La destinazione del tfr

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La destinazione del tfr
La destinazione del tfr
Mauro Porcelli - Airu - Università
Cattolica del Sacro Cuore
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Premessa: date rilevanti
• 29 aprile 1993: data di entrata in vigore del D.Lgs
124/1993
sulla
disciplina
pensionistiche complementari.
delle
forme
L'art. 8, comma 3, prevede che i lavoratori di prima
occupazione successiva alla data di entrata in vigore del
Decreto stesso, nel momento in cui aderiscono ad un
fondo pensione istituito con contratto collettivo, vi
conferiscano (obbligatoriamente) l'intero Tfr che
matura successivamente all'adesione al fondo.
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Premessa: date rilevanti
29 aprile 1993: data di entrata in vigore del D.Lgs 124/1993 sulla
disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Si distinguono così
ƒ "vecchi iscritti" = i lavoratori che sono stati iscritti alla
previdenza obbligatoria (cioè che hanno iniziato la loro
prima occupazione con regolare versamento di contributi) in
una data anteriore al 29 aprile 1993 (cioè fino al 28.4.1993).
Questi lavoratori non hanno l'obbligo di conferire il 100%
del loro Tfr in caso di adesione a fondi pensione (i singoli
fondi prevedono percentuali diverse);
ƒ "nuovi iscritti" = i lavoratori che sono stati iscritti alla
previdenza obbligatoria (cioè che hanno iniziato la loro
prima occupazione con regolare versamento di contributi) in
una data che va dal 29 aprile 1993 in avanti. Questi
lavoratori nel momento in cui aderiscono ad un fondo
pensione hanno l'obbligo di conferirvi il 100% del loro Tfr.
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Premessa: date rilevanti
• 1 gennaio 2007: data di entrata in vigore del
D.Lgs 252/2005.
L'art. 8, comma 7, prevede che i lavoratori di
prima occupazione successiva alla data di
entrata in vigore del Decreto stesso, entro sei
mesi dalla data di assunzione siano chiamati a
decidere la destinazione del loro Tfr.
Chi al 31.12.2006 era già occupato è stato chiamato a
decidere entro il 30.6.2007; la scelta di questi lavoratori
ha riguardato soltanto il tfr maturato dal 1.1.2007
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La scelta sulla destinazione del tfr
Il lavoratore è chiamato a scegliere la
destinazione del trattamento di fine rapporto
tra
z Mantenimento in azienda (meglio: in
regime di retribuzione differita)
z Trasferimento a una forma pensionistica
complementare
– Fondo chiuso
– Fondo aperto
– Forma individuale pensionistica
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La scelta sulla destinazione del tfr
In caso di mantenimento in regime di retribuzione
differita:
z per il lavoratore non cambia nulla rispetto a prima
del 1.1.2007: continuerà ad applicarsi l'art. 2120
del codice civile
z è possibile modificare la propria scelta
successivamente (varrà per il TFR che maturerà a
partire dalla nuova scelta): ogni fondo ha le sue
"finestre" di accesso (almeno una all'anno)
z i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti
devono trasferire le quote di TFR presso il fondo
di tesoreria istituito presso l'INPS
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La scelta sulla destinazione del tfr
In caso di trasferimento del tfr a forme
pensionistiche complementari
z non è possibile scegliere successivamente di
riportare il TFR in azienda
z il trasferimento del tfr non comporta il
trasferimento allo stesso fondo di quote di
retribuzione diretta (il D.Lgs 252/2005 riguarda
solo il TFR), per le quali occorre un'ulteriore
volontà del lavoratore
Rispetto al sistema previgente, è ora possibile contribuire alla
previdenza complementare anche con il solo tfr
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La scelta: nuovi iscritti
z
z
Il lavoratore iscritto per la prima volta alla
previdenza obbligatoria dopo il 28.4.1993 e già
iscritto al fondo chiuso conferisce già l'intero TFR
al fondo, potrà eventualmente scegliere di
cambiare fondo
Il lavoratore iscritto per la prima volta alla
previdenza obbligatoria dopo il 28/4/1993 e non
iscritto al fondo chiuso può scegliere tra
–
–
–
–
Mantenimento del TFR in azienda
Trasferimento a fondo chiuso di categoria
Trasferimento a fondo aperto
Trasferimento a forma individuale pensionistica
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La scelta: vecchi iscritti 1/2
z Il
lavoratore iscritto per la prima volta alla
previdenza obbligatoria entro il 28.4.1993 e
iscritto al fondo chiuso (= conferimento
solo di una quota di tfr) può scegliere tra
– Mantenere "in azienda" la quota di TFR non
conferita al fondo
– Trasferire al fondo cui aderisce anche la quota
di TFR finora non conferita
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La scelta: vecchi iscritti 2/2
z Il
lavoratore iscritto per la prima volta alla
previdenza obbligatoria entro il 28/4/1993 e
non iscritto al fondo chiuso può scegliere tra
– Mantenere il TFR "in azienda"
– Conferire al fondo chiuso la quota di TFR
prevista dall'accordo collettivo
– Conferire a un fondo aperto una quota di TFR a
sua scelta, non inferiore al 50%
– Conferire a una forma pensionistica individuale
una quota di TFR a sua scelta, non inferiore al
50%
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La scelta: il mod. TFR2
I lavoratori di prima occupazione devono esprimere
la loro scelta entro sei mesi dall'assunzione,
attraverso la compilazione del mod. TFR2
(approvato con D.M. 30.1.2007)
Il modulo deve essere messo a disposizione dal
datore di lavoro
Per i lavoratori che abbiano già manifestato l'indicazione sulla
destinazione del Tfr a precedenti datori di lavoro, c'è un
problema di coordinamento di norme: da una parte il
Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 sembra escluderli
dalla compilazione, dall'altra è necessario che il nuovo
datore di lavoro sappia come dovrà gestire le quote di tfr.
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La scelta tacita
(art. 8, c.7, D.Lgs 252/2005)
Il lavoratore deve riconsegnare il mod. TFR2 compilato entro
sei mesi dall'assunzione (il datore ne restituirà copia
controfirmata per ricevuta). In mancanza si considera
effettuata la "scelta tacita" (c.d. silenzio-assenso)
In questo caso si applicano le seguenti regole:
1.
Tutto il TFR maturando viene trasferito alla forma
pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi
2.
Se l'azienda aderisce a più forme pensionistiche
complementari, il TFR maturando è trasferito alla forma cui ha
aderito il maggior numero di lavoratori nell'azienda, salvo
diverso accordo aziendale
3.
Qualora non siano applicabili le due regole precedenti, il TFR
è trasferito al fondo pensione residuale presso l'Inps
(FONDINPS)
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.
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La scelta: obblighi di informazione da
parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve informare per tempo i
propri dipendenti sulle diverse scelte
possibili e sugli effetti della mancata scelta
In caso di mancata espressione di una scelta
da parte del lavoratore, il datore dovrà, un
mese prima della scadenza, comunicare al
lavoratore a quale forma pensionistica verrà
trasferito il suo tfr qualora egli non esprima
una scelta entro la scadenza prevista
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FONDINPS e Fondo di tesoreria
Dal 1.1.2007 sono istituiti presso l'INPS:
z una "forma pensionistica complementare
residuale", prevista dall'art. 9 del D.Lgs.
252/2005
z il "fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile", istituito dalla legge 296/2006
Sono due fondi ben diversi tra loro, è
importante non confonderli
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FONDINPS
La "forma pensionistica complementare
residuale", che il D.M. 30.1.2007 ha
denominato "Fondo complementare INPS",
o FONDINPS è il fondo pensione cui
affluiranno le quote di tfr su cui si sarà
formata una scelta tacita, nei casi in cui con
i criteri di legge non sia possibile
individuare un diverso fondo cui trasferire
tale tfr.
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FONDINPS
È un vero e proprio fondo pensione, con due
particolarità derivanti dalla sua caratteristica di
fondo residuale:
z non può essere oggetto di una scelta espressa, cioè
nessun lavoratore può scegliere di destinarvi il
proprio tfr
z il lavoratore può trasferire il proprio tfr ad un'altra
forma pensionistica complementare dopo un anno
di permanenza in FONDINPS (per gli altri fondi il
limite minimo è due anni)
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Il Fondo di tesoreria
Il "fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile" (art. 1, cc. 755-757, legge
296/2006) è un fondo di tesoreria cui
affluiscono le quote di tfr, maturate dal
1.1.2007, che i lavoratori di aziende con
almeno 50 addetti hanno scelto di
mantenere in regime di retribuzione differita
Non è un fondo pensione
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Il Fondo di tesoreria
Il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti deve
versare mensilmente (contestualmente ai
contributi previdenziali) al fondo di tesoreria le
quote di tfr maturate
In caso di erogazione di Tfr o anticipazioni è il
datore di lavoro che deve erogare ai lavoratori il
trattamento di fine rapporto e le anticipazioni
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Il Fondo di tesoreria
In caso di erogazione del tfr o di anticipazioni, in sede di
denuncia mensile il datore provvederà al conguaglio, per
recuperare le quote di tfr del dipendente che erano state
versate alla Tesoreria.
Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del
Fondo di tesoreria che l'azienda è tenuta a erogare nel mese
sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti
dall'azienda con la denuncia del mese stesso, è il Fondo a
dover pagare (per intero) la quota di sua competenza: il
datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al
Fondo l'incapienza, il Fondo dovrà erogare direttamente al
lavoratore la quota di sua spettanza, entro trenta giorni (art.
2, c. 4, D.M. 30.1.2007)
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Destinazione tfr: misure
compensative per le imprese
La destinazione del tfr alle forme pensionistiche
complementari, o il versamento al Fondo di tesoreria, ha
tolto alle imprese un accantonamento utile per
finanziamenti a breve termine. Il D.Lgs. 252/2005 (art. 10)
ha previsto misure compensative:
z deduzione dal reddito di impresa di un ammontare pari a
– 4% per aziende con almeno 50 dipendenti
– 6% per aziende fino a 49 dipendenti
del tfr trasferito alle forme pensionistiche complementari o
versato al fondo di tesoreria
z esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia
(0,20% dell'imponibile previdenziale) in proporzione alle
quote di TFR devolute alla previdenza complementare o al
fondo di tesoreria INPS
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