la rilevazione contabile degli interessi di mora

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la rilevazione contabile degli interessi di mora
 Circolare N. 30
Area: SCRITTURE
Periodico plurisettimanale
20 aprile 2010
LA RILEVAZIONE CONTABILE DEGLI INTERESSI DI MORA COMMERCIALI
Il D.Lgs. 231/2002 ha introdotto nell’ordinamento tributario nazionale il principio della maturazione
automatica degli interessi di mora, in caso di mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi di
operazioni commerciali.
Esaminiamo le relative scritture in partita doppia.
LA DISCIPLINA
Con il D.Lgs. 231/2002 è stata introdotta una disciplina legale a tutela degli interessi del creditore
che si applica “automaticamente” in caso di mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi di
operazioni commerciali.
Per espressa previsione legislativa, la disciplina trova applicazione per i contratti conclusi a far
data dall’8.8.2002, tra:



imprese e imprese;
imprese e professionisti;
imprese/professionisti e Pubblica Amministrazione.
La normativa non trova applicazione per:
1)
2)
3)
debiti oggetto di procedure concorsuali;
richieste di interessi di importo inferiore a € 5;
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danno (anche da compagnie di assicurazione).
E’ inoltre esclusa l’applicazione degli interessi quando il debitore dimostra che il ritardo
non è a lui imputabile.
Se il termine di pagamento è concordato tra le parti, la maturazione degli interessi avviene dal
giorno successivo alla scadenza prestabilita. Se la scadenza non è prestabilita, gli interessi
maturano decorsi 30 giorni:



dal ricevimento della fattura;
dall’accettazione o dalla verifica di conformità del bene/servizio alle previsioni contrattuali
(se il debitore riceve la fattura anteriormente alla data stabilita per la verifica);
dal ricevimento del bene/servizio (se non è certa la data di ricevimento della fattura o se è
anteriore al ricevimento del bene/servizio).
Per i prodotti alimentari deteriorabili, gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna
o ritiro.
Le parti possono prevedere l’applicazione di un diverso tipo di interesse (salvo che per gli
alimentari deteriorabili) ma non è possibile rinunciare preventivamente agli interessi moratori.
Si rammenta che ai fini IVA gli interessi moratori risultano esclusi ex art. 15, c. 1, n. 1), DPR
633/1972.
EVOLUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE
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Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio da applicare è costituito dal tasso pubblicato ogni sei
mesi dal MEF, che fa riferimento a quello ufficiale della BCE, aumentato della componente fissa di
7 punti percentuali (elevati a 9 in caso di alimentari deteriorabili).
2° semestre 2002
3,35
10,35%
1° semestre 2003
2,85
9,85%
2° semestre 2003
2,10
9,10%
1° semestre 2004
2,02
9,02%
2° semestre 2004
2,01
9,01%
1° semestre 2005
2,09
9,09%
2° semestre 2005
2,05
9,05%
1° semestre 2006
2,25
9,25%
2° semestre 2006
2,83
9,83%
1° semestre 2007
3,58
10,58%
2° semestre 2007
4,07
11,07%
1° semestre 2008
4,20
11,20%
2° semestre 2008
4,10
11,10%
1° semestre 2009
2,50
9,50%
2° semestre 2009
1,00
8%
1° semestre 2010
1,00
8%
Gli interessi si calcolano applicando la formula: capitale x tasso x giorni effettivi / 365.
Esempio 1
Credito di € 10.000 scaduto il 20.11.2009. Al 31.12.2009 sono rilevati i relativi interessi di
mora (giorni intercorrenti tra il 21.11.2009 e il 31.12.2009 = 41, tasso = 8%):
10.000 x 8% x 41 / 365 = 89,86
ASPETTI CONTABILI E FISCALI
Gli interessi di mora, attivi e passivi, vanno registrati ed iscritti in bilancio con riferimento al periodo
di maturazione in base al principio di competenza salvo che esistano fondati e documentati dubbi
sul loro possibile incasso/pagamento (in tale ipotesi è necessario farne menzione in Nota
integrativa).
Dal punto di vista fiscale, l’art. 109, c. 7, TUIR, prevede che gli stessi concorrano alla formazione
del reddito imponibile “per cassa”, ossia solo nell’esercizio di percezione/pagamento.
Il disallineamento tra normativa civilistica e fiscale comporta che in sede di dichiarazione
dei redditi, dovranno essere operate le relative variazioni in aumento e/o diminuzione.
Inoltre, considerato che l’incasso della quota di credito riferibile agli interessi di mora (attivi) è
soggetta agli stessi rischi di insolvenza della quota capitale (il credito vantato), può sorgere
l’esigenza di svalutare tale quota di credito istituendo un relativo fondo di svalutazione alla voce
B.10.d) Svalutazione crediti dell’attivo circolate di CE (da “sterilizzare” fiscalmente in sede di
dichiarazione).
Le limitazioni alla deduzione degli interessi passivi ex art. 96, TUIR (c.d. eccedenza del
ROL), non trovano applicazione per gli interessi passivi di mora, autonomamente
disciplinati dall’art. 109, c. 7, TUIR.
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LE SCRITTURE CONTABILI
Con l’ausilio di alcuni esempi, riepiloghiamo le relative scritture contabili.
Esempio 2
Dal partitario clienti della Barca Srl, al 31.12.2009 emergono due crediti scaduti vantati verso la
Tanit Spa. La quota di interessi attivi di mora ammonta a € 100. La rilevazione contabile:
Crediti v/clienti per int. di moraSP C.II.1
a Interessi attivi di mora v/clientiCE C.16.d
100,00
Esempio 3
Al 31.12.2009, la Barca Srl calcola interessi di mora su crediti scaduti vantati verso la Cabiri Spa
per € 1.000. Tenendo conto delle condizioni di solvibilità del cliente, si stima di poter incassare solo
una parte degli interessi di mora maturati, in misura pari a € 600.
Crediti v/clienti per int. di moraSP C.II.1
a Interessi attivi di mora v/clientiCE C.16.d
Acc.to fondo rischi int. di moraCE B.10.d
a Fondo rischi per int. di moraSP C.II.1
1.000,00
400,00
Gli interessi attivi rilevati non concorrono alla formazione della base imponibile ed il relativo
accantonamento non risulta deducibile.
Esempio 4
Utilizzando i medesimi dati dell’esempio n. 3, si ipotizzi che all’inizio dell’esercizio successivo
venga incassato il credito vantato verso la Cabiri Spa con interessi di mora maturati nel 2010 per €
50 e spese per il recupero del credito per € 100. La registrazione della relativa fattura:
Crediti v/clienti per int. di moraSP C.II.1
a diversi
Interessi attivi di mora v/clientiCE C.16.d
Proventi diversiCE A.5
150,00
50,00
100,00
La registrazione del pagamento con l’incasso del capitale, degli interessi di mora e delle spese:
Banca c/cSP C.IV.1
a diversi
Crediti v/clientiSP C.II.1
Crediti v/clienti per int. di moraSP C.II.1
1.150,00
La scrittura per lo storno del fondo rischi per interessi di mora:
Fondo rischi per int. di moraSP C.II.1
a Sopravvenienze attiveCE A.5
400,00
Tali registrazioni non vanno rettificate in dichiarazione, infatti, con la costituzione del fondo,
gli interessi assumono rilevanza reddituale nel solo esercizio di effettivo percepimento.
Esempio 5
Le scritture del debitore. AL 31.12.2009, la registrazione degli interessi passivi di mora
(fiscalmente indeducibili sino alla loro corresponsione):
Int. passivi di mora v/fornitoriCE C.17
a Debiti v/fornitori per int. di moraSP D.7
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La registrazione della fattura ricevuta dalla Barca Srl con la quota di interessi 2010 e le spese di
recupero del credito:
diversi
Interessi passivi v/fornitoriCE C.17
Spese diverseCE B.14
a Debiti v/fornitori per int. di moraSP D.7
150,00
50,00
100,00
Tali costi risultano interamente deducibili (il pagamento avviene entro l’esercizio).
Il pagamento della fattura:
diversi
Debiti v/fornitoriSP D.7
Debiti v/fornitori per int. di moraSP D.7
a Banca c/cSP C.IV.1
1.150,00
■
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