Contratto tra paziente e struttura sanitaria pubblica

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Contratto tra paziente e struttura sanitaria pubblica
Studio legale
Avv. Ernesto Macrì
Contratto tra paziente e struttura sanitaria pubblica: la Corte di Cassazione interviene sui criteri
di applicazione del foro del consumatore.
Avv. Ernesto Macrì
Con l’ordinanza del 24 dicembre 2014, n. 27391, la VI° sezione civile della Corte di
Cassazione stabilisce il seguente principio di diritto: <<Qualora il rapporto fra l'utente e la struttura
sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia corso con l'espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive,
il cui costo sia posto direttamente a carico dell'utente e non del Servizio Sanitario Nazionale ed anzi
con l'espressa esclusione dell'operatività delle procedure del S.S.N., come nel caso (di cui alla specie) di
esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime
intramurario, con addebito all'utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonché di
quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervenuto fra l'utente e la struttura del
S.S.N., salvo per una parte minore che rappresenti il costo aziendale normalmente a carico del
S.S.N., trova applicazione alla controversia di risarcimento danni derivanti dall'esecuzione della
prestazione, introdotta dall'utente contro la struttura, il D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 33, comma 2, lett.
m) (cd. Codice del consumo, ndr.), in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base
unitaria, la struttura sanitaria (nella specie un'Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta
direttamente nei confronti dell'utente come "professionista">>.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte, a conclusione di un’accorta analisi, addiviene alla
conclusione secondo cui, il Giudice competente, in caso di lite insorta con una struttura sanitaria
pubblica - tutte le volte che l’attività è stata espletata in regime di intramoenia e le spese
dell’intervento sono state sostenute dal paziente, senza gravare, dunque, sulle casse del Sistema
Sanitario Nazionale - è quello del luogo di residenza del paziente, o più precisamente il foro del
consumatore.
Questi, in sintesi, i fatti: un paziente, recatosi da Crotone a Modena, per sottoporsi a un
intervento chirurgico alla mano sinistra, presso il reparto di chirurgia dell'Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Modena, propone, di fronte al Tribunale di Crotone, una domanda
giudiziale tesa ad ottenere un risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dell’operazione.
Il Tribunale adito, disattendo l'eccezione proposta dalla struttura sanitaria di incompetenza
territoriale del foro di Crotone, a beneficio della competenza del Tribunale di Modena, ha
dichiarato la propria competenza per territorio sulla base dell'operare, appunto, del foro del
consumatore.
Pertanto, il Policlinico Universitario ha proposto ricorso in Cassazione, nel quale vengono
posti in evidenza, essenzialmente, due motivi: 1) la non applicabilità del foro del consumatore, in
ragione di quanto deciso dalla medesima Corte con l’ordinanza n. 8093 del 2009; 2) la non
applicabilità del foro del consumatore, che trova il suo fondamento in una responsabilità
contrattuale che, invece, deve essere esclusa alla luce delle nuove disposizioni del D.L. n. 158/2012,
art. 3 comma 1, conv. in L. n. 189/ 2012 c.d. “Decreto Balduzzi”, il quale ha ricondotto la
responsabilità del personale sanitario all’ambito della responsabilità extracontrattuale.
Il Supremo Collegio parte proprio da quest’ultimo profilo, ribadendo che, <<giusto il
principio di diritto (soltanto adombrato da Cass. n. 4030 del 2013) affermato da Cass. (ord.) n. 8940 del
2014>>1, la novella legislativa richiamata <<non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la
Vedi Cass. Civ., sez. VI°, ord. 24 dicembre 2014, n. 27931, su www.ilcaso.it
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Avv. Ernesto Macrì
configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente
extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve>>2.
Quindi, innanzitutto, la Corte di Cassazione afferma, ancora una volta, la regola
tradizionale della responsabilità contrattuale dell’operatore sanitario o della struttura nei
confronti del paziente3.
Stabilito ciò, e ritenuto che nella fattispecie concreta ricorresse, quindi, una responsabilità di
tipo contrattuale, la Corte ha considerato infondato anche l’altro motivo di ricorso.
Alla base dell’esposizione delle proprie motivazioni, i giudici di legittimità pongono un
documento proveniente dall’Azienda Ospedaliera e indirizzato al paziente, intestato, testualmente,
come "preventivo di spesa".
In esso erano distintamente indicate le seguenti voci di spesa: <<compenso del professionista o
equipe, per un importo di Euro 929,00, compenso dell'anestesista, per l'importo di Euro 258,00, altro
personale di sala operatoria, per l'importo di Euro 180,77, costi sostenuti dall'azienda, per l'importo di Euro
1.390,30, imposte tasse e contributi, per l'importo di Euro 227,30, camera a un letto, per l'importo di Euro
110,00. E' quindi indicato l'importo complessivo al lordo di un importo di Euro 11,00 per i.v.a. su quello
della camera da letto, il tutto per Euro 3.106,76. E', quindi, indicata la "quota costi aziendali Servizio
Sanitario Regionale in sottrazione da detto importo per Euro 2.411.61 nonché l'acconto da versare>>4.
Proprio questo snodo argomentativo consente di approdare al secondo corno prospettico
emergente dalla vicenda processuale, che è quello secondo cui <<il tenore del preventivo, che, a
seguito dell'accettazione determinò la conclusione di un vero e proprio contratto è tale, per ammissione
espressa contenuta in esso, che la prestazione convenuta risulta pattuita come prestazione al di fuori
delle procedure del Servizio Sanitario Nazionale, essendosi trattato di prestazione eseguita dal medico
scelto dal paziente e destinato ad intervenire come libero professionista, sebbene nell'espletamento di
attività intramuraria, come tale riferibile sempre all'azienda ospedaliera e con l'avvalimento
della sua struttura>>5.
La Corte di Cassazione, con tale pronuncia, si discosta, seppur parzialmente, dai principi
sanciti nell’ordinanza del 2009, la n. 80936, con la quale aveva escluso l’applicazione, ai rapporti tra
pazienti e struttura sanitaria pubblica (e/o private operanti in regime di convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale), della disciplina di cui al D. Lgs 205/2006, art. 33 comma 2 lett. U,
concernente il cd. “foro del consumatore”. Nell’occasione, la Cassazione aveva ritenuto che, la
situazione da parte dell’utente-paziente di non rivolgersi alla struttura riferibile al territorio della
propria residenza, si sarebbe palesata come il risultato di una <<scelta dell’utente di fruire del
servizio>>7, e pertanto, <<il responsabile della radicazione della vicenda all’ambito della struttura cui si è
rivolto è unicamente l’utente, il quale, d’altro canto, è pienamente consapevole che l’articolazione cui si è
rivolto è predisposta per operare in un certo ambito territoriale>>8.
Ma vi è di più.
Vedi Cass. Civ., sez. VI°, ord. 24 dicembre 2014, n. 27931, su www.ilcaso.it
Sull’interpretazione dell’art. 3, comma 1, seconda parte, della legge Balduzzi e, in particolare, sul contrasto insorto in
seno al Tribunale di Milano, si veda A. Garibotti, Ancora il Tribunale di Milano e la legge Balduzzi, su http://www.liderlab.sssup.it/lider/.
4 Vedi Cass. Civ., sez. VI°, ord. 24 dicembre 2014, n. 27931, su www.ilcaso.it
5 Vedi Cass. Civ., sez. VI°, ord. 24 dicembre 2014, n. 27931, su www.ilcaso.it
6 Vedi Cass. Civ., sez. III°, sent. 2 aprile 2009, n. 8093, con nota di A. Lamorgese, La tutela consumeristica dell’utente del
servizio sanitario nazionale, su Giustizia civile, 4/2010, pp. 973 e ss.
7 Vedi Cass. Civ., sez. III°, sent. 2 aprile 2009, n. 8093.
8 Vedi Cass. Civ., sez. III°, sent. 2 aprile 2009, n. 8093.
9 Vedi Cass. Civ., sez. III°, sent. 2 aprile 2009, n. 8093.
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Avv. Ernesto Macrì
La Suprema Corte, sempre nell’ordinanza del 2009, puntualizza altresì che l’Azienda
sanitaria pubblica non sarebbe qualificabile come ”professionista”, ai sensi di quanto stabilito dal
Codice del Consumo, perché <<quando eroga la prestazione non agisce nell’esercizio di un’attività
imprenditoriale>>, dal momento che <<il suo svolgimento deve avvenire senza il necessario rispetto del
principio di economicità, atteso che comunque l’erogazione del servizio deve essere assicurata anche
se cagiona delle perdite>>9.
Orbene, nella decisione che qui si commenta, i giudici di piazza Cavour, operano una sorta
di mitigazione del principio contenuto nell’arresto giurisprudenziale del 2009, ritenendo che non si
possa escludere, in maniera del tutto aprioristica, l’applicazione delle tutele previste a favore del
consumatore unicamente sul presupposto che la controparte di un’eventuale controversia, rivesta
la qualifica di azienda sanitaria pubblica10.
In altri termini, la Corte ha ritenuto che, ai fini dell’applicazione del foro del consumatore,
diventa imprescindibile valutare la natura del rapporto o della prestazione che ne è oggetto.
Difatti, nelle motivazioni si legge che il foro del consumatore è tendenzialmente applicabile
all’utente del Servizio Sanitario Nazionale “previo riscontro della idoneità del relativo rapporto ad essere
ricondotto sotto le norme del codice del consumo di volta in volta considerate”11.
In conclusione di queste brevi note, è da rilevare che quasi certamente l’ordinanza del
dicembre del 2014, che procede per linee dritte, trasparenti e di immediata comprensibilità, aprirà
la strada a futuri scenari meritevoli di essere seguiti con particolare attenzione.
Vedi P. Barbuso, Contratto paziente-medico e prestazione intramuraria; in caso di lite per risarcimento, il foro competente è
quello del consumatore, su http://www.amministrazioneincammino.luiss.it
11 Vedi Cass. Civ., sez. VI°, ord. 24 dicembre 2014, n. 27931, su www.ilcaso.it
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