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Direttive relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Parte E, sezione 3: Modifica di una domanda o di una registrazione NOVEMBRE 2005 ( 2 3.1 RITIRO 3.1.1 Dichiarazione di ritiro 3.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione 3.1.3 Provvedimenti da adottare 3.1.4 Rimborso delle tasse per il deposito delle domande 3.2 RINUNCIA 3.2.1 Principi generali 3.2.2 Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia 3.2.2.1 Forma e lingua della dichiarazione di rinuncia 3.2.2.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione 3.2.2.3 Firma 3.2.2.4 Rappresentanza e procura 3.2.2.5 Indicazioni necessarie per la dichiarazione di rinuncia 3.2.2.6 Requisiti aggiuntivi per il caso in cui risulti iscritta a registro una licenza o un diritto sul marchio comunitario oggetto di rinuncia 3.2.3 Competenza 3.2.4 Provvedimenti 3.3 MODIFICA (DIVERSA DALLA MODIFICA DELL'ELENCO DI PRODOTTI E SERVIZI) 3.3.1 Modifica di una domanda di MC 3.3.1.1 Elementi modificabili 3.3.1.1.1 Nome, indirizzo e cittadinanza/ nazionalità del richiedente o del rappresentante 3.3.1.1.2 Riproduzione del marchio 3.3.1.1.3 Altri elementi della domanda 3.3.1.2 Tassa 3.3.1.3 Iscrizione della modifica e pubblicazione 3.3.2 Modifica di un MC registrato 3.3.2.1 Modifica del nome o dell'indirizzo 3.3.2.2 Modifica della riproduzione del marchio 3.3.2. 3 Pubblicazione della modifica della riproduzione del marchio 3.4 LIMITAZIONE DELL'ELENCO DI PRODOTTI E SERVIZI 3.4.1 Ammissibilità procedurale della limitazione 3.4.2 Limitazione valida 3.4.3 Titoli delle classi e singoli prodotti 3.4.4 Limitazione come mezzo persuperare un'obiezione basata su impedimenti assoluti? 3.4.5 Rinuncia parziale 3.5 DIVISIONE 3.5.1 Divisione di una domanda 3.5.1.1 Requisiti 3.5.1.2. Accettazione 3.5.1.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione 3.5.2 Divisione di una registrazione di MC 3.5.2.1 Requisiti 3.5.2.2 Accettazione 3.5.2.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 2 3 3.1 Ritiro 3.1.1 Dichiarazione di ritiro Una domanda di marchio comunitario (in prosieguo: MC) può essere ritirata, totalmente o parzialmente, in qualunque momento mentre si trova ancora allo stato di domanda. Una volta intervenuta una decisione di rigetto di una domanda di MC, quest’ultima non si trova più nello stato di domanda a meno che avverso tale decisione venga presentato un ricorso, che ha effetto sospensivo. Qualunque dichiarazione di ritiro effettuata dopo la notifica di una decisione alla parte interessata, anche se presentata entro il termine per proporre ricorso, non ha alcun effetto giuridico a meno che un ricorso sia stato effettivamente presentato. Queste dichiarazioni saranno conservate nel fascicolo, senza dar luogo ad alcun cambiamento dello status giuridico del marchio, oppure nelle banche dati dell’Ufficio, senza poter avere alcuna incidenza sui motivi della trasformazione e sull'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 2, RMC. La dichiarazione di ritiro deve essere fatta per iscritto. Nel corso di una trattazione orale, essa potrà anche essere compiuta oralmente e, in tal caso, sarà annotata nel verbale dell’audizione. L'Ufficio non fornisce moduli per la dichiarazione. Per quanto concerne la rappresentanza, si applicano le normali regole (v. parte A.5 delle presenti Direttive). La dichiarazione non è soggetta al pagamento di una tassa. La dichiarazione deve essere redatta nella prima o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda di MC. Lo stesso principio vale anche nell’ambito di un procedimento di opposizione; tuttavia, per l’ipotesi di ritiro parziale effettuato in una lingua diversa da quella del procedimento di opposizione, v. parte C delle Direttive sull'opposizione (capitolo 1, B. VII. 4). Il richiedente può inoltre limitare in qualunque momento l’elenco dei prodotti e servizi contenuto nella sua domanda di MC. Tale limitazione costituisce, di fatto, un ritiro parziale. In questo caso, il richiedente deve indicare i prodotti e i servizi che devono essere cancellati dall'elenco o quelli che devono essere sostituiti con altri prodotti e servizi (indicando anche quelli sostitutivi). Per ulteriori dettagli, v. paragrafo 3.1.4. 3.1.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione La dichiarazione di ritiro ha effetto dal momento in cui essa perviene all'Ufficio, sempreché il dichiarante non revochi la propria dichiarazione entro e non oltre lo stesso giorno in cui la dichiarazione di ritiro è stata ricevuta dall’Ufficio. 3 4 Ciò significa che se una dichiarazione di ritiro e una lettera che revoca tale dichiarazione pervengono all'Ufficio lo stesso giorno ( l'ora della rispettiva ricezione è irrilevante), esse si annullano a vicenda. Una volta che la dichiarazione prenda effetto, essa non potrà essere revocata liberamente. La dichiarazione di ritiro non è valida se contiene condizioni o limitazioni di tempo. Una prima conseguenza di questo principio è che la dichiarazione di ritiro non può essere resa con la condizione che l'Ufficio adotti una particolare decisione o, nell’ambito di un procedimento di opposizione, che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. Ciò verrà considerato piuttosto alla stregua di un invito a risolvere il caso: l'Ufficio ne informerà l'opponente e avrà facoltà di invitare quest’ultimo a pervenire a una composizione in via amichevole. Un’ulteriore conseguenza è che la dichiarazione non ha effetti se è stata resa con riferimento ad alcuni prodotti (ritiro parziale), ma con la condizione che l'Ufficio accetti la domanda per i rimanenti prodotti. Tale dichiarazione verrà considerata alla stregua di un invito, rivolto all'esaminatore, a definire un elenco accettabile di prodotti e servizi. Nel caso in cui il richiedente, dando seguito a un atto ufficiale, depositi un elenco limitato di prodotti e servizi (ritiro parziale), occorre verificare se il ritiro dei restanti prodotti e servizi sia stato dichiarato in modo non equivocabile e se l'elenco modificato di prodotti e servizi abbia carattere di proposta o di controproposta del richiedente, ferma restando l'approvazione dell'Ufficio. Per dare seguito a un atto dell'Ufficio, può ammettersi il deposito di elenchi modificati di prodotti e servizi, che hanno carattere di richieste presentate in subordine, senza che ciò equivalga a una dichiarazione condizionale. 3.1.3 Provvedimenti da adottare L'esaminatore prenderà nota della dichiarazione di ritiro, provvederà alla pubblicazione del ritiro totale o parziale nel Bollettino (se la domanda di MC era già stata pubblicata) e chiuderà il fascicolo della domanda di MC, a meno che nei confronti di quest'ultima sia in corso un procedimento di opposizione. Per le ipotesi di ritiro totale o parziale nel corso di un procedimento di opposizione, v. parte C delle Direttive sull'opposizione (capitolo 1, B. VII. 1). 3.1.4 Rimborso delle tasse per il deposito delle domande Il rimborso della tassa di base per il deposito della domanda ha luogo unicamente se la dichiarazione di ritiro perviene all'Ufficio: - in caso di pagamento effettuato con assegno, in contanti o mediante bonifico bancario, entro e non oltre la data di incasso dell'assegno (a condizione che l'assegno sia andato a buon fine) o la data di incasso dell'importo in contanti o, infine, la data di accredito dell'importo sul conto corrente dell'Ufficio, oppure - in caso di pagamento effettuato tramite conto corrente aperto presso l’Ufficio, entro il termine di un mese per il pagamento della tassa di base relativa al deposito della 4 5 domanda o, in caso di invio immediato di un'istruzione scritta di addebito sul conto corrente, entro e non oltre lo stesso giorno in cui è pervenuta tale istruzione. Se la tassa di base per il deposito di una domanda deve essere rimborsata, vanno rimborsate anche le eventuali tasse per classe aggiuntiva oltre la terza. Non è possibile il rimborso delle sole tasse per classe aggiuntiva, salvo nei casi in cui siano state pagate in eccesso rispetto alle classi indicate dal richiedente nella domanda di MC e nei casi in cui il pagamento non sia stato richiesto dall'Ufficio. 3.2 Rinuncia 3.2.1 Principi generali Il titolare di un marchio comunitario (MC) può rinunciare al marchio. Tale rinuncia dev’essere dichiarata all'Ufficio. La dichiarazione di rinuncia, in seguito alla sua iscrizione nel registro dei marchi comunitari, fa decadere con effetto ex nunc i diritti del titolare del MC registrato, nonché dei suoi licenziatari e di altri titolari di diritti sul marchio. La dichiarazione di rinuncia, a differenza della dichiarazione di nullità o decadenza i cui effetti retroagiscono alla data di deposito della domanda di MC, produce effetti solo dalla data dell’iscrizione della rinuncia nel registro dei marchi comunitari; essa non ha, quindi, effetti retroattivi. La rinuncia ha effetti sul piano procedurale e su quello sostanziale. Sotto il profilo procedurale, con l'iscrizione della rinuncia nel registro, il marchio comunitario viene cancellato dal registro e i procedimenti pendenti dinanzi all'Ufficio vengono conclusi. Tuttavia, qualora all'Ufficio sia stata presentata una domanda, ritenuta ammissibile, di dichiarazione di nullità o decadenza anteriormente all’iscrizione della rinuncia, tali procedimenti non si concluderanno ipso facto, in quanto non deve offrirsi al titolare del MC la possibilità di evitare una dichiarazione che il marchio era nullo ab initio presentando una dichiarazione di rinuncia la quale ha effetto soltanto ex nunc. Piuttosto, il procedimento di nullità o decadenza proseguirà ai fini della declaratoria degli effetti ex tunc della nullità o della decadenza del MC, sempreché la parte richiedente possa dimostrare di avere un interesse giuridico sufficiente ad ottenere siffatta dichiarazione, nonostante l’avvenuta cancellazione del MC dal registro. L’onere delle spese sarà a carico della parte soccombente e non sarà attribuito applicando l'articolo 81, paragrafo 3, RMC. Sotto il profilo sostanziale, gli effetti della rinuncia rispetto ai terzi includono la rinuncia, da parte del titolare del MC, a far valere in futuro qualsiasi diritto fondato sul proprio marchio. Tuttavia, per quanto attiene alle procedure dinanzi all'Ufficio, al titolare che abbia rinunciato a un MC e che in seguito depositi nuovamente lo stesso marchio o un marchio simile presso l'Ufficio, l'esaminatore non opporrà alcuna obiezione inerente al fatto che il marchio è una ripetizione di quello che aveva già costituito oggetto di rinuncia. In altre parole, l'esaminatore, nel valutare una nuova domanda di MC, si astiene dal controllare se un marchio identico sia già stato oggetto di rinuncia iscritta nel registro. 5 6 3.2.2 Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia 3.2.2.1 Forma e lingua della dichiarazione di rinuncia La rinuncia va dichiarata all'Ufficio per iscritto. A tale riguardo, si applicano le regole generali riguardanti le comunicazioni fatte all'Ufficio. La dichiarazione di rinuncia va redatta in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Tale lingua diviene la lingua del procedimento di iscrizione della rinuncia. La dichiarazione non è soggetta al pagamento di una tassa. 3.2.2.2 Carattere incondizionato e vincolante della dichiarazione La dichiarazione di rinuncia non è valida se contiene condizioni o limitazioni di tempo. Ad esempio, la dichiarazione non può essere resa con la condizione che l'Ufficio adotti una particolare decisione o, nel caso di un procedimento inter partes, che l'altra parte compia una dichiarazione procedurale. L'Ufficio potrà tuttavia invitare l'altra parte a pervenire a una composizione in via amichevole di un procedimento per nullità o decadenza. Sebbene la rinuncia produca effetti rispetto ai terzi soltanto a partire dalla sua iscrizione nel registro dei marchi comunitari, nei confronti dell'Ufficio la dichiarazione di rinuncia produce effetti fin dal momento in cui essa perviene all’Ufficio. Il dichiarante è vincolato dalla dichiarazione di rinuncia durante l’iter di iscrizione, a meno che un ritiro della dichiarazione pervenga all'Ufficio entro e non oltre lo stesso giorno in cui la dichiarazione di rinuncia è stata ricevuta. 3.2.2.3 Firma Fatti salvi i casi in cui la regola 79 dispone diversamente, la dichiarazione di rinuncia deve essere firmata dal titolare del MC o dal suo rappresentante regolarmente nominato, a meno che essa venga trasmessa attraverso mezzi elettronici di comunicazione. 3.2.2.4 Rappresentanza e procura Per quanto concerne la rappresentanza del titolare del marchio comunitario che dichiara di voler rinunciare, si applicano le normali regole (v. parte A, sezione 5, delle presenti Direttive). Qualsiasi procura generale o speciale depositata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio conferisce al rappresentante il potere di effettuare una dichiarazione di rinuncia per conto del titolare (cfr. parte A, 5.4.2, delle presenti Direttive), a meno che nella procura sia espressamente indicato il contrario. Lo stesso vale per le procure non depositate utilizzando l'apposito modulo dell'Ufficio, a meno che siano limitate a un particolare atto procedurale o il potere di dichiarare una rinuncia vi sia espressamente escluso. 6 7 Le regole procedurali applicabili in taluni Stati membri, secondo cui una procura conferisce, se non è diversamente specificato, il potere di compiere una dichiarazione di rinuncia a un marchio, non sono applicabili in questo contesto. 3.2.2.5 Indicazioni necessarie per la dichiarazione di rinuncia La dichiarazione di rinuncia deve contenere le informazioni di cui alla regola 36, paragrafo 1, REMC. Esse comprendono: - il numero di registrazione del MC; - il nome e l'indirizzo del titolare del MC; - se la dichiarazione di rinuncia vale soltanto per alcuni dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, l'indicazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la dichiarazione di rinuncia o, a scelta del dichiarante, dei prodotti e servizi per i quali si intende che il marchio rimanga registrato. Per evitare ogni incertezza, è opportuno raccomandare al dichiarante di indicare i prodotti e i servizi ai quali si riferisce la rinuncia, non quelli che intende conservare. In caso di irregolarità su questioni formali, ivi comprese la firma o la rappresentanza, l'Ufficio inviterà il dichiarante a sanare tale irregolarità entro un termine di due mesi. 3.2.2.6 Requisiti aggiuntivi per il caso in cui risulti iscritta nel registro una licenza o un diritto sul marchio comunitario oggetto di rinuncia Quando nel registro risulti iscritta una licenza o un diritto sul marchio comunitario oggetto di rinuncia, sono applicabili alcuni requisiti aggiuntivi. Se nel registro è stata iscritta una licenza, il titolare del MC dovrà dimostrare all'Ufficio, fornendo prove sufficienti, di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al marchio. Se il titolare dimostra all'Ufficio che il licenziatario ha prestato il suo consenso alla rinuncia, la rinuncia sarà immediatamente iscritta nel registro, alla ricezione della comunicazione ad essa relativa. Se il titolare del MC fornisce la prova di aver soltanto informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al marchio, l'Ufficio informerà il titolare che tale rinuncia sarà iscritta nel registro decorsi tre mesi dalla data in cui l’Ufficio ha ricevuto tale prova (regola 26, paragrafo 2, REMC). L'Ufficio accetterà come prova sufficiente una copia della lettera inviata dal titolare al licenziatario, a condizione che risulti ragionevolmente probabile che la lettera sia stata effettivamente inviata al licenziatario e da quest’ultimo ricevuta. Lo stesso vale in caso di dichiarazione scritta, firmata dal licenziatario, con cui questi attesti di essere stato informato dell'intenzione del titolare. Non è necessaria una dichiarazione giurata da parte del titolare. Il termine "dimostra" all'articolo 49, paragrafo 3, RMC non implica che si 7 8 tratti di una prova piena, purché si tratti di una dimostrazione plausibile, come si evince dalle altre versioni linguistiche del RMC (cfr. regola 36, paragrafo 3, nella versione inglese: "satisfies"; nella versione francese dell'articolo 49, paragrafo 3: "justifié", nella versione tedesca: "glaubhaft macht"). I documenti possono essere redatti in una delle 20 lingue ufficiali della Comunità; tuttavia, l'Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua prescelta per la dichiarazione di rinuncia o, a scelta del dichiarante, in una delle altre quattro lingue dell'Ufficio. Se tale prova è mancante o insufficiente, essa potrà essere richiesta dall'Ufficio, che assegnerà all’uopo un termine di uno o di due mesi. Quando nel registro risulti iscritto un diritto sul marchio comunitario registrato che è oggetto di rinuncia da parte del titolare, in particolare: - un diritto reale, - un provvedimento di esecuzione forzata oppure - un procedimento fallimentare o analogo procedimento, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere corredata da una dichiarazione di consenso alla rinuncia, firmata dal titolare del diritto reale o dal creditore del provvedimento di esecuzione forzata o dall'autorità competente per il fallimento o per l’analogo procedimento, o dal rispettivo rappresentante. Tali documenti probatori dovranno essere redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se la lingua di tali documenti non è la stessa utilizzata nel procedimento di iscrizione della rinuncia, l'Ufficio può richiedere la loro traduzione, entro un termine all’uopo indicato, nella lingua utilizzata durante tale procedimento o, a scelta del titolare del MC, in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Se le prove suddette non vengono fornite, l'Ufficio impartirà un termine di due mesi per presentarle. 3.2.3 Competenza L'esame di una dichiarazione di rinuncia, così come la relativa iscrizione nel registro, è di competenza del dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli (servizio Registro e banche dati correlate). Nel caso in cui una dichiarazione di rinuncia pervenga mentre è in corso un procedimento di nullità o di decadenza dinanzi all'Ufficio, tale dichiarazione non concluderà automaticamente il procedimento in corso. Piuttosto, la divisione Annullamento attenderà la decisione della divisione legale e Amministrazione dei marchi sulla registrazione della rinuncia. La divisione legale e Amministrazione dei marchi rinvierà il caso una volta che la rinuncia sia stata iscritta o che sia stata adottata una decisione di respingere l’iscrizione della rinuncia. Se l’iscrizione della rinuncia è stata effettuata, la divisione Annullamento deciderà se il procedimento debba essere concluso per non luogo a provvedere o se il richiedente conservi un interesse sufficiente alla sua prosecuzione, al fine di ottenere una dichiarazione di nullità o di decadenza retroattiva. 8 9 3.2.4 Provvedimenti Se un'irregolarità segnalata al dichiarante non è stata sanata entro il termine indicato nella comunicazione, l'Ufficio respingerà la domanda di iscrizione della rinuncia nel registro. Se l'Ufficio procede all’iscrizione della rinuncia nel registro, il titolare del MC viene informato di tale iscrizione. 3.3 Modifica (diversa dalla modifica dell'elenco di prodotti e servizi) Occorre distinguere tra la modifica di una domanda di MC e la modifica di un MC registrato. La modifica di una domanda di MC è disciplinata dall'articolo 44 RMC e dalle regole 13 e 26 REMC. La modifica di un MC registrato è disciplinata dall'articolo 48 RMC e dalle regole 25 e 26 REMC. La presente sezione delle Direttive e le disposizioni testé menzionate riguardano esclusivamente le modifiche di una domanda di MC o di un MC registrato richieste dal richiedente o dal titolare di propria iniziativa, non anche le modifiche o le limitazioni che si siano rese necessarie, in esito a un procedimento di esame, nullità, decadenza o ricorso, in forza di una decisione adottata dall'esaminatore, dalla divisione Annullamento o dalla Commissione di ricorso. Analogamente, questa sezione non è applicabile alle correzioni di errori presenti nelle pubblicazioni dell'Ufficio o nel registro dei marchi comunitari. Tali correzioni vanno effettuate ex officio conformemente alle regole 14 e 27. 3.3.1 Modifica di una domanda di MC Per questa modifica è necessario presentare una richiesta scritta, che può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MC (regola 95, lettera b), REMC). Questa lingua sarà la lingua usata dall'Ufficio e dovrà essere usata dal richiedente nel procedimento di iscrizione della modifica. 3.3.1.1 Elementi modificabili È possibile modificare i seguenti elementi di una domanda di MC: - il nome e l'indirizzo del richiedente o del rappresentante (articolo 44, paragrafo 2, RMC; regole 26, paragrafi 1, 6 e 7, REMC). - errori di espressione o di trascrizione, o errori manifesti, di qualunque altro elemento di una domanda di MC, ivi compresa la riproduzione del marchio, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio (articolo 44, paragrafo 2, RMC). - l'elenco di prodotti e servizi; v. oltre, al punto 3.4. 9 10 3.3.1.1.1 Nome, rappresentante indirizzo e cittadinanza/nazionalità del richiedente o del In conformità della regola 26 RE, il nome e l'indirizzo del richiedente possono essere modificati liberamente, a condizione che: - per quanto concerne il nome del richiedente, la modifica non sia conseguenza di un trasferimento del marchio; - per quanto concerne il nome del rappresentante, non vi sia stata una sostituzione del rappresentante con un altro rappresentante. In conformità della regola 84 REMC, anche l'indicazione della cittadinanza o della nazionalità o State of incorporation della persona giuridica può essere liberamente modificata, fermo restando che la rettifica non deve essere conseguenza di un trasferimento del marchio. Una modifica del nome del richiedente ai sensi della regola 26, paragrafo 1, REMC è una modifica che non altera l'identità del richiedente, mentre un trasferimento implica un tale cambiamento di identità del richiedente. Per maggiori dettagli sulla procedura applicabile, nei casi in cui vi sia incertezza sul punto se la modifica rientri nella sfera dell'articolo 17 RMC, v. Direttive sui trasferimenti (parte E, paragrafo 4.2, delle presenti Direttive). Analogamente, una modifica del nome di un rappresentante ai sensi della regola 26, paragrafo 6, REMC è una modifica che non altera l'identità del rappresentante designato, ad esempio quando il suo cognome cambia in seguito a un matrimonio. La regola 26, paragrafo 6, REMC è applicabile anche al caso del cambiamento della denominazione di un'associazione di rappresentanti. Tale modifica del nome deve considerarsi distinta da quella derivante dalla sostituzione di un rappresentante con un altro rappresentante, caso disciplinato dalle regole sulla nomina dei rappresentanti. Per ulteriori dettagli, v. Direttive sulla rappresentanza professionale (parte A, paragrafo 5.5, delle Direttive). La modifica del nome o dell'indirizzo ai sensi della regola 26 REMC, o la modifica della cittadinanza o nazionalità, può essere il risultato di un cambiamento di circostanze o di un errore commesso all'atto del deposito. Per modificare il nome e l'indirizzo, è necessario che il richiedente o il suo rappresentante presenti all'Ufficio una domanda, nella quale vanno menzionati il numero della domanda di MC, il nome e l'indirizzo del richiedente (ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMC) o del rappresentante (ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera e), REMC), quali risultano nel fascicolo e come modificati. Non è necessario presentare alcuna prova della modifica. La domanda di iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo non è soggetta al pagamento di una tassa. È possibile presentare un'unica domanda per la modifica di più domande di MC od opposizioni o di tutti i fascicoli esistenti nei quali la persona risulta iscritta o registrata come richiedente o titolare di MC o come rappresentante. In tal caso, l'Ufficio cambierà i dati anagrafici del richiedente/titolare o rappresentante risultanti nella propria banca dati, con effetto su tutti i procedimenti attuali e futuri, se la persona interessata farà riferimento al codice di identificazione (numero ID) assegnatole dall'Ufficio. 10 11 3.3.1.1.2 Riproduzione del marchio Prima della registrazione, la riproduzione del marchio può essere modificata soltanto - se presenta un errore di espressione o di trascrizione o un errore manifesto; - se la rettifica non altera in modo sostanziale l'identità del marchio (articolo 44, paragrafo 2, RMC). Le modifiche della riproduzione del marchio in relazione a una domanda di MC non sono più soggette al pagamento di una tassa. La prima condizione deve essere interpretata oggettivamente e in modo da evitare abusi. L'Ufficio applicherà la dichiarazione B.16 delle Dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, iscritte nel verbale del Consiglio in occasione dell'adozione del regolamento sul marchio comunitario (GU UAMI 1996, pag. 606, in particolare a pag. 619), ai cui termini "per ‘errori manifesti’ occorre intendere gli errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto". Per stabilire se l'errore sia "manifesto", devono essere presi in considerazione tutti i documenti presentati, anche un documento di priorità da cui risulti la versione "corretta" del marchio. Anche per la seconda condizione va applicato un criterio rigoroso, alla luce del principio della certezza del diritto. Sebbene tutti i cambiamenti inerenti al marchio comportino intrinsecamente una "modifica", affinché tale modifica sia accettabile, non deve dare origine a un "nuovo" marchio sostanzialmente diverso dal marchio depositato. Se la modifica apportata al marchio implica un significato diverso, o se una versione di esso ha un significato distinto che l'altra versione non ha, la modifica non è ammessa. Ad esempio, non è consentito modificare il marchio RANIER in RAINIER, perché RANIER non ha alcun significato, mentre RAINIER è un nome di persona francese, in modo particolare quello del capo di Stato del Principato di Monaco. Nel caso di elementi figurativi, possono essere modificati soltanto gli elementi di minor rilievo. Non è possibile rinnovare il "look" di un marchio figurativo, pratica diffusa nell'industria dei marchi, per adattare l'aspetto del marchio figurativo alle ultime mode e tendenze. Tuttavia, qualunque modifica del marchio ritenuta ammissibile dopo la registrazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, RMC, è altresì ammissibile in relazione a una domanda di MC. 3.3.1.1.3 Altri elementi della domanda Tra gli altri elementi della domanda che possono essere modificati vi sono le informazioni relative alle rivendicazioni di priorità e di preesistenza o la descrizione. Anche in questi casi sono applicabili le due condizioni secondo cui deve trattarsi di un errore di espressione o di trascrizione o di un errore manifesto, da un lato, e la correzione non può alterare in modo sostanziale l'identità del marchio, dall’altro. 11 12 Ad esempio, un errore manifesto in una rivendicazione di priorità, concernente l'indicazione del paese e della data in cui è stato depositato il marchio anteriore, può essere rettificato poiché dal documento attestante la priorità risulterà manifestamente la versione corretta. Contrariamente ad alcune decisioni della Terza Commissione di ricorso, gli esaminatori ammetteranno la modifica dell'indicazione “marchio figurativo” con l’indicazione “marchio tridimensionale”, o viceversa, purché la prima indicazione sia manifestamente errata, ad esempio se ciò possa desumersi dal fatto che sono state depositate diverse vedute del marchio (le quali sono necessarie soltanto per i marchi tridimensionali). Quando il richiedente rivendica il colore di un marchio (colore o colore intrinseco o un marchio figurativo che rivendica i colori), l'Ufficio accetta la modifica della domanda consistente nell’aggiunta di un’indicazione del codice del colore riconosciuto a livello internazionale. Tale indicazione non è richiesta obbligatoriamente dall'Ufficio, ma è incoraggiata alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa "Libertel" (v. comunicazione del presidente dell'Ufficio n. 6/03, del 10 novembre 2003). Poiché l'obiettivo di tale modifica è quello di assicurare che la riproduzione del marchio sia sufficientemente precisa, tale modifica non è soggetta alle condizioni relative alla presenza, nella domanda, di un errore manifesto o di un errore di espressione o trascrizione. L'Ufficio accetta anche le dichiarazioni di rinuncia parziale (articolo 38, paragrafo 2, RMC), presentate di propria iniziativa dal richiedente del MC nel corso del procedimento di esame, con cui il richiedente si impegna a non invocare diritti esclusivi su determinati elementi. Poiché l'obiettivo di tale modifica si riferisce esclusivamente alla portata futura della protezione del marchio, tale modifica non è soggetta alle condizioni relative alla presenza, nella domanda, di un errore manifesto o di un errore di espressione o trascrizione. 3.3.1.2 Tassa Dall’entrata in vigore dell’abrogazione dell'articolo 2, punto 6, RTMC, la modifica di una domanda di MC non è più soggetta al pagamento di una tassa. 3.3.1.3 Iscrizione della modifica e pubblicazione Se la modifica è ammissibile, essa verrà annotata nel fascicolo e nella banca dati EUROMARC. Se la domanda di MC non era ancora stata pubblicata, la sua pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari avverrà nella versione modificata. Se la domanda di MC era già stata pubblicata, e solo nel caso in cui la modifica riguardi l'elenco di prodotti e servizi o la riproduzione del marchio, la domanda di MC sarà pubblicata nella sua versione modificata nel Bollettino dei marchi comunitari. Tutte le altre modifiche non saranno pubblicate separatamente, ma appariranno soltanto nella pubblicazione della registrazione. 12 13 Dalla pubblicazione della domanda modificata decorre un nuovo termine di tre mesi per presentare opposizione (articolo 42, paragrafo 2, RMC). 3.3.2 Modifica di un MC registrato Per quanto attiene ai MC registrati, i regolamenti prevedono la possibilità di: - richiedere una modifica del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del MC o del suo rappresentante, - richiedere una modifica della riproduzione del marchio (“alterazione” del marchio). I regolamenti non prevedono la possibilità di modificare altri elementi di un MC registrato. 3.3.2.1 Modifica del nome e dell'indirizzo La modifica del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare di un MC registrato o del suo rappresentante è possibile alle stesse condizioni applicabili per la domanda di MC, a parte il fatto che la domanda dovrà essere presentata in una delle cinque lingue dell'Ufficio. La modifica è iscritta nel registro dei marchi comunitari e pubblicata. 3.3.2.2 Modifica della riproduzione del marchio La domanda di “alterazione” del marchio, ossia la modifica della sua riproduzione, deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Essa è soggetta al pagamento di una tassa di 200 euro (che non è stata abolita con il regolamento n. 422/2004!); la richiesta non si considera depositata fino al pagamento della tassa in questione. La domanda di modifica della riproduzione del marchio deve contenere i seguenti dati (regola 25, paragrafo 1, REMC): - il numero di registrazione del MC; - il nome e l'indirizzo del titolare del MC, in conformità della regola 1, paragrafo 1, lettera b), REMC; - l’indicazione dell'elemento della riproduzione del marchio che deve essere modificato e dello stesso elemento nella versione modificata; - una riproduzione del marchio nella versione modificata, che soddisfi i requisiti di forma di cui alla regola 3 REMC. È possibile presentare un'unica di domanda di modifica della riproduzione del marchio in relazione a più MC registrati, a condizione che - il titolare del MC e - l'elemento da modificare siano gli stessi in ciascun caso. La tassa, tuttavia, deve essere pagata in relazione a ogni singola registrazione da modificare. 13 14 L'articolo 48, paragrafo 2, RMC consente la modifica della riproduzione del marchio solo ad alcune condizioni, estremamente circoscritte, in particolare solo quando: - il MC includa il nome e l'indirizzo del titolare del MC, - questi dati siano gli elementi di cui si richiede la modifica, - la modifica non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato. L'Ufficio applicherà in proposito criteri restrittivi. Quando il nome o l'indirizzo del titolare fa parte degli elementi distintivi del marchio, ad esempio quando è un elemento di un marchio denominativo, la modifica è esclusa poiché essa altererebbe il marchio in maniera sostanziale. Un'eccezione può essere fatta soltanto per le abbreviazioni di uso comune relative all'assetto giuridico dell'impresa. Un'alterazione del marchio potrebbe essere possibile soltanto se il nome o l'indirizzo del titolare del MC appaia su un marchio figurativo, ad esempio l'etichetta di una bottiglia, come elemento secondario scritto in lettere minuscole. Poiché tali elementi normalmente non verrebbero presi in considerazione per determinare l'estensione della protezione o l’ottemperanza all'obbligo dell'uso, ci si potrebbe chiedere quali siano i benefici della modifica del marchio. Tuttavia, è proprio il fondamento logico dell'articolo 48 RMC ad escludere qualunque alterazione di un MC che possa modificare la portata della protezione o la valutazione dell'obbligo dell'uso, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi. Qualunque altro elemento del marchio, anche se si tratti di un elemento secondario di natura descrittiva scritto in lettere minuscole sull'etichetta di una bottiglia, come ad esempio l'indicazione della gradazione alcolica di un vino, è escluso. 3.3.2. 3 Pubblicazione della modifica della riproduzione del marchio Quando la modifica della riproduzione di un marchio registrato è ammissibile, la modifica viene registrata e pubblicata; la pubblicazione contiene una riproduzione del MC nella versione modificata. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della modifica, le persone che si ritengano lese nei loro diritti da tale modifica potranno opporsi alla sua registrazione. Per tale procedura, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni sul procedimento di opposizione. 3.4 Limitazione dell'elenco di prodotti e servizi Il richiedente può in qualunque momento limitare (cioè ritirare parzialmente) l'elenco di prodotti e servizi contenuto nella sua domanda di MC, vuoi di propria iniziativa vuoi per dare riscontro a un'obiezione che gli era stata mossa riguardo alla classificazione o all’esistenza di impedimenti assoluti o nel corso di un procedimento di opposizione. Quando una controversia è pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (TPG), la domanda di limitazione va presentata all'Ufficio, non dinanzi al TPG. L'Ufficio, sia che ritenga valida o no la limitazione, provvederà a informarne il TPG e quest’ultimo ne trarrà le conseguenze necessarie ai fini del giudizio che si svolge dinanzi ad esso . 14 15 3.4.1 Ammissibilità procedurale della limitazione La limitazione deve essere ammissibile dal punto di vista procedurale; v. sopra, al paragrafo 3.1.2. In linea di massima, una limitazione (incondizionata) produce effetti dalla data in cui essa perviene all'Ufficio. Vi sono tuttavia due eccezioni: - la nuova formulazione dell’elenco non deve risolversi, all’atto pratico, in un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi; - la limitazione deve costituire una valida descrizione dei prodotti e servizi. Se uno di questi casi si verifica, l'Ufficio deve respingere la limitazione richiesta e l'elenco di prodotti e servizi resta invariato. 3.4.2 Limitazione valida La limitazione non deve risolversi in un ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi. Non sussiste ampliamento dell'elenco di prodotti e servizi: - quando il nuovo termine sia più "restrittivo" del vecchio termine, cioè sia un termine più specifico appartenente a una categoria più generale (esempio: "bevande alcoliche" può essere limitato a "whisky e gin"), - quando prodotti specifici vengano esclusi da un termine generale (esempio: "bevande alcoliche" possono essere limitate a "bevande alcoliche, ad eccezione del whisky e del gin"); - quando si rivendichi un prodotto specifico piuttosto che un termine semanticamente più ampio nell'ambito del quale esso rientra, purché la classificazione non sia stata ancora stabilita o se entrambi rientrino nella stessa classe (esempio: "tè" può essere limitato a "tè medicinale" se non si sono attribuiti numeri di classe). Incidenza della classificazione: una volta stabilita correttamente la classificazione (ossia una volta che il richiedente abbia indicato un numero di classe per i prodotti o l'esaminatore abbia stabilito la classificazione con il consenso del richiedente), il significato di un dato termine è limitato ai prodotti che effettivamente rientrano in quella classe e non si applica più a prodotti appartenenti ad altre classi, anche se, sul piano semantico, potrebbero rientrare nell'ambito di tale altro termine (esempio: "tè" appartiene alla classe 30, "tè medicinale" rientra nella classe 5. Una volta che il richiedente abbia rivendicato il "tè" nella classe 30 o abbia accettato la classificazione del "tè" nella classe 30, non potrà più effettuare una limitazione a "tè medicinale"). Motivo: una volta stabilita la classificazione, il richiedente accetta che i prodotti rientranti in altre classi non siano compresi. Se il richiedente rivendica il "tè" senza fornire un numero di classe, la specificazione può essere modificata con "tè – classe 30" e/o "tè medicinale – classe 5", ma non nel senso inverso. La limitazione deve inoltre costituire una valida descrizione dei prodotti o servizi. Ciò significa che la limitazione è accettabile soltanto se il prodotto o servizio al quale si riferisce si trovava fin dall'inizio nella domanda di MC. A tale riguardo, non ha rilevanza se la limitazione venga formulata in termini positivi o negativi (ad esempio: è accettabile 15 16 "bevande alcoliche ad eccezione del whisky e del gin"). Ciò che conta, piuttosto, è se la limitazione definisca i prodotti e servizi in termini oggettivi (ancorché generali) e concordanti con l'elenco alfabetico e con la struttura della Classificazione di Nizza. Questo punto, secondo cui la limitazione deve essere conforme alla terminologia e alla struttura della Classificazione di Nizza, è stato sottolineato dalla Corte di giustizia nella sentenza "Postkantoor". La Corte ha richiamato inoltre il principio della certezza del diritto (punto 115 della sentenza) quale ratio logica per adottare un approccio cauto. Le seguenti limitazioni non sono accettabili: - quelle che contengono marchi, - quelle che si riferiscono a un determinato uso del marchio, o a un determinato prezzo, o a determinate condizioni di utilizzazione o commercializzazione dei prodotti (a meno che le condizioni di utilizzazione o commercializzazione siano inerenti alla natura stessa dei prodotti e servizi, come ad esempio lo smercio "al minuto" o "all'ingrosso"). Esempi di limitazioni inaccettabili: "servizi di ristorazione, solo in centri vacanze" oppure "quotidiani, solo in vendita nelle stazioni ferroviarie" o "T-shirt come materiale promozionale di bibite analcoliche". Esempi di limitazioni accettabili: - "Servizi di catering per compagnie aeree" (perché la preparazione di cibo da consumare durante i viaggi aerei è di natura diversa dalla preparazione di cibo per altre occasioni). - "Abbigliamento per il settore alberghiero" (nella misura in cui si tratti di indumenti professionali specifici). 3.4.3 Titoli delle classi e singoli prodotti L'Ufficio accetta tutti i titoli delle classi. Per "titolo della classe" si intende un titolo che comprende tutti i singoli prodotti rientranti in tale classe e, in particolare, tutti i prodotti menzionati nell'elenco alfabetico per quella classe, ivi compresi quelli che non rientrino, dal punto di vista semantico, in uno dei termini dei titoli delle classi (v. comunicazione n. 4/03 del presidente dell'Ufficio, del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi). Esempi: "Software" è classificato nella classe 9. Il titolo della classe 15 "strumenti musicali" comprende borse e contenitori per strumenti musicali. Di conseguenza, il titolo della classe può essere limitato a uno qualunque dei singoli prodotti che in base alla Classificazione di Nizza rientrano in quella classe. Lo stesso vale quando oltre al titolo della classe si rivendicano singoli prodotti; ciò non sminuisce la rivendicazione del titolo della classe in quanto tale. Esempi: sia "strumenti musicali" che "strumenti musicali; violini" possono essere limitati a "contenitori per strumenti musicali; arpe; trombe". 16 17 3.4.4 Limitazione come mezzo per superare un’obiezione basata su impedimenti assoluti? Se una limitazione è ammissibile, ciò non significa che sia in grado di superare un’obiezione basata su impedimenti assoluti, in particolare sul carattere descrittivo del marchio. Questo normalmente avviene solo se i prodotti che permangono nell’elenco dopo la limitazione non abbiano nulla in comune con i prodotti a cui si riferisce l’obiezione. In modo particolare, se nella domanda di MC è rivendicato un termine generale e l’obiezione si basa sul fatto che tale termine è descrittivo di un termine specifico che ricade nell'ambito del termine generale, non è possibile escludere quel termine specifico in modo negativo. Ad esempio: se "neonato" è descrittivo del termine "bambole" per il fatto che le bambole assomigliano ai neonati, la specificazione non può essere limitata a "bambole, escluse quelle che assomigliano ai neonati". Un caso analogo si è presentato nella causa "Postkantoor", in cui l'Ufficio del Benelux asseriva giustamente che non era possibile superare un’obiezione secondo la quale i mobili sono simili ai mobili per uffici postali limitando l'elenco a "mobili, esclusi quelli simili a, o destinati all'uso in, un ufficio postale". È in questo modo che deve essere interpretato il punto 114 della sentenza "Postkantoor", il quale recita: "Invece, è inammissibile che, quando la registrazione è richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente possa registrare il marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una certa caratteristica". Nei suddetti casi, l’obiezione rimane perché, da un lato, l’obiezione relativa al carattere descrittivo non è stata risolta (il termine conferisce infatti una descrizione inesatta) e, dall'altro, vi si aggiunge un’ulteriore obiezione relativa al fatto che il termine diverrebbe ingannevole. 3.4.5 Rinuncia parziale Le considerazioni che precedono si applicano mutatis mutandis alla limitazione dell’elenco di prodotti e servizi di un MC registrato (rinuncia parziale). 3.5 Divisione A far data dal 25 luglio 2005, con l'entrata in vigore degli articoli 44 bis e 48 bis RMC, nonché delle regole 13 bis e 25 bis REMC, una domanda o una registrazione di marchio può essere divisa non solo come conseguenza di un trasferimento parziale, ma anche a semplice discrezione del richiedente o del titolare del marchio comunitario. La richiesta è soggetta al pagamento di una tassa di 250 euro, in assenza del quale la richiesta non si considera presentata. Essa può essere effettuata, prima della registrazione, in una delle due lingue della domanda di MC e, in seguito alla registrazione, in una delle cinque lingue dell'Ufficio. 17 18 La divisione non è ammissibile per le domande internazionali a norma del Protocollo di Madrid che designano la CE: il registro relativo a tali domande è tenuto, in via esclusiva, dall'OMPI. L'UAMI non ha il potere di dividere una designazione internazionale. 3.5.1 Divisione di una domanda 3.5.1.1 Requisiti La richiesta deve contenere (regola 13 bis, paragrafo 1, REMC): - il numero del fascicolo della domanda di MC da dividere; - il nome e l'indirizzo del richiedente; - l'elenco di prodotti e servizi per la domanda divisionale o, se deve essere creata più di una nuova domanda, per ciascuna domanda divisionale; - l'elenco dei prodotti e servizi che resteranno nella domanda di MC originale. Inoltre, i prodotti e i servizi della domanda divisionale non devono coincidere con l'elenco dei prodotti e servizi della domanda originale. Qualunque irregolarità al riguardo sarà notificata al richiedente, al quale verrà assegnato un termine di due mesi per rimediarvi. Se l’irregolarità non viene sanata, la dichiarazione di divisione verrà respinta (regola 13 bis, paragrafo 2, REMC). Vi sono inoltre determinati periodi di tempo durante i quali, per motivi di economia procedurale o per salvaguardare diritti di terzi, una dichiarazione di divisione non è ammissibile. Si tratta dei periodi menzionati all'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera a), RMC e alla regola 13 bis, paragrafo 3, REMC, vale a dire: mentre è pendente un procedimento di opposizione, nel qual caso possono essere divisi soltanto i prodotti e i servizi contro i quali non è proposta opposizione. L'Ufficio interpreta l'articolo 44 bis, paragrafo 2, RMC nel senso che esso esclude una divisione non soltanto nei casi in cui alcuni dei prodotti oggetto di opposizione siano divisi, con la conseguenza di dover dividere il procedimento di opposizione, ma anche nel caso in cui i prodotti oggetto di opposizione debbano essere divisi. In questo caso, però, il richiedente avrà la possibilità di modificare la dichiarazione di divisione, dividendo gli altri prodotti e servizi, ossia quelli che non sono oggetto di opposizione. La divisione è inoltre esclusa durante i tre mesi che seguono la pubblicazione della domanda, ossia durante il termine per l’opposizione. Consentire una divisione in questo periodo contraddirrebbe all'obiettivo dell’"indivisibilità" del procedimento di opposizione e pregiudicherebbe i terzi, i quali devono fare affidamento sul Bollettino dei marchi comunitari per sapere a cosa opporsi. Le dichiarazioni di divisione presentate entro quattro settimane dalla scadenza del termine per l’opposizione non saranno trattate subito dall'Ufficio, ma solo dopo un mese dalla scadenza di tale termine, affinché l'Ufficio possa accertarsi che tutte le opposizioni siano state trattate e che la divisione non sia in conflitto con esse. La divisione è del pari esclusa una volta che sia stato emesso l'invito a pagare la tassa di registrazione (regola 23, paragrafo 1, REMC). All’atto pratico, nel periodo successivo alla pubblicazione della domanda, una divisione è ammissibile soltanto se un'opposizione sia stata presentata contro la domanda e solo per la parte non contestata. È questo, infatti, lo scopo della disposizione: che il richiedente 18 19 possa far approdare i prodotti non contestati a una rapida registrazione, senza dover atttendere l’esito di un lungo procedimento di opposizione. La divisione è esclusa nel periodo che precede l’attribuzione di una data di deposito, che non necessariamente coinciderà con il primo mese successivo al deposito. In questi casi la dichiarazione di divisione va respinta immediatamente (la regola 13 bis, paragrafo 4, REMC dev’essere interpretata nel senso che non richiede una previa audizione del richiedente), eccetto però in due ipotesi: se il richiedente ha diviso i prodotti contestati da un'opposizione, purché non vi sia sovrapposizione, sarà invitato a modificare la sua richiesta in modo che la divisione riguardi i prodotti non contestati; se la dichiarazione di divisione viene presentata dopo l'invio dell'invito a pagare la tassa di registrazione, l'Ufficio conserverà la dichiarazione fino alla registrazione del marchio e la tratterà successivamente come una dichiarazione di divisione di una registrazione di MC. 3.5.1.2. Accettazione Se l'Ufficio accetta la dichiarazione di divisione, si crea una nuova domanda a partire dalla data dell’accettazione (non retroattivamente dalla data della dichiarazione). La nuova domanda mantiene la data di deposito e tutte le date di priorità e preesistenza (di fatto, gli effetti della preesistenza diverranno in seguito parziali). Tutte le richieste e le domande effettuate e le tasse versate prima della data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione si considerano effettuate o versate anche per la domanda divisionale. Le tasse debitamente pagate per la domanda originale, tuttavia, non sono rimborsabili (articolo 44 bis, paragrafo 6, RMC). Gli effetti pratici di tale disposizione possono essere esemplificati nel modo seguente: se viene presentata una domanda di iscrizione di una licenza e, allo stesso tempo, la relativa tassa di iscrizione viene pagata prima che l'Ufficio riceva la dichiarazione di divisione, la richiesta è valida per entrambe le domande. La licenza sarà iscritta nel registro per entrambe le domande e non dovranno essere pagate ulteriori tasse; se una domanda di MC in cui sono rivendicate sei classi dev’essere divisa in due domande per tre classi ciascuna, a partire dalla data in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione di divisione non devono essere pagate tasse per classe aggiuntiva. Tuttavia, le tasse pagate prima di quella data non sono rimborsabili. Nel caso in cui la divisione non venga accettata, la vecchia domanda resta invariata. Non ha rilevanza, al riguardo, se: - la dichiarazione di divisione sia stata considerata non presentata per mancato pagamento della tassa; - la dichiarazione sia stata respinta perché non conforme ai requisiti formali di cui alla regola 13 bis, paragrafo 2, REMC; - la dichiarazione sia stata ritenuta inammissibile perché presentata durante uno dei periodi in cui la divisione è esclusa. 19 20 Anche nella peggiore ipotesi per il richiedente, quella in cui la dichiarazione di divisione non venga accettata, tale circostanza non avrà mai alcuna incidenza sulla domanda originale. Il richiedente potrà in seguito ripresentare una dichiarazione di divisione, pagando nuovamente la tassa, in qualsiasi momento in cui lo ritenga conveniente o quando sia in grado di soddisfarne i requisiti. 3.5.1.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione Per la domanda divisionale dev’essere costituito un nuovo fascicolo, il quale deve contenere tutti i documenti presentati per la domanda originale, tutta la corrispondenza relativa alla dichiarazione di divisione e tutta la corrispondenza successiva relativa alla nuova domanda. La consultazione di questo fascicolo è ammessa in modo illimitato conformemente alle regole generali, vale a dire dopo la pubblicazione della domanda o previo consenso del richiedente il MC. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MC che non è ancora stata pubblicata, la domanda divisionale e la domanda originale verranno pubblicate separatamente, nei modi ordinari, senza riferimenti espliciti l'una all'altra. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda di MC che è già stata pubblicata, il fatto che vi sia stata una divisione sarà pubblicato facendo riferimento alla domanda originale. Inoltre, la nuova domanda deve essere pubblicata con tutti i particolari necessari per la pubblicazione delle domande. Non decorrerà, tuttavia, alcun nuovo termine per l’opposizione. In forza dell'articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera a), RMC e della regola 13 bis, paragrafo 1, lettera b), REMC, una divisione era ammissibile soltanto per i prodotti per i quali un termine per l’opposizione fosse già decorso, senza che ne sia stato fatto uso. 3.5.2 Divisione di una registrazione di MC La dichiarazione di divisione di una registrazione di MC è del pari possibile, a norma dell'articolo 48 bis RMC e della regola 25 bis REMC. Le disposizioni sono praticamente identiche a quelle valevoli per una domanda di MC. Di seguito verranno pertanto illustrate solo le differenze. 3.5.2.1 Requisiti I requisiti formali stabiliti dalla regola 25 bis, paragrafo 1, REMC sono gli stessi applicabili alla divisione di una domanda ai sensi della regola 13 bis, paragrafo 1, REMC. Data la diversa natura dei procedimenti, i periodi di tempo durante i quali una dichiarazione di divisione non è ammissibile sono i seguenti: 20 21 mentre è pendente un procedimento di nullità o decadenza dinanzi all'Ufficio, possono essere divisi soltanto i prodotti e servizi i quali non vengano interessati dalla richiesta di nullità o di decadenza. L'Ufficio interpreta l'articolo 48 bis, paragrafo 2, RMC nel senso che esso esclude una divisione non soltanto nei casi in cui alcuni dei prodotti contestati siano stati divisi, con la conseguenza di dover dividere il procedimento di nullità o decadenza, ma anche nel caso in cui i prodotti contestati debbano essere divisi. In questo caso, però, il titolare del MC avrà la possibilità di modificare la dichiarazione di divisione dividendo gli altri prodotti e servizi, ossia quelli che non formano oggetto del procedimento di nullità o decadenza; del pari, mentre è pendente una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari. Tale periodo decorre dalla data in cui è stata presentata la domanda riconvenzionale dinanzi al tribunale dei marchi comunitari e termina alla data in cui l'Ufficio iscrive la menzione della sentenza del tribunale dei marchi comunitari nel registro dei marchi comunitari, a norma dell'articolo 96, paragrafo 6, RMC. 3.5.2.2 Accettazione Tutte le richieste e le domande effettuate e le tasse versate prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano effettuate o versate anche per la registrazione divisionale. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originale non sono tuttavia rimborsabili (articolo 48 bis, paragrafo 6, RMC). Gli effetti pratici di tale disposizione possono essere esemplificati nel modo seguente: se viene presentata una domanda di iscrizione di una licenza e, allo stesso tempo, la tassa di iscrizione della licenza viene pagata prima che all'Ufficio pervenga la dichiarazione di divisione, la richiesta è valida per entrambe le registrazioni. La licenza sarà iscritta per entrambe le registrazioni e non dovranno essere pagate altre tasse; se una registrazione di MC relativa a sei classi deve essere divisa in due registrazioni per tre classi ciascuna, non devono essere pagate tasse per classe aggiuntiva per il rinnovo, a partire dalla data in cui all'Ufficio perviene la dichiarazione di divisione. Tuttavia, le tasse pagate prima di tale data non sono rimborsabili. 3.5.2.3 Nuovo fascicolo, pubblicazione Per la registrazione divisionale deve essere costituito un nuovo fascicolo. La pubblicazione della divisione ha luogo nel Bollettino dei marchi comunitari. La regola 84, paragrafo 3, lettera w), REMC stabilisce che la divisione della registrazione dev’essere pubblicata insieme agli elementi indicati nella regola 84, paragrafo 2, REMC in relazione alla registrazione divisionale e all'elenco di prodotti e servizi della registrazione originale come modificato. 21