La riforma del processo civile e le novità in materia
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La riforma del processo civile e le novità in materia
RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE La riforma del processo civile e le novità in materia di lavoro Giampiero Falasca Avvocato in Roma - Studio legale Simmons & Simmons La legge 18 giugno 2009, n. 69, che reca nuove disposizioni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività nonché in materia di processo civile, contiene un gruppo rile vante di norme che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero riformare in profondità il processo civile; l’Inps illustra i contenuti della nuova norma Legge 18.6.2009, n. 69 (S.O. n. 95 alla G.U. 19.6.2009, n. 140) Oggetto: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile sospeso o riassunto quello interrotto, oppure sca duto il quale l’inattività delle parti determina l’estinzione del processo, ora rilevabile anche ex officio (art. 46, comma 21, che modica l’art. 392 c.p.c.); dimezzamento a sei mesi del termine per impu gnare le sentenze non notificate al difensore (art. 46, comma 17, che modifica l’art. 327, comma 1, c.p.c.); rimessione in termini, per ragioni equitative, del la parte che sia incorsa in decadenze per causa alla stessa non imputabili; istruzione della causa in conformità ad un calen dario del processo. Semplificazione degli atti processuali Altre norme sono dirette a semplificare le formali tà connesse agli atti processuali e, allo stesso tem po, mirano a dare impulso al loro compimento: possibilità di sanare i vizi di rappresentanza e di La finalità espressa del provvedimen assistenza della parte, o che inficiano to in commento è quella di accelerare la procura alle liti, entro un termine i tempi della Giustizia, mediante una 4 luglio 2009 perentorio stabilito dal giudice; profonda innovazione del processo ci possibilità di trasmettere la procura vile. Questa esigenza, oltre a risponde Data di entrata alle liti mediante posta elettronica re ad un elementare bisogno di tutti i in vigore della certificata; cittadini che si avvicinano alla giusti nuova legge accelerazione dei tempi e delle mo zia, costituisce diretta attuazione del dalità di esecuzione della consulenza principio della ragionevole durata del tecnica d’ufficio; processo (art. 111, comma 2, Cost.), oggi purtrop incremento delle sanzioni pecuniarie nei casi di po ancora inapplicato. inammissibilità o rigetto dell’istanza di ricusazio La legge contiene diverse norme che, direttamen ne, di rifiuto del custode di eseguire l’incarico e te o indirettamente, hanno riflessi sul processo del del terzo di consentire l’ispezione; lavoro; alcune di queste disposizioni riguardano concisa motivazione delle ragioni di fatto e di tutti i processi giurisdizionali e, pertanto, incidono diritto della decisione, «anche con riferimento a anche sul processo del lavoro. Altre innovazioni precedenti conformi»; sono invece espressamente destinate a modificare assunzione della prova testimoniale per iscritto le regole speciali del rito del lavoro. Vediamo di rispondendo ai quesiti riportati in un modello pre seguito le principali modifiche. disposto. Inps - Msg. 22.6.2009, n. 13978 Rafforzamento del controllo di legittimità Alcune norme mirano a rafforzare il controllo di legittimità e la funzione nomofilattica (cioè diretta ad uniformare l’interpretazione delle leggi) della Corte di Cassazione, mediante le seguenti misure: preventiva selezione dei ricorsi, al fine di impedi N. 27 - 3 luglio 2009 Riduzione dei tempi processuali La legge prevede una serie di norme dirette a ridurre i tempi di durata del processo. In particola re, si prevedono le seguenti misure: riduzione a tre mesi del termine entro cui deve essere riassunta la causa, proseguito il processo 19 RAPPORTO DI LAVORO Articoli re l’abuso nell’utilizzo dell’impugnazione (sul te ma si era già cimentato il legislatore mediante l’obbligo di formulare a pena di inammissibilità un «quesito di diritto»; tale obbligo viene ora abrogato); introduzione di due ipotesi di inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei moti vi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, o quando è manifesta mente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo; creazione di un’apposita sezione «filtro» cui è demandata la definizione in camera di consiglio di tutti i ricorsi che non devono essere assegnati alle sezioni semplici. N. 27 - 3 luglio 2009 20 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE mento alla competenza per valore del Giudice di pace. Riguardo a tale aspetto, viene aggiunto al l’art. 7, comma 3, un numero 3bis che individua la competenza del Giudice di pace, senza limite di valore, per le cause relative agli interessi o acces sori da ritardato pagamento di prestazioni previ denziali o assistenziali. Con riguardo alle medesime controversie, inoltre, l’art. 46, comma 22, precisa (modificando il com ma 3 dell’art. 442 c.p.c.) che non si osservano le norme di procedura contenute negli articoli da 409 a 448, ovvero le norme del processo del lavoro. Litispendenza L’art. 45, comma 3, codifica un principio da tem po affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597), preci Competenza del Giudice di pace sando che se una stessa causa è proposta davanti Viene modificato l’art. 7 del codice di procedura a giudici diversi, quello successivamente adito, in civile, che determina la competenza per valore del qualunque stato e grado del processo, anche d’uf Giudice di pace per le cause di risarcimento del ficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e danno ove l’evento invalidante sia im dispone la cancellazione della causa putabile alla responsabilità di terzi e dal ruolo (art. 39, comma 1, c.p.c. comporti l’erogazione di prestazioni Numerose nuovo testo). previdenziali. La nuova disciplina am le modifiche alle plia la competenza per valore del Giu regole speciali Competenza territoriale dice di pace sia per le cause relative a del rito del lavoro per cause promosse beni mobili (fino a euro 5.000,00), sia da soggetti residenti all’estero per le cause di risarcimento del danno L’art. 46, comma 23, modifica l’art. prodotto dalla circolazione di veicoli e dei natanti 444, comma 1, del codice di procedura civile, (fino a euro 20.000,00). Si prevede che queste ultime cause debbano trat specificando che per le cause di lavoro promosse tarsi secondo il rito ordinario anche in caso di da soggetti residenti all’estero, la competenza lesioni personali (art. 53), e pertanto si smentisce spetta al Tribunale, in funzione di giudice del la scelta, fatta pochi anni orsono, di trattare tali lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ulti controversie mediante l’applicazione del rito del ma residenza prima del trasferimento all’estero lavoro. Inoltre, si stabilisce che ove l’evento invali ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli ere dante sia imputabile alla responsabilità di terzi e di, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua comporti l’erogazione di prestazioni previdenziali, ultima residenza. l’Istituto ha facoltà di surrogarsi nei diritti del danneggiatoassicurato per conseguire nei con Spese legali fronti del responsabile civile e della compagnia di L’art. 52, comma 6, riforma il regime delle spese assicurazione l’equivalente del trattamento corri legali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni sposto. Questa disposizione allinea la disciplina previdenziali ed assistenziali. All’articolo 152 del processuale a quanto già espressamente previsto le disposizioni per l’attuazione del codice di proce dall’art. 1916 codice civile per quanto attiene i dura civile è aggiunto un nuovo periodo, nel quale trattamenti di malattia, e dall’art. 14 della legge 12 si specifica che le spese, competenze ed onorari giugno 1984, n. 222, per quanto attiene l’assegno liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni di invalidità e la pensione di inabilità (art. 45, previdenziali non possono superare il valore della comma 1). prestazione dedotta in giudizio. La norma mostra un chiaro intento dissuasivo Competenza del Giudice di pace verso il contenzioso di scarsa rilevanza economi per prestazioni previdenziali ca, spesso promosso più per poter maturare le L’art. 45 modifica l’art. 7 c.p.c. anche con riferi spese legali. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Altre disposizioni, dedicate a tutto il processo civi le, modificano la disciplina delle spese legali. In particolare, si prevede condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte, che pur risultando vittoriosa in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, l’abbia rifiutata senza giustificato motivo; in tal modo si intende sanzionare il comportamento dilatorio tenuto dal la parte che, senza un valido motivo, ha ritenuto di non conciliare la controversia. Inoltre, al fine di disincentivare la proposizione di azioni giudiziarie poco fondate, si ribadisce l’ecce zionalità della compensazione delle spese di lite, al di fuori della soccombenza reciproca: tale deci sione dovrà essere motivata da gravi ed eccezio nali ragioni. Preclusione di domande per pensioni di invalidità L’art. 11, legge 12 giugno 1984, n. 222, al fine di contenere il contenzioso, preclude la presentazio ne di ulteriori domande per le prestazioni di inva lidità e di pensione ordinaria di inabilità fino a quando non sia esaurito il relativo procedimento RAPPORTO DI LAVORO Circolari amministrativo o non sia definito il procedimento giurisdizionale con sentenza passata in giudicato. L’art. 56, comma 2, della legge n. 69/2009 esten de tale preclusione anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni ed indennità comunque denominati spet tanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. La finalità della norma, in coerenza con l’imposta zione generale della legge, è quella di precludere la proposizione di azioni giudiziarie diverse ma aventi ad oggetto lo stesso titolo. Entrata in vigore La riforma entrerà in vigore il 4 luglio 2009. Questa si applicherà, oltre che ai giudizi instaurati dopo la citata data dell’entrata in vigore, anche a quelli già pendenti in primo grado limitatamente alle norme che concernono il contenuto e la moti vazione della sentenza, e l’improponibilità di do mande ed eccezioni nuove nell’atto di appello, nonché ai giudizi dinanzi la Corte di Cassazione in cui il provvedimento impugnato è pubblicato o depositato dopo il suo vigore. Il testo del messaggio N. 27 - 3 luglio 2009 Sul Supplemento Ordina merciali (art. 60) inno Inps - Messaggio 22 giugno 2009, n. 13978 rio n. 95/L alla Gazzetta vazioni dell’ordinamento Ufficiale n. 140 del 19 processuale di ampia Oggetto: Nuove disposizioni in materia di progiugno u.s. è stata pubbli portata, tra loro molto cesso civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69 cata la legge 18 giugno eterogenee, di cui alcune 2009, n. 69, che reca direttamente riguardanti nuove disposizioni in materia di sviluppo economico, il processo del lavoro e di precipuo interesse per la semplificazione, la competitività nonché in materia l’attività dell’Istituto. di processo civile, e che persegue, tra i vari obiettivi In attesa di una più completa ed accurata disamina del provvedimento collegato alla Finanziaria 2009 delle norme di legge, e di quelle delegate che inter (legge 22 dicembre 2008, n. 203), quello di accelera verranno a riordinare organicamente il sistema pro re i tempi della Giustizia mediante una profonda inno cessuale civile, che formeranno oggetto di uno specifi vazione del processo civile che realizzi progressiva co corso formativo per tutti i legali dell’Istituto, si mente il principio della ragionevole durata del proces delineano le modificazioni più significative che invol so (art. 111, comma 2, Cost.). gono il rito del lavoro che governa le controversie in Il IV Capo del nuovo provvedimento, dedicato alla materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nel Giustizia, introduce, oltre ad alcune norme non di le quali l’Istituto, assumendo di regola la veste di immediata applicazione tre deleghe al Governo per parte, è direttamente interessato. la riforma, rispettivamente, del processo amministrati 1) L’art. 7 del codice di procedura civile è stato novel vo (art. 44); per la semplificazione dei procedimenti lato ampliando la competenza per valore del Giudice civili di cognizione e la riduzione di quelli di compe di pace sia per le cause relative a beni immobili (fino a tenza della giurisdizione ordinaria regolati da leggi € 5.000,00), sia per le cause di risarcimento del speciali ai tre tipici riti contemplati dal codice di pro danno prodotto dalla circolazione di veicoli e dei cedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del natanti (fino a € 20.000,00). In queste ultime cause, lavoro ed il nuovo rito sommario di cognizione) (art. da trattarsi secondo il rito ordinario anche in caso di 54); per la disciplina della mediazione e della conci lesioni personali (art. 53), ove l’evento invalidante sia liazione stragiudiziale delle controversie civili e com imputabile alla responsabilità di terzi e comporti l’ero 21 RAPPORTO DI LAVORO Circolari N. 27 - 3 luglio 2009 22 gazione di prestazioni previdenziali, l’Istituto ha facol tà di surrogarsi nei diritti del danneggiatoassicurato per conseguire nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione il tantundem del trat tamento corrisposto, come espressamente previsto dall’art. 1916 codice civile per quanto attiene i tratta menti di malattia, e dall’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per quanto attiene l’assegno di invalidi tà e la pensione di inabilità (art. 45, comma 1). Inoltre, al medesimo art. 7 è stato aggiunto, al comma 3, il numero 3bis che integra la competenza del Giudice di pace, senza limite di valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato paga mento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Con riguardo a dette controversie, il comma 3 dell’art. 442 c.p.c. ha precisato che non si osservano le norme di procedura contenute negli articoli da 409 a 448, ovvero le norme del processo del lavoro (art. 46, comma 22). Il complessivo aumento della competenza per valore della magistratura onoraria, rafforzato dalle restrizio ni poste alle parti che vogliano eccepire l’incompe tenza del giudice adito ed al giudice di rilevarla d’ufficio (art. 45, comma 2), ha l’evidente scopo di deflazionare il carico di lavoro dei Tribunali, con la migrazione di alcune centinaia di migliaia di cause al Giudice di pace, e la valorizzazione delle funzioni di questi ultimi. 2) La disciplina in tema di litispendenza e di continen za di cause, da accertarsi nella forma dell’ordinanza più snella rispetto a quella della sentenza, codifica un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597), precisando che nel rito del lavoro, e dunque anche nelle cause di previdenza e di assistenza, la prevenzio ne è determinata dal deposito del ricorso nella cancel leria del giudice adito (art. 45, comma 3). 3) L’individuazione del Giudice del lavoro territorial mente competente a conoscere le controversie in ma teria di previdenza e di assistenza obbligatorie nel Tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza nello Stato l’attore non contemplava il caso di con troversie intentate da assicurati e suoi aventi causa residenti all’estero, che pertanto venivano incardinate usualmente dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizio ne ha la sede legale l’Ente convenuto, ossia il Giudice del lavoro di Roma, così ulteriormente congestionan do il gravoso carico di lavoro di quell’Ufficio. A ciò si è posto rimedio stabilendo la competenza del «Tribu nale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circo scrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza» (art. 46, comma 23). 4) Profondamente innovato risulta il regime delle spe se legali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali. È stato, infatti, posto un limite all’importo delle «spese competenze ed onorari liquidati dal giudice» in favore della parte vittoriosa, le quali «non possono superare il valore della presta zione dedotta in giudizio» (art. 52, comma 6). Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE La norma mostra un chiaro intento dissuasivo verso il contenzioso cd. bagattellare. 5) Nella direzione di contenere un contenzioso, talora non necessario, è stata estesa «alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, asse gni ed indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo», la norma già in vigore in materia di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità (art. 11, legge 12 giugno 1984, n. 222), che preclude la presentazione di ulteriori domande per le medesime prestazioni fino a quando non sia esaurito il relativo procedimento amministrativo o non sia definito il procedimento giu risdizionale con sentenza passata in giudicata (art. 56, comma 2). Numerose altre disposizioni della riforma del proces so civile, oltre a innovare il rito ordinario e ad intro durre il procedimento sommario di cognizione, non sono dedicate a modificare direttamente il rito del lavoro, e con esso quello delle controversie previden ziali ed assistenziali (art. 442 c.p.c.): nondimeno esse concorrono a disciplinare il rito del lavoro, attesa la specialità di quest’ultimo rito rispetto al carattere ge nerale del rito ordinario, per tutti gli istituti processua li non diversamente regolati dal rito speciale. Di esse si segnalano, sinteticamente richiedendo una completa disamina una separata trattazione , le nor ma dirette a: a) contenere i tempi del processo per garantirne una ragionevole durata mediante: la riduzione a tre mesi del termine entro cui deve essere riassunta la causa, proseguito il processo sospe so o riassunto quello interrotto, oppure scaduto il quale l’inattività delle parti determina l’estinzione del processo, ora rilevabile anche ex officio; il dimezzamento a sei mesi del termine per impugna re le sentenze non notificate al difensore (così evitan do il passaggio in giudicato); la generalizzata rimessione in termini, per ragioni equitative, della parte che sia incorsa in decadenze per causa alla stessa non imputabile; l’istruzione della causa in conformità ad un calenda rio del processo; b) semplificare gli atti processuali e dare impulso al compimento di essi mediante: la sanatoria dei vizi di rappresentanza e di assistenza della parte, o che inficiano la procura alle liti, entro un termine perentorio stabilito dal giudice; la trasmissione della procura alle liti mediante posta elettronica certificata; l’accelerazione dei tempi e delle modalità di esecu zione della consulenza tecnica d’ufficio; l’incremento delle sanzioni pecuniarie nei casi di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ricusazione, di rifiuto del custode di eseguire l’incarico e del terzo di consentire l’ispezione; la concisa motivazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, «anche con riferimento a pre cedenti conformi»; il regolamento delle spese di lite che penalizza com portamenti dilatori, stabilendosi la condanna al paga RAPPORTO DI LAVORO Circolari Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE mento delle spese processuali a carico della parte, che pur risultando vittoriosa in misura non superiore al l’eventuale proposta conciliativa, l’abbia rifiutata sen za giustificato motivo; il disincentivo della compensazione delle spese di lite, al di fuori della soccombenza reciproca, che do vrà essere motivata da gravi ed eccezionali ragioni; la condanna, anche d’ufficio, al pagamento a titolo di spese di lite in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata; l’assunzione della prova testimoniale per iscritto rispondendo ai quesiti riportati in un modello predi sposto; c) istituire un nuovo rito sommario di cognizione, che riprende l’agile struttura del rito del lavoro ma che ad esso resta alternativo, destinato ad una larga applica zione, perché: riguarda tutte le controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica; la domanda si propone con ricorso, cui segue la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e la loro costituzione nel rispetto di termini posti a pena di decadenza; la decisione segue ad una deformalizzata istruzione alla stregua delle difese svolte dalle parti; si conclude con ordinanza idonea ad acquistare l’autorità della cosa giudicata; d) rafforzare il controllo di legittimità delle sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione rivol ta ad uniformare la giurisprudenza, mediante: Lavoro & Territorio Dgr 10.6.2009, n. 1076 Oggetto: Avviso pubblico catalogo interregionale di Alta formazione». Fse Basilicata 2007-2013 una preventiva selezione dei ricorsi, che impedisca l’abuso nell’utilizzo dell’impugnazione avutosi nel passato ed al quale aveva tentato di porre rimedio il requisito della formulazione a pena di inammissibili tà del «quesito di diritto» o «della chiara indicazione del fatto controverso», che perciò viene abrogato; l’introduzione di due ipotesi di inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giuri sprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento del la stessa, o quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo; la creazione di un’apposita sezione «filtro» cui è demandata la definizione in camera di consiglio di tutti i ricorsi che non devono essere assegnati alle sezioni semplici. In coerenza con l’intento di ridurre, unitamente al tempo occorrente per la definizione dei giudizi, l’im ponente arretrato di processi civili pendenti, la rifor ma che entrerà in vigore il 4 luglio 2009 si applicherà, oltre che ai giudizi instaurati dopo la citata data dell’entrata in vigore, anche a quelli già pendenti in primo grado limitatamente alle norme che concer nono il contenuto e la motivazione della sentenza, e l’improponibilità di domande ed eccezioni nuove nel l’atto di appello, nonché ai giudizi dinanzi la Corte di Cassazione in cui il provvedimento impugnato è pub blicato o depositato dopo il suo vigore (art. 58). Regione Basilicata: voucher per l’alta formazione N. 27 - 3 luglio 2009 Il Catalogo interregionale dell’Alta formazione ha la finalità di stimolare l’accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di qualificazione e riqualificazione costante delle persone al fine di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità. Con l’Avviso in oggetto, la Regione intende aderire alla sperimentazione del Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione - attraverso la chiamata di Organismi e offerte formative rispondenti ai requisiti condivisi dalle Regioni aderenti al progetto interregionale «Verso un sistema integrato di alta formazione» (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto) al fine di poter successivamente procedere all’erogazione ed assegnazione di assegni formativi (voucher) per la partecipazione ai corsi che saranno ammessi al Catalogo. Possono richiedere di essere ammessi al Catalogo gli Organismi accreditati per la formazione superiore e che abbiano maturato un’esperienza nel periodo 2006-2009 nell’erogazione di percorsi di alta formazione. Saranno ammessi al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione i percorsi formativi relativi ad una delle seguenti tipologie formative: Master; Corsi di specializzazione e Corsi di riqualificazione. Gli argomenti formativi oggetto dei corsi dovranno far riferimento ad una delle macro-aree tematiche indicate specificamente nell’Avviso in oggetto. Destinatari dei percorsi dovranno essere i laureati indipendentemente dalla condizione occupazionale ed i diplomati di scuola secondaria superiore, purché occupati (anche Cigo e Cigs). È inoltre previsto che almeno una sede di svolgimento del corso sia localizzata nel territorio della Regione Basilicata. Gli Organismi formativi dovranno inviare la domanda di ammissione al catalogo entro il 13 luglio 2009. Deborah Coveri - Pragma Service Srl Pistoia 23