La deroga ai limiti massimi dell`anticipazione di tesoreria
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La deroga ai limiti massimi dell`anticipazione di tesoreria
..................... Gestione finanziaria .................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................. Gestione La deroga ai limiti massimi dell’anticipazione di tesoreria di Gennaro Cascone Dirigente del Servizio Finanziario, Comune di Acerra - Revisore contabile e Giacomo Cacchione Responsabile dei Servizi Finanziari, Comune di Scafati - Revisore contabile ............................................................................................................................................................................................................................. La Corte dei conti, Sezione di controllo dell’Abruzzo, con la deliberazione 3 agosto 2011, n. 91, si è espressa in merito alle somme a destinazione vincolata su sollecitazione di un comune che è venuto a trovarsi nelle condizioni di raggiungimento del plafond massimo dell’anticipazione di tesoreria in prossimità della scadenza delle rate dei mutui. Nella suddetta pronuncia si è manifestato un orientamento favorevole all’utilizzo dell’anticipazione di cassa in deroga al limite massimo, ma in misura non eccedente i trasferimenti statali non ancora accreditati. Dopo una breve disamina dell’istituto contabile dell’anticipazione di tesoreria degli enti locali e dei suoi rilievi gestionali e contabili, anche con riguardo all’utilizzo per cassa di entrate vincolate, gli autori si soffermano sulle possibilità di deroga ai limiti di legge offerti dalla recente interpretazione giuscontabile, analizzandone i principali effetti operativi, finanziari e di cassa Anticipazione di tesoreria e l’utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate (1) L’anticipazione di tesoreria (a.t.) è regolata dall’art. 222 del Tuel (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), il quale prevede che essa viene concessa dal tesoriere, su richiesta dell’ente corredata della deliberazione della giunta, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e specifica che gli interessi decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art. 210; difatti, per ridurre al minimo il costo degli interessi sulle anticipazioni di cassa, il legislatore ha disciplinato il complementare istituto dell’Utilizzo per cassa delle entrate vincolate (Ucev) ex art. 195, in base al quale l’ente può ricorrere all’Ucev ogni qualvolta non possiede fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti (ovviamente in alternativa all’anticipazione di tesoreria). Si prevede che il tesoriere conceda all’ente, in più tranche, una a.t. finalizzata a fronteggiare momen- ........................ ................ 548 7/2012 tanee difficoltà di cassa derivanti dallo sfasamento temporale dell’effettuazione dei pagamenti (tempi passivi) rispetto alla realizzazione dei flussi di riscossione delle entrate (tempi attivi). Da una breve disanima della disciplina dei due istituti contabili predetti, si possono desumere i seguenti precetti operativi: — l’a.t. viene concessa dal tesoriere su esplicita richiesta dell’ente corredata della deliberazione della giunta; il tesoriere non può rifiutarsi di concederla, se in tesoreria unica non vi sono somme disponibili a qualsiasi titolo riconducibili all’ente; — il limite massimo dell’a.t. non può essere di importo superiore ai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio; — gli enti, che non versino in condizioni di dissesto, possono disporre l’Ucev per il finanziamento Nota: (1) Per approfondimenti su anticipazione di tesoreria, utilizzo per cassa di entrate vincolate, ed, in generale, gestione della cassa, si veda passim il volume G. Cascone e E. Lombardo, La gestione finanziaria e della cassa degli enti locali, Ipsoa Editore, 2007. ..................... Gestione finanziaria .................................................................................................. delle spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per un importo non superiore all’a.t. disponibile; — l’Ucev, che è logicamente prioritario rispetto all’a.t., presuppone l’adozione della deliberazione giuntale relativa all’a.t. e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio, potendo essere attivato dal tesoriere esclusivamente sulla base di specifiche richieste da parte del servizio finanziario dell’ente; — il ricorso all’Ucev vincola una quota corrispondente dell’a.t. e con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti; — gli enti che, nei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, hanno disposto alienazioni del patrimonio disponibile al fine del ripiano degli squilibri finanziari possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, con l’obbligo di reintegrare le somme utilizzate con il ricavato delle alienazioni suddette. Inoltre non ci si può esimere dal rilevare le seguenti analogie e differenze rispetto: — alla tipologia: mentre la a.t. consiste in una apertura di credito a titolo oneroso ed a breve-brevissimo termine (ovvero al massimo per 12 mesi, dovendo essere restituita nell’anno, anche mediante contrazione di una nuova anticipazione), l’Ucev consiste in un uso gratuito e temporaneo (ma senza specifica scadenza) di risorse vincolate con un obbligo di reintegro; — al limite di utilizzo: il ‘‘calcolo dei tre dodicesimi’’ si caratterizza per la complementarità, in presenza di un contemporaneo ricorso ai due istituti, in quanto le somme vincolate utilizzate per cassa riducono per il loro importo il plafond disponibile per la a.t.; — agli enti legittimati: mentre per la a.t. non vi sono limiti soggettivi espressamente previsti dalla norma, per l’Ucev vige il duplice limite per gli enti dissestati e per quelli che non hanno ricostituito le entrate a destinazione specifica precedentemente utilizzate pur avendone avuto la possibilità; — ai presupposti: entrambi gli istituti si fondano su di una deliberazione giuntale di inizio anno (che li può autorizzare entrambi), anche se per l’Ucev la previa adozione della deliberazione di autorizzazione alla a.t., crea un chiaro ordine logicoprocedurale da seguire nella prassi; entrambi gli istituti vengono innescati da specifiche richieste dell’ente, ogniqualvolta se ne presenti la necessità nell’ambito della gestione della liquidità. Alla luce delle brevi suesposte note di premessa, possono essere qui di seguito proposte alcune solu- zioni gestionali e procedurali concernenti l’anticipazione di cassa ed i meccanismi contabili contemplati dagli articoli 195 e 222 del Tuel. Preliminarmente, va notato che nessuna delle due disposizioni citate indica espressamente un preciso obbligo di contabilizzazione o di scritturazione finanziaria dell’istituto della a.t. nei documenti di bilancio e ad esso correlati, lasciando trasparire, quindi, non tanto una facoltà operativa, quanto un ampio margine di manovra nell’adozione della soluzione tecnico-contabile prescelta da parte degli operatori. La necessità, in omaggio ai più elementari principi contabili e di bilancio, di rappresentare contabilmente ogni fatto di gestione, impone la scritturazione nel bilancio di previsione e, successivamente, ‘‘a consuntivo’’, nel rendiconto della gestione dell’esercizio relativo, delle movimentazioni subite dall’a.t.; a tal fine, nei documenti finanziari preventivi e consuntivi verranno accese le seguenti poste contabili: 1) Anticipazioni di cassa, allocata al Titolo V (Entrate per accensioni di prestiti), nella risorsa dal codice 5.01.01.00, in relazione ai prestiti utilizzati e per l’importo cumulato degli stessi; 2) Rimborso per anticipazioni di cassa, allocata al Titolo III (Spese per rimborso di prestiti), nell’intervento dal codice 3.01.03.01, in relazione alla successive restituzioni e per l’importo cumulato delle stesse; 3) Interessi passivi su anticipazioni di cassa, allocata al Titolo I (Spese correnti), nell’intervento dal codice 1.01.08.06, in relazione agli oneri finanziari indotti dal prestito utilizzato per l’importo complessivo degli stessi ragguagliato ad anno. Tali stanziamenti, se si esclude quello di cui al punto 3), non costituiscono una previsione di entrata e di spesa vera e propria, ma svolgono la funzione di registrare i fatti gestionali collegati all’utilizzo dell’anticipazione, man mano che si verificano (un compito, quindi, di mera rappresentazione dei fatti di gestione); in tal modo, la richiesta del servizio finanziario di utilizzo dell’anticipazione costituisce, non già un atto di gestione del bilancio, ma una variazione al medesimo, che solo apparentemente contrasta con l’assetto delle competenze in materia di variazioni di bilancio, perché le poste in parola non hanno valore autorizzatorio, ma solo valore descrittivo dei fatti di gestione che avvengono a valere sul conto dell’anticipazione, in chiara analogia con il meccanismo di funzionamento dei capitoli relativi ai ‘‘Fondi economali’’ di cui al Titolo VI dell’entrata ed al Titolo IV della spesa, ma anche in generale con le cosiddette ‘‘partite di giro’’. Per tale ordine di motivazioni, le poste di bilancio poc’anzi individuate, pur essendo correttamente 7/2012 ................ ........................ 549 ..................... Gestione finanziaria .................................................................................................. formulate in termini di prassi tecnico-contabile, non rappresentano molto fedelmente la realtà di funzionamento del meccanismo sotteso all’a.t., in quanto quest’ultima è un vero e proprio movimento di cassa di fondi liquidi, che solo con qualche forzatura rappresentativa, può essere scritturato in un bilancio di competenza; infatti, l’a.t. non è una risorsa finanziaria aggiuntiva, al pari dei mutui finalizzati agli investimenti o agli altri utilizzi previsti dalla legge (debiti fuori bilancio, ecc.), ma un prestito oneroso a breve termine che consente, meramente ed esclusivamente in termini di cassa, l’erogazione delle spese. Quindi, non essendo una fonte di finanziamento di nuove spese da utilizzare a fini di pareggio del bilancio, essa si configura come una vera e ‘‘propria partita di giro contabile’’, alla stessa stregua, come si è detto, dei ‘‘Servizi per conto di terzi’’, condividendo con essi un’ulteriore analogia costituita dall’essere latori di un equilibrio interno (o subequilibrio) di bilancio, rappresentato nella fattispecie in esame dal cosiddetto equilibrio per movimento dei fondi a breve termine. Altro problema riguarda poi la contabilizzazione dei movimenti relativi all’anticipazione di cassa nei sistemi di scritture interne utilizzati dall’ente; infatti, il ‘‘mastro degli accertamenti e degli impegni’’ ed il ‘‘giornale di cassa’’ verranno, in presenza di movimenti sul conto dell’anticipazione, materialmente compilati dall’Ufficio ragioneria in base all’iter di seguito riportato: a) il tesoriere comunicherà periodicamente i movimenti avvenuti sul conto dell’anticipazione; b) l’ufficio predisporrà gli ordinativi di pagamento e di incasso, registrandoli nel giornale di cassa, ed effettuerà, sulla base degli ordinativi emessi e scritturati, i conseguenti impegni ed accertamenti di bilancio, registrandoli nel relativo mastro (senza dimenticare l’emissione di mandati per il pagamento periodico degli oneri finanziari e delle spese bancarie). A tale problematica procedurale si aggancia, inoltre, la questione della necessità di emettere periodicamente e sulla base delle comunicazioni del tesoriere gli ordinativi di incasso e di pagamento (ed i conseguenti accertamenti ed impegni), potendo essere ritenuta non proprio corretta, dopo l’entrata in vigore del Siope (2), anche se non vietata da alcuna norma, la prassi della contabilizzazione globale a fine esercizio, che tenga comunque costantemente sotto controllo l’andamento dei flussi finanziari derivanti dall’anticipazione, mediante la predisposizione e l’utilizzo di prospetti extracontabili di monitoraggio; in ogni caso, la mancata restituzione dell’a.t. entro la fine dell’esercizio, crea il cosiddetto ‘‘deficit di tesoreria’’, il quale, in omaggio a corrette procedure tecnico-contabili, ........................ ................ 550 7/2012 deve essere portato in evidenza nel conto dei residui passivi. Deroga ai limiti posti dagli articoli 195 e 222 Tuel Un innovativo (e meritevole di attenzione) slancio derogatorio, rispetto alla stretta osservanza dei limiti posti in materia di a.t. e Ucev, è di recente provenuto dalla deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo dell’Abruzzo, n. 91 del 3 agosto 2011, di risposta (positiva) ad un quesito da parte di un comune rivolto a conoscere la possibilità, in presenza di utilizzo di somme vincolate e di massima anticipazione, di ‘‘sfondare’’ il tetto dei tre dodicesimi normativamente stabilito, segnatamente in prossimità della scadenza delle rate dei mutui ed in presenza di trasferimenti erariali certificati ed in corso di erogazione; il predetto ente, nella richiesta di parere, specifica di avere, presso la tesoreria, fondi a destinazione vincolata per opere programmate, ma non appaltate e non portate ad esecuzione ed ha elaborato specifica richiesta di ulteriore utilizzo delle somme a destinazione vincolata in eccesso rispetto ai limiti di legge, ma non oltre l’importo dei trasferimenti statali non ancora incassati, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari n. 15/1997 e n. 18/1997 del Ministero dell’interno. L’analisi della visione derogatoria della sezione abruzzese, necessita di alcune considerazioni preliminari cosı̀ come di seguito proposte. Innanzitutto, l’utilizzazione per cassa di entrate a destinazione specifica, come si è detto in premessa, è consentita dagli articoli 195 e 222 del Tuel, quale strumento per sopperire a momentanee carenze di liquidità, solo entro rigidi limiti quantitativi e procedimentali, nell’intento di garantire l’ente, il quale, qualora non riesca a reintegrare in tempi rapidi le somme vincolate, viene esposto a seri rischi in ordine alla possibilità di portare a termine gli investimenti, ai quali quelle somme sono generalmente destinate, o di effettuare comunque i relativi pagamenti; poi, non va dimenticato che il superamento del limite quantitativo previsto dalle norme citate costituisce un’irregolarità, la cui gravità va valutata in relazione al concreto pericolo che si manifestino i rischi sopra evidenziati, in considerazione delNota: (2) Per approfondimenti sul Siope, si vedano i seguenti articoli di G. Cascone: ‘‘S.i.o.p.e. ed enti locali: aspetti applicativi e criticità del sistema’’, in Azienditalia, n. 7/2008; ‘‘Le novità in materia di S.i.o.p.e. in vigore dal 2011’’, in Azienditalia, n. 8/2010; ‘‘Il S.i.o.p.e. in vigore dal 1º gennaio 2012: assetto e prospettive’’, in Azienditalia, n. 12/2011. ..................... Gestione finanziaria .................................................................................................. l’importo delle risorse utilizzate rapportate all’entità del bilancio e alle condizioni complessive di quest’ultimo. Nella richiesta di parere in esame, infatti, si suppone che la stessa si riferisca all’utilizzo delle entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 del Tuel; come illustrato, il tesoriere concede l’anticipazione in mancanza di fondi non vincolati dell’ente nella contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato (e presso di esso) e dovrà provvedere ad estinguere l’anticipazione stessa non appena saranno acquisiti dall’ente introiti non soggetti a vincolo di destinazione; invero, l’articolo summenzionato non reca esplicitamente questo obbligo del tesoriere in quanto si tratta di una norma posta dal D.M. 26 luglio 1985 (normativa attuativa della legge n. 720/1984 (3) e di recente sostituita dal D.M. 4 agosto 2009) in materia di tesoreria unica (t.u.), ed è considerata vigente perché non abrogata né espressamente né tacitamente dal Tuel, anzi indirettamente confermata dall’art. 209, c. 2, dello stesso Tuel, ai sensi del quale, il tesoriere esegue le operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale nel rispetto della legge n. 720/1984 e successive modificazioni (poiché si richiama la legge n. 720/1984 deve ritenersi che il rinvio operi anche per la normativa integrativa di secondo grado e per i regolamenti). Le anticipazioni operano alla stessa stregua di un normale scoperto di conto corrente, sia nel senso che si estinguono automaticamente (a seguito di riscossioni sufficienti a formare corrispondenti disponibilità di cassa) e sono riaccese al ripresentarsi di nuovo fabbisogno, sia nel senso che gli interessi a carico dell’ente decorrono dal momento dell’effettivo esborso, mediante pagamento di queste risorse; un’esplicita conferma di questa soluzione, la fornisce il secondo comma dell’art. 222 che, nel completare la disciplina delle anticipazioni di tesoreria, individua come termine di decorrenza degli interessi addebitati dal tesoriere quello dell’effettivo utilizzo delle somme, con la conseguenza che il pagamento degli stessi avverrà quando le somme anticipate saranno concretamente spese, ed infatti esclude che possano essere addebitati all’ente interessi in presenza di fondi liberi presso la tesoreria provinciale dello Stato. In armonia con l’oggetto della disamina e come fonte ricca di spunti di riflessione, si pongono quindi le non più recenti (ma ancora attualissime) indicazioni ministeriali, fornite con la Circolare n. 15/ 1997, con la quale si dettarono disposizioni in materia di tesoreria unica e di trasferimenti erariali agli enti locali, concedendo ad essi la possibilità di eccedere il limite dell’a.t., purché lo sforamento non fosse superiore all’ammontare dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione disponibili in t.u.; successivamente, con la correlata Circolare n. 18/1997, di rettifica della n. 15/1997, il Ministero dell’interno diede agli enti locali ulteriori indicazioni in ordine alle problematiche connesse all’utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un fondo di cassa costituito (in tutto o in parte) da entrate a specifica destinazione, confermando nuovamente che le somme a destinazione vincolata possono essere utilizzate nei limiti dei trasferimenti erariali, senza vincolo di destinazione, che si rendono via via disponibili presso la t.u., con la conseguenza che, alle condizioni e nei limiti tratteggiati nella interpretazione ministeriale, risulta possibile e pienamente legittima la deroga al limite massimo della a.t. (anche in presenza di Ucev.). Riflessi operativi sulla gestione finanziaria e di cassa L’orientamento della sezione abruzzese appare chiaro e di ampia apertura nei confronti di una deroga al limite stabilito dalla normativa vigente, anche perché la locuzione ‘‘di volta in volta (...) disponibili’’, usata nella richiamata Circolare n. 15/ 1997 e ripresa tout court nel parere della Corte dei conti, pur essendo inequivocabile, non si esime dal generare talune perplessità e dal far emergere taluni spunti di riflessioni su cui occorre soffermarsi. L’ampiezza dell’apertura offerta nella pronuncia in esame lascia supporre che, in teoria, in presenza di pagamenti di trasferimenti statali (oggi fiscalizzati) a scadenze ripetitive e normativamente prefissate, gli enti siano indotti ad utilizzare costantemente la deroga in attesa dell’incasso successivo; ciò non deve però generare un indiscriminato utilizzo del potere derogatorio, essendo sicuramente più giusto e più corretto fare ricorso alla deroga solo nel caso in cui l’incasso dei trasferimenti subisca dei ritardi rispetto alle scadenze prestabilite e, quindi, nell’ambito dei tempi necessari all’incasso delle spettanze rispetto alle scadenze programmate. Diversamente, si potrebbe verificare l’ipotesi di rendere strutturale il ricorso alla maggiore anticipazione legata all’incasso delle entrate di derivazione statale e, di fatto, elevare un limite che, invece, la legge indica come tassativo (i tre dodicesimi). Nota: (3) Si vedano anche le recenti novità recate dall’art. 35 del D.L. n. 1/2012 (cd. ‘‘Decreto Liberalizzazioni’’), che hanno rivitalizzato il sistema di tesoreria unica vigente fino al 31 dicembre 2008, ovvero antecedentemente l’entrata in vigore dell’art. 77-quater del D.L. n. 112/2008 (Cfr. G. Cascone, ‘‘Il superamento della tesoreria unica: l’applicazione dal 2009 del sistema misto’’, in Azienditalia, n. 10/2008 e G. Cascone, ‘‘L’evoluzione dei rapporti tra i tesorieri degli enti locali e la tesoreria dello stato in regime di tesoreria mista’’, in Azienditalia, n. 11/ 2009). 7/2012 ................ ........................ 551 ..................... Gestione finanziaria .................................................................................................. Tale comportamento appare in evidente contrasto con la natura dell’istituto che, è da intendersi come una forma di indebitamento a breve, da estinguere entro l’esercizio, ed inoltre evidenzia un atteggiamento dilatorio della soluzione della crisi di liquidità che stazionando a lungo in prossimità del limite sottintende una patologia ben più grave di una crisi momentanea e passeggera. E ancora, il costante utilizzo dell’anticipazione di cassa, peraltro facendo ricorso ad una seppur legittima deroga, può celare problemi finanziari di tipo strutturale, non temporanei, nei confronti dei quali l’ente deve tempestivamente attivarsi per rimuoverne le cause e per attenuarne gli effetti; infatti, il ricorso all’anticipazione rappresenta l’ingresso in una spirale il cui fondo è rappresentato proprio dalla deroga che può condurre ad uno stato di insolvenza cronica e, quindi, di pre-dissesto (e poi di dissesto) finanziario. Il perdurante stazionamento dell’anticipazione di tesoreria ai margini del limite massimo, o, peius, il ripetersi della necessità di utilizzare la deroga in parola, nasconde l’incapacità dell’ente di incassare le entrate proprie e, quindi, prelude ad una irreversibile crisi di liquidità; in tali evenienze, l’ente non può più utilizzare solo ‘‘soluzioni tampone’’ (come l’a.t. e l’Ucev), idonee ad edulcorare le crisi di cassa passeggere, ma deve adottare strategie radicali che, da un lato, comportano un massiccio intervento di riduzione della parte spesa (soprattutto corrente) del bilancio e che, dall’altro, tendono al contestuale potenziamento di tutte le misure volte al miglioramento del ‘‘rapporto accertamenti/incassi’’, segnatamente per le entrate correnti proprie. Pertanto, in omaggio alla ratio della normativa di base, il ricorso all’anticipazione di cassa deve essere inteso quale adozione di un provvedimento straordinario per superare una crisi di liquidità meramente temporanea; invece, quando il ricorso all’a.t. (ed al complementare Ucev) è ripetitivo e sistematico, le azioni da intraprendere devono essere rivolte a soluzioni di tipo strutturale, mediante un pilotaggio attento e razionale dei tempi di cassa, comprimendo quelli attivi e dilatando quelli passivi. In tale direzione, si pone la necessità di adottare una politica di bilancio che converga verso una grande attenzione alle entrate in tutte le fasi, dalla programmazione, alla gestione ed alla rendicontazione: - in termini preventivi, occorrerà adottare una prudente politica di bilancio sul fronte delle entrate proprie, tale che le stesse vengano stanziate esclusivamente se possiedono la caratteristica della attendibilità e non solo per garantire, come talvolta avviene, un formale e fittizio pareggio finanziario; ........................ ................ 552 7/2012 inoltre, sul fronte delle entrate straordinarie, queste potranno essere previste in bilancio, ma dovranno individuare specificamente ed analiticamente le spese che vanno a finanziare, in quanto gli impegni, e soprattutto i rispettivi pagamenti, andranno prudentemente attivati solo successivamente all’accertamento (o, meglio, all’incasso) delle stesse, ovviamente se non si vuole creare un appesantimento della situazione della liquidità dell’ente; — in termini gestionali, va intrapresa una massiccia azione di anticipazione-compattazione dei ritmi di incasso, ovvero un insieme di azioni, variabili da ente a ente, tese univocamente alla riduzione dei tempi di riscossione delle entrate, quali, ad esempio, l’anticipazione dell’emissione dei ruoli tributari e delle liste di carico, in maniera da consentire l’incasso entro l’esercizio, nonché l’incremento dell’azione di recupero coattivo delle posizioni creditorie; l’azione gestionale va combinata con una corretta programmazione, soprattutto laddove sia necessario apportare delle modifiche regolamentari finalizzate alla compressione dei tempi di riscossione delle entrate proprie (inoltre, la fase di programmazione correttamente combinata con quella di gestione consentono, anche in termini di comunicazione verso l’esterno, di dare l’idea di una maggiore attenzione dell’ente al recupero delle entrate, fungendo cosı̀ da deterrente al fenomeno dell’elusione e dell’evasione); — in termini consuntivi, occorre effettuare un accurato riaccertamento dei residui, cancellando o abbattendo tutte le partite di credito che, per motivi di ordine tecnico-contabile, non potranno essere ragionevolmente incassate nella misura originariamente accertata, e assestando in riduzione le partite di debito che, per motivi vari, potrebbero essere state impegnate senza la presenza dei requisiti normativi. Le azioni poste in essere sulle entrate, dunque, dovranno essere affiancate da altrettante azioni positive sul versante della spesa, perché le prime senza le seconde non sarebbero sufficienti ad ottenere risultati nel breve-medio periodo, per cui la tempistica dei flussi di uscita deve essere orientata positivamente a favore dell’ente, attraverso l’esperimento congiunto di una serie di azioni di contenimentorallentamento dei ritmi di spesa con riferimento non solo ai pagamenti, ma anche agli impegni di spesa, effettuando (preferibilmente in modo congiunto) le seguenti azioni di: contenimento concertato e temporaneo degli impegni di spesa per attività discrezionali e non obbligatorie, mediante il coinvolgimento di tutti i responsabili dell’ente, titolari del potere di spesa; allungamento dei tempi di pagamento delle forniture in modo concertato con i fornitori di beni e ser- ..................... Gestione finanziaria .................................................................................................. vizi, anche mediante l’inserimento nei contratti di regole ad hoc che, pur sempre nel rispetto dei limiti recati dalla normativa vigente, consentano all’ente di avere maggior tempo per il pagamento del corrispettivo; negoziazioni di convenienti ‘‘piani di rientro del debito’’, da effettuarsi anche con procedimenti transattivi convenuti con i principali creditori dell’ente, i quali spesso sono propensi ad accettare somme minori ma certe, in alternativa a somme maggiori ma di più lungo ed incerto realizzo; razionalizzazione delle spese correnti fisse e continuative, mediante l’utilizzo della contabilità analitica e lo studio delle soluzioni alternative in termini di analisi costi-benefici; velocizzazione dei tempi di riconoscimento e regolarizzazione dei debiti fuori bilancio al fine di limitarne l’impatto di oneri accessori: interessi di mora, spese legali, eccetera. In ogni caso, le azioni sul fronte della spesa otterranno il massimo dei benefici se poste in essere nella fase di programmazione, mediante una rimodulazione delle uscite di bilancio, per cui l’intervento di sanificazione finanziaria e di cassa sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la condivisione dell’obiettivo da parte dell’apparato tecnico e politico; più in generale, la fuoriuscita dell’ente dalla situazione di crisi della liquidità dipende direttamente e proporzionalmente dal livello di convergenza di tutte le azioni, sulla entrata e sulla spesa, che dovranno necessariamente tendere in senso opposto, l’una verso l’altra, per ottenere il risultato del risanamento finanziario e di cassa, senza (o limitando) il ricorso all’anticipazione di tesoreria e, soprattutto, senza attingere (se non in extrema ratio) in modo irrazionale alle qui discusse facoltà derogatorie ai limiti posti dalla legge per l’utilizzo degli istituti contabili sopra esaminati. 7/2012 ................ ........................ 553