Disciplinare Volontario - associazione zafferano di gubbio

Transcript

Disciplinare Volontario - associazione zafferano di gubbio
Disciplinare Volontario
Art. 1
DENOMINAZIONE
La denominazione Zafferano di Gubbio è riservata allo Zafferano rispondente alle condizioni e
requisiti stabiliti nel seguente disciplinare.
Art. 2
LUOGO DI PRODUZIONE
La zona di produzione dello Zafferano di Gubbio è delimitata dai confini amministrativi del
Comune di Gubbio.
Art. 3
PRATICHE COLTURALI DI PRODUZIONE
Le condizioni ambientali di coltura dei bulbi, destinati alla produzione dello Zafferano di Gubbio
dovranno essere le seguenti;
a) Per il controllo sanitario e qualitativo dei bulbi è consigliabile l’impiego degli stessi non
superiore all’anno. Per superfici maggiori ai 100 mq è tuttavia possibile mantenere la
coltura in attività sino ad un massimo di tre anni. L’espianto annuale dei bulbi avverrà nei
mesi di Giugno, Luglio ed Agosto e, dopo un’accurata selezione, tornare a dimora in un
nuovo appezzamento. La rotazione dovrà rispettare un periodo minimo di 5 (cinque) anni;
b) La messa a dimora dei bulbi deve essere fatta su file distanti tra di loro da un minimo di 20
ad un massimo di 40 cm e ad una profondità varia dai 5 ai 15 cm in base alle dimensioni;
c) La sfioratura (separazione degli stigmi dal fiore), deve essere fatta manualmente;
d) L’essiccazione degli stigmi (tostatura), deve essere fatta entro il giorno di raccolta dei fiori,
immediatamente dopo la sfioratura ad una temperatura non superiore ai 45° centigradi;
e) Il prodotto ottenuto dall’essiccazione, deve essere riposto in contenitori di vetro, acciaio
inox o terracotta con chiusura composta da sughero o altro materiale che permetta lo
scambio gassoso fra l’interno e l’esterno; al riparo da luce, umidità e ad una temperatura di
12-18° centigradi;
f) È convenzionalmente stabilito che un chilogrammo di bulbi (quantità occorrente per la
superficie di un metro quadrato di terreno), può produrre al massimo un grammo di
zafferano. Conseguentemente il risultato produttivo massimo possibile di una piantagione
sarà proporzionale ai predetti valori;
g) E’ fatto divieto l’utilizzo di qualsiasi tipo di diserbanti o principi attivi atti alla distruzione
della biodiversità simbionte alla pianta di Zafferano e alteranti il ciclo biologico della pianta
stessa;
h) La concimazione dell’impianto potrà essere effettuata con concimi organici o minerali.
Art. 4
DENUNCIA DELLA SUPERFICIE COLTIVATA E DEI BULBI
Entro il 31 Agosto di ogni anno dovrà essere denunciata tramite un modulo fornito
dall’Associazione, la superficie coltivata con i riferimenti catastali ed il numero indicativo dei bulbi
in essa messi a dimora. Gli organi incaricati dei controlli potranno verificarne la veridicità in ogni
momento. Essi saranno nominati dal Consiglio Direttivo e avranno validità dell’incarico come
quella del Consiglio e del Presidente.
Art. 5
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il prodotto ottenuto dopo l’essicazione per poter ottenere la denominazione Zafferano di Gubbio,
dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Umidità: <12 %
Picrocrocina P.P.M. >70
Safranale P.P.M. >20 <50
Art. 6
CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO
Il confezionamento del prodotto dovrà essere in stigmi interi ed avvenire in contenitori di vetro,
bustine in plastica alimentare, contenitori in terracotta o altro materiale idoneo all’uso alimentare
con le seguenti capacità:
GR. 0,30; GR. 0,50; GR. 1; GR. 5
I contenitori verranno deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo con approvazione del
Presidente.
Il prodotto sarà commercializzato con il Marchio/Logo unico dell’Associazione valido per tutti i
soci in cui verranno identificate le generalità del singolo produttore.
Le capacità suddette potranno essere variate da parte dell’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo dell’Associazione.
Art. 7
DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA’ PRODOTTA E FISSAZIONE DEI PREZZI
Al fine di impedire l’eventuale vendita sotto costo da parte dei produttori, i prezzi minimi dei bulbi
e dello zafferano saranno stabiliti dall’assemblea ogni anno, rispettivamente il 1° Giugno (bulbi) e
31 Ottobre (zafferano). I prezzi valgono per tutto l’anno corrente.
Ciascun produttore dovrà dichiarare entro il 20 novembre di ogni anno la quantità realizzata e il tipo
di confezionamento scelto mediante un modulo fornito dall’Associazione, onde procedere alla
consegna delle etichette numerate da apporre sulle confezioni; il tutto verrò annotato su di un
apposito registro (Registro Etichette e Confezioni Zafferano di Gubbio).