Disciplinare Volontario - associazione zafferano di gubbio
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Disciplinare Volontario - associazione zafferano di gubbio
Disciplinare Volontario Art. 1 DENOMINAZIONE La denominazione Zafferano di Gubbio è riservata allo Zafferano rispondente alle condizioni e requisiti stabiliti nel seguente disciplinare. Art. 2 LUOGO DI PRODUZIONE La zona di produzione dello Zafferano di Gubbio è delimitata dai confini amministrativi del Comune di Gubbio. Art. 3 PRATICHE COLTURALI DI PRODUZIONE Le condizioni ambientali di coltura dei bulbi, destinati alla produzione dello Zafferano di Gubbio dovranno essere le seguenti; a) Per il controllo sanitario e qualitativo dei bulbi è consigliabile l’impiego degli stessi non superiore all’anno. Per superfici maggiori ai 100 mq è tuttavia possibile mantenere la coltura in attività sino ad un massimo di tre anni. L’espianto annuale dei bulbi avverrà nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto e, dopo un’accurata selezione, tornare a dimora in un nuovo appezzamento. La rotazione dovrà rispettare un periodo minimo di 5 (cinque) anni; b) La messa a dimora dei bulbi deve essere fatta su file distanti tra di loro da un minimo di 20 ad un massimo di 40 cm e ad una profondità varia dai 5 ai 15 cm in base alle dimensioni; c) La sfioratura (separazione degli stigmi dal fiore), deve essere fatta manualmente; d) L’essiccazione degli stigmi (tostatura), deve essere fatta entro il giorno di raccolta dei fiori, immediatamente dopo la sfioratura ad una temperatura non superiore ai 45° centigradi; e) Il prodotto ottenuto dall’essiccazione, deve essere riposto in contenitori di vetro, acciaio inox o terracotta con chiusura composta da sughero o altro materiale che permetta lo scambio gassoso fra l’interno e l’esterno; al riparo da luce, umidità e ad una temperatura di 12-18° centigradi; f) È convenzionalmente stabilito che un chilogrammo di bulbi (quantità occorrente per la superficie di un metro quadrato di terreno), può produrre al massimo un grammo di zafferano. Conseguentemente il risultato produttivo massimo possibile di una piantagione sarà proporzionale ai predetti valori; g) E’ fatto divieto l’utilizzo di qualsiasi tipo di diserbanti o principi attivi atti alla distruzione della biodiversità simbionte alla pianta di Zafferano e alteranti il ciclo biologico della pianta stessa; h) La concimazione dell’impianto potrà essere effettuata con concimi organici o minerali. Art. 4 DENUNCIA DELLA SUPERFICIE COLTIVATA E DEI BULBI Entro il 31 Agosto di ogni anno dovrà essere denunciata tramite un modulo fornito dall’Associazione, la superficie coltivata con i riferimenti catastali ed il numero indicativo dei bulbi in essa messi a dimora. Gli organi incaricati dei controlli potranno verificarne la veridicità in ogni momento. Essi saranno nominati dal Consiglio Direttivo e avranno validità dell’incarico come quella del Consiglio e del Presidente. Art. 5 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Il prodotto ottenuto dopo l’essicazione per poter ottenere la denominazione Zafferano di Gubbio, dovrà avere le seguenti caratteristiche: Umidità: <12 % Picrocrocina P.P.M. >70 Safranale P.P.M. >20 <50 Art. 6 CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO Il confezionamento del prodotto dovrà essere in stigmi interi ed avvenire in contenitori di vetro, bustine in plastica alimentare, contenitori in terracotta o altro materiale idoneo all’uso alimentare con le seguenti capacità: GR. 0,30; GR. 0,50; GR. 1; GR. 5 I contenitori verranno deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo con approvazione del Presidente. Il prodotto sarà commercializzato con il Marchio/Logo unico dell’Associazione valido per tutti i soci in cui verranno identificate le generalità del singolo produttore. Le capacità suddette potranno essere variate da parte dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Art. 7 DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA’ PRODOTTA E FISSAZIONE DEI PREZZI Al fine di impedire l’eventuale vendita sotto costo da parte dei produttori, i prezzi minimi dei bulbi e dello zafferano saranno stabiliti dall’assemblea ogni anno, rispettivamente il 1° Giugno (bulbi) e 31 Ottobre (zafferano). I prezzi valgono per tutto l’anno corrente. Ciascun produttore dovrà dichiarare entro il 20 novembre di ogni anno la quantità realizzata e il tipo di confezionamento scelto mediante un modulo fornito dall’Associazione, onde procedere alla consegna delle etichette numerate da apporre sulle confezioni; il tutto verrò annotato su di un apposito registro (Registro Etichette e Confezioni Zafferano di Gubbio).