cumento orientativo sulla valutazione degli studenti neo
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cumento orientativo sulla valutazione degli studenti neo
RETE PER L’ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI NON ITALOFONI UNA SCUOLA PER TUTTI _____________________________________________________________________ PROTOCOLLO di VALUTAZIONE STUDENTI NEO IMMIGRATI E DI RECENTE IMMIGRAZIONE 2° ciclo Anno scolastico 2013-2014 _____________________________________________________________________ 1 PREMESSA Il presente Protocollo viene elaborato dalle scuole aderenti della Rete “Una scuola per tutti” con l’intento di condividere modalità comuni di valutazione degli studenti non italofoni neo arrivati e/o di recente immigrazione. Propone una sintesi articolata delle linee di intervento in materia di valutazione che le scuole si impegnano ad adottare nel rispetto della autonomia didattica e organizzativa delle singole Istituzioni, in considerazione della normativa in materia di valutazione, in relazione alle aree di provenienza degli studenti, dei tempi di arrivo, del percorso scolastico effettuato, dei ritmi di apprendimento, delle prestazioni raggiunte e della previsione di incremento delle stesse. Il documento è parte integrante del POF di ciascuna Istituzione scolastica. NORMATIVA di RIFERIMENTO Per la valutazione degli apprendimenti degli allievi stranieri, si fa riferimento al DPR 394/1999, alla Legge 53/2003, che garantisce a tutti un idoneo sviluppo delle potenzialità attraverso la personalizzazione dei percorsi educativi e didattici, alla Legge 296/06, artt.622 e 624, relativa all’innalzamento dell’obbligo di istruzione, al DM n.139 del 22 agosto 2007, suo regolamento attuativo, nonché al DPR n.122 del 22 giugno 2009. La normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità degli Istituti e dei docenti nella valutazione degli allievi. In particolare l’art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che “Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento” . “Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l’attivazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento”. La C.M. n. 24 dell’ 1.3.2006 (“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”) ricorda che sin dai tempi della legge 517/1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo in funzione certificativa, ma soprattutto in funzione formativa/regolativa. La medesima circolare afferma che l’alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico; di qui la necessità di un piano personalizzato, della durata di almeno due anni. Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 19.02 2014 - II parte – Indicazioni operative: 4 – La valutazione – confermano la necessità, da parte delle Istituzioni scolastiche, di favorire, con specifiche strategie e percorsi personalizzati,… un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. AZIONI PRELIMINARI Il Consiglio di Classe, per poter valutare l’alunno straniero non italofono, programma percorsi disciplinari appropriati mediante la stesura di un Piano Didattico Personalizzato che è punto di riferimento essenziale ed è redatto anche se il percorso individualizzato riguarda solo alcune discipline del curricolo. Il piano è compilato e condiviso sulla base di: 2 - - - la storia scolastica precedente dell’alunno e ogni altra informazione fornita dalla scheda di accoglienza; la situazione di partenza dell’alunno relativa sia delle competenze in lingua italiana, sia nelle altre discipline; gli obiettivi e i percorsi cognitivi possibili rispetto alla condizione di partenza; la selezione dei contenuti delle discipline curriculari, con l’individuazione dei nuclei tematici irrinunciabili, semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi imprescindibili previsti dalla programmazione; il lavoro svolto dall’alunno nei corsi curricolari o extracurricolari di sostegno linguistico (o logico-matematico, o di lingua straniera…) organizzati dalla scuola, dal CTP o da Enti accreditati; ogni intervento ritenuto opportuno per favorire motivazione e apprendimento (sostegno in alcune discipline, frequenza in una classe avanzata, se l’alunno possiede competenze avanzate in qualche ambito disciplinare). AVVERTENZE Nel caso in cui gli alunni non italofoni abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali. Il passaggio dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare (fase ponte), condizione necessaria per prevenire o limitare l’insuccesso scolastico a cui vanno incontro molti studenti stranieri, coinvolge tutti i docenti in quanto esperti dei linguaggi settoriali. Spetta ai docenti dei consigli di classe confrontarsi sulle strategie didattiche (v.note didattiche) da adottare per facilitare l’apprendimento dei contenuti imprescindibili e dei linguaggi settoriali. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, per tutti gli alunni, in particolare per gli alunni non italofoni, il voto/valutazione non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma tiene conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali, quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento ed eventuali condizioni di disagio. Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano. INDICATORI di VALUTAZIONE I Consigli di Classe, al momento della valutazione prendono in considerazione i seguenti indicatori: - i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 (lo studente rispetta le fasi di interlingua in rapporto alla lingua di origine); i risultati ottenuti nei percorsi programmati (privilegiando il successo nelle discipline caratterizzanti il corso degli studi prescelto); la motivazione, l’impegno, la partecipazione (considerando le condizioni esistenziali di eventuale disagio); la progressione e le potenzialità di apprendimento. Il possibile adattamento dei programmi comporta un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che 3 sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni, (ora che “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e il “Profilo educativo dello studente” costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3). L’alunno non italofono verrà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani. La valutazione degli alunni non italofoni, soprattutto nel 1° biennio, dovrà tenere in considerazione, come primo elemento, il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine l’acquisizione delle competenze disciplinari imprescindibili. PERIODO di INSERIMENTO e VALUTAZIONE Per quanto riguarda la situazione scolastica degli alunni non italofoni, si possono verificare, all’inizio dell’anno scolastico, due situazioni: 1. Alunni non italofoni che, benché già scolarizzati in Italia, presentano ancora alcune difficoltà nell’uso della lingua italiana, in particolare per quanto riguarda la lingua dello studio. Questi alunni saranno inseriti in classe e, in sede di valutazione, verranno considerati i progressi riferiti alle competenze di base degli assi culturali; 2. Alunni non italofoni di recente o recentissima immigrazione, che entrano nell’Istituto all’inizio dell’anno scolastico e con competenza linguistica in italiano di livello 0/iniziale. Per tali alunni, verrà adattato l’orario settimanale delle lezioni: ciò consentirà loro la frequenza del corso di italiano L2 di livello elementare ma anche l’inserimento nella classe durante le ore delle altre discipline. Valutazione del I° Periodo Per gli alunni della prima tipologia, si adottano i criteri valutativi stabiliti dal Collegio docenti per tutti gli alunni. Per gli alunni che rientrano nella seconda tipologia, si adottano i seguenti criteri: per la lingua italiana, intesa come materia curricolare, si fa riferimento ai risultati conseguiti in classe, alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2 e alle schede di valutazione prodotte dal C.T.P, qualora gli studenti lo abbiano frequentato; per le materie il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, trattamento testi, lab.di chimica e fisica, educazione fisica, lingua straniera,…), si procede alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse; per le materie non incluse nell’ orario settimanale, non esistendo elementi di valutazione, sulle pagelle comparirà la dicitura N.C. e corredata dall’ All. V – (Registrazione livelli prestazionali) per le materie per le quali non siano ancora state acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la valutazione sarà N.C. e corredata dall’ All. V – (Registrazione livelli prestazionali). Qualora nel II° Periodo iniziassero la frequenza alunni non italofoni di recentissima immigrazione, la scuola offrirà un’accoglienza adeguata, l’inserimento nella classe individuata, l’attuazione di un percorso individualizzato che consenta di diventare competenti nella lingua italiana, almeno quanto basta per poter iniziare, nell’anno scolastico successivo, una regolare frequenza. In taluni 4 casi l’inserimento in corso anno scolastico - per evitare l’eccessiva concentrazione di neo-arrivati in alcune scuole - potrebbe non essere finalizzato alla prosecuzione degli studi nell’Istituto, bensì ad una prima acquisizione della lingua nel gruppo dei pari e a un successivo orientamento scolastico più mirato; in tal caso il Consiglio di Classe si concentrerà sulla valorizzazione dei saperi pregressi dell’alunno e sul graduale perseguimento di obiettivi curriculari. Per tali alunni, in presenza di elevata motivazione ed eccellenti capacità di apprendimento, sarà possibile l’ammissione alla classe successiva. Valutazione finale Per la valutazione finale degli alunni non italofoni di recente o recentissima immigrazione, regolarmente iscritti e frequentanti dall’inizio dell’anno scolastico, si potrà prevedere la sospensione del giudizio anche in più discipline in considerazione delle potenzialità di recupero rilevate. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio, nel motivare la decisione di ammissione alla frequenza della classe successiva, può utilizzare la formulazione: “L’alunno viene ammesso alla classe successiva in quanto ha raggiunto gli obiettivi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP)”. La C.M. n. 24 dell’ 1.3.2006 (“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”) afferma che all’alunno non italofono non potranno essere richieste le stesse prestazioni dei compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico. In considerazione di ciò, nel 1° biennio del 2° ciclo si stabiliscono i seguenti criteri di ammissione alla classe successiva: l’ammissione alla classe 2^ avviene in presenza di conoscenze disciplinari riconducibili al possesso degli strumenti linguistici di livello A2; l’ammissione alla classe 3^ è deliberata in presenza dei nuclei fondanti e dei saperi essenziali disciplinari, necessari per il prosieguo del percorso scolastico. 5 IN SINTESI VALUTAZIONE I°periodo Piano personalizzato (con differenziazione in alcune o in tutte le discipline) Ipotesi a : Non Classificato in alcune discipline con motivazione espressa. Il documento di valutazione può essere integrato da un allegato recante l’ indicazione: “La valutazione non viene espressa in … (indicare le discipline) poichè l’alunno si trova nella fase di acquisizione della lingua della comunicazione o dello studio” o perché non è stato possibile acquisire riscontri obiettivi e attendibili. VALUTAZIONE FINALE Piano personalizzato Ipotesi b : Valutazione espressa in tutte le discipline con riferimento agli obiettivi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il documento di valutazione può essere integrato da un allegato recante l’ indicazione: “ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento dell’alunno che si trova nella fase di acquisizione della lingua della comunicazione o dello studio”. Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). L’alunno viene ammesso alla classe successiva se ha raggiunto gli obiettivi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il Consiglio di Classe considera ai fini della promozione soprattutto gli ambiti disciplinari caratterizzanti l’indirizzo prescelto. 6 NORMATIVA di RIFERIMENTO 1. D.P.R., n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Materia: AUTONOMIA) Art. 4. (Autonomia didattica), in part. il comma 4 4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 2. D.P.R. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Materia: EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE.), art. 45 (Iscrizione scolastica), in particolare il comma 4 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione. 3. L. n. 53/2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), in part. l’art. 3. Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione) 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 4. D. Legislativo n. 226/2005 (Definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione) 7 5. C.M. n. 24 / 1.3.2006 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri) in particolare il paragrafo 8. 8. La valutazione La valutazione degli alunni non italofoni, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. 6. D.P.R. n.122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169) – Materia: VALUTAZIONE Art. 1. Oggetto del Regolamento – finalità e caratteri della valutazione omissis 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa. omissis 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art.45 del DPR 31 agosto 1999, n.394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Omissis 7. Nota MIURAOODGOS/465 del 27 gennaio 2012. Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato. 8. C.M.n.8 del 06.03.2013 – Indicazioni operative BES per l’attuazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, relativa agli “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. I Bisogni Educativi Speciali (BES) di cui parlano la Direttiva e la stessa circolare ministeriale sono riferiti agli alunni che si trovano in particolari condizioni di difficoltà di apprendimento. Non solo, quindi, alunni disabili di cui alla legge 104/1992 o con DSA (disturbi specifici di apprendimento) di cui alla legge 170/2010, ma anche alunni con “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 8 La circolare precisa che la Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. L’individuazione degli alunni con difficoltà di apprendimento non è rimessa ad apposita certificazione come è previsto per disabili o DSA, bensì all’intervento dei consigli di classe che redigono un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 9. “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 19.02. 2014 9 LINEE GUIDA PER I DOCENTI (alunni non italofoni, con scarse competenze nella lingua italiana) Criteri di carattere generale Privilegiare i contenuti rispetto al linguaggio utilizzato, purché comprensibile; Considerare i progressi rispetto ai livelli di partenza; Testare ciò che si insegna; Considerare l'atteggiamento e la motivazione: prende appunti o chiede gli appunti, presta attenzione, porta il libro o chiede informazioni sugli strumenti di lavoro; Valorizzare la capacità di autocorrezione Valutazione della PRODUZIONE SCRITTA 1. Somministrare prove differenziate da quelle degli italofoni, diversificate in base agli obiettivi e semplificate per densità informativa su un contenuto minimo e circostanziato sul quale l'insegnante ha precedentemente lavorato attraverso: o o o o testo semplificato/facilitato; immagini; mappe; glossario, fino al raggiungimento di livello A2/B1 in base al Quadro Comune Europeo. 2. Formulare le domande e le consegne secondo la tecnica della semplificazione dei testi: utilizzare il lessico del vocabolario di base e introdurre il lessico specifico delle discipline in modo controllato: o o o o o o o o o o o evitare espressioni idiomatiche; evitare lo stile nominale; utilizzare frasi brevi (20-25 parole); rispettare l'ordine della costruzione della frase; usare i verbi nei modi finiti e nella forma attiva; evitare le forme impersonali; usare di preferenza frasi coordinate; ripetere le parole chiave e fare un uso limitato dei pronomi e dei sinonimi; ordinare le informazioni in senso logico e cronologico; organizzare i contenuti in modo da favorire la loro elaborazione cognitiva; usare le immagini come rinforzo per la comprensione del testo 3. Privilegiare la comprensione dei contenuti fondamentali rispetto alla produzione (lingua utilizzata); 4. Guidare all'uso corretto — da ottenersi gradualmente — della struttura logica della prova scritta (coerenza e coesione); 5. Segnalare gli errori, ma non valutare inizialmente (nei primi mesi) ortografia, lessico e grammatica (per esempio, pronomi, forme verbali, uso articoli e preposizioni, concordanze), 10 tenendo conto che l'uso di articoli e preposizioni è particolarmente difficile per gli studenti stranieri. Valutazione della PRODUZIONE ORALE 1. Segmentare l'argomento da studiare in molteplici sottoargomenti, assegnando lezioni brevi da studiare e ripetere coinvolgendo spesso lo studente; 2. Proporre all'alunno come punto di partenza del colloquio orale immagini, grafici, cartine geografiche e/o storiche, mappe, tabelle, video visto insieme, ecc…; 3. Considerare che la memorizzazione inizialmente è un’utile modalità di apprendimento che va gratificata per tenere alta la motivazione. 11 LESSICO MINIMO NUCLEI FONDANTI Secondo la definizione di F. Olmi1, i nuclei fondanti sono i concetti fondamentali che ricorrono in vari luoghi di una disciplina e hanno perciò valore strutturante e generativo di conoscenze. L’utilità di tale quadro concettuale di riferimento si evidenzia soprattutto per gli scopi pratici che permette di perseguire: essere sotteso a tutta la progettazione curricolare, sia a livello delle norme nazionali, sia a quello della programmazione didattica degli insegnanti, passare progressivamente dalla consapevolezza dell’insegnante a quella degli studenti (ovviamente a livelli diversi di complessità secondo i gradi e gli indirizzi di scuola): a un certo punto la studente dovrebbe avere chiara la struttura e il senso di insieme delle cose che apprende; fungere da selettori dei contenuti di studio. Quest’ultimo scopo porta a riflettere sulla necessità di scegliere i contenuti da affrontare nell’analisi della disciplina, e quindi a delimitare prioritariamente i saperi essenziali 2 SAPERI ESSENZIALI Si considerano i saperi essenziali nell’accezione più ampia di “competenze”, secondo la proposta dell’Associazione “Progetto per la scuola” che definisce competenza, nell’istruzione, ciò che, in un contesto dato si sa fare (abilità) sulla base di un sapere (conoscenze), per raggiungere l’obiettivo atteso e produrre conoscenza; è quindi la disposizione a scegliere, utilizzare e padroneggiare le conoscenze, capacità e abilità idonee, in un contesto determinato, per impostare e/o risolvere un problema dato3 1 F. Olmi, Introduzione alla Tavola Rotonda ” Competenze e nuclei fondanti: la grammatica dei nuovi curricoli” (Aps – Forum delle Associazioni disciplinari della scuola, seconda giornata di studio, Bologna, 6 maggio 2000), Annali della Pubblica Istruzione”, 2000, 1-2] 2 Azione 2 - La valutazione degli apprendimenti dell’alunno straniero – Individuare i nuclei fondanti di una disciplina e i corrispondenti saperi essenziali, a cura di Tomasella, Velo, Segato, pp 3.5-3.6, Ufficio Scolastico Regione del Veneto , 2004 3 Associazione “Progetto per la scuola”, Forum delle Associazioni disciplinari della scuola, Per la definizione di un glossario minimo in vista della stesura di norme curricolari nazionali per discipline, “Progettare la scuola”, 2000, 4, pp.40-43. 12