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COMUNE DI AMENO PROVINCIA DI NOVARA DELIBERAZIONE N° 27 Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il Prot. n° COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - seduta pubblica OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione relativa alla gestione del campo sportivo con annessi campo da calcetto in erba sintetica e spogliatoi sito in Viale Matteotti/Regione Ranco L’anno duemilaquattordici, addì 8 del mese di settembre alle ore 14,30nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: Presenti NERI FANTINI BRAMBILLA COMINOLI PRIMATESTA GODI DIDO’ ROBERTO - Sindaco ALESSANDRO NOEMI VALENTINA ROBERTO GIUSEPPE CARLO si si si si si si si 7 Assenti = Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA DI NUZZO la quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il dr. NERI ROBERTO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che il Comune di Ameno è proprietario del campo sportivo con annessi campo da calcetto in erba sintetica e spogliatoi, sito in Viale Matteotti/Regione Ranco; RILEVATO che il Comune di Ameno intende dare in gestione gli impianti consentendone l’utilizzo in via continuativa da parte di associazione/società operante nel settore sportivo locale e l’utilizzo residuo a fronte di specifica richiesta per l’esercizio di attività sportiva o altre compatibili con le caratteristiche degli impianti; RITENUTO voler individuare l’Associazione IRIS gestore dell’impianto succitato; Ameno Calcio individuandola come VISTA la allegata bozza di convenzione per la concessione in uso dell’area; SENTITA l’illustrazione della proposta da parte del Presidente; SEGNALATA la necessità da parte del cons. Dido’, di prevedere adeguata manutenzione della recinzione; PRECISATO da parte del cons. Brambilla che con successivo provvedimento saranno definiti gli interventi a carico del concessionario; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 07 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000; UDITA l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco; CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, DELIBERA 1) di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Ameno e l’Associazione Iris Ameno Calcio, con sede in Ameno, per la gestione del campo di calcio sportivo e annessi locali, siti in Viale Matteotti/Regione Ranco, composta da n. 8 articoli, alle condizioni tutte, indicate nella medesima, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 2) Di concedere l’utilizzo del campo di calcio alla Associazione Iris Ameno Calcio con sede in Ameno senza fini di lucro operante nel settore sportivo locale, per anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione della stessa, convenzione; alle condizioni di cui allo schema di 3) di stabilire, come previsto, un introito pari ad € 500,00 a titolo di canone annuo; 4) di demandare al Responsabile del Servizio la sottoscrizione della convenzione ed ogni altro adempimento successivo. Inoltre, per l’imminente avvio della stagione calcistica, con separata votazione ad esito unanime favorevole di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 Dlgs 18.08.2000 n. 267. Allegato alla deliberazione CC n. 27 del 08.09.2014 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AMENO E L’ASSOCIAZIONE IRIS AMENO CALCIO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED ANNESSI LOCALI L’anno duemilaquattordici, il giorno ___________________ del mese di ______________, presso gli uffici del Comune di Ameno siti in Piazza G. Marconi n. 1, per la stipula della presente convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti: Il Comune di Ameno (No), rappresentato dal responsabile del servizio tecnico Dott. Arch. Bellosta Marinella che agisce in nome e per conto del Comune di Ameno, C.F. del Comune 00452150030 e come tale legale rappresentante dell’Ente; Sig. Bacchetta Paolo nato a Omegna (No) il 20/02/1972 C.F. BCCPLA72B20G062O come legale rappresentante dell’Associazione “Iris Ameno Calcio”, con domicilio fiscale in Ameno, via F.lli Strigini n.11, C.F. 91010290038, di seguito denominata “associazione sportiva” Premesso: - Che il Comune di Ameno è proprietario dell’immobile censito al foglio 9 Mappali 24-521819-820-521-89-94 e dell’area circostante; - Che detti beni immobili sono destinati ad attività sportiva; - Che si rende necessario ed indispensabile concedere la gestione dei beni immobili sotto descritti ad una associazione sportiva; ART. 1 - Identificazione del bene Le parti prendono atto che l’area in oggetto della presente convenzione comprende n. 1 campo da calcio in erba naturale, n. 1 campo polivalente in erba sintetica, n. 1 fabbricato adibito a spogliatoi, n. 1 fabbricato adibito a magazzino e relative aree circostanti che si estendono, a est fino a Viale Matteotti, ad ovest fino alla strada comunale in Regione Ranco, a sud fino i mappali 94 e 89 e a nord fino i mappali 514 e 519. ART. 2 – Oggetto della convenzione Il Comune di Ameno, in qualità di proprietario dell’area, affida in gestione all’associazione sportiva, secondo le modalità concordate nel successivo art. 3, l’area in oggetto. ART. 3 – Modalità di gestione All’associazione sportiva verranno consegnate le chiavi di apertura sia dei locali che dei cancelli ed una copia verrà conservata dal Comune. Qualora l’associazione sportiva dovesse modificare le serrature avrà l’obbligo di consegnare copia delle nuove chiavi al Comune. L’associazione sportiva è responsabile della tenuta in efficienza sia del patrimonio immobiliare che mobiliare. In caso di inadempienza riconosce sin d’ora all’Amministrazione Comunale facoltà unilaterale di revoca della concessione, salvo accettazione delle controdeduzioni dell’associazione sportiva da presentarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. In caso di danno arrecato, per le inadempienze sopra citate l’associazione sportiva sarà obbligata a versare al Comune un indennizzo pari al valore corrispondente al danno. Le opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere, salvo casi di somma urgenza, opportunamente programmate con l’ufficio tecnico comunale, saranno a carico del Comune. Le opere di manutenzione ordinaria sia dei beni mobili che immobili e delle attrezzature saranno a carico del concessionario. L’associazione sportiva si impegna in ogni caso, su richiesta del Comune di Ameno, ad attivarsi attraverso i propri canali amministrativi e burocratici presso enti pubblici, società private e fondazioni per reperire i finanziamenti occorrenti ed a collaborare con il Comune di Ameno nell’esecuzione degli interventi necessari. L’associazione sportiva potrà tramite propri incaricati richiedere finanziamenti ad altri Enti per la realizzazione di nuove opere. Per manutenzione ordinaria si intende la buona tenuta ed efficienza di tutti i beni oggetto della convenzione ed in particolare: - Pulizia dei locali, campi da gioco, viali ed accessi – manutenzione tappeto erboso – sostituzione materiale di minuteria – riparazione perdite – sostituzione lampade e tutto quanto ritenuto necessario per la buona tenuta dei beni mobili ed immobili; - Taglio del verde delle aree circostanti i campi da gioco e i rispettivi immobili per garantire un aspetto ben curato all’intera struttura per l’intera durata della presente convenzione; La manutenzione ordinaria, spettante all’Associazione IRIS AMENO CALCIO, si intende da effettuarsi su tutta l’area oggetto della presente convenzione, ad eccezione della striscia di terreno adiacente il Viale Matteotti (considerata dalla linea di asfalto fino alla linea di strapiombo verso il campo di calcio, riva non compresa) la quale manutenzione si intende a carico del Comune di Ameno. Inoltre la manutenzione ordinaria, spettante all’associazione sportiva, si intende da effettuarsi per tutto l’anno indistintamente dalle varie stagioni in modo da mantenere costantemente un aspetto curato e ben tenuto, anche nei periodi di inattività delle strutture. La custodia del campo da calcio comunale compete all’associazione sportiva che la esercita in modo da consentire l’utilizzo degli impianti, oltre che la propria attività e l’uso proprio, anche per manifestazioni patrocinate dal Comune. L’associazione sportiva si impegna fin da ora a concedere al Comune, a seguito di semplice richiesta, l’uso delle strutture e dell’area, da effettuarsi compatibilmente con il calendario dell’associazione. Le attività organizzate o patrocinate dal Comune saranno svolte salvaguardando comunque l’integrità del manto erboso da usi impropri. In occasione di suddette attività all’associazione sportiva si impegna fin da ora ad eseguire la pulizia e l’ordinaria manutenzione dell’area e dei locali ed in cambio il Comune concederà alla stessa una percentuale degli incassi raccolti durante la manifestazione pari al 50% degli stessi. L’associazione sportiva può concedere l’uso a terzi, (in questo caso gli incassi si intendono per il 100% dell’Associazione Iris Ameno Calcio), rimanendo, comunque, direttamente responsabile nei confronti del Comune per incidenti e per danni che dovessero arrecarsi agli impianti o a terzi. L’associazione sportiva potrà apportare modifiche, aggiunte od integrazioni al patrimonio comunale previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. L’associazione sportiva ha l’obbligo di chiudere tutti i varchi d’ingresso onde evitare l’accesso indiscriminato di persone non autorizzate. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione l’Associazione si impegna a trasmettere l’elenco completo dei beni di propria proprietà presenti. ART. 4 – Utenze I costi dell’energia elettrica, acqua e metano sono a carico dell’associazione sportiva che si impegna ad assicurare un controllo sui consumi teso ad evitare un uso eccessivo e inadeguato delle utenze e il conseguente lievitare dei costi relativi. Il Comune si addosserà l’onere della tassa rifiuti, fermo restando a carico dell’associazione sportiva l’obbligo di rispettare la raccolta differenziata ed il relativo conferimento a seconda del calendario in vigore. Art. 5 – Aspetti economici L’associazione sportiva ha l’obbligo di rendiconto per tutte le spese effettuate indipendentemente dalla loro natura. Tale atto, approvato dagli organi competenti dell’associazione stessa, vanno presentati al Comune entro il mese di settembre dell’anno successivo. L’associazione sportiva dovrà versare al Comune di Ameno la somma di € 500,00 a titolo di canone annuo. Resta inteso che la proprietà dell’area, della struttura e degli impianti di cui alla presente convenzione resterà esclusivamente del Comune di Ameno a cui competono tutti i diritti – doveri riguardanti la proprietà privata. ART. 6 – Copertura assicurativa L’associazione sportiva è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa contro incendio, furto, atti vandalici e per responsabilità civile, che copra, oltre alle strutture e agli utilizzatori delle stesse, anche gli eventuali spettatori degli eventi organizzati. Tale polizza di egual durata della validità della presente convenzione dovrà essere depositata in copia presso gli uffici comunali nel termine massimo, pena revoca automatica dell’accordo, di trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione. ART. 7 – Opere realizzate successivamente alla Convenzione Le opere realizzate dall’associazione sportiva quale ente committente nel periodo di vigenza della convenzione, dal momento del loro collaudo, si intendono di diritto di proprietà del Comune di Ameno. L’associazione sportiva avrà la possibilità di pieno utilizzo per tutto il periodo di validità della presente convenzione, come previsto al successivo art. 8. ART. 8 – Durata La presente convenzione avrà durata di anni 2 (due) dalla data della sottoscrizione, rinnovabili tacitamente per ulteriori periodi di 2 (due) anni salvo disdetta di una delle parti da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza tramite lettera raccomandata A/R. Allo scadere della presente convenzione l’associazione sportiva dovrà lasciare i locali e le relative attrezzature nello stesso stato nel quale vengono consegnate al momento della sottoscrizione della stessa, fermo restando i miglioramenti concordati di cui all’art. 3. Eventuali modifiche alla presente convenzione saranno ammesse soltanto tramite approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Letto, confermato e sottoscritto Ameno, li………………….. Il Comune di Ameno ……………………………….. L’associazione sportiva ………………………… VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Arch. BELLOSTA Marinella ______________________________________________________________________________________ VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BARONCHELLI Gualtiero __________________________________________________________________________________ Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to NERI Roberto IL SEGRETARIOCOMUNALE F.to Dott.ssa DI NUZZO Giulia Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; Visto lo Statuto comunale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Ameno, 09.09.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa DI NUZZO Giulia ______________________________________________________________________________________ Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09.09.2014 ed è divenuta esecutiva oggi (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000) in quanto immediatamente eseguibile. Ameno, lì___09.09.2014_____________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa DI NUZZO Giulia ______________________________________________________________________________________ Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. Dalla Sede Municipale, lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE