vendita al minuto mediante distributori automatici

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vendita al minuto mediante distributori automatici
VENDITA AL MINUTO MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
La presente pratica non va fatta perchè ne deve essere fatta un'altra qualora la
vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad
essa adibito in modo esclusivo. In tale caso l'installazione dei distributori automatici va
considerata come apertura di un normale esercizio ed è soggetta alle norme che regolano la
normale apertura di nuovi negozi
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SITUAZIONI POSSIBILI:
- Inizio (o inizio per aggiunta distributore) (area pubblica – area privata)
- Inizio per subingresso
dante causa: stesso comune o altro comune
- variazione per variazioni societarie
- cessazione per
- rimozione distributore
- subingresso
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L’attività di vendita può essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune
della SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi degli artt. 67 del D. Lgs.
26.03.2010, n. 59, 17 della Legge Regionale 30.12.2009, n. 38 e 19 della Legge 7.8.1990, n.
241, completa di tutta la documentazione per l’inizio dell’attività elencata nel presente stampato
che deve essere allegata alla predetta SCIA.
Comune competente a ricevere la SCIA : la SCIA deve essere presentata al Comune
dove è ubicato il distributore.
Devono naturalmente essere sussistenti tutti i requisiti di natura igienico-sanitaria dei
distributori previsti dalle vigenti norme per la vendita di alimenti e bevande mediante tali
apparecchi, nonchè i requisiti relativi alla sicurezza degli impianti.
*******
Art. 49, comma 4 ter, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122
Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e
«Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque
ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis [……. Nota:
cioè dell’art. 19 della L. 241/90, come sostituito dal comma 4 bis dell’art. 49 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito
nella Legge 30.07.2010, n. 122………..] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa
statale e regionale.
art. 67 - Apparecchi automatici– Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo
sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7
agosto1990, n.241.
2. …………….
Art. 17 Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 - Apparecchi automatici.
1. abrogato
2. abrogato
3. Nella segnalazione certificata di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene
installato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo
esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
Art. 17. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) Legge Regionale 30.12.2009, n. 38
1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile).
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette: ……………………………….
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
……………
3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della
modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Nota della Regione Piemonte prot. 0001501/DB1701 del 24.02.2010
La dichiarazione deve essere presentata al comune. Il legislatore regionale, nell’attribuzione della
competenza, si preoccupa esclusivamente di radicarla in capo al comune, senza ulteriori specificazioni.
Peraltro, tenuto conto dei contenuti della direttiva [ Nota: direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12.12.2006, relativa alla libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento nel mercato interno –
cosidetta direttiva Bolkestein]
ed in particolare del divieto di assoggettare le imprese ad obblighi relativi a
residenza, sede legale e domicilio, le competenze non potranno che attribuirsi nel modo seguente:
- per gli esercizi di vicinato, gli spacci interni e gli apparecchi automatici, il comune di riferimento è
quello dove è ubicato l’esercizio
- per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, e per la vendita presso il
domicilio dei consumatori, il comune non potrà che essere quello dove l’interessato sceglie di avviare la sua attività,
per tale potendosi intendere il comune, ad esempio, di maggiore agio logistico per l’imprenditore.
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia - Legge 7.8.1990, n. 241
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti
e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e'
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza,
all'immigrazione,
all'asilo,
alla
cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove
espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui
la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi
elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione
dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si
considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto
comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai
sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui
al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e
previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare
comunque
tali
interessi
mediante
conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6,
restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle
sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività
non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione
di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 21. Disposizioni sanzionatorie. Legge 7.8.1990, n. 241
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20.
ART. 22 Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 - Sanzioni e revoca
1- Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le
disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2-In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3 - Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
Codice Penale: art. 483
Chiunque attesta falsamente, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato
civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER INIZIO ATTIVITA’
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA )
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di
dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell’attività e pena della reclusione).
La SCIA deve essere prodotta in triplice copia:
- una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani,
Carabinieri, Guardia di Finanza ......) se la richiedono durante i normali controlli
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio.
Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima
dell’apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un
documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA.
Va compilato il riquadro SEZIONE A – Avvio dell’attività
A PAGINA 2
FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5
- per le ditte individuali: il
titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la
detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
A PAGINA 6 : Va compilato il primo riquadro
FIRMA A PAGINA 6 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 6
- per le ditte individuali:
il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la
detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE – REQUISITI PROFESSIONALI:
è obbligatorio che sia compilato
SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA’ il
secondo riquadro di pagina 6 .
SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA’ è obbligatorio
inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali :
il modello va compilato e firmato
- dal titolare di ditta individuale
- dal legale rappresentante di
società
- oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta
all’attività
che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato,
oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 .
Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina.
Nel caso il suddetto
firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma,
dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA’ :
Ogni
- socio di una S.N.C.
- socio
accomandatario di una S.A.S.
- legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una
S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa
deve compilare uno dei quadri dell’allegato A.
Nel caso
i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al
modello fotocopia di un proprio documento di identità.
L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della
SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle
presenti istruzioni.
Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
da questo Comune.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci contenute o
corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l’applicazione delle sanzione penali
sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 76: sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni
false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è
ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE
- Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale
rappresentante (per le società), o, in alternativa – in entrambi i predetti casi -, della
persona preposta all’attività di commercio del settore alimentare,
dei requisiti
professionali per la predetta attività, mediante :
(per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla
SCIA ) :
• caso 1 – corso professionale : fotocopia dell’attestato rilasciato dall’ente che ha tenuto il corso professionale
per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione
Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l’oggetto e la
partecipazione al corso ed il superamento dell’esame finale, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla
SCIA;
• caso 2 – attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all’I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione
comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS, ….. ;
• caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice
fiscale dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore
familiare
dell’imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3° grado, specificando il
grado, o affine entro il 3° grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata
all’I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo
INPS, …..;
• caso 4 – attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA :
della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande
di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche
non continuativi, nell’ultimo quinquennio , data di inizio e di fine dell’attività dichiarata all’I.N.P.S. Deve
anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della
Camera di Commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto
conto contributivo INPS, …;
• caso 5 – possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione
dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
• caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l’iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio per l’attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della
Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
• caso 7 – idoneità per l’iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di
alimenti e bevande o per l’iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della
dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio,
attestante il superamento, dinanzi all’apposita
commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell’esame di idoneità per l’attività di commercio di
generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del
D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell’iscrizione
al Registro Esercenti il Commercio, o dell’esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione
speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e
compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
fotocopia del documento di identità
-
-
di chi firma la SCIA
nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura,
cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare (nel
caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (nel caso di società)
ma, appunto, dalla persona
preposta al commercio del settore alimentare)
per tutte le società : di ogni
socio di una S.N.C.,
socio accomandatario di una
S.A.S.,
legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o
società cooperativa
(che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell’allegato A della
SCIA).
visura camerale di iscrizione al Registro Imprese
della Camera di Commercio da cui risultino
gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione, e/o soci con potere
di amministrazione.
- se la titolarità delle operazioni di vendita o somministrazione effettuate dal distributore fa capo ad altra impresa
che non è quella titolare dell'esercizio in cui è sito il distributore, occorre: il consenso scritto del titolare di
quest'ultima impresa con allegata fotocopia del proprio documento di identità
- Se i distributori sono installati su suolo pubblico: fotocopia dell'autorizzazione del Sindaco di occupazione suolo
pubblico
- Se i distributori sono installati su suolo privato: dichiarazione di assenso del proprietario del suolo
- nel caso di installazione di distributori in punti diversi: planimetria da cui risultino i luoghi in cui sono installati
DOCUMENTI DA PRESENTARE
PER INIZIO ATTIVITA’PER SUBINGRESSO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA )
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di
dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell’attività e pena della reclusione).
La SCIA deve essere prodotta in triplice copia:
- una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani,
Carabinieri, Guardia di Finanza ......) se la richiedono durante i normali controlli
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio.
Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima
dell’apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un
documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA.
A PAGINA 2
Va compilato il riquadro SEZIONE A – Avvio dell’attività per subingresso
FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5
- per le ditte individuali:
il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la
detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
A PAGINA 6 : Va compilato il primo riquadro
FIRMA A PAGINA 6 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 6
- per le ditte individuali:
il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la
detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE – REQUISITI PROFESSIONALI:
è obbligatorio che sia compilato
SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA’ il
secondo riquadro di pagina 6 .
SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA’ è obbligatorio
inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali :
il modello va compilato e firmato
- dal titolare di ditta individuale
- dal legale rappresentante di
società
- oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta
all’attività
che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato,
oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 .
Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina.
Nel caso il suddetto
firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma,
dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA’ :
Ogni
- socio di una S.N.C.
- socio
accomandatario di una S.A.S.
- legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una
S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa
deve compilare uno dei quadri dell’allegato A.
Nel caso
i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al
modello fotocopia di un proprio documento di identità.
L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della
SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle
presenti istruzioni.
Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
da questo Comune.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci contenute o
corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l’applicazione delle sanzione penali
sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 76: sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni
false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è
ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE
- Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale
rappresentante (per le società), o, in alternativa – in entrambi i predetti casi -, della
persona preposta all’attività di commercio del settore alimentare,
dei requisiti
professionali per la predetta attività, mediante :
(per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla
SCIA ) :
• caso 1 – corso professionale : fotocopia dell’attestato rilasciato dall’ente che ha tenuto il corso professionale
per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione
Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l’oggetto e la
partecipazione al corso ed il superamento dell’esame finale, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla
SCIA;
• caso 2 – attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
•
•
•
•
•
quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all’I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione
comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS, ….. ;
caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice
fiscale dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore
familiare
dell’imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3° grado, specificando il
grado, o affine entro il 3° grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata
all’I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo
INPS, …..;
caso 4 – attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA :
della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande
di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche
non continuativi, nell’ultimo quinquennio , data di inizio e di fine dell’attività dichiarata all’I.N.P.S. Deve
anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della
Camera di Commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto
conto contributivo INPS, …;
caso 5 – possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione
dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l’iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio per l’attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della
Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
caso 7 – idoneità per l’iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di
alimenti e bevande o per l’iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della
dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio,
attestante il superamento, dinanzi all’apposita
commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell’esame di idoneità per l’attività di commercio di
generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del
D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell’iscrizione
al Registro Esercenti il Commercio, o dell’esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione
speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e
compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
fotocopia del documento di identità
-
-
di chi firma la SCIA
nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura,
cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare (nel
caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (nel caso di società)
ma, appunto, dalla persona
preposta al commercio del settore alimentare)
per tutte le società : di ogni
socio di una S.N.C.,
socio accomandatario di una
S.A.S.,
legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o
società cooperativa
(che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell’allegato A della
SCIA).
visura camerale di iscrizione al Registro Imprese
della Camera di Commercio da cui risultino
gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione, e/o soci con potere
di amministrazione.
- originale o copia autenticata in bollo
dell'atto notarile oppure
della scrittura privata con firme autenticate dal notaio
trasferimento in proprietà o in affitto dell'azienda
di
In attesa di produrre a questo Ufficio originale o copia autentica di uno dei suddetti documenti debitamente
registrato all’Ufficio del Registro, (all’incombenza della registrazione provvede il Notaio), farsi rilasciare dal
Notaio – immediatamente dopo la firma – copia autentica dell’atto notarile o della scrittura privata, senza la
registrazione, oppure dichiarazione da cui risultino tutti i dati del trasferimento di azienda (dati del cedente, del
subentrante, dell’azienda…..) compresa la data dalla quale decorre il passaggio di proprietà (o l’affitto) dell’azienda
e che determina la data di cessazione attività del cedente e l’inizio attività del subentrante.
- Se i distributori sono installati su suolo pubblico: fotocopia dell'autorizzazione del Sindaco di occupazione suolo
pubblico
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER
VARIAZIONI SOCIETARIE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA )
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di
dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell’attività e pena della reclusione).
La SCIA deve essere prodotta in triplice copia:
- una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani,
Carabinieri, Guardia di Finanza ......) se la richiedono durante i normali controlli
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio.
Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima
dell’apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un
documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA.
FIRMA A PAGINA 4 Nel caso il legale rappresentante che deve firmare a pagina 4 non possa venire
personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio
documento di identità.
ALLEGATO A REQUISITI MORALI : :
Ogni
- socio di una S.N.C.
- socio
accomandatario di una S.A.S.
- legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una
S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa
deve compilare uno dei quadri dell’allegato A. Nel caso i
firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al
modello fotocopia di un proprio documento di identità.
REQUISITI PROFESSIONALI: SE L’ESERCIZIO TRATTA ALIMENTARI
Deve essere dimostrato il possesso da parte del legale rappresentante o della persona specificamente
preposta dei requisiti professionali per il settore alimentare : vedere stampato dei requisiti professionali.
A) Caso in cui i requisiti professionali sono posseduti dallo stesso legale rappresentante che firma la
SCIA a pagina 4:
Deve essere compilato nel riquadro di pagina 4 “…sono posseduti dal sottoscritto legale rappresentante
….” e lo stesso legale rappresentante che firma la SCIA deve compilare il modello allegato B). Nel caso il
firmatario non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la firma su detto modello allegato B) ,
dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
B) Caso in cui i requisiti professionali sono posseduti da altro legale rappresentante diverso da
quello che firma la presente SCIA a pagina 4:
Il legale rappresentante che firma a pagina 4, indicherà nel riquadro di pagina 4 i dati anagrafici del
legale rappresentante che possiede i requisiti professionali.
Detto legale rappresentante che possiede i requisiti
professionali dovrà a sua volta compilare il modello allegato B).
Nel caso il firmatario non possa venire
personalmente in questo Ufficio per apporre la firma su detto modello allegato B) , dovrà essere allegata al modello
fotocopia di un proprio documento di identità.
C) Caso in cui i requisiti professionali sono posseduti da persona preposta dalla società:
Il legale rappresentante che firma a pagina 4 deve indicare nel riquadro della stessa pagina 4 le
generalità della persona preposta che possiede i requisiti professionali.
Detta persona preposta deve compilate il modello allegato B).
Nel caso il firmatario di detto
modello B) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al
modello fotocopia di un proprio documento di identità.
L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della
SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle
presenti istruzioni.
Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
da questo Comune.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci contenute o
corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l’applicazione delle sanzione penali
sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 76: sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni
false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è
ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE
- Dimostrazione del possesso da parte del legale rappresentante o, in alternativa, della
persona preposta all’attività di commercio del settore alimentare,
dei requisiti
professionali per la predetta attività, mediante :
(per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla
SCIA ) :
• caso 1 – corso professionale : fotocopia dell’attestato rilasciato dall’ente che ha tenuto il corso professionale
per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione
Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l’oggetto e la
partecipazione al corso ed il superamento dell’esame finale, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla
SCIA;
• caso 2 – attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all’I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione
comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS, ….. ;
• caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice
fiscale dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore
familiare
dell’imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3° grado, specificando il
grado, o affine entro il 3° grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata
all’I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo
INPS, …..;
• caso 4 – attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA :
della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande
di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche
non continuativi, nell’ultimo quinquennio , data di inizio e di fine dell’attività dichiarata all’I.N.P.S. Deve
anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della
Camera di Commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto
conto contributivo INPS, …;
• caso 5 – possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione
dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
•
•
caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l’iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio per l’attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della
Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
caso 7 – idoneità per l’iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di
alimenti e bevande o per l’iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della
dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio,
attestante il superamento, dinanzi all’apposita
commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell’esame di idoneità per l’attività di commercio di
generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del
D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell’iscrizione
al Registro Esercenti il Commercio, o dell’esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione
speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e
compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
fotocopia del documento di identità
-
-
di chi firma la SCIA
nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura,
cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal legale
rappresentante della società ma, appunto, dalla persona preposta al commercio del settore alimentare)
di ogni
socio di una S.N.C.,
socio accomandatario di una S.A.S.,
legale
rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa
(che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell’allegato A della SCIA).
della Camera di Commercio da cui risultino
visura camerale di iscrizione al Registro Imprese
gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione, e/o soci con potere
di amministrazione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
PER TRASFERIMENTO DELL’APPARECCHIO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA )
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di
dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell’attività e pena della reclusione).
La SCIA deve essere prodotta in triplice copia:
- una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani,
Carabinieri, Guardia di Finanza ......) se la richiedono durante i normali controlli
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio.
Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima
dell’apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un
documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA.
PAGINA 4
Vanno compilati i riquadri : Sezione C: variazioni, e sezione C1: Trasferimento
dell’apparecchio automatico
FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5
- per le ditte individuali: il
titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la
detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
A PAGINA 6 : Va compilato il primo riquadro
FIRMA A PAGINA 6 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 6
- per le ditte individuali:
il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la
detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE – REQUISITI PROFESSIONALI:
è obbligatorio che sia compilato
SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA’ il
secondo riquadro di pagina 6 .
SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA’ è obbligatorio
inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali :
il modello va compilato e firmato
- dal titolare di ditta individuale
- dal legale rappresentante di
società
- oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta
all’attività
che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato,
oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 .
Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina.
Nel caso il suddetto
firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma,
dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA’ :
Ogni
- socio di una S.N.C.
- socio
accomandatario di una S.A.S.
- legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una
S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa
deve compilare uno dei quadri dell’allegato A.
Nel caso
i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al
modello fotocopia di un proprio documento di identità.
L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della
SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle
presenti istruzioni.
Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
da questo Comune.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci contenute o
corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l’applicazione delle sanzione penali
sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 76: sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni
false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è
ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE
- Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale
rappresentante (per le società), o, in alternativa – in entrambi i predetti casi -, della
persona preposta all’attività di commercio del settore alimentare,
dei requisiti
professionali per la predetta attività, mediante :
(per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla
SCIA ) :
• caso 1 – corso professionale : fotocopia dell’attestato rilasciato dall’ente che ha tenuto il corso professionale
per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione
Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l’oggetto e la
partecipazione al corso ed il superamento dell’esame finale, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla
SCIA;
•
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caso 2 – attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all’I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione
comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS, ….. ;
caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice
fiscale dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande presso la quale si è prestato servizio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo
quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore
familiare
dell’imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3° grado, specificando il
grado, o affine entro il 3° grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata
all’I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo
INPS, …..;
caso 4 – attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA :
della ragione sociale, sede e codice fiscale
dell’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande
di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche
non continuativi, nell’ultimo quinquennio , data di inizio e di fine dell’attività dichiarata all’I.N.P.S. Deve
anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della
Camera di Commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto
conto contributivo INPS, …;
caso 5 – possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione
dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l’iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio per l’attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della
Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
caso 7 – idoneità per l’iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di
alimenti e bevande o per l’iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della
dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio,
attestante il superamento, dinanzi all’apposita
commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell’esame di idoneità per l’attività di commercio di
generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del
D.M. 375/1988 o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell’iscrizione
al Registro Esercenti il Commercio, o dell’esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione
speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall’art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e
compilazione dell’apposito paragrafo sulla SCIA.
fotocopia del documento di identità
-
-
di chi firma la SCIA
nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura,
cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare (nel
caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (nel caso di società)
ma, appunto, dalla persona
preposta al commercio del settore alimentare)
per tutte le società : di ogni
socio di una S.N.C.,
socio accomandatario di una
S.A.S.,
legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o
società cooperativa
(che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell’allegato A della
SCIA).
della Camera di Commercio da cui risultino
visura camerale di iscrizione al Registro Imprese
gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione, e/o soci con potere
di amministrazione.
- Se i distributori sono installati su suolo pubblico: fotocopia dell'autorizzazione del Sindaco di occupazione suolo
pubblico
- Se i distributori sono installati su suolo privato: dichiarazione di assenso del proprietario del suolo
DOCUMENTI DA PRESENTARE
PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DI UN APPARECCHIO
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA )
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di
dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell’attività e pena della reclusione).
La SCIA deve essere prodotta in triplice copia:
- una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani,
Carabinieri, Guardia di Finanza ......) se la richiedono durante i normali controlli
- una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune , è restituita
all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio.
Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima
dell’apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un
documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA.
PAGINA 4 : Vanno compilati i riquadri : Sezione C: variazioni, e sezione C2: Cessazione di attività del
distributore in una sede già indicata
FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5
- per le ditte individuali: il
titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la
detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.
Non vanno compilati: la pagina dell’autocertificazione e gli allegati A) e B)
fotocopia del documento di identità di chi firma la dichiarazione
La Loggia, lì ottobre 2012