Leggi tutto - Iussit.com

Transcript

Leggi tutto - Iussit.com
[ IUS SIT www.iussit.eu ]
ww
w.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in persona dei seguenti magistrati
- dr.ssa Federica D’Ambrosio
Presidente
- dr.ssa Caterina Costabile
Giudice relatore estensore
- dr. Fabio Maffei
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. …../2006 R.G. in materia di querela di falso, vertente
TRA
Yxx Meviax e Kkk Xxx di Yxx Meviax e C. s.a.s., rappresentate e difese dall’Avv. Aaa in forza
di procura a margine dell’atto di citazione
Attrici
CONTRO
Zzz Italia S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Ddd e
Eee in forza di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
Fx Caiox, rappresentato e difeso dall’Avv. Bbb in forza di mandato a margine della comparsa di
costituzione
Convenuti
E
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
Interventore ex lege
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.10.2010
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Meviax Yxx, in proprio e quale socio accomandatario
della Kkk Xxx di Meviax Yxx e C. s.a.s. proponeva dinanzi a questo Tribunale querela di falso in
via principale avverso gli assegni nn. ….. e …… tratti sul c./c. n. …. della Banca Popolare di
Oxx. Più precisamente, la querela di falso era proposta avverso le girate apposte sui due titoli
riferite alla Kkk Xxx s.a.s. e, segnatamente, alle due sottoscrizioni attribuite a Yxx Meviax.
I convenuti Zzz Italia s.p.a. e Caiox costituendosi eccepivano l’inammissibilità della querela di
falso essendo stati i due assegni in questione posti a base della richiesta di un decreto ingiuntivo
non opposto dall’attrice (D.I. n. …/05 emesso in data 4.3.2005 dal Tribunale di Nola).
La causa veniva rimessa in decisione all’udienza del 5.10.2010 con assegnazione alle parti dei
termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
A) Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente
giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate
alla decisione collegiale a mente del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n.
1 c.p.c.
Acclarata la competenza collegiale, si osserva come la attività del Giudice in tale sede è
unicamente volta ad accertare la sussistenza della dedotta falsità (iudicium rescissionis): la
querela di falso proposta in via principale dà infatti luogo ad un giudizio autonomo volto ad
accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o
riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto
effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio,
l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes, e, quindi, oltre il limite del
giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio
partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto (cfr. Cass. civ., sez. I, 5
giugno 2006, n. 13190).
u
.e
it
ss
iu
-
eu
.
it
ss
iu
w.
ww
1
ww
w.
Il presente giudizio, pertanto, concerne la verifica circa la sussistenza della falsità materiale della
scrittura privata: ciò per essere in tale sede contestata l’autenticità delle girate riferite alla Kkk
Xxx s.a.s. ed apposte sui due assegni nn. …. e …. tratti sul c./c. n. ….. della Banca Popolare di
Oxx e, segnatamente, delle due sottoscrizioni attribuite a Yxx Meviax (nella sua qualità di socio
accomandatario). Poichè i due titoli in questione sono stati posti a base della richiesta di un
decreto ingiuntivo dalla convenuta Zzz Italia s.p.a., precisamente il D.I. n. …/05 emesso in data
4.3.2005 dal Tribunale di Nola, decreto non opposto dalle attrici, deve preliminarmente
affrontarsi la questione afferente all’ammissibilità della proposta querela di falso.
Le attrici hanno precisato sul punto che il loro interesse all’accertamento della falsità materiale
del timbro e della firma di girata apposta sui due titoli è ricollegato alla loro intenzione di
proporre azione di revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo divenuto
esecutivo avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 656 c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità e conseguente accoglimento dell'istanza di revocazione, per il motivo di
cui al numero 2 dell'art. 395 c.p.c., è difatti indispensabile che la falsità delle prove utilizzate sia
stata accertata incontestabilmente (ovvero con sentenza passata in giudicato) prima della
proposizione dell'impugnazione e nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte (cfr. Cass. civ., sez.
I, 26 agosto 1998, n. 8650; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1992, n. 3863).
E, per l'accertamento in sede civile della falsità di una prova, al fine di poter proporre sulla base
di esso azione di revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c., la dichiarazione giudiziale di falsità potrà
ottenersi col mezzo speciale della querela di falso tutte le volte in cui l'impugnativa sarà rivolta
contro un documento avente fede privilegiata (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2006, n. 3947) .
Deve tuttavia rimarcarsi che - ai sensi dell’art. 221, comma 1, c.p.c. - la querela di falso – sia
principale che incidentale- può essere proposta senza limiti temporali “finchè la verità del
documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
Costituisce, peraltro, opinione assolutamente consolidata che il decreto ingiuntivo non opposto e
reso esecutivo acquisti efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del
rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro
successivo giudizio. L'efficacia di detto giudicato si estende anche a tutti agli accertamenti che
costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia
d'ingiunzione: ovvero non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è
oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti
impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione
e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. civ., sez.
I, 6 giugno 2007, n. 18725; Cass. civ., sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civ., sez. Un., 16
novembre 1998, n. 11549).
Tutto ciò in quanto l'autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto copre
non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando così
precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della
pronuncia.
Va in particolare evidenziato come la giurisprudenza della Suprema Corte in argomento (cfr. da
ultimo Cass. civ., sez. un., 1° marzo 2006 n. 4510) abbia chiaramente espresso un principio
fondamentale: quello secondo cui l'effetto di giudicato riconosciuto al decreto ingiuntivo non
opposto non deriva dalla pronuncia con la quale il giudice accoglie la richiesta di ingiunzione,
poiché tale decisione si basa non sulla fondatezza della domanda, ma sulla sussistenza delle
condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo richieste dagli art. 633 ss. c.p.c. Tali norme,
infatti, indicano i meri presupposti procedurali richiesti per consentire il ricorso alla procedura
monitoria e non hanno, di per sé, alcun valore di accertamento del credito azionato. L'efficacia di
giudicato è prodotta, invece, dall'acquiescenza al provvedimento della controparte che non abbia
proposto opposizione al decreto notificatole: il principio secondo cui ogni provvedimento con
efficacia di giudicato deve conseguire ad un contraddittorio, difatti, è soddisfatto anche qualora il
contraddittorio sia meramente eventuale, rimesso all'impulso discrezionale dell'interessato.
Deve, dunque, ritenersi inammissibile la presente querela di falso essendo la veridicità del
documento che ne è oggetto ormai coperta dal giudicato.
Tale soluzione risulta, altresì, avvalorata dalla circostanza che la S.C. ha in passato ritenuto
ammissibile che il debitore, convenuto nel giudizio ordinario avente ad oggetto parte di un credito
u
.e
it
ss
iu
-
eu
.
it
ss
iu
w.
ww
2
ww
w.
unitario, deduca la falsità della propria sottoscrizione sui documenti comprovanti il credito
azionato, qualora sulla base dei medesimi documenti sia stato precedentemente emesso un decreto
ingiuntivo divenuto irrevocabile avente ad oggetto la restante parte del credito (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 3 luglio 2008, n. 18205), non essendo in tale ipotesi il decreto non opposto idoneo a
rivestire forza e natura di giudicato, nè interno - trattandosi di diverso processo -, nè esterno o
implicito - trattandosi non di rapporto presupposto, ma di altra "porzione" del medesimo rapporto
obbligatorio, controverso quoad executionis (in tal senso v. anche Cass. civ., sez. I, 8 agosto
1997, n. 7400).
Appare ulteriormente dirimente rimarcare che, con riguardo a decreto ingiuntivo, la deduzione del
debitore, secondo cui il provvedimento, emesso in base a titolo di credito, è frutto di firma di
girata indebitamente apposta su tale titolo, può essere fatta valere con l'opposizione al decreto
medesimo, non con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., considerato
che la denunciata falsità e la sua efficacia sul provvedimento giurisdizionale sono conosciuti
dall'intimato con la notifica di quel decreto e del relativo ricorso (arg. ex Cass. civ., sez. I, 3
febbraio 1992, n. 1134).
Basti al fine rilevare che, a norma dell'art. 638, comma 3, c.p.c., i documenti posti a base del
ricorso per D.I. debbono essere depositati unitamente al ricorso stesso, e nella cancelleria del
giudice adito debbono rimanere fino alla scadenza del termine per la proposizione
dell'opposizione. Il documento con la firma ed il timbro di girata, quindi, già era nella
disponibilità della parte destinataria dell'ingiunzione per tutto il tempo necessario a proporre
l'opposizione, nè alcuna situazione diversa da quelle già apparenti sul titolo, e rilevanti per il
giudizio di revocazione, si è verificata successivamente.
Invero, nei casi di revocazione straordinaria, i termini decorrono dal momento in cui la parte
legittimata all'impugnazione ha avuto conoscenza del fatto che la legge pone a fondamento di
ogni singolo tipo di impugnazione limitata ed a critica vincolata, sempre che gli eventi stessi
siano stati conosciuti (oppure, a seconda dei casi, si siano verificati), in tempo successivo alla
scadenza del termine dell'impugnazione ordinaria (art. 396 c.p.c.) e, nel caso di specie, di
opposizione al decreto ingiuntivo. Se detta scoperta o accertamento fosse avvenuta prima della
decadenza dal mezzo ordinario di impugnazione, la parte sarebbe stata tenuta ad avvalersi
dell'opposizione, con preclusione all'operatività della revocazione.
Dalle considerazioni sin qui esposte discende, di conseguenza, l’inammissibilità della querela di
falso oggetto del presente giudizio.
B) Va dichiarata inammissibile perché tardiva la domanda di condanna per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. proposta dal convenuto Caiox per le ragioni di seguito esposte.
Com’è noto, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la domanda di danni ex art. 96
c.p.c., può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della
detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà
processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto,
temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità
processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità,
ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (cfr. Cass. civ., sez. III, 17
luglio 2007, n. 15882; Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12952).
Proprio per tale ragione si ritiene che la predetta domanda possa essere formulata per la prima
volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante è in grado al
termine dell'istruttoria di valutarne la fondatezza e di offrire al giudice gli elementi per la
quantificazione del danno subito (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2009, n. 15964; Cass. civ., sez.
II, 18 marzo 2002, n. 3941; Cass. civ., sez. II, 19 marzo 1999, n. 2532).
Tuttavia, l’udienza di precisazione delle conclusioni rappresenta il limite temporale ultimo per la
proposizione di tale domanda (in tal senso v. anche Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2007, n.
10840): nella fattispecie in esame, invece, la difesa del convenuto Caiox ha proposto tale
domanda per la prima volta unicamente nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c.
C) Le spese processuali vanno regolate secondo il disposto dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
u
.e
it
ss
iu
-
eu
.
it
ss
iu
w.
ww
3
ww
w.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto Caiox;
- condanna solidalmente Yxx Meviax e la Kkk Xxx di Meviax Yxx e C. s.a.s., in persona del
legale rappresentante p.t., a rimborsare alla Zzz Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., le spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro …., di cui euro … per diritti
ed euro … per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e contr. Cassa Prev. Avv.;
- condanna solidalmente Yxx Meviax e la Kkk Xxx di Meviax Yxx e C. s.a.s., in persona del
legale rappresentante p.t., a rimborsare a Fx Caiox le spese processuali sostenute, che liquida in
complessivi euro …, di cui euro …. per diritti ed euro … per onorari, oltre rimborso forfetario
spese generali, IVA e contr. Cassa Prev. Avv. con distrazione in favore del difensore antistatario
ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011
Il Presidente
Dott.ssa Federica D’Ambrosio
L’estensore
Dott.ssa Caterina Costabile
u
.e
it
ss
iu
eu
.
it
ss
iu
w.
ww
4