ATTO COSTITUTIVO AZIENDALE_new - Infermieristica

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ATTO COSTITUTIVO AZIENDALE_new - Infermieristica
ATTO COSTITUTIVO AZIENDALE
1
ART.1
DENOMINAZIONE E SEDE DELL’AZIENDA
L’Azienda è denominata “Azienda Unità sanitaria locale della Valle
d’Aosta” ed ha sede legale in Aosta, Via Guido Rey 1.
Le principali sedi operative dell’Azienda sono costituite da:
Presidio ospedaliero regionale:
sede di Viale Ginevra, 3
sede di Beauregard
sede di Via Saint Martin de Corléans 248 (Ex-maternità)
poliambulatori:
poliambulatorio
poliambulatorio
poliambulatorio
poliambulatorio
di
di
di
di
Morgex, Viale del Convento 17
Aosta, Via Guido Rey 1
Chatillon, ex casa Sarteur
Donnas, Via Roma 105
sede amministrativa:
Aosta, Via Guido Rey, 1 – 3 – 5
Dipartimento di prevenzione:
Aosta, Via Saint Martin de Corléans, 248
Aosta, Via Guido Rey, 3
Charvensod, Loc. Pont Suaz
Corso di laurea infermieristica:
Aosta, Vai Saint Martin de Corléans, 248
Sedi consultoriali e periferiche:
Cogne, consultorio: Fraz Villaret
Courmayeur, centro traumatologico: Via delle volpi
La Thuile, centro traumatologico: Planibel, loc. Grand Entreves
La Thuile, consultorio: Fraz. Villaret
Saint Pierre, consultorio: Fraz. Ordines
Villeneuve, consultorio: Via Chanouz 21,22
Aosta, asilo nido aziendale: Via Parigi 220
Sarre, consultorio: Fraz. Maillod Tissoret 56
Valpelline, servizio veterinario: c/o Municipio
Saint Marcel, servizio veterinario: sede pro loco
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Brissogne, servizio veterinario: Fraz. Neyran 83
Charvensod, consultorio: fraz. Pont Suaz
Gignod, consultorio: Loc. Chez Roncoz 29
Pila, centro traumatologico: centro commerciale
Nus, consultorio: Via Risorgimento 57, 67
Aosta, consultorio: Via Festaz 55
Aosta, servizio veterinario: loc. Signayes
Aosta, consultorio adolescenti: Corso Lancieri 13
Aosta, sede ADI: Corso Padre Lorenzo 29
Quart, servizio veterinario: Via Roma
Saint Christophe, magazzini economali: Loc. Grand Chemin 15
Saint Christophe, consultorio: Loc. Pallein
Saint Christophe, servizio veterinario: arena croix noire
Saint Vincent, consultorio: Piazza Aosta
Chambave, servizio veterinario: Loc. Champagne
Chatillon, sede 118: Via Chanoux 119
Chatillon, servizio veterinario: Viale Rimembranza
Valtournenche, servizio veterinario: Fraz.Cretaz
Valtournenche, centro traumatologico: Loc. Golf
Verrayes, consultorio: Loc. Champagne
Verrayes, servizio veterinario: c/o caseificio
Antey Saint André, RSA: Loc. Capoluogo
Antey Saint André, consultorio: Loc. Capoluogo
Verrès, consultorio: Via Cretier
Arnad, servizio veterinario: c/o Municipio
Brusson, guardia medica: Fraz. Vollon
Brusson, consultorio: Via La Pila
Ayas, centro traumatologico: Fraz. Champoluc, palazzetto
Fontainemore, servizio veterinario: c/o Municipio
Gaby, guardia medica: Loc. Capoluogo 24
Gaby, consultorio: Loc. Palatz, 11
Gressoney, centro traumatologico: Loc. Tschorde
Pont Saint Martin, servizio veterinario: Via Resistenza 4
La Direzione strategica, in accordo con l’Amministrazione regionale,
proprietaria di tutto il patrimonio immobiliare ad uso sanitario, può
modificare l’assetto logistico delle sedi.
ART. 2
IDENTITA’ GIURIDICA DELL’AZIENDA
L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta è una azienda dotata di
personalità giuridica pubblica e di autonomia contabile.
3
ART. 3
LOGO DELL’AZIENDA
Il logo dell’Azienda viene di seguito riportato:
ART. 4
MISSION DELL’AZIENDA
La specifica mission dell’Azienda si qualifica sui seguenti punti:
soddisfazione dei bisogni dell’utenza, mediante processi di
programmazione, erogazione dei servizi e delle prestazioni prodotte in
proprio o acquistate da terzi pubblici o privati accreditati, nel rispetto
della libertà di scelta del cittadino;
garanzia di appropriatezza, qualità, efficacia, efficienza ed economicità
dei servizi e delle prestazioni fornite, anche mediante lo sviluppo del
proprio patrimonio di competenze professionali e dell’attività di
aggiornamento professionale;
ricerca dell’equilibrio economico complessivo dell’Azienda, senza
penalizzare il livello quali-quantitativo dei servizi erogati.
ART. 5
AREE ORGANIZZATIVE E STRUTTURE IN CUI SI ARTICOLA
L’ORGANIZZAZIONE
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L’Azienda si articola in una Direzione strategica ed in quattro aree
organizzative (area ospedaliera, area territoriale, area della
prevenzione, area tecnico-amministrativa), a loro volta strutturate
secondo gli organigrammi allegati.
In particolare, l’Area territoriale è articolata in strutture e distretti;
l’Area di prevenzione (che coincide con il Dipartimento di prevenzione
di cui all’art. 32 della legge regionale n. 5/2000) è articolata in
strutture complesse e semplici; l’Area amministrativa è articolata in
dipartimenti, strutture complesse e uffici (strutture non dirigenziali
alle quali possono essere preposti dirigenti professional); l’Area
ospedaliera è articolata in strutture complesse e semplici, a loro volta
aggregate in dipartimenti.
Il dipartimento è costituito da strutture omogenee, omologhe, affini o
complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro
interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e
responsabilità professionale. Le strutture costituenti il dipartimento
sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e funzionale,
volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e
complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine adottano regole
condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico
ed economico.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo
in merito all’organizzazione aziendale, si rinvia ai contenuti della legge
regionale n. 5/2000.
L’Azienda riconosce i principi di separazione tra funzioni di indirizzo e
controllo e compiti di gestione, previsti dal D.Lgs. 29/93 e successive
modificazioni e, in considerazione della specifica organizzazione delle
Aziende sanitarie di cui al D.Lgs. 229/99, demanda a successiva
produzione regolamentare la definizione puntuale della materia.
ART. 6
STRUTTURE DIPENDENTI DALLA DIREZIONE
Così come evidenziato nell’organigramma della Direzione strategica, le
strutture da essa funzionalmente dipendenti sono:
¾
¾
¾
¾
U.B.
U.B.
U.B.
U.B.
Farmacia
Prevenzione e protezione
Comunicazione
Formazione personale infermieristico
5
¾ Ufficio segreteria direzionale
¾ Ufficio qualità
¾ Servizio controllo interno
Alle quali sono assegnati i seguenti compiti:
U.B. Farmacia
♦ Farmacovigilanza, monitoraggio e controllo delle prescrizioni
farmaceutiche
♦ Attività istruttoria amministrativa e farmaceutica
♦ Vigilanza sulle farmacie convenzionate
♦ Attività dispensativa e distributiva di farmaci
♦ Elaborazione studi sulla evoluzione della spesa farmaceutica
♦ Predisposizione di piani di informazione e di educazione al corretto
uso del farmaco
♦ Attività galenica
♦ Controllo sui medicinali e presidi sanitari dell’USL
♦ Collaborazione ad attività di educazione sanitaria
♦ Collaborazione a studi epidemiologici promossi dalla Regione
U.B. Prevenzione e protezione
♦ Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo,
delle situazioni pericolose e dei rischi
♦ Individuazione dei soggetti esposti
♦ Elaborazione della valutazione dei rischi
♦ Individuazione ed attuazione, secondo un programma con ben
identificate priorità, di misure di prevenzione e protezione che
comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali,
organizzative, informative e formative
U.B. Formazione personale infermieristico
♦ Gestione corso di laurea per infermieri
♦ Supporto alla gestione dei corsi di laurea per le professioni
sanitarie
♦ Gestione corsi di formazione professionale
♦ Organizzazione corsi di formazione permanente per infermieri
♦ Organizzazione corsi per affiancatori
♦ Organizzazione corsi di formazione per neo-assunti
♦ Predisposizione di proposte di attività di educazione alla salute
Ufficio segreteria direzionale
♦ Gestione agende direzionali
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♦
♦
♦
♦
♦
Gestione corrispondenza
Tenuta protocollo direzionale
Rapporti esterni istituzionali
Segreteria organi collegiali
Gestione commessi USL
Ufficio qualità
♦ Progettazione e proposizione di corsi di formazione per promuovere
la cultura della qualità
♦ Avvio di iniziative di Miglioramento Continuo della Qualità intraaziendale
♦ Supporto ai progetti qualità
♦ Predisposizione di studi specifici sulla qualità dei processi
♦ Organizzazione di attività di ricerca
♦ Elaborazione di un percorso per la validazione delle procedure
aziendali ai sensi della normativa sull’accreditamento aziendale;
U.B. COMUNICAZIONE
♦ Redazione di comunicati riguardanti l’attività dell’Azienda
♦ Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa
♦ Realizzazione della rassegna stampa
♦ Coordinamento e realizzazione della newsletter aziendale
♦ Ascolto dei problemi dei cittadini nei confronti dei servizi erogati,
accoglimento di osservazioni, opposizioni denunce e reclami,
istruzione e definizione dei casi di agevole soluzione,
predisposizione della risposta ed adozione di soluzioni migliorative
♦ Attivazione, quando necessario, degli organismi di tutela dei
cittadini
♦ Segreteria della Commissione mista conciliativa
♦ Mantenimento rapporti con ufficio del Difensore civico, associazioni
di volontariato ed organismi di pubblica tutela
♦ Sviluppo di programmi di customer satisfaction
♦ Gestione dello sportello SISI
Servizio controllo interno
Fornisce supporto professionale ed altamente qualificato alla
Direzione strategica nella attività di verifica della effettiva attuazione,
da parte delle UU.BB., delle scelte contenute nelle direttive aziendali,
nei protocolli operativi, nelle linee guida e negli altri atti di indirizzo
programmatico, attraverso l’analisi degli eventuali scostamenti tra le
missioni ed i compiti operativi affidati dalla Direzione strategica e le
concrete scelte operative effettuate dalle UU.BB., nonché sul corretto
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ed efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate. Tale
attività di supporto dovrà coadiuvare le operazioni di identificazione
dei fattori ostativi per la mancata o parziale attuazione, intesa ad
evidenziare possibili rimedi.
ART. 7
AMBITI ORGANIZZATIVI TERRITORIALI (DISTRETTI), CON
INDICAZIONE DEI COMUNI COMPRESI IN CIASCUN AMBITO
Il territorio che identifica il bacino di utenza dell’Azienda si articola in
quattro distretti, così come previsto dalla legge regionale n. 5/2000:
DISTRETTO N. 1
Comprende i seguenti Comuni: Aymavilles, Arvier, Avise, Cogne,
Courmayeur, Introd, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier,
Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint.Georges, Saint Nicolas, Saint
Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villenueve.
DISTRETTO N. 2
Comprende i seguenti Comuni: Allein, Aosta, Bionaz, Brissogne,
Charvensod, Doues, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Jovencan,
Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe,
Saint-Oyen, Saint-Marcel, Saint-Rhémy, Sarre, Valpelline.
DISTRETTO N. 3
Comprende i seguenti Comuni: Antey-Saint-André, Chambave,
Chamois, Chatillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis,
Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes.
DISTRETTO N. 4
Comprende i seguenti Comuni: Ayas, Arnad, Bard, Brusson,
Challand-Saint-Anselme,
Challand-Saint-Victor,
Champdepraz,
Champorcher, Donnas, Gaby, Fontainemore, Gressoney-La Trinité,
Gressoney-Saint-Jean, Hone, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet,
Perloz, Pontbozet, Pont-Saint-Martin, Verrès.
AMBITI TERRITORIALI PER MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA
E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
Ai sensi degli accordi collettivi nazionali dei medici di assistenza
primaria e dei pediatri di libera scelta, approvati nell’intesa della
Conferenza Stato-Regioni rispettivamente n. 2272 del 23.03.05 e n.
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2396 del 15.12.05, per ambito territoriale in cui l’assistito è residente,
ai fini della scelta del medico di assistenza primaria e/o del pediatra
di libera scelta, si intende quello definito con deliberazione della
Giunta regionale, all’interno di ciascun distretto.
ART. 8
VINCOLI
E
CRITERI
PER
LA
MODIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
COSTITUZIONE
E
LA
La costituzione di nuove strutture e/o dipartimento ovvero la
modificazione di strutture già esistenti può avvenire:
♦ a seguito dell’applicazione di nuove normative nazionali o regionali
♦ su proposta della Direzione strategica
♦ su istanza dei singoli responsabili di area, dipartimento o U.B.
In tutti i casi, il Collegio di direzione esprime un parere, non
vincolante, alla Direzione strategica circa l’opportunità di creare o
modificare una struttura, sia sotto il profilo puramente organizzativo,
sia per l’aspetto costo/beneficio; se la valutazione è positiva, propone
l’inserimento della nuova struttura ovvero la modificazione di
struttura/e esistente/i nell’atto costitutivo aziendale, sentite le OOSS
e le RSU.
Nella
definizione
delle
strutture
organizzative
dovranno
adeguatamente
valutarsi
le
esigenze
connesse
alla
loro
razionalizzazione,
nell’ottica
di
una
gestione
unitaria
e
dell’integrazione delle attività, evitando la frammentazione delle
funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di
sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.
ART. 9
COLLEGIO DI DIREZIONE
Il Collegio di direzione strategica, sulla base di appositi atti
regolamentari, oltre ai compiti di cui all’art. 25 della legge regionale n.
5/2000, collabora con il direttore generale nel governo delle attività
cliniche, nella programmazione e valutazione delle attività tecnicosanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, nell’elaborazione
del piano di attività aziendale, nonché nella programmazione e nello
sviluppo dei servizi e nell’utilizzazione delle relative risorse umane.
ART. 10
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COMPETENZE SPECIFICHE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO,
DEL DIRETTORE SANITARIO, DEI DIRETTORI DELLE AREE
ORGANIZZATIVE, DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, NONCHE’
DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
¾ Dirige l’intera area tecnico-amministrativa, così come previsto dal
comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale n. 5/2000, come
sostituito dalla legge regionale n. 25/2002
¾ Dirige, secondo le modalità proprie della funzione di indirizzo e
controllo, i servizi amministrativi dell’Azienda, in conformità agli
indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni del direttore
generale;
¾ Collabora allo svolgimento dell’insieme delle attività aziendali;
¾ Collabora con il direttore sanitario all’elaborazione del piano
attuativo locale in aderenza agli indirizzi espressi dal direttore
generale;
¾ Coordina l’attività delle strutture organizzative professionali e
funzionali rientranti nelle aree funzionali amministrativa e tecnica;
¾ Formula proposte al direttore generale, per le materie di
competenza, ai fini dell’elaborazione dei piani pluriennali, dei
programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina
dei responsabili delle strutture organizzative professionali e
funzionali di rilevanza amministrativa o tecnica;
¾ Svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a
rilevanza esterna, delegatagli dal direttore generale;
¾ Fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi
alle materie di competenza;
¾ Fornisce parere obbligatorio sugli atti deliberativi del direttore
generale;
¾ E’ il direttore dell’area tecnico-amministrativa
Il direttore amministrativo, su indicazione del direttore generale, può,
in qualsiasi fase della pratica, avocare a sé la trattazione diretta di
affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle
competenze dell’area amministrativa, svolgendo tutte le azioni
all’uopo necessarie.
DIRETTORE SANITARIO.
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¾ Dirige, secondo le modalità proprie della funzione di indirizzo e
controllo, i servizi sanitari dell’Azienda a fini organizzativi e
igienico-sanitari, in conformità agli indirizzi generali di
programmazione e alle disposizioni del direttore generale;
¾ Coordina ed indirizza la qualità e l’appropriatezza dei percorsi
assistenziali;
¾ Collabora allo svolgimento dell’insieme delle attività aziendali;
¾ Collabora con il direttore amministrativo all’elaborazione del piano
attuativo locale in aderenza agli indirizzi espressi dal direttore
generale;
¾ Coordina l’attività dei dipartimenti e delle aree sanitarie a livello
aziendale;
¾ Formula proposte al direttore generale, per le parti di competenza,
ai fini dell’elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi
annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina dei
responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali
di rilevanza sanitaria;
¾ Presiede il Consiglio dei sanitari;
¾ Svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a
rilevanza esterna, delegatagli dal direttore generale;
¾ Fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi
alle materie di competenza;
¾ Fornisce parere obbligatorio sugli atti deliberativi del direttore
generale.
Il direttore sanitario, su indicazione del direttore generale, può, in
qualsiasi fase della pratica, avocare a sé la trattazione diretta di affari
che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze
dell’area sanitaria, svolgendo tutte le azioni all’uopo necessarie.
DIRETTORI DI AREA.
I direttori di ciascuna delle aree organizzative in cui si articola
l’Azienda concorrono al conseguimento degli obiettivi fissati dal
direttore generale.
A tal fine, essi svolgono le seguenti funzioni:
¾ responsabilità del budget complessivo dell’area e della relativa
programmazione operativa;
¾ coordinamento dell’attività delle strutture assegnate all’area per lo
svolgimento delle relative funzioni;
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¾ controllo e valutazione delle attività svolte dalle strutture afferenti
all’area di competenza dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità delle risorse impiegate, della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni rese.
Oltre ai compiti di cui al comma precedente, al direttore di area
ospedaliera, che coincide con il direttore sanitario di presidio
ospedaliero, sono attribuite le seguenti funzioni, ai sensi dell’art. 27
della legge regionale n. 5/2000:
¾ direzione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.Lgs. 502/92, come
modificato dal D.Lgs n. 517/93;
¾ coordinamento e indirizzo gestionale dei dipartimenti ospedalieri;
¾ controllo e valutazione dell’attività svolta nel presidio dal punto di
vista dell’accessibilità, qualità, appropriatezza;
¾ controllo dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse.
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO.
Il Direttore del Dipartimento é nominato dal Direttore Generale
dell'Azienda tra i Dirigenti di struttura complessa delle UU.BB.
aggregate nel Dipartimento. La durata dell’incarico è definita nel
regolamento organizzativo dipartimentale. L'incarico é revocabile con
decisione motivata da parte del Direttore Generale. Il Direttore di
dipartimento designa, tra i Direttori delle strutture complesse
afferenti al dipartimento un Vice Direttore, che lo supplisce in tutte le
funzioni in caso di impedimento o di assenza temporanei. Se l’assenza
o l’impedimento si prolungano oltre i sei mesi, il Direttore decade. Il
Vice Direttore rimane in carica sino alla designazione del nuovo
direttore. Le funzioni svolte dal Direttore di dipartimento sono
aggiuntive rispetto a quelle di Dirigente di unità budgetaria.
Il Direttore del Dipartimento esercita tutte le attribuzioni che gli sono
assegnate dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti.
In particolare il Direttore di Dipartimento:
¾ rappresenta il Dipartimento negli organi istituzionali ed è
responsabile della gestione del Dipartimento stesso;
¾ coordina le strutture organizzative e le attività del Dipartimento,
vigila sull'osservanza di leggi, statuti e regolamenti;
¾ concorre, sulla base dei piani dipartimentali, alla definizione dei
piani aziendali predisponendo, nel rispetto degli indirizzi del PAL,
il piano annuale delle attività da sottoporre alla Direzione
Aziendale per l'approvazione;
¾ predispone gli atti necessari ad individuare le risorse
professionali, organizzative, economali e strumentali necessarie;
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¾ cura che il personale assegnato svolga correttamente i compiti
delegati e adotta le necessarie metodologie per la valutazione
delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti;
¾ definisce, sulla base delle necessità e dei bisogni, efficienti modelli
organizzativi di attività e ne cura l’applicazione appropriata;
¾ cura, anche in riferimento alla congruità dei piani manutentivi,
l’ottimale disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per
il buon funzionamento del Dipartimento
¾ cura la conservazione del materiale e delle attrezzature assegnate
al Dipartimento
¾ promuove le verifiche periodiche sulla qualità secondo gli standard
stabiliti a livello regionale e aziendale;
¾ promuove il processo di accreditamento delle strutture
organizzative del Dipartimento;
¾ coordina il piano annuale di didattica e formazione del personale
assegnato;
¾ partecipa di diritto al Collegio di Direzione
Il Direttore può delegare specifiche funzioni o attività di cui al punto
precedente, dandone comunicazione scritta al Direttore Generale.
Il Direttore del Dipartimento risponde alla Direzione Generale del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello aziendale.
DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA (DIRETTORE)
Il direttore, responsabile di struttura complessa, esercita i seguenti
compiti:
¾ partecipa alla contrattazione con la direzione strategica del budget
assegnato alla struttura ed ha la responsabilità delle risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnategli;
¾ formula proposte ed esprime parere al direttore di dipartimento ed
al direttore generale nelle materie di competenza;
¾ cura l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali
definiti dai responsabili delle articolazioni organizzative di cui è
parte e propone agli stessi l’attribuzione agli altri dirigenti della
struttura degli incarichi di struttura semplice e di rilevanza
aziendale, sulla base dei vigenti accordi sindacali decentrati;
¾ definisce gli obiettivi che i dirigenti assegnatigli devono perseguire
ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali
¾ provvede all’organizzazione delle strutture assegnategli;
¾ controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
inseriti nell’UB, anche mediante l’emanazione di direttive;
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¾ svolge le attività di organizzazione e gestione del personale;
¾ cura la promozione dell’immagine della struttura che dirige, nel
rispetto dell’unitarietà dell’Azienda;
¾ cura i rapporti con l’esterno nelle materie di competenza secondo le
specifiche deleghe del direttore generale, tranne nel caso in cui tali
rapporti siano espressamente affidati ad apposita struttura od
organo.
Il direttore di struttura complessa riferisce al direttore di area, di
dipartimento ed al direttore generale sull’attività svolta ed in tutti i
casi in cui il direttore generale lo richieda.
Dirigenti di struttura semplice.
Il dirigente di struttura semplice esercita i seguenti compiti:
¾ formula proposte ed esprime pareri al direttore di struttura
complessa ed ai responsabili delle aree organizzative in cui è
inserito nelle materie di competenza;
¾ cura l’attuazione dei progetti e delle attività assegnatigli, adottando,
su specifica delega, i relativi atti e provvedimenti;
¾ svolge tutti gli altri compiti delegatigli dal direttore di struttura
complessa, dal direttore di area o di dipartimento;
¾ dirige, coordina e controlla l’attività che si svolge nella struttura
che da lui dipende;
¾ partecipa, per quanto di competenza, alla negoziazione e gestione
del budget
Posizioni organizzative
L’Azienda, sulla base del regolamento concordato con le OO.SS. del
comparto, identifica ed attribuisce posizioni organizzative a personale
del comparto che svolge funzioni di responsabile di area di particolare
rilevanza aziendale, ovvero di facente funzioni di responsabile di UB
in caso di assenza del dirigente, per tutta la durata dell’assenza.
ART.11
ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
Criteri di aggregazione dipartimentale delle funzioni
clinico-assistenziali ospedaliere
Al fine di rendere trasparente, chiara, fattibile ed applicabile
l’organizzazione dipartimentale, appare necessario in origine definire
gli ambiti della responsabilità operativa:
1. Ai Direttori di U. B. cui è affidata la responsabilità clinicoorganizzativa delle Unità Operative
deve essere conservata
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autonomia decisionale.
2. Nel medesimo tempo, tutta la normativa sulla organizzazione
dipartimentale dell'Ospedale impone di porre dei limiti ai margini di
autonomia di coloro che fanno parte di un medesimo Dipartimento
in funzione della creazione di sinergie che è impossibile attendersi
in una situazione in cui ognuno ha agio di muoversi a proprio
incondizionata e completa discrezionalità
Al fine di evitare ogni conflitto di gerarchie e ogni difficoltà creata
dalla lesione del principio di autonomia sancito dalle norme, appare
opportuno proporre di individuare i limiti della responsabilità dei
Dirigenti delle Unità Operative definendo i concetti di efficienza
operativa ed efficienza manageriale
In una logica di dipartimentalizzazione, ovvero in una logica che prevede di realizzare un'organizzazione che accorpa entità (Unità Operative) diverse nell'intento di raggiungere obiettivi complessi che non
sarebbero altrimenti realizzabili,
• la conduzione delle operazioni è affidabile ad un singolo
responsabile per il quale gestire e programmare significa
fondamentalmente agire sul piano clinico per ottimizzare in
modo
diretto
il
processo
assistenziale,
ottimizzando
indirettamente il processo di consumo delle risorse (efficienza
clinica),
mentre
• l'attività di gestione e di programmazione, intese come processo
determinato, diretto e cosciente di definizione delle priorità di
allocazione delle risorse in funzione del raggiungimento di
obiettivi di efficienza che presuppongono il contributo di più
interpreti, deve essere affidata a un organo superiore in grado di
dare pesi adeguati ai vari tentativi di condizionamento "dal
basso" effettuati dai responsabili operativi, sulla base di equi
criteri di matrice professionale (efficienza manageriale).
Dipartimenti strutturali e funzionali
Prendendo in considerazione i concetti di efficienza organizzativa
e qualità delle cure e loro efficacia è possibile poi ipotizzare una
organizzazione dipartimentale che sostenga il programma di
raggiungimento dei relativi obiettivi così definita:
9 Dipartimenti Strutturali volti alla ricerca dell’efficienza
organizzativa attraverso la realizzazione di buone pratiche
gestionali e la corretta individuazione delle priorità di
allocazione delle risorse stesse operata tramite appropriati
processi di programmazione.
Ad essi può essere attribuito un budget dipartimentale, ad essi
vengono attribuiti organici, e loro piani formativi, e attrezzature,
ad essi vengono attribuiti obiettivi relativi alla modifica
quantitativa delle prestazioni sanitarie.
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9 Dipartimenti Funzionali che si propongono di adeguare e
rendere coordinato l'uso delle risorse assistenziali attraverso
processi capaci di migliorare i risultati dell'intervento sanitario
in termini di conservazione o miglioramento dello stato di salute
dei pazienti; in questo caso l’appropriatezza dell'uso delle risorse
è prodotto collaterale positivo della realizzazione di buone
pratiche cliniche.
Ad essi vengono attribuiti obiettivi di ricerca, di ottimizzazione
dei profili di cura e della loro organizzazione, di stesura di linee,
guida di armonizzazione dei rapporti tra le aree aziendali.
Modelli di attribuzione di una stessa Unità Operativa
Considerati gli obiettivi che l’organizzazione dipartimentale deve
sostenere e le peculiarità del modello sopra proposto appare
necessario sostenere
la possibilità che una medesima Unità
Operativa possa far parte di Dipartimenti Strutturali diversi confligge
irreparabilmente con la possibilità di assegnare ai Dipartimenti stessi
il ruolo di strutture gestionali "forti" (nel senso che i processi
decisionali si svolgono in modo ordinato attraverso azioni dirette a
definire le priorità senza interferenze o fattori di confondimento non
controllabili, come possono essere interessi molteplici e contrapposti
dei diversi suoi componenti).
E’ pur vero che il modello di sviluppo delle attività di alcune Unità
Operative ha visto nel tempo sviluppare competenze che interessano
aree operative ospedaliere sostanzialmente differenti in quanto
strutturatesi per percorsi assistenziali e non solo per branca
specialistica.
Basti pensare a questo proposito alla Unità di Terapia Intensiva
Coronarica interna all’Unità di Cardiologia, alla Chirurgia d’Urgenza
inserita nell’Unità di Medicina e Chirurgia d’urgenza, alla Stroke Unit
inserita nella Neurologia.
Una attribuzione mutuamente esclusiva rischierebbe di far mancare
alle discussioni dipartimentali attori fondamentali del processo
assistenziale e/o rendere non presidiate attività di importanza
significativa.
Al fine di risolvere tale criticità si propone di:
Mantenere il criterio mutua esclusività per l’attribuzione gerarchica di
una Unità Operativa ad un Dipartimento strutturale; in base a tale
concetto ogni singola Unità operativa discuterà e parteciperà con un
solo Direttore di Dipartimento relativamente alla determinazione di
budget dipartimentali, alla attribuzione di risorse di personale e di
attrezzature ed a tutti gli argomenti relativi all’efficienza organizzativa
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Permettere l’attribuzione funzionale di una Attività o Settore ad un
Dipartimento Strutturale così da permettere la partecipazione della
stessa ai percorsi decisionali relativi alla qualità delle cure.
Riprendendo uno degli esempi citati prima, ed applicando i criteri
sopra proposti, avremo che la Cardiologia e l’Utic potrebbero essere
attributi ad un Dipartimento Strutturale (scelto in base al criterio
tassonomico della branca specialistica) di Medicina a larga diffusione
e l’Utic sarebbe contemporaneamente attribuito in maniera funzionale
al Dipartimento Strutturale dell’Urgenza.
Con il Direttore del Dipartimento delle Medicine Specialistiche, il
Primario della Cardiologia ed Utic discuterà di budget, attrezzature,
personale, organizzazione generale, volumi di attività, mentre con il
Direttore del Dipartimento dell’Urgenza discuterà di linee guida,
percorsi assistenziali, appropriatezza, formazione specifica.
Qualora sorgessero, all’interno dei rapporti funzionali, esigenze
correlate al budget e/o ai volumi di attività e/o alla dotazione
organica sarà compito dei Direttori di Dipartimento interessati
discuterne.
I Dipartimenti infermieristici e tecnici
Rimangono comuni i criteri tassonomici e la possibilità di
attribuzione gerarchica e funzionale, così da ipotizzarsi una
sovrapposizione delle realtà dipartimentali cliniche ed assistenziali.
Tuttavia, considerate sia la necessità di maggiore integrazione sia la
non così marcata differenza competenziale ed esperienziale all’interno
di alcune aree omogenee ospedaliere, potranno essere sperimentate
forme di aggregazione che possano portare a riconoscere un unico
dipartimento assistenziale all’interno di alcune aree omogenee
La responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di efficienza
manageriale sarà affidata ad una coordinatrice dipartimentale.
Sino all’eventuale distacco di tale figura dai compiti gestionali diretti,
la dipendenza gerarchica della coordinatrice dipartimentale è in capo
al Direttore dell’Unità Operativa in cui opera, mentre funzionalmente
questa figura si relazionerà con il Direttore di Dipartimento e la
Direzione Infermieristica Ospedaliera
La partecipazione dell’Area Territoriale e dei Distretti
Per assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività
sanitarie e sociosanitarie e facilitare l’integrazione tra attività
distrettuali e ospedaliere, è stato inserito in molti Dipartimenti un
17
rappresentante del Comitato di Area Territoriale-Distrettuale, che
sarà uno dei componenti del Comitato stesso, in accordo col Direttore
di Dipartimento interessato e la Direzione Strategica.
Le funzioni del Dipartimento, gli organi e le competenze sono
contenuti nell’allegato 2 al presente atto.
ART. 12
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE
NELL’AMBITO DELLA SEZIONE DI MEDICINA DEL LAVORO
Nell’ambito dell’Azienda
sono individuate le figure di medico
competente aziendale e di medico del lavoro.
Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 definiscono i compiti che
devono essere svolti dal medico competente, tra i quali il più
importante è la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio
professionale.
Il comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. 626/94 prevede, inoltre, che il
medico competente, per motivate ragioni, possa avvalersi della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro.
Al medico del lavoro spettano, invece, i compiti di prevenzione negli
ambienti di lavoro, finalizzati all’individuazione dei fattori di rischio ed
alla prevenzione delle malattie professionali, nonché tutti gli altri
compiti previsti dall’art. 28 della l.r. 41/95.
L’Azienda intende strutturare, possibilmente con personale medico di
ruolo, ma inizialmente anche attraverso la collaborazione di liberi
professionisti, l’attività di medico competente, di concerto con l’UB
Prevenzione e protezione.
ART. 13
MODALITA’, COMPENSI E REQUISITI RICHIESTI PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI DELLE AREE
ORGANIZZATIVE, AI DIRETTORI DI DISTRETTO ED AI
RESPONSABILI DELLE STRUTTURE
DIRETTORE DI AREA OSPEDALIERA.
18
Il direttore di area ospedaliera coincide con il responsabile dell’U.B.
Igiene ospedaliera.
Ai fini del conferimento dell’incarico di direttore di area ospedaliera, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 10 dicembre 1997, n.
484.
I compensi spettanti al direttore di area ospedaliera sono quelli
previsti dal CCNL vigente dell’area relativa alla dirigenza medica e
veterinaria del SSN e successive modificazioni.
DIRETTORE DI AREA TERRITORIALE.
Il direttore di area territoriale è assunto con provvedimento motivato
del direttore generale fra i laureati in medicina e chirurgia che non
abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano
svolto, per almeno tre anni, una qualificata attività di direzione in enti
o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione.
L’incarico di direttore di area territoriale è di durata triennale,
rinnovabile, ma cessa in ogni caso al termine del mandato del
direttore generale, fermo restando la proroga della nomina fino al
successivo conferimento e comunque non oltre sessanta giorni dal
termine del mandato suddetto.
Qualora sia nominato un medico non dipendente dall’Azienda, il
rapporto di lavoro conseguente è a tempo pieno ed esclusivo ed è
regolato con contratto di diritto privato, i cui contenuti sono stabiliti
con deliberazione del direttore generale.
Qualora sia nominato un dipendente dell’Azienda, allo stesso, fermo
restando il rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda medesima
nonché il congelamento del posto nella dotazione organica, compete
un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i
direttori di dipartimento, fatto salvo il trattamento economico di
maggior favore in godimento in qualità di dipendente.
Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o
di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione,
il direttore generale procede alla revoca della nomina o alla risoluzione
del contratto e dichiara la decadenza del direttore di area territoriale,
nominandone uno nuovo.
In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o impedimento del
direttore di area territoriale, le relative funzioni sono svolte da uno dei
direttori di distretto designato, a tal fine, con deliberazione del
direttore generale. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei
mesi, si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalità
previste per la nomina.
19
Il contratto in essere alla data in entrata in vigore del presente atto
costitutivo cessa in ogni caso il 31 dicembre 2006, fatta salva la
proroga sopra menzionata.
DIRETTORE DI AREA DELLA PREVENZIONE.
Il direttore dell’area di prevenzione coincide con il direttore del
Dipartimento di prevenzione, di cui all’art. 37 della legge regionale 4
settembre 1995, n. 41, come modificata dalla legge regionale n.
25/2002.
Il compenso spettante al direttore dell’area di prevenzione è quello
previsto dal CCNL vigente per quanto concerne i direttori di
dipartimento.
DIRETTORE DI AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA.
Il direttore di area tecnico-amministrativa è il direttore amministrativo
dell’Azienda.
DIRETTORE DI DISTRETTO.
Il direttore di distretto è nominato con provvedimento motivato del
direttore generale, sentito il direttore di area territoriale, fra i dirigenti
dell’Azienda, che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e che
abbiano svolto per almeno un anno una qualificata attività di
direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, o fra i
medici convenzionati da almeno dieci anni con l’Azienda, previo
superamento di apposito corso di formazione organizzato dalla
medesima Azienda.
L’incarico di direttore di distretto è di durata triennale, rinnovabile,
ma cessa in ogni caso al termine del mandato del direttore generale,
fermo restando la proroga della nomina fino al successivo
conferimento e comunque non oltre sessanta giorni dal termine del
mandato suddetto.
Qualora sia nominato un medico convenzionato, il rapporto di lavoro
conseguente è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato con contratto
di diritto privato, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione del
direttore generale sulla base di quanto disposto dall’art. 30, comma 7,
della legge regionale n. 5/2000. In tal caso, l’incarico di medico
convenzionato sarà affidato in via provvisoria ad altro medico,
mediante utilizzo della graduatoria vigente.
20
Qualora sia nominato un dipendente dell’Azienda, allo stesso, fermo
restando il rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda medesima
nonché il congelamento del posto nella dotazione organica, compete il
trattamento economico previsto per i dirigenti di struttura complessa
di area territoriale, fatto salvo il trattamento economico di maggior
favore in godimento in qualità di dipendente.
I contratti in essere alla data in entrata in vigore del presente atto
costitutivo cessano in ogni caso il 31 dicembre 2006, fatta salva la
proroga sopra menzionata.
RESPONSABILI DELLE STRUTTURE.
STRUTTURE COMPLESSE.
La responsabilità delle strutture complesse è affidata a dirigenti, di
norma dipendenti in ruolo dell’Azienda, sulla base dei criteri fissati
con DPR 483 del 10.12.1997 e DPR 484 del 10.12.1997.
In caso di conferimento di incarico a personale non dipendente, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992
e successive modificazioni.
STRUTTURE SEMPLICI.
La responsabilità delle strutture semplici è affidata a dirigenti
dipendenti di ruolo dell’Azienda, su proposta del dirigente di struttura
complessa, ovvero su proposta del direttore di area, di dipartimento o
della Direzione strategica, sulla base dei vigenti accordi sindacali
decentrati.
ART. 14
DELEGA DI ATTI DIRIGENZIALI
Il direttore generale, oltre alle funzioni ed alle competenze attribuite ai
dirigenti dell’Azienda ai sensi degli articoli precedenti, può delegare
loro le proprie funzioni, con riferimento a specifici settori di attività o
all’adozione di singoli atti di diritto pubblico e privato.
La delega relativa all’attività gestionale o all’adozione di atti è conferita
in forma scritta e l’originale dell’atto di delega è conservato in apposito
registro presso la segreteria del direttore generale. La revoca delle
deleghe deve essere effettuata nelle stesse forme utilizzate per il loro
conferimento.
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto
interno ed esterno, degli atti compiuti.
21
L’attività deliberativa spetta, in via ordinaria, al direttore generale,
fatta salva la possibilità dello stesso di delegare l’adozione di specifici
atti (secondo le modalità di cui al punto precedente) ai due direttori,
sanitario e amministrativo, ai direttori di area, di dipartimento o ai
dirigenti di struttura complessa.
Le modalità di adozione delle deliberazioni sono disciplinate dall’art.
17 della l.r. n. 5/2000.
In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, l’attività
deliberativa viene effettuata dal direttore amministrativo, ai sensi del
presente atto costitutivo, senza necessità di conferimento di specifica
delega.
Nell’esercizio dei poteri di controllo, il direttore generale può, con atto
motivato, procedere alla revoca delle deliberazioni adottate dal
direttore amministrativo.
ART. 15
MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL
DIRETTORE GENERALE
Ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 5/2000, gli atti deliberativi
del Direttore generale sono assunti sulla base delle proposte,
predisposte dalle competenti strutture, che indichino: il nominativo
della persona responsabile del procedimento; la sottoscrizione di
apposita dichiarazione del responsabile della struttura interessata
circa la legittimità della deliberazione proposta, la sottoscrizione del
responsabile dell’U.B. Ragioneria circa la regolarità contabile dell’atto,
l’indicazione degli eventuali costi/uscite da sostenere.
Qualora una struttura o ufficio proponente siano privi della figura di
dirigente responsabile, la dichiarazione di legittimità della proposta
verrà resa dal Direttore amministrativo
La Direzione generale può, inoltre, predisporre proposte di atti
deliberativi per materie non attribuibile a specifiche strutture.
Ciascuna deliberazione adottata deve recare l’indicazione della
relativa proposta, pena la nullità dell’atto.
Gli atti deliberativi devono recare i pareri del Direttore amministrativo
e del Direttore sanitario.
I pareri, se favorevoli, sono indicati con la semplice sottoscrizione
dell’atto, se sfavorevoli, sono esplicitamente indicati a fianco della
firma, con allegati i motivi.
I pareri vanno resi nel termine di dieci giorni dalla richiesta, trascorsi
i quali senza che siano stati resi, si intendono favorevoli.
22
I pareri sono obbligatori ma non vincolanti. Il Direttore generale può
provvedere in difformità al parere espressogli, ma, in tal caso, deve
motivare i provvedimenti assunti in difformità.
Le deliberazioni e la relativa pubblicazione devono garantire la tutela
delle persone e degli altri soggetti riguardo al trattamento dei dati
personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/03
e
successive modificazioni.
Nel caso in cui l’atto deliberativo, riferito a persone o altri soggetti,
contenga dati sensibili, dovranno essere omesse tutte le indicazioni
che consentano di individuare i soggetti interessati, salvi i casi in cui
tali indicazioni siano necessarie nelle comunicazioni con altri Enti
(previdenziali, assistenziali, ecc.). Anche in tale ultimo caso andrà
comunque garantita la riservatezza, sia riguardo alle procedure di
accesso di cui alla legge n. 241/1990, sia riguardo alla pubblicazione.
Tutti gli atti deliberativi, soggetti o non soggetti al controllo della
Giunta regionale devono essere pubblicati in apposito Albo entro dieci
giorni dall’adozione e, se non soggetti a controllo, diventano esecutivi
decorsi dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
Per motivate ragioni di urgenza, che devono essere esplicitamente
evidenziate nelle premesse dell’atto, le deliberazioni possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili.
Tutti gli atti deliberativi devono essere trasmessi al Collegio sindacale
dell’U.S.L. entro dieci giorni dalla loro adozione.
Gli elenchi delle deliberazioni adottate, recanti il numero, la data,
l’oggetto, l’indicazione del responsabile del procedimento e del
responsabile della struttura proponente, devono essere trasmessi
mensilmente alla struttura regionale competente in materia di sanità,
salute e politiche sociali.
Gli atti soggetti a controllo preventivo da parte della Giunta regionale
sono i seguenti:
bilancio preventivo annuale e pluriennale
bilancio di esercizio
atto costitutivo aziendale e sue modificazioni
Tali atti devono essere trasmessi, in duplice copia, all’Assessorato
della Sanità, salute e politiche sociale entro dieci giorni dalla loro
adozione, secondo le procedure di cui all’art. 44, commi 3,4,5,6 della
legge regionale n. 5/2000.
ART. 16
PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE, IN CASO DI ASSENZA ED
IMPEDIMENTO, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DEL
23
DIRETTORE SANITARIO, DEI DIRETTORI DELLE
ORGANIZZATIVE E DEI DIRETTORI DI DISTRETTI
AREE
Direttore sanitario.
In caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30 e
90 giorni, del direttore sanitario, le sue funzioni sono svolte da un
direttore di area o di dipartimento, o da altro dirigente medico di
struttura complessa, nominato dal direttore generale su proposta del
direttore sanitario stesso o, in caso di sua impossibilità, sentito il
direttore amministrativo. L’esercizio di tali funzioni di supplenza
riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l’assenza o
l’impedimento si protragga oltre i tre mesi, il direttore generale
procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla
normativa vigente.
Direttore amministrativo.
In caso di assenza o di impedimento, per un periodo compreso tra 30
e 90 giorni, del direttore amministrativo, le sue funzioni sono svolte
da un dirigente amministrativo di struttura complessa nominato dal
direttore generale su proposta del direttore amministrativo stesso o,
in caso di sua impossibilità, dal direttore sanitario. L’esercizio di tali
funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo.
Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre tre mesi, il
direttore generale procede alla sostituzione nei modi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
Direttori di area.
1) in caso di assenza o impedimento del direttore di area ospedaliera,
le sue funzioni sono svolte, temporaneamente, da un altro dirigente
medico individuato dallo stesso direttore di area, ai sensi dell’art.
18 del CCNL del 08.06.2000 ;
2) in caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30
e 90 giorni, del direttore di area territoriale, le sue funzioni sono
svolte, temporaneamente, dal direttore di distretto, componente del
comitato di cui al comma 5 dell’art. 29 della l.r. n. 5/2000,
nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di area
stesso;
3) in caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30
e 90 giorni, del direttore di area di prevenzione, le sue funzioni
24
sono svolte, temporaneamente, dal vice coordinatore, di cui all’art.
37, comma 6, della legge regionale n. 41/1995;
L’esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti riveste carattere
aggiuntivo e non esclusivo.
Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento di un direttore di area si
protragga oltre tre mesi, il direttore generale procede alla sua
sostituzione.
Direttori di distretto.
In caso di assenza o impedimento, per un periodo compreso tra 30 e
90 giorni, di un direttore di distretto, le sue funzioni sono svolte,
temporaneamente dal direttore di altro distretto nominato dal
direttore generale, su proposta del direttore di area territoriale.
L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e
non esclusivo.
Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento del direttore di distretto si
protragga per oltre tre mesi, il direttore generale procede alla sua
sostituzione.
Altre sostituzioni
Per ogni altra sostituzione dirigenziale, si applicano i CC.NN.LL
vigenti. Qualora il dirigente del Servizio Veterinario Regionale sia
nominato tra i dipendenti dell’Azienda U.S.L., lo stesso viene
comandato presso l’Amministrazione Regionale. Per la sua
sostituzione l’Azienda può conferire un incarico ad altro veterinario
dirigente ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 e successive
modificazioni.
ART. 17
MODALITA’ PER L’ELABORAZIONE DEL PAL E PER LA SUA
CONOSCENZA AI FINI APPLICATIVI DA PARTE DELLE
STRUTTURE OPERATIVE IN CUI SI ARTICOLA L’AZIENDA
L’elaborazione del PAL, in ossequio ai principi fissati dall’art. 8 della
legge regionale n. 5/2000, avviene secondo il seguente iter:
1) predisposizione della bozza di PAL, secondo le indicazioni fornite
annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da parte
25
2)
3)
4)
5)
6)
della direzione strategica, in collaborazione con i direttori di area e
di dipartimento;
invio della bozza di PAL, per esame consultivo e parere, al Collegio
di direzione, al Consiglio dei sanitari ed alle OO.SS.;
valutazione delle eventuali osservazioni pervenute, da parte della
direzione strategica;
invio del PAL alla struttura regionale competente in materia di
sanità ed al Consiglio permanente degli enti locali;
adozione del PAL e del bilancio di previsione annuale e pluriennale
mediante unico atto deliberativo;
diffusione del PAL mediante invio a tutte le UU.BB.
ART. 18
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
L’ Azienda USL, nell’ambito della propria autonomia, si dota di
strumenti per:
¾ verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione);
¾ valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti;
¾ valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
¾ valutare i risultati, in termini di produttività, raggiunti dal
personale dipendente e verificare la congruità degli stessi rispetto
agli obiettivi aziendali.
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra, l’Azienda si dota di un
servizio di controllo interno svolto da strutture che dipendono
direttamente dal direttore generale.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento e le competenze
degli organismi di controllo interno, si rimanda al regolamento
aziendale di organizzazione.
Il servizio di controllo interno opera in assoluta autonomia rispetto ad
ogni altra struttura dell’Azienda e risponde direttamente al direttore
generale.
26
Si compone di esperti nella valutazione dei settori amministrativo e
sanitario, anche di provenienza esterna all’Azienda.
La scelta e la nomina dei componenti viene effettuata con specifico
atto deliberativo del direttore generale.
Si riunisce periodicamente, con una frequenza minima di due sedute
mensili; trasmette trimestralmente al direttore generale una relazione
scritta in cui sono contenute valutazioni sugli ambiti di competenza,
suggerimenti e proposte di azioni correttive.
Dura in carica due anni ed è rinnovabile. Ai componenti esterni del
servizio di controllo interno viene corrisposto un gettone di presenza
da definire da parte del direttore generale.
In attuazione di quanto previsto dai CCNL di categoria, saranno
definiti i collegi tecnici di valutazione dei dirigenti.
ART. 19
RAPPORTI CON LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE AI
FINI DELLE ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO
PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIOASSISTENZIALI
Ferma restando l’attività di controllo, da parte della struttura
regionale competente, sull’organizzazione, sull’attività e sulla gestione
dell’Azienda, prevista dall’art. 45 della legge regionale n. 5/2000,
l’Azienda partecipa alle attività di pianificazione e coordinamento
regionali mediante commissioni e gruppi di lavoro permanenti o
costituiti di volta in volta su specifiche problematiche.
ART. 20
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI MEDICI CONVENZIONATI
ALLE
ATTIVITA’
DI
PREVENZIONE,
GESTIONE
E
PROGRAMMAZIONE
DELL’ASSISTENZA
TERRITORIALEDISTRETTUALE E DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA
L’Azienda riconosce lo strumento della partecipazione dei medici
convenzionati alla definizione ed attuazione delle politiche sanitarie.
La partecipazione dei medici convenzionati alle attività di prevenzione,
gestione e programmazione dell’assistenza territoriale-distrettuale e
dell’assistenza ospedaliera, nel rispetto di quanto stabilito dagli
accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatoriali interni e per
i pediatri di libera scelta, approvati nell’intesa della Conferenza StatoRegioni rispettivamente n. 2272 del 23.03.05 e n. 2396 del 15.12.05,
avviene inizialmente attraverso l’istituzione di un gruppo tecnico, a
27
cui verrà affidato prioritariamente l’obiettivo di dare attuazione alle
iniziative di integrazione tra ospedale e territorio.
L’istituzione del gruppo, le modalità di funzionamento ed i
componenti dello stesso saranno definiti con apposito provvedimento,
sentite le parti interessate ed i loro organismi rappresentativi.
Nelle more dell’attuazione di quanto sopra, soprattutto al fine di dare
avvio alle linee guida rispetto alla problematiche emergenti, si
mantiene attivo il gruppo composto dagli animatori scelti tra i medici
di medicina generale.
ART. 21
MODALITA’ E FORME DI PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI AL CAPO 3° DEL CCNL
INTEGRATIVO SPTA DEL 10.02.04 E DI SUPPORTO TECNICO E
AMMINISTRATIVO
AI
PROCESSI
DI
PROGRAMMAZIONE
AZIENDALE
L’Azienda intende dare piena applicazione al dettato legislativo della
legge n. 251/2000, favorendo e promuovendo la responsabilizzazione
ed i percorsi di carriera del personale afferente all’area di comparto,
anche tramite l’inserimento delle figure dirigenziali del comparto in
aree di particolare rilevanza aziendale.
A tal fine, già dal 2005, è stato avviato il percorso previsto dalla legge
n. 251/2000, inserendo un dirigente infermieristico nell’organico
aziendale.
Dirigenti tecnici ed amministrativi.
Per quanto riguarda la partecipazione dei dirigenti del ruolo tecnico
ed amministrativo ai processi di programmazione aziendale, la stessa
avviene tramite l’istituzione, a mezzo di successivo atto
regolamentare, della Conferenza di area, con potere propositivo non
vincolante, nell’ambito delle competenze assegnate.
Con il predetto atto regolamentare saranno definiti i compiti della
Conferenza.
Dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
Anche al fine di dare concreta attuazione al disposto della legge n.
251/2000, si prevede l’istituzione di altre figure dirigenziali, da
collocare in aree strategiche per lo sviluppo aziendale, sulla base della
28
definizione della materia che sarà data dal competente organo
regionale.
Ai fini dell’istituzione delle suddette figure dirigenziali l’Azienda U.S.L.
si attiene a quanto normato dagli artt.i 41 e 42 del CCNL integrativo
SPTA del 10.02.04 e dell’art. 52 del CCNL SPTA del 3.11.05.
ART. 22
MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE DEL BUDGET FRA LA DIREZIONE
AZIENDALE ED I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE E
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
L’Azienda adotta il metodo della pianificazione strategica delle proprie
attività, intesa come processo di correlazione tra gli obiettivi prefissati
e le decisioni assunte a livello organizzativo per il loro conseguimento.
Il percorso logico del processo di budget tende a definire obiettivi
specifici di carattere operativo a livello dei singoli centri di
responsabilità individuati nell’atto di organizzazione, per l’attuazione
delle scelte programmatiche, previa assegnazione delle risorse
disponibili da mettere a disposizione per il raggiungimento degli
obiettivi stessi.
Il processo di budget si articola nelle seguenti fasi:
definizione, da parte della Direzione strategica, degli obiettivi specifici
coerenti con gli obiettivi generali stabiliti dalla Regione;
contrattazione con i singoli direttori di U.B. e dipartimento
sottoscrizione del budget
monitoraggio periodico
ART. 23
ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E STIPULA DEI
CONTRATTI CON I SOGGETTI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI
ACCREDITATI.
A) Acquisizione di beni e servizi non assoggettata a norme di diritto
pubblico.
L’attività contrattuale non assoggettata alle norme di diritto pubblico
è disciplinata ai sensi della L.R. n. 13/2005 e del regolamento
aziendale approvato con deliberazione n. 1914 del 20.09.04, in
quanto non contrastante con la predetta Legge Regionale. Ogni
eventuale modifica del sopra citato regolamento dovrà essere
29
approvata con apposito atto deliberativo, fermo restando che l’attività
contrattuale deve ispirarsi ai seguenti principi:
¾ nella contrattazione si osservano le norme contenute nel codice
civile e nelle altre leggi speciali complementari;
¾ la contrattazione deve aver luogo con atto scritto e motivato, nel
rispetto dei principi della trasparenza e della comunicazione e della
concorrenzialità, perseguendo costantemente l’obiettivo della
efficacia, efficienza ed economicità per l’Azienda;
¾ le modalità di scelta del contraente devono tenere conto dei
requisiti di affidabilità, potenzialità tecnico-economica, sistemi di
qualità nei processi produttivi a altri indicatori, di volta in volta
individuati dal responsabile del procedimento;
¾ il regolamento aziendale deve definire i casi in cui il contraente può
essere individuato direttamente o secondo meccanismi di scelta
semplificati, prescindendo dalle procedure negoziali di cui ai punti
precedenti.
B) Prestazioni sanitarie erogate da servizi non direttamente gestiti.
Nell’ambito della pianificazione strategica delle attività sanitarie
erogabili, l’Azienda individua le aree di bisogno e di domanda dei
servizi, gli obiettivi prioritari di intervento sulla base dell’accordo di
programma e del successivo piano attuativo e valuta le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di
accordi contrattuali con strutture esterne all’Azienda stessa.
Gli accordi contrattuali di cui al comma precedente, da stipulare con
strutture pubbliche o private accreditate, sia regionali che extraregionali, hanno durata annuale e devono prevedere:
¾ la tipologia delle prestazioni da erogare, le modalità di erogazione,
la loro durata ed il loro volume massimo;
¾ l’osservanza dei vincoli di spesa individuati dall’accordo stesso, nel
rispetto delle tariffe e delle remunerazioni stabilite dalla Giunta
regionale per le strutture regionali e di quelle stabilite dalla Regione
di appartenenza per le strutture extraregionali.;
¾ le modalità di scambio delle informazioni tra Azienda e struttura
esterna, nel rispetto della normativa della privacy;
¾ le modalità di effettuazione dei controlli di tipo amministrativo;
¾ le modalità di verifica circa la qualità e l’appropriatezza delle
prestazioni rese.
ART. 24
30
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE
COMITATO ETICO
E
FUNZIONAMENTO
DEL
Il Comitato etico opera secondo due linee preminenti:
1. attenzione ai problemi assistenziali, allo scopo di garantire
l’umanizzazione dell’assistenza, nonché la tutela della dignità e
della salute dei cittadini. In questo ambito, il Comitato etico è
interlocutore degli operatori e dei cittadini ed esprime un parere
non vincolante e non sostitutivo della responsabilità degli
operatori;
2. attenzione alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione, allo
scopo di garantire la tutela dei cittadini. In questo ambito, il
Comitato etico è interlocutore dell’ente promotore della ricerca e dei
ricercatori stessi. La deliberazione assume un valore determinante
ai fini dell’autorizzazione della ricerca.
ART. 25
SISTEMA DELL’URGENZA-EMERGENZA SANITARIA.
Le prestazioni di primo intervento, di urgenza e di emergenza, come
previsto dall’art. 29 della l.r. n. 5/2000, sono erogate dal sistema
dell’urgenza-emergenza sanitaria, inteso quale insieme delle funzioni
di prime cure, soccorso, trasporto e comunicazione tra loro
organizzativamente integrate, al fine di assicurare sia l’immediatezza
della prima assistenza territoriale, che della continuità delle cure in
ambito ospedaliero.
Il sistema dell’urgenza-emergenza sanitaria è assicurato in maniera
coordinata ed uniforme sull’intero territorio di competenza
dell’Azienda USL e si articola in:
♦ sistema di allarme sanitario, prime cure e trasporto, elisoccorso
♦ sistema di assistenza traumatologica territoriale
♦ sistema di accettazione ed emergenza-urgenza sanitaria ospedaliero
Il sistema dell’urgenza-emergenza sanitaria si integra, altresì, con la
Protezione Civile, il Soccorso Alpino Valdostano ed il corpo dei Vigili
del fuoco regionale, anche per quanto riguarda l’organizzazione delle
macro-emergenze, sulla base dei modelli organizzativi previsti dalla
normativa nazionale e regionale.
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SISTEMA DI ALLARME SANITARIO, PRIME CURE E TRASPORTO.
E’ assicurato dalla struttura complessa territoriale “Soccorso sanitario
118”, che gestisce la centrale operativa denominata “Valle d’Aosta
soccorso” e coordina tutte le attività di soccorso con mezzi terrestri,
ad ala fissa e rotante, avvalendosi di personale dipendente e
dell’apporto delle associazioni di volontariato del soccorso, della Croce
Rossa Italiana ed eventuali altri enti pubblici e privati che operano nel
settore dell’emergenza e del trasporto degli infermi.
L’operatività del sistema è garantita dal numero telefonico unico
gratuito “118” e da un’unica rete di comunicazione con supporto
informatizzato.
I modelli organizzativi relativi alle comunicazioni ed alle operazioni di
soccorso e trasporto, nonché alle risorse necessarie per il buon
funzionamento del sistema sono definiti con appositi atti
regolamentari interni, che tengano conto dell’esperienza acquisita
negli anni di operatività del sistema.
Il sistema utilizza, inoltre, le sedi, il personale ed i mezzi delle
Associazioni di volontariato del soccorso iscritte all’Albo regionale del
volontariato. La Croce Rossa Italiana può rappresentare una ulteriore
risorsa in caso di necessità, sulla base di appositi accordi. In
particolari situazioni, l’Azienda può altresì avvalersi di enti privati,
autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
SISTEMA DI ASSISTENZA TRAUMATOLOGICA TERRITORIALE.
L’Azienda garantisce l’assistenza traumatologica sul territorio,
attraverso i centri traumatologici territoriali, ubicati nelle principali
località sciistiche (Pila, Courmayeur, La Thuile, Gressoney La Trinité,
Valtournenche, Champoluc). I centri, presso cui operano specialisti in
ortopedia e traumatologia e personale infermieristico, assolvono alla
funzione di ambulatori di primo filtro territoriale per il tempestivo
trattamento in loco di eventi traumatici che non richiedono
necessariamente il ricovero. L’accesso dell’utenza è diretto e comporta
una partecipazione alla spesa, definita con apposita deliberazione
della Giunta regionale.
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