Tutela in ambito fotografico
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Tutela in ambito fotografico
Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008 “Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI” LA TUTELA IN AMBITO FOTOGRAFICO - LA FOTOGRAFIA TUTELATA COME OPERA DELL’INGEGNO E LE ULTERIORI TUTELE PER LE FOTOGRAFIE NON ARTISTICHE 1. La tutela in ambito fotografico. Distinzione tra opera fotografica, fotografia semplice e fotografia non tutelata. – 2. Le tutele riconosciute ai sensi della legge sul diritto d’autore. L’opera fotografica. – 3. La tutela della fotografia non artistica e le fotografie non tutelate. 1. La tutela in ambito fotografico. Distinzione tra opera fotografica, fotografia semplice e fotografia non tutelata. La legge italiana sul diritto d’autore (Legge 22 Aprile 1941, no. 633 – “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), non prevedeva nella sua formulazione originaria un’espressa tutela per le opere fotografiche, quale tipologia specifica di opera dell’ingegno, disciplinando unicamente una forma di diritto connesso sulle fotografie tout court. Solo nel 1979, anche in conseguenza degli obblighi internazionali derivanti dalla partecipazione dell’Italia alla Convenzione di Berna, che include giá dalla sua formulazione di Bruxelles del 1953 le opere fotografiche tra le opere oggetto di diritto d’autore, si è provveduto all’inserimento nella nostra legge 633/1941 delle fotografie tra le opere protette dal diritto d’autore, pur permanendo una distinta fattispecie di tutela in base al diritto connesso. La distinzione tra le forme di tutela esistenti nella legislazione italiana si puó piú facilmente comprendere tenendo in considerazione che la nostra legge sul diritto d’autore distingue e disciplina tre tipologie di fotografie, in relazione a ciascuna delle quali è previsto (o, non è riconosciuto) un diverso grado di tutela. Si distingue nel nostro ordinamento, infatti, tra (i) opere fotografiche pienamente dette, quali opere dell’ingegno riconosciute nell’elencazione generale contenuta nell’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, cui è concessa una vera e propria tutela di tipo autoriale, (ii) fotografie c.d. “semplici”, le quali non assurgono al rango di opere dell’ingegno, ma che comunque sono parzialmente disciplinate ai sensi di legge ed a cui è comunque riconosciuta una, piú limitata, tutela in virtú della previsione di correlati diritti connessi e (iii) la tipologia di fotografie prevista ai sensi dell’articolo 87 della legge sul diritto d’autore (i.e. “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”) per le quali, a parte alcune difficoltá definitorie cui verrá fatto cenno, non è prevista tutela ai sensi di legge in quanto non ritenute meritevoli di protezione nel nostro ordinamento giuridico. Come puó facilmente intuirsi alla luce delle menzionate definizioni, il primo e principale problema che sorge in materia di tutela di opera fotografica è posto dalla necessitá di individuare i caratteri distintivi tra le varie tipologie di fotografie previste dalla legge e, conseguentemente, poter inquadrare una determinata opera all’interno di una delle categorie evidenziate, con le conseguenti differenze in quanto a livello e pervasitá di tutela riconosciuta dall’ordinamento. Al fine di individuare quali fotografie possano propriamente essere definite opere fotografiche e quindi opere dell’ingegno, la maggior parte dei commentatori e della giurisprudenza fa riferimento, in linea con i principi propri della nostra legge sul diritto di autore, alla presenza o meno nell’opera del c.d. carattere creativo, il riscontro del quale è tuttavia reso particolarmente difficile in questa particolare tipologia di opere dalla loro stessa 1 Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008 “Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI” natura (essendo l’immagine fotografica il risultato dell’impiego di un dispositivo meccanico che in qualche modo influenza la forma espressiva, per quanto guidato dalle scelte e perizia dell’autore1). Al riguardo, il carattere creativo è stato interpretato come riscontro dell’”impronta della personalitá” dell’autore, di volta in volta individuato tramite l’utilizzo di parametri quali l’originalitá dell’inquadratura, l’impostazione dell’immagine, la capacitá di evocare suggestioni che trascendano la riproduzione della realtá, la scelta del gioco di luci ed ombre, etc. 2 : un catalogo di parametri molto articolato, come evidente, ma che in ultima istanza possono essere accomunati tra loro dall’esistenza di un quid pluris di creativitá dell’autore rispetto alla semplice riproduzione fotografica dell’oggetto della foto, ovvero dall’intervento personale del fotografo, quale manifestazione della propria creativitá3. Ove simile carattere creativo non sia riscontrabile nell’immagine fotografica, non potrá invece parlarsi di opera fotografica nel senso legislativamente rilevante, e tale immagine potrá al piú essere configurata come fotografia “semplice”, tutelata limitatamente al riconoscimento dei diritti connessi ovvero, secondo la definizione della legge sul diritto d’autore quella immagine “di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”, sempre che tali immagini non rientrino tra le tipologie di fotografie per le quali, come anticipato, è espressamente esclusa la tutela ai sensi di legge. Pare opportuno rilevare che anche la distinzione tra fotografie “semplici” e fotografie prive di tutela puó risultare non agevole in talune circostanze, dato il carattere meramente esemplificativo dell’elenco di esclusioni previsto dall’art. 87 della legge sul diritto d’autore e l’inserimento in tale elenco delle nozioni di “oggetti materiali” e “prodotti simili”, che possono ingenerare ambiguitá circa l’effettiva estensione della norma. Al riguardo, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su tale distinzione si è spesso orientata nell’individuare il discrimine tra le due categorie, piú che sul contenuto dell’immagine, sulla finalitá dalla stessa perseguita, escludendo cosí dalla tutela solo quelle fotografie aventi scopo di semplice documentazione (parametro comune, d’altronde, tra le altre categorie escluse, quali le foto di scritti, documenti, carte d’affari e documenti tecnici) e quindi caratterizzate dalla mera meccanicitá della riproduzione fotografica 4. 2. Le tutele riconosciute ai sensi della legge sul diritto d’autore. L’opera fotografica. Come anticipato, ove sia riscontrabile il carattere creativo proprio delle opere dell’ingegno, nella sua particolare declinazione richiesta per l’immagine fotografica, l’opera potrá essere inquadrabile nel novero delle opere protette ai sensi del diritto d’autore. 1 Sull’esame di questa particolare problematica tipica dell’opera fotografica si è ampiamente espresso Auteri, Commentario al d.p.r. 8 Gennaio 1979, n. 19, in “Le Nuove Leggi Civili Commentate”, 1980, pp. 148 e ss. 2 Si veda per una rassegna di tali parametri, Marchetti – Ubertazzi, sub commento all’articolo 2, pp 1500 e ss., e sub commento al titolo II, Capo V, pp. 1774 e ss., della legge sul diritto d’autore, in Commentario Breve alle leggi su proprietá intellettuale e concorrenza, 2007. 3 Cfr., tra le altre, Trib. di Milano 17 aprile 2008, in Riv. Dir. Ind, 2010, Parte II, pp. 210 e ss. 4 In tal senso, riprendendo la giurisprudenza sul punto, Fabrizia Serpieri in Riv. Dir. Ind. 2002, 2, 145. 2 Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008 “Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI” Di conseguenza, all’autore dell’opera fotografica spetteranno innanzitutto i diritti morali sulla propria creazione. Tali diritti, per definizione legislativa imprescrittibili ed inalienabili (ovvero esercitabili anche a seguito della cessione di diritti economici sull’opera), sono riconducibili soprattutto al diritto dell’autore di rivendicare la paternitá dell’opera ed essere quindi riconosciuto autore della stessa, nonché al diritto di opporsi a deformazioni, mutilazioni o altre modifiche dell’opera, ovvero ad ogni atto o danno dell’opera, che possa costituire un pregiudizio al proprio onore o reputazione). Inoltre, all’autore dell’opera fotografica saranno riconosciuti tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della propria creazione, potendo i terzi legittimamente utilizzare tali opere solo a seguito della cessione totale o parziale di tali diritti, nelle forme prescritte dalla legge e comunque a seguito del consenso del legittimo titolare. La legge riconosce pertanto all’autore (ed ai suoi eredi) un monopolio assoluto sullo sfruttamento economico dell’immagine creativa: tale regime di monopolio si estende, ai sensi dell’articolo 32 –bis della legge sul diritto d’autore, sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell’autore. Solo decorso tale termine l’opera fotografica potrá essere considerata come caduta in pubblico dominio e liberamente utilizzabile da eventuali terzi (purché è opportuno ricordare, sempre nel rispetto dei diritti morali dell’autore, esercitabili anche dagli eredi dello stesso). 3. La fotografia non artistica e le fotografie non tutelate. Ma, come piú volte accennato, in relazione alle fotografie il legislatore italiano riconosce un certo grado di tutela non solo nel caso in cui le stesse possano essere configurate come vere e proprie opere dell’ingegno. Alla tutela delle c.d. fotografie “semplici” è infatti dedicato l’intero capo V del titolo II della legge sul diritto d’autore, con la previsione di una disciplina di fatto autonoma rispetto a quella prevista per l’opera fotografica. La legge prevede che gli esemplari della fotografia debbano riportare l’indicazione (i) del nome del fotografo, ovvero, ove applicabile, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, (ii) la data dell’anno di produzione della fotografia e (iii) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata, anche in questo caso, ove applicabile. Qualora non siano riportate tali indicazioni, la riproduzione delle fotografie non è considerata abusiva e non sono quindi dovuti i compensi previsti ai sensi di legge all’autore, salvo che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. La semplice realizzazione della fotografia, quindi, si puó ritenere sufficiente a far sorgere i diritti in capo al fotografo, per quanto la mancata indicazione degli elementi menzionati renda gli stessi non opponibili ad eventuali terzi (in buona fede) 5. L’indicazione della data, tra l’altro, assume rilevanza ai fini dell’individuazione della durata dei diritti riconosciuti in capo al fotografo, essendo stabilito dalla legge che il diritto esclusivo sulle fotografie duri vent’anni dalla produzione della fotografia: anche in questo caso, la mancata indicazione non pare pregiudicare il sorgere del diritto del fotografo, ma 5 Conformemente, si veda Marchetti – Ubertazzi, op. cit., sub commento art. 90 della legge sul diritto d’autore. 3 Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008 “Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI” sicuramente avrebbe la funzione di agevolare l’individuazione del periodo temporale di efficacia della tutela (nonché la prova dell’eventuale malafede del terzo, che possa tentare di sostenere la scadenza dei diritti del fotografo). In capo al fotografo, la legge riconosce una serie di diritti esclusivi di sfruttamento economico, parzialmente piú limitati di quanto previsto per le opere fotografiche in quanto essi non ricomprendono qualunque diritto sull’opera, ma solo i diritti di “riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”, salve alcune eccezioni specifiche menzionate dalla norma per il caso di ritratti, riproduzioni di opere d’arte e talune forme di libere utilizzazioni per uso scolastico e didattico o per uso su giornali (ipotesi ultime per le quali è comunque un equo compenso a favore del fotografo). Occorre notare come non sempre i diritti c.d. “connessi” qui brevemente descritti spettino all’autore della fotografia. Secondo un principio tipico del diritto d’autore, infatti, la legge prevede delle eccezioni per il caso in cui l’opera sia creata nel corso e nell’adempimento di un rapporto di lavoro: in tal caso, il diritto esclusivo sará da intendersi di competenza del datore di lavoro, purché la fotografia sia ottenuta nel corso dell’impiego, entro i limiti e le finalitá del relativo contratto. Analoga disposizione è prevista per il caso in cui la fotografia sia realizzata su commissione, ritraendo cose nel possesso del committente, nel qual caso i diritti sull’immagine dovranno intendersi di spettanza di quest’ultimo, salvo patto contrario tra le parti e purché venga previsto il pagamento di un equo corrispettivo a favore del fotografo,da parte di chi utilizzi commercialmente la riproduzione di tale fotografia. Pare solo il caso di notare, infine, che nel caso di fotografie non tutelate ai sensi della legge sul diritto d’autore, perché rientranti nelle esclusioni giá evidenziate, non potranno essere riconosciute a favore dell’autore neanche le piú limitate forme di tutela previste per il caso di fotografie “semplici”, non ritenendo l’ordinamento meritevoli di tutela gli interessi dell’autore di fotografie meramente documentali, quali quelle indicate all’articolo 87 della legge. Disclaimer La presente schede è aggiornata al mese di luglio 2011; nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere imputata alle Camere di Commercio, a Unioncamere Lombardia o agli estensori della scheda Per ogni specifica esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare in aggiunta a questa scheda un parere qualificato. 4