Valutazione - criteri di istituto - "A. Martini"

Transcript

Valutazione - criteri di istituto - "A. Martini"
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione misura i risultati ottenuti nelle prove delle singole discipline, ma non può prescindere dell’impegno, dalla partecipazione e dalla
cooperazione dell’alunno.
Gli insegnanti nel valutare devono attuare la massima trasparenza comunicativa negli scopi, nei criteri e nei metodi in quanto se da un lato la
valutazione consente all’insegnante di conoscere i processi cognitivi e formativi in itinere dell’alunno, dall’altro lato per l’alunno stesso è strumento
fondamentale per prendere coscienza del proprio percorso conoscitivo e formativo.
Il processo valutativo diventa pertanto un momento interattivo che vede il docente e l’alunno confrontarsi nell’avanzare o potenziare i risultati di
ciascuno.
La valutazione è regolata, quindi, da scelte concordi ed omogenee da parte dei docenti:
1.
La valutazione, partendo dalla rilevazione del livello iniziale, mira a cogliere la dinamica del rendimento e quindi il progresso in itinere o il
peggioramento compiuto dall’allievo; pertanto la valutazione in sede di scrutinio non è la mera media dei voti;
2.
Le verifiche vengono fissate a scadenze periodiche e l’insegnante comunica in anticipo agli alunni criteri e metodologie usati per la
valutazione delle prove in coerenza con le tabelle/prospetto assegnazione voti in decimi del Regolamento di Istituto;
3.
Il Collegio dei docenti concorda di effettuare una nuova verifica scritta solo quando è stata corretta e riconsegnata la precedente;
4.
Il Collegio dei docenti concorda di variare gli strumenti di valutazione per rispettare i diversi stili di apprendimento;
5.
Il Collegio dei docenti concorda di comunicare in tempi rapidi l’esito delle verifiche scritte (indicativamente quindici giorni) e orali (entro
due-tre giorni);
6.
Il Collegio dei docenti concorda di esplicitare i criteri e le motivazioni della valutazione che si conclude con una voto espresso in decimi;
7.
Il Collegio dei docenti concorda di presentare le griglie di valutazione redatte dai singoli Dipartimenti e ad esse fare riferimento nella
valutazione.
8.
La mancanza di voti al termine del quadrimestre, causata dallo studente, determina la sigla N.C. (non classificato) in pagella e, ai fini della
media dei voti, vale 1;
9.
Si utilizzano i voti nella fascia dall’uno al dieci, seguendo gli indicatori della successiva tabella dei “criteri di assegnazione dei voti in
decimi”.
10. La valutazione in sede di scrutinio finale e/o differito, tiene conto del rendimento dell’alunno espresso durante tutto l’anno scolastico e non
è costituita dalla mera media dei voti.
Il Collegio docenti stabilisce i seguenti criteri:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE VOTI IN DECIMI (Art. 35 del Reg. di Istituto)
VOTO
1
ABILITA’
Rifiuto della prova
ESPOSIZIONE
Rifiuto della prova
PARTECIPAZIONE
Rifiuto della prova
2–3
CONOSCENZA
Compito in bianco.
Rifiuto della prova
scritta od orale.
Mancata consegna
dell'elaborato alla data
stabilita.
Nessuna/assente
Nessuna
Non costruttiva
4
Molto lacunosa
5
Superficiale/incerta
6
Sono espressi i
contenuti essenziali
Completa
Organica e sicura
L'alunno non applica le
nozioni, le regole i
concetti e le procedure
Applicazione incerta
ma corretta
Espressa in modo
globalmente corretto
Applicazione corretta
Padronanza operativa,
capacità di analisi
Non pertinente.
Totalmente incoerente.
Disorganica nel
linguaggio e nel
pensiero.
Difficoltosa
Lineare anche se
povera
Corretta e scorrevole
Precisa e ben
articolata, con
linguaggio appropriato
Diligente
7
8
Passiva
Incostante
Attiva
Costruttiva
9 – 10
Approfondita con
riferimenti e
collegamenti;
ragionamenti critici sui
dati di conoscenza.
Applicazione in
contesti diversi;
rielaborazione e
proposta di soluzioni
originali e logicamente
rigorose.
Ricca di riflessioni
personali e fedele al
contenuto.
Propositiva e
coinvolgente
CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO ( D.M. n° 49 del 24.02.00, art.1 e D.M. n. 99 del 16.12.2009)
(delibera del Collegio Docenti unitario del 01.03.2012, punto 4) (art. 34 del Reg. d’Istituto)
a) Il punteggio del credito scolastico, previsto dalla tabella ministeriale, è attribuito in base alla media dei voti conseguiti dall’alunno arrotondata per
difetto o per eccesso in base ai decimali. L’arrotondamento è per difetto fino a 0,49 oltre per eccesso.
b) Il credito formativo è riconosciuto se non già raggiunto il punteggio massimo previsto dalla fascia di credito.
c) Danno accesso al credito formativo le attestazioni di almeno 20 ore, rilasciate dal responsabile dell’Ente o del soggetto privato, che ha fruito del
servizio di volontariato, o anche con forme di retribuzione, dello studente in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed
alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport ed alle esperienze dell’alternanza scuola/lavoro. Inoltre dà accesso al
credito formativo la regolare partecipazione all’attività degli Organi Collegiali: Consiglio di classe, Consiglio d’Istituto, Consulta.
d) Il credito formativo è riconosciuto solo agli studenti che non hanno insufficienze nello scrutinio di giugno e almeno 9 in condotta.
e) Il Consiglio di classe può valutare particolari e significative esperienze presentate dall’alunno con idonea documentazione anche inferiore alle 20
ore.
f) Nello scrutinio degli alunni sospesi viene riconosciuto solo il credito scolastico.
g) Il periodo di riferimento per la valutazione dei crediti formativi è dal 15 maggio dell’anno precedente allo scrutinio finale.
Tabella ministeriale per l’attribuzione del credito scolastico
Media dei voti
M=6
6<M<7
7<M<8
8<M<9
9 < M < 10
3 anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
4 anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
5 anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
Ammissione alla classe successiva
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che allo scrutinio finale hanno la sufficienza in tutte le materie.
Non è ammesso alla classe successiva un alunno con un profitto insufficiente per almeno 5 punti in un numero di 3 o più materie.
Gli alunni insufficienti con qualsiasi voto in 1 o 2 materie vengono sospesi e valutati nella sessione integrativa dello scrutinio finale, dopo le
dovute verifiche.
Gli alunni insufficienti per 4 punti, fino ad un massimo di 4 materie, vengono sospesi e valutati nella sessione integrativa dello scrutinio
finale, dopo le dovute verifiche.
Gli alunni che vengono verificati entro l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, a seguito di sospensione del giudizio, sono ammessi
alla classe successiva se risultano sufficienti in tutte le materie.
L’AMMISSIONE agli ESAMI di STATO è regolata dall’apposita Ordinanza Ministeriale e la valutazione degli alunni spetta alla
Commissione d’Esame.