istruzione probatoria_principi_lezione 21 aprile 2015

Transcript

istruzione probatoria_principi_lezione 21 aprile 2015
L’istruzione probatoria- Principî
lezione del 21 aprile 2015
nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di
Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»
L'istruzione della causa
Sussunzione da parte del giudice della fattispecie concreta nella
fattispecie legale astratta:
- accertamento dei fatti (principali o secondari) allegati dalle parti;
- individuazione ed interpretazione della norma.
Il fondamento della decisione del giudice
La decisione del giudice si fonda su
- Fatti non controversi o non contestati (art. 115, 1° comma, c.p.c.)
- Risultato delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
salvi i casi previsti dalla legge (art. 115, 1° comma, c.p.c.).
- Fatti notori (art. 115, 2° comma, c.p.c.)
I principî generali in tema di prove
Principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.)
Principio di disponibilità delle prove (art. 115, 1° comma, c.p.c.)
Principio di non contestazione (art. 115, 1° comma, c.p.c.)
Principio di acquisizione della prova (art. 208, 1° comma, c.p.c.; art. 245, 2°
comma, c.p.c.). - Nel caso in cui venga formulata istanza di esibizione documentale
ex art. 210 c.p.c., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - e alla
stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento
probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a
conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente
e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta
dopo la presentazione dell’istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della
decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere
valutata come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. (nella specie, relativa alla domanda di
attribuzione della indennità di diaria per i turni di servizio, l’avvenuta distruzione di una
parte dei tabulati dei detti turni era stata apprezzata dalla corte territoriale per
l’accoglimento della domanda, tenuto conto del principio di prova costituito dalla
documentazione ancora reperibile) -Cass. 22 dicembre 2014, n. 27231.
Giudizio di ammissibilità e rilevanza della prova
Giudizio di ammissibilità: controllo di legalità sul mezzo di prova
Giudizio di rilevanza: attiene alla circostanza che la prova abbia
effettivamente ad oggetto un fatto – non importa se principale o
secondario – da utilizzare per la decisione della causa
La prova – nozioni e classificazioni
Nozioni:
 Strumento /procedimento idoneo a fondare il convincimento del giudice
 Risultato dell’iter logico deduttivo svolto dal giudice a seguito dell’accertamento
dei fatti.
Classificazioni:
- Prova precostituita (preesiste al processo – prescinde dal sindacato del giudice
sull’ammissibilità e rilevanza) / Prova costituenda (si forma nel processo – è
subordinata al sindacato del giudice sull’ammissibilità e rilevanza).
- Prova diretta (es. ispezione ex art. 118 c.p.c.) / indiretta o rappresentativa conoscenza mediata (es. prova documentale, testimonianza)
-
Prova diretta /contraria
-
Prova critica o indiziaria (presunzioni)
Efficacia della prova
Prova libera (principio generale ex art. 116 c.p.c.) – es . prova testimoniale
Prova legale (es. atto pubblico, confessione, giuramento)
Argomento di prova (es. dichiarazione resa in sede di interrogatorio libero,
dichiarazione di terzi estranei al processo)
Assunzione dei mezzi di prova: regole generali
 Modalità tempi e luogo di assunzione (art. 202 c.p.c.)
 Assunzione fuori dalla circoscrizione del tribunale (art. 203 c.p.c.): la prova delegata.
 La rogatoria del giudice italiano ad autorità estere (art. 204 c.p.c.) - Reg. CE 1206/2001
 Questioni incidentali (art. 205 c.p.c. )
 Processo verbale dell’assunzione della prova (art. 207 c.p.c.)
 Decadenza dall’assunzione della prova (art. 208 c.p.c.)
 Chiusura dell’assunzione prova – Giudizio di superfluità (art. 209 c.p.c.)