23_11_15 Proposta di legge regionale sul gioco

Transcript

23_11_15 Proposta di legge regionale sul gioco
Proposta di legge regionale (Friuli Venezia Giulia)
Norme per la promozione
del diritto al gioco, allo sport di cittadinanza e al tempo libero
Art. 1
(Finalità e obiettivi)
La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al
gioco, allo sport di cittadinanza e al tempo libero per tutti i cittadini, senza discriminazioni di
età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale.
Art. 2
(Sistema educativo integrato dei servizi)
I contenuti della presente legge integrano i servizi rivolti ai cittadini e, per quanto riguarda in
particolare i cittadini di minore età, il “sistema educativo integrato dei servizi”.
Art. 3
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
gioco - un’attività naturale, libera e spontanea, fine a se stessa, dotata di regole,
circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, dall’esito incerto, che si svolge in una
dimensione temporale specificatamente dedicata; il gioco è un bisogno primario e
un’attività essenziale per la formazione e lo sviluppo dell’individuo, in particolare
nell’infanzia e nell’adolescenza, è un fattore di socializzazione e aggregazione, è uno
strumento per conoscere l’ambiente urbano e naturale, è un elemento di agio e
benessere; è un importante strumento di espressione culturale e possibile punto di
incontro tra culture diverse; il gioco riveste una forte valenza educativa durante la
crescita del bambino e per lo
sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e
intellettive dell’individuo; l’attività ludica rappresenta uno straordinario strumento per
migliorare la qualità della vita, capace di promuovere la partecipazione attiva e
consapevole dei cittadini, di favorire e determinare relazioni positive tra le persone, di
contribuire alla coesione e inclusione sociale, al benessere psicologico, stimolando
comportamenti e stili di vita adeguati alla convivenza urbana; il gioco così inteso si
distingue dalla degenerazione costituita dal gioco d’azzardo patologico, a contrasto del
quale rappresenta un’efficace forma di prevenzione.
b)
sport di cittadinanza - attività ludico-motoria e ludico-ricreativa finalizzata a garantire
il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, di diversa abilità e delle varie
categorie sociali; con la duplice accezione di gioco in cui sono predominanti gli aspetti
motori e di attività motoria approcciata con metodologia ludica in modo tale da
promuovere contemporaneamente la funzione educativa del gioco e dello sport come
opportunità di crescita individuale e di sviluppo della collettività, favorendo la cultura
della condivisione e della solidarietà. Lo sport di cittadinanza promuove inoltre
comportamenti sani e responsabili nei confronti delle persone, della società e
dell’ambiente, quali espressione del diritto alla salute; a favorire stili di vita attivi, utili a
prevenire patologie fisiche e patologiche; lo sport così inteso assume un ruolo
educativo, di
prevenzione sanitaria, di inclusione sociale e di educazione alla
democrazia.
c)
ludoteca - un servizio di interesse pubblico che si configura come un luogo
intenzionalmente e specificatamente dedicato al gioco e alla promozione della cultura
ludica; che mette a disposizione dell’utenza spazi, materiali ludici e personale con
specifiche competenze educative preparato e preposto a favorire le forme più diverse e
complesse di gioco, che offre l’opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche,
favorendo la conoscenza e la condivisione delle diverse forme di gioco; è un luogo di
svago, di socializzazione, di inclusione e di educazione, che pone il gioco e il giocattolo
al
centro
di
tutti
i
progetti
e
delle
azioni
intraprese;
promuovendo incontri,
manifestazioni, eventi, convegni, mostre e seminari inerenti il gioco e il giocattolo;
costituendosi come centro di informazione, documentazione e consulenza riguardo il
gioco e il giocattolo; organizzando formazione sul gioco, il giocattolo e l’attività ludica;
che contribuisce alla formazione dell’individuo e si inserisce a pieno titolo nella rete dei
servizi socio-culturali ed educativi del territorio di riferimento; che opera per la
prevenzione, la riduzione e il superamento dei fattori di rischio, di fragilità, di
emarginazione e in genere di svantaggio..
d)
ricreatorio comunale – realtà specifica del Comune di Trieste con la finalità originaria
di formare ed educare tramite il gioco; è un luogo di relazione a carattere laico in cui si
promuove il benessere per bambini e adolescenti attraverso quotidiane attività e
specifici progetti coordinati da personale educativo comunale.
e)
ludobus - un servizio di animazione ludica itinerante di valenza culturale e educativa
capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro e di gioco nei luoghi
dove risiedono e vivono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adolescenti, adulti e
anziani, promuovendo la loro partecipazione nel rispetto della dignità e delle differenze
di ognuno; si propone in particolare di: offrire occasioni di incontro e di gioco per tutti i
cittadini, prevalentemente nel territorio in cui risiedono; promuovere la realizzazione, la
conoscenza e l’utilizzo degli spazi per il gioco e delle aree verdi presenti nel proprio
territorio.
f)
manifestazioni pubbliche a carattere ludico, motorio e ricreativo – eventi
finalizzati a promuovere ludico-motoria e ludico-ricreativa, il diritto al gioco e allo sport
di cittadinanza; mostre di giochi e giocattoli; attività ludiche, motorie e ricreative in
spazi cittadini ed aree verdi pubbliche; fiere e convention sul gioco da tavolo, gioco di
ruolo e simili; convegni, conferenze e dibattiti, pubblicazioni in materia di gioco e di
sport di cittadinanza; ricerche e azioni finalizzate alla salvaguardia e tutela della cultura
ludica popolare e tradizionale.
g)
corsi
di
formazione
–
percorsi
sistemici
di
formazione
specifica
in
forma
interistituzionale e allargata alle figure operanti nei servizi variamente rivolti all’infanzia
e all’adolescenza, nei servizi che accolgono persone anziane, disabili.
Le attività sopraccitate possono essere svolte in ambienti chiusi (palestre, palazzetti, sale
parrocchiali, ludoteche, scuole, piscine ecc) o aperti (spazi cittadini e aree verdi cittadine,
parchi, aree protette e/o di interesse naturalistico, spiagge, piscine, prati, boschi, ecc.); iluoghi
possono essere pubblici o privati.
Tutte le attività prevedono e favoriscono la partecipazione di persone disabili in quanto le
relazioni inclusive e solidali che si possono intrecciare tramite il gioco e lo sport con le loro
varie declinazioni sono la trama indispensabile per tessere l'inclusione e l'integrazione.
Art. 4
(Tavolo Ludico Regionale)
Il Tavolo Ludico Regionale, istituito presso la Direzione regionale centrale competente, svolge
le seguenti funzioni:
a)
elabora e propone alla Giunta Regionale il programma triennale d’interventi di cui a
successivo art. 7;
b)
individua i criteri e formula il parere sulla concessione di contributi di cui all’art. 7;
c)
propone un regolamento integrativo per la valutazione dei progetti presentati per il
finanziamento delle attività;
d)
esprime il parere sull’accreditamento dei soggetti beneficiari della presente legge;
e)
esprime annualmente una valutazione sull’andamento e l’applicazione della legge.
Il Tavolo Ludico Regionale è composto da:
a)
quattro rappresentanti degli enti locali, indicati dall’ANCI del Friuli Venezia Giulia;
b)
un esperto individuato fra docenti e ricercatori nelle discipline di scienze della
formazione indicati dalle Università della Regione;
c)
un rappresentante degli enti di promozione sportiva, indicato dal Tavolo regionale della
promozione sportiva;
d)
due rappresentanti delle associazioni ludiche di cui all’art. 4, lett. b), c), e) e f ) con
sede in regione e con almeno 3 anni di attività documentata;
e)
l’Assessore Regionale competente o suo delegato.
Il Tavolo Ludico Regionale è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura.
Il Tavolo Ludico Regionale si riunisce almeno due volte l’anno su iniziativa dell’Assessore
regionale.
Art. 5
(Soggetti beneficiari)
Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dalla presente legge i seguenti
soggetti facenti parte della Rete Ludica Regionale:
a)
i Comuni, singoli e associati (Unioni Territoriali Intercomunali);
b)
le associazioni di promozione sociale culturali e ludiche riconosciute dalla Regione;
c)
le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
d)
gli enti di promozione sportiva,
e)
le associazioni ludiche senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
f)
i consorzi turistici;
g)
le cooperative;
h)
gli istituti scolastici.
Art. 6
(Rete Ludica Regionale)
La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di enti
pubblici e associazioni private senza scopo di lucro che realizzano attività di promozione del
gioco e dello sport di cittadinanza definite nell’art. 3.
L’accreditamento dei soggetti di cui al precedente comma avviene con decreto dell’Assessore
Regionale competente previo parere del Tavolo Ludico Regionale e comprende comunque tutti i
soggetti beneficiari.
La Rete Ludica Regionale promuove in maniera coordinata le iniziative ludico-sportive previste
nel programma triennale, con particolare riferimento alla Giornata Mondiale del Gioco.
Art. 7
(Programma annuale e triennale)
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
regionale, approva, sentita la competente commissione consiliare e tenuto conto della proposta
del Tavolo Ludico Regionale, il programma annuale e triennale degli interventi.
Il programma definisce:
a)
la tipologia degli interventi che potranno essere oggetto di finanziamento;
b)
i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
c)
le modalità di presentazione delle domande.
Su proposta del Tavolo Ludico Regionale, la Giunta può, annualmente, aggiornare il
programma triennale.
Sono escluse le seguenti attività per le quali sono già previsti finanziamenti con altri
provvedimenti legislativi:
a)
attività
sportive
organizzate
da
A.S.D.
(Associazioni
Sportive
Dilettantistiche)
nell’ambito dell’ordinaria attività federale o di campionato;
b)
manifestazioni sportive a carattere competitivo anche se amatoriali;
c)
centri ricreativi estivi;
d)
servizi rivolti alla prima infanzia rientranti in altre linee di finanziamento;
e)
spazi gioco in aree commerciali o di pertinenza ad aree commerciali.
Art. 8
(Giornata Mondiale del Gioco)
La Regione riconosce e sostiene lo svolgimento della Giornata Mondiale del Gioco, promossa
dall’Associazione Internazionale delle Ludoteche (ITLA - International Toy Library Association)
nella data del 28 maggio.
L’evento intende riaffermare il diritto al gioco sancito dall’art. 31 della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con L. 27/05/1991 n.176.
Con tale celebrazione si intende ribadire l’importanza del gioco secondo le caratteristiche
richiamate al precedente art. 1 lettera a).
Lo spirito di questa giornata si basa sui seguenti princìpi:
a)
la gratuità: la partecipazione deve essere gratuita per tutti;
b)
il gioco per tutti: l’evento deve favorire l’incontro tra persone di età, genere, religioni e
cultura differenti;
c)
il gioco sotto tutte le forme: l’evento deve considerare il gioco nelle sue molteplici
forme: giocattoli, giochi di società, all’aperto, sportivi, tradizionali, videogiochi e
incoraggiare ogni altra iniziativa incentrata sul gioco (esposizioni, conferenze, dibattiti);
d)
giocare dappertutto: in questa giornata si deve favorire la pratica del gioco nei luoghi
pubblici e privati, nelle istituzioni, all’aperto e in famiglia.
La celebrazione della Giornata Mondiale del Gioco si svolge di norma nel periodo che intercorre
dal sabato precedente alla domenica successiva alla data del 28 maggio.
Art. 9
Rendicontazione e controlli
"Rendicontazione. I costi per essere rendicontati dovranno essere considerati ammissibili:
pertinenti e imputabili alle azione del progetto finanziato, riferibili temporalmente al periodo di
vigenza del finanziamento, comprovabili cioè sostenuti e liquidati per la realizzazione del
progetto nel periodo di riferimento, contabilizzato cioè deve aver dato luogo ad adeguate
registrazioni contabili e conformi alle disposizioni di legge, tracciabili cioè in ottemperanza alla
Legge 136 del 2010".
"Controlli. Le spese rendicontate devono essere riportate nell'apposito elenco delle spese (si
prevede un modulo) indicate in ordine cronologico e divise per voce di spesa nonché complete
di un'accurata descrizione con l'indicazione dell'azione di riferimento. Tutta la documentazione
riferita al progetto dovrà essere conservata dai beneficiari del finanziamento per un periodo di
5 anni, dalla fine del progetto, e resa disponibile per qualsiasi verifica ispettiva".
Pertanto i progetti finanziati dovranno prevedere un piano finanziario con le seguenti voci di
spesa:
- erogazioni di rete ai beneficiari;
- collaborazioni;
- viaggio,vitto e alloggio;
- prestazione da terzi;
- promozione e pubblicizzazione;
- attrezzature;
- materiali di consumo;
- spese generali.
Art. 10
(Norme finanziarie)
Per le finalità previste dall'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di ________ euro
suddivisa in ragione di ___________ euro per ciascuno degli anni 201_ e 201_ a carico
dell'unita' previsionale di base ________________dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 201_-201_ con riferimento al capitolo __________ di nuova
istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi __________________________
con la denominazione <<Contributi a soggetti senza fine di lucro per la promozione della
cultura ludica e sportiva>>.
Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di ________ euro
suddivisa in ragione di ___________ euro per ciascuno degli anni 201_ e 201_ a carico .
dell'unità previsionale di base ________________dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 201_-201_ con riferimento al capitolo __________ di nuova
istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ________________________
con la denominazione <<Sostegno ad iniziative di promozione della cultura ludica e
sportiva>>
Se beneficiari di finanziamento che copra in parte i costi di funzionamento, i servizi e attività
oggetto di finanziamento devono essere erogati in modo gratuito o mantenere una tariffa di
iscrizione minima o adottare una tessera famiglia dalla quale traggano beneficio tutti i
componenti del nucleo familiare.
Art. 11
(Disposizioni finali)
In sede di prima applicazione della norma e fino all’istituzione del Tavolo ludico regionale e
all’approvazione del Piano triennale, la Giunta regionale individua, con modalità ad evidenza
pubblica e in base alle finalità dell’articolo 1, i soggetti beneficiari della presente legge.
La gestione transitoria termina, in ogni caso, con il 31/12/20____
Bozza predisposta dal Gruppo di lavoro del Tavolo Ludico Regionale nell’incontro tenutosi a Udine il 27 aprile 2015, a
seguito degli incontri plenari del Tavolo Ludico Regionale del 10 dicembre 2014 e del 6 febbraio 2015
Per informazioni:
COMUNE DI UDINE
Assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita - Raffaella Basana (tel. 0432 271727)
[email protected]
Referente U.O. Ludobus - Paolo Munini (tel. 0432 271687)
[email protected]