delibera consiglio

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COMUNE DI AMENO
PROVINCIA DI NOVARA
DELIBERAZIONE N° 27
Trasmessa al Comitato Regionale di
Controllo il
Prot. n°
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- seduta pubblica OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione relativa alla gestione del campo
sportivo con annessi campo da calcetto in erba sintetica e spogliatoi sito in Viale
Matteotti/Regione Ranco
L’anno duemilaquattordici, addì 8 del mese di settembre alle ore 14,30nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Presenti
NERI
FANTINI
BRAMBILLA
COMINOLI
PRIMATESTA
GODI
DIDO’
ROBERTO - Sindaco
ALESSANDRO
NOEMI
VALENTINA
ROBERTO
GIUSEPPE
CARLO
si
si
si
si
si
si
si
7
Assenti
=
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA DI NUZZO la quale provvede alla
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli
intervenuti, il dr. NERI ROBERTO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Ameno è proprietario del campo sportivo con annessi
campo da calcetto in erba sintetica e spogliatoi, sito in Viale Matteotti/Regione Ranco;
RILEVATO che il Comune di Ameno intende dare in gestione gli impianti consentendone
l’utilizzo in via continuativa da parte di associazione/società operante nel settore sportivo
locale e l’utilizzo residuo a fronte di specifica richiesta per l’esercizio di attività sportiva o
altre compatibili con le caratteristiche degli impianti;
RITENUTO voler individuare l’Associazione IRIS
gestore dell’impianto succitato;
Ameno Calcio individuandola come
VISTA la allegata bozza di convenzione per la concessione in uso dell’area;
SENTITA l’illustrazione della proposta da parte del Presidente;
SEGNALATA la necessità da parte del cons. Dido’, di prevedere adeguata manutenzione
della recinzione;
PRECISATO da parte del cons. Brambilla che con successivo provvedimento saranno
definiti gli interventi a carico del concessionario;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett.
b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 07 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis
D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3
comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’
art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonché di attestazione della copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;
UDITA l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco;
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Ameno e l’Associazione Iris
Ameno Calcio, con sede in Ameno, per la gestione del campo di calcio sportivo e annessi
locali, siti in Viale Matteotti/Regione Ranco, composta da n. 8 articoli, alle condizioni tutte,
indicate nella medesima, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di concedere l’utilizzo del campo di calcio alla Associazione Iris Ameno Calcio con
sede in Ameno senza fini di lucro operante nel settore sportivo locale, per anni 2 (due)
dalla data di sottoscrizione della stessa,
convenzione;
alle condizioni di
cui allo schema di
3) di stabilire, come previsto, un introito pari ad € 500,00 a titolo di canone annuo;
4) di demandare al Responsabile del Servizio la sottoscrizione della convenzione ed ogni
altro adempimento successivo.
Inoltre, per l’imminente avvio della stagione calcistica, con separata votazione ad esito
unanime favorevole di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art.
134 comma 4 Dlgs 18.08.2000 n. 267.
Allegato alla deliberazione CC n. 27 del 08.09.2014
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AMENO E L’ASSOCIAZIONE IRIS AMENO CALCIO PER
LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED ANNESSI LOCALI
L’anno duemilaquattordici, il giorno ___________________ del mese di ______________, presso
gli uffici del Comune di Ameno siti in Piazza G. Marconi n. 1, per la stipula della presente
convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti:

Il Comune di Ameno (No), rappresentato dal responsabile del servizio tecnico Dott. Arch.
Bellosta Marinella che agisce in nome e per conto del Comune di Ameno, C.F. del Comune
00452150030 e come tale legale rappresentante dell’Ente;

Sig. Bacchetta Paolo nato a Omegna (No) il 20/02/1972 C.F. BCCPLA72B20G062O come
legale rappresentante dell’Associazione “Iris Ameno Calcio”, con domicilio fiscale in
Ameno, via F.lli Strigini n.11, C.F. 91010290038, di seguito denominata “associazione
sportiva”
Premesso:
-
Che il Comune di Ameno è proprietario dell’immobile censito al foglio 9 Mappali 24-521819-820-521-89-94 e dell’area circostante;
-
Che detti beni immobili sono destinati ad attività sportiva;
-
Che si rende necessario ed indispensabile concedere la gestione dei beni immobili sotto
descritti ad una associazione sportiva;
ART. 1 - Identificazione del bene
Le parti prendono atto che l’area in oggetto della presente convenzione comprende n. 1
campo da calcio in erba naturale, n. 1 campo polivalente in erba sintetica, n. 1 fabbricato
adibito a spogliatoi, n. 1 fabbricato adibito a magazzino e relative aree circostanti che si
estendono, a est fino a Viale Matteotti, ad ovest fino alla strada comunale in Regione
Ranco, a sud fino i mappali 94 e 89 e a nord fino i mappali 514 e 519.
ART. 2 – Oggetto della convenzione
Il Comune di Ameno, in qualità di proprietario dell’area, affida in gestione all’associazione
sportiva, secondo le modalità concordate nel successivo art. 3, l’area in oggetto.
ART. 3 – Modalità di gestione
All’associazione sportiva verranno consegnate le chiavi di apertura sia dei locali che dei
cancelli ed una copia verrà conservata dal Comune. Qualora l’associazione sportiva
dovesse modificare le serrature avrà l’obbligo di consegnare copia delle nuove chiavi al
Comune.
L’associazione sportiva è responsabile della tenuta in efficienza sia del patrimonio
immobiliare che mobiliare. In caso di inadempienza riconosce sin d’ora all’Amministrazione
Comunale facoltà unilaterale di revoca della concessione, salvo accettazione delle
controdeduzioni dell’associazione sportiva da presentarsi entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento di revoca.
In caso di danno arrecato, per le inadempienze sopra citate l’associazione sportiva sarà
obbligata a versare al Comune un indennizzo pari al valore corrispondente al danno.
Le opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere, salvo casi di somma
urgenza, opportunamente programmate con l’ufficio tecnico comunale, saranno a carico del
Comune.
Le opere di manutenzione ordinaria sia dei beni mobili che immobili e delle attrezzature
saranno a carico del concessionario.
L’associazione sportiva si impegna in ogni caso, su richiesta del Comune di Ameno, ad
attivarsi attraverso i propri canali amministrativi e burocratici presso enti pubblici, società
private e fondazioni per reperire i finanziamenti occorrenti ed a collaborare con il Comune
di Ameno nell’esecuzione degli interventi necessari.
L’associazione sportiva potrà tramite propri incaricati richiedere finanziamenti ad altri Enti
per la realizzazione di nuove opere.
Per manutenzione ordinaria si intende la buona tenuta ed efficienza di tutti i beni oggetto
della convenzione ed in particolare:
-
Pulizia dei locali, campi da gioco, viali ed accessi – manutenzione tappeto erboso –
sostituzione materiale di minuteria – riparazione perdite – sostituzione lampade e
tutto quanto ritenuto necessario per la buona tenuta dei beni mobili ed immobili;
-
Taglio del verde delle aree circostanti i campi da gioco e i rispettivi immobili per
garantire un aspetto ben curato all’intera struttura per l’intera durata della presente
convenzione;
La manutenzione ordinaria, spettante all’Associazione IRIS AMENO CALCIO, si intende
da effettuarsi su tutta l’area oggetto della presente convenzione, ad eccezione della
striscia di terreno adiacente il Viale Matteotti (considerata dalla linea di asfalto fino alla
linea di strapiombo verso il campo di calcio, riva non compresa) la quale manutenzione si
intende a carico del Comune di Ameno.
Inoltre la manutenzione ordinaria, spettante all’associazione sportiva, si intende da
effettuarsi per tutto l’anno indistintamente dalle varie stagioni in modo da mantenere
costantemente un aspetto curato e ben tenuto, anche nei periodi di inattività delle
strutture.
La custodia del campo da calcio comunale compete all’associazione sportiva che la
esercita in modo da consentire l’utilizzo degli impianti, oltre che la propria attività e l’uso
proprio, anche per manifestazioni patrocinate dal Comune.
L’associazione sportiva si impegna fin da ora a concedere al Comune, a seguito di
semplice richiesta, l’uso delle strutture e dell’area, da effettuarsi compatibilmente con il
calendario dell’associazione.
Le attività organizzate o patrocinate dal Comune saranno svolte salvaguardando
comunque l’integrità del manto erboso da usi impropri. In occasione di suddette attività
all’associazione sportiva si impegna fin da ora ad eseguire la pulizia e l’ordinaria
manutenzione dell’area e dei locali ed in cambio il Comune concederà alla stessa una
percentuale degli incassi raccolti durante la manifestazione pari al 50% degli stessi.
L’associazione sportiva può concedere l’uso a terzi, (in questo caso gli incassi si
intendono per il 100% dell’Associazione Iris Ameno Calcio), rimanendo, comunque,
direttamente responsabile nei confronti del Comune per incidenti e per danni che
dovessero arrecarsi agli impianti o a terzi.
L’associazione sportiva potrà apportare modifiche, aggiunte od integrazioni al patrimonio
comunale previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
L’associazione sportiva ha l’obbligo di chiudere tutti i varchi d’ingresso onde evitare
l’accesso indiscriminato di persone non autorizzate.
Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione l’Associazione si impegna a trasmettere
l’elenco completo dei beni di propria proprietà presenti.
ART. 4 – Utenze
I costi dell’energia elettrica, acqua e metano sono a carico dell’associazione sportiva che
si impegna ad assicurare un controllo sui consumi teso ad evitare un uso eccessivo e
inadeguato delle utenze e il conseguente lievitare dei costi relativi.
Il Comune si addosserà l’onere della tassa rifiuti, fermo restando a carico
dell’associazione sportiva l’obbligo di rispettare la raccolta differenziata ed il relativo
conferimento a seconda del calendario in vigore.
Art. 5 – Aspetti economici
L’associazione sportiva ha l’obbligo di rendiconto per tutte le spese effettuate
indipendentemente dalla loro natura. Tale atto, approvato dagli organi competenti
dell’associazione stessa, vanno presentati al Comune entro il mese di settembre dell’anno
successivo.
L’associazione sportiva dovrà versare al Comune di Ameno la somma di € 500,00 a titolo
di canone annuo.
Resta inteso che la proprietà dell’area, della struttura e degli impianti di cui alla presente
convenzione resterà esclusivamente del Comune di Ameno a cui competono tutti i diritti –
doveri riguardanti la proprietà privata.
ART. 6 – Copertura assicurativa
L’associazione sportiva è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa contro incendio,
furto, atti vandalici e per responsabilità civile, che copra, oltre alle strutture e agli
utilizzatori delle stesse, anche gli eventuali spettatori degli eventi organizzati.
Tale polizza di egual durata della validità della presente convenzione dovrà essere
depositata in copia presso gli uffici comunali nel termine massimo, pena revoca
automatica dell’accordo, di trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
ART. 7 – Opere realizzate successivamente alla Convenzione
Le opere realizzate dall’associazione sportiva quale ente committente nel periodo di
vigenza della convenzione, dal momento del loro collaudo, si intendono di diritto di
proprietà del Comune di Ameno.
L’associazione sportiva avrà la possibilità di pieno utilizzo per tutto il periodo di validità
della presente convenzione, come previsto al successivo art. 8.
ART. 8 – Durata
La presente convenzione avrà durata di anni 2 (due) dalla data della sottoscrizione,
rinnovabili tacitamente per ulteriori periodi di 2 (due) anni salvo disdetta di una delle parti
da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza tramite lettera raccomandata
A/R.
Allo scadere della presente convenzione l’associazione sportiva dovrà lasciare i locali e le
relative attrezzature nello stesso stato nel quale vengono consegnate al momento della
sottoscrizione della stessa, fermo restando i miglioramenti concordati di cui all’art. 3.
Eventuali modifiche alla presente convenzione saranno ammesse soltanto tramite
approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Letto, confermato e sottoscritto
Ameno, li…………………..
Il Comune di Ameno
………………………………..
L’associazione sportiva
…………………………
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge7
dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del
D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. BELLOSTA Marinella
______________________________________________________________________________________
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1
lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARONCHELLI Gualtiero
__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to NERI Roberto
IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to Dott.ssa DI NUZZO Giulia
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Ameno, 09.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa DI NUZZO Giulia
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 09.09.2014 ed è divenuta esecutiva oggi (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000) in
quanto immediatamente eseguibile.
Ameno, lì___09.09.2014_____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa
DI NUZZO Giulia
______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, lì__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE