Rivoluzione nell`organizzazione dellavigilanzaneiporti
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Rivoluzione nell`organizzazione dellavigilanzaneiporti
08 bianco porti:Layout 1 4-06-2010 15:37 Pagina 32 Sicurezza portuale Rivoluzione nell’organizzazione dellavigilanzaneiporti di Stefano Bianco Safety & Security Management, Autorità Portuale Piombino, Presidente e Amministratore Delegato Port Security Piombino Srlu Con l’emanazione del D.M. 154/2009 sulla sicurezza nei porti, è stata subito polemica. Un articolo per chiarire quali sono le novità più rilevanti del decreto “incriminato” D opo il Regolamento n. 725/04/Ce e il D. Lgs. n. 203/07, il Ministero degli Interni emana il D.M. 154/09, una sorta di rivendicazione di competenze tra lo stupore generale degli Istituti di Vigilanza Privata, dei Terminalisti e delle stesse Autorità Portuali. E’ sempre più forte il binomio sicurezza portuale e aeroportuale; nuovi requisiti per le Imprese della vigilanza privata e per il personale impiegato nell’attività di vigilanza nei porti. Si fa espresso riferimento alla regolamentazione della sicurezza aeroportuale. Sono chiaramente riportati i riferimenti al D.M. n. 85/99. In attesa dei provvedimenti attuativi. Quando è stato letto in Gazzetta Ufficiale, precisamente la n. 258 del 5 novembre 2009, qualche operatore stentava nel crederci. Il riferimento è al D.M. 15 settembre 2009, n. 154 “Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”. Le perplessità sono state tan- antifurto&security giugno 2010 32 08 bianco porti:Layout 1 4-06-2010 15:37 Pagina 33 08 bianco porti:Layout 1 4-06-2010 15:37 Pagina 34 Sicurezza portuale te e a dire il vero anche legittime, giustificate soprattutto dal fatto che l’entrata in vigore del provvedimento sarebbe stata praticamente immediata considerando i soli 15 giorni di vacatio legis. A dire il vero anche io personalmente sono rimasto perplesso, anche perché erano passati pochi mesi dall’aggiornamento della Scheda 6 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, mediante il quale erano stati definiti termini e modalità per il conseguimento della formazione e l’addestramento per il personale addetto alla sicurezza degli impianti portuali, che tutto d’un tratto venivano superate dalle previsioni del D.M. n. 154/09. Gli argomenti che destano maggiori per- tà per le imprese stesse, contrariamente, risultano rilevanti nella definizione dei requisiti del personale da impiegare. Infatti, l’Allegato A al DM n. 85/99, tra i requisiti delle imprese di vigilanza, fa riferimento all’impiego di personale con requisiti indicati nell’Allegato B al DM. Fermo restando la discutibilità di tale previsione, non vengono però definite le modalità di impiego dell’eventuale personale attualmente operante e che non soddisfi i requisiti. Ciò comporterebbe certamente risvolti sociali negativi per alcuni lavoratori impiegati nei porti, ormai almeno dal 2004, anno in cui è entrato in vigore il Reg. n. 725/04/CE. Inoltre, nel D.M. n. 154/09 è richiesto “l'affidamento della responsabilità e dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilità dei controlli di sicurezza”. Il soggetto cui si fa riferimento è il PFSO (Port Facility Security Officer), a norma del Reg. n. 725/04/CE già responsabile dell’attuazione del Piano di Security. In considerazione del fatto che in un porto spesso c’è più di un PFSO, ci sarà più di un direttore tecnico almeno che questi non venga individuata nella figura dell’“Agente di Sicurezza Portuale” di cui al D. Lgs. n. 203/08, ma quest’ultima ipotesi non è chiaramente prevista nella norma. La natura del provvedimento è fortemente caratterizzata nella sua applicabilità ad un contesto gestionale del tipo aeroportuale. Nella norma infatti, si fa riferimento ad enti o società di gestione portuale, i quali non risultano essere le Autorità Portuali in quanto esplicitamente richiamate, ma il riferimento è ai terminalisti. È noto che nell’ambito di un porto ci possono, e nella maggior parte dei casi soprattutto nei maggiori porti Italiani ci sono, più terminalisti ossia soggetti titolari di concessione di banchine e di aree portuali. Così come articolato, il decreto troverebbe una corretta applicabilità esclusivamente in quei porti in cui esiste un unico soggetto a cui La difficoltà nell’applicazione del D.M. n. 154/09 sono riferite sia alla gestione degli attuali contratti in essere tra Imprese di Vigilanza Privata e Terminalista Portuali o Autorità Portuali, che ai contratti futuri plessità e soprattutto difficoltà nell’applicazione del D.M. n. 154/09 sono sia riferiti alla gestione degli attuali contratti in essere tra Imprese di Vigilanza Privata e Terminalista Portuali o Autorità Portuali, che ai contratti futuri. Il motivo principale è l’individuazione dei “Requisiti degli organismi affidatari e del personale” che svolge l’attività di vigilanza nei porti, in quanto lo stesso D.M. fa espresso riferimento alle modalità utilizzate per i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, con l’applicazione dei requisiti di cui all'allegato A) al Regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, (D.M. Trasporti). Seppur in ordine ai requisiti previsti nell’Allegato A) non emergono particolari critici- antifurto&security giugno 2010 34 08 bianco porti:Layout 1 4-06-2010 15:37 Pagina 35 fanno capo gli obblighi di port security di cui al Reg. n. 725/CE/2004. Per le Autorità Portuali invece, il D.M. n. 154/09, all’articolo 3 comma 1, fa espressa previsione di una gestione direttamente o mediante propria articolazione organizzativa (società in house) dell’espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria a norma dell’articolo 133 del TULPS. In ogni caso, è ritenuto opportuno e necessario un chiarimento rispetto a questa non poco rilevante difficoltà interpretativa, anche perché potrebbe accadere che nell’ambito di un unico porto operino più istituti di vigilanza con più direttori tecnici, senza che questi risultino raccordati in alcun modo. Il D.M. n. 154/09, anche quando fa riferimento alle Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche, il riferimento è esclusivo alla regolamentazione aeroportuale. Anche in questo caso le criticità sono più di una. In considerazione del breve tempo dell’entrata in vigore del provvedimento, quindi in assenza di un congruo periodo di transitorietà, sussitono difficoltà in ordine all’acquisizione di nuovi strumenti, difficoltà connesse non solo alle disponibilità dei bilanci delle società, ma anche connesse ai tempi di acquisizione delle stesse attrezzature. Inoltre, problemi seppur di natura contabile ma allo stesso tempo rilevanti sussistono per coloro che in bilancio, nel migliore dei casi, si trovano attrezzature il cui ammortamento non è stato ancora completato, mentre ancora più difficoltà ci sono per coloro che l’ammortamento è appena iniziato. Dal punto di vista tecnico le criticità sono riferite al fatto che tali attrezzature operando in un contesto diverso rispetto all’ambiente aeroportuale – essendo nei porti sottoposte a particolari agenti atmosferici – appare estremamente esemplificativo fare riferimento a quelle caratteristiche. In definitiva, pur non avendo nulla da eccepire nel legittimo intento del legislatore di avocare al competente Ministero degli Interni competenze relative al controllo e al- antifurto&security giugno 2010 35 08 bianco porti:Layout 1 4-06-2010 15:37 Pagina 36 Sicurezza portuale la disciplina delle attività di soggetti operanti nell’ambito della così detta sicurezza sussidiaria, considerata anche la particolare rilevanza rispetto all’ordine e alla sicurezza pubblica, appare comunque evidente la necessità di un provvedimento coordinato rispetto alle già definite previsioni del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima. In sostanza, le necessità degli operatori portuali non vanno individuate nella volontà di sottrarsi ai propri adempimenti normativi cercando ogni qualsivoglia forma di elusione legittimata, ma la vera necessità è quella di avere un quadro normativo chia- ro e ben definito, chiaro anche in ordine all’individuazione del soggetto istituzionalmente preposto al settore della port security. Qui torna in mente una domanda provocatoria che non trova risposte da sei anni. Considerato l’ordinamento giuridico Italiano, perché al Corpo delle Capitanerie di Porto non sono state affidate soltanto le competenze in materia di Ship Security facendo rimanere la così detta parte a terra, la Port Security, tra le competenze degli organi già istituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ovvero Prefetture e Questure? La necessità degli operatori portuali è quella di avere un quadro normativo chiaro e ben definito, chiaro anche in ordine all’individuazione del soggetto istituzionalmente preposto al settore della port security antifurto&security giugno 2010 36