La riforma del processo civile e le novità in materia

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La riforma del processo civile e le novità in materia
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
La riforma del processo civile
e le novità in materia di lavoro
Giampiero Falasca Avvocato in Roma - Studio legale Simmons & Simmons
La legge 18 giugno 2009, n. 69, che reca
nuove disposizioni in materia di sviluppo
economico, semplificazione, competitività nonché in
materia di processo civile, contiene un gruppo rile­
vante di norme che, nelle intenzioni del legislatore,
dovrebbero riformare in profondità il processo civile;
l’Inps illustra i contenuti della nuova norma
Legge 18.6.2009, n. 69
(S.O. n. 95 alla G.U. 19.6.2009, n. 140)
Oggetto: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
sospeso o riassunto quello interrotto, oppure sca­
duto il quale l’inattività delle parti determina
l’estinzione del processo, ora rilevabile anche ex
officio (art. 46, comma 21, che modica l’art. 392
c.p.c.);
­ dimezzamento a sei mesi del termine per impu­
gnare le sentenze non notificate al difensore (art.
46, comma 17, che modifica l’art. 327, comma 1,
c.p.c.);
­ rimessione in termini, per ragioni equitative, del­
la parte che sia incorsa in decadenze per causa
alla stessa non imputabili;
­ istruzione della causa in conformità ad un calen­
dario del processo.
Semplificazione degli atti processuali
Altre norme sono dirette a semplificare le formali­
tà connesse agli atti processuali e, allo stesso tem­
po, mirano a dare impulso al loro compimento:
­ possibilità di sanare i vizi di rappresentanza e di
La finalità espressa del provvedimen­
assistenza della parte, o che inficiano
to in commento è quella di accelerare
la procura alle liti, entro un termine
i tempi della Giustizia, mediante una 4 luglio 2009
perentorio stabilito dal giudice;
profonda innovazione del processo ci­
­ possibilità di trasmettere la procura
vile. Questa esigenza, oltre a risponde­ Data di entrata
alle liti mediante posta elettronica
re ad un elementare bisogno di tutti i in vigore della
certificata;
cittadini che si avvicinano alla giusti­ nuova legge
­ accelerazione dei tempi e delle mo­
zia, costituisce diretta attuazione del
dalità di esecuzione della consulenza
principio della ragionevole durata del
tecnica d’ufficio;
processo (art. 111, comma 2, Cost.), oggi purtrop­ ­ incremento delle sanzioni pecuniarie nei casi di
po ancora inapplicato.
inammissibilità o rigetto dell’istanza di ricusazio­
La legge contiene diverse norme che, direttamen­ ne, di rifiuto del custode di eseguire l’incarico e
te o indirettamente, hanno riflessi sul processo del del terzo di consentire l’ispezione;
lavoro; alcune di queste disposizioni riguardano ­ concisa motivazione delle ragioni di fatto e di
tutti i processi giurisdizionali e, pertanto, incidono diritto della decisione, «anche con riferimento a
anche sul processo del lavoro. Altre innovazioni precedenti conformi»;
sono invece espressamente destinate a modificare ­ assunzione della prova testimoniale per iscritto
le regole speciali del rito del lavoro. Vediamo di rispondendo ai quesiti riportati in un modello pre­
seguito le principali modifiche.
disposto.
Inps - Msg. 22.6.2009, n. 13978
Rafforzamento del controllo di legittimità
Alcune norme mirano a rafforzare il controllo di
legittimità e la funzione nomofilattica (cioè diretta
ad uniformare l’interpretazione delle leggi) della
Corte di Cassazione, mediante le seguenti misure:
­ preventiva selezione dei ricorsi, al fine di impedi­
N. 27 - 3 luglio 2009
Riduzione dei tempi processuali
La legge prevede una serie di norme dirette a
ridurre i tempi di durata del processo. In particola­
re, si prevedono le seguenti misure:
­ riduzione a tre mesi del termine entro cui deve
essere riassunta la causa, proseguito il processo
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RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
re l’abuso nell’utilizzo dell’impugnazione (sul te­
ma si era già cimentato il legislatore mediante
l’obbligo di formulare ­ a pena di inammissibilità ­
un «quesito di diritto»; tale obbligo viene ora
abrogato);
­ introduzione di due ipotesi di inammissibilità del
ricorso quando il provvedimento impugnato ha
deciso le questioni di diritto in modo conforme
alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei moti­
vi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa, o quando è manifesta­
mente infondata la censura relativa alla violazione
dei principi regolatori del giusto processo;
­ creazione di un’apposita sezione «filtro» cui è
demandata la definizione in camera di consiglio di
tutti i ricorsi che non devono essere assegnati alle
sezioni semplici.
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mento alla competenza per valore del Giudice di
pace. Riguardo a tale aspetto, viene aggiunto al­
l’art. 7, comma 3, un numero 3­bis che individua
la competenza del Giudice di pace, senza limite di
valore, per le cause relative agli interessi o acces­
sori da ritardato pagamento di prestazioni previ­
denziali o assistenziali.
Con riguardo alle medesime controversie, inoltre,
l’art. 46, comma 22, precisa (modificando il com­
ma 3 dell’art. 442 c.p.c.) che non si osservano le
norme di procedura contenute negli articoli da
409 a 448, ovvero le norme del processo del
lavoro.
Litispendenza
L’art. 45, comma 3, codifica un principio da tem­
po affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597), preci­
Competenza del Giudice di pace
sando che se una stessa causa è proposta davanti
Viene modificato l’art. 7 del codice di procedura a giudici diversi, quello successivamente adito, in
civile, che determina la competenza per valore del qualunque stato e grado del processo, anche d’uf­
Giudice di pace per le cause di risarcimento del ficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e
danno ove l’evento invalidante sia im­
dispone la cancellazione della causa
putabile alla responsabilità di terzi e
dal ruolo (art. 39, comma 1, c.p.c.
comporti l’erogazione di prestazioni Numerose
nuovo testo).
previdenziali. La nuova disciplina am­ le modifiche alle
plia la competenza per valore del Giu­
regole speciali
Competenza territoriale
dice di pace sia per le cause relative a
del
rito
del
lavoro
per cause promosse
beni mobili (fino a euro 5.000,00), sia
da soggetti residenti all’estero
per le cause di risarcimento del danno
L’art. 46, comma 23, modifica l’art.
prodotto dalla circolazione di veicoli e dei natanti
444, comma 1, del codice di procedura civile,
(fino a euro 20.000,00).
Si prevede che queste ultime cause debbano trat­ specificando che per le cause di lavoro promosse
tarsi secondo il rito ordinario anche in caso di da soggetti residenti all’estero, la competenza
lesioni personali (art. 53), e pertanto si smentisce spetta al Tribunale, in funzione di giudice del
la scelta, fatta pochi anni orsono, di trattare tali lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ulti­
controversie mediante l’applicazione del rito del ma residenza prima del trasferimento all’estero
lavoro. Inoltre, si stabilisce che ove l’evento invali­ ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli ere­
dante sia imputabile alla responsabilità di terzi e di, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua
comporti l’erogazione di prestazioni previdenziali, ultima residenza.
l’Istituto ha facoltà di surrogarsi nei diritti del
danneggiato­assicurato per conseguire nei con­ Spese legali
fronti del responsabile civile e della compagnia di L’art. 52, comma 6, riforma il regime delle spese
assicurazione l’equivalente del trattamento corri­ legali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
sposto. Questa disposizione allinea la disciplina previdenziali ed assistenziali. All’articolo 152 del­
processuale a quanto già espressamente previsto le disposizioni per l’attuazione del codice di proce­
dall’art. 1916 codice civile per quanto attiene i dura civile è aggiunto un nuovo periodo, nel quale
trattamenti di malattia, e dall’art. 14 della legge 12 si specifica che le spese, competenze ed onorari
giugno 1984, n. 222, per quanto attiene l’assegno liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni
di invalidità e la pensione di inabilità (art. 45, previdenziali non possono superare il valore della
comma 1).
prestazione dedotta in giudizio.
La norma mostra un chiaro intento dissuasivo
Competenza del Giudice di pace
verso il contenzioso di scarsa rilevanza economi­
per prestazioni previdenziali
ca, spesso promosso più per poter maturare le
L’art. 45 modifica l’art. 7 c.p.c. anche con riferi­ spese legali.
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Altre disposizioni, dedicate a tutto il processo civi­
le, modificano la disciplina delle spese legali.
In particolare, si prevede condanna al pagamento
delle spese processuali a carico della parte, che
pur risultando vittoriosa in misura non superiore
all’eventuale proposta conciliativa, l’abbia rifiutata
senza giustificato motivo; in tal modo si intende
sanzionare il comportamento dilatorio tenuto dal­
la parte che, senza un valido motivo, ha ritenuto
di non conciliare la controversia.
Inoltre, al fine di disincentivare la proposizione di
azioni giudiziarie poco fondate, si ribadisce l’ecce­
zionalità della compensazione delle spese di lite,
al di fuori della soccombenza reciproca: tale deci­
sione dovrà essere motivata da gravi ed eccezio­
nali ragioni.
Preclusione di domande
per pensioni di invalidità
L’art. 11, legge 12 giugno 1984, n. 222, al fine di
contenere il contenzioso, preclude la presentazio­
ne di ulteriori domande per le prestazioni di inva­
lidità e di pensione ordinaria di inabilità fino a
quando non sia esaurito il relativo procedimento
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Circolari
amministrativo o non sia definito il procedimento
giurisdizionale con sentenza passata in giudicato.
L’art. 56, comma 2, della legge n. 69/2009 esten­
de tale preclusione anche alle domande volte a
ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni,
assegni ed indennità comunque denominati spet­
tanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia
di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
La finalità della norma, in coerenza con l’imposta­
zione generale della legge, è quella di precludere
la proposizione di azioni giudiziarie diverse ma
aventi ad oggetto lo stesso titolo.
Entrata in vigore
La riforma entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Questa si applicherà, oltre che ai giudizi instaurati
dopo la citata data dell’entrata in vigore, anche a
quelli già pendenti in primo grado limitatamente
alle norme che concernono il contenuto e la moti­
vazione della sentenza, e l’improponibilità di do­
mande ed eccezioni nuove nell’atto di appello,
nonché ai giudizi dinanzi la Corte di Cassazione in
cui il provvedimento impugnato è pubblicato o
depositato dopo il suo vigore.
Il testo del messaggio
N. 27 - 3 luglio 2009
Sul Supplemento Ordina­
merciali (art. 60) ­ inno­
Inps - Messaggio 22 giugno 2009, n. 13978
rio n. 95/L alla Gazzetta
vazioni dell’ordinamento
Ufficiale n. 140 del 19
processuale di ampia
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di progiugno u.s. è stata pubbli­
portata, tra loro molto
cesso civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69
cata la legge 18 giugno
eterogenee, di cui alcune
2009, n. 69, che reca
direttamente riguardanti
nuove disposizioni in materia di sviluppo economico, il processo del lavoro e di precipuo interesse per
la semplificazione, la competitività nonché in materia l’attività dell’Istituto.
di processo civile, e che persegue, tra i vari obiettivi In attesa di una più completa ed accurata disamina
del provvedimento collegato alla Finanziaria 2009 delle norme di legge, e di quelle delegate che inter­
(legge 22 dicembre 2008, n. 203), quello di accelera­ verranno a riordinare organicamente il sistema pro­
re i tempi della Giustizia mediante una profonda inno­ cessuale civile, che formeranno oggetto di uno specifi­
vazione del processo civile che realizzi progressiva­ co corso formativo per tutti i legali dell’Istituto, si
mente il principio della ragionevole durata del proces­ delineano le modificazioni più significative che invol­
so (art. 111, comma 2, Cost.).
gono il rito del lavoro che governa le controversie in
Il IV Capo del nuovo provvedimento, dedicato alla materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nel­
Giustizia, introduce, oltre ad alcune norme non di le quali l’Istituto, assumendo di regola la veste di
immediata applicazione ­ tre deleghe al Governo per parte, è direttamente interessato.
la riforma, rispettivamente, del processo amministrati­ 1) L’art. 7 del codice di procedura civile è stato novel­
vo (art. 44); per la semplificazione dei procedimenti lato ampliando la competenza per valore del Giudice
civili di cognizione e la riduzione di quelli di compe­ di pace sia per le cause relative a beni immobili (fino a
tenza della giurisdizione ordinaria regolati da leggi € 5.000,00), sia per le cause di risarcimento del
speciali ai tre tipici riti contemplati dal codice di pro­ danno prodotto dalla circolazione di veicoli e dei
cedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del natanti (fino a € 20.000,00). In queste ultime cause,
lavoro ed il nuovo rito sommario di cognizione) (art. da trattarsi secondo il rito ordinario anche in caso di
54); per la disciplina della mediazione e della conci­ lesioni personali (art. 53), ove l’evento invalidante sia
liazione stragiudiziale delle controversie civili e com­ imputabile alla responsabilità di terzi e comporti l’ero­
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RAPPORTO DI LAVORO
Circolari
N. 27 - 3 luglio 2009
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gazione di prestazioni previdenziali, l’Istituto ha facol­
tà di surrogarsi nei diritti del danneggiato­assicurato
per conseguire nei confronti del responsabile civile e
della compagnia di assicurazione il tantundem del trat­
tamento corrisposto, come espressamente previsto
dall’art. 1916 codice civile per quanto attiene i tratta­
menti di malattia, e dall’art. 14 della legge 12 giugno
1984, n. 222, per quanto attiene l’assegno di invalidi­
tà e la pensione di inabilità (art. 45, comma 1).
Inoltre, al medesimo art. 7 è stato aggiunto, al comma
3, il numero 3­bis che integra la competenza del
Giudice di pace, senza limite di valore, per le cause
relative agli interessi o accessori da ritardato paga­
mento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Con
riguardo a dette controversie, il comma 3 dell’art.
442 c.p.c. ha precisato che non si osservano le norme
di procedura contenute negli articoli da 409 a 448,
ovvero le norme del processo del lavoro (art. 46,
comma 22).
Il complessivo aumento della competenza per valore
della magistratura onoraria, rafforzato dalle restrizio­
ni poste alle parti che vogliano eccepire l’incompe­
tenza del giudice adito ed al giudice di rilevarla
d’ufficio (art. 45, comma 2), ha l’evidente scopo di
deflazionare il carico di lavoro dei Tribunali, con la
migrazione di alcune centinaia di migliaia di cause al
Giudice di pace, e la valorizzazione delle funzioni di
questi ultimi.
2) La disciplina in tema di litispendenza e di continen­
za di cause, da accertarsi nella forma dell’ordinanza
più snella rispetto a quella della sentenza, codifica un
principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597),
precisando che nel rito del lavoro, e dunque anche
nelle cause di previdenza e di assistenza, la prevenzio­
ne è determinata dal deposito del ricorso nella cancel­
leria del giudice adito (art. 45, comma 3).
3) L’individuazione del Giudice del lavoro territorial­
mente competente a conoscere le controversie in ma­
teria di previdenza e di assistenza obbligatorie nel
Tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza ­
nello Stato ­ l’attore non contemplava il caso di con­
troversie intentate da assicurati e suoi aventi causa
residenti all’estero, che pertanto venivano incardinate
usualmente dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizio­
ne ha la sede legale l’Ente convenuto, ossia il Giudice
del lavoro di Roma, così ulteriormente congestionan­
do il gravoso carico di lavoro di quell’Ufficio. A ciò si
è posto rimedio stabilendo la competenza del «Tribu­
nale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circo­
scrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del
trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione
è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto
aveva la sua ultima residenza» (art. 46, comma 23).
4) Profondamente innovato risulta il regime delle spe­
se legali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali ed assistenziali. È stato, infatti, posto un
limite all’importo delle «spese competenze ed onorari
liquidati dal giudice» in favore della parte vittoriosa,
le quali «non possono superare il valore della presta­
zione dedotta in giudizio» (art. 52, comma 6).
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La norma mostra un chiaro intento dissuasivo verso il
contenzioso cd. bagattellare.
5) Nella direzione di contenere un contenzioso, talora
non necessario, è stata estesa «alle domande volte a
ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, asse­
gni ed indennità comunque denominati spettanti agli
invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo», la norma già in
vigore in materia di assegno ordinario di invalidità e
di pensione ordinaria di inabilità (art. 11, legge 12
giugno 1984, n. 222), che preclude la presentazione
di ulteriori domande per le medesime prestazioni fino
a quando non sia esaurito il relativo procedimento
amministrativo o non sia definito il procedimento giu­
risdizionale con sentenza passata in giudicata (art. 56,
comma 2).
Numerose altre disposizioni della riforma del proces­
so civile, oltre a innovare il rito ordinario e ad intro­
durre il procedimento sommario di cognizione, non
sono dedicate a modificare direttamente il rito del
lavoro, e con esso quello delle controversie previden­
ziali ed assistenziali (art. 442 c.p.c.): nondimeno esse
concorrono a disciplinare il rito del lavoro, attesa la
specialità di quest’ultimo rito rispetto al carattere ge­
nerale del rito ordinario, per tutti gli istituti processua­
li non diversamente regolati dal rito speciale.
Di esse si segnalano, sinteticamente ­ richiedendo una
completa disamina una separata trattazione ­, le nor­
ma dirette a:
a) contenere i tempi del processo per garantirne una
ragionevole durata mediante:
­ la riduzione a tre mesi del termine entro cui deve
essere riassunta la causa, proseguito il processo sospe­
so o riassunto quello interrotto, oppure scaduto il
quale l’inattività delle parti determina l’estinzione del
processo, ora rilevabile anche ex officio;
­ il dimezzamento a sei mesi del termine per impugna­
re le sentenze non notificate al difensore (così evitan­
do il passaggio in giudicato);
­ la generalizzata rimessione in termini, per ragioni
equitative, della parte che sia incorsa in decadenze
per causa alla stessa non imputabile;
­ l’istruzione della causa in conformità ad un calenda­
rio del processo;
b) semplificare gli atti processuali e dare impulso al
compimento di essi mediante:
­ la sanatoria dei vizi di rappresentanza e di assistenza
della parte, o che inficiano la procura alle liti, entro un
termine perentorio stabilito dal giudice;
­ la trasmissione della procura alle liti mediante posta
elettronica certificata;
­ l’accelerazione dei tempi e delle modalità di esecu­
zione della consulenza tecnica d’ufficio;
­ l’incremento delle sanzioni pecuniarie nei casi di
inammissibilità o rigetto dell’istanza di ricusazione, di
rifiuto del custode di eseguire l’incarico e del terzo di
consentire l’ispezione;
­ la concisa motivazione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione, «anche con riferimento a pre­
cedenti conformi»;
­ il regolamento delle spese di lite che penalizza com­
portamenti dilatori, stabilendosi la condanna al paga­
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mento delle spese processuali a carico della parte, che
pur risultando vittoriosa in misura non superiore al­
l’eventuale proposta conciliativa, l’abbia rifiutata sen­
za giustificato motivo;
­ il disincentivo della compensazione delle spese di
lite, al di fuori della soccombenza reciproca, che do­
vrà essere motivata da gravi ed eccezionali ragioni;
­ la condanna, anche d’ufficio, al pagamento a titolo di
spese di lite in favore della parte vittoriosa di una
somma equitativamente determinata;
­ l’assunzione della prova testimoniale per iscritto
rispondendo ai quesiti riportati in un modello predi­
sposto;
c) istituire un nuovo rito sommario di cognizione, che
riprende l’agile struttura del rito del lavoro ma che ad
esso resta alternativo, destinato ad una larga applica­
zione, perché:
­ riguarda tutte le controversie in cui il Tribunale
giudica in composizione monocratica;
­ la domanda si propone con ricorso, cui segue la
fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e la
loro costituzione nel rispetto di termini posti a pena di
decadenza;
­ la decisione segue ad una deformalizzata istruzione
alla stregua delle difese svolte dalle parti;
­ si conclude con ordinanza idonea ad acquistare
l’autorità della cosa giudicata;
d) rafforzare il controllo di legittimità delle sentenze
degli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e la
funzione nomofilattica della Corte di Cassazione rivol­
ta ad uniformare la giurisprudenza, mediante:
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Dgr 10.6.2009, n. 1076
Oggetto: Avviso pubblico catalogo interregionale di Alta formazione». Fse Basilicata 2007-2013
­ una preventiva selezione dei ricorsi, che impedisca
l’abuso nell’utilizzo dell’impugnazione avutosi nel
passato ed al quale aveva tentato di porre rimedio il
requisito della formulazione ­ a pena di inammissibili­
tà ­ del «quesito di diritto» o «della chiara indicazione
del fatto controverso», che perciò viene abrogato;
­ l’introduzione di due ipotesi di inammissibilità del
ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso
le questioni di diritto in modo conforme alla giuri­
sprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre
elementi per confermare o mutare l’orientamento del­
la stessa, o quando è manifestamente infondata la
censura relativa alla violazione dei principi regolatori
del giusto processo;
­ la creazione di un’apposita sezione «filtro» cui è
demandata la definizione in camera di consiglio di
tutti i ricorsi che non devono essere assegnati alle
sezioni semplici.
In coerenza con l’intento di ridurre, unitamente al
tempo occorrente per la definizione dei giudizi, l’im­
ponente arretrato di processi civili pendenti, la rifor­
ma ­ che entrerà in vigore il 4 luglio 2009 ­ si
applicherà, oltre che ai giudizi instaurati dopo la citata
data dell’entrata in vigore, anche a quelli già pendenti
in primo grado limitatamente alle norme che concer­
nono il contenuto e la motivazione della sentenza, e
l’improponibilità di domande ed eccezioni nuove nel­
l’atto di appello, nonché ai giudizi dinanzi la Corte di
Cassazione in cui il provvedimento impugnato è pub­
blicato o depositato dopo il suo vigore (art. 58).
Regione Basilicata:
voucher per l’alta formazione
N. 27 - 3 luglio 2009
Il Catalogo interregionale dell’Alta formazione ha la finalità di stimolare l’accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di qualificazione e riqualificazione costante delle persone al fine
di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità. Con l’Avviso in oggetto, la Regione intende aderire alla sperimentazione del Catalogo
Interregionale dell’Alta Formazione - attraverso la chiamata di Organismi e offerte formative rispondenti ai requisiti condivisi dalle
Regioni aderenti al progetto interregionale «Verso un sistema integrato di alta formazione» (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto) al fine di poter successivamente procedere all’erogazione ed
assegnazione di assegni formativi (voucher) per la partecipazione
ai corsi che saranno ammessi al Catalogo. Possono richiedere di
essere ammessi al Catalogo gli Organismi accreditati per la formazione superiore e che abbiano maturato un’esperienza nel periodo
2006-2009 nell’erogazione di percorsi di alta formazione. Saranno
ammessi al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione i percorsi
formativi relativi ad una delle seguenti tipologie formative: Master;
Corsi di specializzazione e Corsi di riqualificazione. Gli argomenti
formativi oggetto dei corsi dovranno far riferimento ad una delle
macro-aree tematiche indicate specificamente nell’Avviso in oggetto. Destinatari dei percorsi dovranno essere i laureati indipendentemente dalla condizione occupazionale ed i diplomati di scuola
secondaria superiore, purché occupati (anche Cigo e Cigs). È
inoltre previsto che almeno una sede di svolgimento del corso sia
localizzata nel territorio della Regione Basilicata.
Gli Organismi formativi dovranno inviare la domanda di ammissione al catalogo entro il 13 luglio 2009.
Deborah Coveri - Pragma Service Srl Pistoia
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