“Guida per il neo imprenditore artigiano”

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“Guida per il neo imprenditore artigiano”
GUIDA ALL’IMPRENDITORIA
“Guida per il neo
imprenditore artigiano”
A cura di Tiziana Zagni
In collaborazione con Milena Berti
Provincia di Ferrara
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IL PIANO D’IMPRESA
PAG.3
LE NORME LEGISLATIVE CHE DEFINISCONO L’ARTIGIANO
PAG.5
L’ATTIVITA’
PAG.8
I TIPI DI SOCIETA’ ARTIGIANE
PAG.12
IL COLLABORATORE ARTIGIANO
PAG.14
AVVIO DELL’ATTIVITA’
PAG.15
AMBIENTE DI LAVORO
PAG.17
ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
PAG.19
I SETTORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI
E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA
PAG.20
IL CREDITO E I CONTRIBUTI
PAG.25
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IL PIANO D’IMPRESA
Individuata l’idea, l’aspirante imprenditore, quale è a tutti gli effetti l’Artigiano, deve
innanzitutto valutare a fondo:
LE MOTIVAZIONI: alla base di tale scelta deve esservi una chiara e forte motivazione
di voler lavorare in proprio. Sicuramente è sconsigliabile decidere di fare l'artigiano
perché ad esempio non si trova un'occupazione o perché lo propone un possibile
committente. Occorre anche valutare se si è "pronti" a svolgere un'attività che non avrà,
di norma, orari fissi.
LE ABILITA' TECNICHE: sono indispensabili una capacità tecnico-manuale ed una
professionalità acquisite mediante una precedente esperienza lavorativa nel settore
prescelto e attraverso un apposito percorso di studio.
LE CAPACITA' ORGANIZZATIVE: appare determinante possedere una capacità
organizzativa che consenta di indirizzare in modo efficace ed accorto gli investimenti e
la gestione dell'azienda. Sicuramente è questa una delle “qualità” vitali dell'Artigiano.
I VINCOLI LEGISLATIVI: occorre valutare preventivamente ed attentamente i numerosi
vincoli normativi che interessano il settore prescelto onde poterli affrontare
correttamente.
Superata tale fase, altro punto di fondamentale importanza è la predisposizione del
"business plan" o piano di fattibilità: una valutazione delle opportunità e delle difficoltà
che si dovranno affrontare. La realizzazione del business plan relativo a un progetto
imprenditoriale è differente a seconda delle caratteristiche dell'attività che si va ad
esaminare; risulta quindi difficile indicarne i contenuti. Si riporta, comunque, qui di
seguito, un elenco di fattori di cui bisognerà tener conto nella realizzazione del business
plan:
L'idea imprenditoriale
- il progetto;
- i punti di forza e di debolezza;
- gli obiettivi.
L'impresa
- la localizzazione;
- la forma e la struttura.
Il mercato
- descrizione;
- dimensione;
- clientela;
- prospettive di sviluppo.
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La concorrenza
- analisi dei principali concorrenti;
- analisi della strategia di ingresso nel settore.
I fornitori
- le fonti di approvvigionamento;
- affidabilità e forza contrattuale.
L'offerta
- il prezzo;
- la distribuzione;
- gli strumenti di marketing;
- eventuali prospettive di esportazione.
La struttura organizzativa:
- i collaboratori;
- il personale dipendente.
Le previsioni economiche e finanziarie
- il conto economico di previsione;
- gli investimenti;
- il fabbisogno finanziario;
- ricerca delle fonti di finanziamento.
Un'attenta stesura del business plan permetterà di verificare, innanzitutto, se l'idea
imprenditoriale sia economicamente valida, e successivamente, di individuare quali
siano le risorse umane e finanziarie necessarie alla fase di avvio dell'iniziativa.
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LE NORME LEGISLATIVE CHE DEFINISCONO
L’ARTIGIANO
La LEGGE 8 AGOSTO 1985 n. 443 "LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO" è la
norma che definisce le caratteristiche per essere riconosciuto artigiano (determina i
requisiti oggettivi dell'impresa e soggettivi dell'imprenditore).
La nuova norma, oltre a determinare i requisiti oggettivi (dell'impresa) e soggettivi
(dell'imprenditore), demanda alle Regioni la promulgazione di leggi che, nel rispetto di
quanto previsto dalla norma nazionale, disciplinino il comparto nell'ambito del proprio
territorio. Va in proposito ricordato che l'artigianato è materia di decentramento, in
quanto compreso nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione.
La legislazione del settore, stabilisce l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane
(AIA) per le imprese che siano in possesso dei requisiti soggettivi, per l'imprenditore e
oggettivi per l'impresa, indicati dalle norme citate.
Viene inoltre specificato che solamente le imprese iscritte all'Albo professionale
possano utilizzare denominazioni in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Chiunque
non rispetti ciò, è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative.
Definizione di:
• IMPRENDITORE ARTIGIANO:
ai sensi dell’art.2 della Legge 443/85 è imprenditore artigiano colui che esercita
personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua
direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale,
nel processo produttivo.
E' inoltre previsto che lo stesso imprenditore possa essere titolare di una sola impresa
artigiana, mentre può essere socio non operante in altre società.
NOTA: l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una
peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti,
deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla vigente
normativa.
• IMPRESA ARTIGIANA:
ai sensi dell’art.3 e 4 della legge 443/85 è artigiana l’impresa che, esercitata
dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti (vedi tabella in fondo a questo
capitolo), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di:
⇒ un'attività di produzione di beni, anche semilavorati,
⇒ di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e commerciali),
⇒ di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,
⇒ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano solamente
strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa.
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⇒ È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti e con gli scopi di cui
al precedente capoverso è costituita ed esercitata in forma di società, anche
cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione
che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
⇒ È, infine, artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti, e con gli scopi di cui
al primo capoverso:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico
socio, (semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti previsti e non sia
unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in
accomandita semplice);
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice,
(semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti previsti
e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra
società in accomandita semplice).
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società a responsabilità
limitata o in accomandita semplice, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i
soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti previsti.
L'attività artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore (o di
uno dei soci) o in appositi locali o in altra località designata dal committente oppure in
forma ambulante o di posteggio. In ogni caso l'imprenditore artigiano può essere titolare
di una sola impresa artigiana.
Le citate leggi inerenti l'artigianato prevedono e regolamentano degli appositi organi di
autogoverno della Categoria: le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) e la
Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.). Tali organismi sono costituiti, in
prevalenza, da imprenditori artigiani.
Inoltre tali disposti legislativi prevedono l'istituzione di Albi provinciali, presso le Camere
di Commercio, cui le Imprese artigiane debbono iscriversi.
NOTA: l'iscrizione all'Albo territorialmente competente deve avvenire entro 30 giorni
dall'inizio dell'attività lavorativa o comunque dal momento in cui l'impresa e
l'imprenditore sono in possesso dei richiesti requisiti (è il caso ad esempio degli
installatori di impianti e degli autotrasportatori che devono chiedere precedentemente la
qualifica, ossia l'accertamento dei requisiti tecnico professionali, alla CPA). Entro gli
stessi termini il soggetto interessato deve comunicare alla CPA tutte le variazioni che
interessino l'azienda, come pure la cessazione dell'attività.
Il mancato rispetto dei termini fa scattare sanzioni amministrative. Contro le decisioni
della CPA è possibile presentare ricorso alla CRA entro 60 giorni. Le decisioni della
CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione davanti al
tribunale competente per territorio. Occorre sottolineare che l'iscrizione all'Albo è
condizione necessaria per la concessione delle previste agevolazioni nei confronti delle
imprese artigiane.
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LIMITI DIMENSIONALI:
L'art. 4 della Legge 443/85 stabilisce che una impresa, per essere considerata
artigiana, deve rispettare determinati limiti dimensionali relativamente al numero dei
suoi occupati.
TIPO D'IMPRESA
LEGGE-QUADRO N. 443/85
LIMITE MASSIMO
RAGGIUNGIBILE
Impresa che non lavora in 18 dipendenti
18 dipendenti qualificati + 4
serie
compresi gli apprendisti in apprendisti
numero non superiore a 9 +
9 dipendenti qualificati + 13
apprendisti
4 apprendisti aggiuntivi
22 posti lavoro
9 dipendenti
9 dipendenti qualificati + 3
Impresa che lavora in serie
Con processo non del tutto compresi gli apprendisti in apprendisti
automatizzato
numero non superiore a 5 +
4 dipendenti qualificati + 8
3 apprendisti aggiuntivi
apprendisti
12 posti lavoro
10 dipendenti
Impresa costruzioni edili
10 dipendenti qualificati + 4
compresi gli apprendisti in apprendisti
numero non superiore a 5 +
5 dipendenti qualificati + 9
4 apprendisti aggiuntivi
apprendisti
24 posti lavoro
Impresa trasporto
8 dipendenti
8 dipendenti qualificati
8 posti lavoro
Impresa artistico, tradizionale, 32 dipendenti
32 dipendenti qualificati + 8
abbigliamento su misura
compresi gli apprendisti in apprendisti
come elencati dal DPR537/64 numero non superiore a 16 +
16 dipendenti qualificati+ 2
8 apprendisti aggiuntivi
apprendisti
40 posti lavoro
E’ concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per
un periodo non superiore a tre mesi all’anno.
Bisogna comunque considerare che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sopra
indicati:
♦ non sono computati:
- per un periodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e da
questa mantenuti in servizio;
- i lavoranti a domicilio di cui alla legge 877/73, sempre che non superino un terzo dei
dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
- i dipendenti con contratto di formazione;
- i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali.
♦ Sono invece computati:
- i familiari dell’imprenditore anche se solo partecipanti all’impresa familiare ai sensi
dell’art.230/ bis del Codice Civile quando esercitano la loro attività di lavoro
prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
- i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
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-
i dipendenti qualunque sia l’attività da essi svolta.
♦ Computo dei dipendenti assunti a part time
L'art. 6 del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28/1/2000 sui
rapporti di lavoro a part-time prevede che il sistema più equo di calcolo dei dipendenti
assunti a tempo parziale sia quello di computare per settimana o per mese, tutte le ore
lavorate dai dipendenti assunti a part-time; il monte complessivo così ottenuto va diviso
per il numero delle ore previste per ciascun lavoratore a tempo pieno, ed il quoziente
ottenuto costituisce il numero dei lavoratori a tempo parziale da calcolare ai fini della
qualificazione dell'impresa come artigiana o industriale. Tale quoziente va arrotondato
all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello previsto.
L’ATTIVITA’
La Professionalità
Esistono nel comparto alcune attività soggette al rispetto di particolari leggi professionali
volute dalla Categoria a tutela del lavoro degli artigiani regolarmente iscritti. Ciò è stato
voluto dalla categoria per contrastare il fenomeno dell'abusivismo e per garantire alla
clientela professionalità e assunzione di responsabilità sullo svolgimento ad opera
d'arte dei lavori eseguiti dagli imprenditori "in regola".
Queste leggi prevedono il rilascio da parte della Commissione Provinciale per
l'Artigianato o di altre Commissioni di determinate certificazioni, sulla base del possesso
da parte del richiedente di specifici requisiti.
Le attività regolamentate da leggi professionali sono:
• Servizi alla persona (Barbiere-parrucchiere uomo donna): Legge 23.12.70 n. 1142
• Estetista: Legge 4.1.90 n. 1
• Installazione impianti (Elettricisti, antennisti, idraulici, termoidraulici, ascensoristi,
impianti di sicurezza...): Legge 5.3.90 n. 46
• Autotrasporto merci conto terzi: Legge 6.6.74 n. 298
• Trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea: Legge 15.1.92 n. 21
• Autoriparazione (autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti): Legge 5 febbraio 92
n. 122
• Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione: Legge 25.1.94 n. 82. - Regolamento di attuazione D.M.274 del 7/7/97
DISTINZIONE TRA LAVORO IN SERIE E NON IN SERIE:
In premessa va precisato che la natura di un processo di lavorazione in serie non
discende necessariamente dalla presenza di un livello elevato di meccanizzazione o
dalla semplice presenza di lavorazioni automatizzate nell'ambito del processo
produttivo dell'azienda con l'impiego di attrezzature e strumentazioni tecnologicamente
avanzate, ma dipende da un complesso di elementi e di circostanze che devono
concorrere nell'ambito del singolo processo produttivo preso in esame.
Quindi la presenza di fasi meccanizzate e/o automatizzate nel processo produttivo di
per sè non implica necessariamente la sussistenza di una lavorazione in serie.
La Giurisprudenza ha stabilito che la definizione di lavorazione in serie va inteso non
con riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma con riferimento al sistema di
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produzione, nel senso che si ha prodotto in serie quando sia determinante l'uso
della macchina e minimo l'intervento dell'uomo.
Pertanto, si ha lavorazione non in serie, quando:
Esiste una prevalenza tecnico-funzionale del lavoro degli addetti rispetto ai macchinari
e alle attrezzature Il processo produttivo risulta sottoposto a normali e ricorrenti
variazioni a causa della modifica delle commesse o della tipologia delle materie da
usare.
I macchinari possono essere utilizzati in modo differenziato e variare anche in senso
alternativo fra loro in funzione del risultato produttivo da realizzare Le mansioni tecniche
affidate agli addetti possono essere modificate in funzione del risultato da perseguire
Nella variazione delle commesse e delle mansioni si può verificare una utilizzazione
alternata della manodopera in relazione alle mansioni tecniche e in rapporto all'utilizzo
dei macchinari Non sussiste una scomposizione rigida e permanente del processo
produttivo in una serie di fasi di lavorazioni
In sostanza viene a risultare prevalente, in senso tecnico e funzionale la partecipazione
ed il lavoro degli addetti rispetto alle attrezzature ed alle strumentazioni, anche in
presenza di macchinari tecnologicamente avanzati, con elevati gradi di
meccanizzazione e automazione. Viene quindi considerata la centralità della risorsa
umana.
Lavorazione in serie purché non del tutto automatizzata
Per identificare una lavorazione in serie devono esistere i seguenti criteri concorrenti e
non alternativi:
Deve sussistere una successione ordinata e continua di fasi nel processo produttivo,
tecnicamente autonome, ma legate tra di loro, in funzione di un risultato produttivo
conforme ad un modello; Il processo produttivo deve essere scomponibile in una
successione permanente di fasi di lavorazione tecnicamente autonome, effettuate
mediante macchine ed operai diversi, ma funzionalmente legate fra di loro e deve
essere ricomponibile alla conclusione del ciclo per la produzione del prodotto finito; Le
medesime circostanze di lavoro, (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso
dei macchinari ed attrezzature) devono essere predisposte stabilmente in una
successione ordinata e continua di identiche operazioni.
Si può quindi definire che l'impresa rientra nei limiti dimensionali più ridotti (Max: 9
Dipendenti, elevabili a 12), quando nel processo produttivo, le singole fasi di
lavorazione non risultino totalmente automatizzate, ma lo siano solo in parte.
Comunque eventuali contenziosi sull'argomento devono essere chiariti ricorrendo alla
C.P.A..
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PLURIME:
I casi possono essere di due tipi:
a) svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio;
b) svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività
promiscua).
Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti
complementare rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione per
l'impresa il riconoscimento di qualifica artigiana.
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In alcuni casi non esistono difficoltà anche se l'attività commerciale non è
"complementare" con quella artigiana prevalente, ad esempio vendita di giocattoli da
parte di una impresa di artigianato artistico, semprechè le due attività possano essere
svolte senza compromettere il principio della prevalenza della partecipazione
professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione
del processo produttivo.
Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducibili alla qualifica
artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, si tratta di stabilire
anche in questo caso se la prevalenza della partecipazione professionale e
personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo
produttivo relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e
mantenuta.
Per applicare criticamente il principio in esame occorre fare riferimento alla natura delle
due attività ed alla loro eventuale integrazione e/o affinità.
Ad esempio nel caso dell'imbianchino che installa anche infissi, oppure al tappezziere
che esegue anche interventi di stuccatura delle pareti, sono attività compatibili e che
possono essere svolte in contemporanea da parte dello stesso titolare; logicamente
però una delle due deve essere l'attività prevalente.
La situazione appare diversa quando le attività svolte nell'azienda, anche se
riconducibili all'artigianato fossero completamente contraddistinte, ad esempio l'attività
di fotografo con svolgimento contemporaneo di quella di tipografo, oppure installazione
impianti elettrici con quella di movimento terra ed opere stradali.
In tali casi lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana si dovrebbe
considerare precluso in quanto non potrebbe essere soddisfatta la condizione della
prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare rispetto
all'organizzazione del processo produttivo.
L'unica ipotesi nella quale sarebbe legittimo riconoscere lo svolgimento di due attività
del tutto differenziate è qualora una delle due fosse svolta con carattere periodico o
stagionale.
MOSTRE – ESPOSIZIONI:
L'esposizione di propri prodotti in vetrine o bacheche in un luogo diverso da dove
avviene la produzione o comunque non adiacente non necessita di particolari norme
autorizzatorie a condizione che questi siano chiusi al pubblico e non venga eseguita la
vendita.
Nel caso le merci siano collocate in locali adibiti a sala mostra o esposizione aperti al
pubblico, in un luogo diverso da dove avviene la produzione, viene ipotizzata la vendita
anche attraverso la mera raccolta di ordinativi. Pertanto viene richiesta la
comunicazione al Comune per l'apertura di un esercizio commerciale. E' comunque
richiesto all'imprenditore artigiano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa del
commercio.
L'ATTIVITA' DI VENDITA
L'art. 5 della legge quadro per l'artigianato (L.443/85), così come modificata dalla legge
114/98 (decreto Bersani) prevede che l'artigiano possa vendere, nei locali di produzione
o in quelli ad essi contigui, beni di propria produzione, senza rientrare nell'ambito del
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commercio. In tal caso non scatta quindi l'obbligo dell'iscrizione al registro Esercenti del
Commercio (REC) e neppure quello relativo al possesso di una licenza di commercio.
Tale condizione si verifica anche nel caso in cui l'artigiano fornisca al proprio
committente il materiale strettamente necessario per la fornitura del servizio o
l'esecuzione dell'opera.
In caso contrario scatta l'obbligo dell'iscrizione al REC e della autorizzazione Comunale
apposita.
SEDI SECONDARIE:
E' ammessa la presenza di appositi "laboratori" distaccati, rispetto alla sede
dell'impresa, nei quali il titolare, i soci, i familiari ed i dipendenti possono svolgere in
modo decentrato una o più fasi del processo produttivo o di lavorazione dell'impresa
(es. forni di autocarrozzerie, laboratori di ceramica).
Il requisito costitutivo essenziale per il riconoscimento della qualifica artigiana è la
partecipazione tecnico-funzionale del titolare. Pertanto, sarebbe auspicabile, soprattutto
per alcune attività relative ai settori dei servizi alla persona, che l'apertura della sede
principale e della filiale, con i relativi contatti con la clientela ed il mercato in generale,
non avvenga contemporaneamente. Questo consentirebbe, al medesimo titolare, di
organizzare tempi ed orari differenziati di apertura assieme ai propri collaboratori.
Per la definizione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della 443/85, i dipendenti
occupati nelle sedi secondarie vengono aggiunti a quelli operanti nella sede principale.
Risulta pertanto possibile ritenere che l'imprenditore artigiano abbia la facoltà di aprire
ed esercitare filiali senza infrangere il divieto della contitolarità di più imprese artigiane.
Per le imprese artigiane non è invece ammessa l'apertura di sedi distaccate, filiali o
succursali o unità locali, da intendersi come sedi decentrate dell'impresa sotto la
responsabilità di un preposto. In definitiva la preposizione institoria nell'artigianato è
preclusa, tranne casi particolarissimi previsti dalla 122/92.
DISTINZIONE TRA LAVORO A DOMICILIO E ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
La distinzione tra le due fattispecie non è mai stata semplice. Ora grazie anche ad una
circolare dell'INPS, sono state identificate alcune caratteristiche che certamente
potranno essere di valido aiuto per dirimere la questione.
Anzitutto è stato chiarito che "ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro
come autonomo o subordinato non si può prescindere dalla preventiva ricerca
della volontà tra le parti".
Gli elementi concreti e concomitanti che sono stati individuati, sono:
a) la ditta che esegue i lavori è una ditta iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane;
b) la ditta fattura il lavoro svolto;
c) non sussistono di norma termini rigorosi per la consegna del prodotto;
d) il lavoro viene eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta
artigiana;
e) l'oggetto della prestazione è il risultato e non la estrinsecazione di energie
lavorative;
f) esiste l'assunzione del rischio in proprio, intendendo per rischio quello di impresa,
presente e incidente sulla quantità di guadagno in rapporto alla rapidità, alla
precisione ed organizzazione del lavoro nella quale la ditta committente non ha
alcun potere di interferire, essendo interessata solo al risultato della lavorazione.
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I TIPI DI SOCIETA’
L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche in forma di società. In tal
caso, qualunque sia l'attività, l'atto di costituzione va formalizzato presso un notaio e
registrato alla Camera di Commercio.
L'art. 3 della Legge 443/85 definisce quali tipi di società possono rientrare
nell'artigianato. Esse sono:
Società in nome collettivo (S.N.C.) = due o più persone esercitano in comune
un'attività allo scopo di dividerne gli utili, stipulando un formale contratto che non abbia
le forme di un diverso tipo di società. Tutti i soci rispondono in solido con il proprio
patrimonio personale dei debiti contratti dalla società se il patrimonio di questa non è
sufficiente a coprirli.
Società Cooperative = almeno nove persone/soci costituiscono per atto pubblico una
società caratterizzata da finalità mutualistica, con responsabilità che può essere sia
limitata che illimitata. La Legge
7/8/97 N.266 (Legge Bersani), inserisce
nell'ordinamento italiano anche la cosiddetta "Piccola società cooperativa" che può
essere costituita fra un minimo di tre ed un massimo di otto soci, i quali devono essere
esclusivamente persone fisiche. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio e vengono ad essa applicate tutte le norme in materia di società
cooperativa in quanto compatibili; questa, ricorrendo i requisiti di legge, in caso di
trasformazione si trasformerà esclusivamente in società cooperativa.
Anche tale nuova tipologia di impresa laddove siano presenti i requisiti soggettivi e
oggettivi previsti per le imprese artigiane dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'Albo
delle Imprese Artigiane.
Con l'approvazione della Legge 133 del 20 Maggio 97, l'art. 3 della 443/85, Legge
quadro per l'artigianato, ha subito una profonda modifica. La nuova norma, infatti
prevede che le Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U.) e le Società in
Accomandita semplice (S.A.S.) sono obbligate ad iscriversi all'Albo delle Imprese
Artigiane. Ciò vale, logicamente, se i soci sono in possesso dei requisiti soggettivi e
l'impresa di quelli oggettivi.
I requisiti fondamentali per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) di queste
nuove società sono:
Per le società a responsabilità limitata unipersonale (S.R.L.U.):
Possesso da parte dell'unico socio dei requisiti indicati nell'art. 2 della 443/85
Incompatibilità del socio unico artigiano di essere socio di altra S.R.L.U. o socio
accomandatario di altra S.A.S. anche non artigiana la Società oltre ad essere costituita
ex novo, può derivare da una trasformazione di altra S.R.L. Pluripersonale.
Per le società in accomandita semplice (S.A.S):
Tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche
manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2
della 443/85 I soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o
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accomandatari di altra S.A.S. Per i soci accomandatari iscrivibili all'A.I.A. non è prevista
la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti.
Sia per le S.R.L.U. che per le S.A.S. in caso di trasferimento per atto tra vivi della
titolarità, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in
possesso dei requisiti di qualifica di imprenditore artigiano, compresi gli eventuali
requisiti tecnico professionali.
Per le Società a responsabilità limitata (S.R.L.) pluripersonali:
Con l’entrata in vigore delle Legge 57 del 5/3/2001 è stato modificato l’art. 3 della
Legge 443/85 introducendo anche per le società a responsabilità limitata pluripersonale
la possibilità di rientrare nell’ambito dell’artigianato.
L’iscrizione all’Albo professionale è riconosciuta, a condizione che la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci:
• svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo
conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di
costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto
alle partecipazioni esterne di capitale detenga la maggioranza negli organi
deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblesa e nel
consiglio di amministrazione, laddove costituito. La società inoltre non deve
superare il numero degli addetti (dipendenti e familiari collaboratori) previsti dalla
Legge 443/85 e deve esercitare un’attività di produzione o fornitura di servizi.
Rimangono escluse le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e le Società per
azioni (S.p.A.)
I Consorzi
Più imprenditori costituiscono un'organizzazione comune, il consorzio, per la disciplina
e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. I consorzi e le società
consortili costituiti fra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo delle
imprese artigiane.
SOCI ARTIGIANI:
Per alcune società che rientrano tra quelle iscrivibili all'albo professionale, deve essere
rispettata la "regola" che prevede che la maggioranza dei soci, uno nel caso di società
costituita solo da due soggetti, devono lavorare anche manualmente nel processo
produttivo dell'azienda. Ciò non vale invece per le S.A.S., in quanto è espressamente
previsto dalla 133/97, che tutti i soci accomandatari debbano essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 della 443/85.
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IL COLLABORATORE ARTIGIANO
Nello svolgimento della sua attività, il titolare artigiano, può essere affiancato da una
particolare figura (oltre ai dipendenti) chiamata "collaboratore". Tale soggetto è
individuato (L. 463/59 art.2) nei familiari dell'imprenditore artigiano che lavorino
abitualmente e prevalentemente nell'azienda.
Quindi per essere definito "collaboratore familiare" tale soggetto deve avere un rapporto
di parentela con il titolare artigiano.
Occorre infine sottolineare che sono assoggettabili all'obbligo assicurativo i parenti sino
al terzo grado, nonché gli affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa.
Il titolare dell'impresa deve effettuare anche il pagamento dei contributi dovuti per i
collaboratori, salvo il diritto di rivalsa.
PARENTI GRADI
I
II
III
PARENTELA ENTRO IL III GRADO
IN LINEA DIRETTA
IN LINEA COLLATERALE
i genitori ed il figlio
il nonno o la nonna e il nipote i fratelli e le sorelle
il bisavolo e la bisavola lo zio e la zia ed il nipote da
(bisnonni) ed il pronipote
fratello e sorella
AFFINITA' ENTRO IL III GRADO
GRADI
I
II
III
AFFINI
I suoceri, con i genitori e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
I cognati ( va notato che il coniuge del cognato non è affine. Cioè non
sono affini dell'artigiano i cognati e le cognate del coniuge; né sono affini
tra loro i coniugi dei due fratelli).
La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote ed il marito
della nipote.
(non iscrivibili come collaboratori)
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AVVIO DELLA ATTIVITA’
Adempimenti obbligatori per l’inizio della attività
INAIL e gli infortuni sul lavoro
L'imprenditore artigiano, in applicazione del D.P.R.1124 DEL 30/6/65, è
obbligatoriamente soggetto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. L'Istituto preposto alla gestione di questa assicurazione obbligatoria è
l'I.N.A.I.L.. Alla copertura assicurativa, sono soggetti pure i soci, i collaboratori e i
dipendenti dell'artigiano. La denuncia d'iscrizione, deve essere presentata almeno 5
giorni prima dell'inizio dell'attività. Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni di
variazione o di cessazione dell'attività, queste devono essere presentate entro 8 giorni
dall'evento. L'iscrizione all'I.N.A.I.L. fa sorgere l'obbligo del pagamento di un premio
assicurativo, commisurato al grado di rischio dell'attività svolta. A fronte del premio
pagato, l'Istituto eroga prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro. E' fatto
obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro 24 ore dal suo
verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano una inabilità temporanea superiore ai
tre giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di
Pubblica Sicurezza.
Registri Paghe, Matricola, Infortuni.
Il Decreto 547/55 prevede l'obbligatorietà della tenuta del registro infortuni, paghe e
matricola per le aziende che occupano personale dipendente. Nel caso in cui l'impresa
non occupi personale dipendente, ma sia formata da almeno 2 o più unità lavorative
(es: titolare e collaboratore, o 2 o più soci lavoranti) deve obbligatoriamente avere il solo
registro infortuni.
IVA
Per iniziare l'attività l'imprenditore deve munirsi di partita I.V.A.. Per ottenerla deve
presentare all'Ufficio delle Entrate un apposito modello entro 30 giorni dalla data d'inizio
attività. Importante è la scelta del regime fiscale che può essere "semplificato" o
"ordinario". La partita I.V.A., con apposita procedura, può essere richiesta anche
direttamente presso gli Uffici della Camera di Commercio, contemporaneamente alla
denuncia di inizio attività.
Con il regime semplificato sono obbligatori i registri I.V.A e il Libro dei Cespiti
Ammortizzabili:
Con il regime ordinario, oltre ai registri previsti per il regime semplificato è necessario
avere anche il libro Giornale ed il Libro Inventari.
L'avvio della gestione amministrativa di una impresa comporta scelte ed opzioni
delicate. È quindi opportuna una analisi approfondita e il consiglio di un esperto in
materia.
REGISTRO IMPRESE
Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile,
compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e agricoltura della provincia dove si trova la sede dell'impresa e
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presso le Camere di Commercio dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali. Per
le imprese individuali l'obbligo della denuncia spetta al titolare entro il termine di 30
giorni dall'inizio dell'attività. Per le società, il termine dei 30 giorni decorre dalla data di
registrazione dell'atto costitutivo. Le modifiche nello stato di fatto e di diritto e le
cessazioni delle società e delle imprese individuali debbono essere denunciare entro 30
giorni dal loro verificarsi. Nel caso di omissione o ritardo nella presentazione delle
denunce si applica la sanzione di cui alla legge 4.11.81 n. 630.
ALBO IMPRESE ARTIGIANE
La domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, deve essere inoltrata
dall'interessato entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa, o comunque dal
momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi indicati nella legge 443/85. Questa deve essere presentata, in applicazione
della Legge 63/93 istitutiva degli sportelli polifunzionali, presso uno di questi ultimi, che
sono autorizzati a ricevere anche le domande di modifica e cessazione di attività. La
Commissione Provinciale per l'Artigianato è a tutti gli effetti considerata "sportello
polifunzionale". La domanda di iscrizione deve essere esaminata entro 60 giorni dalla
data di presentazione previo accertamento comunale che deve avvenire entro 30 giorni
dalla richiesta spedita dalla Segreteria dell'Albo. In mancanza di comunicazioni da parte
della Commissione Provinciale per l'Artigianato, entro il termine di 60 giorni, l'azienda è
comunque iscritta all'Albo professionale a partire dal 61 giorno. (Vedi anche capitolo
"attività artigianali - Commissione Provinciale per l'Artigianato"). L'iscrizione all'Albo
Imprese Artigiane, fa nascere automaticamente l'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali. Con l'entrata in vigore della Legge 233 del luglio 90 è stato stabilito un
importo minimo imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali, variabile di anno in
anno, al titolare dell'azienda, sia per i propri disotto del quale non è possibile effettuare
il versamento dei contributi di pensione. I versamenti vengono effettuati in 4 rate. A
questi, nel caso di reddito superiore al limite minimo previsto bisogna aggiungere
ulteriori versamenti a titolo di acconto. L'obbligo assicurativo grava sul titolare
dell'azienda, sia per i propri contributi che per quelli dei familiari collaboratori.
E' infine importante sottolineare che l'attività commerciale non deve essere prevalente
su quella artigiana. La definizione di prevalenza viene definita considerando l'impresa
nel suo complesso, con particolare riguardo al tempo che il titolare e i suoi dipendenti
dedicano ad una o l'altra attività.
Inoltre viene fatta una valutazione anche sul tipo di attrezzatura presente in azienda e
sulle qualifiche del personale dipendente.
COMMISSIONE PROVINCIALE PER
REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
L'ARTIGIANATO
E
COMMISSIONE
La Legge 443/85, nel costituire l'Albo delle Imprese Artigiane, sancisce che l'organismo
preposto alla sua gestione in ambito provinciale, sia la Commissione Provinciale per
l'Artigianato (CPA). L'organismo di secondo livello che opera invece al livello Regionale,
è la Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA).
La domanda di iscrizione all'Albo, deve essere inoltrata dall'interessato entro 30 giorni
dall'inizio dell'attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l'impresa e
l'imprenditore sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella legge
443/85.
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Entro lo stesso termine l'imprenditore deve comunicare alla CPA tutte le variazioni che
interessano l'azienda, compresa la denuncia di cessata. Il mancato rispetto del termine
fa scattare l'applicazione di sanzioni amministrative.
Contro le decisioni deliberate dalla CPA, l'artigiano, gli Ispettorati del Lavoro, gli enti
erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, qualsiasi pubblica
amministrazione interessata ed eventuali terzi interessati, possono entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione della deliberazione assunta per il caso, presentare
ricorso alla CRA. Questa, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso deve deliberare
l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.
In caso di "silenzio" da parte della Commissione Regionale il ricorso va considerato non
accolto. Le decisioni della CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa
comunicazione o dal decorso dei 90 giorni, davanti al Tribunale competente per
territorio.
E' di grande rilevanza sottolineare che le decisioni deliberate dalla Commissione
Provinciale per l'Artigianato, hanno valore nei confronti di qualsiasi Pubblica
Amministrazione, così come è da evidenziare il valore costitutivo della iscrizione all'Albo
delle Imprese Artigiane; in ogni caso, l'iscrizione all'Albo professionale, è condizione
necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore dell'impresa
artigiana.
L'impugnazione di una delibera di cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.
contributi che per quelli dei familiari collaboratori.
L’AMBIENTE DI LAVORO
Adempimenti obbligatori relativi ai locali
In questi ultimi anni la legislazione ambientale che ha investito il mondo produttivo si è
rivelata come una dei più importanti e preoccupanti problemi per numerose imprese
artigiane, ciò soprattutto a causa della complessità burocratica della vigente normativa
e per la sua taratura basata in funzione della grande industria. Considerata la
complessità della normativa e le pesanti sanzioni, penali ed amministrative, a carico
delle imprese che non la rispettano, riteniamo opportuno indicare qui di seguito, in
sintesi, i principali aspetti ed adempimenti previsti. Si raccomanda comunque di
rivolgersi ai nuovi uffici del Comune ove si intende avviare l’attività: “Sportello Unico”
per risolvere ogni problematica inerente la legislazione ambientale e/o la sicurezza sul
lavoro.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
L'inquinamento atmosferico è stato oggetto fin dal 1988 di un'attenzione particolare da
parte della Pubblica Amministrazione, nella prospettiva di una sua sostanziale
riduzione. La vigente normativa prevede che tutti gli impianti di produzione, che diano
luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili, debbono
richiedere l'autorizzazione, salvo il caso in cui l'emissione in atmosfera sia considerata,
sempre dalla normativa, irrilevante. Quindi chiunque intenda svolgere un'attività che
ricada nell'ambito di applicazione dell'attuale legislazione deve presentare, prima di dar
inizio all'attività stessa, una domanda di autorizzazione alla Provincia e al Comune,
competenti per territorio, ed al Ministero dell'Ambiente.
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INQUINAMENTO IDRICO
La disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi è normata in gran parte dalla
Legge 319/76 meglio conosciuta come legge Merli e successive integrazioni e
modifiche. Prima di iniziare l'attività occorre ottenere l'autorizzazione allo scarico
presentando apposita richiesta al Sindaco del Comune, in taluni casi al Consorzio di
fognatura locale, competente per territorio. Ogni anno i titolari di scarichi nelle pubbliche
fognature devono presentare all'ente gestore del servizio una comunicazione ai fini
della determinazione della tariffa applicabile, qualora le condizioni di tassabilità siano
variate rispetto a quelle precedentemente denunciate, sia per quanto riguarda la
destinazione d'uso sia per la quantità e la qualità delle acque scaricate. Analoga
comunicazione va presentata anche da chi apre una nuova attività entro 90 giorni
dall'attivazione dello scarico.
INQUINAMENTO ACUSTICO
Esterno
Le attività che danno luogo a rumore che si propaghi all'esterno dell'azienda sono
soggette a precisi vincoli legislativi.
In particolare il rumore che si propaga dall'attività lavorativa deve rimanere nell'ambito
di determinati limiti, variabili da zona a zona e dal periodo diurno e notturno, che
l'impresa deve rispettare. La normativa di riferimento a cui devono attenersi tutte le
nuove attività o ampliamenti di fabbricati industriali è la seguente:
- DPCM 01/03/1991
- L.R.31/94
- L.447/95
Interno:
La norma che individua i rischi derivanti dal rumore è il D.Lgs. 277/91. Tale decreto
riguarda la tutela dei dipendenti in relazione all'esposizione quotidiana al rumore;
pertanto, tutte le aziende con dipendenti o società anche senza dipendenti, rientrano
nel suo ambito di applicazione. L'obbligo principale imposto dal decreto consiste nella
valutazione dell'esposizione al rumore, corredata da una indagine fonometrica.
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ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI
Esistono alcune attività soggette a particolari autorizzazioni che vengono rilasciate dal
Comune, dalla Pubblica Sicurezza, dalla Provincia, etc.
Tali attività sono (tenendo presente che potrebbero esserci alcune variazioni in base al
Comune di appartenenza):
Alimentari
Arti grafiche
Autofficine
Autoscuole
Autoservizi
Autotrasporto oltre 60 quintali
Barbieri
Cesellatori/incastonatori di pietre
preziose
Distillerie
Elettrauto
Elettricista
Escavatore (cave a alvei fiumi)
Estetista
Fotografo, fotoceramista e
fotocompositore
Gommista
Impiantisti
Macinazione
Odontotecnico
Orafo
Ortopedico meccanico
Ottico
Panificatore
Parrucchiere
Pompe funebri
Puliture a secco
Radioriparatori
Taxista
Termoidraulici
Autorizzazione sanitaria
Licenza comunale
Qualifica professionale (CCIAA)
Autorizzazione rilasciata dalla Provincia
Autorizzazione Comunale
Autorizzazione M.C.T.C.
Qualifica
professionale
(CCIAA)
Autorizzazione Comunale.
Licenza Pubblica Sicurezza (Questura)
Licenza UTF
Qualifica professionale (CCIAA)
Qualifica professionale (CCIAA)
Licenza del Genio civile
Qualifica
professionale
(CCIAA)
Autorizzazione Comunale.
Licenza di Pubblica Sicurezza (Questura)
e
e
Qualifica professionale (CCIAA)
Qualifica professionale (CCIAA)
Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini
Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie
Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini e
Panificatori
Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie
Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie
Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini e
Panificatori
Qualifica professionale (CCIAA)
Licenza di Pubblica Sicurezza e Licenza del
Comune
Autorizzazione Comunale
Registro UTF
Autorizzazione Comunale
Qualifica professionale (CCIAA)
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INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI
E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA
L’elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura classifica
complessivamente 158 lavorazioni, suddivise in 13 categorie, le attività sono state
individuate sulla base delle seguenti definizioni:
a) Settore delle lavorazioni artistiche:
1. Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di
elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che
costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con
riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto
delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa
prendano avvio e qualificazione, nonchè le lavorazioni connesse alla loro
realizzazione.
2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale,
ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad
esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse
singole fasi meccanizzate e/o automatizzate di lavorazione secondo tecniche
innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi
finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di
interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico,
etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme
vigenti.
b) Settore delle lavorazioni tradizionali:
1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio
realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei
costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed
alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo
conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed
aggiornamento.
2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche
con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di
lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.
3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di
riparazione di oggetti d'uso.
4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di
lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e
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regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e
i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con
metodi naturali.
c) Settore dell'abbigliamento su misura:
1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di
abiti, capi, accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base
di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche
nei normali rapporti con le imprese committenti.
2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche
con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di
lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.
Elenco delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura
(elenco esemplificativo)
I - Abbigliamento su misura
Lavori di figurinista e modellista
Modisterie
Confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria
Sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli
Realizzazione di modelli per pellicceria
Sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento
Camicerie
Fabbricazione di cravatte
Fabbricazione di busti
Fabbricazione di berretti e cappelli
Confezione a maglia di capi per abbigliamento
Fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano
Lavori di calzoleria
II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria
Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Limatura del cuoio
Ricamatura del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Fabbricazione di pelletteria artistica
Fabbricazione di pelletteria comune
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Fabbricazione di selle
Stampatura del cuoio con presse a mano
Tappezzeria in cuoio
Tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni)
III - Decorazioni
Lavori di addobbo e apparato
Decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali
Decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento
Decorazione artistica di stoffe (tipo batik)
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Lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili
Lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne
IV Fotografia, riproduzione disegni e pittura
Riproduzione di acquaforti
Realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere
dell'arte pittorica
Riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche
Riproduzione di xilografie
Lavori pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche
Riproduzione di disegni per tessitura
Lavori di copista di galleria
Composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le
aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Lavori di fotoincisione
Lavori di fotoritocco
V- Legno e affini
Lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno
Lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo
Lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo)
Fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno
Tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per la costruzione di mobili, di utensili
e attrezzi
Lavorazione del sughero
Fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili
Fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambu', giunco e simili
Lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigianei
Fabbricazione di sedie
Fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili
Fabbricazione e montaggio di cornici
Fabbricazione di oggetti tipici (Botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili)
Ebanisteria
Fabbricazione di pipe
Fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili
Carpenteria in legno
Verniciatura di imbarcazioni in legno
Fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno
VI - Metalli comuni
Arrotatura di ferri da taglio
Lavorazione di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti
Fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco
Fabbricazione di chiavi
Lavori di damaschinatore
Fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici
navali
Lavorazione del ferro battuto e forgiato
Fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani)
Modellatura dei metalli
Fabbricazione di modelli meccanici
Battitura e casellatura del peltro
Lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)
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Lavori di sbalzatura
Lavori di traforatura artistica
Lavoro di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati
Lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco
Fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
Lavorazione dell'ottone e del bronzo
Carpenteria in ferro o altri metalli per l'imbarcazione da diporto
Lavori di cromatura
Lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni
VII- Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini
Lavori di argenteria ed oreficeria in oro argento e platino (con lavorazione
prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene
eseguita a mano)
Lavori di cesellatura
Lavorazioni della filigrana
Lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla,
tartaruga, corno, lava, cammeo
Lavorazione ad intarsio delle pietre dure
Incastonatura delle pietre preziose
Lavori di miniatura
Lavori di smaltatura
Formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra,
lapislazzuli e simili)
Infilatura di perle
VIII Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini, ed attività di estetista
Servizi di barbiere
Lavorazione di parrucche
Servizi di parrucchiere per uomo e donna
Attività di estetista (come disciplinate dalla Legge 1/90)
IX - Strumenti musicali
Fabbricazione di arpe
Fabbricanti di strumento a fiato in legno e metallo
Fabbricazione di ottoni
Liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico
Fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca, e di voci per fisarmoniche
Fabbricazione di campane
Lavori di accordatura
Fabbricazione di corde armoniche
X - Tessitura, ricamo ed affini
Fabbricazione di arazzi
Lavori di disegno tessile
Fabbricazione e lavorazione manuale di materassi
Lavorazione di merletti ricamo e uncinetto
Tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, battista, paglia, rafia e simili)
Tessitori a mano di tappeti e stuoie
Confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili
Lavorazione e produzione di arredi sacri
Fabbricazione e tessitura di bomboniere
Fabbricazione di vele
Fabbricazione di retine per capelli
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XI - Vetro, ceramica, pietre ed affini
Lavori di applicazione di vetri
Lavori di decorazione del vetro
Fabbricazione di perle a lume con fiamma
Lavori di incisione di vetri
Lavori di piombatura di vetri
Fabbricazione di oggetti in vetro
Fabbricazione di vetrate
Molatura di vetri
Modellatura manuale a fuoco del vetro
Soffiatura del vetro
Fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale
Produzione di ceramica, grèes, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale
Fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali
Lavori di formatore statuista
Lavori di mosaico
Lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure
Lavorazione artistica dell'alabastro
XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie
Rilegatura artistica di libri
Fabbricazione di oggetti in pergamena
Fabbricazione di modelli in carta e cartone
Lavorazione della carta mediante essiccazione
Fabbricazione di ventagli
Fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta
Fabbricazione di maschere in carta cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
XIII - Alimentaristi
Lavorazione cereali e sfarinati
Produzione di paste alimentari con o senza ripieno
Produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno
Produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari
Produzione di gelateria
Produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari
Produzione di olio d'oliva
Produzione di conserve animali e vegetali
Produzione e conservazione di prodotti ittici
Produzione e stagionatura di salumi
Lavorazione ed essicazione di carni fresche
Lavorazione di grassi, strutto e frattaglie
Produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari
Produzione di specialità gastronomiche
Produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti e altri prodotti similari
Produzione di distillati e liquori
Lavorazione di funghi secchi e tartufi
Lavorazione di erbe e aromi
Lavorazione di frutta secca e conservata
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IL CREDITO E I CONTRIBUTI
Di norma le imprese artigiane ed i loro consorzi possono accedere a diversificate forme
di finanziamento che sicuramente agevolano l'avvio di una nuova attività o favoriscono
la crescita di quelle già esistenti. Tuttavia riteniamo opportuno sottolineare che tali
finanziamenti non debbono essere la causa dell'inizio di un'attività di impresa, ma essi
debbono correttamente essere considerati solo come un aiuto.
Presentiamo ora un breve elenco dei principali finanziamenti:
⇒ Legge N.488 del 19/12/1992 - Investimenti nelle aree depresse
⇒ Legge N.1329 del 28/1/1965 “Sabatini” – Acquisizione di macchine utensili o di
produzione
⇒ Legge N.317 del 5/10/1991 - Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese
⇒ Legge N.341 dell’8/08/1995 - Misure dirette ad accelerare il completamento degli
interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse
(incentivi in forma automatica per investimenti)
⇒ Legge N.215 del 25/02/1992 - Azioni positive per l’imprenditorialità femminile
⇒ Legge N.227 del 24/05/19777 “Ossola” – Assicurazione e finanziamento dei crediti
all’esportazione
⇒ Legge N.95 del 29/03/1995 (ex legge 44/86) - Opportunità per nuove imprese
giovanili nelle aree depresse
⇒ Legge Regionale N.20 del 16/05/91 – Incentivi per lo sviluppo delle imprese
artigiane
Credito
•
•
Artigianacassa
Cooperative Artigiane di Garanzia (esistono sul territorio le cooperative artigiane di
garanzia, che hanno il compito di garantire un migliore accesso al credito alle
imprese).
Fonti:
• FARE IMPRESA "Nessuno nasce grande" EDIZIONE ITALIANA 1997 Realizzato da
CONS.A.L. Consorzio Artigiano Ligure
• Sito internet: www.artigianinet.it
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