La Garanzia dovuta dal venditore per i “vizi” del cucciolo

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La Garanzia dovuta dal venditore per i “vizi” del cucciolo
La
Garanzia
dovuta
dal
venditore per i “vizi” del
cucciolo
“In tema di vendita di animali, secondo le norme contenute nel
codice civile, la garanzia per vizi dovuta dal venditore
indi¬pendentemente da colpa per il solo fatto oggettivo della
loro presenza è esclusa soltanto se, ai sensi dell’art. 1491
c.c., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi
erano facilmente ricono¬scibili, salvo, in quest’ultimo caso,
che il vendi¬tore abbia dichiarato che l’animale ne era
esente. Pertanto, qualora l’animale sia risultato affetto da
malattia, manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna,
costituisce onere probatorio posto a carico del venditore
dimostrare che la malattia sia stata provocata dalla
ingestione accidentale di sostanze tossiche.
(L’acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto
la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che
l’animale era risultato affetto da malattia congenita che ne
aveva determinato la morte. La Corte ha cas¬sato la sentenza
impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che
l’attore non avesse as¬solto l’onere probatorio, su di lui
incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale —
determinato da una malattia congenita — non fosse dipeso da
cause accidentali sopravvenute all’acquisto).” (C. Cass. n.
9330/2004)
Dunque il venditore è obbligato a garantire l’assenza di vizi
al momento della vendita e, in caso i vizi si manifestino nei
giorni successivi, è posto a suo carico l’onere di provare che
il difetto non dipenda da malattia congenita, ma da cause
accidentali intervenute in un momento successivo all’acquisto.
Cosa succede quindi se i vizi, le malattie, le disfunzioni si
manifestano in un momento successivo alla vendita?
Caso interessante è capitato al Giudice di Pace di Palermo il
quale si è trovato ad affrontare, nel 2010, una questione
riguardante la morte di due cuccioli di Rottweiler per
gastroenterite emorragica, ed ha statuito che la mancata o
intempestiva denuncia dei vizi dell’animale nel termine di
otto giorni dalla scoperta è configurata dalla legge come una
causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia.
Il Giudice ha inoltre chiarito che l’acquisto di animali
rientra nella disciplina del codice civile relativa alla
compravendita di beni, per cui si possono applicare le
disposizioni sulla garanzia per vizi della cosa venduta; e
l’articolo 1496 c.c., d’altro canto, stabilisce che “Nella
vendita di animali, la garanzia per vizi è regolata dalle
leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure
questi dispongono, si osservano le norme sulla garanzia per i
vizi della cosa venduta.”
Si può quindi giungere alla conclusione che:
i vizi coperti da garanzia devono essere preesistenti al
momento della vendita o, se insorti dopo, devono
derivare da cause preesistenti, nonché essere occulti e
gravi;
è il legislatore a stabilire i termini temporali entro
cui poter ottenere la risoluzione contrattuale o la
riduzione del prezzo: otto giorni dalla scoperta dei
vizi e, comunque, un anno dalla consegna del bene;
la mancata o intempestiva denuncia dei vizi della cosa
venduta entro il termine di 8 giorni dalla scoperta fa
decadere il diritto alla garanzia.
Infine un cenno sulle caratteristiche della denuncia: la Corte
di Cassazione ha più volte ribadito che la denuncia dei vizi
della cosa venduta «non richiede speciali formalità né formule
sacramentali e può essere effettuata con qualsiasi mezzo
idoneo di trasmissione» (C.Cass. n. 539/86) e quindi anche con
una semplice comunicazione telefonica (C.Cass. n. 328/91).
Inoltre non è necessaria una forma specifica e neanche che
siano indicati precisamente i difetti riscontrati: può essere
anche una denuncia sommaria, purchè vengano precisati in un
secondo momento la natura e l’entità dei vizi (C.Cass. n.
1602/69). In ogni caso è consigliabile, quando possibile, una
denuncia scritta e con data certa (raccomandata A/R) la quale
offre senza dubbio il maggior grado di certezza in ambito
probatorio.
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