Diapositiva 1 - avanti
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Diapositiva 1 - avanti
lo statuto Il movimento politico denominato “Avanti” (di seguito Avanti) si costituisce come associazione politica, libera e senza scopo di lucro, regolata dal codice civile ed organizzata secondo le norme speciali dell'atto costitutivo e secondo quelle generali del seguente statuto, che dall'atto costitutivo citato discende. L'associazione ha sede in via Fiume 3, in Monza (MB). Il direttivo dell'associazione può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in altre località italiane ed estere. Avanti è un movimento per l'autogoverno e il benessere della cittadinanza lombarda. I fondamenti politici generali dell'azione di Avanti sono stabiliti nell'atto costitutivo. Gli indirizzi programmatici specifici sono enumerati e dettagliati nel manifesto redatto dal direttivo, approvato dall'Assemblea e periodicamente aggiornato secondo gli sviluppi del quadro politico, sociale ed economico. lo statuto Art. 3 La descrizione del simbolo e del logo di Avanti, così come le norme inerenti la relativa custodia e le eventuali modifiche, sono disciplinate dall'atto costitutivo. Sono organi di Avanti: l'assemblea dei soci, il direttivo, il presidente e il sindaco. Sono soci, con diritto di elettorato attivo e passivo per gli organismi di Avanti, i contraenti dell'atto costitutivo, i fondatori sottoscrittori del presente statuto, i tesserati. I contraenti e i fondatori non hanno obbligo di rinnovare la propria iscrizione, in quanto la stessa si intende perpetua, salvo il diritto di ognuno di costoro di dimettersi dall'associazione. I contraenti e i fondatori sono comunque tenuti a pagare la quota associativa annua; in caso di pendenza del relativo pagamento, essi non possono essere eletti a cariche associative nè detenerle. lo statuto I soci tesserati sono attivisti, i quali rinnovano annualmente l'iscrizione pagando la quota associativa annua e nel rispetto delle modalità predisposte dal direttivo. Sono soci, senza diritto di elettorato attivo e passivo per gli organismi dell'associazione, gli "Amici di Avanti"; anch'essi rinnovano annualmente l'iscrizione pagando la quota associativa annua e nel rispetto delle modalità predisposte dal direttivo. Art. 5 L'assemblea riunisce tutti i soci di Avanti, dotati o privi di elettorato attivo e passivo per gli organismi dell'associazione. I primi possono esercitare i propri diritti associativi in relazione alle cariche oggetto di elezione, i secondi partecipano esclusivamente come spettatori. Il direttivo può stabilire, per ragioni speciali, che la partecipazione all'assemblea sia riservata ai soli soci con elettorato attivo e passivo. Il direttivo può definire un regolamento organizzativo lo statuto per lo svolgimento dell'assemblea, con specifico riferimento alle modalità di intervento Ciascun socio (in tale specifico caso, anche Amico di Avanti) può in ogni caso rappresentarne un altro con delega scritta. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto economico dell’anno precedente e l'elezione delle cariche associative, nonché ogni qual volta il direttivo lo reputi necessario, o su domanda motivata di almeno un terzo dei soci. La convocazione, ad opera del presidente, deve farsi almeno venti giorni prima della data prevista per l'assemblea mediante invito ad ogni socio (a mezzo mail o raccomandata semplice; per gli indirizzi di posta elettronica fa fede il recapito indicato da ogni singolo socio all'atto dell'iscrizione; è onere del socio comunicare eventuali variazioni al Tesoriere che, in qualità di membro del direttivo, è custode e gestore dell'anagrafe dei soci). Per la validità dell'assemblea è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; le lo statuto delibere sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto devono essere in ogni caso assunte con voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti e rappresentati. Il direttivo è composto da un numero pari di membri (non inferiore a quattro e non superiore a dieci), eletti tra i soci, nel corso dell'assemblea ordinaria annuale, oltre che dal presidente, che del direttivo è membro di diritto. I membri del direttivo sono rieleggibili. Qualora venissero a mancare uno o più membri del direttivo, il presidente può procedere alla relativa sostituzione mediante cooptazione tra i soci. I membri cooptati dureranno in carica sino alla scadenza del direttivo che li ha cooptati, se l'assemblea dei soci ne convaliderà la chiamata. Il presidente può nominare per cooptazione altri lo statuto membri del direttivo anche allo scopo di ampliarne il numero dei facenti parte, pur con i limiti numerici di cui sopra. Qualora venisse a mancare il presidente o la maggioranza dei membri, tutto il direttivo decadrà e l'assemblea, convocata in forma straordinaria, anche a cura dei membri rimasti del direttivo, dovrà provvedere alla nuova elezione. Il direttivo dirige l'attività di Avanti e ne gestisce il patrimonio, è incaricato di tutte le pratiche generali riguardanti la vita e gli scopi di Avanti, ad eccezione di quelle specificamente demandate, dalle norme del presente statuto, a singoli organismi o membri incaricati (ad esempio il presidente, il Tesoriere, il Sindaco, l'Assemblea). Il direttivo ha piena responsabilità di fronte a terzi ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il direttivo delibera a maggioranza dei propri membri. È facoltà del direttivo emanare un regolamento per l'attività dell'associazione e regolamenti specifici per singoli settori territoriali, aree tematiche o singole attività. . lo statuto Il direttivo stabilisce annualmente la quota associativa. Il direttivo elegge al suo interno il tesoriere. Il tesoriere riceve e gestisce le quote associative e le entrate in base all'articolo 9. Predispone una relazione annuale sulla gestione economica in occasione dell'approvazione del rendiconto economico. In tesoriere è responsabile del tesseramento e custode, anche ai sensi della normativa sulla privacy, dell'anagrafe dei soci. Il presidente è eletto dall'assemblea unitamente al direttivo e dura in carica fino al termine dell'anno solare in cui avviene l'elezione. Nel periodo intercorrente fra la fine dell'anno solare e la nuova elezione, il presidente e tutti gli altri soci eletti alle varie cariche associative agiscono in regime di prorogatio imperii. Durante questo periodo non sono consentite operazioni straordinarie sul patrimonio associativo nè la promulgazione e/o la modifica di regolamenti inerenti lo svolgimento delle assemblee. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. lo statuto Egli convoca e presiede il direttivo e l'assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti bancari e postali; per lo svolgimento di tali specifiche funzioni egli può comunque delegare il Tesoriere. Il presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione delle singole attività, previa approvazione del direttivo. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui spettanti, nell'ambito delle sedute del direttivo, sono devoluti a un membro del direttivo da questo eletto all'uopo. Il sindaco viene nominato dall'assemblea con una maggioranza di tre quarti dei soci presenti e rappresentati. Egli controlla il rispetto dello statuto da parte dei soci e degli organi; dirime eventuali controversie tra soci, tra organi sociali oppure tra soci e organi sociali; opera in piena indipendenza e risponde del proprio operato esclusivamente all’assemblea. lo statuto Il sindaco agisce di propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica senza formalità procedurali, trasmettendo il proprio giudizio al direttivo che adotta gli opportuni provvedimenti attuativi. La carica di sindaco è incompatibile con ogni altra. Il patrimonio dell'associazione è costituito: dalle quote associative annuali, dai beni materiali o immateriali che divengono proprietà dell'associazione e da qualsiasi conferimento, donazione o liberalità da chiunque effettuati. Il patrimonio dev'essere amministrato con la diligenza del buon padre di famiglia. Il direttivo disciplina in particolar modo i termini per rimborsare ai soci dotati di incarichi operativi, anche affidati al di fuori del direttivo stesso, le spese vive sostenute per lo svolgimento di detti incarichi. lo statuto L'anno finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il direttivo, sotto la supervisione operativa del tesoriere, deve redigere annualmente un rendiconto economico, che deve essere approvato dall'assemblea (art.5). Il rendiconto deve essere messo a disposizione di ciascun socio entro i dieci giorni precedenti la seduta mediante il deposito presso la sede di Avanti e i mezzi a disposizione dell’associazione. I soci possono dimettersi dall'associazione in ogni momento, presentando le dimissioni al presidente, il quale ne darà comunicazione al direttivo e all'assemblea. Il socio dimissionario non avrà diritto a liquidazione alcuna, con riferimento sia ad eventuali conferimenti sia alle quote versate. Il socio perde la sua qualifica: per morosità del lo statuto pagamento della quota sociale, dopo decisione del sindaco; in caso di comportamento che contrasti con il presente statuto o con l'eventuale regolamento dell'associazione, nonché con le sue direttive. In tal caso il sindaco può deliberarne l'espulsione dandone motivazione alla prima assemblea dei soci, che deve ratificare la decisione del Sindaco, sentito l’interessato. I soci possono costituire correnti ufficiali all'interno dell'associazione, dandone comunicazione al direttivo, che è tenuto a prenderne atto. Le correnti non godono di particolari benefici o di speciali diritti. La loro attività è vincolata al rispetto delle norme associative al pari di quella di qualunque singolo socio. Le correnti possono organizzarsi al proprio interno con rappresentati in seno agli organismi associativi e con uno o più portavoce. Al fine di godere del riconoscimento ufficiale, automaticamente discendente dalla comunicazione di costituzione di cui sopra, ogni corrente è tenuta a comunicare al direttivo anche i nominativi dei soci ad essa aderenti. In sede di elezione dei soci alle cariche associative, le correnti possono presentare liste collettive di candidati. lo statuto Lo scioglimento dell'associazione può essere richiesto da un quarto dei soci. Sullo scioglimento decide l'assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci, previo consenso unanime vincolante da parte dei dici contraenti dell'atto costitutivo o loro aventi causa associativi. L'assemblea nomina in tale occasione un liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, le quali devono essere devolute ad associazioni o enti aventi finalità analoghe oppure alla Città di Monza. lo statuto lo statuto