Diapositiva 1 - avanti

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Diapositiva 1 - avanti
lo statuto
Il movimento politico denominato “Avanti” (di seguito
Avanti) si costituisce come associazione politica, libera e
senza scopo di lucro, regolata dal codice civile ed
organizzata secondo le norme speciali dell'atto
costitutivo e secondo quelle generali del seguente
statuto, che dall'atto costitutivo citato discende.
L'associazione ha sede in via Fiume 3, in Monza (MB). Il
direttivo dell'associazione può istituire sedi secondarie,
uffici e rappresentanze in altre località italiane ed estere.
Avanti è un movimento per l'autogoverno e il
benessere della cittadinanza lombarda. I fondamenti
politici generali dell'azione di Avanti sono stabiliti
nell'atto costitutivo. Gli indirizzi programmatici specifici
sono enumerati e dettagliati nel manifesto redatto dal
direttivo, approvato dall'Assemblea e periodicamente
aggiornato secondo gli sviluppi del quadro politico,
sociale ed economico.
lo statuto
Art. 3
La descrizione del simbolo e del logo di Avanti, così
come le norme inerenti la relativa custodia e le
eventuali modifiche, sono disciplinate dall'atto
costitutivo.
Sono organi di Avanti: l'assemblea dei soci, il direttivo, il
presidente e il sindaco.
Sono soci, con diritto di elettorato attivo e passivo per
gli organismi di Avanti, i contraenti dell'atto costitutivo, i
fondatori sottoscrittori del presente statuto, i tesserati.
I contraenti e i fondatori non hanno obbligo di
rinnovare la propria iscrizione, in quanto la stessa si
intende perpetua, salvo il diritto di ognuno di costoro di
dimettersi dall'associazione.
I contraenti e i fondatori sono comunque tenuti a
pagare la quota associativa annua; in caso di pendenza
del relativo pagamento, essi non possono essere eletti a
cariche associative nè detenerle.
lo statuto
I soci tesserati sono attivisti, i quali rinnovano
annualmente l'iscrizione pagando la quota associativa
annua e nel rispetto delle modalità predisposte dal
direttivo.
Sono soci, senza diritto di elettorato attivo e passivo per
gli organismi dell'associazione, gli "Amici di Avanti";
anch'essi rinnovano annualmente l'iscrizione pagando
la quota associativa annua e nel rispetto delle modalità
predisposte dal direttivo.
Art. 5
L'assemblea riunisce tutti i soci di Avanti, dotati o privi di
elettorato attivo e passivo per gli organismi
dell'associazione. I primi possono esercitare i propri
diritti associativi in relazione alle cariche oggetto di
elezione, i secondi partecipano esclusivamente come
spettatori.
Il direttivo può stabilire, per ragioni speciali, che la
partecipazione all'assemblea sia riservata ai soli soci con
elettorato attivo e passivo.
Il direttivo può definire un regolamento organizzativo
lo statuto
per lo svolgimento dell'assemblea, con specifico
riferimento alle modalità di intervento
Ciascun socio (in tale specifico caso, anche Amico di
Avanti) può in ogni caso rappresentarne un altro con
delega scritta.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta
l’anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del
rendiconto economico dell’anno precedente e
l'elezione delle cariche associative, nonché ogni qual
volta il direttivo lo reputi necessario, o su domanda
motivata di almeno un terzo dei soci.
La convocazione, ad opera del presidente, deve farsi
almeno venti giorni prima della data prevista per
l'assemblea mediante invito ad ogni socio (a mezzo
mail o raccomandata semplice; per gli indirizzi di posta
elettronica fa fede il recapito indicato da ogni singolo
socio all'atto dell'iscrizione; è onere del socio
comunicare eventuali variazioni al Tesoriere che, in
qualità di membro del direttivo, è custode e gestore
dell'anagrafe dei soci).
Per la validità dell'assemblea è necessario che sia
presente o rappresentata almeno la metà dei soci; le
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delibere sono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati.
Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente
statuto devono essere in ogni caso assunte con voto
favorevole di almeno due terzi dei soci presenti e
rappresentati.
Il direttivo è composto da un numero pari di membri
(non inferiore a quattro e non superiore a dieci), eletti
tra i soci, nel corso dell'assemblea ordinaria annuale,
oltre che dal presidente, che del direttivo è membro di
diritto.
I membri del direttivo sono rieleggibili.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del
direttivo, il presidente può procedere alla relativa
sostituzione mediante cooptazione tra i soci. I membri
cooptati dureranno in carica sino alla scadenza del
direttivo che li ha cooptati, se l'assemblea dei soci ne
convaliderà la chiamata.
Il presidente può nominare per cooptazione altri
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membri del direttivo anche allo scopo di ampliarne il
numero dei facenti parte, pur con i limiti numerici di cui
sopra.
Qualora venisse a mancare il presidente o la
maggioranza dei membri, tutto il direttivo decadrà e
l'assemblea, convocata in forma straordinaria, anche a
cura dei membri rimasti del direttivo, dovrà provvedere
alla nuova elezione.
Il direttivo dirige l'attività di Avanti e ne gestisce il
patrimonio, è incaricato di tutte le pratiche generali
riguardanti la vita e gli scopi di Avanti, ad eccezione di
quelle specificamente demandate, dalle norme del
presente statuto, a singoli organismi o membri incaricati
(ad esempio il presidente, il Tesoriere, il Sindaco,
l'Assemblea). Il direttivo ha piena responsabilità di fronte
a terzi ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Il direttivo delibera a maggioranza dei propri membri. È
facoltà del direttivo emanare un regolamento per
l'attività dell'associazione e regolamenti specifici per
singoli settori territoriali, aree tematiche o singole
attività.
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lo statuto
Il direttivo stabilisce annualmente la quota associativa.
Il direttivo elegge al suo interno il tesoriere. Il tesoriere
riceve e gestisce le quote associative e le entrate in base
all'articolo 9. Predispone una relazione annuale sulla
gestione economica in occasione dell'approvazione del
rendiconto economico. In tesoriere è responsabile del
tesseramento e custode, anche ai sensi della normativa
sulla privacy, dell'anagrafe dei soci.
Il presidente è eletto dall'assemblea unitamente al
direttivo e dura in carica fino al termine dell'anno solare
in cui avviene l'elezione. Nel periodo intercorrente fra la
fine dell'anno solare e la nuova elezione, il presidente e
tutti gli altri soci eletti alle varie cariche associative
agiscono in regime di prorogatio imperii. Durante
questo periodo non sono consentite operazioni
straordinarie sul patrimonio associativo nè la
promulgazione e/o la modifica di regolamenti inerenti
lo svolgimento delle assemblee.
Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione
a tutti gli effetti.
lo statuto
Egli convoca e presiede il direttivo e l'assemblea,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall'associazione; può aprire e chiudere conti bancari e
postali; per lo svolgimento di tali specifiche funzioni egli
può comunque delegare il Tesoriere.
Il presidente può conferire ai soci procura speciale per
la gestione delle singole attività, previa approvazione
del direttivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i
poteri a lui spettanti, nell'ambito delle sedute del
direttivo, sono devoluti a un membro del direttivo da
questo eletto all'uopo.
Il sindaco viene nominato dall'assemblea con una
maggioranza di tre quarti dei soci presenti e
rappresentati. Egli controlla il rispetto dello statuto da
parte dei soci e degli organi; dirime eventuali
controversie tra soci, tra organi sociali oppure tra soci e
organi sociali; opera in piena indipendenza e risponde
del proprio operato esclusivamente all’assemblea.
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Il sindaco agisce di propria iniziativa o su segnalazione,
esamina e giudica senza formalità procedurali,
trasmettendo il proprio giudizio al direttivo che adotta
gli opportuni provvedimenti attuativi.
La carica di sindaco è incompatibile con ogni altra.
Il patrimonio dell'associazione è costituito: dalle quote
associative annuali, dai beni materiali o immateriali che
divengono proprietà dell'associazione e da qualsiasi
conferimento, donazione o liberalità da chiunque
effettuati.
Il patrimonio dev'essere amministrato con la diligenza
del buon padre di famiglia.
Il direttivo disciplina in particolar modo i termini per
rimborsare ai soci dotati di incarichi operativi, anche
affidati al di fuori del direttivo stesso, le spese vive
sostenute per lo svolgimento di detti incarichi.
lo statuto
L'anno finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Il direttivo, sotto la supervisione operativa del tesoriere,
deve redigere annualmente un rendiconto economico,
che deve essere approvato dall'assemblea (art.5).
Il rendiconto deve essere messo a disposizione di
ciascun socio entro i dieci giorni precedenti la seduta
mediante il deposito presso la sede di Avanti e i mezzi a
disposizione dell’associazione.
I soci possono dimettersi dall'associazione in ogni
momento, presentando le dimissioni al presidente, il
quale ne darà comunicazione al direttivo e
all'assemblea.
Il socio dimissionario non avrà diritto a liquidazione
alcuna, con riferimento sia ad eventuali conferimenti sia
alle quote versate.
Il socio perde la sua qualifica: per morosità del
lo statuto
pagamento della quota sociale, dopo decisione del
sindaco; in caso di comportamento che contrasti con il
presente statuto o con l'eventuale regolamento
dell'associazione, nonché con le sue direttive. In tal caso
il sindaco può deliberarne l'espulsione dandone
motivazione alla prima assemblea dei soci, che deve
ratificare la decisione del Sindaco, sentito l’interessato.
I soci possono costituire correnti ufficiali all'interno
dell'associazione, dandone comunicazione al direttivo,
che è tenuto a prenderne atto. Le correnti non
godono di particolari benefici o di speciali diritti. La loro
attività è vincolata al rispetto delle norme associative al
pari di quella di qualunque singolo socio. Le correnti
possono organizzarsi al proprio interno con
rappresentati in seno agli organismi associativi e con
uno o più portavoce. Al fine di godere del
riconoscimento ufficiale, automaticamente discendente
dalla comunicazione di costituzione di cui sopra, ogni
corrente è tenuta a comunicare al direttivo anche i
nominativi dei soci ad essa aderenti.
In sede di elezione dei soci alle cariche associative, le
correnti possono presentare liste collettive di candidati.
lo statuto
Lo scioglimento dell'associazione può essere richiesto
da un quarto dei soci. Sullo scioglimento decide
l'assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci,
previo consenso unanime vincolante da parte dei dici
contraenti dell'atto costitutivo o loro aventi causa
associativi.
L'assemblea nomina in tale occasione un liquidatore,
ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle
eventuali attività patrimoniali residue, le quali devono
essere devolute ad associazioni o enti aventi finalità
analoghe oppure alla Città di Monza.
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