ATTO COSTITUTIVO AZIENDALE_new - Infermieristica
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ATTO COSTITUTIVO AZIENDALE_new - Infermieristica
ATTO COSTITUTIVO AZIENDALE 1 ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE DELL’AZIENDA L’Azienda è denominata “Azienda Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta” ed ha sede legale in Aosta, Via Guido Rey 1. Le principali sedi operative dell’Azienda sono costituite da: Presidio ospedaliero regionale: sede di Viale Ginevra, 3 sede di Beauregard sede di Via Saint Martin de Corléans 248 (Ex-maternità) poliambulatori: poliambulatorio poliambulatorio poliambulatorio poliambulatorio di di di di Morgex, Viale del Convento 17 Aosta, Via Guido Rey 1 Chatillon, ex casa Sarteur Donnas, Via Roma 105 sede amministrativa: Aosta, Via Guido Rey, 1 – 3 – 5 Dipartimento di prevenzione: Aosta, Via Saint Martin de Corléans, 248 Aosta, Via Guido Rey, 3 Charvensod, Loc. Pont Suaz Corso di laurea infermieristica: Aosta, Vai Saint Martin de Corléans, 248 Sedi consultoriali e periferiche: Cogne, consultorio: Fraz Villaret Courmayeur, centro traumatologico: Via delle volpi La Thuile, centro traumatologico: Planibel, loc. Grand Entreves La Thuile, consultorio: Fraz. Villaret Saint Pierre, consultorio: Fraz. Ordines Villeneuve, consultorio: Via Chanouz 21,22 Aosta, asilo nido aziendale: Via Parigi 220 Sarre, consultorio: Fraz. Maillod Tissoret 56 Valpelline, servizio veterinario: c/o Municipio Saint Marcel, servizio veterinario: sede pro loco 2 Brissogne, servizio veterinario: Fraz. Neyran 83 Charvensod, consultorio: fraz. Pont Suaz Gignod, consultorio: Loc. Chez Roncoz 29 Pila, centro traumatologico: centro commerciale Nus, consultorio: Via Risorgimento 57, 67 Aosta, consultorio: Via Festaz 55 Aosta, servizio veterinario: loc. Signayes Aosta, consultorio adolescenti: Corso Lancieri 13 Aosta, sede ADI: Corso Padre Lorenzo 29 Quart, servizio veterinario: Via Roma Saint Christophe, magazzini economali: Loc. Grand Chemin 15 Saint Christophe, consultorio: Loc. Pallein Saint Christophe, servizio veterinario: arena croix noire Saint Vincent, consultorio: Piazza Aosta Chambave, servizio veterinario: Loc. Champagne Chatillon, sede 118: Via Chanoux 119 Chatillon, servizio veterinario: Viale Rimembranza Valtournenche, servizio veterinario: Fraz.Cretaz Valtournenche, centro traumatologico: Loc. Golf Verrayes, consultorio: Loc. Champagne Verrayes, servizio veterinario: c/o caseificio Antey Saint André, RSA: Loc. Capoluogo Antey Saint André, consultorio: Loc. Capoluogo Verrès, consultorio: Via Cretier Arnad, servizio veterinario: c/o Municipio Brusson, guardia medica: Fraz. Vollon Brusson, consultorio: Via La Pila Ayas, centro traumatologico: Fraz. Champoluc, palazzetto Fontainemore, servizio veterinario: c/o Municipio Gaby, guardia medica: Loc. Capoluogo 24 Gaby, consultorio: Loc. Palatz, 11 Gressoney, centro traumatologico: Loc. Tschorde Pont Saint Martin, servizio veterinario: Via Resistenza 4 La Direzione strategica, in accordo con l’Amministrazione regionale, proprietaria di tutto il patrimonio immobiliare ad uso sanitario, può modificare l’assetto logistico delle sedi. ART. 2 IDENTITA’ GIURIDICA DELL’AZIENDA L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta è una azienda dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia contabile. 3 ART. 3 LOGO DELL’AZIENDA Il logo dell’Azienda viene di seguito riportato: ART. 4 MISSION DELL’AZIENDA La specifica mission dell’Azienda si qualifica sui seguenti punti: soddisfazione dei bisogni dell’utenza, mediante processi di programmazione, erogazione dei servizi e delle prestazioni prodotte in proprio o acquistate da terzi pubblici o privati accreditati, nel rispetto della libertà di scelta del cittadino; garanzia di appropriatezza, qualità, efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni fornite, anche mediante lo sviluppo del proprio patrimonio di competenze professionali e dell’attività di aggiornamento professionale; ricerca dell’equilibrio economico complessivo dell’Azienda, senza penalizzare il livello quali-quantitativo dei servizi erogati. ART. 5 AREE ORGANIZZATIVE E STRUTTURE IN CUI SI ARTICOLA L’ORGANIZZAZIONE 4 L’Azienda si articola in una Direzione strategica ed in quattro aree organizzative (area ospedaliera, area territoriale, area della prevenzione, area tecnico-amministrativa), a loro volta strutturate secondo gli organigrammi allegati. In particolare, l’Area territoriale è articolata in strutture e distretti; l’Area di prevenzione (che coincide con il Dipartimento di prevenzione di cui all’art. 32 della legge regionale n. 5/2000) è articolata in strutture complesse e semplici; l’Area amministrativa è articolata in dipartimenti, strutture complesse e uffici (strutture non dirigenziali alle quali possono essere preposti dirigenti professional); l’Area ospedaliera è articolata in strutture complesse e semplici, a loro volta aggregate in dipartimenti. Il dipartimento è costituito da strutture omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le strutture costituenti il dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e funzionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico ed economico. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo in merito all’organizzazione aziendale, si rinvia ai contenuti della legge regionale n. 5/2000. L’Azienda riconosce i principi di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione, previsti dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e, in considerazione della specifica organizzazione delle Aziende sanitarie di cui al D.Lgs. 229/99, demanda a successiva produzione regolamentare la definizione puntuale della materia. ART. 6 STRUTTURE DIPENDENTI DALLA DIREZIONE Così come evidenziato nell’organigramma della Direzione strategica, le strutture da essa funzionalmente dipendenti sono: ¾ ¾ ¾ ¾ U.B. U.B. U.B. U.B. Farmacia Prevenzione e protezione Comunicazione Formazione personale infermieristico 5 ¾ Ufficio segreteria direzionale ¾ Ufficio qualità ¾ Servizio controllo interno Alle quali sono assegnati i seguenti compiti: U.B. Farmacia ♦ Farmacovigilanza, monitoraggio e controllo delle prescrizioni farmaceutiche ♦ Attività istruttoria amministrativa e farmaceutica ♦ Vigilanza sulle farmacie convenzionate ♦ Attività dispensativa e distributiva di farmaci ♦ Elaborazione studi sulla evoluzione della spesa farmaceutica ♦ Predisposizione di piani di informazione e di educazione al corretto uso del farmaco ♦ Attività galenica ♦ Controllo sui medicinali e presidi sanitari dell’USL ♦ Collaborazione ad attività di educazione sanitaria ♦ Collaborazione a studi epidemiologici promossi dalla Regione U.B. Prevenzione e protezione ♦ Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo, delle situazioni pericolose e dei rischi ♦ Individuazione dei soggetti esposti ♦ Elaborazione della valutazione dei rischi ♦ Individuazione ed attuazione, secondo un programma con ben identificate priorità, di misure di prevenzione e protezione che comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali, organizzative, informative e formative U.B. Formazione personale infermieristico ♦ Gestione corso di laurea per infermieri ♦ Supporto alla gestione dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ♦ Gestione corsi di formazione professionale ♦ Organizzazione corsi di formazione permanente per infermieri ♦ Organizzazione corsi per affiancatori ♦ Organizzazione corsi di formazione per neo-assunti ♦ Predisposizione di proposte di attività di educazione alla salute Ufficio segreteria direzionale ♦ Gestione agende direzionali 6 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Gestione corrispondenza Tenuta protocollo direzionale Rapporti esterni istituzionali Segreteria organi collegiali Gestione commessi USL Ufficio qualità ♦ Progettazione e proposizione di corsi di formazione per promuovere la cultura della qualità ♦ Avvio di iniziative di Miglioramento Continuo della Qualità intraaziendale ♦ Supporto ai progetti qualità ♦ Predisposizione di studi specifici sulla qualità dei processi ♦ Organizzazione di attività di ricerca ♦ Elaborazione di un percorso per la validazione delle procedure aziendali ai sensi della normativa sull’accreditamento aziendale; U.B. COMUNICAZIONE ♦ Redazione di comunicati riguardanti l’attività dell’Azienda ♦ Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa ♦ Realizzazione della rassegna stampa ♦ Coordinamento e realizzazione della newsletter aziendale ♦ Ascolto dei problemi dei cittadini nei confronti dei servizi erogati, accoglimento di osservazioni, opposizioni denunce e reclami, istruzione e definizione dei casi di agevole soluzione, predisposizione della risposta ed adozione di soluzioni migliorative ♦ Attivazione, quando necessario, degli organismi di tutela dei cittadini ♦ Segreteria della Commissione mista conciliativa ♦ Mantenimento rapporti con ufficio del Difensore civico, associazioni di volontariato ed organismi di pubblica tutela ♦ Sviluppo di programmi di customer satisfaction ♦ Gestione dello sportello SISI Servizio controllo interno Fornisce supporto professionale ed altamente qualificato alla Direzione strategica nella attività di verifica della effettiva attuazione, da parte delle UU.BB., delle scelte contenute nelle direttive aziendali, nei protocolli operativi, nelle linee guida e negli altri atti di indirizzo programmatico, attraverso l’analisi degli eventuali scostamenti tra le missioni ed i compiti operativi affidati dalla Direzione strategica e le concrete scelte operative effettuate dalle UU.BB., nonché sul corretto 7 ed efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate. Tale attività di supporto dovrà coadiuvare le operazioni di identificazione dei fattori ostativi per la mancata o parziale attuazione, intesa ad evidenziare possibili rimedi. ART. 7 AMBITI ORGANIZZATIVI TERRITORIALI (DISTRETTI), CON INDICAZIONE DEI COMUNI COMPRESI IN CIASCUN AMBITO Il territorio che identifica il bacino di utenza dell’Azienda si articola in quattro distretti, così come previsto dalla legge regionale n. 5/2000: DISTRETTO N. 1 Comprende i seguenti Comuni: Aymavilles, Arvier, Avise, Cogne, Courmayeur, Introd, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint.Georges, Saint Nicolas, Saint Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villenueve. DISTRETTO N. 2 Comprende i seguenti Comuni: Allein, Aosta, Bionaz, Brissogne, Charvensod, Doues, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Jovencan, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Oyen, Saint-Marcel, Saint-Rhémy, Sarre, Valpelline. DISTRETTO N. 3 Comprende i seguenti Comuni: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Chatillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes. DISTRETTO N. 4 Comprende i seguenti Comuni: Ayas, Arnad, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Gaby, Fontainemore, Gressoney-La Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontbozet, Pont-Saint-Martin, Verrès. AMBITI TERRITORIALI PER MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. Ai sensi degli accordi collettivi nazionali dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta, approvati nell’intesa della Conferenza Stato-Regioni rispettivamente n. 2272 del 23.03.05 e n. 8 2396 del 15.12.05, per ambito territoriale in cui l’assistito è residente, ai fini della scelta del medico di assistenza primaria e/o del pediatra di libera scelta, si intende quello definito con deliberazione della Giunta regionale, all’interno di ciascun distretto. ART. 8 VINCOLI E CRITERI PER LA MODIFICAZIONE DELLE STRUTTURE COSTITUZIONE E LA La costituzione di nuove strutture e/o dipartimento ovvero la modificazione di strutture già esistenti può avvenire: ♦ a seguito dell’applicazione di nuove normative nazionali o regionali ♦ su proposta della Direzione strategica ♦ su istanza dei singoli responsabili di area, dipartimento o U.B. In tutti i casi, il Collegio di direzione esprime un parere, non vincolante, alla Direzione strategica circa l’opportunità di creare o modificare una struttura, sia sotto il profilo puramente organizzativo, sia per l’aspetto costo/beneficio; se la valutazione è positiva, propone l’inserimento della nuova struttura ovvero la modificazione di struttura/e esistente/i nell’atto costitutivo aziendale, sentite le OOSS e le RSU. Nella definizione delle strutture organizzative dovranno adeguatamente valutarsi le esigenze connesse alla loro razionalizzazione, nell’ottica di una gestione unitaria e dell’integrazione delle attività, evitando la frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime. ART. 9 COLLEGIO DI DIREZIONE Il Collegio di direzione strategica, sulla base di appositi atti regolamentari, oltre ai compiti di cui all’art. 25 della legge regionale n. 5/2000, collabora con il direttore generale nel governo delle attività cliniche, nella programmazione e valutazione delle attività tecnicosanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, nell’elaborazione del piano di attività aziendale, nonché nella programmazione e nello sviluppo dei servizi e nell’utilizzazione delle relative risorse umane. ART. 10 9 COMPETENZE SPECIFICHE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DEL DIRETTORE SANITARIO, DEI DIRETTORI DELLE AREE ORGANIZZATIVE, DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, NONCHE’ DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DIRETTORE AMMINISTRATIVO ¾ Dirige l’intera area tecnico-amministrativa, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale n. 5/2000, come sostituito dalla legge regionale n. 25/2002 ¾ Dirige, secondo le modalità proprie della funzione di indirizzo e controllo, i servizi amministrativi dell’Azienda, in conformità agli indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni del direttore generale; ¾ Collabora allo svolgimento dell’insieme delle attività aziendali; ¾ Collabora con il direttore sanitario all’elaborazione del piano attuativo locale in aderenza agli indirizzi espressi dal direttore generale; ¾ Coordina l’attività delle strutture organizzative professionali e funzionali rientranti nelle aree funzionali amministrativa e tecnica; ¾ Formula proposte al direttore generale, per le materie di competenza, ai fini dell’elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza amministrativa o tecnica; ¾ Svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, delegatagli dal direttore generale; ¾ Fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza; ¾ Fornisce parere obbligatorio sugli atti deliberativi del direttore generale; ¾ E’ il direttore dell’area tecnico-amministrativa Il direttore amministrativo, su indicazione del direttore generale, può, in qualsiasi fase della pratica, avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell’area amministrativa, svolgendo tutte le azioni all’uopo necessarie. DIRETTORE SANITARIO. 10 ¾ Dirige, secondo le modalità proprie della funzione di indirizzo e controllo, i servizi sanitari dell’Azienda a fini organizzativi e igienico-sanitari, in conformità agli indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni del direttore generale; ¾ Coordina ed indirizza la qualità e l’appropriatezza dei percorsi assistenziali; ¾ Collabora allo svolgimento dell’insieme delle attività aziendali; ¾ Collabora con il direttore amministrativo all’elaborazione del piano attuativo locale in aderenza agli indirizzi espressi dal direttore generale; ¾ Coordina l’attività dei dipartimenti e delle aree sanitarie a livello aziendale; ¾ Formula proposte al direttore generale, per le parti di competenza, ai fini dell’elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza sanitaria; ¾ Presiede il Consiglio dei sanitari; ¾ Svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, delegatagli dal direttore generale; ¾ Fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza; ¾ Fornisce parere obbligatorio sugli atti deliberativi del direttore generale. Il direttore sanitario, su indicazione del direttore generale, può, in qualsiasi fase della pratica, avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell’area sanitaria, svolgendo tutte le azioni all’uopo necessarie. DIRETTORI DI AREA. I direttori di ciascuna delle aree organizzative in cui si articola l’Azienda concorrono al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tal fine, essi svolgono le seguenti funzioni: ¾ responsabilità del budget complessivo dell’area e della relativa programmazione operativa; ¾ coordinamento dell’attività delle strutture assegnate all’area per lo svolgimento delle relative funzioni; 11 ¾ controllo e valutazione delle attività svolte dalle strutture afferenti all’area di competenza dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità delle risorse impiegate, della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni rese. Oltre ai compiti di cui al comma precedente, al direttore di area ospedaliera, che coincide con il direttore sanitario di presidio ospedaliero, sono attribuite le seguenti funzioni, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 5/2000: ¾ direzione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs n. 517/93; ¾ coordinamento e indirizzo gestionale dei dipartimenti ospedalieri; ¾ controllo e valutazione dell’attività svolta nel presidio dal punto di vista dell’accessibilità, qualità, appropriatezza; ¾ controllo dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse. DIRETTORI DI DIPARTIMENTO. Il Direttore del Dipartimento é nominato dal Direttore Generale dell'Azienda tra i Dirigenti di struttura complessa delle UU.BB. aggregate nel Dipartimento. La durata dell’incarico è definita nel regolamento organizzativo dipartimentale. L'incarico é revocabile con decisione motivata da parte del Direttore Generale. Il Direttore di dipartimento designa, tra i Direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento un Vice Direttore, che lo supplisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza temporanei. Se l’assenza o l’impedimento si prolungano oltre i sei mesi, il Direttore decade. Il Vice Direttore rimane in carica sino alla designazione del nuovo direttore. Le funzioni svolte dal Direttore di dipartimento sono aggiuntive rispetto a quelle di Dirigente di unità budgetaria. Il Direttore del Dipartimento esercita tutte le attribuzioni che gli sono assegnate dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti. In particolare il Direttore di Dipartimento: ¾ rappresenta il Dipartimento negli organi istituzionali ed è responsabile della gestione del Dipartimento stesso; ¾ coordina le strutture organizzative e le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza di leggi, statuti e regolamenti; ¾ concorre, sulla base dei piani dipartimentali, alla definizione dei piani aziendali predisponendo, nel rispetto degli indirizzi del PAL, il piano annuale delle attività da sottoporre alla Direzione Aziendale per l'approvazione; ¾ predispone gli atti necessari ad individuare le risorse professionali, organizzative, economali e strumentali necessarie; 12 ¾ cura che il personale assegnato svolga correttamente i compiti delegati e adotta le necessarie metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti; ¾ definisce, sulla base delle necessità e dei bisogni, efficienti modelli organizzativi di attività e ne cura l’applicazione appropriata; ¾ cura, anche in riferimento alla congruità dei piani manutentivi, l’ottimale disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per il buon funzionamento del Dipartimento ¾ cura la conservazione del materiale e delle attrezzature assegnate al Dipartimento ¾ promuove le verifiche periodiche sulla qualità secondo gli standard stabiliti a livello regionale e aziendale; ¾ promuove il processo di accreditamento delle strutture organizzative del Dipartimento; ¾ coordina il piano annuale di didattica e formazione del personale assegnato; ¾ partecipa di diritto al Collegio di Direzione Il Direttore può delegare specifiche funzioni o attività di cui al punto precedente, dandone comunicazione scritta al Direttore Generale. Il Direttore del Dipartimento risponde alla Direzione Generale del raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello aziendale. DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA (DIRETTORE) Il direttore, responsabile di struttura complessa, esercita i seguenti compiti: ¾ partecipa alla contrattazione con la direzione strategica del budget assegnato alla struttura ed ha la responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli; ¾ formula proposte ed esprime parere al direttore di dipartimento ed al direttore generale nelle materie di competenza; ¾ cura l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dai responsabili delle articolazioni organizzative di cui è parte e propone agli stessi l’attribuzione agli altri dirigenti della struttura degli incarichi di struttura semplice e di rilevanza aziendale, sulla base dei vigenti accordi sindacali decentrati; ¾ definisce gli obiettivi che i dirigenti assegnatigli devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali ¾ provvede all’organizzazione delle strutture assegnategli; ¾ controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti inseriti nell’UB, anche mediante l’emanazione di direttive; 13 ¾ svolge le attività di organizzazione e gestione del personale; ¾ cura la promozione dell’immagine della struttura che dirige, nel rispetto dell’unitarietà dell’Azienda; ¾ cura i rapporti con l’esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche deleghe del direttore generale, tranne nel caso in cui tali rapporti siano espressamente affidati ad apposita struttura od organo. Il direttore di struttura complessa riferisce al direttore di area, di dipartimento ed al direttore generale sull’attività svolta ed in tutti i casi in cui il direttore generale lo richieda. Dirigenti di struttura semplice. Il dirigente di struttura semplice esercita i seguenti compiti: ¾ formula proposte ed esprime pareri al direttore di struttura complessa ed ai responsabili delle aree organizzative in cui è inserito nelle materie di competenza; ¾ cura l’attuazione dei progetti e delle attività assegnatigli, adottando, su specifica delega, i relativi atti e provvedimenti; ¾ svolge tutti gli altri compiti delegatigli dal direttore di struttura complessa, dal direttore di area o di dipartimento; ¾ dirige, coordina e controlla l’attività che si svolge nella struttura che da lui dipende; ¾ partecipa, per quanto di competenza, alla negoziazione e gestione del budget Posizioni organizzative L’Azienda, sulla base del regolamento concordato con le OO.SS. del comparto, identifica ed attribuisce posizioni organizzative a personale del comparto che svolge funzioni di responsabile di area di particolare rilevanza aziendale, ovvero di facente funzioni di responsabile di UB in caso di assenza del dirigente, per tutta la durata dell’assenza. ART.11 ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE Criteri di aggregazione dipartimentale delle funzioni clinico-assistenziali ospedaliere Al fine di rendere trasparente, chiara, fattibile ed applicabile l’organizzazione dipartimentale, appare necessario in origine definire gli ambiti della responsabilità operativa: 1. Ai Direttori di U. B. cui è affidata la responsabilità clinicoorganizzativa delle Unità Operative deve essere conservata 14 autonomia decisionale. 2. Nel medesimo tempo, tutta la normativa sulla organizzazione dipartimentale dell'Ospedale impone di porre dei limiti ai margini di autonomia di coloro che fanno parte di un medesimo Dipartimento in funzione della creazione di sinergie che è impossibile attendersi in una situazione in cui ognuno ha agio di muoversi a proprio incondizionata e completa discrezionalità Al fine di evitare ogni conflitto di gerarchie e ogni difficoltà creata dalla lesione del principio di autonomia sancito dalle norme, appare opportuno proporre di individuare i limiti della responsabilità dei Dirigenti delle Unità Operative definendo i concetti di efficienza operativa ed efficienza manageriale In una logica di dipartimentalizzazione, ovvero in una logica che prevede di realizzare un'organizzazione che accorpa entità (Unità Operative) diverse nell'intento di raggiungere obiettivi complessi che non sarebbero altrimenti realizzabili, • la conduzione delle operazioni è affidabile ad un singolo responsabile per il quale gestire e programmare significa fondamentalmente agire sul piano clinico per ottimizzare in modo diretto il processo assistenziale, ottimizzando indirettamente il processo di consumo delle risorse (efficienza clinica), mentre • l'attività di gestione e di programmazione, intese come processo determinato, diretto e cosciente di definizione delle priorità di allocazione delle risorse in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficienza che presuppongono il contributo di più interpreti, deve essere affidata a un organo superiore in grado di dare pesi adeguati ai vari tentativi di condizionamento "dal basso" effettuati dai responsabili operativi, sulla base di equi criteri di matrice professionale (efficienza manageriale). Dipartimenti strutturali e funzionali Prendendo in considerazione i concetti di efficienza organizzativa e qualità delle cure e loro efficacia è possibile poi ipotizzare una organizzazione dipartimentale che sostenga il programma di raggiungimento dei relativi obiettivi così definita: 9 Dipartimenti Strutturali volti alla ricerca dell’efficienza organizzativa attraverso la realizzazione di buone pratiche gestionali e la corretta individuazione delle priorità di allocazione delle risorse stesse operata tramite appropriati processi di programmazione. Ad essi può essere attribuito un budget dipartimentale, ad essi vengono attribuiti organici, e loro piani formativi, e attrezzature, ad essi vengono attribuiti obiettivi relativi alla modifica quantitativa delle prestazioni sanitarie. 15 9 Dipartimenti Funzionali che si propongono di adeguare e rendere coordinato l'uso delle risorse assistenziali attraverso processi capaci di migliorare i risultati dell'intervento sanitario in termini di conservazione o miglioramento dello stato di salute dei pazienti; in questo caso l’appropriatezza dell'uso delle risorse è prodotto collaterale positivo della realizzazione di buone pratiche cliniche. Ad essi vengono attribuiti obiettivi di ricerca, di ottimizzazione dei profili di cura e della loro organizzazione, di stesura di linee, guida di armonizzazione dei rapporti tra le aree aziendali. Modelli di attribuzione di una stessa Unità Operativa Considerati gli obiettivi che l’organizzazione dipartimentale deve sostenere e le peculiarità del modello sopra proposto appare necessario sostenere la possibilità che una medesima Unità Operativa possa far parte di Dipartimenti Strutturali diversi confligge irreparabilmente con la possibilità di assegnare ai Dipartimenti stessi il ruolo di strutture gestionali "forti" (nel senso che i processi decisionali si svolgono in modo ordinato attraverso azioni dirette a definire le priorità senza interferenze o fattori di confondimento non controllabili, come possono essere interessi molteplici e contrapposti dei diversi suoi componenti). E’ pur vero che il modello di sviluppo delle attività di alcune Unità Operative ha visto nel tempo sviluppare competenze che interessano aree operative ospedaliere sostanzialmente differenti in quanto strutturatesi per percorsi assistenziali e non solo per branca specialistica. Basti pensare a questo proposito alla Unità di Terapia Intensiva Coronarica interna all’Unità di Cardiologia, alla Chirurgia d’Urgenza inserita nell’Unità di Medicina e Chirurgia d’urgenza, alla Stroke Unit inserita nella Neurologia. Una attribuzione mutuamente esclusiva rischierebbe di far mancare alle discussioni dipartimentali attori fondamentali del processo assistenziale e/o rendere non presidiate attività di importanza significativa. Al fine di risolvere tale criticità si propone di: Mantenere il criterio mutua esclusività per l’attribuzione gerarchica di una Unità Operativa ad un Dipartimento strutturale; in base a tale concetto ogni singola Unità operativa discuterà e parteciperà con un solo Direttore di Dipartimento relativamente alla determinazione di budget dipartimentali, alla attribuzione di risorse di personale e di attrezzature ed a tutti gli argomenti relativi all’efficienza organizzativa 16 Permettere l’attribuzione funzionale di una Attività o Settore ad un Dipartimento Strutturale così da permettere la partecipazione della stessa ai percorsi decisionali relativi alla qualità delle cure. Riprendendo uno degli esempi citati prima, ed applicando i criteri sopra proposti, avremo che la Cardiologia e l’Utic potrebbero essere attributi ad un Dipartimento Strutturale (scelto in base al criterio tassonomico della branca specialistica) di Medicina a larga diffusione e l’Utic sarebbe contemporaneamente attribuito in maniera funzionale al Dipartimento Strutturale dell’Urgenza. Con il Direttore del Dipartimento delle Medicine Specialistiche, il Primario della Cardiologia ed Utic discuterà di budget, attrezzature, personale, organizzazione generale, volumi di attività, mentre con il Direttore del Dipartimento dell’Urgenza discuterà di linee guida, percorsi assistenziali, appropriatezza, formazione specifica. Qualora sorgessero, all’interno dei rapporti funzionali, esigenze correlate al budget e/o ai volumi di attività e/o alla dotazione organica sarà compito dei Direttori di Dipartimento interessati discuterne. I Dipartimenti infermieristici e tecnici Rimangono comuni i criteri tassonomici e la possibilità di attribuzione gerarchica e funzionale, così da ipotizzarsi una sovrapposizione delle realtà dipartimentali cliniche ed assistenziali. Tuttavia, considerate sia la necessità di maggiore integrazione sia la non così marcata differenza competenziale ed esperienziale all’interno di alcune aree omogenee ospedaliere, potranno essere sperimentate forme di aggregazione che possano portare a riconoscere un unico dipartimento assistenziale all’interno di alcune aree omogenee La responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di efficienza manageriale sarà affidata ad una coordinatrice dipartimentale. Sino all’eventuale distacco di tale figura dai compiti gestionali diretti, la dipendenza gerarchica della coordinatrice dipartimentale è in capo al Direttore dell’Unità Operativa in cui opera, mentre funzionalmente questa figura si relazionerà con il Direttore di Dipartimento e la Direzione Infermieristica Ospedaliera La partecipazione dell’Area Territoriale e dei Distretti Per assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie e facilitare l’integrazione tra attività distrettuali e ospedaliere, è stato inserito in molti Dipartimenti un 17 rappresentante del Comitato di Area Territoriale-Distrettuale, che sarà uno dei componenti del Comitato stesso, in accordo col Direttore di Dipartimento interessato e la Direzione Strategica. Le funzioni del Dipartimento, gli organi e le competenze sono contenuti nell’allegato 2 al presente atto. ART. 12 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE NELL’AMBITO DELLA SEZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO Nell’ambito dell’Azienda sono individuate le figure di medico competente aziendale e di medico del lavoro. Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 definiscono i compiti che devono essere svolti dal medico competente, tra i quali il più importante è la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio professionale. Il comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. 626/94 prevede, inoltre, che il medico competente, per motivate ragioni, possa avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro. Al medico del lavoro spettano, invece, i compiti di prevenzione negli ambienti di lavoro, finalizzati all’individuazione dei fattori di rischio ed alla prevenzione delle malattie professionali, nonché tutti gli altri compiti previsti dall’art. 28 della l.r. 41/95. L’Azienda intende strutturare, possibilmente con personale medico di ruolo, ma inizialmente anche attraverso la collaborazione di liberi professionisti, l’attività di medico competente, di concerto con l’UB Prevenzione e protezione. ART. 13 MODALITA’, COMPENSI E REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI DELLE AREE ORGANIZZATIVE, AI DIRETTORI DI DISTRETTO ED AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DIRETTORE DI AREA OSPEDALIERA. 18 Il direttore di area ospedaliera coincide con il responsabile dell’U.B. Igiene ospedaliera. Ai fini del conferimento dell’incarico di direttore di area ospedaliera, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484. I compensi spettanti al direttore di area ospedaliera sono quelli previsti dal CCNL vigente dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del SSN e successive modificazioni. DIRETTORE DI AREA TERRITORIALE. Il direttore di area territoriale è assunto con provvedimento motivato del direttore generale fra i laureati in medicina e chirurgia che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto, per almeno tre anni, una qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. L’incarico di direttore di area territoriale è di durata triennale, rinnovabile, ma cessa in ogni caso al termine del mandato del direttore generale, fermo restando la proroga della nomina fino al successivo conferimento e comunque non oltre sessanta giorni dal termine del mandato suddetto. Qualora sia nominato un medico non dipendente dall’Azienda, il rapporto di lavoro conseguente è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione del direttore generale. Qualora sia nominato un dipendente dell’Azienda, allo stesso, fermo restando il rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda medesima nonché il congelamento del posto nella dotazione organica, compete un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i direttori di dipartimento, fatto salvo il trattamento economico di maggior favore in godimento in qualità di dipendente. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, il direttore generale procede alla revoca della nomina o alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore di area territoriale, nominandone uno nuovo. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore di area territoriale, le relative funzioni sono svolte da uno dei direttori di distretto designato, a tal fine, con deliberazione del direttore generale. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalità previste per la nomina. 19 Il contratto in essere alla data in entrata in vigore del presente atto costitutivo cessa in ogni caso il 31 dicembre 2006, fatta salva la proroga sopra menzionata. DIRETTORE DI AREA DELLA PREVENZIONE. Il direttore dell’area di prevenzione coincide con il direttore del Dipartimento di prevenzione, di cui all’art. 37 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, come modificata dalla legge regionale n. 25/2002. Il compenso spettante al direttore dell’area di prevenzione è quello previsto dal CCNL vigente per quanto concerne i direttori di dipartimento. DIRETTORE DI AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA. Il direttore di area tecnico-amministrativa è il direttore amministrativo dell’Azienda. DIRETTORE DI DISTRETTO. Il direttore di distretto è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, sentito il direttore di area territoriale, fra i dirigenti dell’Azienda, che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e che abbiano svolto per almeno un anno una qualificata attività di direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, o fra i medici convenzionati da almeno dieci anni con l’Azienda, previo superamento di apposito corso di formazione organizzato dalla medesima Azienda. L’incarico di direttore di distretto è di durata triennale, rinnovabile, ma cessa in ogni caso al termine del mandato del direttore generale, fermo restando la proroga della nomina fino al successivo conferimento e comunque non oltre sessanta giorni dal termine del mandato suddetto. Qualora sia nominato un medico convenzionato, il rapporto di lavoro conseguente è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione del direttore generale sulla base di quanto disposto dall’art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2000. In tal caso, l’incarico di medico convenzionato sarà affidato in via provvisoria ad altro medico, mediante utilizzo della graduatoria vigente. 20 Qualora sia nominato un dipendente dell’Azienda, allo stesso, fermo restando il rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda medesima nonché il congelamento del posto nella dotazione organica, compete il trattamento economico previsto per i dirigenti di struttura complessa di area territoriale, fatto salvo il trattamento economico di maggior favore in godimento in qualità di dipendente. I contratti in essere alla data in entrata in vigore del presente atto costitutivo cessano in ogni caso il 31 dicembre 2006, fatta salva la proroga sopra menzionata. RESPONSABILI DELLE STRUTTURE. STRUTTURE COMPLESSE. La responsabilità delle strutture complesse è affidata a dirigenti, di norma dipendenti in ruolo dell’Azienda, sulla base dei criteri fissati con DPR 483 del 10.12.1997 e DPR 484 del 10.12.1997. In caso di conferimento di incarico a personale non dipendente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni. STRUTTURE SEMPLICI. La responsabilità delle strutture semplici è affidata a dirigenti dipendenti di ruolo dell’Azienda, su proposta del dirigente di struttura complessa, ovvero su proposta del direttore di area, di dipartimento o della Direzione strategica, sulla base dei vigenti accordi sindacali decentrati. ART. 14 DELEGA DI ATTI DIRIGENZIALI Il direttore generale, oltre alle funzioni ed alle competenze attribuite ai dirigenti dell’Azienda ai sensi degli articoli precedenti, può delegare loro le proprie funzioni, con riferimento a specifici settori di attività o all’adozione di singoli atti di diritto pubblico e privato. La delega relativa all’attività gestionale o all’adozione di atti è conferita in forma scritta e l’originale dell’atto di delega è conservato in apposito registro presso la segreteria del direttore generale. La revoca delle deleghe deve essere effettuata nelle stesse forme utilizzate per il loro conferimento. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno, degli atti compiuti. 21 L’attività deliberativa spetta, in via ordinaria, al direttore generale, fatta salva la possibilità dello stesso di delegare l’adozione di specifici atti (secondo le modalità di cui al punto precedente) ai due direttori, sanitario e amministrativo, ai direttori di area, di dipartimento o ai dirigenti di struttura complessa. Le modalità di adozione delle deliberazioni sono disciplinate dall’art. 17 della l.r. n. 5/2000. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, l’attività deliberativa viene effettuata dal direttore amministrativo, ai sensi del presente atto costitutivo, senza necessità di conferimento di specifica delega. Nell’esercizio dei poteri di controllo, il direttore generale può, con atto motivato, procedere alla revoca delle deliberazioni adottate dal direttore amministrativo. ART. 15 MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL DIRETTORE GENERALE Ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 5/2000, gli atti deliberativi del Direttore generale sono assunti sulla base delle proposte, predisposte dalle competenti strutture, che indichino: il nominativo della persona responsabile del procedimento; la sottoscrizione di apposita dichiarazione del responsabile della struttura interessata circa la legittimità della deliberazione proposta, la sottoscrizione del responsabile dell’U.B. Ragioneria circa la regolarità contabile dell’atto, l’indicazione degli eventuali costi/uscite da sostenere. Qualora una struttura o ufficio proponente siano privi della figura di dirigente responsabile, la dichiarazione di legittimità della proposta verrà resa dal Direttore amministrativo La Direzione generale può, inoltre, predisporre proposte di atti deliberativi per materie non attribuibile a specifiche strutture. Ciascuna deliberazione adottata deve recare l’indicazione della relativa proposta, pena la nullità dell’atto. Gli atti deliberativi devono recare i pareri del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario. I pareri, se favorevoli, sono indicati con la semplice sottoscrizione dell’atto, se sfavorevoli, sono esplicitamente indicati a fianco della firma, con allegati i motivi. I pareri vanno resi nel termine di dieci giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che siano stati resi, si intendono favorevoli. 22 I pareri sono obbligatori ma non vincolanti. Il Direttore generale può provvedere in difformità al parere espressogli, ma, in tal caso, deve motivare i provvedimenti assunti in difformità. Le deliberazioni e la relativa pubblicazione devono garantire la tutela delle persone e degli altri soggetti riguardo al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/03 e successive modificazioni. Nel caso in cui l’atto deliberativo, riferito a persone o altri soggetti, contenga dati sensibili, dovranno essere omesse tutte le indicazioni che consentano di individuare i soggetti interessati, salvi i casi in cui tali indicazioni siano necessarie nelle comunicazioni con altri Enti (previdenziali, assistenziali, ecc.). Anche in tale ultimo caso andrà comunque garantita la riservatezza, sia riguardo alle procedure di accesso di cui alla legge n. 241/1990, sia riguardo alla pubblicazione. Tutti gli atti deliberativi, soggetti o non soggetti al controllo della Giunta regionale devono essere pubblicati in apposito Albo entro dieci giorni dall’adozione e, se non soggetti a controllo, diventano esecutivi decorsi dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. Per motivate ragioni di urgenza, che devono essere esplicitamente evidenziate nelle premesse dell’atto, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. Tutti gli atti deliberativi devono essere trasmessi al Collegio sindacale dell’U.S.L. entro dieci giorni dalla loro adozione. Gli elenchi delle deliberazioni adottate, recanti il numero, la data, l’oggetto, l’indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile della struttura proponente, devono essere trasmessi mensilmente alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali. Gli atti soggetti a controllo preventivo da parte della Giunta regionale sono i seguenti: bilancio preventivo annuale e pluriennale bilancio di esercizio atto costitutivo aziendale e sue modificazioni Tali atti devono essere trasmessi, in duplice copia, all’Assessorato della Sanità, salute e politiche sociale entro dieci giorni dalla loro adozione, secondo le procedure di cui all’art. 44, commi 3,4,5,6 della legge regionale n. 5/2000. ART. 16 PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE, IN CASO DI ASSENZA ED IMPEDIMENTO, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DEL 23 DIRETTORE SANITARIO, DEI DIRETTORI DELLE ORGANIZZATIVE E DEI DIRETTORI DI DISTRETTI AREE Direttore sanitario. In caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni, del direttore sanitario, le sue funzioni sono svolte da un direttore di area o di dipartimento, o da altro dirigente medico di struttura complessa, nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario stesso o, in caso di sua impossibilità, sentito il direttore amministrativo. L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre i tre mesi, il direttore generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. Direttore amministrativo. In caso di assenza o di impedimento, per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni, del direttore amministrativo, le sue funzioni sono svolte da un dirigente amministrativo di struttura complessa nominato dal direttore generale su proposta del direttore amministrativo stesso o, in caso di sua impossibilità, dal direttore sanitario. L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre tre mesi, il direttore generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. Direttori di area. 1) in caso di assenza o impedimento del direttore di area ospedaliera, le sue funzioni sono svolte, temporaneamente, da un altro dirigente medico individuato dallo stesso direttore di area, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 08.06.2000 ; 2) in caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni, del direttore di area territoriale, le sue funzioni sono svolte, temporaneamente, dal direttore di distretto, componente del comitato di cui al comma 5 dell’art. 29 della l.r. n. 5/2000, nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di area stesso; 3) in caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni, del direttore di area di prevenzione, le sue funzioni 24 sono svolte, temporaneamente, dal vice coordinatore, di cui all’art. 37, comma 6, della legge regionale n. 41/1995; L’esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento di un direttore di area si protragga oltre tre mesi, il direttore generale procede alla sua sostituzione. Direttori di distretto. In caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni, di un direttore di distretto, le sue funzioni sono svolte, temporaneamente dal direttore di altro distretto nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di area territoriale. L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento del direttore di distretto si protragga per oltre tre mesi, il direttore generale procede alla sua sostituzione. Altre sostituzioni Per ogni altra sostituzione dirigenziale, si applicano i CC.NN.LL vigenti. Qualora il dirigente del Servizio Veterinario Regionale sia nominato tra i dipendenti dell’Azienda U.S.L., lo stesso viene comandato presso l’Amministrazione Regionale. Per la sua sostituzione l’Azienda può conferire un incarico ad altro veterinario dirigente ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni. ART. 17 MODALITA’ PER L’ELABORAZIONE DEL PAL E PER LA SUA CONOSCENZA AI FINI APPLICATIVI DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE IN CUI SI ARTICOLA L’AZIENDA L’elaborazione del PAL, in ossequio ai principi fissati dall’art. 8 della legge regionale n. 5/2000, avviene secondo il seguente iter: 1) predisposizione della bozza di PAL, secondo le indicazioni fornite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da parte 25 2) 3) 4) 5) 6) della direzione strategica, in collaborazione con i direttori di area e di dipartimento; invio della bozza di PAL, per esame consultivo e parere, al Collegio di direzione, al Consiglio dei sanitari ed alle OO.SS.; valutazione delle eventuali osservazioni pervenute, da parte della direzione strategica; invio del PAL alla struttura regionale competente in materia di sanità ed al Consiglio permanente degli enti locali; adozione del PAL e del bilancio di previsione annuale e pluriennale mediante unico atto deliberativo; diffusione del PAL mediante invio a tutte le UU.BB. ART. 18 MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO L’ Azienda USL, nell’ambito della propria autonomia, si dota di strumenti per: ¾ verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); ¾ valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; ¾ valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ¾ valutare i risultati, in termini di produttività, raggiunti dal personale dipendente e verificare la congruità degli stessi rispetto agli obiettivi aziendali. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra, l’Azienda si dota di un servizio di controllo interno svolto da strutture che dipendono direttamente dal direttore generale. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento e le competenze degli organismi di controllo interno, si rimanda al regolamento aziendale di organizzazione. Il servizio di controllo interno opera in assoluta autonomia rispetto ad ogni altra struttura dell’Azienda e risponde direttamente al direttore generale. 26 Si compone di esperti nella valutazione dei settori amministrativo e sanitario, anche di provenienza esterna all’Azienda. La scelta e la nomina dei componenti viene effettuata con specifico atto deliberativo del direttore generale. Si riunisce periodicamente, con una frequenza minima di due sedute mensili; trasmette trimestralmente al direttore generale una relazione scritta in cui sono contenute valutazioni sugli ambiti di competenza, suggerimenti e proposte di azioni correttive. Dura in carica due anni ed è rinnovabile. Ai componenti esterni del servizio di controllo interno viene corrisposto un gettone di presenza da definire da parte del direttore generale. In attuazione di quanto previsto dai CCNL di categoria, saranno definiti i collegi tecnici di valutazione dei dirigenti. ART. 19 RAPPORTI CON LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE AI FINI DELLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIOASSISTENZIALI Ferma restando l’attività di controllo, da parte della struttura regionale competente, sull’organizzazione, sull’attività e sulla gestione dell’Azienda, prevista dall’art. 45 della legge regionale n. 5/2000, l’Azienda partecipa alle attività di pianificazione e coordinamento regionali mediante commissioni e gruppi di lavoro permanenti o costituiti di volta in volta su specifiche problematiche. ART. 20 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI MEDICI CONVENZIONATI ALLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’ASSISTENZA TERRITORIALEDISTRETTUALE E DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA L’Azienda riconosce lo strumento della partecipazione dei medici convenzionati alla definizione ed attuazione delle politiche sanitarie. La partecipazione dei medici convenzionati alle attività di prevenzione, gestione e programmazione dell’assistenza territoriale-distrettuale e dell’assistenza ospedaliera, nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatoriali interni e per i pediatri di libera scelta, approvati nell’intesa della Conferenza StatoRegioni rispettivamente n. 2272 del 23.03.05 e n. 2396 del 15.12.05, avviene inizialmente attraverso l’istituzione di un gruppo tecnico, a 27 cui verrà affidato prioritariamente l’obiettivo di dare attuazione alle iniziative di integrazione tra ospedale e territorio. L’istituzione del gruppo, le modalità di funzionamento ed i componenti dello stesso saranno definiti con apposito provvedimento, sentite le parti interessate ed i loro organismi rappresentativi. Nelle more dell’attuazione di quanto sopra, soprattutto al fine di dare avvio alle linee guida rispetto alla problematiche emergenti, si mantiene attivo il gruppo composto dagli animatori scelti tra i medici di medicina generale. ART. 21 MODALITA’ E FORME DI PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI AL CAPO 3° DEL CCNL INTEGRATIVO SPTA DEL 10.02.04 E DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE L’Azienda intende dare piena applicazione al dettato legislativo della legge n. 251/2000, favorendo e promuovendo la responsabilizzazione ed i percorsi di carriera del personale afferente all’area di comparto, anche tramite l’inserimento delle figure dirigenziali del comparto in aree di particolare rilevanza aziendale. A tal fine, già dal 2005, è stato avviato il percorso previsto dalla legge n. 251/2000, inserendo un dirigente infermieristico nell’organico aziendale. Dirigenti tecnici ed amministrativi. Per quanto riguarda la partecipazione dei dirigenti del ruolo tecnico ed amministrativo ai processi di programmazione aziendale, la stessa avviene tramite l’istituzione, a mezzo di successivo atto regolamentare, della Conferenza di area, con potere propositivo non vincolante, nell’ambito delle competenze assegnate. Con il predetto atto regolamentare saranno definiti i compiti della Conferenza. Dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Anche al fine di dare concreta attuazione al disposto della legge n. 251/2000, si prevede l’istituzione di altre figure dirigenziali, da collocare in aree strategiche per lo sviluppo aziendale, sulla base della 28 definizione della materia che sarà data dal competente organo regionale. Ai fini dell’istituzione delle suddette figure dirigenziali l’Azienda U.S.L. si attiene a quanto normato dagli artt.i 41 e 42 del CCNL integrativo SPTA del 10.02.04 e dell’art. 52 del CCNL SPTA del 3.11.05. ART. 22 MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE DEL BUDGET FRA LA DIREZIONE AZIENDALE ED I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE E ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE L’Azienda adotta il metodo della pianificazione strategica delle proprie attività, intesa come processo di correlazione tra gli obiettivi prefissati e le decisioni assunte a livello organizzativo per il loro conseguimento. Il percorso logico del processo di budget tende a definire obiettivi specifici di carattere operativo a livello dei singoli centri di responsabilità individuati nell’atto di organizzazione, per l’attuazione delle scelte programmatiche, previa assegnazione delle risorse disponibili da mettere a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Il processo di budget si articola nelle seguenti fasi: definizione, da parte della Direzione strategica, degli obiettivi specifici coerenti con gli obiettivi generali stabiliti dalla Regione; contrattazione con i singoli direttori di U.B. e dipartimento sottoscrizione del budget monitoraggio periodico ART. 23 ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E STIPULA DEI CONTRATTI CON I SOGGETTI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI. A) Acquisizione di beni e servizi non assoggettata a norme di diritto pubblico. L’attività contrattuale non assoggettata alle norme di diritto pubblico è disciplinata ai sensi della L.R. n. 13/2005 e del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1914 del 20.09.04, in quanto non contrastante con la predetta Legge Regionale. Ogni eventuale modifica del sopra citato regolamento dovrà essere 29 approvata con apposito atto deliberativo, fermo restando che l’attività contrattuale deve ispirarsi ai seguenti principi: ¾ nella contrattazione si osservano le norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali complementari; ¾ la contrattazione deve aver luogo con atto scritto e motivato, nel rispetto dei principi della trasparenza e della comunicazione e della concorrenzialità, perseguendo costantemente l’obiettivo della efficacia, efficienza ed economicità per l’Azienda; ¾ le modalità di scelta del contraente devono tenere conto dei requisiti di affidabilità, potenzialità tecnico-economica, sistemi di qualità nei processi produttivi a altri indicatori, di volta in volta individuati dal responsabile del procedimento; ¾ il regolamento aziendale deve definire i casi in cui il contraente può essere individuato direttamente o secondo meccanismi di scelta semplificati, prescindendo dalle procedure negoziali di cui ai punti precedenti. B) Prestazioni sanitarie erogate da servizi non direttamente gestiti. Nell’ambito della pianificazione strategica delle attività sanitarie erogabili, l’Azienda individua le aree di bisogno e di domanda dei servizi, gli obiettivi prioritari di intervento sulla base dell’accordo di programma e del successivo piano attuativo e valuta le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di accordi contrattuali con strutture esterne all’Azienda stessa. Gli accordi contrattuali di cui al comma precedente, da stipulare con strutture pubbliche o private accreditate, sia regionali che extraregionali, hanno durata annuale e devono prevedere: ¾ la tipologia delle prestazioni da erogare, le modalità di erogazione, la loro durata ed il loro volume massimo; ¾ l’osservanza dei vincoli di spesa individuati dall’accordo stesso, nel rispetto delle tariffe e delle remunerazioni stabilite dalla Giunta regionale per le strutture regionali e di quelle stabilite dalla Regione di appartenenza per le strutture extraregionali.; ¾ le modalità di scambio delle informazioni tra Azienda e struttura esterna, nel rispetto della normativa della privacy; ¾ le modalità di effettuazione dei controlli di tipo amministrativo; ¾ le modalità di verifica circa la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese. ART. 24 30 MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE COMITATO ETICO E FUNZIONAMENTO DEL Il Comitato etico opera secondo due linee preminenti: 1. attenzione ai problemi assistenziali, allo scopo di garantire l’umanizzazione dell’assistenza, nonché la tutela della dignità e della salute dei cittadini. In questo ambito, il Comitato etico è interlocutore degli operatori e dei cittadini ed esprime un parere non vincolante e non sostitutivo della responsabilità degli operatori; 2. attenzione alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione, allo scopo di garantire la tutela dei cittadini. In questo ambito, il Comitato etico è interlocutore dell’ente promotore della ricerca e dei ricercatori stessi. La deliberazione assume un valore determinante ai fini dell’autorizzazione della ricerca. ART. 25 SISTEMA DELL’URGENZA-EMERGENZA SANITARIA. Le prestazioni di primo intervento, di urgenza e di emergenza, come previsto dall’art. 29 della l.r. n. 5/2000, sono erogate dal sistema dell’urgenza-emergenza sanitaria, inteso quale insieme delle funzioni di prime cure, soccorso, trasporto e comunicazione tra loro organizzativamente integrate, al fine di assicurare sia l’immediatezza della prima assistenza territoriale, che della continuità delle cure in ambito ospedaliero. Il sistema dell’urgenza-emergenza sanitaria è assicurato in maniera coordinata ed uniforme sull’intero territorio di competenza dell’Azienda USL e si articola in: ♦ sistema di allarme sanitario, prime cure e trasporto, elisoccorso ♦ sistema di assistenza traumatologica territoriale ♦ sistema di accettazione ed emergenza-urgenza sanitaria ospedaliero Il sistema dell’urgenza-emergenza sanitaria si integra, altresì, con la Protezione Civile, il Soccorso Alpino Valdostano ed il corpo dei Vigili del fuoco regionale, anche per quanto riguarda l’organizzazione delle macro-emergenze, sulla base dei modelli organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale. 31 SISTEMA DI ALLARME SANITARIO, PRIME CURE E TRASPORTO. E’ assicurato dalla struttura complessa territoriale “Soccorso sanitario 118”, che gestisce la centrale operativa denominata “Valle d’Aosta soccorso” e coordina tutte le attività di soccorso con mezzi terrestri, ad ala fissa e rotante, avvalendosi di personale dipendente e dell’apporto delle associazioni di volontariato del soccorso, della Croce Rossa Italiana ed eventuali altri enti pubblici e privati che operano nel settore dell’emergenza e del trasporto degli infermi. L’operatività del sistema è garantita dal numero telefonico unico gratuito “118” e da un’unica rete di comunicazione con supporto informatizzato. I modelli organizzativi relativi alle comunicazioni ed alle operazioni di soccorso e trasporto, nonché alle risorse necessarie per il buon funzionamento del sistema sono definiti con appositi atti regolamentari interni, che tengano conto dell’esperienza acquisita negli anni di operatività del sistema. Il sistema utilizza, inoltre, le sedi, il personale ed i mezzi delle Associazioni di volontariato del soccorso iscritte all’Albo regionale del volontariato. La Croce Rossa Italiana può rappresentare una ulteriore risorsa in caso di necessità, sulla base di appositi accordi. In particolari situazioni, l’Azienda può altresì avvalersi di enti privati, autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. SISTEMA DI ASSISTENZA TRAUMATOLOGICA TERRITORIALE. L’Azienda garantisce l’assistenza traumatologica sul territorio, attraverso i centri traumatologici territoriali, ubicati nelle principali località sciistiche (Pila, Courmayeur, La Thuile, Gressoney La Trinité, Valtournenche, Champoluc). I centri, presso cui operano specialisti in ortopedia e traumatologia e personale infermieristico, assolvono alla funzione di ambulatori di primo filtro territoriale per il tempestivo trattamento in loco di eventi traumatici che non richiedono necessariamente il ricovero. L’accesso dell’utenza è diretto e comporta una partecipazione alla spesa, definita con apposita deliberazione della Giunta regionale. 32