non si può assolvere il conducente che accosta di botto solo perché
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non si può assolvere il conducente che accosta di botto solo perché
sentenza cassazione n. 27608/2014 non si può assolvere il conducente che accosta di botto solo perché anche il ciclista travolto era sulla banchina chi va sulla bici è assimilato al pedone e in caso di traffico può circolare fra carreggiata e marciapiede: tamponamento prevedibile dall’automobilista che si ferma all’improvviso oltre la linea bianca m&ss informazione/formazione Sentenza che difende il ciclista utente debole come il pedone. dal sito “cassazione.net” mercoledì 25 giugno 2014 sentenza cassazione Non si può assolvere dal reato di lesioni personali l’automobilista che accosta di botto a margine della strada soltanto perché il ciclista vittima dell’incidente procedeva anche lui sulla banchina: chi va sulla bici è assimilato al pedone dal codice della strada e per particolari motivi di traffico può marciare nell’area compresa fra carreggiata e il marciapiede o lo spartitraffico; l’automobilista che ferma all’improvviso il veicolo occupando la banchina lateralmente deve bene mettere in conto l’eventualità di un tamponamento. È quanto emerge dalla sentenza 27608/14, pubblicata il 25 giugno dalla quarta sezione penale della Cassazione. Circolazione intralciata Accolto il ricorso della parte civile, difesa dall'avvocato Marino Careglio, dopo l’assoluzione pronunciata dal tribunale in riforma della pronuncia del giudice di prime cure. Non convince la tesi secondo cui la norma cautelare di ex articolo 157, comma 3, Cds violata dall’automobilista non sarebbe finalizzata a evitare il rischio di tamponamenti ma soltanto a garantire la sicurezza dei pedoni in transito sulla banchina. In realtà la disposizione prescrive agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione. E l’incidente verificatosi rappresenta proprio la concretizzazione del rischio che le norme prudenziali violate puntano a prevenire: l’auto accosta repentinamente sulla banchina laterale destra e il ciclista la tampona, cadendo e infortunandosi. Per giustificare la sua condotta il guidatore non adduce alcuno stato di malessere: inutile dunque invocare la giurisprudenza di legittimità sul classico colpo di sonno, mentre l’inopinato arresto del veicolo oltre la linea bianca intralcia sicuramente il traffico creando rischi per gli utenti della strada provinciale. Altrettanto errata risulta la sentenza di secondo grado quando ritiene che il ciclista sia incorso nella stessa infrazione al codice della strada circolando sulla banchina: chi va in bici, proprio perché è equiparato a chi va piedi, ben può circolare sulla banchina che rientra comunque nella struttura della strada e può essere utilizzata dal ciclista per evitare collisioni. Il giudizio prosegue ai fini civili. Dario Ferrara n.b. ulteriori informazioni, possibilità di “scaricare” la sentenza sul sito “cassazione.net” Pag. 1 a 1