disciplinare di produzione

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disciplinare di produzione
1.8.2015
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
C 253/17
ALTRI ATTI
COMMISSIONE EUROPEA
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2015/C 253/15)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma,
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 1151/2012 (2)
«AGLIO DI VOGHIERA»
n. UE: IT-PDO-0105-01301 – 19.1.2015
DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )
1.
Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consorzio produttori Aglio di Voghiera
Via Buozzi n. 12/b
44020 Voghiera (FE)
ITALIA
Tel: 0532/328046
E-mail: [email protected]
La richiesta di modifica è presentata da 22 soggetti iscritti al Consorzio produttori Aglio di Voghiera legittimati
a presentare domanda di modifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013. I 22 soggetti iscritti al Consorzio produttori Aglio di Voghiera
rappresentano più del 51 % della produzione controllata di Aglio di Voghiera e più del 30 % delle imprese inserite
nel sistema di controllo del disciplinare di produzione dell'Aglio di Voghiera DOP.
2.
Stato membro o paese terzo
Italia
3.
4.
Voce del disciplinare interessata dalla modifica
—
Descrizione del prodotto
—
Prova dell'origine
—
Metodo di produzione
—
Legame
—
Etichettatura
—
Altro [Confezionamento; Aggiornanti normativi]
Tipo di modifica
—
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53,
paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al docu­
mento unico pubblicato.
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
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5.
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1.8.2015
—
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53,
paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento
unico pubblicato.
—
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53,
paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento
equivalente) non è stato pubblicato.
—
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53,
paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Modifica (modifiche)
Metodo di produzione
Rot az ion e c o l t u r a l e
— Si permette la rotazione con altre colture e non solo con colture cerealicole o proteoleaginose, purché non
liliacee. Viene quindi eliminato il vincolo di rotazione dei terreni con cereali e proteoleaginose e si esplicita
l'esclusione della coltivazione sullo stesso terreno di colture liliacee poiché causa di riduzione della fertilità del
terreno, comparsa di patologie parassitarie, e maggior sviluppo di infestanti.
P rod u zi o n e d e l « s e m e »
— Per agevolare l'ottenimento del materiale da seminare si consente che la selezione manuale dei bulbi avvenga da
partite di aglio non legate in mazzi. Per queste ragioni all'articolo 5 del disciplinare di produzione, in corri­
spondenza del paragrafo dedicato alla «Produzione del seme» al punto A è stato eliminato il riferimento ai
«mazzi di aglio».
E poca e m o d a l i t à d i s e m i n a
— Si modifica il sesto di impianto della coltura e in particolare la distanza tra le file dei bulbilli seminati. Si passa
da una distanza tra le fila compresa tra 20 cm e 50 cm a una compresa tra 15 cm e 60 cm. Tale modifica
è legata all'utilizzo di macchine per la semina e per la raccolta che prevedono queste distanze. L'avvicinamento
delle file riduce la possibilità di crescita degli infestanti ed aumenta la resa senza pregiudizio per la qualità del
prodotto.
— La variazione del sesto di impianto permette di modificare la quantità di «seme» da impiegare rispetto a quella
prevista dal disciplinare di produzione e di passare da un massimo di 1 300 kg/ettaro a 1 700 kg/ettaro.
Rac col t a
— Nel disciplinare vengono indicate ulteriori fasi da eseguire dopo la raccolta del prodotto ossia le fasi di cernita,
di pulizia e di eliminazione delle foglie e delle radici dal prodotto. In aggiunta, si specifica che tali fasi, quando
applicate al prodotto «aglio secco» devono portare ad una riduzione del peso del raccolto aziendale di non
meno del 40 %. Queste integrazioni sono finalizzate ad indicare fasi del processo di lavorazione (cernita, di
pulizia e di eliminazione delle foglie e delle radici) dell'Aglio di Voghiera prime omesse nel disciplinare vigente
e a definire un limite in materia di scarti derivanti da queste operazioni attraverso l'indicazione di un valore tra
il prodotto estirpato in campo e il prodotto vendibile dopo l'essiccazione. L'indicazione di questo valore per­
mette di favorire i controlli in quanto definisce meglio la quantità di aglio secco ottenibile per ettaro aziendale
e quindi la quantità da immettere nel mercato.
— Si corregge una imprecisione del testo che citava impropriamente l'atmosfera controllata tra i metodi di essicca­
zione del prodotto. In realtà trattasi di «ventilazione controllata».
— Si è aumentato il limite massimo di tempo previsto per l'essiccazione del prodotto, in ventilazione controllata
passando da 36 a 72 ore. La modifica tiene conto che nella pratica agricola possono verificarsi situazioni cli­
matiche anomale dell'annata produttiva (piovosità, umidità, ecc.) che incidono sulle fasi vegetative
e sull'essiccazione del prodotto in campo, rendendo opportuno disporre di un periodo più ampio di essicca­
zione in ventilazione controllata.
Etichettatura - confezionamento
Tr e cci n a
— Viene eliminata la bollinatura sui singoli bulbi ed introdotto il confezionamento delle treccine di bulbi in reti
bianche opportunamente etichettate con il logo della DOP. Questa modifica favorisce la distribuzione del pro­
dotto, garantendone l'integrità e una maggiore riconoscibilità per il consumatore.
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Bul b o s i n g o l o
— Si prevede la possibilità di confezionare i singoli bulbi anche in reti che riportino il logo della DOP. Questa
modalità di confezionamento si aggiunge alla modalità attuale che prevede la bollinatura del singolo bulbo.
— L'ultima frase del paragrafo viene modificata prevedendo l'aggiunta della possibilità di indicare la ragione sociale
o un codice identificativo univoco del produttore. Tale codice viene attribuito dalla struttura di controllo. Que­
sta modifica permette di rispondere alle esigenze della grande distribuzione organizzata e di garantire la rintrac­
ciabilità del prodotto.
Im b al la gg i
— Si è provveduto ad eliminare l'indicazione dei pesi delle confezione al fine di poter rispondere alle richieste
diverse esigenze dei canali distributivi e dei consumatori finali.
— Si è provveduto ad eliminare dalla voce «Imballaggi» del disciplinare di produzione il paragrafo che prevedeva la
chiusura dei contenitori usati come imballaggio, in modo che il contenuto non potesse essere estratto senza la
rottura della confezione. Questa previsione risulta essere superflua a seguito dell'obbligo del confezionamento
già espresso per le diverse tipologie di aglio (treccia, treccia extra, retino, sacchi, treccina, bulbo singolo).
Aggiornamenti Normativi
— Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi relativi ai regolamenti dell'Unione. I riferimenti al Reg.
(CE) n. 510/2006 sono stati modificati in favore del Reg. (UE) n. 1151/2012.
DOCUMENTO UNICO
«AGLIO DI VOGHIERA»
n. UE: IT-PDO-0105-01301 – 19.1.2015
DOP ( X ) IGP ( )
1.
Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
«Aglio di Voghiera»
2.
Stato membro o paese terzo
Italia
3.
Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La Denominazione di Origine Protetta «Aglio di Voghiera» è ottenuta con l'ecotipo Aglio di Voghiera. È una pianta
con bulbi di colore bianco luminoso e uniforme, raramente striato di rosa. Le tuniche che avvolgono i bulbilli
hanno colorazione bianca a volte striata di colore rosa più o meno intenso. La forma del bulbo è rotondeggiante,
regolare e compatta, leggermente appiattita nel punto di inserimento dell'apparato radicale. Il bulbo è costituito da
un numero variabile di bulbilli che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura
della parte esterna perfettamente adiacenti l'uno all'altro. All'atto dell'immissione al consumo l'«Aglio di Voghiera»
deve presentare: bulbi sani senza marciumi; esenti da parassiti; puliti; compatti; esenti da danni provocati dal gelo
o dal sole; esenti da germogli esternamente visibili; privi di umidità esterna anormale; privi di odore e/o sapore
estranei. Può ottenere il riconoscimento «Aglio di Voghiera» DOP solo l'aglio appartenente alle categorie «Extra» dal
calibro minimo di 45 mm e «Prima» dal calibro minimo di 40 mm. L'«Aglio di Voghiera» è immesso al mercato
con le seguenti tipologie: AGLIO FRESCO/VERDE con stelo verde rigido al colletto, tunica esterna allo stato fresco;
bulbo di colore bianco e bianco avorio con possibili striature rosate; radici biancastre. AGLIO SEMISECCO: stelo
non completamente secco dal colore verde che vira al colore biancastro con minore consistenza al colletto; tunica
esterna non completamente secca, bulbo bianco e bianco avorio con possibili striature rosate, radici biancastre.
AGLIO SECCO: stelo secco di colore biancastro, di consistenza fragile, tunica esterna e tunica che avvolge ciascun
bulbilllo completamente secche, bulbo di colore bianco nel quale sono evidenti i bulbilli, radici di colore avorio.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le operazioni di produzione devono avvenire necessariamente nell'ambito della zona di produzione in quanto
le particolarità dell'«Aglio di Voghiera» sono da attribuire sia ai saperi dei produttori sia alle caratteristiche climati­
che della zona e alla tipologia di suoli presenti.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata
Il prodotto verde/fresco deve essere immesso al consumo dal giorno dell'estirpazione al 5o giorno dell'estirpazione
stessa; quello semisecco tra il 6o e il 10o quello secco dall'11 o in poi. Tutto il prodotto viene immesso al consumo
nelle tipologie di TRECCIA: composta da un numero di bulbi compreso tra 5 e 18 e dal peso tra 400 g e 900 g
TRECCIA EXTRA: bulbi tra 8 e 80 e il peso tra 1 e 5 kg; RETINO: bulbi in numero variabile e il peso tra 100 g
e 500 g; SACCHI: bulbi in numero variabile ed il peso tra 1 e 5 kg; TRECCINA: bulbi tra 3 e 5 ed il peso tra 150 g
e 500 g; BULBO SINGOLO peso: tra 50 g e 100 g. I bulbi singoli possono essere confezionati in rete riportando il
logo della DOP oppure sfusi riportando su ogni bulbo l'adesivo della DOP. I bulbi singoli devono avere lo stelo e le
radici recisi completamente.
Le confezioni sono immesse al consumo in rete, legno, plastica, cartone, carta e materiali vegetali naturali. Il condi­
zionamento deve avvenire con attenzione per impedire che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano pro­
vocare la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole generando il rischio di muffe e deteriora­
mento del prodotto.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Su ogni confezione deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione «Aglio di Voghiera» con la scritta
DOP., il logo dell'Unione e il nome/ragione sociale o il codice identificativo univoco, attribuito dalla struttura di
controllo, del produttore.
Ciascun imballaggio deve recare, in scritte raggruppate sullo stesso lato, leggibili e indelebili, le indicazioni che
consentano di identificare l'imballatore o lo speditore. Sui contenitori dovrà inoltre essere indicata la denomina­
zione «Aglio di Voghiera» e denominazione di origine protetta o il suo acronimo DOP in caratteri superiori
a qualunque altra indicazione presente sulla confezione, il logo dell' Unione.
Sui singoli pezzi deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione «Aglio di Voghiera» con la dicitura
DOP, il logo comunitario ed il nome del produttore.
Il logo di forma circolare di color azzurro chiaro è formato da una figura che rappresenta metà spicchio di aglio
tagliato nella parte centrale dalla lettera V. Lo spicchio è di base gialla con striature di retino più scuro. Nel cerchio,
in posizione obliqua vi è la scritta, color nero, «Aglio di Voghiera». In alto, sempre inclusa nel cerchio appare la
dicitura, color nero DOP. Solo per le forme pubblicitarie può essere usata una versione in bianco e nero, in quel
caso il logo circolare è circoscritto da una linea nera. Il logo, quando stampato su etichetta, deve essere riprodotto
in misura di 1/3 rispetto alla dimensione totale dell'etichetta.
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Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell'«Aglio di Voghiera» comprende i seguenti comuni situati nella provincia di Ferrara:
Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara.
5.
Legame con la zona geografica
La zona di coltivazione dell'«Aglio di Voghiera» è zona di pianura, in ambiente deltizio e di bacino interfluviale che
offre un clima ideale per la crescita di questo prodotto. I suoli sono prevalentemente argillosi, argilloso-limosi,
franco limosi. L'abbondante presenza di sabbie di origine fluviale li dota di una grande capacità di drenaggio sotter­
raneo delle acque; questa capacità fa sì che sia favorita la crescita e lo sviluppo dell'aglio preservandolo dai pericoli
di marciume. Il clima è caratterizzato da una piovosità inferiore rispetto ad altre zone di pianura, con piogge più
frequenti nei mesi primaverili piuttosto che nei mesi estivi. La presenza di estati calde e soleggiate favorisce le
operazioni di raccolta e, in combinazione con condizioni di umidità, tipiche della zona del ferrarese, consente
un'essiccazione graduale e lenta dell'«Aglio di Voghiera».
Le caratteristiche peculiari dell'«Aglio di Voghiera» sono il colore bianco luminoso, il bulbo di grandi dimensioni,
rotondeggiante, regolare, composto da bulbilli perfettamente uniti tra loro e, soprattutto, la grande serbevolezza. La
composizione chimica è un perfetto equilibrio di olii volatili con composti solforati, enzimi, vitamine B, sali mine­
rali e flavonoidi. Altra caratteristica, non meno importante, è la specifica identità genetica, dimostrata attraverso
tecniche di amplificazione del DNA, e frutto di una selezione naturale avvenuta grazie all'attuazione di metodiche
di selezione tramandate di generazione in generazione.
Le caratteristiche dell'«Aglio di Voghiera» derivano dal forte legame con l'ambiente oltre che da fattori umani. Le
caratteristiche tipiche del prodotto sono da attribuire ai terreni dove è coltivato. Dai terreni argillosi, argillosolimosi, franco limosi nei quali la presenza di sabbie di origine fluviale favorisce il drenaggio sotterraneo delle
acque, deriva la serbevolezza dei bulbi, il loro alto accrescimento, il colore bianco luminoso e soprattutto quella
forma regolare e compatta che li caratterizza. Dalla riproduzione dei bulbilli da semina, per via vegetativa, utiliz­
zando quelli provenienti da un bulbo fra i migliori, deriva il perfetto equilibrio tra enzimi, vitamine sali minerali
che conferiscono una specifica identità genetica a questo aglio. Quanto appena specificato ci riporta all'altro legame
forte che rende così speciale «Aglio di Voghiera» e cioè quello umano. È l'uomo infatti che cura da sempre con
particolare attenzione le tecniche di irrigazione durante il periodo di semina e di raccolta, che con capacità affinata
con gli anni e trasmessa da padre in figlio seleziona a mano dalla coltura precedente i bulbi migliori da cui ricavare
il materiale da seme avendo cura che esso sia grosso e sano, che, con eccellente maestria prepara e lavora i bulbi
preparando a mano mazzi, trecce, treccine e bulbi singoli e che infine tramanda ricette tanto gustose. Le testimo­
nianze archeologiche recenti e passate dell'antica Voghenza confermano il ruolo predominante che questo centro
ebbe per il delta padano sino almeno al VII secolo dopo Cristo. Al termine dell'esperienza altomedievale furono gli
Estensi, signori di Ferrara, a rilanciare il territorio di Voghiera. Il demanio estense incentivò tutte le coltivazioni
possibili nelle terre della zona riservando particolare attenzione alle piante da orto come insalate, erbe e piante
aromatiche e soprattutto aglio. Dalla partenza degli estensi, nel 1598 le esperienze espletate nel campo agricolo
non andarono affatto perdute poiché altri illustri proprietari individuarono le valenze di queste fertili terre lungo il
corso dell'antico Po e che consentono ancora oggi la coltivazione di produzione a forte specializzazione come
l'aglio.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento
della DOP «Aglio di Voghiera» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 21.11.2014.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP
STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».