovuti a seguito di una frode accertata. Alessandra Pomponio ha effettuato una analisi della attività della Procura della Corte dei Conti che indaga sugli stessi fatti su cui indaga la Procura della Repubblica, anche se l’azione contabile è più ampia di quella penale perché riguarda pure la colpa grave. Ha gli stessi poteri di indagine e può richiedere sequestri conservativi che si sovrappongono ai sequestri preventivi penali. Il P.M. contabile agisce però per il recupero delle spese a favore della UE a carico del condannato. La prescrizione si interrompe con l’invito a dedurre e fino alla sentenza irrevocabile. Ha piena giurisdizione sui privati che compiono frodi. Nel 2013 sono state pronunciate 107 sentenze di condanna per il recupero di 96 milioni di Euro. Solo il recupero è il vero deterrente delle condotte frodatorie. Corinna Ullrich ha preso in considerazione EUROJUST che non confluirà nell’EPPO, avendo competenze diverse. L’EPPO potrà però utilizzare le risorse umane e operative di EUROJUST che, allo stato, coordina solo le indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE (c.d. reati PIF), appunto di competenza esclusiva dell’EPPO. EUROPOL, invece, non fa investigazioni e dunque non c’è il rischio di competenza parallela. Ci sarà collaborazione per lo scambio di dati e informazioni in senso biunivoco. L’OLAF, una volta che sia diventato operativo l’EPPO, farà le indagini non PIF a livello amministrativo, senza sovrapposizioni di competenze. L’OLAF dovrà inoltrare all’EPPO tutte le informazioni sui reati PIF e sarà l’EPPO a decidere se effettivamente dovrà indagare, altrimenti restituirà le informazioni all’OLAF per il prosieguo. L’EPPO dovrebbe occuparsi anche delle frodi all’IVA ma gli Stati membri sono riluttanti ad accettarlo. 10 Konstantinos Chatzipazarlis ha ricordato che allo stato odierno gli organismi UE non hanno competenza a svolgere indagini penali e non sempre gli Stati membri indagano efficacemente a tutela degli interessi finanziari della UE. C’è carenza di collaborazione ed efficienza operativa tra OLAF, EUROJUST e EUROPOL da un lato e gli Stati membri dall’altro. Invece, non ci devono essere ambiguità nei rapporti tra l’EPPO, gli Stati membri e le Autorità giudiziarie nazionali. Stefan De Moor ha ribadito che la cosa importante è avere la forza e il potere di combattere la corruzione e la frode. Se un parlamentare europeo risulta coinvolto in una frode o corruzione comunitaria, l’EPPO dovrà chiedere l’autorizzazione a procedere al Parlamento UE e/o allo Stato membro di appartenenza. Se vi è coinvolto un funzionario UE si dovrà chiedere la collaborazione giudiziaria allo Stato membro di appartenenza. I PME delegati con “doppio cappello” avranno delle competenze che dovranno essere necessariamente coordinate con quelle dell’Autorità nazionale. Ci vorrebbe una “Chamber” di supervisione per risolvere i problemi di coordinamento, collaborazione e condivisione delle competenze. È ancora da stabilire come dovrà essere costituita questa “Chamber”. È vero che la competenza esclusiva dell’EPPO può essere un problema per il rischio di ampliamento della sua azione ma è importante che possa agire su tutto il territorio della UE. L’OLAF, però, non deve perdere le proprie competenze, soprattutto con riguardo alla possibilità di acquisizione (“freezing”) delle prove in situazioni urgenti. Quinta Sessione - Sviluppi e prospettive dei negoziati in corso sulla proposta per l’istituzione dell’Ufficio del Procuratore europeo Michael Carlin, quale componente del Consiglio della UE, ha detto che c’è ampio consenso e supporto in seno al Consiglio con riguardo alla istituzione dell’EPPO. C’è invece resistenza negli Stati membri a modificare la procedura penale nazionale per consentire all’EPPO di operare direttamente. 11 Lorenzo Salazar ha ricordato che il nuovo Parlamento UE ha sollecitato che per l’EPPO, nei prossimi 5 anni, ci sia lo sviluppo delle negoziazioni. Sotto la Presidenza italiana ci sono già state sette riunioni: si vuole che almeno 25 Stati membri vi aderiscano altrimenti sarebbe un organismo inutile. Non si auspica la cooperazione rafforzata a 9 Stati. L’EPPO deve essere una Procura che possa operare direttamente e che non coordini solamente, deve essere indipendente con una adeguata procedura di nomina, deve essere in grado di indagare e di rispettare i diritti degli indagati secondo le direttive UE già in vigore. L’obiettivo è quello di consegnare alla Presidenza del Parlamento UE un testo, il più possibile condiviso, di 33 articoli. Ute Stiegel ha elencato i punti critici del progetto sull’EPPO, in particolare l’efficienza e l’indipendenza. Il progetto licenziato dalla passata Presidenza greca prevede che l’EPPO sia collegiale con strutture decentrate nazionali, quando invece la Commissione UE aveva previsto un organo gerarchico. Le “Chambers” dovranno dirigere e coordinare le indagini sui reati transfrontalieri, istruiranno le indagini dei PME delegati che comunque dovranno anche far parte delle “Permanent Chambers”. Il PME delegato dovrà subire la direzione investigativa della “Permanent Chamber”. La Commissione UE ha però avanzato dubbi sulla efficienza di un organo così strutturato perciò auspica che l’EPPO agisca direttamente sul territorio dello Stato membro senza il filtro delle “Chambers”. Peter Csonka ha rilevato che le regole di investigazione sono miste perché gli Stati membri sono obbligati a investigare per l’EPPO secondo le leggi nazionali, ma è un sistema che suscita dubbi. L’EPPO deve essere un ufficio unico ed indivisibile, senza formalità di azione: basta la richiesta di investigazione dell’EPPO perché questa debba essere immediatamente eseguita nello Stato membro, similmente ai sistemi federali e con il mutuo riconoscimento dell’esito delle prove acquisite. 12 L’EPPO chiuderà le indagini, avviserà l’indagato e proporrà la transazione sulla sanzione il cui pagamento porta all’archiviazione del procedimento, come è previsto già in Olanda e Belgio. Con riguardo ai diritti degli indagati non basta fare indiretto riferimento alla “Road Map” di Stoccolma: vanno previste delle specifiche norme di garanzia. Infine, è necessario assimilare l’EPPO all’Autorità giudiziaria nazionale e le sue decisioni debbono essere soggette a “review” o da parte della Corte di Giustizia o da parte dell’Autorità nazionale. Questo però allunga i tempi dell’azione dell’EPPO in termini di tempestività e di efficienza. Il testo definitivo sull’EPPO potrebbe essere realisticamente adottato entro il 2016. Caterina Chinnici ha ricordato che il Parlamento UE a marzo 2014 ha rivolto delle raccomandazioni alla Commissione, con particolare riguardo alla competenza dell’EPPO, alla archiviazione e al suo controllo, alla ammissibilità delle prove, alla ridefinizione delle competenze degli organismi europei già esistenti. Lo spazio giuridico comune (c.d. “single legal area”) è un nodo essenziale per l’azione dell’EPPO. Francesco Lo Voi, quale componente italiano di EUROJUST, ha precisato che per l’EPPO ci devono essere regole chiare, come pure la più ampia adesione politica allo spazio giuridico comune cui deve seguire la più ampia collaborazione delle Autorità giudiziarie. È necessario che l’EPPO sia operativo il prima possibile, si potranno sempre fare degli aggiustamenti in corso d’opera. EUROJUST e l’EPPO sono organismi diversi che dovranno arrivare insieme al traguardo, come impone l’art. 86 TFUE. Del resto, EUROJUST dovrà continuare ad operare nei confronti degli Stati membri che non aderiranno all’EPPO e degli Stati terzi. Non è poi opportuno affidare tutto il controllo giurisdizionale alla Corte di Giustizia. Saluti di chiusura Cosimo Ferri ha spiegato la posizione del Ministero della Giustizia italiano: l’EPPO deve nascere da una sintesi ampiamente condivisa. È un organismo che deve essere efficace, autonomo indipendente. 13 È certamente necessario, perché l’EPPO operi in modo corretto, prevedere un diritto processuale penale europeo, anche per garantire i diritti dell’indagato. L’EPPO può essere utile come strategia anti frode per recuperare i fondi distratti. Margarete Hofmann ha riconosciuto che ci sono delle divergenze di visione sull’EPPO che però generano un dibattito utile. Occorre essere aperti ad ogni compromesso. Lo spazio comune europeo è ancora un desiderio e quindi bisogna impegnarsi per realizzarlo. L’auspicio è che si arrivi all’obiettivo quanto prima. 14