Bancabilità dei progetti di Efficienza energetica

Transcript

Bancabilità dei progetti di Efficienza energetica
indust riae ne rgia.it
http://www.industriaenergia.it/bancabilita-dei-pro getti-di-efficienza-energetica-5315.html
Bancabilità dei progetti di Efficienza energetica
La Redazio ne
di Silvia Dell’Atti, Partner Macchi di Cellere Gangemi
Oggi si hanno ancora molte remore a investire nell’ef f icienza energetica. Una volta superate le giustif icate
ritrosie dell’imprenditore che deve impiegare risorse in un settore non “core business”, chi presenta il
progetto di ef f icienza energetica deve adoperare tutta la sua inventiva (e munirsi di pazienza) per
convincere la banca a f inanziare il progetto di ef f icienza energetica. Il legislatore e il Gestore dei Mercati
Energetici S.p.A. (il GME) sono però venuti incontro al “promotore” dell’intervento di ef f icienza energetica. Di
seguito si analizzerà uno strumento per incrementare l’attrattività dell’investimento in ef f icienza energetica
per un f inanziatore.
I Certif icati Bianchi
In estrema sintesi, i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (T EE) sono stati introdotti dal
DM 20.07.2004 (e successive modif iche) come integrato dal DM 28 dicembre 2012. Il legislatore ha imposto
ai distributori di energia elettrica e gas di assolvere ad obiettivi annuali di risparmio di energia da
documentare attraverso i T EE. Un T EE corrisponde a un risparmio di una “tonnellata equivalente di petrolio”
(tep). I soggetti obbligati a realizzare i risparmi di energia (vale a dire, le aziende distributrici di gas ed
elettricità) assolvono ai propri obblighi o realizzando in proprio i progetti di ef f icienza energetica che danno
titolo a ricevere i certif icati bianchi o acquistando da terzi (ad esempio ESCO) i T EE sul mercato dei titoli di
ef f icienza energetica organizzato dal GME.
Quest’ultimo emette i titoli di ef f icienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep,
corrispondente ai risparmi verif icati e certif icati.
Analogamente a quanto previsto per i certificati verdi, è prevista l’istituzione di un archivio elettronico (il
registro T EE) costituito dall’insieme dei conti proprietà dei soggetti intestatari e su cui vengono registrate,
per ciascuna tipologia di titoli, il numero dei titoli e le movimentazioni dei T EE emessi (negoziazioni sul
mercato o per ef f etto di operazioni bilaterali, operazioni di blocco e sblocco, di cui inf ra, ritiro o
annullamento dei T EE).
Al f ine di f acilitare gli investimenti e i f inanziamenti dei progetti di ef f icienza energetica, i titolari dei conti di
proprietà possono utilizzare i propri T EE (cioè i T EE “depositati” sul conto proprietà) come “garanzia” degli
impegni nei conf ronti dei f inanziatori.
Si tratta di una garanzia atipica che consiste in una procedura di “blocco/sblocco” dei T EE.
Sulla base della documentazione pubblicata dal GME, al f ine di attivare tale f orma di garanzia, il titolare del
conto ed il soggetto garantito devono sottoscrivere una dichiarazione (secondo il modello approvato dal
GME) da indirizzare al GME. Tale scarna dichiarazione prevede che l’istituto di credito e il titolare del conto
dichiarino di voler inibire la negoziazione (c.d. “blocco”) di un numero di T EE precisato dalle parti nella
dichiarazione (e individuati a seconda della tipologia).
Tale blocco delle negoziazioni riguarderà sia la contrattazione bilaterale sia la partecipazione al
mercato dei titoli di ef f icienza energetica. Le parti devono altresì dichiarare che tale blocco è posto a
garanzia di un f inanziamento prestato dall’Istituto di credito.
Degno di menzione è il f atto che i singoli soggetti (il titolare del conto e l’istituto di credito) non devono
f arsi certif icare da un pubblico uf f iciale la sottoscrizione, ma devono accludere alla dichiarazione di blocco
una dichiarazione sostitutiva di certif icazione sui poteri di f irma con una riduzione dei tempi e dei costi di
creazione di tale garanzia.
Sia il tenore letterale della dichiarazione di blocco che quella di sblocco, nonché quanto emerge dalla lettura
della procedura per la gestione del “blocco/sblocco” dei T EE pubblicata dal GME sembrano f ar deporre che
si tratti di una garanzia (atipica) non sul conto proprietà ma sui titoli bloccati e che possano essere bloccati
non la totalità dei titoli ma soltanto alcuni.
Questo modello di dichiarazione pone al giurista una serie di domande, f ra cui:
- La dichiarazione (recettizia) di volontà con cui il titolare del conto proprietà e l’istituto di credito dichiarano
al GME di voler bloccare un determinato numero di T EE, può coesistere con un separato accordo tra le
stesse parti (titolare e istituto di credito) sul blocco/sblocco dei titoli?
- In considerazione del f atto che il modello di dichiarazione pubblicato dal GME menziona espressamente
“l’istituto di credito”, tale garanzia è esclusa ad altri soggetti (bancari e non bancari) ma che pure possono
intervenire quali investitori dell’intervento di ef f icienza energetica?
Si tratta comunque di domande che possono interessare il giurista, ma in modo minore l’operatore se
non nella misura in cui impattano sulla attrattività dell’investimento. Limitiamoci a rif lettere solo su questi
ultimi aspetti.
Per quanto riguarda la prima domanda, ad avviso di chi scrive, la dichiarazione di volontà da comunicare al
GME sul blocco/sblocco dei T EE deve convivere con un accordo a latere che disciplini quando e con quali
modalità i T EE devono essere sbloccati e in generale quando la banca deve inviare la comunicazione di
sblocco anche in presenza di un eventuale inadempimento del debitore (al f ine di non arrecare un danno al
titolare del conto).
Quanto alla domanda se la garanzia atipica del blocco dei T EE possa essere utilizzata solo per garantire
istituti di credito (e non anche altri soggetti debitamente autorizzati, ad esempio le società f inanziarie) ci
sembra che la risposta debba essere nel senso che la procedura di blocco/ sblocco possa garantire sia le
banche che gli altri soggetti autorizzati a svolgere attività di f inanziamento, anche in considerazione che il
d.lgs.n.385/1993 (il c.d. Testo Unico Bancario) non detta più una disciplina sugli “istituti di credito”, ma più in
generale sulle banche e gli altri soggetti “parabancari”. E’ discutibile invece, ad avviso di chi scrive, se un
f inanziatore (che non sia una banca o una società f inanziarie, ad esempio un socio) possa benef iciare
della procedura di blocco/sblocco.
Rimane inf ine da chiarire se la garanzia sui T EE possa andare solo a benef icio di f inanziamenti aventi lo
scopo di mettere a disposizione f ondi per ef f ettuare l’intervento di ef f icientamento. La procedura
pubblicata dal GME sembrerebbe limitare tale garanzia a tali f inanziamenti di scopo, ma è opinabile che una
tale limitazione possa essere ef f ettivamente opponibile ad un f inanziatore (banca o società f inanziaria)
dell’imprenditore che metta a disposizione di questi somme per f inalità generali dell’impresa.
Ritornando alla procedura di blocco, in aggiunta ad un’ampia clausola di esonero da responsabilità del GME
(la cui tenuta giuridica potrà essere valutata solo successivamente in sede di un eventuale contenzioso) il
f inanziatore potrà accedere al conto di proprietà del soggetto f inanziato non con capacità dispositiva, ma,
semplicemente, verif icando lo stato del conto proprietà.
Qualora l’istituto di credito voglia sbloccare il conto proprietà, dovrà – con una dichiarazione recettizia –
comunicare al GME la volontà di sbloccare i T EE bloccati (eventualmente anche in parte) già individuati nella
dichiarazione iniziale di blocco. Solo a seguito dello sblocco dei T EE, sarà possibile la negoziazione sugli
stessi.
Il f inanziatore poi dovrà valutare i consueti aspetti di data certa e di consolidamento della garanzia nei casi
di blocco e sblocco dei titoli ai f ini di una eventuale revocatoria f allimentare della stessa.