sentenza in materia di omicidio colposo da
Transcript
sentenza in materia di omicidio colposo da
R.g. N.R. Sentenza R.g. Dib. Depositata il Irrevocabile il Partita di credito Redatta scheda il Appello/Ricorso proposto da TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano Il Giudice Dott. Claudio Politi all’udienza del 25 giugno 2014 ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di: 1) B. C., nato a F. (Romania) il 12.11.1985, elettivamente domiciliato in T. Via E. 276; - libero assente - Assistito e difeso dall’avv. di fid. M. D. C. del Foro di Tivoli IMPUTATO Vedasi allegato Le parti hanno così concluso: Il P.M.: “condanna alla pena di mesi quattro di reclusione” Il difensore: “assoluzione perché il fatto non sussiste” FATTO E DIRITTO Con decreto emesso in data 3 maggio 2011, il GUP in sede ha disposto il rinvio a giudizio di B. C., chiamandolo a rispondere del delitto di omicidio colposo compiutamente descritto in epigrafe. Dichiarata l’apertura del dibattimento, sono state ammesse le prove documentali ed orali e sentiti i testimoni ed i consulenti indicati dalle parti. Udita la discussione finale, infine, il Tribunale ha deciso come da separato dispositivo. A B. C. viene contestato nel presente processo di aver provocato il decesso di Z. L., a seguito di un incidente stradale e, all’esito dell’espletata istruttoria dibattimentale, deve ritenersi che il P.M. abbia fornito adeguata e sufficiente prova della colpevolezza dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, così come aggravato. Nello specifico, l’istruttoria svolta ha, anzitutto, permesso di accertare che, intorno alle ore 20,40 del 5 dicembre 2008, il B. si trovasse alla guida dell’autocarro Ford Transit targato XXXXXXX e stesse percorrendo un tratto rettilineo di Via Empolitana nel centro abitato di Tivoli. La persona offesa Z. L. stava, invece, nello stesso frangente di tempo, attraversando a piedi la medesima strada, con un ombrello aperto ed al di fuori delle strisce pedonali, posizionate a circa 40 metri di distanza. A seguito dell’impatto, verificatosi all’altezza del civico 118 di Via Empolitana, in prossimità di una fermata dell’autobus, il corpo della vittima ha subito una proiezione che l'ha portata ad essere sbalzata sul cofano della macchina e conseguentemente ad urtare violentemente il parabrezza anteriore, ricadendo poi a terra. Nell’occorso, la donna si è procurata “l’enfisema sottocutaneo, la frattura dell’avambraccio sinistro con ferita lacerocontusa della mano sinistra, l’ipermobilità dell’anca destra, la ferita lacerocuntusa del ginocchio destro, i crepitii alla palpazione addominale, l’anisocoria” (vedi referto medico di ingresso all’Ospedale di Tivoli), che, nonostante le cure mediche correttamente e tempestivamente eseguite (vedi consulenza tecnica medico legale dott.ssa P., acquisita con il consenso delle parti e non contestata sul punto), la condussero alla morte verificatasi intorno alle ore 21,40 di quella stessa sera. La causa del decesso è stata indicata, all’esito della ricognizione cadaverica, in un “arresto cardiocircolatorio conseguente al grave traumatismo che interessò il torace e gli arti superiori ed inferiori, determinando oltre alle fratture multiple scheletriche, anche numerose contusioni polmonari” (vedi consulenza medico legale pag. 20). Deriva da ciò, dunque, che la Z. è deceduta certamente a causa dell'evento lesivo nel quale è rimasta coinvolta, sicché vi è diretta derivazione causale della morte rispetto all’incidente qui in valutazione. Sulla base delle prove raccolte in dibattimento – ed in particolare, gli accertamenti eseguiti nella immediatezza dei fatti dagli Agenti della Polstrada di Tivoli intervenuti sul posto, le fotografie versate in atti, la relazione stesa dal consulente del PM – il sinistro per cui è processo può essere così ricostruito. Intorno alle ore 20,40 del 5 dicembre 2008, l’autocarro Ford Transit condotto alla guida da B. C., proveniente da Largo San Giovanni, stava percorrendo Via Empolitana in direzione della A/24, allorché, giunto in prossimità del civico 118 e precisamente all’altezza della fermata dell’autobus, ha investito con la struttura frontale il pedone Z. L., la quale, con l’ombrello aperto per la forte pioggia, aveva appena iniziato ad attraversare la strada da destra verso sinistra (avuto riguardo alla direzione di marcia del veicolo). Il punto d'urto è stato convincentemente individuato dalla Polstrada intervenuta sul posto nell’immediatezza dei fatti e dal consulente tecnico nella parte di centrodestra della strada percorsa dal B., quando la Z. aveva ormai attraversato la strada per circa mt 3,70. Secondo i calcoli ritualmente eseguiti tanto dal consulente tecnico quanto dagli operanti, l’autocarro viaggiava ad una velocità ricompresa tra i 35 ed i 40 Km/h, comunque inferiore al limite massimo previsto per le strade urbane, pari a 50 Km/h, ma non adeguata alle condizioni di clima (forte pioggia battente) e di orario (ore 20,40 della sera, in pieno inverno, con visibilità assai ridotta) del caso. Venendo ora all’aspetto giuridico della vicenda come sopra ricostruita, osserva il Tribunale che, come è noto, le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell’art. 140 C.d.S., che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte. Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle stabilite, dettagliatamente, nell'art. 191 C.d.S., che trovano il loro pendant nel precedente art. 190 C.d.S., che, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di avvistare il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire il rischio di un investimento. Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr., per riferimenti, Sezione 4, gennaio 1991, Del Frate; Sezione 4, 12 ottobre 2005, Leonini; Sezione 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici (tipico, quello dell’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verificato nel caso di interesse) dettati dall’art. 190 CdS. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sezione 4, 30 novembre 1992, n. 1207, Cat Berrò, rv. 193014). Da questi ormai consolidati arresti giurisprudenziali, discende che il conducente del veicolo, per andare esente da responsabilità in caso di investimento del pedone, non deve solo dimostrare un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone i configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista. né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). E ciò può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica, vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (cfr. in questo senso, la costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita da Cass. Pen. Sezione IV, n. 24171/2013, ric. Basile). Tornando, dunque, alla vicenda che qui ci occupa, la sicura corresponsabilità della Z., la quale ha attraversato la strada in orario notturno, in zona scarsamente illuminata, al di fuori delle strisce pedonali e con l’ombrello aperto, non è tale da escludere la concorrente responsabilità del B., il quale, nonostante stesse percorrendo una strada rettilinea e piuttosto ampia nelle sue dimensioni (vedi schizzi planimetrici redatti dagli operanti), non si è affatto avveduto della presenza di un pedone, intento ad attraversare la strada, e non ha in alcun modo adeguato la velocità di andatura del proprio autocarro alle condizioni di tempo e di luogo in cui egli si trovava, così da poter far fronte ad eventuali imprudenti o negligenti comportamenti di altri utenti della strada. In tal senso, il fatto che il pedone avesse completato per oltre mt 3,70 l’attraversamento, lo rendeva perfettamente avvistabile dall’automobilista, sì che il suo investimento deve ritenersi certamente conseguenza di una fatale distrazione del B. (colpa generica), oltre che di un mancato adeguamento della propria velocità alle condizioni di orario notturno e presenza di una forte pioggia ivi esistenti. Del reato di omicidio colposo contestato all’odierno prevenuto sussistono quindi tanto l’elemento oggettivo (il decesso della vittima conseguente all’incidente), quanto quello soggettivo (la colpa del B., derivante dalla sua condotta di guida imprudente e in violazione del codice della strada). Ne consegue che l’imputato deve essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, compiutamente integrato in tutti i suoi elementi ed anche nell’aggravante contestata, avendo egli quanto meno concorso a causare, con la propria condotta di guida imprudente, e tenuta in violazione delle norme del codice della strada, l’impatto con il pedone. Il ritardo nell’avvistamento, il mancato adeguamento della velocità e l’imperizia ravvisabili nella condotta di guida del B. consentono di determinare nella misura del 60% la percentuale di colpa da ascrivere allo stesso per quanto accaduto. Venendo al tema della pena, valutati gli elementi dell'art. 133 c.p. e concesse al prevenuto le attenuanti generiche in ragione della risalenza del fatto e soprattutto della concorrente responsabilità della vittima, da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante, si ritiene equa la sanzione di mesi quattro di reclusione, cui consegue l’onere del pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 222 del codice della strada va, inoltre, disposta la sospensione della patente della prevenuta per la durata di anni uno, se non già interamente scontata in via amministrativa. La presenza di un precedente ostativo impedisce anche solo di prendere in considerazione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il carico dell’Ufficio e la complessità delle questioni trattate giustificano il prolungamento del termine ordinario per il deposito della parte motiva della presente sentenza. P.Q.M. Visti gli art. 533, 535 c.p.p. Dichiara l’imputato colpevole del reato a lui ascritto e, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l’art. 222 CdS Ordina la sospensione della patente di guida dell’imputato per anni uno. Motivazione in giorni novanta. Palestrina, 25 giugno 2014 IL GIUDICE (dott. Claudio Politi)