Disciplina delle sponsorizzazioni e della fornitura di consulenze e

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Disciplina delle sponsorizzazioni e della fornitura di consulenze e
I REGOLAMENTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI
E LA FORNITURA DI CONSULENZE E SERVIZI AGGIUNTIVI
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INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...............................................................................................3
Art. 1 – Oggetto, Fonti, Finalità................................................................................................................3
Art. 2 - Definizioni....................................................................................................................................3
TITOLO II - SPONSORIZZAZIONI ......................................................................................................4.
Art. 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.....................................................................4
Art. 4 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione........................................................4
Art. 5 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor..................................................................5
Art. 6 - Caratteristiche del contratto di sponsorizzazione.........................................................................6
Art. 7 - Valore della sponsorizzazione e aspetti fiscali.............................................................................6
Art. 8 - Utilizzo dei risparmi di spesa e delle entrate da sponsorizzazione ..............................................6
Art. 9 - Riserva organizzativa ...................................................................................................................7
TITOLO III - CONSULENZE..................................................................................................................7
Art. 10 - Individuazione delle iniziative di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi......................7
Art. 11 - Procedura di erogazione dei servizi di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi..............7
Art. 12 - Caratteristiche della convenzione per la fornitura di consulenze o per l’erogazione di servizi
aggiuntivi ..................................................................................................................................................7
Art. 13 - Utilizzo degli introiti derivanti dalla fornitura di consulenze e dall’erogazione di beni e
servizi ........................................................................................................................................................8
Art. 14 – Diritto di rifiuto della fornitura di consulenze e dell’erogazione di beni e servizi....................8
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI...................................................................................................9
Art. 15 - Trattamento dei dati personali....................................................................................................9
Art. 16 - Entrata in vigore, durata e verifiche ...........................................................................................9
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto, Fonti, Finalità
Il presente regolamento disciplina:
- le attività di sponsorizzazione limitatamente al caso in cui la Provincia di Rimini è soggetto
sponsorizzato;
- le attività di fornitura di consulenze o servizi aggiuntivi da parte della Provincia di Rimini a terzi.
Con il regolamento si intende dare attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge
449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999,
come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del
CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza.
Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell’organizzazione, a
realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali e dell’immagine
dell’Ente.
Le iniziative di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi da parte della Provincia di Rimini a
favore di terzi devono avere la finalità di migliorare l’immagine positiva dell’Ente,di aumentarne gli
introiti e di mettere a disposizione di altri enti e/o privati il know-how del personale provinciale.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale la Provincia (sponsee)
offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a versare una
determinata somma di denaro o a fornire a titolo gratuito un bene o un servizio, la possibilità di
pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti
spazi pubblicitari
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi
provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la
propria attività, per conseguire un beneficio di immagine. Il risultato della sponsorizzazione per
la Provincia di Rimini, consiste nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale,
rispetto alla previsione di spesa o nell’accertamento di un’entrata inizialmente non prevista in
bilancio.
c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di
volta in volta messe a disposizione dalla Provincia per la pubblicità dello sponsor.
e) Per “convenzione per la fornitura di consulenze e per l’erogazione di servizi aggiuntivi” la
convenzione stipulata tra la Provincia di Rimini e un terzo soggetto, pubblico o privato in cui
l’Amministrazione Prov.le si impegna a fornire a titolo oneroso una o più consulenze e/o servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
f) Per consulenza: la possibilità dell’ente di mettere a disposizione a favore di un terzo le
conoscenze e il know-how di specifiche professionalità interne alla Provincia, a fronte
dell’incasso di un corrispettivo ovvero dietro fornitura di beni e/o servizi
g) Per servizi aggiuntivi: la possibilità dell’ente di offrire a soggetto terzi dei servizi accessori o
comunque servizi ulteriori rispetto ai servizi ordinari, dietro corrispettivo ovvero dietro fornitura
di beni e/o servizi.
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TITOLO II - SPONSORIZZAZIONI
Art. 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del
PEG assegnati al singolo responsabile, conformemente a quanto previsto nel Piano di Comunicazione
integrata dell’Ente. La Giunta Provinciale può, altresì, formulare in corso d’anno indirizzi specifici
per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le
prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.
La medesima iniziativa può essere sponsorizzata contemporaneamente da più sponsor
(sponsorizzazione plurima) ovvero secondo rapporti di esclusiva in relazione alla valutazione del
dirigente del servizio interessato.
Art. 4 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione.
L’Amministrazione, nella persona del dirigente competente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di
rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine, alle iniziative o
alle politiche e a specifici progetti dell’amministrazione;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
d) in tutti i casi ritenga che questa possa essere usata per fini non previsti o contrari alla legge o al
buon costume;
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia e violenza.
In linea generale sono esclusi dalla stipula di contratti di sponsorizzazione i soggetti privati, ditte,
associazioni, ecc.. che abbiano in essere delle controversie o conflitti di natura giuridica con la
Provincia di Rimini.
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Art. 5 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata, secondo i criteri e le modalità
contenute nel “Regolamento sugli appalti e sui contratti” dell’Ente e nel presente regolamento.
L’individuazione dello sponsor può essere preceduta da apposito avviso di sponsorizzazione a cui
viene data pubblicità e diffusione anche mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito
internet della Provincia di Rimini e invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di
volta in volta più convenienti ai fini di una maggiore conoscenza e partecipazione dei possibili
interessati.
L'avviso deve contenere i seguenti dati:
• l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del
progetto di sponsorizzazione;
• la proposta di massima dello spazio pubblicitario, da definire in maniera dettagliata all’atto della
stipula del contratto;
• le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione, la procedura e i criteri di
scelta delle offerte.
L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare:
• il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
• l'accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione;
• l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni.
L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e
seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve
essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall’apposita commissione ai sensi dell’art. 21 comma 11
del Regolamento sugli appalti e sui contratti” nel rispetto dei criteri definiti nell’avviso di
sponsorizzazione.
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Estratto dal Regolamento
Art. 21 Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali
1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione, sono effettuate da una
commissione informale composta dal dirigente che ha firmato la determinazione a contrattare o suo delegato, che la istituisce e
presiede, e da almeno due impiegati del settore o settori interessati; delle operazioni di gara viene redatto verbale, sottoscritto da
tutti i componenti la commissione.
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Qualora un soggetto terzo offra spontaneamente contributi di beni, servizi, prestazioni o corrispettivi
monetari equivalenti (c.d. contribuzione volontaria) al fine di rendere un servizio di pubblica utilità,
ovvero in casi di comprovata urgenza oppure in mancanza di offerte a seguito del bando/avviso
pubblico, il dirigente competente può stipulare il contratto di sponsorizzazione, previa valutazione
degli effetti e dei benefici dell’iniziativa.
Art. 6 - Caratteristiche del contratto di sponsorizzazione
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto tra
il responsabile della struttura interessata alla sponsorizzazione e il soggetto sponsor nel quale sono, in
particolare, stabiliti:
- l’oggetto del contratto
- il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il valore della sponsorizzazione al netto di IVA;
- gli obblighi assunti a carico delle parti;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Con il contratto di sponsorizzazione viene autorizzata l’utilizzazione dello "spazio pubblicitario" già
indicato in linea di massima nel progetto e in questa sede dettagliato ed esplicitato.
Art. 7 - Valore della sponsorizzazione e aspetti fiscali
Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda un corrispettivo in denaro a favore della Provincia di
Rimini, tale somma, previo scorporo dell’IVA, equivale al valore della sponsorizzazione.
Se la sponsorizzazione prevede la fornitura di beni o servizi a favore della Provincia, il valore della
sponsorizzazione corrisponde al prezzo di acquisto o al valore di affitto dei beni e servizi stessi.
Il valore della sponsorizzazione è fatturato dalla Provincia di Rimini e soggetto all’imposizione fiscale
di cui alla Legge n. 633/1972.
Art. 8 - Utilizzo dei risparmi di spesa e delle entrate da sponsorizzazione
Le somme fatturate al netto di IVA, certificate dall’Ufficio Controllo di Gestione, sono considerate
risparmi di spesa.
I risparmi di spesa sono destinati alle seguenti finalità:
a) nella misura del 65% al fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui
all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 relativo all’anno di incasso delle somme e destinate al
finanziamento del premio di risultato per tutti i dipendenti;
b) nella misura del 5% sono destinate alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione
e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 relativo all’anno di
incasso delle somme, con destinazione alla quota relativa al risultato;
c) la differenza è a disposizione della Giunta, che provvederà a definire con proprio atto la quota
da destinare ad iniziative istituzionali e la quota che costituisce economia di bilancio.
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Art. 9 - Riserva organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Provincia di Rimini secondo la
disciplina del presente regolamento, è tuttavia facoltà dell’Ente, qualora lo ritenga più conveniente
sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il
reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
TITOLO III - CONSULENZE
Art. 10 - Individuazione delle iniziative di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi
La Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo
oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e istituzionali. A tal fine , saranno
predisposte apposite comunicazioni pubblicitarie contenenti le attività consulenziali e i beni o servizi
messia a disposizione, le tariffe previste e le modalità di attuazione dell’iniziativa. Queste informazioni
pubblicitarie, oltre ad essere affisse all’albo provinciale, saranno inserite nel sito Internet della
provincia, inviate agli Enti Locali e pubblicizzate in altre forme ritenute di volta in volta più
convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
Art. 11 - Procedura di erogazione dei servizi di consulenza e di fornitura di servizi aggiuntivi
Sono possibili due forme di convenzioni:
a) “Convenzione continuativa”: convenzione con durata annuale con un Ente che, dietro erogazione
di una tariffa agevolata, acquista un “pacchetto” predeterminato dalla convenzione stessa,
comprendente la fornitura di più consulenze, beni e/o servizi, anche forniti da più Settori della
Provincia, al fine di soddisfare una molteplicità di problematiche anche variabili nel corso della
durata della convenzione;
b) “Convenzione singola”: convenzione limitata alla fornitura di una singola consulenza, bene o
servizio;
Le tariffe per la fornitura di consulenze e per l’erogazione di beni e servizi verranno stabilite dalla
Giunta, su proposta del Dirigente del settore interessato e potranno essere determinate in misura
variabile a seconda della tipologia del soggetto fruitore della fornitura, pubblico o privato.
Art. 12 - Caratteristiche della convenzione per la fornitura di consulenze o per l’erogazione di
servizi aggiuntivi
La gestione della fornitura di consulenze e dell’erogazione di beni e servizi viene regolata mediante
sottoscrizione di un’apposita convenzione nella quale sono, in particolare stabiliti:
a) la durata precisa della convenzione;
b) la somma stabilita da pagare per la fornitura di consulenze e per l’erogazione di beni e servizi;
c) l’oggetto o gli oggetti della convenzione;
d) i Settori, gli uffici provinciali ed il personale direttamente coinvolto;
e) la responsabilità giuridica delle due parti;
f) le clausole di tutela in caso di inadempienza.
La gestione delle consulenze e di erogazione di beni e servizi favore di terzi è regolata tramite
convezione sottoscritta formalmente tra il responsabile della struttura interessata e il terzo acquirente.
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Le somme introitate a seguito di convenzioni di consulenza e/o fornitura di servizi aggiuntivi non sono
soggette all’obbligo di fatturazione, in quanto trattasi di entrate realizzate a seguito di prestazioni rese
dal personale provinciale all’uopo individuato nell’ambito delle prestazioni e delle attività
ordinariamente demandate dal datore di lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato in essere
con la Provincia, soltanto qualora vengano quantificate sulla base delle spese effettivamente sostenute
dalla Provincia
Art. 13 - Utilizzo degli introiti derivanti dalla fornitura di consulenze e dall’erogazione di beni e
servizi
Le somme incassate dalla Provincia a seguito della fornitura di consulenze e per l’erogazione di beni e
servizi, certificate dall’ufficio controllo di gestione, e dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del
personale, verranno utilizzate per le seguenti finalità:
a) nella misura del 80% ai fondi di incentivazione del personale e dirigente relativi all’anno di incasso
delle somme, da ripartire tra i due fondi in base al numero di dirigenti e dipendenti che hanno
collaborato a conseguire il risultato, con le seguenti precisazioni:
• dal 30 all’80% al fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui
all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 e, pertanto destinate al finanziamento della produttività
dei dipendenti. In particolare, una quota, pari all’50% di tali risorse aggiuntive, va destinata
al premio di risultato per tutti i dipendenti e una quota, pari al 50% di tali risorse aggiuntive,
va destinata ai dipendenti che hanno partecipato allo specifico progetto, da ripartire in base
al grado di apporto di ciascuno, dichiarato dal dirigente. Il premio così assegnato non
concorre al calcolo dell’importo massimo di premio assegnabile al singolo dipendente ma
non può superare il limite massimo del 30% della retribuzione lorda annua percepita
nell’anno precedente. Qualora tra i dipendenti partecipanti al singolo progetto risultino
anche titolari di area di posizione organizzativa o di alta professionalità, si assegnerà il
compenso spettante fino a concorrenza dell’importo massimo di retribuzione di risultato
previsto dal CCNL vigente;
• dallo 0 al 50% al fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui
all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999, con destinazione alla quota relativa al risultato;
b) la restante quota del 20 % costituisce economia di bilancio.
Art. 14 – Diritto di rifiuto della fornitura di consulenze e dell’erogazione di beni e servizi
L’Amministrazione provinciale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi fornitura
di consulenze ed erogazione di beni e servizi qualora:
a) ritenga che essi possano essere usati per fini in contrasto con la legge, compresa l’ipotesi
prevista dagli artt. 2598 e ss. del Codice Civile (concorrenza sleale);
b) vengano ad intervenire situazioni che rendano impossibile l’impiego del personale provinciale
in questa iniziativa;
c) il soggetto richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente
stipulate.
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le
finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti
dall'art. 13 del T.U. sulla privacy. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rimini in persona
del suo Presidente/dirigente che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla
legge citata. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla
applicazione del presente regolamento. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a
soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 16 - Entrata in vigore, durata e verifiche
Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di 12 mesi, al termine dei quali sarà oggetto di verifica con le OO.SS/RSU.
Esso resterà comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo in materia.
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PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L'anno (2007) addì ventitre (23) del mese di Ottobre alle ore 9:45, presso la Sede della
Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei
Sigg.:
PRESENTE
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
COMPONENTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
FERDINANDO FABBRI
MAURIZIO TAORMINA
CESARINO ROMANI
RIZIERO SANTI
ALBERTO ROSSINI
MAURO MORRI
FABRIZIO PICCIONI
MARCELLA BONDONI
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presiede la seduta IL PRESIDENTE FERDINANDO FABBRI
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CARMELO CILIA
Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
OGGETTO N. 203
DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DELL’ART. 5, ULTIMO COMMA, DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI, RIGUARDANTE
LE RICHIESTE DIRETTE DI SPONSORIZZAZIONE MEDIANTE LA MANUTENZIONE
DI AREE VERDI.
Delibera Giunta Provinciale n. 203/2007
OGGETTO: Direttiva di applicazione dell’art. 5, ultimo comma, del vigente
Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, riguardante
le richieste dirette di sponsorizzazione mediante la manutenzione
di aree verdi.
LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATO l’art.5, ultimo comma, del vigente Regolamento per la disciplina
delle sponsorizzazioni e la fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi, approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del 12/04/2005, il quale letteralmente
prevede: “Qualora un soggetto terzo offra spontaneamente contributi di beni, servizi,
prestazioni o corrispettivi equivalenti (c.d. contribuzione volontaria) al fine di rendere
un servizio di pubblica utilità, ovvero in casi di comprovata urgenza oppure in
mancanza di offerte a seguito di bando/avviso pubblico, il dirigente competente può
stipulare il contratto di sponsorizzazione”;
DATO ATTO che, recentemente, più soggetti privati hanno informalmente richiesto
alla Provincia di eseguire gratuitamente, a titolo di sponsorizzazione, la realizzazione
e/o la manutenzione di aree a verde pubblico presenti nell’ambito delle infrastrutture
viarie di competenza provinciale (giardinetti, aiuole, rotatorie, ecc.);
PRESO ATTO che a livello normativo e regolamentare non sussistono divieti alla
conclusione di accordi di tale tipo;
RITENUTO senz’altro meritevoli di accoglimento tali richieste dirette di
sponsorizzazione per l’evidente vantaggio conseguito dall’Ente pubblico sotto i profili
economico e di miglioramento dell’efficienza dei servizi;
CONSIDERATO che, in tale caso, non essendo l’accordo di sponsorizzazione
preceduto da apposito avviso pubblico, sia opportuno stabilire alcune linee di indirizzo
generali che assicurino trasparenza ed economicità all’azione amministrativa;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.lgs 18/08/2000, n.267, espresso dal dirigente Servizio Lavori Pubblici e Mobilità
Dott. Domenico Gallo;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non
necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Attivita’ di supporto al Consiglio Provinciale,
Dott. Pierpaolo Deluigi;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n.267;
A VOTI unanimi e palesi
DE L I B E R A
1. di stabilire i seguenti criteri generali che dovranno presiedere agli accordi di
sponsorizzazione concernenti la manutenzione di aree a verde pubblico presenti
nell’ambito delle infrastrutture viarie di competenza della Provincia di Rimini:
1.1) CRITERI GENERALI
1.1.1) è possibile ricorrere a contratti di sponsorizzazione a richiesta diretta
senza previa pubblicazione di avviso pubblico nell’ambito delle seguenti
attività facenti capo al Servizio Lavori Pubblici e Mobilità per:
- aree verdi (giardinetti, aiuole, rotatorie, ecc.) : acquisto mezzi e/o materiali
(piante, irrigazione, terriccio di riporto, attrezzatura, elementi di arredo ecc..),
fornitura prestazioni di servizio (piantumazione ed allestimento dell’area,
relativa manutenzione, ecc..), corresponsione di contributo economico destinato
alle predette finalità;
1.1.2) i soggetti che possono assumere la veste di sponsor sono, a titolo
esemplificativo: enti pubblici e privati, società, imprese individuali,
associazioni, fondazioni, cittadini, ed in genere tutti i soggetti che, in relazione
alle loro attività, si occupano di problematiche che escludono ogni forma di
conflitto con l’interesse della pubblica amministrazione;
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1.1.3) L’Amministrazione Provinciale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di
rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga che la stessa rientri nel
novero dei casi di esclusione indicati dall’art.4 del Regolamento;
1.1.4) La controprestazione per lo sponsor consiste nella possibilità di
pubblicizzare il proprio contributo e/o immagine con modalità che verranno di
volta in volta concordate in relazione alla morfologia degli spazi o dei luoghi in
cui dovranno essere inserite. A titolo esemplificativo: ”esposizione di targhe o
cartelli recanti la ragione sociale dello sponsor e gli elementi essenziali
dell’iniziativa di sponsorizzazione ; utilizzazione a scopi pubblicitari della
definizione “Sponsor ufficiale della Provincia di Rimini”, unitamente alle foto
ed alle riproduzioni delle aree sponsorizzate o dei beni acquistati “.
I cartelli, che dovranno essere di dimensione proporzionata al sito di
collocazione, non potranno superare le seguenti dimensioni massime:
* cm.50 x cm.100
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di installazione di impianti pubblicitari
destinati alla propaganda di prodotti e/o di attività riferite a soggetti terzi non
rivestenti la qualità di sponsor dell’iniziativa stessa. Le modalità di volta in
volta concordate (esemplificativamente: numero dei cartelli; dimensione dei
cartelli) dovranno essere inserite nel contratto.
1.1.5) La proposta di sponsorizzazione, riportante le indicazioni e le attestazioni
previste dall’art.5 del Regolamento, deve contenere i seguenti elementi di
massima;
a) il progetto di allestimento;
b) il preventivo dei costi;
c) il bozzetto a colori delle targhe o cartelli da installare come
controprestazione.
1.1.6) L’accordo di sponsorizzazione non determina alcuna esclusiva a favore
dello sponsor; qualora sia possibile, una stessa area può essere oggetto di più
sponsorizzazioni, anche successive.
Ad uno stesso richiedente possono essere assegnate più aree.
1.1.7) Nel caso in cui siano proposte contemporaneamente più domande rivolte
ad ottenere le medesime aree e non sia possibile addivenire ad una
sponsorizzazione congiunta, le aree saranno assegnate secondo il criterio del
maggior valore economico della sponsorizzazione.
Nel caso di sponsorizzazioni di pari valore, si procede ad assegnazione tramite
ricontrattazione o, in caso di esito negativo, tramite sorteggio.
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1.1.8) Ai fini fiscali, il valore della fatturazione è determinato ai sensi dell’art.7
del Regolamento.
1.1.9) Il dirigente Lavori Pubblici e Mobilità, sulla base della presente direttiva,
procede a trattativa diretta con il soggetto interessato, concludendo apposito
accordo di sponsorizzazione.
1.2) CRITERI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE A
CARATTERE MANUTENTIVO
1.2.1) Per lo sponsor che offre la prestazione di un servizio continuativo,
comprendente l’allestimento e la manutenzione di un’area verde, sia come mera
contribuzione che come prestazione di servizio, il relativo impegno dovrà avere
una durata non inferiore ai due anni e non superiore ai nove anni.
1.2.2) Su espressa richiesta dello sponsor, inoltrata prima della scadenza, è
ammesso, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Provinciale, il
rinnovo dell’accordo alle medesime condizioni della convenzione e per un pari
periodo. Laddove alla scadenza l’area venga richiesta da altri sponsor, il
rinnovo potrà essere concesso solo previa offerta di condizioni migliorative
dell’accordo preesistente;
1.2.3) L’offerta di sponsorizzazione, riportante le indicazioni e le attestazioni
previste dall’art.5 del Regolamento, deve contenere i seguenti elementi di
massima:
a) il progetto di allestimento;
b) il programma manutentivo;
c) il preventivo dei costi;
d) il bozzetto a colori delle targhe o cartelli da installare come
controprestazione.
2. di demandare al dirigente Lavori Pubblici e Mobilità l’accertamento circa il
rispetto dei presenti criteri in fase di gestione delle eventuali richieste che
perverranno alla Provincia di Rimini.
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.18/08/2000,
n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO GENERALE
CARMELO CILIA
IL PRESIDENTE
FERDINANDO FABBRI
La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Dlgs. n. 267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
CARMELO CILIA
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