Slide Dott. Bavagnoli OIC 25
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OIC 25 Imposte sul reddito Francesco Bavagnoli Università del Piemonte Orientale Dottore Commercialista Revisione Principi Contabili Nazionali OIC ODCEC Novara 25 febbraio 2015 Agenda • Principali novità rispetto alla precedente versione • Definizioni • Classificazioni • Rilevazione della fiscalità • Valutazione • Nota integrativa • App. E – Consolidato e trasparenza fiscale 2 Principali novità rispetto alla precedente versione 3 Principali novità rispetto alla precedente versione Principali modifiche apportate: • eliminati i riferimenti al disinquinamento fiscale • disciplinata in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da operazioni con e senza effetto sul conto economico • parte dedicata alla fiscalità differita nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale • aggiornamento della disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo in base alle recenti modifiche legislative • precisazioni sull’aliquota fiscale applicabile • disciplinato il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento • inglobato il documento interpretativo n. 2 del precedente OIC 25 (consolidato fiscale e trasparenza) 4 Definizioni 5 Definizioni Le differenze esistenti tra la normativa di determinazione del reddito di esercizio e la normativa fiscale di calcolo del reddito imponibile comportano che le imposte di competenza, riferite quindi al reddito contabile, non coincidano (in diversi casi) con quelle liquidate in sede di dichiarazione dei redditi (imposte correnti) Risultato di esercizio ≠ Reddito imponibile 6 Definizioni (segue) La diversità di regole e obiettivi genera scostamenti di valore classificabili come: Differenze permanenti di natura definitiva e quindi destinate a non essere riassorbite nel corso degli esercizi futuri Differenze temporanee che provocano uno sfasamento temporale che comporta l’anticipo o il differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza e che dovranno quindi essere contabilizzate in bilancio No fiscalità differita Fiscalità differita 7 Definizioni (segue) Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di: Operazioni che hanno effetto sul CE Operazioni che non hanno effetto sul CE Si tratta di ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta 8 Definizioni (segue) Differenze temporanee Deducibili Imponibili Sono differenze che generano attività per imposte anticipate in quanto permettono una riduzione dell’imponibile fiscale futuro Il pagamento di maggiori imposte nell’esercizio sarà compensato da un minor carico fiscale negli esercizi futuri Sono differenze che generano passività fiscali per imposte differite in quanto daranno origine ad ammontari imponibili negli esercizi successivi rispetto a quello in cui vengono imputate a Conto economico Le minori imposte pagate in un periodo amministrativo saranno bilanciate da maggiori imposte nei periodi futuri 9 Appendice B – Esempi di differenze temporanee Deducibili Esempi: • limitazioni per accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore à Svalutazione crediti (art. 106); ammortamento beni materiali (art. 102); ammortamento beni immateriali e avviamento (art. 103); rischi su cambi (art. 110); ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (art. 104); oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107); accantonamenti non previsti da norme tributarie (art. 107) • deducibilità parzialmente differita àInteressi passivi oltre il 30% del ROL (art. 96); spese di manutenzione (art. 102); spese studi di ricerca, pubblicità e propaganda (art. 108); • deducibilità per cassa 10 à Imposte deducibili (art. 99); compensi amministratori (art. 95) Appendice B – Esempi di differenze temporanee Imponibili Esempi: • plusvalenze patrimoniali nel caso in cui si opti per la rateizzazione dell’onere fiscale (art. 86); • dividendi rilevati in base al principio della maturazione (art. 89). 11 Appendice B – Esempi di differenze temporanee e permanenti (segue) Differenze permanenti In base all’attuale normativa fiscale, esempi di differenze permanenti possono derivare da: • dividendi esenti (articolo 89), proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (articolo 91, comma 1, lettera b); • plusvalenze pex (articolo 87 TUIR); • liberalità integralmente o parzialmente indeducibili (articolo 100); • costi non inerenti; • spese di rappresentanza eccedenti il limite di deducibilità (108); • imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (articolo 99, comma 1). 12 Classificazioni 13 Classificazioni STATO PATRIMONIALE Attivo … C) Attivo circolante II) – Crediti 4 – bis) crediti tributari 4 – ter) imposte anticipate … Passivo … B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite … D) Debiti 12) tributari ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali • passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata • passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo 14 Classificazioni (segue) CONTO ECONOMICO E) Proventi e oneri straordinari 21) Oneri straordinari/Imposte relative ad esercizi precedenti […] 22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti (dirette e indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) a) imposte correnti: imposte sul reddito dovute sul reddito imponibile dell’esercizio b) imposte differite e anticipate, che accoglie: i) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite; e ii) con segno negativo, le imposte anticipate c) proventi da consolidato 15 Classificazioni (segue) Compensazione di attività e passività tributarie Possibile solo se la società: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento NB: non è consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell’attivo e del passivo cui sono correlate (cosiddetto net of tax method) 16 Rilevazione della fiscalità 17 Rilevazione della fiscalità 18 Rilevazione della fiscalità (segue) 19 Rilevazione della fiscalità (segue) Imposte correnti • Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio • I debiti tributari sono esposti in bilancio al loro valore nominale, comprensivo di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio • Nell’esercizio di definizione del contenzioso/accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a CE tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari 20 Rilevazione della fiscalità (segue) Imposte anticipate e differite (operazioni che hanno effetto sul CE) Fasi di determinazione: 1. individuazione delle differenze temporanee alla fine dell’esercizio 2. determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo 3. analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite 4. calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio 5. analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio 21 Rilevazione della fiscalità (segue) 22 Rilevazione della fiscalità (segue) Imposte anticipate (operazioni che hanno effetto sul CE) Sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero, cioè quando: • esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi o differenze temporanee imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze deducibili che si annulleranno 23 Rilevazione della fiscalità (segue) 24 Rilevazione della fiscalità (segue) Perdite fiscali Attività per imposte anticipate correlate al riporto a nuovo di perdite fiscali: • non hanno natura di credito verso l’Erario ma di beneficio futuro di incerta realizzazione potenziale • è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII4-ter imposte anticipate solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero (in base ad una proiezione dei risultati fiscali della società, pianificazione fiscale, per un ragionevole periodo di tempo) 25 Rilevazione della fiscalità (segue) Operazioni che non hanno effetto sul CE • operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti) • rivalutazione di attività per leggi speciali, riserve in sospensione di imposta Rilevazione di attività per imposte anticipate e differite se emergono differenze temporanee, salvo nei seguenti casi: - rilevazione iniziale dell’avviamento - rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria (ad esempio autovetture aziendali non esclusivamente strumentali) 26 Rilevazione della fiscalità (segue) Imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il PN • Non sono rilevate al CE ma contabilizzate inizialmente nella voce B2 Fondi per imposte, anche differite tramite riduzione della corrispondente posta di PN (ad es. in caso di rivalutazione di attività iscritte in bilancio) • Dopo la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al CE alla voce 22 coerentemente con l’annullamento negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscono 27 Rilevazione della fiscalità (segue) Imposte differite relative a operazioni che NON hanno interessato direttamente il PN (ad esempio: disavanzo di fusione da annullamento) • Non transitano né dal CE né dal PN. Le imposte differite sono calcolate sul plusvalore attribuito alle attività, in sede di allocazione della differenza di fusione • Il plusvalore attribuito è pari alla differenza tra il valore corrente dell’attività e il suo valore contabile ante operazione • La passività per imposte differite è iscritta nella voce B2 Fondi per imposte, anche differite del passivo 28 Rilevazione della fiscalità (segue) Esempio n. 4 – Appendice C Operazione di fusione per incorporazione con emersione di un DISAVANZO di 3.500 (Aliquota fiscale IRES/IRAP 30%) Valore corrente Immobili 22.000 Valore Plusvalore contabile lordo 18.000 4.000 Imposte differite 1.200 29 Rilevazione della fiscalità (segue) Ipotesi 1) NON riallineamento dei valori fiscali Diversi a Diversi Immobili 4.000 Avviamento 700 Fondo imposte differite 1.200 Disavanzo di fusione 3.500 Non ci sono imposte differite sull’avviamento (differenza residua dopo l’allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l’operazione straordinaria) 30 Rilevazione della fiscalità (segue) Ipotesi 2) riallineamento dei valori fiscali Aliquota per il riallineamento 15% Attività Passività Immobili Avviamento 3.500 3.400 TOT. 4.000 600 100 - 4.100 600 Disavanzo da fusione Debiti tributari 15% * 4.000 3.500 31 Rilevazione della fiscalità (segue) Ipotesi 2) riallineamento dei valori fiscali Aliquota per il riallineamento 15% a) Riallineamento del plusvalore su immobili Diversi a Diversi Immobili 4.000 Avviamento 100 Debiti tributari 600 Disavanzo di fusione 3.500 32 Rilevazione della fiscalità (segue) Ipotesi 2) riallineamento dei valori fiscali Aliquota per il riallineamento 15% b) riallineamento del valore dell’avviamento Attività per imposta sostitutiva a Debiti tributari 15 15 15% * 100 Voce specifica dell’attivo C4-quater «attività per imposta sostitutiva da riallineamento», costo ripartito lungo la durata del futuro beneficio fiscale derivante dal riallineamento 33 Rilevazione della fiscalità (segue) Rivalutazione di attività iscritte nell’attivo patrimoniale Leggi speciali possono consentire la rivalutazione del valore contabile di un’attività rilevata nello SP a fronte dell’iscrizione, in contropartita del maggior valore dell’attivo, di un’apposita riserva di PN I maggior valori contabili possono: a) NON essere riconosciuti ai fini fiscali à la rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile dell’attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali b) essere riconosciuti ai fini fiscali mediante pagamento di un’imposta sostitutiva à non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale 34 Rilevazione della fiscalità (segue) Riserve in sospensione di imposta Alcune leggi di rivalutazione possono prevedere che in contropartita al maggior valore contabile di un’attività sia iscritta una riserva nel PN non soggetta a tassazione, se non in caso di distribuzione della riserva ai soci NB: le imposte differite possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci Valutazione effettuata caso per caso, tenendo conto: • dell’andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione 35 Rilevazione della fiscalità (segue) Operazioni straordinarie Comportano il trasferimento di patrimoni, di aziende, rami di azienda o società, (operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione e scissione di società) Generalmente tali operazioni si effettuano in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti prima dell’operazione (neutralità fiscale) salva la facoltà di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (cd. affrancamento) 36 Rilevazione della fiscalità (segue) Operazioni straordinarie Fiscalità differita Le differenze temporanee sorgono quando il valore riconosciuto ai fini fiscali alle attività e passività è diverso rispetto al valore contabile attribuito in sede di allocazione del costo di acquisto della società, dell’azienda o ramo d’azienda Iscrizione delle imposte differite salvo riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili 37 Rilevazione della fiscalità (segue) Operazioni straordinarie Fiscalità differita Ipotesi di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili: 1) con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione ed entro la data di redazione del bilancio à imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito all’attività 2) con riferimento ad un esercizio successivo a quello in cui avviene l’operazione àEliminazione del fondo imposte differite e rilevazione di un provento nella voce 22 àIscrizione di un costo per l’imposta sostitutiva alla voce 22 e rilevazione di un debito tributario 38 Rilevazione della fiscalità (segue) • • • Operazioni straordinarie Avviamento Rappresenta la differenza che residua dopo l’allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l’operazione straordinaria La società non iscrive le imposte differite al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento Se negli esercizi successivi il valore contabile e fiscale divergono, la società rileva la fiscalità differita in relazione alle differenze temporanee in quanto non derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento (ad esempio se l’avviamento è riconosciuto ai fini fiscali, ma l’ammortamento civilistico è imputato in un periodo inferiore rispetto a quello fiscale) 39 Rilevazione della fiscalità (segue) Operazioni straordinarie Avviamento L’affrancamento dell’avviamento conseguente al pagamento dell’imposta sostitutiva determina il riallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dell’avviamento Il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento Costo differito agli esercizi successivi à C II 4 quater - Attività per imposta sostitutiva da riallineamento Quota di costo dell’imposta sostitutiva di competenza à voce 22 CE 40 Rilevazione della fiscalità (segue) Partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture Differenze temporanee tra il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali Iscrizione di attività per imposte o passività per imposte differite secondo le regole generali, tuttavia Passività per imposte differite possono non essere iscritte se à (i) la controllante, l’investitore o il partecipante alla joint venture siano in grado di controllare i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee ad esempio tramite la politica di distribuzione degli utili (ii) è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà 41 Valutazione 42 Valutazioni STATO PATRIMONIALE Attivo C) Attivo circolante II) – Crediti 4 – bis) crediti tributari 4 – ter) imposte anticipate Passivo B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite disciplina generale prevista per i crediti (cfr. OIC 15) interessi in base alla normativa e riconosciuti per competenza aliquote fiscali applicabili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio è necessario tener conto del presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, sulla base di esperienze passate, di situazioni similari, dell’evoluzione interpretativa sia della dottrina che della giurisprudenza 43 Valutazioni (segue) • Se vi sono differenti aliquote fiscali da applicare in base al livello del reddito imponibile, la valutazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite è effettuata utilizzando le aliquote medie nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno (nel caso in cui risultasse particolarmente difficoltoso è accettabile utilizzare l’aliquota media dell’ultimo esercizio) • Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate 44 Nota integrativa 45 Nota integrativa Art. 2427 c.c. – «La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: […] 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; […] 14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione» 46 Nota integrativa Informazioni particolari da fornire secondo il principio OIC 25: • motivazioni in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali • ove rilevanti gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell’esercizio • una riconciliazione fra l’onere (aliquota) fiscale corrente e l’onere (aliquota) fiscale teorico, quando la differenza è significativa • l’ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza 47 Nota integrativa (segue) Appendice D – Prospetti ex art. 2427, n. 14, c.c. 48 Nota integrativa (segue) Appendice D – Prospetti ex art. 2427, n. 14, c.c. 49 Nota integrativa (segue) Appendice D – Prospetti ex art. 2427, n. 14, c.c. 50 Nota integrativa (segue) Appendice D – Prospetti ex art. 2427, n. 14, c.c. 51 App. E - Consolidato e trasparenza fiscale 52 Consolidato fiscale CONSOLIDANTE CONSOLIDATA/E REDDITO IMPONIBILE GLOBALE DEL GRUPPO = Sommatoria redditi imponibili singole società incluse nel consolidato Eccedenza interessi passivi indeducibili Gli effetti contabili che derivano dall’applicazione del consolidamento fiscale dipendono direttamente dalle clausole contenute nel «contratto di consolidamento fiscale» (accordi di carattere privatistico che regolano i rapporti giuridici, economici e finanziari derivanti dall’adesione al consolidato fiscale). 53 Consolidato fiscale (segue) Caso 1 CONSOLIDANTE A Reddito imponibile: 900 Aliquota fiscale: 27,5% Reddito imponibile: 2.000 Aliquota fiscale:27,5% CONSOLIDATA B Consolidante A Imposte sul reddito (CE) a Debito per consolidato fiscale 550 550 Crediti verso controllata B a Debito per consolidato fiscale 248 248 Debito per consolidato fiscale a Debiti tributari 798 798 a Debito verso controllante 248 248 Consolidata B Imposte sul reddito (CE) 54 Consolidato fiscale (segue) Caso 2 CONSOLIDANTE A Perdita fiscale: 500 Aliquota fiscale:27,5% Reddito imponibile: 2.000 Aliquota fiscale:27,5% CONSOLIDATA B Consolidante A – Ipotesi 1: riconoscimento immediato del beneficio connesso alle perdita Imposte sul reddito (CE) a Debito per consolidato fiscale 550 550 Debito per consolidato fiscale a Debito verso controllata 138 138 Debito per consolidato fiscale a Debiti tributari 412 412 55 Consolidato fiscale (segue) Consolidante A – Ipotesi 2: riconoscimento subordinato al conseguimento di futuri redditi imponibili Imposte sul reddito (CE) a Debito per consolidato fiscale a Debito per consolidato fiscale 550 550 550 Fondo imposte da consolidato 138 Debiti tributari 412 56 Consolidato fiscale (segue) Consolidata B – Ipotesi 1: riconoscimento immediato del beneficio connesso alla perdita Credito verso controllante a Imposte correnti (proventi da consolidato) 138 138 Consolidata B – Ipotesi 2: riconoscimento subordinato al conseguimento di futuri redditi imponibili La società consolidata non rileva il credito verso la controllante se il riconoscimento del beneficio connesso alla perdita fiscale trasferita dalla consolidata è subordinato dal contratto al conseguimento di futuri redditi imponibili della consolidata medesima (può rilevare le imposte anticipate se sussiste la ragionevole certezza di conseguire il beneficio) 57 Consolidato fiscale (segue) Caso 3 Perdite eccedenti – Esempio Società A (consolidante) Società B (consolidata) Società C (consolidata) Reddito imponibile 1.000 Perdita fiscale 1.500 Perdita fiscale 500 Perdita fiscale eccedente 1.000 Società A (1) effettua la compensazione del proprio reddito positivo con le perdite fiscali generate dalle società B e C (sino al limite del suo reddito imponibile): Società B à 1.000 * 1.500/2.000 = 750 Società C à 1.000 * 500/2.000 = 250 Imposte sul reddito (CE) a Debito per consolidato fiscale 275 275 (2) comunica gli utilizzi delle perdite e le prospettive di recupero in ottica consolidata alle società B e C affinché procedano alla iscrizione in bilancio dei proventi da consolidato e delle imposte anticipate: Società B à (1.500 perdita totale – 750 già compensata) = 750 Società C à (500 perdita totale – 250 già compensata) = 250 58 Consolidato fiscale (segue) (3) riconosce, sulla base dei dati ricevuti dalle consolidate: Società B à la quota compensativa per l’utilizzo della perdita fiscale deducibile pari a 206,2 (perdita fiscale compensabile di 750 per l’aliquota IRES del 27,5%) Società C à la quota compensativa per l’utilizzo della perdita fiscale deducibile pari a 68,7 (perdita fiscale compensabile di 250 per l’aliquota IRES del 27,5%) Debito per consolidato fiscale a Debito v/controllata B 206,2 206,2 Debito per consolidato fiscale a Debito v/controllata C 68,7 68,7 In qualità di consolidante A procederà ad effettuare la liquidazione del debito consolidato fiscale che ha saldo zero, quindi non procederà ad effettuare alcun versamento all’Erario per conto dell’intero gruppo. 59 Consolidato fiscale (segue) (4) Negli esercizi successivi, quando le perdite eccedenti verranno utilizzate, A provvederà a rilevare nel suo conto economico il carico fiscale teorico per gli imponibili fiscali che verranno compensati dalle perdite fiscali eccedenti, dando comunicazione alle controllate B e C dell’avvenuta compensazione. Imposte correnti (oneri per consolidato fiscale) a diversi 275 Debito v/controllata B 206,2 Debito v/controllata C 68,7 60 Consolidato fiscale (segue) Società B (1) sulla base della comunicazione ricevuta dalla controllante A registra il beneficio fiscale per la perdita fiscale ceduta, che gli verrà riconosciuta come misura compensativa a suo beneficio, limitatamente alla quota che verrà compensata dal reddito imponibile della società A, pari a 206,2 (perdita fiscale compensabile di 750 per l’aliquota IRES del 27,5%) Credito verso controllante A a Imposte correnti 206,2 206,2 (2) iscrive le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali “eccedenti” pari a 206,2 (1.500 perdita totale – 750 già compensata con redditi imponibili = 750 perdita “eccedente” per l’aliquota IRES del 27,5%) Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate 206,2 206,2 61 Consolidato fiscale (segue) (3) nell’esercizio successivo in cui la controllante A utilizza effettivamente tali perdite fiscali in compensazione dei suoi redditi imponibili, la società B: - rigira a conto economico le attività per imposte anticipate Imposte differite - a Attività per imposte anticipate 206,2 206,2 206,2 206,2 registra il beneficio fiscale per la perdita fiscale “eccedente” ceduta Credito v/controllante A a Imposte correnti (proventi da consolidato fiscale) Società C Attraverso scritture contabili analoghe a quelle di B rileva il beneficio fiscale per la perdita fiscale ceduta, pari a 68,7 (perdita fiscale compensabile di 250 per l’aliquota IRES del 27,5%) e le imposte anticipate di pari importo 62 Trasparenza fiscale SOCIETA’ TRASPARENTE E’ un regime fiscale opzionale che permette la tassazione del reddito complessivo prodotto da una società di capitali partecipata da altre società di capitali, anziché in capo alla società partecipata (o società trasparente) direttamente in capo a ciascuna società partecipante (o soci), proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla distribuzione degli stessi I rapporti tra i diversi soggetti sono regolati da un negozio di trasparenza 63 Trasparenza fiscale (segue) Caso 1 – Imposte a carico della società trasparente (o con riconoscimento di corrispettivo) (A) Imputazione di un imponibile positivo della società trasparente R.A.I. società trasparente internamente imponibile: 100 Imposte sul reddito (CE) a Debito verso soci 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Al socio della società trasparente viene attribuito un imponibile fiscale Credito v/società trasparente a Debiti tributari (B) Imputazione di una perdita fiscale della società trasparente Perdita civilistica e fiscale società trasparente: 100 (beneficio immediatamente remunerato alla trasparente) Credito verso soci a Imposte anticipate Al socio della società trasparente viene attribuita una perdita fiscale Attività tributaria a Debiti v/società trasparente 64 Trasparenza fiscale (segue) Caso 2 – Imposte a carico del socio (o senza corrispettivo) (A) Imputazione di un imponibile positivo della società trasparente R.A.I. società trasparente internamente imponibile: 100 Imposte sul reddito (CE) a Debiti tributari 27,5 27,5 Debiti tributari a Proventi da adesione al regime di trasparenza 27,5 27,5 Il socio della società trasparente rileva l’IRES relativa all’imponibile prodotto in proprio (es. reddito imponibile 500) e separatamente l’onere derivante dall’adesione del regime di trasparenza fiscale, relativo l’imponibile imputato dalla società trasparente (es. pari a 100) Imposte correnti a Debiti tributari 137,5 137,5 Oneri da adesione al regime di trasparenza a Debiti tributari 27,5 27,5 65 Trasparenza fiscale (segue) Caso 2 – Imposte a carico del socio (o senza corrispettivo) (B) Imputazione di una perdita fiscale della società trasparente Perdita fiscale società trasparente: 100 La società trasparente non può rilevare il provento fiscale connesso alla ragionevole aspettativa di recupero di dette perdite contro futuri imponibili positivi in quanto per contratto si “spoglia” di detta dote fiscale, cedendola senza corrispettivo ai soci. La società trasparente non effettua dunque alcuna rilevazione contabile Il socio che si vede pervenire una dote di perdite fiscali senza corrispettivo potrà (i) diminuire il proprio reddito imponibile (es. pari a 100) Imposte correnti a Debiti tributari 137,5 137,5 Debiti tributari a Proventi da adesione al regime di trasparenza 27,5 27,5 (i) oppure riportare in avanti le perdite provenienti dalla trasparente In caso di non immediato recupero delle perdite fiscali attribuite dalla società trasparente, il socio rileva il provento associato se vi sono i requisiti di ragionevole certezza del recupero 66