Istruzioni Visti
Transcript
Istruzioni Visti
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Segreteria di Stato della migrazione (SEM) Ambito direzionale immigrazione e integrazione Divisione Entrata Istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione in materia di rilascio dei visti nazionali Destinate alle rappresentanze svizzere all'estero e alle autorità competenti in materia di migrazione die Cantoni nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun Edizione 11 del 21 novembre 2016 © Segreteria di Stato della migrazione SEM 2016 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali Indice 0 Preambolo ................................................................................................................... 5 0.1 0.2 1 In generale................................................................................................................... 7 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.3 2 Appendici .................................................................................................. 5 Indice delle abbreviazioni ........................................................................ 6 Basi legali .................................................................................................. 7 Campo d’applicazione .............................................................................. 7 Visti nazionali (Visti D) ............................................................................. 7 Nozione ...................................................................................................... 7 Obbligo del visto ......................................................................................... 7 Principio d’equivalenza tra visti nazionali, visti Schengen di tipo C e titoli di soggiorno.................................................................................................... 8 Notificazione presso l’autorità cantonale di migrazione per il rilasciato di un permesso di soggiorno ............................................................................... 8 Durata di validità del visto nazionale ........................................................... 8 Numeri di entrate ........................................................................................ 8 Visti nazionali, casi tipo ........................................................................... 8 Visto di ritorno............................................................................................. 8 Il visto di ritorno è rilasciato dall’autorità cantonale di migrazione o dal servizio competente del DAFE .................................................................... 8 Visto di ritorno della SEM............................................................................ 9 Visto di ritorno rilasciato presso una rappresentanza .................................. 9 Visto con valore di permesso di lavoro........................................................ 9 Visti per più soggiorni in diversi Stati Schengen ........................................ 10 Soggiorno regolato in uno Stato Schengen che non sia la Svizzera seguito da un soggiorno in Svizzera...................................................................... 10 Soggiorno di breve durata precedete o seguente un soggiorno di lunga durata ....................................................................................................... 10 Proroga di un visto per un soggiorno complessivo superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni ............................................................................ 10 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale ............................... 11 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.2.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Competenza ............................................................................................ 11 Competenza territoriale ............................................................................ 11 Principio.................................................................................................... 11 Deroghe consentite dall’autorità cantonale di migrazione ......................... 11 Deposito della domanda di visto presso la rappresentanza A e ritiro del visto presso la rappresentanza B .............................................................. 11 Ritiro del visto presso una rappresentanza senza previo deposito di una domanda di visto ...................................................................................... 12 Deroghe consentite dalla rappresentanza ................................................. 12 Particolarità .............................................................................................. 12 Osservazione concernente l’assicurazione di rilascio del permesso di dimora ...................................................................................................... 12 Competenza materiale.............................................................................. 13 Principio: Autorità cantonali di migrazione ................................................ 13 Procedura ................................................................................................. 13 Modalità di deposito della domanda di visto ........................................ 13 Luogo d’inoltro di una domanda di visto .................................................... 13 Data d’inoltro ............................................................................................ 13 Appuntamento .......................................................................................... 13 Presenza personale .................................................................................. 14 2/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.2.1 2.2.4.2.2 2.2.4.2.3 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.1 2.3.1.1.2 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.1.1 2.3.3.1.2 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.4.1 2.3.3.4.2 2.3.3.4.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.7 2.7.1 2.7.1.1 2.7.1.2 2.7.1.3 2.7.2 2.8 2.9 2.9.1 Principio.................................................................................................... 14 Deroghe.................................................................................................... 14 Istruzioni LStr............................................................................................ 14 Istruzioni speciali in materia di visti ........................................................... 14 Esigenza formulata dall’autorità cantonale di migrazione in un caso individuale ................................................................................................ 14 Presentazione consecutiva di una domanda di visto D e di una domanda di visto C ...................................................................................................... 15 Documenti da presentare all’atto del deposito di una domanda di visto ......................................................................................................... 15 Modulo nazionale di domanda di visto ...................................................... 15 Persone tenute a compilare il modulo ....................................................... 15 Generalità ................................................................................................. 15 Eccezione ................................................................................................. 15 Come si compila il modulo ........................................................................ 15 Numero di moduli da completare .............................................................. 15 Fotografia ................................................................................................. 16 Documento di viaggio ............................................................................... 16 Documento di viaggio riconosciuto ........................................................... 16 L’entrata dello spazio Schengen attraverso la Svizzera (volo diretto a destinazione della Svizzera) ..................................................................... 16 Entrata nello spazio Schengen attraverso uno Stato di transito (non per volo diretto a destinazione della Svizzera) ................................................ 17 Documento di viaggio valido ..................................................................... 17 Autenticità del documento......................................................................... 17 Straniero privo di documento di viaggio .................................................... 18 Principio.................................................................................................... 18 Lasciapassare per fanciulli adottati all’estero da cittadini svizzeri ............. 18 Documento (salvacondotto) da rilasciare ai minori adottati all’estero o che entrano in vista dell’adozione ma che, avendo perso la nazionalità d’origine, non sono più in possesso di un documento di viaggio ............... 19 Altri documenti .......................................................................................... 21 Rilevazione degli identificatori biometrici............................................. 21 Fotografia ................................................................................................. 21 Impronte digitali ........................................................................................ 21 Fondamenti legali ..................................................................................... 22 Rappresentanze aventi accesso ad AFIS ................................................. 22 Motivi del confronto dattiloscopico ............................................................ 22 Registrazione delle impronte digitali e della generalità .............................. 22 Emolumento di visto .............................................................................. 23 Emolumenti per spese di porto ................................................................. 23 Emolumenti supplementari ....................................................................... 23 Timbro indicante che è stata depositata una domanda di visto D ...... 23 Rilascio del visto e misure di sicurezza ................................................ 23 Inserimento della domanda in ORBIS / vignette predisposte a mano ........ 23 Rubriche ................................................................................................... 23 Visto apposto su un foglio uniforme per l’apposizione di un visto .............. 27 Invalidazione di un visto............................................................................ 27 Misure di sicurezza ................................................................................... 28 Procedura applicabile in caso d’iscrizione in RIPOL o di segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione ..................................................... 28 Rilascio di visti nazionali del Liechtenstein .......................................... 28 Competenza dell’Ufficio degli stranieri e dei passaporti del Liechtenstein . 28 3/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.9.2 2.9.3 2.10 2.10.1 2.10.2 3 Gestione amministrativa .......................................................................................... 30 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Rilascio del visto ....................................................................................... 28 Rifiuto dell’autorizzazione d’entrata .......................................................... 29 Rifiuto dell’autorizzazione d’entrata ...................................................... 29 Rifiuto pronunciato dall’autorità cantonale di migrazione .......................... 29 Rifiuto pronunciato dal competente servizio del DAFE .............................. 29 Archiviazione delle pratiche di visto ..................................................... 30 Atto del dossier ......................................................................................... 30 Tempo di conservazione ........................................................................... 30 Notifica dei visti ...................................................................................... 30 Statistica dei visti ................................................................................... 30 Circolazione degli atti ............................................................................. 31 Procedura applicabile qualora il titolare del documento di viaggio autentico non venga a ritirarlo............................................................... 31 Fusione dei dati personali nel sistema SIMIC ....................................... 31 Entrata in vigore ....................................................................................................... 31 4/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 0 Preambolo D’ora in poi le autorità competenti in materia di visti si serviranno degli strumenti seguenti: Soggiorno superiore a 90 giorni (> 90 giorni; normativa nazionale svizzera): Istruzioni Visti nazionali della SEM Istruzioni speciali della SEM/UFM Manuale ORBIS Istruzioni Visti del DFAE (art. 30 OEV) Soggiorno di al massimo 90 giorni (≤ 90 giorni; normativa Schengen): Manuale dei visti I e Complemento della SEM Liste dei documenti da allegare alla domanda di visto Schengen predisposte nel quadro della collaborazione consolare locale Manuale dei visti II Istruzioni speciali della SEM/UFM Manuale ORBIS Istruzioni Visti del DFAE (art. 30 OEV) 0.1 Appendici Appendice 1, lista 1 Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità Appendice 1, lista 2 Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti – Disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità Appendice 2 Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti dagli Stati membri al fine dell’apposizione dei visti Appendice 3 -- Appendice 4 Modulo di domanda di visto nazionale Appendice 5 Modello uniforme di foglio per l’apposizione di un visto Appendice 6 Salvacondotto per minore che entra in Svizzera in vista dell’adozione (Documento destinato all’uso esclusivo del servizio) Appendice 7 Lasciapassare per minore adottato all’estero (Documento destinato all’uso esclusivo del servizio) Appendice 8 Lasciapassare per l’entrata in Svizzera di una persona sprovvista di documento di viaggio (Documento destinato all’uso esclusivo del servizio) Appendice 9 Visti rilasciati in caso di soggiorno sottostante a permesso (Documento destinato all’uso esclusivo del servizio) 0 Preambolo 5/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 0.2 Indice delle abbreviazioni AELS Associazione europea di libero scambio AFIS Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (Automatic Fingerprint Identification System) art. articolo CAS Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen CE Comunità europea CEDU Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CO Codico delle obbligazioni COST Costituzione federale della Confederazione Svizzera CP Codice penale svizzero cpv. capoverso DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia fedpol Ufficio federale di polizia UFM Ufficio federale della migrazione (oggi, SEM) ISO International Organization for Standardization LAsi Legge sull’asilo lett. lettera LStr Legge federale sugli stranieri NATO Organizzazione del trattato del Nord Atlantico OACI Organizzazione dell’aviazione civile internazionale OASA Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri OEmol-LStr Ordinanza sugli emolumenti LStr ONU Organizzazione delle Nazioni Unite OEV Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto ORBIS Nome del sistema d’informazione visti RIPOL Sistema informatizzato per le indagini di polizia Riv. Contenuto rivisto RU Raccolta ufficiale delle leggi federali RS Raccolta sistematica del diritto federale SEM Segreteria di Stato della migrazione SIS Sistema d'informazione di Schengen UE Unione europea VIS Sistema d'informazione sui visti VTL Visto con validità territoriale limitata 0 Preambolo 6/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 1 In generale 1.1 Basi legali I visti nazionali sono rilasciati conformemente agli strumenti giuridici seguenti: a) Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) b) Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) c) Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) d) Ordinanza sugli emolumenti LStr (Tariffa degli emolumenti LStr, OEmol-LStr; 142.209) e) Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; 143.5) f) Ordinanza sul Sistema d’informazione sui visti (Ordinanza VIS, OVIS; 142.512) 1.2 Campo d’applicazione Le presenti istruzioni si applicano esclusivamente alle domande di visto per soggiorni superiori a 90 giorni nell’arco di 180 giorni a decorrere dalla prima entrata nello spazio Schengen. Le disposizioni di “Processo di rilascio del visto D per soggiorni con attivita Iucrativa di oltre 120 giorni sottostanti a contingente (conformemente aII‘art. 19 cpv. 1OASA [permesso L] e aII‘art. 20 cpv. 1 OASA [permesso B])” sono riservate. 1.3 Visti nazionali (Visti D) 1.3.1 Nozione Il visto per un soggiorno superiore a 90 giorni nell’arco di 180 giorni a contare dalla prima entrata nello spazio Schengen è un visto nazionale rilasciato da ogni Stato membro secondo la propria legislazione. Nella normativa Schengen (Convenzione di Schengen, Codice dei visti, Manuali dei visti, ecc.) e nella normativa svizzera (OEV, OASA, ecc., talvolta anche nelle presenti istruzioni) è utilizzata la nozione di «mese», che va intesa come «30 giorni». Esempio I «quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi» di cui all’articolo 12 capoverso 1 OASA vanno intesi come «120 giorni in un arco di tempo di 360 giorni». 1.3.2 Obbligo del visto La questione dell’obbligo del visto per entrare in Svizzera e nel Liechtenstein è trattata nell’Appendice 1, lista 1 e nell’Appendice 1, lista 2. In determinate situazioni è difficile stabilire se uno straniero che viene in Svizzera per svolgervi un’attività lucrativa soggiace o no all’obbligo del visto e, in caso affermativo, quale tipo di visto occorre rilasciargli. In questo contesto, la competente autorità centrale si riferisce all’ Appendice 9 (documento destinato all’uso esclusivo del servizio). 1 In generale 7/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 1.3.3 Principio d’equivalenza tra visti nazionali, visti Schengen di tipo C e titoli di soggiorno In termini di circolazione entro lo spazio Schengen, il visto nazionale produce i medesimi effetti del visto Schengen di tipo C o di un titolo di soggiorno. Il visto nazionale autorizza il titolare a entrare sul territorio dello Stato di rilascio e a spostarsi liberamente sul territorio degli altri Stati Schengen durante al massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni, sempreché siano soddisfatte le condizioni d’entrata nello spazio Schengen e l’interessato non sia segnalato ai fini della non ammissione nelle basi di dati nazionali degli Stati Schengen sul cui territorio si reca1 (cfr. Appendice 1, lista 2, n. 2.3). 1.3.4 Notificazione presso l’autorità cantonale di migrazione per il rilasciato di un permesso di soggiorno Sin dall’arrivo in Svizzera, lo straniero è tenuto, in linea di principio, a notificarsi presso l’autorità cantonale di migrazione o al servizio del DFAE, che gli rilascia un permesso di soggiorno (libretto per stranieri o carta di legittimazione). Se il permesso non è prorogato, il titolare deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen munito del proprio titolo di soggiorno prima che scada la durata di validità dello stesso. In linea di principio l’autorità competente in materia di permesso di soggiorno (autorità cantonale di migrazione e Missione svizzera a Ginevra) non esige che lo straniero le consegni il suo titolo di soggiorno al termine del soggiorno. Cfr. tuttavia Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento 31, n. 3. 1.3.5 Durata di validità del visto nazionale La durata di validità del visto nazionale non è, in linea di principio, superiore a 90 giorni. Eccezione: n. 1.4.1.4 1.3.6 Numeri di entrate In linea di principio, il visto nazionale è rilasciato per più entrate. L’autorità centrale può tuttavia, in un caso speciale, decidere di limitare il numero di entrate. 1.4 Visti nazionali, casi tipo 1.4.1 Visto di ritorno 1.4.1.1 Il visto di ritorno è rilasciato dall’autorità cantonale di migrazione o dal servizio competente del DAFE L’autorità centrale può rilasciare visti di ritorno (visti di tipo D) nei casi qui di seguito: a) lo straniero adempie i presupposti per il regolamento del soggiorno in Svizzera, tuttavia non è provvisoriamente in possesso del suo permesso di dimora o di domicilio (p. es. in quanto l’amministrazione cantonale registra un ritardo nel rinnovare i permessi); b) uno Stato non autorizza i suoi cittadini a lasciare il proprio territorio se non sono titolari di un visto d’entrata in Svizzera; 1 Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. 1 In generale 8/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali c) lo straniero la cui domanda del permesso di dimora è in sospeso è stato debitamente autorizzato a soggiornare in Svizzera durante la procedura (cfr. art. 17 cpv. 2 LStr). Osservazione Un cittadino svizzero che possiede anche la cittadinanza di un Paese terzo (doppia cittadinanza) può richiedere, qualora intenda viaggiare esclusivamente con il passaporto di detto Paese terzo, un visto svizzero, a patto che giustifichi tale richiesta con motivi degni di interesse. Previo accordo della SEM può essere rilasciato un visto C (cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento 7). 1.4.1.2 Visto di ritorno della SEM Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento 31, n. 1. 1.4.1.3 Visto di ritorno rilasciato presso una rappresentanza Se uno straniero sollecita un visto presso una rappresentanza svizzera per tornare in Svizzera in seguito alla perdita o al furto del suo titolo di soggiorno, la rappresentanza non gli rilascia un visto di ritorno, bensì un visto d’entrata. Si tratterà di un visto di tipo D se il soggiorno dello straniero in Svizzera è regolato in base a un permesso di soggiorno e supera 90 giorni. Il rilascio di un siffatto visto è possibile solo previa approvazione dell’autorità svizzera competente (servizio cantonale di migrazione o servizio competente del DFAE). 1.4.1.4 Visto con valore di permesso di lavoro Conformemente all’articolo 12, cpv. 1 OASA, lo straniero che ha ricevuto un permesso di entrata per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19, cpv. 4 OASA) non deve notificarsi. In siffatti casi, pertanto, l’autorità competente (servizio cantonale di migrazione o servizio competente del DFAE) non rilascia un permesso di breve durata ma abilita la rappresentanza a rilasciare i visti seguenti: a) Visto nazionale (tipo D) con menzione “act. lucr. max. 120j” Se la durata del soggiorno supera i 90 giorni, per un massimo di 120 giorni è rilasciato un visto di tipo D. Tale visto vale come titolo di soggiorno e consente pertanto al titolare di circolare liberamente nello spazio Schengen (cfr. appendice 1, lista 2, n. 2.3). Questo tipo di visto può essere rilasciato unicamente in base a un’autorizzazione di entrata sottostante all’approvazione della SEM. b) Visto di tipo C con menzione "act. lucr. max. 120j en 12 mois " Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento 31, n. 2. c) Visto nazionale (tipo D) con la menzione «act. lucr. max. 120j ; collaborateur sur un bateau du Rhin» Questo tipo di visto è rilasciato agli stranieri che svolgono un’attività lucrativa in veste di membri dell’equipaggio dei battelli del Reno. Può essere rilasciato esclusivamente sulla base di un’autorizzazione d’entrata sottoposta all’approvazione della SEM. Va rilevato che i titolari di questo visto devono sollecitare i necessari permessi di soggiorno e di lavoro presso le autorità degli altri Stati bagnati dal Reno sul cui territorio si estende parimenti l’attività lucrativa. 1 In generale 9/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 1.4.2 Visti per più soggiorni in diversi Stati Schengen 1.4.2.1 Soggiorno regolato in uno Stato Schengen che non sia la Svizzera seguito da un soggiorno in Svizzera L’acquis di Schengen disciplina il soggiorno di massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni (soggiorno breve), mentre il diritto nazionale disciplina il soggiorno di oltre 90 giorni (soggiorno lungo). Nella prassi ciò pone sovente dei problemi a determinate categorie di persone, in particolare agli sportivi professionisti, agli artisti, agli studenti ecc. desiderosi di effettuare soggiorni in più Stati Schengen, di cui ciascuno è inferiore a 90 giorni ma che complessivamente si protraggono per oltre 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Esempio Uno sciatore professionista desidera allenarsi durante 60 giorni in Austria (da metà marzo a metà maggio), poi durante 60 giorni in Svizzera (da metà maggio a metà luglio). L’autorità austriaca competente gli rilascia un permesso di lavoro di 60 giorni (da metà marzo a metà maggio) e l’autorità cantonale svizzera gli rilascia un permesso di lavoro di 60 giorni (da metà maggio a metà luglio). Il soggiorno può essere coperto in diversi modi, segnatamente come segue: Variante 1: i primi 90 giorni tramite un visto C rilasciato dall’Austria; gli ultimi 30 giorni tramite un visto D rilasciato dalla Svizzera. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. C Lug. Ago. Set. Ott. Nov. etc. Ott. Nov. etc. D Permesso di lavoro in AT Permesso di lavoro in CH Variante 2: i primi 60 giorni tramite un visto C rilasciato dall’Austria; gli ultimi 60 giorni tramite un visto D rilasciato dalla Svizzera. Gen. Feb. 1.4.2.2 Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. C D Permesso di lavoro in AT Permesso di lavoro in CH Ago. Set. Soggiorno di breve durata precedete o seguente un soggiorno di lunga durata cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento 29, n. 1.4. 1.4.3 Proroga di un visto per un soggiorno complessivo superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento 52bis. 1 In generale 10/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 2.1 Competenza 2.1.1 Competenza territoriale 2.1.1.1 Principio In linea di principio, lo straniero deve depositare la propria domanda di visto e, se del caso, ritirare il visto presso una rappresentanza competente per il luogo del suo domicilio. 2.1.1.2 Deroghe consentite dall’autorità cantonale di migrazione L’autorità cantonale di migrazione può tuttavia consentire deroghe a favore degli stranieri che devono spostarsi frequentemente e a brevissimo termine (impiegati di società internazionali, artisti, sportivi o altri professionisti). A tal fine occorre distinguere le due situazioni seguenti: 2.1.1.2.1 Deposito della domanda di visto presso la rappresentanza A e ritiro del visto presso la rappresentanza B Se lo straniero presenta la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio (rappresentanza A), questa inserisce la domanda nel sistema ORBIS. Se lo straniero desidera ritirare il visto presso un’altra rappresentanza (rappresentanza B 2) per uno dei motivi di cui al numero 2.1.1.2, avverte in tal senso la competente autorità. Si applica allora la procedura seguente: a) la rappresentanza inoltra il dossier del visto all'autorità competente all'interno del Paese (SEM o autorità cantonale di migrazione); b) l'autorità competente tratta la pratica SIMIC; c) l'autorità migratoria cantonale comunica il numero SIMIC della domanda al richiedente o a una persona di contatto (datore di lavoro, agente artistico, scuola ecc.); d) non appena è rilasciata l'autorizzazione d'entrata, il richiedente rilancia la procedura presso la rappresentanza; e) il richiedente informa la rappresentanza A che desidera ritirare il visto presso la rappresentanza B; f) la rappresentanza A scansiona il modulo di domanda del visto, lo inserisce in ORBIS quale allegato alla domanda e inoltra la stessa alla rappresentanza B; g) il richiedente si presenta presso la rappresentanza B e indica il numero SIMIC della sua domanda; h) la rappresentanza B rilascia ed eroga il visto. Acclude un'immagine scansionata del visto alla domanda in ORBIS e ne informa la rappresentanza A per VIS-Mail (interno). 2 La rappresentanza B può situarsi in uno Stato membro o non membro di Schengen. Es.: un cittadino americano che deposita la propria domanda di visto all'ambasciata svizzera a Washington può voler ritirare il visto all'ambasciata svizzera a Mosca. Può anche entrare in Francia senza visto per sbrigarvi degli affari e desiderare, in tale occasione, ritirare presso l'ambasciata svizzera a Parigi un visto per un'assunzione d'impiego in Svizzera. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 11/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.1.1.2.2 Ritiro del visto presso una rappresentanza senza previo deposito di una domanda di visto Se per un motivo che la competente autorità in Svizzera reputa accettabile il richiedente non ha potuto depositare la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio, tale autorità in Svizzera autorizza l’entrata secondo la procedura seguente: a) l'autorità cantonale di migrazione tratta la pratica SIMIC; il richiedente deve indicare preliminarmente presso quale rappresentanza desidera ritirare il visto; b) non appena è rilasciata l'autorizzazione d'entrata, il richiedente rilancia la procedura presso la rappresentanza; c) il richiedente si presenta alla rappresentanza e indica il numero SIMIC della sua domanda; d) la rappresentanza registra la domanda di visto in ORBIS e rilascia il visto. 2.1.1.3 Deroghe consentite dalla rappresentanza La rappresentanza può accogliere la domanda di uno straniero che non risiede nel suo circondario consolare qualora consideri accettabili i motivi per i quali lo straniero non ha potuto presentare la propria domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio. 2.1.1.4 Particolarità Se la rappresentanza competente per il luogo di domicilio del richiedente ritiene che un’altra rappresentanza sia più atta a svolgere determinati controlli, segnatamente di documenti, può, d’intesa con la Direzione consolare del DFAE e con la SEM, esigere che lo straniero presenti la propria domanda presso tale rappresentanza. La Direzione consolare e la SEM possono dare il proprio consenso sia in un caso individuale, sia a titolo generale. 2.1.1.5 Osservazione concernente l’assicurazione di rilascio del permesso di dimora I cittadini degli Stati seguenti non sottostanno in nessun caso all’obbligo del visto: Brunei, Giappone, Malaisia, Nuova Zelanda e Singapore. La competente autorità in Svizzera, tuttavia, rilascia loro un’assicurazione di rilascio del permesso di dimora in caso di: a) soggiorno superiore a 90 giorni, o b) soggiorno con attività lucrativa: superiore a 8 giorni, o sin dal primo giorno nei settori seguenti: edilizia e rami accessori dell’edilizia, albergheria e ristorazione, pulizia industriale o a domicilio, sorveglianza e sicurezza, settore a luci rosse. L’assicurazione di rilascio del permesso di dimora è consegnata dall’autorità cantonale di migrazione allo straniero o ad un terzo (datore di lavoro...), il quale la trasmette al proprio dipendente. La rappresentanza non è coinvolta nella procedura. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 12/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.1.2 Competenza materiale 2.1.2.1 Principio: Autorità cantonali di migrazione I soggiorni superiori a 90 giorni nell’arco di 180 giorni in Svizzera soggiacciono a permesso (cfr. art. 9 OASA a contrario sensu). Il trattamento delle domande per siffatti soggiorni compete alle autorità cantonali di migrazione. La rappresentanza invia i documenti menzionati al numero 1.3 al competente servizio migratorio. Lo stesso vale per i soggiorni il cui motivo stesso consente di presumere che si estenderanno verosimilmente oltre i 90 giorni (p. es. progetti di matrimonio, esami d’ammissione verosimilmente seguiti da studi). Osservazioni a) Lo straniero che deposita presso la rappresentanza una domanda di visto per un soggiorno superiore a 90 giorni, sollecita al tempo stesso un visto presso la competente autorità migratoria cantonale. La rappresentanza tratta la domanda anche se non è (ancora) in possesso dell’autorizzazione richiesta o se l’interessato non figura in ORBIS. b) Nel Canton Berna, le città di Berna, Bienne e Thun sono autorità migratorie a pieni titoli e emanano le decisioni allo stesso modo dell’autorità cantonale bernese. 2.1.2.2 Procedura La domanda è sottoposta all’autorità cantonale di migrazione per corriere diplomatico tramite la SEM. Sono inviati i documenti di cui al numero 2.3. Osservazioni Se la competente autorità migratoria cantonale ha già rilasciato un'autorizzazione d'entrata in SIMIC (prima che il richiedente presentasse la propria domanda alla rappresentanza), la rappresentanza registra una nuova domanda di visto in ORBIS, rilascia il visto e lo stampa. È pertanto superfluo presentare la domanda al Cantone. È sufficiente versare un esemplare della domanda agli atti della rappresentanza. 2.2 Modalità di deposito della domanda di visto 2.2.1 Luogo d’inoltro di una domanda di visto La domanda dev’essere presentata presso l’autorità competente secondo il luogo di domicilio del requirente (cfr. n. 2.1.1 di seguito). 2.2.2 Data d’inoltro La domanda del visto nazionale può essere depositata in qualsiasi momento. La rappresentanza la inoltra all’autorità cantonale di migrazione, la quale la tratta entro i termini previsti dalla normativa cantonale. 2.2.3 Appuntamento Le rappresentanze che hanno predisposto un servizio per gli appuntamenti destinato ai richiedenti il visto Schengen (cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento 29, n. 2.6, parte II, n. 3.2), possono esigere che i richiedenti il visto nazionale prendano parimenti appuntamento prima di presentare la loro domanda. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 13/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.2.4 Presenza personale 2.2.4.1 Principio Il richiedente non deve, in linea di principio, presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica o consolare (non occorre rilevare le sue impronte digitali, cfr. n. 2.4 di seguito). 2.2.4.2 Deroghe Se le istruzioni LStr (cfr. n. 2.2.4.2.1), le direttive speciali in materia di visto (cfr. n. 2.2.4.2.2) o l’autorità cantonale di migrazione (in un caso individuale, cfr. n. 2.2.4.2.3) lo richiedono, l’interessato deve presentarsi personalmente alla rappresentanza per depositare la propria domanda di visto. 2.2.4.2.1 Istruzioni LStr a) Conformemente alle istruzioni LStr, n. 4.7.12 segg., musicisti nel settore della musica leggera, unici intrattenitori e altri artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà devono presentarsi personalmente per depositare la loro domanda3. b) Conformemente alle istruzioni LStr n. 5.1.2 segg., le persone che chiedono di essere ammesse in Svizzera in vista di una formazione o di un perfezionamento devono, per sottoporre la loro domanda, presentarsi personalmente alla rappresentanza. Ciò consente alla rappresentanza di: avere un colloquio con esse (istruzioni LStr n. 5.1.2.1); valutare le loro conoscenze linguistiche (istruzioni LStr n. 5.1.2.2), e ordinare, all’occorrenza, un test linguistico (istruzioni LStr n. 5.1.2.3). 2.2.4.2.2 Istruzioni speciali in materia di visti Conformemente alle istruzioni speciali (documenti destinati all’uso esclusivo del servizio) seguenti, l’interessato deve presentarsi personalmente alla rappresentanza per depositare la propria domanda di visto: a) istruzione del 25 giugno 2012 «Profilo del DNA e esame della domanda d’entrata in vista del ricongiungimento familiare»; b) ---. 2.2.4.2.3 Esigenza formulata dall’autorità cantonale di migrazione in un caso individuale Se l’autorità cantonale di migrazione lo esige in un caso individuale, l’interessato deve presentarsi personalmente alla rappresentanza per depositare la propria domanda di visto. L’autorità cantonale fornisce alla rappresentanza tutte le informazioni utili in merito allo scopo del colloquio. 3 Lo statuto di artista di cabaret (art. 34 OASA) è stato abrogato il 1° gennaio 2016. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 14/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.2.5 Presentazione consecutiva di una domanda di visto D e di una domanda di visto C Né la normativa Schengen né la normativa svizzera vietano a uno straniero di presentare: una domanda di visto C dopo aver presentato una domanda di visto D ancora in trattamento4, oppure una domanda di visto D dopo aver presentato una domanda di visto C ancora in trattamento. In entrambi i casi, tuttavia, il visto C non sarà rilasciato senza previo accordo dell’autorità can-tonale competente per il trattamento della domanda di visto D. 2.3 Documenti da presentare all’atto del deposito di una domanda di visto 2.3.1 Modulo nazionale di domanda di visto È consentito utilizzare esclusivamente i moduli di domanda di visto figuranti all’appendice 4: modulo nazionale. Questi moduli sono messi gratuitamente a disposizione dei richiedenti. Sono inoltre accessibili sul sito internet della SEM nelle differenti lingue. 2.3.1.1 Persone tenute a compilare il modulo 2.3.1.1.1 Generalità Il richiedente il visto compila e firma il modulo ufficiale. Ciascun accompagnatore iscritto nel documento di viaggio del richiedente compila un modulo di domanda distinto. Nel caso di un minore, il modulo è firmato dalla persona avente l’autorità parentale. 2.3.1.1.2 Eccezione Il richiedente non deve compilare il modulo quando la domanda di visto è stata depositata in Svizzera da un terzo e il visto gli viene rilasciato sulla base di un’autorizzazione di entrata. 2.3.1.2 Come si compila il modulo Il modulo va completato: a) in lingua tedesca, francese, italiana, spagnola o inglese; b) in maniera esatta e completa; c) con la macchina da scrivere, online o a mano (in tal caso in stampatello, con una penna a sfera a inchiostro blu o nero). 2.3.1.3 Numero di moduli da completare Il modulo va completato in tre esemplari se sono ammesse anche fotocopie di buona qualità. Un esemplare viene conservato nella pratica del visto e due esemplari sono inviati in Svizzera; di questi, un esemplare originale è destinato alle autorità cantonali. 4 Il solo fatto che la domanda di visto D sia pendente non rende irricevibile la domanda di visto C. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 15/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.3.2 Fotografia A prescindere dall’età del richiedente, la domanda dev’essere accompagnata da due fotografie formato passaporto, fissate mediante cucitrice nell’apposito spazio sul modulo di domanda del visto. Una fotografia è apposta su uno dei moduli inoltrati alle autorità in Svizzera. L’altra fotografia è versata nell’incarto relativo al visto. Le prescrizioni riguardanti l’acquisizione della fotografia sono indicate nell’appendice 11 del manuale dei visti I. 2.3.3 Documento di viaggio Il richiedente deve presentare un documento di viaggio riconosciuto, valido e autentico. Le pagine contenenti dati personali sono fotocopiate in due esemplari, di cui uno è versato nell’incarto e l’altro è destinato all’autorità cantonale di migrazione. 2.3.3.1 Documento di viaggio riconosciuto Un elenco completo dei documenti di viaggio riconosciuti dalla Svizzera è riportato nell’appendice 1, lista 1 e nell’appendice 1, lista 2. Un elenco completo dei documenti di viaggio riconosciuti dagli Stati membri è riportato nell’appendice 2. Informazione riguardante la prassi per il riconoscimento di nuove serie di documenti di viaggio: salvo informazione contraria della SEM, le nuove edizioni o serie – comprese le versioni biometriche – di documenti di viaggio già riconosciuti sono parimenti considerate riconosciute. Esempi: se il passaporto ordinario guatemalteco (non biometrico) era finora riconosciuto, lo sarà anche il nuovo passaporto ordinario (biometrico) del Guatemala; se il passaporto diplomatico del Ghana (non biometrico) è riconosciuto, lo sarà anche il nuovo passaporto diplomatico (parimenti non biometrico) di tale Stato. Se il documento di viaggio non è riconosciuto (dalla Svizzera e/o da un altro Stato Schengen), nel trattare la domanda la rappresentanza indica espressamente questo fatto all’autorità centrale competente su una breve nota che allega agli altri documenti (cfr. n. 2.3.4). Se l’autorità centrale competente autorizza l’entrata, si applicano le procedure seguenti: 2.3.3.1.1 L’entrata dello spazio Schengen attraverso la Svizzera (volo diretto a destinazione della Svizzera) a) Se il documento di viaggio è riconosciuto dalla Svizzera, il visto D è apposto nello stesso (caso ordinario). b) Se il documento di viaggio non è riconosciuto dalla Svizzera, il visto D è apposto su foglio uniforme per l’apposizione di un visto (cfr. appendice 5). 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 16/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.3.3.1.2 Entrata nello spazio Schengen attraverso uno Stato di transito 5 (non per volo diretto a destinazione della Svizzera) a) Se il documento di viaggio è riconosciuto dalla Svizzera e dallo Stato di transito, la rappresentanza vi appone un visto D (caso ordinario). b) Se il documento di viaggio è riconosciuto dalla Svizzera ma non dallo Stato di transito, la rappresentanza vi appone un visto D e invita l’interessato a mettersi in contatto con la rappresentanza dello Stato di transito sul posto in vista di trovare una soluzione (p. es. VTL su un foglio uniforme per l’apposizione di un visto). c) Se il documento di viaggio non è riconosciuto dalla Svizzera ma è riconosciuto dallo Stato di transito, la rappresentanza appone un visto D su un foglio uniforme per l’apposizione di un visto (cfr. appendice 5)6. d) Se il documento di viaggio non è riconosciuto né dalla Svizzera né dallo Stato di transito, la rappresentanza appone un visto D su un foglio uniforme per l’apposizione di un visto (cfr. appendice 5) e invita l’interessato a mettersi in contatto con la rappresentanza dello Stato di transito sul posto in vista di trovare una soluzione (p. es. VTL su un altro foglio uniforme per l’apposizione di un visto). 2.3.3.2 Documento di viaggio valido Il documento di viaggio deve soddisfare i criteri seguenti: a) in linea di principio ha una durata di validità di almeno 90 giorni oltre la data in cui il richiedente prevede di entrare nello spazio Schengen; b) è stato rilasciato da meno di dieci anni; c) contiene almeno due pagine in bianco. Se una delle condizioni non è soddisfatta, la rappresentanza, nel trattare la domanda, indica espressamente questo fatto all’autorità centrale competente su una breve nota che allega agli altri documenti (cfr. n. 2.3.4). Osservazioni Se il documento di viaggio è scaduto o contiene meno di due pagine in bianco, la rappresentanza appone il visto D su un foglio uniforme per l’apposizione di un visto (cfr. appendice 5). Se l’ingresso nello spazio Schengen avviene attraverso un altro Stato Schengen, la rappresentanza invita lo straniero a mettersi in contatto con la rappresentanza di tale Stato sul posto in vista di trovare una soluzione. L’autorità cantonale applica la stessa procedura in caso di rilascio di un visto di ritorno. 2.3.3.3 Autenticità del documento La rappresentanza deve assicurarsi dell’autenticità del documento. A tal fine: a) si procura i facsimili dei documenti rilasciati dallo Stato di accoglienza; b) consulta la banca dati ARKILA nel sito Internet di fedpol; 5 Dal punto di vista giuridico, trattasi di un’entrata nello spazio Schengen, non di un transito (cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, parte II, n. 9.2.2). 6 Lo straniero può entrare nello spazio Schengen attraverso lo Stato di transito se è in possesso di un documento di viaggio riconosciuto da tale Stato e di un visto D rilasciato dalla Svizzera. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 17/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali c) utilizza, per l’esame dei documenti, le apparecchiature tecniche messe a sua disposizione. Se la rappresentanza costata che il documento di viaggio è falsificato o se nutre dubbi in tal senso, si mette in contatto con l’autorità centrale competente, la quale decide sul da farsi. In caso di falsificazione, è altresì applicabile la procedura prevista nel Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complementi 19 e 25. 2.3.3.4 Straniero privo di documento di viaggio 2.3.3.4.1 Principio Se l’autorità centrale competente autorizza l’entrata di uno straniero privo di documento di viaggio, la rappresentanza appone il visto sul Salvacondotto o sul Lascia-passare previsti all’uopo (Manuale dei visti I e Complemento della SEM, appendice 6, appendice 7 und appendice 87 documenti destinati all’uso esclusivo del servizio). In assenza di un volo diretto a destinazione della Svizzera, la rappresentanza si mette in contatto con la rappresentanza dello Stato di transito 8 sul posto in vista di trovare una soluzione (riconoscimento del Salvacondotto o del Lasciapassare nella fatti-specie, altra soluzione conformemente al diritto nazionale dello Stato di transito). 2.3.3.4.2 Lasciapassare per fanciulli adottati all’estero da cittadini svizzeri 9 a) Principio Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore per la Svizzera la Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; RS 0.211.221.311). La CAA instaura segnatamente il riconoscimento pressoché automatico, da parte di tutti gli Stati contraenti, delle adozioni pronunciate in un altro Stato contraente conformemente alla procedura stabilita dalla CAA. In altre parole, la Svizzera riconosce di principio automaticamente tutte le adozioni intervenute in uno Stato firmatario della CAA. La Convenzione disciplina peraltro tutte le categorie di adozione che determinano un legame di filiazione durevole tra fanciulli e genitori, indipendentemente dal fatto che il legame di filiazione preesistente tra il fanciullo e i genitori biologici sia totalmente sciolto (adozione ple-naria) o solo parzialmente (adozione semplice). Siccome questo riconoscimento automatico non corrisponde al sistema vigente in precedenza, sono necessari determinati adeguamenti delle prescrizioni d’entrata in Svizzera per i fanciulli adottati in un altro Stato. Nel contesto della CAA, se i genitori sono di nazionalità svizzera e se vi è adozione plenaria, il fanciullo acquista immediatamente la cittadinanza svizzera (art. 267a CC). Fino al rilascio del passaporto svizzero, il fanciullo dev’essere in possesso di un documento di viaggio che gli consenta di entrare nel nostro Paese. Giusta l’articolo 10 della legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA; RS 211.221.31), l'Ufficio federale di giustizia è competente per 7 L’allegato 8 è utilizzato anche per i visti Schengen (Manuale dei visti I e Complemento della SEM, parte II, Complemento SEM 11). 8 Dal punto di vista giuridico, trattasi di un’entrata nello spazio Schengen, non di un transito (cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, parte II, n. 9.2.2). 9 Questo numero sostituisce le istruzioni speciali 212.1 del 13.08.2009. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 18/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali il rilascio di questo documento denominato “lasciapassare”. Quest’ultimo può essere emesso – per ordine dell’Ufficio federale di giustizia – sia in Svizzera (dalla SEM) che nel Paese d’origine del fanciullo (dalla competente rappresentanza di Svizzera). e) La procedura di rilascio d‘un lasciapassare Dietro autorizzazione dell’Ufficio federale di giustizia, le rappresentanze di Svizzera all’estero rilasciano un lasciapassare ai fanciulli adottati (adozione plenaria) all’estero da genitori di nazionalità svizzera. Se del caso, la SEM emette essa stessa il lasciapassare. Il lasciapassare figura all’allegato 7. Le rubriche del lasciapassare sono completate attenendosi rigorosamente alle indicazioni figuranti sull’autorizzazione dell’Ufficio federale di giustizia. Il lasciapassare è munito di un visto, le cui rubriche sono completate giusta il n. 3.3.5.3.1. Le rappresentanze allacciate al sistema ORBIS applicano il Complemento SEM 36 del Manuale dei visti I e Complemento della SEM, completate dalle disposizioni seguenti: Nel sistema ORBIS si registra una nuova domanda. Nella maschera «Dati di base» del sistema ORBIS vanno inserite le indicazioni seguenti: nel campo «Tipo di visto» si seleziona il campo «Nazionale»; nel campo «Nazionalità» si seleziona «Nazionalità sconosciuta» nell’elenco a discesa; Nel campo «N. del documento di viaggio» si inserisce la parola «Laissez-passer». Se il visto è emesso manualmente, occorre inserire la parola «Laissez-passer» nella rubrica «No. de passeport» della vignetta. N. del documento di viaggio, vedi anche n. 2.7.1.1, R6. Nel campo «Data di scadenza» si inserisce il periodo di validità del lasciapassare. Nella maschera «Decisione» del sistema ORBIS vanno inserite le indicazioni seguenti: Nel campo «Numero di entrate» occorre selezionare la voce «1 entrata». Nel campo dati «N. max. giorni » il sistema ORBIS inserisce automaticamente «XXX». Se il visto è emesso manualmente, occorre iscrivere le lettere «XXX». Nel campo «Valido per» il sistema ORBIS inserisce automaticamente «CH». Nel campo «Scopo/i principale/i del viaggio» occorre selezionare la voce «Ragioni familiari» nell’elenco a discesa. Se il visto è emesso manualmente, occorre iscrivere in francese, nella prima riga della rubrica «Remarques» della vignetta, il motivo del viaggio («Raisons familiales»). 2.3.3.4.3 Documento (salvacondotto) da rilasciare ai minori adottati all’estero o che entrano in vista dell’adozione ma che, avendo perso la nazionalità d’origine, non sono più in possesso di un documento di viaggio 10 a) Principio Quando un’adozione è pronunciata all’estero, il minore perde sovente la nazionalità d’origine, il che può ostacolare la sua entrata in Svizzera. In tali casi occorre distinguere a seconda che lo Stato d’origine del minore sia o meno parte della Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione 10 Questo numero sostituisce le istruzioni speciali 212.1 del 13.08.2009. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 19/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali internazionale (CAA; RS 0.211.221.311), entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003. Stati parte della CAA: In virtù della Convenzione, la Svizzera riconosce di principio automaticamente tutte le adozioni intervenute in uno Stato parte. Il minore adottato in maniera plenaria (soppressione dei legami di filiazione anteriori) da genitori svizzeri acquisisce per legge la cittadinanza svizzera e ottiene un lasciapassare rilasciato dall’Ufficio federale di giustizia che gli consente di entrare in Svizzera (cfr. istruzione dell’UFM del 13 agosto 2009 “Lasciapassare per fanciulli adottati all’estero da cittadini svizzeri. Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale”). Il minore adottato in maniera semplice da genitori svizzeri, invece, non acquista la cittadinanza svizzera e può pertanto ritrovarsi apolide fino a che sia pronunciata una nuova decisione d’adozione in Svizzera (dopo un periodo di prova di un anno; art. 264 CC). Lo stesso vale per il minore adottato in maniera plenaria o semplice da genitori stranieri11, in uno Stato che non sia né la Svizzera né lo Stato d’origine dei genitori. Stati non parte della CAA: Se lo Stato d’origine del minore non è parte della CAA, l’iter per il riconoscimento in Svizzera della decisione d’adozione può necessitare un certo tempo. Inoltre, in caso di adozione semplice o se l’adozione plenaria non è riconosciuta, il minore diventa svizzero solo qualora sia pronunciata una nuova adozione, dopo un periodo di prova di un anno (art. 264 CC modificato in data 1.1.2003).12 Nell’intervallo, il minore si ritrova pertanto apolide. b) La procedura di rilascio d‘un salvacondotto In vista della sua entrata in Svizzera può essergli rilasciato un salvacondotto conformemente alle disposizioni seguenti. Dietro autorizzazione dell’autorità migratoria cantonale, le rappresentanze di Svizzera all’estero rilasciano un salvacondotto ai minori che sono oggetto di una procedura d’adozione in Svizzera (o che sono stati adottati all’estero da genitori stranieri residenti in Svizzera) e che sono sprovvisti di un documento di viaggio valido e accettato per l’entrata in Svizzera. Il salvacondotto figura all’allegato 6 delle Istruzioni. Le varie rubriche del salvacondotto vanno completate conformandosi rigorosamente alle indicazioni figuranti nell’autorizzazione dell’autorità migratoria cantonale. Il salvacondotto è munito di un visto, le cui rubriche sono completate come indicato di seguito. Le rappresentanze applicano il Complemento SEM 36 del Manuale dei visti I e Complemento della SEM, completate dalle disposizioni seguenti. È registrata una nuova domanda nel sistema ORBIS. Nella maschera Dati di base del sistema ORBIS vanno inseriti i dati seguenti. Nel campo dati Tipo di visto del sistema ORBIS occorre selezionare il campo dati Nazionale. 11 La legislazione del loro Paese d’origine può infatti porre determinate condizioni per il riconoscimento delle decisioni d’adozione e l’acquisto della cittadinanza. L’iter può richiedere un certo tempo. 12 Lo stesso vale in caso di adozione da parte di genitori stranieri residenti in Svizzera (cfr. nota no 1). 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 20/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali Nel campo dati Nazionalità occorre selezionare, nella lista a discesa, la voce Nazionalità sconosciuta. Nel campo dati N. del documento di viaggio del sistema ORBIS va iscritta la voce “Lasciapassare”. Se il visto è emesso manualmente, occorre iscrivere la parola Saufconduit nella rubrica “No de passeport” della vignetta. Nel campo dati Valido fino al occorre inserire la validità del lasciapassare. Nella maschera Decisione occorre inserire i dati seguenti. Nel campo dati Numero di entrate occorre selezionare la voce "1 entrata". Nel campo dati Massimo n. giorni, il sistema ORBIS inserisce automaticamente "XXX". Se il visto è emesso manualmente, occorre iscrivere le lettere "XXX". Nel campo dati Valido per il sistema ORBIS inserisce automaticamente la voce "CH". Nel campo dati Motivo/i principale/i del viaggio occorre selezionare la voce "Ragioni familiari". Se il visto è emesso manualmente, occorre iscrivere in francese, alla prima riga della rubrica "Remarques" della vignetta, il motivo del viaggio. 2.3.4 Altri documenti Sono parimenti allegati alla domanda di visto: a) i documenti richiesti dalle istruzioni speciali seguenti: istruzione del 25 giugno 2012 «Profilo del DNA e esame della domanda d’entrata in vista del ricongiungimento familiare»; --b) i documenti richiesti dalle istruzioni LStr n. 5.1.2 (formazione e perfezionamento); c) i documenti richiesti espressamente dall’autorità centrale competente; l’autorità fornisce alla rappresentanza tutte le indicazioni utili concernenti i documenti richiesti; d) la nota esplicativa di cui al n. 2.3.3.1; e) qualsiasi altra spiegazione/indicazione che la rappresentanza ritiene utile. I documenti originali sono destinati all’autorità centrale competente. Nell’incarto relativo al visto sono versate delle fotocopie. Osservazione La rappresentanza non esige altri documenti. Spetta all’autorità centrale competente richiedere eventuali documenti supplementari al momento dell’esame delle condizioni di rilascio del permesso di dimora/lavoro 2.4 Rilevazione degli identificatori biometrici 2.4.1 Fotografia Cfr. n. 2.3.2 di seguito 2.4.2 Impronte digitali Le impronte digitali non vengono, in linea di principio, rilevate per il visto nazionale. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 21/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali Le autorità competenti possono rilevare le caratteristiche biometriche in conformità alle disposizioni che seguono. 2.4.2.1 Fondamenti legali In virtù dell'articolo 102 capoverso 1 LStr le autorità competenti possono rilevare le caratteristiche biometriche di uno straniero al fine di stabilirne l’identità e registrarne i dati nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri. Giusta l'articolo 87 capoverso 1 OASA, le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici: a) Impronte digitali, b) fotografie; c) profili del DNA secondo l’articolo 33 della legge federale dell’8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull’essere umano. 2.4.2.2 Rappresentanze aventi accesso ad AFIS Le rappresentanze all’estero aventi accesso ad AFIS sono elencate all’allegato 16 (documento destinato a un uso esclusivo interno). 2.4.2.3 Motivi del confronto dattiloscopico Se può procedere a un confronto in AFIS, se la persona straniera: a) certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falsificato o falso; b) è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito; c) rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità; d) presenta documenti giustificativi falsi, falsificati o ottenuti in modo illecito quali inviti, lettere di conferma, estratti bancari, documenti di stato civile o contratti di lavoro; e) dà adito in altro modo a dubbi fondati in merito alla sua identità. È ad esempio il caso se si può presumere che la persona fornisce dati errati (p.es. presunto soggiorno precedente in Svizzera in qualità di richiedente l'asilo), non può dimostrare uno scopo di soggiorno legale, non adempie le condizioni di entrata o presenta un documento di viaggio che, per esperienza, non consente di garantire in maniera sufficiente l'identità effettiva, l'appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato e la possibilità di ritornare in tale Stato. Il confronto delle impronte digitali nel singolo caso deve essere proporzionale e non può essere effettuato soltanto in base alla cittadinanza o al luogo di provenienza della persona straniera. 2.4.2.4 Registrazione delle impronte digitali e della generalità Nei casi di cui al numero 2.4.2.3, lettere a) a d), le impronte digitali sono registrate in AFIS indipendentemente dal risultato della verifica (art. 8 cpv. 1, lett. e cifra 4 dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica RS 361.3). In ogni caso i dati sono cancellati dopo due anni (art. 87 cpv. 2 OASA). 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 22/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.5 Emolumento di visto L’emolumento per un visto nazionale (categoria D) è di 60 euro. Fatti salvi i numeri 2.5.1 e 2.5.2, sono appllicabili le disposizioni del supplemento SEM 17, Manuale dei visti I con complementi SEM. 2.5.1 Emolumenti per spese di porto Per i visti nazionali non possono in nessun caso essere prelevate spese di porto per l’inoltro del dossier al Cantone o all’autorità centrale. È prelevato esclusivamente l’emolumento per il visto. Le spese, tra cui anche le spese telefoniche e di porto (rimborso spese corriere), sono già comprese nell’emolumento del visto conformemente all’articolo 6 OgeEm. 2.5.2 Emolumenti supplementari Per i visti nazionali possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base, ai sensi dell’articolo 5 OEmol-LStr, soltanto in caso di prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà. Non possono essere riscossi emolumenti supplementari laddove il visto è stato rilasciato esentasse conformemente agli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 OEmol-LStr (p. es. studenti). 2.6 Timbro indicante che è stata depositata una domanda di visto D Prima di consegnare il documento di viaggio al richiedente, la rappresentanza appone il timbro indicante che è stata presentata una domanda di visto D sulla prima pagina del documento di viaggio esente da iscrizioni o timbri. Si serve del medesimo timbro utilizzato per indicare che una domanda di visto Schengen è ricevibile; è apposta manualmente la lettera D nell’apposito spazio. I colleghi delle altre rappresentanze Schengen locali saranno informati di questa prassi. 2.7 Rilascio del visto e misure di sicurezza 2.7.1 Inserimento della domanda in ORBIS / vignette predisposte a mano 2.7.1.1 Rubriche Se la domanda è registrata in ORBIS, al momento dell’impressione il sistema inserisce automaticamente i dati nelle rubriche R 1 – R 9 della vignetta. Quando il sistema ORBIS, per ragioni tecniche, non è temporaneamente in grado di produrre le vignette di visto, queste potranno essere predisposte a mano. Il numero della vignetta, la data di rilascio e il nome della rappresentanza saranno notificati immediatamente alla SEM tramite lo strumento supporto visti (https://www.visa-support.admin.ch). I dati saranno iscritti giusta le disposizioni contrassegnate qui di seguito mediante il simbolo . Si utilizzerà una penna a sfera con inchiostro blu o nero e si scriverà in lettere maiuscole; nelle rubriche 9 e 10 invece si scriverà in lettere maiuscole e minuscole. Non appena ORBIS è nuovamente accessibile, i dati predisposti a mano vanno obbligatoriamente inseriti nel sistema (cfr. Manuale ORBIS). 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 23/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali Le domande che sono già state registrate nel sistema possono essere archiviate selezionando «Ritiro». R 1 GÜLTIG FÜR / VALABLE POUR / VALID FOR Per un visto di visto nazionale Svizzero è apposta la menzione "CH". È apposta la menzione "CH". Per un visto nazionale del Liechtenstein nella maschera «Decisione» compare automaticamente la menzione «R LI» nel campo «Osservazioni». La menzione «R LI» è apposta alla seconda riga del campo dati «Osservazioni». R 2 VON ... BIS / DU ... AU / FROM ... UNTIL In questo campo si indica la durata di validità del visto indicato nell’autorizzazione d’entrata. Quale "data dal" si indica il primo giorno a partire dal quale è autorizzata l’entrata. Nel sistema ORBIS compare automaticamente la data di registrazione della domanda di visto. Se l’entrata deve avvenire in una data successiva, ad esempio nel giorno fissato da un’autorizzazione di entrata, si indicherà tale data. Quale data "al" si indica l’ultimo giorno di validità del visto. Indicare le date nel visto secondo il seguente schema: GG-MM-AA (G = giorno; M = Mese; A = Anno). Se la cifra da indicare è inferiore a 10, la si farà precedere da uno 0. L’anno verrà indicato con le ultime due cifre. Esempio: 03-11-08 = 3 novembre 2008 R 3 ANZAHL DER EINREISEN / NOMBRE D'ENTREES / NUMBRES OF ENTRIES In questo campo si indica il numero di entrate. Nel sistema ORBIS, si selezionerà una delle seguenti possibilità: 1 2 MULT (per più entrate) Indicare il numero di entrate/transiti come segue: 01 02 MULT In principio i visti D sono rilasciati per più entrate. R 4 DAUER DES AUFENTHALTES ... TAGE / DUREE DU SEJOUR ... / DURATION OF STAY ... Il sistema ORBIS inserisce automaticamente «XXX». 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 24/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali Inserire le lettere «XXX». R 5 AUSGESTELLT IN ... AM / DELIVRE A ... LE / ISSUED IN ... ON Luogo e data di emissione vengono inseriti automaticamente dal sistema ORBIS. Inserire il luogo di emissione. Inserire la data di emissione giusta le indicazioni concernenti la rubrica R2 (GG-MMAA). R 6 NUMMER DES REISEPASSES / NUMERO DU PASSEPORT / NUMBER OF PASSPORT In questo campo si indica il numero del documento di viaggio sul quale viene apposto il visto. Se una persona iscritta in un passaporto di famiglia viaggia senza essere accompagnata dal titolare del documento, in ORBIS nella maschera «Dati del modulo» si seleziona inoltre «Altro documento di viaggio»nell’elenco a discesa del campo «Tipo di documento di viaggio» e nel campo «Maggiori dettagli» si indica in aggiunta il documento di viaggio che fa al caso (esempio: «nel passaporto del coniuge»; «nel passaporto del padre»; «nel passaporto della madre»). Se il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto, per l’apposizione del visto si utilizzerà il foglio uniforme (cfr. appendice 5). Il numero prestampato del foglio uniforme (incl. CHE) va registrato nel sistema ORBIS nel campo relativo al numero del modulo della maschera «Decisione». Inserire il numero del passaporto in conformità alle disposizioni sopra riportate. Se è apposto un visto «VTL» in un Lasciapassare per l’entrata in Svizzera di una persona priva di documenti di viaggio, è registrato il numero del passaporto fittizio seguente (rubrica obbligatoria nel sistema ORBIS): l’abbreviazione della rappresentanza; la data di rilascio; e l’ora di registrazione. Esempio: Lasciapassare rilasciato dalla rappresentanza di Svizzera a Istanbul il 12.02.2014, alle 08.20: inserire le lettere e le cifre seguenti: IST120220140820. R 7 ART DES VISUMS / TYPE DE VISA / TYPE OF VISA Il visto è indicato mediante la lettera D (visto nazionale o visto di lungo soggiorno). È iscritta la lettera D. Osservazione L’appendice 9 indica come erogare i visti (tipo di visto) in caso di soggiorno sottostante a permesso. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 25/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali R 8 NAME, VORNAME / NOM, PRENOM / SURNAME, NAME Tutti i cognomi e i nomi del richiedente il visto saranno inseriti nel sistema ORBIS. Quando una persona iscritta in un passaporto di famiglia viaggia senza essere accompagnata dal titolare del passaporto, in questo campo si indicheranno il cognome e il nome di detta persona anziché quelli del titolare del passaporto. Qui si inseriranno (nell’ordine indicato) la prima parola della rubrica riservata al cognome/ai cognomi e in secondo luogo la prima parola della rubrica riservata al nome/ai nomi figuranti nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto. È opportuno verificare la concordanza tra il nome/i nomi e il cognome/i cognomi figuranti nel passaporto o nel documento di viaggio, i corrispondenti dati nella domanda di visto e quelli che devono essere inseriti in questo campo e nella zona leggibile meccanicamente. Inserire il nome/i nomi e il cognome/i cognomi in conformità alle disposizioni sopra riportate. R 9 ANMERKUNGEN / REMARQUES / REMARKS In questa rubrica figurano le informazioni iscritte nel campo dati ORBIS «Altre indicazioni». Nella prima riga, il sistema ORBIS iscrive automaticamente lo scopo del viaggio. In questo campo non è possibile inserire alcun’altra indicazione. Gli scopi del viaggio qui di seguito possono essere selezionati nella lista a discesa proposta dal sistema ORBIS; sulla vignetta è stampata solo la versione francese: Familiäre Gründe / Raisons familiales Berufliche Gründe / Motif professionnel Theoretische Ausbildung / Formation théorique Andere Gründe / Autres motifs Indicare lo scopo del viaggio nella prima riga di questa rubrica, in lingua francese. Le righe 2 e 3 della rubrica in questione potranno essere compilate unicamente le indicazioni supplementari seguenti: "R LI" per un visto nazionale del Principato del Liechtenstein (cfr. 2.9) Inserire le indicazioni supplementari unicamente in lingua francese. R 10 PHOTO Questa rubrica deve essere presa in considerazione solo quando il visto è rilasciato a mano. Nel campo previsto per la fotografia si inserirà la nota seguente: "Valable sans photo" (v. immagine sotto riportata). 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 26/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 2.7.1.2 Visto apposto su un foglio uniforme per l’apposizione di un visto Nei casi previsti dalle presenti istruzioni, la vignetta ORBIS (rilasciata mediante il sistema ORBIS oppure manualmente ) è apposta sul foglio uniforme per l’apposizione di un visto (cfr. appendice 5). Questo modulo è stampato su carta di sicurezza numerata. 2.7.1.3 Invalidazione di un visto Una volta che il visto è stato stampato, non possono più essere apportate correzioni. Qualora la vignetta di visto stampata contenga errori e il mandato di stampa al BRC sia stato eseguito correttamente (status «ermesso»), occorre procedere come segue: a) Se una vignetta non è ancora stata incollata nel documento di viaggio, sarà invalidata seguendo la procedura sotto descritta: la vignetta di visto viene tagliata in diagonale; nell’elenco a discesa ORBIS si seleziona «Invalida il visto» (cfr. manuale dell’utente). La vignetta invalidata ottiene lo status «scarto» nella gestione delle vignette. In seguito occorre distinguere le due situazioni seguenti: Per modificare le date di validità occorre cliccare su «stampa via BRC» nell’elenco a discesa e correggerle nella maschera «invia l’ordine di stampa al BRC». In seguito occorre cliccare su «stampa via BRC» per stampare nuovamente la vignetta. Per modificare i dati personali, relativi al viaggio o allo scopo del soggiorno occorre cliccare su «cancella la decisione» (cfr. manuale dell’utente), poi su «elabora» per attivare i campi. Dopo aver corretto i dati occorre verificare la domanda, dopodiché è possibile rilasciare e stampare il visto. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 27/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali b) Se una vignetta è già stata incollata nel documento di viaggio, sarà invalidata seguendo la procedura sotto descritta: La vignetta è annullata tracciando una croce di sant’Andrea con un pennarello a inchiostro indelebile; Nell’elenco a discesa ORBIS si seleziona «Invalida il visto» (cfr. manuale dell’utente). La vignetta invalidata ottiene lo status «scarto» nella gestione delle vignette. In seguito occorre distinguere le due situazioni seguenti: Per modificare le date di validità occorre cliccare su «stampa via BRC» nell’elenco a discesa e correggerle nella maschera «invia l’ordine di stampa al BRC». In seguito occorre cliccare su «stampa via BRC» per stampare nuovamente la vignetta. Per modificare i dati personali, relativi al viaggio o allo scopo del soggiorno occorre cliccare su «cancella la decisione» (cfr. manuale dell’utente), poi su «elabora» per attivare i campi. Dopo aver corretto i dati occorre verificare la domanda, dopodiché è possibile rilasciare e stampare il visto. c) Se per errore sono stati rilevati dati biometrici sbagliati (foto, impronte digitali), l’autorità competente si rivolge senza indugio alla SEM tramite lo strumento di supporto visti (https://www.visa-support.admin.ch). 2.7.2 Misure di sicurezza Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento SEM 39. 2.8 Procedura applicabile in caso d’iscrizione in RIPOL o di segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione Se, nel trattare la domanda, la rappresentanza costata che il richiedente figura in RIPOL o è segnalato nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, si mette in contatto con l’autorità cantonale di migrazione, la quale decide sul da farsi. Per le nozioni d’iscrizione nel RIPOL e di segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione, cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento SEM 27. 2.9 Rilascio di visti nazionali del Liechtenstein 2.9.1 Competenza dell’Ufficio degli stranieri e dei passaporti del Liechtenstein La rappresentanza sottopone la domanda del visto nazionale (in duplice copia) all’Ufficio degli stranieri e dei passaporti del Liechtenstein per corriere diplomatico, per il tramite della SEM. Alla ricezione dell’autorizzazione d’entrata emanata dall’autorità del Liechtenstein o previa approvazione della SEM, la rappresentanza all’estero consegna al richiedente il visto predisposto preliminarmente dalla SEM nel sistema ORBIS. La rappresentanza informa lo straniero che dovrà notificarsi quanto prima presso l’Ufficio degli stranieri e dei passaporti (Ausländer- und Passamt) a Vaduz in vista di ottenere il permesso di soggiorno / di lavoro. 2.9.2 Rilascio del visto Il visto è rilasciato per una durata di validità di al massimo 90 giorni, in linea di principio per più entrate. Eccezione: n. 1.4.1.4. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 28/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali Nel campo "Indicat. suppl." è introdotta la menzione "R LI". 2.9.3 Rifiuto dell’autorizzazione d’entrata In caso di rifiuto pronunciato dall’Ufficio degli stranieri e dei passaporti (Ausländer- und Passamt) sono aperte le vie legali del Liechtenstein. 2.10 Rifiuto dell’autorizzazione d’entrata 2.10.1 Rifiuto pronunciato dall’autorità cantonale di migrazione Se l’autorità cantonale di migrazione rifiuta di rilasciare l’autorizzazione d’entrata, sono aperte le vie legali cantonali. 2.10.2 Rifiuto pronunciato dal competente servizio del DAFE Se il competente servizio del DAFE rifiuta di rilasciare l’autorizzazione d’entrata, sono applicabili disposizioni particolari. 2 Direttive per il trattamento delle domande di visto nazionale 29/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 3 Gestione amministrativa 3.1 Archiviazione delle pratiche di visto 3.1.1 Atto del dossier Al fine di poter ricostituire, se necessario, il contesto della decisione in merito alla domanda di visto (eventuali controlli e ricerche) viene impostata una pratica di visto comprendente i seguenti documenti: a) il modulo di domanda di visto (cfr. parte II, n. 2.3.1 di seguito), sul quale si incollerà una delle due (piccole) etichette recanti il numero della vignetta; la seconda (piccola) etichetta può essere distrutta; se il richiedente non è tenuto a completare il modulo di domanda del visto (n. 2.3.1.1), la rappresentanza stampa, nella pratica ORBIS, il modulo contenente i dati della decisione (per generare un documento, nel «corso della procedura» cliccare su «Rilasciato» nella colonna «Evento») e vi incolla il numero di vignetta indicato sul supporto della vignetta di visto; b) una fotografia (cfr. parte II, n. 2.3.2 di seguito); c) una copia di buona qualità delle pagine del documento di viaggio recanti i dati personali e le iscrizioni ufficiali (cfr. parte II, n. 2.3.3 di seguito); d) i giustificativi (p. es.: certificato di salario, estratti bancari, copie di visti di Paesi terzi, copie di biglietti aerei, ecc.) (cfr. parte II, n. 2.3.4 di seguito). e) l’autorizzazione di entrata rilasciata dall’autorità cantonale di migrazione, dalla SEM o dal DAFE. In questo contesto, vanno evidenziati due casi particolari: se una domanda di visto è stata depositata presso una rappresentanza A e l’autorizzazione di entrata è inviata, su domanda del richiedente, a una rappresentanza B, quest’ultima informa la rappresentanza A inviandole copia dell’autorizzazione di entrata e del visto rilasciato. La rappresentanza A invia alla rappresentanza B copia della domanda di visto. Se una domanda di visto è stata depositata presso una rappresentanza svizzera e il visto è rilasciato da un organo di controllo alla frontiera previa autorizzazione della SEM o del DAFE, l’organo di controllo alla frontiera trasmette alla rappresentanza, per il tramite della SEM, una copia del doppio del visto e della pagina del documento di viaggio contenente le generalità. 3.1.2 Tempo di conservazione Gli incarti di persone la cui domanda è stata oggetto di una decisio-ne vengono conservati per le seguenti durate: a) cinque anni per i visti rifiutati, annullati o abrogati; b) in linea di principio, due anni per i visti rilasciati. 3.2 Notifica dei visti Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento SEM 44. 3.3 Statistica dei visti Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento SEM 45. 3 Gestione amministrativa 30/31 Istruzioni della SEM in materia di rilascio dei visti nazionali 3.4 Circolazione degli atti Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento SEM 46. 3.5 Procedura applicabile qualora il titolare del documento di viaggio autentico non venga a ritirarlo Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento SEM 47. 3.6 Fusione dei dati personali nel sistema SIMIC Cfr. Manuale dei visti I e Complemento della SEM, Complemento SEM 48. 4 Entrata in vigore Le presenti istruzioni entrano in vigore il 21 novembre 2016. Sostituiscono le Istruzioni Visti del 1 settembre 2016. 4 Entrata in vigore 31/31