Relazione Osservatorio Europa sulla 12

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Relazione Osservatorio Europa sulla 12
UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO EUROPA
Relazione dell’Osservatorio Europa sulla 12^ Conferenza Internazionale OLAF
dei Procuratori Antifrode tenutasi a Roma dal 27 al 28 ottobre 2014.
Il tema: “Le indagini dell’Ufficio del Procuratore europeo: cosa pensano gli addetti ai lavori?”.
La Conferenza è stata organizzata dall’OLAF che ha invitato ufficialmente l’Osservatorio Europa
dell’UCPI, rappresentato dal responsabile, per mantenere il rapporto di colleganza instaurato nel
biennio passato. Si tratta di un importante riconoscimento per l’UCPI quale associazione che ha
assunto un ruolo anche a livello europeo e che viene coinvolta nelle iniziative riguardanti i temi di
interesse per le riforme della giustizia penale.
Numerosi e illustri i relatori: la Dr.ssa Martine Reicherts, Commissario europeo per Giustizia,
Diritti Fondamentali e Cittadinanza, il Dr. Giovanni Kessler, Direttore Generale OLAF, il Dr.
Antonio Mura, Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia, il
Dr. Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Suprema di Cassazione, il Dr.
Gianfranco Ciani, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, il Dr. Franco
Roberti, Procuratore Nazionale Anti Mafia, il Dr. Ernesto Lupo, Consigliere del Presidente della
Repubblica per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia, la Dr.ssa Alexandra Jour
Schroeder, Capo Unità DG Justice Commissione europea, la Prof.ssa Rosaria Sicurella,
Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Catania, il Dr. Fritz Zeder, Capo Unità Ministero
della Giustizia austriaco, il Dr. Christian Schierholt, Procuratore Capo di Celle (Germania),
Unità Centrale per la lotta al crimine organizzato e alla corruzione, il Dr. Alberto Perduca,
Procuratore Aggiunto della Repubblica di Torino, la Dr.ssa Inga Melnace, Consigliere per la
Giustizia e gli Affari Interni della Lettonia presso l’Unione europea, il Prof. John Vervaele,
Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Utrecht, la Dr.ssa Monica Constantinescu,
Procuratore Nazionale anti corruzione della Romania, il Dr. Joaquin Gonzalez-Herrero
Gonzalez, Consigliere OLAF, il Prof. Michele Panzavolta, Ordinario di Diritto Penale
dell’Università di Leuven, l’On. Donatella Ferranti, Presidente Commissione Giustizia Camera
dei Deputati, la Prof.ssa Silvia Allegrezza, Professore Associato di Procedura Penale
dell’Università di Lussemburgo e componente dell’Osservatorio Europa, il Dr. Lampros
Tsogkas, Procura della Repubblica di Salonicco (Grecia), la Prof.ssa Katalin Ligeti, Ordinario di
Diritto Penale Europeo dell’Università di Lussemburgo, il Prof. Lucio Camaldo, Centro di
Ricerca di Diritto Penale Europeo dell’Università di Milano, il Dr. Lothar Kuhl, Capo Unità
OLAF, la Dr.ssa Maria Teresa Polito, Magistrato della Corte dei Conti, la Dr.ssa Alessandra
Pomponio, Procuratore Generale Aggiunto della Corte dei Conti, la Dr.ssa Corinna Ullrich,
Gabinetto del Commissario europeo Semeta, il Dr. Konstantinos Chatzipazarlis, Consigliere
OLAF, il Dr. Stefan De Moor, Giudice presso la Corte di Appello di Anversa (Belgio), il Dr.
Michael Carlin, Consiglio dell’Unione europea, il Dr. Lorenzo Salazar, Direttore per gli Affari
Internazionali Penali del Ministero della Giustizia, la Dr.ssa Ute Stiegel, Capo Unità facente
funzione dell’OLAF, il Dr. Peter Csonka, Consigliere DG Justice della Commissione europea,
l’On. Caterina Chinnici, Parlamentare europeo, il Dr. Franco Lo Voi, membro italiano di
Eurojust, il Dr. Cosimo Ferri, Sottosegretario presso il Ministero della Giustizia, la Dr.ssa
Margarete Hofmann, Direttore Policy dell’OLAF.
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Indirizzi di saluto
Martine Reicherts ha introdotto l’argomento della Conferenza segnalando che l’EPPO forgerà il
futuro della lotta alla criminalità a livello europeo. È una sfida perché l’EPPO dovrà indagare
efficacemente e in fretta, per questo più Paesi vi aderiranno più sarà efficace. L’Ufficio deve
essere indipendente da ogni influenza di qualsiasi Paese europeo. Le decisioni vanno quindi prese
a livello centrale e la selezione su chi avrà la carica di EPPO sarà fatta a livello europeo. È in
gioco la credibilità dell’UE nel garantire la difesa del denaro dei contribuenti europei. Non ci
devono essere incertezze sui poteri assegnati all’EPPO: deve essere informato immediatamente
sulle investigazioni in corso. I Procuratori Delegati servono a radicare l’EPPO nel territorio dei
Paesi aderenti: essi fanno parte dell’EPPO e ad esso devono fare riferimento. L’Italia ha fatto
molto per questo progetto. Certo, siamo ancora lontani dalla conclusione del lavoro ma molta
strada è stata fatta e contiamo di giungere al termine entro il 2016.
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Giovanni Kessler ha criticato i lavori del Consiglio europeo perché il testo proposto non va nel
senso di un EPPO efficiente ed efficace. L’EPPO deve agire in modo indipendente e la sua azione
non va lasciata ai singoli Stati membri che vi aderiranno.
Ci sono al momento, per lo meno a livello politico, molti Paesi favorevoli all’EPPO. Tuttavia,
l’EPPO non deve essere una sorta di camera di compensazione dei conflitti tra singoli procuratori
nazionali o un organo che faciliti lo scambio di informazioni ma un ufficio europeo centralizzato
di indagine che superi il concetto di cooperazione giudiziaria.
Certo, non si può pensare che l’EPPO possa da solo svolgere le migliaia di indagini a livello
europeo. È un ufficio centralizzato con potere di direttiva sui procuratori delegati al fine di
garantire omogeneità nella conduzione delle indagini: l’EPPO indaga come se fosse sul territorio
di un unico Paese (c.d. “spazio penale europeo”). Non si può passare per procedure che
comportino cooperazioni o rogatorie. L’EPPO deve avere competenza esclusiva che non si
aggiunga a quelle europee esistenti.
Franco Mura ha detto che il Ministero della Giustizia italiano si sta molto impegnando sull’EPPO
tanto da aver messo a disposizione un gruppo di esperti per il tavolo di lavoro sull’EPPO. C’è
quindi condivisione dell’idea di un Procuratore europeo che prevenga e reprima le condotte che
danneggino gli interessi finanziari dell’Unione europea. I problemi principali attengono alla
struttura dell’Ufficio, in particolare con riguardo alla indipendenza e responsabilità. Sono
tematiche indubbiamente delicate come anche quelle relative alle garanzie giurisdizionali e alle
regole procedurali dell’azione dell’EPPO. Bisogna infatti stabilire se ci debbano essere regole
uniche ovvero tipiche dei singoli Stati membri.
L’OLAF è l’unico organo europeo ad avere un eccezionale bagaglio di esperienza sulle frodi
transnazionali mentre EUROJUST ha molta esperienza nella cooperazione in indagini
transnazionali.
Giorgio Santacroce ha espresso una opinione critica nei confronti dell’EPPO soprattutto con
riguardo alla norma sulla competenza accessoria: non bisogna consentire una estensione arbitraria
dei reati di competenza dell’EPPO. Ci sono molti nodi da sciogliere e quindi al momento non è
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possibile comprendere se l’EPPO sarà un vero e proprio valore aggiunto. L’EPPO sembra un
ufficio simile a EUROJUST, ma rafforzato, piuttosto che un vero organo centralizzato di indagine.
Gianfranco Ciani ha invece manifestato una posizione di massima favorevole al progetto di
istituzione dell’EPPO perché garantirà una efficace tutela degli interessi finanziari della UE nella
prospettiva di una unione politica più forte tra gli Stati membri.
La competenza dell’EPPO deve essere esclusiva però la formulazione dell’art. 13 deve essere
ripensata altrimenti si rischia lo straripamento della sua area di azione. La Corte di Giustizia
potrebbe fungere da regolatore della competenza.
L’art. 27 riguarda l’esito delle indagini: è necessario indicare una scala di priorità per evitare il
“forum shopping”. Anche l’art. 28 in tema di archiviazione è problematico se connesso al
“compromesso” di cui all’art. 29: infatti il relativo provvedimento non è soggetto a controllo
giurisdizionale. Sarebbe opportuna una forma di interlocuzione con un giudice sovranazionale e la
partecipazione al procedimento della Commissione europea quale rappresentante del soggetto
danneggiato, anche ai fini di stabilire la congruità della sanzione.
Altra criticità è l’eccessiva gerarchizzazione dell’EPPO che può anche revocare direttamente i
Procuratori delegati. Va trovato un meccanismo per evitare che l’EPPO agisca senza che vi sia un
controllo superiore.
Nel progetto non vi sono delle norme processuali precise sulla conduzione e conclusione delle
indagini né sono previsti soddisfacenti controlli giurisdizionali sull’agire dell’EPPO e garanzie
difensive efficaci.
Il cammino è ancora lungo perché ci sono molti Stati membri contrari a che l’EPPO possa
indagare direttamente. Il nuovo organo rischia di nascere zoppo se vi aderiranno pochi Paesi.
Bisogna quindi abbandonare gli individualismi nazionali per fare spazio a un nuovo organismo
europeo.
Franco Roberti ha portato come esempio la Direzione Nazionale Antimafia quale modello di
riferimento per la creazione dell’EPPO. Si tratta di una grande opportunità per il futuro della UE
perché implica un contesto operativo inedito che va oltre la semplice cooperazione. È una sfida
complessa che richiede agli Stati membri una cessione di sovranità.
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Prima Sessione - Competenza dell’Ufficio del Procuratore europeo: esclusiva, primaria o
concorrente?
Ernesto Lupo ha sottolineato che l’EPPO è il primo esempio a livello europeo dello spazio unico
di giustizia. È un compito non facile regolamentare la coesistenza tra l’EPPO e le singole
giurisdizioni e ciò a fini di efficienza. La valutazione dell’art. 13 sulla competenza per connessione
non può che essere negativa: essa va ristretta perché le situazioni di connessione hanno un
carattere di ineludibile indeterminatezza.
Alexandra Jour Schroeder ha ugualmente rilevato che la competenza dell’EPPO sarà un punto
cruciale perché ne indica i poteri reali.
Deve essere uno strumento “stand alone” con alcune competenze ancillari.
L’EPPO deve fare le investigazioni in modo completo sulla singola vicenda portata alla sua
attenzione evitando le indagini parallele.
La competenza esclusiva non è in discussione: l’EPPO deve essere potente e forte.
Rosaria Sicurella ha proposto di prendere le mosse da EUROJUST per creare l’EPPO. L’art. 86
TFUE prevede un percorso nella formazione dell’EPPO che dovrebbe rappresentare un salto di
qualità.
Il testo del progetto così come modificato dalla Commissione non prende posizione sulle questioni
di competenza e cioè se possano decidere le Autorità nazionali o vi debbano essere delle apposite
“chambers” con competenza sovranazionale.
Fritz Zeder ha ammesso che il Parlamento europeo e la Commissione divergono nelle opinioni su
alcuni argomenti. Per esempio con riguardo ai reati di evasione dell’IVA su cui c’è disaccordo se
inserirli o meno tra le frodi europee. È invece necessario inserirli perché sottendono condotte che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Sarebbe opportuno definire i reati di competenza dell’EPPO in modo preciso così poi gli Stati
sono vincolati.
Con riguardo alla competenza ancillare ci sono state già 18 riunioni operative della Commissione e
l’orientamento è quello di riconoscerla solo se c’è una inestricabile connessione con i reati di
competenza dell’EPPO.
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Le questioni sulla competenza vanno decise dalla Corte di Giustizia e non dai Parlamenti
nazionali.
La competenza dell’EPPO implica che esso debba essere informato di tutto, con competenza
quindi esclusiva e non concorrente.
Christian Schierholt ha ricordato che l’idea di istituire l’EPPO è nata dalla mancanza di fiducia
nelle Autorità nazionali che poco o nulla hanno investigato sui crimini a danno della UE. Un unico
punto condiviso sulle ragioni di questa situazione è la carenza cronica di risorse e di personale.
Per l’EPPO servono regole flessibili, come per EUROJUST. Solo i casi minori non dovrebbero
essere trattati da EPPO, ad esempio quando il danno cagionato sia inferiore a 10.000,00 Euro.
Alberto Perduca ha sostenuto con forza la necessità di estendere la competenza dell’EPPO ai reati
di frode all’IVA che hanno, per definizione, natura organizzata e mai monosoggettiva. È un
fenomeno endemico e a basso rischio di punizione, con alto profitto economico.
Un punto critico del progetto di istituzione dell’EPPO è dato dall’inserimento del reato di
corruzione attiva e passiva anche se la Commissione europea ha escluso dall’ambito della qualifica
di pubblico ufficiale i componenti del Parlamento europeo e ciò non è ammissibile. Ci vuole un
regime più dosato della immunità.
Seconda Sessione - Misure investigative dell’Ufficio del Procuratore europeo: un punto di
vista sulle intercettazioni delle telecomunicazioni, perquisizioni, congelamento e sequestro di
beni
John Vervaele ha subito chiarito che il problema principale è definire la legge che prevede i poteri
di azione dell’EPPO perché non è concepibile alcuna flessibilità nelle sue competenze, pur con la
necessità di rispettare la Carta dei diritti fondamentali nel momento in cui si eseguono
perquisizioni, sequestri o intercettazioni.
È importante che l’EPPO possa usare poteri investigativi concreti e diretti per combattere la
criminalità, non deve coordinare le indagini. C’è naturalmente interazione con i sistemi nazionali
ma le norme sull’EPPO hanno la prevalenza. Se si lasciasse il controllo alle Autorità nazionali,
sarebbe sempre indispensabile un coordinamento ma questo determinerebbe la perdita di potere
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dell’EPPO che quindi sarebbe un organismo inutile. Bisogna invece che l’EPPO agisca in un’unica
area giuridica e che sia inserito nelle singole giurisdizioni nazionali.
Monica Constantinescu ha ricordato la propria esperienza personale di Procuratore Nazionale anti
corruzione in Romania dove ci sono molti esempi di corruzione transnazionale con riguardo ad
appalti pubblici finanziati dalla UE. I colpevoli sono cittadini di vari Stati europei. Per questo si
utilizza il meccanismo di collaborazione internazionale secondo le convenzioni.
EUROJUST garantisce assistenza nel coordinamento delle indagini e poi c’è l’OLAF che invia i
report sulle frodi comunitarie. Però i tempi sono molto lunghi per le rogatorie e le richieste di
assistenza. L’EPPO invece potrebbe agire in fretta perché ha poteri investigativi diretti.
Occorre però stabilire dove si svolgerà il processo perché le Autorità nazionali coinvolte sono
plurime.
Joachin Gonzalez-Herrero Gonzalez ha sostenuto che solo la prigione è un deterrente alle frodi
comunitarie.
Su 1030 casi segnalati da OLAF solo 471 sono stati decisi tra il 2006 e il 2011 e solo in un caso su
tre vi è stata la condanna al carcere. Infatti ai responsabili viene applicata di regola una misura
alternativa alla detenzione o una pena pecuniaria.
L’OLAF, come si sa, è solo un organo amministrativo che non può investigare direttamente e che
non ha poteri autoritativi sulle Autorità nazionali ma unicamente propositivi. Quindi i risultati del
lavoro dell’OLAF non sono soddisfacenti e per questo è necessario introdurre l’EPPO.
Michele Panzavolta ha sottolineato la necessità di perseguire le frodi europee.
È però pericoloso adottare figure che non siano previste negli ordinamenti nazionali, per questo la
zona giuridica europea va intesa come unico territorio.
Occorre a tal fine migliorare le regole sulle misure più intrusive. Esse vanno descritte
analiticamente per evitare i problemi applicativi.
Ci devono essere delle regole europee: importante è il “judicial review” per le indagini, ma
dev’essere uguale e comune in ogni caso a cui si debba applicare. Quindi occorre lavorare sul testo
dell’art. 26 del progetto istitutivo dell’EPPO che prevede le misure investigative.
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Terza Sessione – Ammissibilità delle prove: può la libera circolazione delle prove diventare
realtà in Europa?
Silvia Allegrezza, componente dell’Osservatorio Europa, ha inteso chiarire che “circolazione della
prova” significa aiutare o facilitare la circolazione del “risultato probatorio” e che “ammissibilità
della prova” significa prevedere la possibilità per il giudice di merito di utilizzare la prova ai fini
della decisione.
Tuttavia, queste concettualizzazioni nella pratica pongono non pochi problemi.
Si potrebbe pensare ad un meccanismo quale quello del mutuo riconoscimento però si deve
garantire la conoscenza al giudice e alle parti dell’intero fascicolo processuale.
Un altro modello utilizzabile potrebbe essere quello della acquisizione transnazionale delle prove
ma prima di ragionare sui modelli di acquisizione e poi di circolazione delle prove occorre
stabilire delle regole comuni per le misure investigative e sul punto il progetto di regolamento
dell’EPPO non è sufficiente.
È anche necessario incrementare i poteri del giudice europeo per l’autorizzazione alle misure
altrimenti l’EPPO sarebbe senza controllo giurisdizionale e poi, nella fase successiva, del giudice
nazionale in funzione europea per l’esecuzione delle misure.
Lampros Tsogkas ha proposto un caso pratico transnazionale.
Ha fatto riferimento al sequestro in Grecia di euro falsi che venivano fabbricati in Bulgaria. I
responsabili erano russi. La polizia greca si era infiltrata nell’organizzazione criminale ed era
riuscita ad avere contatti con i capi a mezzo di agenti provocatori che volevano acquistare il
denaro falso. In questo caso non è stato possibile disporre delle intercettazioni però, grazie agli
agenti provocatori, si è riusciti ad arrestare uno dei concorrenti nel reato ma i capi non sono stati
individuati per mancanza di un rapido coordinamento con le altre Autorità nazionali coinvolte.
L’EPPO può essere utile in simili situazioni.
Katalin Ligeti ha segnalato che le prove e la loro ammissibilità sono concetti che non vanno visti
singolarmente.
L’acquisizione della prova va lasciata alle legislazioni nazionali.
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Lo spazio giuridico unico viene proposto dalla Commissione europea richiamando il c.d. “Green
Book” risalente a 15 anni fa.
In linea generale, l’interpretazione corretta dell’art. 26 sulle misure investigative deve implicare un
mutuo riconoscimento della autorizzazione alla misura, anche se emessa a livello nazionale ma
con riferimento alla transnazionalità dei reati.
Con riguardo alla ammissibilità delle prove, l’art. 30 del progetto prevede un sistema molto
complesso. Il rinvio alla legislazione nazionale crea dei problemi di garanzie giurisdizionali
uniformi.
Solo nella fase di valutazione della prova ad opera del giudice ci potrà essere la sua esclusione, ma
questo pregiudica la libera circolazione delle prove.
È dunque necessario un sistema unico di acquisizione e valutazione delle prove.
Lucio Camaldo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di valorizzare il ruolo del difensore
nell’ambito dell’EPPO. Va tutelato l’investigato e prevista la possibilità di svolgere indagini
difensive.
Il difensore deve poter compiere degli atti di indagine per raccogliere e ricercare le prove a favore,
anche al di fuori dei suoi confini nazionali in una sorta di attività parallela a quella dell’EPPO.
Eventualmente si può prevedere che il difensore possa chiedere all’EPPO di acquisire la prova ma
l’EPPO è pur sempre un organo dell’accusa. Meglio quindi che sia un giudice europeo ad acquisire
la prova a favore.
Quarta Sessione - Relazioni tra l’Ufficio del Procuratore europeo, gli Stati membri e altri
organismi dell’Unione europea
Maria Teresa Polito, partendo dalla propria esperienza di magistrato della Corte dei Conti, ha
affermato che la prevenzione è il motore del controllo nella Pubblica Amministrazione. L’azione
di monitoraggio mira a far modificare il comportamento deviato della P.A. A tal fine, la Corte dei
Conti si è dotata di sistemi informatici statistici e per questo è stata avviata una collaborazione con
l’OLAF.
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La situazione italiana è particolare in Europa. Ad esempio, per verificare se un soggetto ha
beneficiato di fondi europei ed eventualmente ha commesso frodi, occorre aggiungere alle sue
generalità il codice fiscale. Solo in questo modo è possibile individuare tutte le sue posizioni come
singolo ma anche come riferibilità a società commerciali o associazioni.
La banca dati Corte dei Conti/OLAF consente inoltre di verificare a quanto ammontano i recuperi
economici dovuti a seguito di una frode accertata.
Alessandra Pomponio ha effettuato una analisi della attività della Procura della Corte dei Conti che
indaga sugli stessi fatti su cui indaga la Procura della Repubblica, anche se l’azione contabile è più
ampia di quella penale perché riguarda pure la colpa grave. Ha gli stessi poteri di indagine e può
richiedere sequestri conservativi che si sovrappongono ai sequestri preventivi penali.
Il P.M. contabile agisce però per il recupero delle spese a favore della UE a carico del condannato.
La prescrizione si interrompe con l’invito a dedurre e fino alla sentenza irrevocabile.
Ha piena giurisdizione sui privati che compiono frodi. Nel 2013 sono state pronunciate 107
sentenze di condanna per il recupero di 96 milioni di Euro.
Solo il recupero è il vero deterrente delle condotte frodatorie.
Corinna Ullrich ha preso in considerazione EUROJUST che non confluirà nell’EPPO, avendo
competenze diverse. L’EPPO potrà però utilizzare le risorse umane e operative di EUROJUST
che, allo stato, coordina solo le indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE (c.d.
reati PIF), appunto di competenza esclusiva dell’EPPO.
EUROPOL, invece, non fa investigazioni e dunque non c’è il rischio di competenza parallela. Ci
sarà collaborazione per lo scambio di dati e informazioni in senso biunivoco.
L’OLAF, una volta che sia diventato operativo l’EPPO, farà le indagini non PIF a livello
amministrativo, senza sovrapposizioni di competenze. L’OLAF dovrà inoltrare all’EPPO tutte le
informazioni sui reati PIF e sarà l’EPPO a decidere se effettivamente dovrà indagare, altrimenti
restituirà le informazioni all’OLAF per il prosieguo.
L’EPPO dovrebbe occuparsi anche delle frodi all’IVA ma gli Stati membri sono riluttanti ad
accettarlo.
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Konstantinos Chatzipazarlis ha ricordato che allo stato odierno gli organismi UE non hanno
competenza a svolgere indagini penali e non sempre gli Stati membri indagano efficacemente a
tutela degli interessi finanziari della UE. C’è carenza di collaborazione ed efficienza operativa tra
OLAF, EUROJUST e EUROPOL da un lato e gli Stati membri dall’altro.
Invece, non ci devono essere ambiguità nei rapporti tra l’EPPO, gli Stati membri e le Autorità
giudiziarie nazionali.
Stefan De Moor ha ribadito che la cosa importante è avere la forza e il potere di combattere la
corruzione e la frode.
Se un parlamentare europeo risulta coinvolto in una frode o corruzione comunitaria, l’EPPO dovrà
chiedere l’autorizzazione a procedere al Parlamento UE e/o allo Stato membro di appartenenza. Se
vi è coinvolto un funzionario UE si dovrà chiedere la collaborazione giudiziaria allo Stato membro
di appartenenza.
I PME delegati con “doppio cappello” avranno delle competenze che dovranno essere
necessariamente coordinate con quelle dell’Autorità nazionale.
Ci vorrebbe una “Chamber” di supervisione per risolvere i problemi di coordinamento,
collaborazione e condivisione delle competenze. È ancora da stabilire come dovrà essere costituita
questa “Chamber”.
È vero che la competenza esclusiva dell’EPPO può essere un problema per il rischio di
ampliamento della sua azione ma è importante che possa agire su tutto il territorio della UE.
L’OLAF, però, non deve perdere le proprie competenze, soprattutto con riguardo alla possibilità di
acquisizione (“freezing”) delle prove in situazioni urgenti.
Quinta Sessione - Sviluppi e prospettive dei negoziati in corso sulla proposta per l’istituzione
dell’Ufficio del Procuratore europeo
Michael Carlin, quale componente del Consiglio della UE, ha detto che c’è ampio consenso e
supporto in seno al Consiglio con riguardo alla istituzione dell’EPPO.
C’è invece resistenza negli Stati membri a modificare la procedura penale nazionale per consentire
all’EPPO di operare direttamente.
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Lorenzo Salazar ha ricordato che il nuovo Parlamento UE ha sollecitato che per l’EPPO, nei
prossimi 5 anni, ci sia lo sviluppo delle negoziazioni.
Sotto la Presidenza italiana ci sono già state sette riunioni: si vuole che almeno 25 Stati membri vi
aderiscano altrimenti sarebbe un organismo inutile. Non si auspica la cooperazione rafforzata a 9
Stati.
L’EPPO deve essere una Procura che possa operare direttamente e che non coordini solamente,
deve essere indipendente con una adeguata procedura di nomina, deve essere in grado di indagare
e di rispettare i diritti degli indagati secondo le direttive UE già in vigore.
L’obiettivo è quello di consegnare alla Presidenza del Parlamento UE un testo, il più possibile
condiviso, di 33 articoli.
Ute Stiegel ha elencato i punti critici del progetto sull’EPPO, in particolare l’efficienza e
l’indipendenza.
Il progetto licenziato dalla passata Presidenza greca prevede che l’EPPO sia collegiale con
strutture decentrate nazionali, quando invece la Commissione UE aveva previsto un organo
gerarchico.
Le “Chambers” dovranno dirigere e coordinare le indagini sui reati transfrontalieri, istruiranno le
indagini dei PME delegati che comunque dovranno anche far parte delle “Permanent Chambers”.
Il PME delegato dovrà subire la direzione investigativa della “Permanent Chamber”.
La Commissione UE ha però avanzato dubbi sulla efficienza di un organo così strutturato perciò
auspica che l’EPPO agisca direttamente sul territorio dello Stato membro senza il filtro delle
“Chambers”.
Peter Csonka ha rilevato che le regole di investigazione sono miste perché gli Stati membri sono
obbligati a investigare per l’EPPO secondo le leggi nazionali, ma è un sistema che suscita dubbi.
L’EPPO deve essere un ufficio unico ed indivisibile, senza formalità di azione: basta la richiesta di
investigazione dell’EPPO perché questa debba essere immediatamente eseguita nello Stato
membro, similmente ai sistemi federali e con il mutuo riconoscimento dell’esito delle prove
acquisite.
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L’EPPO chiuderà le indagini, avviserà l’indagato e proporrà la transazione sulla sanzione il cui
pagamento porta all’archiviazione del procedimento, come è previsto già in Olanda e Belgio.
Con riguardo ai diritti degli indagati non basta fare indiretto riferimento alla “Road Map” di
Stoccolma: vanno previste delle specifiche norme di garanzia.
Infine, è necessario assimilare l’EPPO all’Autorità giudiziaria nazionale e le sue decisioni
debbono essere soggette a “review” o da parte della Corte di Giustizia o da parte dell’Autorità
nazionale. Questo però allunga i tempi dell’azione dell’EPPO in termini di tempestività e di
efficienza.
Il testo definitivo sull’EPPO potrebbe essere realisticamente adottato entro il 2016.
Caterina Chinnici ha ricordato che il Parlamento UE a marzo 2014 ha rivolto delle
raccomandazioni alla Commissione, con particolare riguardo alla competenza dell’EPPO, alla
archiviazione e al suo controllo, alla ammissibilità delle prove, alla ridefinizione delle competenze
degli organismi europei già esistenti.
Lo spazio giuridico comune (c.d. “single legal area”) è un nodo essenziale per l’azione dell’EPPO.
Francesco Lo Voi, quale componente italiano di EUROJUST, ha precisato che per l’EPPO ci
devono essere regole chiare, come pure la più ampia adesione politica allo spazio giuridico
comune cui deve seguire la più ampia collaborazione delle Autorità giudiziarie.
È necessario che l’EPPO sia operativo il prima possibile, si potranno sempre fare degli
aggiustamenti in corso d’opera.
EUROJUST e l’EPPO sono organismi diversi che dovranno arrivare insieme al traguardo, come
impone l’art. 86 TFUE.
Del resto, EUROJUST dovrà continuare ad operare nei confronti degli Stati membri che non
aderiranno all’EPPO e degli Stati terzi.
Non è poi opportuno affidare tutto il controllo giurisdizionale alla Corte di Giustizia.
Saluti di chiusura
Cosimo Ferri ha spiegato la posizione del Ministero della Giustizia italiano: l’EPPO deve nascere
da una sintesi ampiamente condivisa. È un organismo che deve essere efficace, autonomo
indipendente.
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È certamente necessario, perché l’EPPO operi in modo corretto, prevedere un diritto processuale
penale europeo, anche per garantire i diritti dell’indagato.
L’EPPO può essere utile come strategia anti frode per recuperare i fondi distratti.
Margarete Hofmann ha riconosciuto che ci sono delle divergenze di visione sull’EPPO che però
generano un dibattito utile. Occorre essere aperti ad ogni compromesso.
Lo spazio comune europeo è ancora un desiderio e quindi bisogna impegnarsi per realizzarlo.
L’auspicio è che si arrivi all’obiettivo quanto prima.
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