UDINEREACH 9 10 luglio 2008_Siwanowicz

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UDINEREACH 9 10 luglio 2008_Siwanowicz
REACH
“CI STIAMO LAVORANDO”
B. Siwanowicz Udine 9-10 Luglio 2008
GRUPPO FANTONI: ALCUNI NUMERI
• 120 anni di storia aziendale
• 1200 dipendenti (di cui 700 nella sede
principale Fantoni S.p.A. di Osoppo)
• Certificazione ISO9001, FSC, ISO 14001
• Oltre 340 milioni di Euro di fatturato
INIZIO DELLE ATTIVITÀ
•
Alla fine del 2005 l’azienda inizia a interessarsi del regolamento
REACH
•
Durante gli anni 2006-2007 una delle risorse del SPP partecipa
agli incontri , ai congressi e ai seminari sul REACH e delinea i
passi futuri
•
Nel 2007 viene eseguito il censimento e l’analisi delle sostanze
e dei preparati presenti in azienda
•
A maggio del 2008 avviene l’affinamento dell’analisi e si
definiscono le azioni da intraprendere
GRUPPO FANTONI: STRUTTURA
GRUPPO FANTONI: FLUSSI
MATERIE PRIME – LEGNAME, RICICLATO, CARTA, CHEMICALS
RESIN
A
RESIN
A
fantoni
la-con
xilopack
patt
novolegno
ARTICOLI - CARTE IMPREGNATE, LAMINATI, PANNELLI E MOBILI
GRUPPO FANTONI: PRODOTTI
Resine per la produzione dei
pannelli e per l’impregnazione
delle carte decorative
Mobili, pavimenti, pareti, ed altri
elementi di arredamento
Pannelli di fibra o di particelle di
legno, sia grezzi che nobilitati
con carte decorative o
verniciati/laccati
Carte decorative impregnate
Laminati plastici
PRODOTTI
Le resine vengono prodotte nella div. Colla della Fantoni
S.p.A , e sono dei semiprodotti utilizzati all’interno del
Gruppo Fantoni per la produzione delle carte impregnate e
dei pannelli.
Ai sensi dell’art 6.1 del regolamento REACH le resine sono
dei preparati che contengo sostanze, di conseguenza vanno
valutate ed eventualmente registrate le sostanze che le
compongono.
PRODOTTI
COPOLIMERI DI MELAMINA, UREA E FORMALDEIDE
Questi copolimeri sono il componente principale del preparato ‘resina’,
rientrano nella definizione di polimero e perciò in forza dell’art 2 comma
9) sono esentati dalla registrazione e dalla valutazione. ma non sono
esentati dalla procedura di autorizzazione e secondo le disposizioni
dell’art 138 com .2 in futuro potrebbe essere richiesta la loro
registrazione.
I polimeri non vengono registrati, ma i monomeri costituenti il polimero
e tutte le sostanze addizionate al polimero per migliorarne le proprietà,
non registrate a monte, devono essere registrate in accordo con l’art. 6.3
se soddisfano la condizione sulla composizione :
-il contenuto è uguale o superiore a 2% p/p e la quantità prodotta o
importata è superiore a 1t/anno .
MONOMERI
LA FORMALDEIDE
Utilizzata per la produzione di resine UF, MF e MUF viene prodotta in
situ, è per definizione un intermedio ed è anche un monomero.
è soggetta a registrazione completa - l’art. 6.2 prevede espressamente che
un intermedio isolato in sito, se anche monomero, sia sottoposto a registrazione
COMPLETA, in quanto non si applicano gli articoli 17 e 18 relativi a una registrazione
“semplificata” per le sostanze intermedie.
non è, né sarà, soggetta ad autorizzazione - in quanto intermedio art. 2.8
Le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono
esentate dalle disposizioni: del capo 1 del titolo II (ad eccezione degli articoli 8 e 9), e del
titolo VII (autorizzazione)
non è, né sarà, soggetta a restrizione - in quanto non è attualmente
compresa nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato XVII, soggette a restrizioni su
produzione/commercializzazione/utilizzo (art. 67); eventuali modifiche all’allegato stesso,
con l’inserimento di nuove sostanze, non possono riguardare intermedi isolati in sito (art.
68 comma 2).
LA MELAMINA E L’UREA
Questi sono gli altri due monomeri utilizzati per la produzione del polimero, se non
registrati a monte, devono essere registrati per l’uso notificato secondo l’art. 6.1.
PRODOTTI
Le carte impregnate, i laminati plastici , i pannelli di fibra di
legno ed i mobili ai fini del regolamento REACH sono degli
articoli, e precisamente delle matrici con sostanze chimiche.
Questi prodotti vengono trattati secondo l’articolo 6.2 del
regolamento.
Le sostanze contenute in questi articoli non sono destinate a
essere rilasciate in condizioni d’uso normali o
ragionevolmente prevedibili - questo esclude la necessità
della registrazione.
PRODOTTI
In tutti questi articoli come sostanza da tenere sotto osservazione è la
formaldeide, che è il monomero utilizzato nella produzione delle resine.
Ai sensi dell’art. 7 comma 2, relativamente a “questa formaldeide” si
deve inviare una notifica all’agenzia se la sostanza è inclusa
nell’allegato XIV (CMR, PBT, vPvB e interferenti endocrini) e sono
soddisfatte le due condizioni:
-la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore 1 t/anno
-la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% p/p
La formaldeide a causa delle sue note proprietà tossiche e sospette
cancerogene sull’uomo (Cat.3) è stata sempre oggetto di severi controlli
e di limitazioni del suo contenuto nei prodotti. Le analisi chimiche
condotte sui laminati e sui pannelli dimostrano che il valore limite 0,1%
p/p viene rispettato. Anche se verrà inserita nell’allegato XIV non sarà
necessario notificarla all’agenzia.
MATERIE PRIME - CENSIMENTO
SOSTANZE E PREPARATI
L’analisi delle sostanze o dei preparati, acquistate o
prodotte porta alla seguente sintesi:
UREA , MELAMINA E METANOLO
acquisti superiori a 1000 t/anno da mercati UE ed extra UE, produzioni
UE ed extra UE
ALTRE SOSTANZE E PREPARATI
acquisti inferiori a 1000 t/anno nei mercati UE
FORMALDEIDE
produzione in sito superiore a 1000 t/anno
ADEMPIMENTI REACH
COME PRODUTTORE
Registrare la formaldeide
Preregistrare entro l’1/12/08 e registrare (reg. completa all. VII, VIII IX e
X) entro l’1/12/10.
-tariffa individuale di registrazione dell’agenzia è 31000 €
-informazioni sulla formaldeide molto diffuse in letteratura.
-oneri per la raccolta dei dati o per l’appartenenza ad un consorzio
Rivedere e aggiornare le SDS
Adeguare il contenuto delle SDS alle prescrizioni contenute nell’articolo
31 alla prima occasione di modifiche rilevanti , comunque entro la data
di scadenza della registrazione del 1° dicembre 2010.
ADEMPIMENTI REACH
COME UTILIZZATORE FINALE (DU)
MATERIE PRIME STRATEGICHE
Verificare con i fornitori extra-UE se hanno intenzione
a nominare il rappresentante esclusivo sul territorio UE
per la preregistrazione e la registrazione della sostanza.
In caso di risposta negativa considerare l’eventuale sostituzione del
fornitore. Per I fornitori UE accertarsi che procedano alla registrazione.
Notificare al fornitore l’uso della sostanza per renderlo
identificato.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE