contratto di franchising - Csai

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contratto di franchising - Csai
CONTRATTO DI FRANCHISING
TRA
la società ACI Informatica S.p.A.- Divisione ACI Rete, con sede in Roma, Via Fiume
delle Perle n. 24, Cod. Fisc. 00405030586 e P. IVA 00883311003, in persona del
Direttore Generale Dott. Enrico Gallo, qui di seguito denominata “ACIRETE” o il
“FRANCHISOR”
E
…………………(cod del ……), con sede in …………………., ………………………,
nella persona del legale rappresentante indicata in calce al presente atto, avente Codice
Fiscale/Partita IVA ………………, qui di seguito denominata il “FRANCHISEE o
DELEGATO”
Tutte congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le “Parti”
PREMESSO CHE
a.
l’Automobile Club di …………. in data ………. ha conferito ad ACIRETE
l’incarico per la gestione della rete commerciale nella provincia di
………………… e per la vendita di servizi e prodotti con marchio ACI;
b.
ACIRETE è licenziatario del marchio ACI su tutto il territorio nazionale;
c.
ACIRETE ha un fondamentale interesse ad una sempre maggior diffusione tra gli
automobilisti dei servizi e prodotti recanti il marchio ACI;
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d.
ACIRETE, al fine di svolgere al meglio il suddetto incarico, intende coordinare la
rete di delegazioni per garantirsi una maggiore presenza sul territorio della
provincia di ………………..;
e.
il FRANCHISEE è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle attività di
consulenza
automobilistica
ai
sensi
della
L.
264/91,
essendo
titolare
dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di …………………. ;
f.
il FRANCHISEE è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle attività
ed
è
titolare
dell’esercizio
commerciale
sito
in
……………….,
………………….., con relativa autorizzazione amministrativa (d’ora in avanti
Esercizio)
tutto ciò premesso tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
I.
OGGETTO
Art. 1) – Premesse ed Allegati
1.1
Tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente
accordo ed è pertanto esplicitamente accettato e concordato dalle parti.
1.2
Gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale del
medesimo e potranno essere annualmente soggetti a revisione.
Art. 2) – Oggetto
2.1
Oggetto del presente contratto è la definizione di un accordo di franchising tra il
FRANCHISOR ed il FRANCHISEE affinché quest’ultimo entri a far parte o
rinnovi la sua adesione alla “Rete di delegazioni ACI” (qui di seguito la “Rete”)
consentendo altresì al FRANCHISEE di usufruire del marchio ACI, del Knowhow nonché di tutti i prodotti e servizi di seguito descritti, che verranno messi a
disposizione dal FRANCHISOR secondo le modalità e alle condizioni di cui ai
successivi articoli e agli allegati al presente accordo.
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2.2
Le parti si danno atto che il FRANCHISEE, pur nell’osservanza degli obblighi
contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio
rischio, tanto nei confronti del FRANCHISOR che della clientela e dei propri
dipendenti.
2.3
Il presente contratto non dà pertanto luogo a rapporto di rappresentanza,
associativo o societario tra le parti. Resta pertanto inteso che il FRANCHISEE
non avrà alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per
conto del FRANCHISOR.
II.
MARCHIO ACI
Art. 3) – Diritto d’uso del Marchio
3.1
Il FRANCHISOR autorizza il FRANCHISEE a utilizzare, per tutta la durata del
presente contratto, il marchio ACI e gli altri segni distintivi rispetto a quali il
FRANCHISOR è licenziatario su tutto il territorio nazionale, marchio il cui ultimo
certificato di registrazione per i marchi comunitari porta il n. 002299014 del
19/12/2002.
Art. 4) – Uso del marchio
4.1
Il FRANCHISEE si impegna a far uso del Marchio ACI esclusivamente come
insegna dell’Esercizio ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata e
nel materiale pubblicitario rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i
colori e le disposizioni dell’originale così come precisato nell’Allegato A.
4.2
Il FRANCHISEE s’impegna a far uso sul fronte dell’esercizio dell’insegna
riproducente il marchio ACI. Tale insegna deve avere le caratteristiche di cui
all’allegato B; a tal fine il FRANCHISEE, se già in possesso dell’insegna non
conforme alle condizioni di cui sopra, si impegna ad adeguarla entro 1 mese dalla
stipula del presente contratto alle indicazioni riportate nel manuale operativo
(Acimprendo).
4.3
Nel rispetto degli standard e delle condizioni indicate nel manuale già citato, il
FRANCHISEE può richiedere l’acquisto dell’insegna anche ad un fornitore
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diverso dal FRANCHISOR. In tal caso l’acquisizione deve essere effettuata entro
due mesi dalla stipulazione del contratto.
L’acquisizione dell’insegna presso il FRANCHISOR deve essere effettuata
utilizzando la scheda di prenotazione di cui all’allegato L nella quale sono
riportati i relativi costi. Le modalità di pagamento sono riportate nell’allegato H
punto 5.
4.4
Per le nuove delegazioni il pagamento del fee d’ingresso consente al
FRANCHISEE di avere l’insegna standard in comodato.
L’installazione dell’insegna, ivi compresa quella in comodato per le nuove
delegazioni, è effettuata a cura e spese del FRANCHISEE che si impegna a
mantenerla in perfetto stato di funzionamento.
Resta sin d’ora inteso che tutti gli adempimenti, comprese le autorizzazioni, i costi
e le tasse inerenti al mantenimento dell’insegna e/o qualsiasi costo e tassa dovesse
essere in futuro introdotta relativamente all’insegna stessa, resteranno a carico del
FRANCHISEE.
4.5
Il FRANCHISEE si impegna altresì ad usare il marchio ACI nonché eventuali
altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere in modo tale da non
arrecare pregiudizio e/o nocumento all’immagine e al nome di ACI e comunque
nel rispetto delle procedure e modalità operative indicate nell’allegato A.
Art. 5) – Tutela del Marchio
5.1
Il FRANCHISEE dà atto che il nome, il Marchio e il logotipo come pure tutti i
diritti inerenti e qualsiasi altra caratteristica che permette di identificarsi come
delegazione ACI sono e resteranno oggetto di proprietà esclusiva di ACI e che
ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non
utilizzare il Marchio, come, ovvero nel, proprio nome commerciale e a non
registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso.
5.2
In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, il FRANCHISEE si
obbliga a cessare immediatamente di far uso del Marchio quale insegna e di ogni
altro eventuale segno distintivo del FRANCHISOR nonché di identificare la sua
impresa e/o Esercizio quale affiliato del FRANCHISOR. In caso di ingiustificato
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ritardo del FRANCHISEE nel rimuovere l’insegna il FRANCHISOR è
autorizzato, respinta sin d’ora ogni contraria eccezione, a provvedervi
direttamente, addebitando le spese al FRANCHISEE.
5.3
Qualsiasi uso del marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti
paragrafi costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art.27.
III.
KNOW HOW E SERVIZI PER L’AVVIO DELL’ESERCIZIO
Art. 6) – Know-How – Manuale Operativo
6.1
Il FRANCHISOR si impegna a mettere a disposizione del FRANCHISEE il
proprio patrimonio di esperienze e cognizioni tecniche (qui di seguito il “knowhow”) al fine di consentire al FRANCHISEE di adeguare la propria attività agli
standard qualitativi definiti dal FRANCHISOR.
6.2
Il FRANCHISOR provvede a consegnare al FRANCHISEE una copia delle
procedure operative ed istruzioni per la gestione delle delegazioni (Acimprendo).
A tal proposito le parti si danno atto che tali procedure operative ed istruzioni
potranno subire variazioni al fine di meglio adeguare l’esercizio dell’attività del
FRANCHISEE alle esigenze di mercato.
Art. 7) – Servizi per l’avvio dell’esercizio
7.1
Qualora il FRANCHISEE ne faccia espressa richiesta il FRANCHISOR fornirà
dietro corrispettivo, fatti salvi gli elementi considerati obbligatori, tutto il
materiale hardware (ivi compresi i collegamenti) e software necessario per
l’attività e la partecipazione alla Rete (Integra).
7.2
Il FRANCHISOR si impegna altresì a fornire al FRANCHISEE, gratuitamente,
l’indicazione del soggetto disponibile a sottoscrivere la polizza assicurativa di cui
all’art. 16 e di quello disponibile a rilasciare la fideiussione di cui all’art. 17
nonché una serie di ulteriori servizi di assistenza e consulenza ritenuti strategici
per l’avvio dell’attività del FRANCHISEE, il cui dettaglio e le cui modalità di
erogazione vengono riportate nell’allegato B al presente contratto. A tal proposito
le parti si danno atto che la gamma dei servizi messi a disposizione dal
FRANCHISOR in favore del FRANCHISEE potrà essere ampliata ovvero ridotta
in base alle determinazioni del FRANCHISOR e alle esigenze del FRANCHISEE.
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IV.
SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA
Art. 8) – Servizi di assistenza continuativi (standard)
8.1
Il FRANCHISOR assisterà il FRANCHISEE, per tutta la durata del contratto,
nella soluzione dei problemi connessi alla gestione dell’Esercizio al fine di
condurlo agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano le altre
delegazioni ACI. Tale assistenza si concreterà in attività di consulenza ed
assistenza
amministrativo-contabile,
commerciale
e
tecnica
nonché
di
aggiornamento professionale del personale del FRANCHISEE così come meglio
descritto nell’allegato C al presente contratto.
Art. 9) – Servizi aggiuntivi (liberi)
9.1 Il FRANCHISOR potrà inoltre fornire a richiesta del FRANCHISEE, e dietro
pagamento di compenso, ulteriori servizi a valore aggiunto, quali, a titolo
meramente esemplificativo, consulenza per la soluzione di problemi di
formazione del personale nonché in materia di tecniche di controllo e gestione. Il
dettaglio dei servizi aggiuntivi che potranno essere forniti dal FRANCHISOR
nonché le modalità di erogazione e i corrispettivi degli stessi verranno definiti in
apposita documentazione.
V.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL FRANCHISING
Art. 10) – Obblighi del FRANCHISEE
10.1 Il FRANCHISEE nell’ambito della promozione delle associazioni ACI si impegna
a ricevere le quote associative e versare le stesse al FRANCHISOR secondo le
modalità, i termini e le condizioni riportate nell’allegato D ed in Acimprendo.
10.2 Il FRANCHISEE è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la sua qualità di
impresa commerciale indipendente da quella del FRANCHISOR; tale indicazione
non dovrà interferire con la comune identità della rete di franchising derivante in
particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme dell’Esercizio.
10.3 Per tutta la durata del presente contratto il FRANCHISEE si impegna a mantenere
le assicurazioni di responsabilità civile a copertura di tutti i danni derivanti dallo
sfruttamento dell’Esercizio così come indicato al successivo art.16.
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10.4 Per quanto riguarda la dotazione informatica minima di cui deve essere dotato
l’Esercizio, il FRANCHISEE è tenuto ad adeguarsi, entro 12 mesi, alle
indicazioni fornite dal FRANCHISOR nell’allegato E relative alla parte hardware,
software e di connettività del sistema informatico dell’Esercizio.
Si concorda espressamente che le applicazioni informatiche ACI potranno subire
variazioni nel corso della vigenza del presente contratto in relazione alle politiche
commerciali adottate da ACI.
10.5 Il FRANCHISEE si obbliga espressamente a consentire al FRANCHISOR di
svolgere presso i locali all’interno dei quali verranno svolte le attività previste nel
presente contratto tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di controllare
che lo stesso sia arredato in maniera consona agli standard di qualità stabiliti dal
FRANCHISOR; qualora il FRANCHISOR ritenesse necessario rinnovare gli
arredi esistenti, in quanto non in linea con gli standard forniti, il FRANCHISEE si
impegna entro i successivi 12 mesi ad adeguare i locali alla progettazione del lay
out realizzata dal FRANCHISOR e alle indicazioni dal medesimo fornite.
10.6 Per l’eventuale adeguamento della dotazione informatica minima e per l’eventuale
rinnovo di arredi di cui rispettivamente ai precedenti commi 10.4 e 10.5, il
FRANCHISEE potrà essere tenuto ad effettuare un investimento stimato in €
2.200,00 per la dotazione informatica (pc, video, stampante secondo le specifiche
dell’allegato E) e € 2.000,00 circa per gli arredi per ogni postazione operativa.
10.7 Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il FRANCHISEE si
impegna a:
a) commercializzare direttamente nell’ambito della gamma dei servizi oggetto del
presente contratto tutti e solo i servizi prodotti dal FRANCHISOR o da questo
prescelti o autorizzati per la commercializzazione della rete di vendita. Eventuali
deroghe dovranno essere espressamente approvate dal FRANCHISOR;
b) regolamentare l’attività di Assistenza automobilistica della delegazione (qualora
svolga tale attività) con un apposito contratto con l’AC provinciale ed in regola
con le leggi vigenti. L’attività di riscossione tasse automobilistiche deve essere
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regolamentata tramite l’apposito contratto tra ACI, Ac provinciale e
delegazione.
c) mantenere in ottemperanza alle indicazioni del FRANCHISOR mantenere
l’Esercizio ad un adeguato livello di apparato tecnologico e hardware nonché di
decoro, curando in particolare l’osservanza della disciplina igienico - sanitaria e
delle norme che presiedono l’esercizio di attività di commercio al dettaglio;
d) essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza degli
impianti dell’Esercizio;
e) porre in essere tutti gli apprestamenti pubblicitari e promozionali che il
FRANCHISOR invierà presso l’Esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso
fornite di volta in volta;
f) non divulgare od utilizzare a profitto proprio o altrui, anche dopo la cessazione
del
contratto,
il
know-how
tecnico
ed
amministrativo
fornito
dal
FRANCHISOR, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di
FRANCHISEE, avendo cura di far rispettare tali impegni da tutti i suoi
dipendenti e/o collaboratori;
g) tenere
informato
il
FRANCHISOR
di
qualsiasi
miglioramento
e
perfezionamento che dovesse sviluppare in pendenza del presente contratto nella
conduzione dell’Esercizio e a consentire allo stesso il diritto di farne uso
liberamente;
h) permettere a rappresentanti o dipendenti del FRANCHISOR di accedere in tutti i
locali dell’Esercizio così da mettere in grado il FRANCHISOR di verificare
l’adempimento da parte sua degli obblighi assunti con il presente contratto;
i) osservare puntualmente ogni norma e contratto collettivo in materia di rapporti
di lavoro, anche sotto il profilo della previdenza, assistenza, assicurazione contro
gli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) attenersi alle direttive impartite dal FRANCHISOR relative alle politiche
commerciali conformandosi alle stesse al fine di raggiungere gli obbiettivi di
vendita e di sviluppo dell’associazionismo;
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k) attenersi alle direttive ed alle disposizioni impartite da ACIRETE in ordine
alle procedure relative al caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca
Dati Soci), avendo particolare cura di inserire i dati in modo completo ed esatto;
l) non trasferire la sede indicata alla lett. f) delle premesse, senza il preventivo
consenso del FRANCHISOR, salvo il caso di forza maggiore.
Art. 11) – Ambito territoriale
11.1 La presenza articolata e capillare del FRANCHISOR sul territorio della Provincia
viene attuata con criteri di valutazione basati su elementi significativi quali la
densità abitativa, l’entità del circolante, il fattore commerciale, la zona d’influenza
e altri aspetti degni di specifica considerazione. Ad ogni FRANCHISEE risulterà
pertanto assegnato un ambito territoriale conferente funzionalità di servizio ed
equilibrio di gestione.
11.2 Il FRANCHISEE prende atto che è in facoltà del FRANCHISOR istituire
delegazioni virtuali centralizzate accessibili via Internet, telefonicamente ovvero
secondo altri canali multimediali e diretti riconoscendo al contempo che
l’istituzione di tali delegazioni virtuali non costituisce violazione di quanto
previsto al precedente punto 11.1.
11.3 Il FRANCHISEE si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di
affiliazione per la gestione dell’Esercizio nonché ad esercitare altre attività al di
fuori di quelle previste nel presente accordo e di quelle eventualmente
contrattualizzate con altre direzioni dell’Ente ACI o con Società allo stesso
collegate, salvo espressa autorizzazione da parte di ACIRETE.
Infine il
FRANCHISEE, nell’ambito del generale obbligo di fare tutto quanto necessario e
opportuno al fine di promuovere e sviluppare l’attività disciplinata dal presente
accordo, si impegna a non svolgere attività promozionali e pubblicitarie al di fuori
dell’ambito territoriale e, più in generale a non porre in essere comportamenti
concorrenziali con il FRANCHISOR e con le altre delegazioni appartenenti alla
Rete del FRANCHISOR.
VI.
PROMOZIONE E MARKETING
Art. 12) – Rispetto delle politiche di comunicazione definite dal FRANCHISOR
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12.1 Per tutta la durata del presente contratto, il FRANCHISEE si impegna fin d’ora ad
agire nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dal
FRANCHISOR.
Art. 13) - Fornitura di articoli e prodotti
13.1 Nell’ambito di una generale attività di promozione del marchio ACI il
FRANCHISOR si impegna a fornire ed il FRANCHISEE ad esporre articoli,
prodotti e servizi contrassegnati dal marchio “ACI” o comunque prescelti dal
FRANCHISOR per la loro promozione e distribuzione attraverso la rete
commerciale.
13.2 Il FRANCHISEE si obbliga a rivenderli al pubblico secondo, rispettivamente, i
prezzi di listino ed i margini di ricarico che verranno, di volta in volta, indicati dal
FRANCHISOR
13.3 Le modalità operative e logistiche per l’esecuzione delle attività di cui al presente
articolo verranno definite dal FRANCHISOR in apposito documento, fermo
restando l’obbligo del FRANCHISEE a custodire i prodotti del FRANCHISOR
con la diligenza richiesta dalle norme di cui agli artt.1766 e ss. codice civile.
13.4 Fra i servizi già prescelti per la promozione e distribuzione attraverso la rete
commerciale, il FRANCHISOR mette a disposizione la vendita di servizi turistici
alle condizioni economiche riportate in allegato F. Trattandosi di attività
commerciale facoltativa, l'adesione ai servizi travel dovrà essere espressamente
indicata attraverso la sottoscrizione dell'allegato.
Art. 14) – Esclusiva merceologica e Giacenze di Magazzino
14.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente art.13, il FRANCHISEE si obbliga
espressamente a non vendere prodotti e servizi in concorrenza con quelli
contrassegnati dal marchio ACI o dal marchio di sue aziende controllate o
collegate, o comunque prescelti dal FRANCHISOR secondo quanto sopra
indicato.
14.2 A fronte dell’impegno sopra indicato, qualora il FRANCHISEE abbia giacenze di
magazzino di prodotti in conflitto merceologico con quelli contrassegnati dal
marchio ACI o comunque prescelti dal FRANCHISOR, quest’ultimo provvederà,
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secondo modalità e termini da concordarsi in buona fede tra le parti, al loro
smaltimento.
Art. 15) – Campagne di marketing
15.1 Il FRANCHISEE beneficerà di tutte le campagne di marketing intraprese dal
FRANCHISOR per conto dell’ACI ovvero da ACI medesima.
15.2 Il FRANCHISOR includerà il FRANCHISEE in qualsiasi documentazione
pubblicitaria in cui siano indicate le delegazioni della provincia di appartenenza,
edita e riedita dopo la data della sottoscrizione del presente contratto. Il
FRANCHISOR si impegna a non fare alcuna differenza in questi documenti tra il
FRANCHISEE e le altre delegazioni ACI.
15.3 Le parti si danno reciprocamente atto che tali azioni costituiranno delle
opportunità offerte alle delegazioni ACI da parte di ACIRETE e non devono in
alcun modo essere considerate degli obblighi da parte del FRANCHISOR,
dell’ACI o dell’Automobile Club Provinciale. A sua volta il FRANCHISEE potrà
a proprie spese promuovere iniziative e campagne pubblicitarie limitatamente alla
zona di sua competenza, previo esame ed autorizzazione scritta dei relativi
programmi da parte del FRANCHISOR. L’eventuale mancata risposta entro 30
giorni dalla richiesta inviata dal FRANCHISEE equivarrà ad approvazione.
VII.
ASSICURAZIONI E FIDEIUSSIONI
Art. 16) – Polizze Assicurative
16.1 Il FRANCHISEE stipulerà, entro 3 mesi dalla stipula del contratto, con primaria
Compagnia di assicurazione una polizza a garanzia dei rischi per furto e incendio
commisurata al valore dei beni mobili contenuti nell’Esercizio; il FRANCHISEE
stipulerà altresì entro la medesima data, una polizza a garanzia della responsabilità
civile verso terzi con un massimale di almeno €.250.000,00;
16.2 Il FRANCHISEE si impegna al pagamento puntuale dei premi di tali polizze
nonché ad aggiornare mensilmente i massimali, ove occorresse per mantenerli
adeguati ai rischi assicurati e comunque in misura non inferiore agli adeguamenti
ISTAT.
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Art. 17) – Fideiussioni
17.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il FRANCHISEE
consegnerà al FRANCHISOR, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle forniture pena in difetto l'inefficacia del contratto stesso - una fideiussione irrevocabile di
importo pari al canone franchising annuo rilasciata da un primario Istituto
Bancario o Assicurativo. Tale fideiussione sarà mantenuta in vita per tutta la
durata del contratto e per i successivi tre mesi.
17.2 Il FRANCHISOR si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento
l'adeguamento di tale garanzia in funzione della svalutazione monetaria e
dell'ammontare medio complessivo delle partite a proprio credito.
VIII. COMPENSI
Art. 18) – Compensi dovuti al FRANCHISOR
18.1 Al FRANCHISOR spettano i compensi indicati nell’allegato G. I canoni annuali
saranno rivalutati in base agli indici ISTAT. Al FRANCHISOR spetta inoltre il
canone per i servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 9 eventualmente richiesti
dal FRANCHISEE.
18.2 Nel caso in cui il presente contratto sia riferito ad una nuova delegazione, il
FRANCHISEE dovrà corrispondere al FRANCHISOR, contestualmente alla
sottoscrizione del presente contratto, un importo pari ad €. 3.000 più IVA a titolo
di fee di ingresso.
18.3 Resta inteso che sono inclusi nel compenso di cui al precedente comma 18.1 il
know-how ed i servizi per l’avvio dell’esercizio previsti negli artt. 6 e 7.
Art. 19) – Modalità di pagamento
19.1 I corrispettivi dovuti al FRANCHISOR così come sopra indicati saranno liquidati
dal FRANCHISEE secondo le modalità indicate nell’allegato H.
19.2 Resta inteso tra le parti che il FRANCHISEE in nessun caso, compreso eventuali
contestazioni in merito a pretesi inadempimenti del FRANCHISOR, potrà
rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti.
Art.20) – Compensi e politiche di incentivo per il FRANCHISEE
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20.1 Al FRANCHISEE, spettano i compensi indicati nella scheda “Compensi sulle
vendite di prodotti e servizi”. Si stabilisce espressamente che tali valori
potrebbero cambiare al termine di ogni anno solare in relazione alle politiche di
prodotto adottate da ACI. Tali variazioni saranno comunicate al FRANCHISEE
con il mezzo ritenuto più idoneo tra lettera ordinaria, fax, e-mail.
20.2 Inoltre verrà prospettata annualmente, in separata documentazione, una struttura
di incentivazione basata su obiettivi da raggiungere. I target di vendita da
raggiungere saranno determinati nell’ambito delle politiche commerciali del
FRANCHISOR con riferimento alla vendita dei prodotti e servizi di cui all’art. 13.
20.3 I compensi riconosciuti al FRANCHISEE verranno al medesimo liquidati secondo
le modalità indicate nell’allegato D.
IX.
INTUITUS PERSONAE
Art. 21) – Persone fisiche
21.1 Il presente contratto è stipulato in considerazione della persona del
FRANCHISEE; resta pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito
senza il consenso del FRANCHISOR. In caso di decesso del FRANCHISEE il
contratto sarà risolto di diritto qualora nei 60 giorni successivi alla conoscenza da
parte del FRANCHISOR del predetto evento, il FRANCHISOR non comunichi la
propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa del FRANCHISEE
che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
Art. 22) – Persone giuridiche e soggetti collettivi
22.1 Il presente contratto è stipulato in considerazione della compagine sociale e della
persona del legale rappresentante della società. Resta pertanto inteso che il
presente accordo non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso del
FRANCHISOR. Ogni modificazione della compagine sociale e della persona con
funzione di legale rappresentante legittimerà il FRANCHISOR a risolvere di
diritto il presente contratto.
Art. 23) – Documentazione
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23.1 Il FRANCHISEE all’atto della sottoscrizione del presente accordo dovrà allegare
tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa nonché i certificati
specificatamente elencati nell’Allegato I.
Art. 24) – Diritto di prelazione
24.1 Fatto salvo quanto sopra stabilito, il FRANCHISEE potrà trasferire a terzi a
qualsiasi titolo la proprietà o la gestione temporanea dell’Esercizio o della propria
azienda purché nel rispetto delle disposizioni previste dalle citate L. n. 264/91 e
11/94 e successive modificazioni o integrazioni. Tuttavia in tali ipotesi dovrà
informarne preventivamente il FRANCHISOR; in particolare il FRANCHISEE
darà comunicazione al FRANCHISOR delle trattative avviate in buona fede e/o
delle offerte ricevute indicando prezzo di cessione e tutte le altre condizioni
economiche dell’operazione proposta, a mezzo lettera raccomandata a.r.
24.2 Il FRANCHISOR potrà esercitare il diritto di prelazione – a condizioni uguali a
quelle comunicategli – mediante lettera raccomandata a.r. da inviare al
FRANCHISEE, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni successivi
al ricevimento della relativa comunicazione.
24.3 Decorso tale termine senza che il FRANCHISOR abbia esercitato il diritto di
prelazione, lo stesso sarà considerato rinunziatario e il FRANCHISEE potrà
cedere o locare l’Esercizio o l’azienda, fatto salvo per il FRANCHISOR il diritto
di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art.28.
24.4 Del pari qualora il FRANCHISEE possieda più esercizi commerciali per la
medesima attività e intenda stipulare nuovi accordi di affiliazione per la gestione
di uno o più di essi, dovrà informarne preventivamente il FRANCHISOR e
preferire quest’ultimo a parità di condizioni rispetto ad altre imprese interessate.
Art. 25) –Trattamento dati personali
25.1 Il FRANCHISEE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le
modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art.7
del citato decreto con particolare riguardo alla possibilità di integrazione,
modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte
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al relativo utilizzo inoltrando specifica formale richiesta al FRANCHISOR. Con
la sottoscrizione del presente contratto il FRANCHISEE rilascia il proprio
consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità i) imposte dagli
obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e ii) necessarie e/o utili per
l’esecuzione del presente accordo nonché per tutte le attività e finalità comunque
correlate.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26) – Durata
26.1 Il presente contratto avrà una durata pari a 3 (tre) anni con decorrenza dal
………….al …………... Alla scadenza il contratto si rinnoverà di anno in anno
salvo disdetta da comunicarsi tramite raccomandata A/R almeno 3 mesi prima
della scadenza.
Art. 27) – Risoluzione
27.1 Il FRANCHISOR, potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto
immediato ai sensi dell’art. 1456, cod. civ., mediante comunicazione, inviata a
mezzo raccomandata a.r., con la quale egli dichiari di volersi avvalere della
presente clausola risolutiva espressa:
a. nel caso in cui il FRANCHISEE si renda inadempiente agli obblighi qui
previsti ed in particolare agli obblighi previsti in tema di:
•
uso e tutela del marchio
•
ritardo nel pagamento dei compensi dovuti al FRANCHISOR
•
modalità di esecuzione del franchising
•
promozione e marketing
•
assicurazioni e fideiussioni
•
intuitus personae
b. nel caso di cambiamento della compagine sociale dell’impresa del
FRANCHISEE ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto
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dell’Esercizio o dell’azienda, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra
il FRANCHISOR ed il terzo acquirente o locatario;
c. nel caso di assoggettamento del FRANCHISEE a fallimento o ad altra
procedura concorsuale ovvero quando lo stesso, ad insindacabile giudizio del
FRANCHISOR, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito
alla propria solidità economica;
d. nel caso in cui il comportamento del FRANCHISEE o dei suoi dipendenti
possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento del
FRANCHISOR , di ACI e dell’ACP;
e. qualora vengano meno i contratti intercorrenti tra il FRANCHISEE e l’ACP;
f. nel caso in cui ACP risolva uno o tutti i mandati con ACIRETE ovvero nel
caso in cui ACI risolva il contratto di licenza del marchio;
g. nel caso di mancato conseguimento, per 2 (due) anni anche non consecutivi,
degli obiettivi associativi minimi di volta in volta indicati.
27.2 Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa il FRANCHISOR potrà
esigere oltre al risarcimento del danno sofferto anche il pagamento immediato di
tutti i crediti non ancora scaduti.
27.3 Il FRANCHISEE dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di
risoluzione di diritto del presente contratto l’esistenza a proprio carico ovvero a
carico dei propri congiunti, conviventi, membri della compagine sociale,
dell’organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato nonché
di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto
Legislativo n.490/94 e precedenti normative antimafia.
27.4 Il FRANCHISEE dà atto che in dipendenza della risoluzione del presente
contratto per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od
altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
Art. 28) – Recesso
28.1 Il FRANCHISEE ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa
disdetta da comunicarsi, mediante lettera raccomandata a.r., al FRANCHISOR
Pag. 16 di 41
con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e
maturandi fino al termine del preavviso.
Art. 29) – Riservatezza
29.1 Il FRANCHISEE si impegna espressamente a non divulgare i documenti e le
informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza direttamente o indirettamente in
occasione dell’esecuzione del presente contratto e che gli vengono fornite a titolo
strettamente personale e confidenziale. Il FRANCHISOR si impegna a
comportarsi nello stesso modo per quel che riguarda le informazioni fornite dal
FRANCHISEE.
Art. 30) – Informazioni
30.1 Il FRANCHISEE dichiara di aver piena conoscenza, poiché edotto dal
FRANCHISOR anche mediante la consegna di specifica documentazione ( scheda
illustrativa allegata), sulle attività oggetto del presente contratto, sul profilo
economico e sociale del FRANCHISOR, sulla natura e composizione della rete
commerciale, nonché sulle altre informazioni di cui all’art. 4 della Legge 6
maggio 2004, n. 129.
Art. 31) – Norma di Chiusura
31.1 Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti
tra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione,
anche verbale, intercorsa tra le stesse o tra il FRANCHISEE e l’ACI o l’ACP.
31.2 Le parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole
non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante
parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le
clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la
stessa funzione.
31.3 L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra costituenti
violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti
che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto
adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Pag. 17 di 41
Art. 32) – Modifiche
32.1 Ogni modifica od integrazione al presente contratto ovvero ai suoi allegati non
sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato
per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà
essere fatto valere.
32.2 Le parti si danno atto che in aggiunta agli allegati richiamati nel presente
contratto, potranno essere allegati nuovi documenti purché negli stessi sia fatto
espresso riferimento al presente accordo e risultino debitamente sottoscritti da
entrambe le parti.
Art. 33) – Rinvio
33.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le
norme del codice civile, con particolare ma non esclusivo riguardo a quelle di cui
all’art. 1559 e seguenti non in contrasto con quanto qui pattuito.
Art. 34) – Comunicazioni
34.1 Ogni comunicazione riguardante la attuazione, la modifica o la risoluzione del
presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere
effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. ed indirizzata come segue:
a. se al FRANCHISOR:
ACI Informatica S.p.A. con sede in Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma
b. se al FRANCHISEE
………………… con sede in ……………,………………….
Art. 35) – Foro Competente
35.1 Qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto sarà di esclusiva
competenza del Foro di Roma, anche in deroga a eventuali fori facoltativi o
concorrenti.
Art. 36) – Registrazione – Oneri fiscali
Pag. 18 di 41
36.1 Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi
derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e
pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 D.P.R. n.
131 del 26 aprile 1986.
36.2 Le spese e gli oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono a carico
del FRANCHISOR.
Letto, confermato e sottoscritto.
…lì…
ACIRETE
Il FRANCHISEE
Direttore Generale
Dott. Enrico Gallo
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il FRANCHISEE dichiara di
approvare specificamente le seguenti clausole: art.5 (tutela del marchio), art.10
(obblighi
del
FRANCHISEE),
art.11
(ambito
territoriale),
art.14
(esclusiva
merceologica e giacenze di magazzino), art.16 (assicurazioni), art.17 (fideiussioni),
art.18 e 19 (compensi dovuti al FRANCHISOR e modalità di pagamento), artt. 21 e 22
(persone fisiche e persone giuridiche), art.24 (diritto di prelazione), art.25 (trattamento
dati personali), art.27 (risoluzione), art. 29 (riservatezza) e art. 35 (foro competente).
_______, lì _________
Il FRANCHISEE
Pag. 19 di 41
Pag. 20 di 41
ALLEGATO B
SERVIZI PER L’AVVIO DELL’ESERCIZIO
1)
assistenza nella progettazione del lay out dell’Esercizio, con particolare
riferimento alla sistemazione dei banchi, degli scaffali e degli arredi in generale;
2)
studio del potenziale commerciale dell’esercizio;
3)
formazione e addestramento professionale del FRANCHISEE e dei suoi
collaboratori preposti alla conduzione dell’Esercizio
4)
assistenza diretta presso l’Esercizio con proprio personale specializzato per un
periodo non superiore a dieci giorni, salvo diversi accordi particolari;
5)
assistenza indiretta tramite appositi strumenti telematici e di Back Office
6)
fornitura dell’insegna standard riproducente il Marchio, in caso di nuova
delegazione.
Misure insegna standard: cm 250X50 oppure 200X50 oppure 150x50.
FAC-SIMILE INSEGNA
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ALLEGATO C
SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA
A) Servizi di assistenza e consulenza continuativi
1)
consulenza commerciale e tecnica con proprio personale specializzato presso
l’Esercizio, con particolare riferimento all’andamento della sottoscrizione delle
quote associative, alla vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo, connotati
dal marchio ACI ed alla prestazione dei vari servizi;
2)
aggiornamento professionale del FRANCHISEE e del suo personale per quanto
attiene alle tecniche del servizio e agli sviluppi operativi che il FRANCHISOR
dovesse mettere a punto di volta in volta;
3)
fornitura al FRANCHISEE del manuale (Acimprendo) contenente le procedure
operative e le istruzioni per la gestione delle delegazioni .
4)
consulenza per la partecipazione del FRANCHISEE alle manifestazioni a premio
che il FRANCHISOR dovesse attuare fornendogli anche adeguati supporti
pubblicitari;
5)
controlli diretti e indiretti sull’attività dell’Esercizio al fine di segnalare
tempestivamente al FRANCHISEE eventuali irregolarità riscontrate per gli
opportuni interventi del caso;
6)
invio periodico di elaborati tecnici, per mettere il FRANCHISEE al corrente delle
eventuali variazioni di servizi, di prezzo e delle politiche commerciali attuati dal
FRANCHISOR;
7)
assistenza nella stipula di contratti con soggetti fornitori o partner del
FRANCHISOR al fine di consentire al FRANCHISEE di ottenere condizioni di
favore;
8)
analisi della zona territoriale di competenza del FRANCHISEE al fine di
promuovere iniziative di marketing mirate sul territorio.
9)
servizio di intranet finalizzato all’aggiornamento delle politiche di vendita, di
marketing, delle procedure operative, nonché dei dati relativi ai risultati di vendita.
Pag. 22 di 41
10) Rendicontazione mensile degli incassi realizzati dal FRANCHISEE e dei
compensi di sua spettanza (come da allegato D);
11) Emissione per conto del FRANCHISEE, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/72, così
come modificato dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, delle fatture relative ai
compensi di sua spettanza a norma dell’art. 10 e dell’allegato D al presente
contratto, ed invio mediante e-mail della copia della citata fattura al
FRANCHISEE per gli adempimenti di legge (registrazione, liquidazione, ecc.).
Pag. 23 di 41
ALLEGATO D
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO ACI
E MODALITA’ DI GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
‰
Modalità, termini e condizioni con cui il FRANCHISEE deve ricevere le quote
ACI e versare le medesime al FRANCHISOR:
-
il FRANCHISEE dovrà, prima di tutto, sottoscrivere una Delega Bancaria nei
confronti di ACIRETE, per consentirle di acquisire gli incassi associativi, alle
scadenze stabilite.
-
dopodiché i passi operativi saranno i seguenti:
1) Il FRANCHISEE vende una tessera (nuovo o rinnovo) ed incassa il relativo
importo.
2) ACIRETE, tramite Socio on Line, potrà individuare tutte le tessere vendute o
rinnovate in carico al singolo FRANCHISEE, anche se movimentate da altri
soggetti (AC/RID, ACI Informatica/Internet, Diners/Rinnovi).
3) ACIRETE provvederà quindi a realizzare un estratto conto mensile, riportante
tutte le posizioni associative di competenza del FRANCHISEE, acquisite o
rinnovate nel mese di riferimento. Tale estratto conto riporterà ovviamente
indicazione sia degli incassi realizzati che dei compensi di sua spettanza.
4) ACIRETE provvederà ad inviare tale estratto conto al FRANCHISEE, che potrà
quindi verificare i conteggi effettuati.
5) Il giorno 15 del mese successivo all’estratto conto, ACIRETE provvederà a
prelevare dal conto corrente del delegato gli incassi associativi da lui generati (così
come documentati nell’estratto conto) decurtati dei compensi per l’acquisizione di
soci, di competenza del FRANCHISEE.
6) Tali compensi saranno contestualmente fatturati dal FRANCHISOR per conto
del FRANCHISEE nel rispetto delle procedure prescritte dall’art. 21 del D.P.R. n.
633/72 in materia di fatturazione e assoggettati ad IVA ma non a ritenuta d’acconto.
Pag. 24 di 41
7) Il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di produzione, il
FRANCHISOR emetterà la fattura trattenendo l’originale di propria competenza ed
inviando al FRANCHISEE, all’indirizzo di posta elettronica, la copia della stessa.
8) Tutti gli adempimenti fiscali di registrazione e di liquidazione dell’imposta
esposta
nelle
predette
fatture
restano
nell’esclusiva
responsabilità
del
FRANCHISEE.
Eventuali variazioni di tali procedure saranno tempestivamente comunicate al
FRANCHISEE e formalizzate nel manuale operativo aggiornato in base alle
esigenze.
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ALLEGATO E
DOTAZIONE INFORMATICA MINIMA
Il FRANCHISEE è al corrente che per operare quale punto di servizio a marchio ACI è
necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche ACI. Se non già in
possesso, si impegna quindi a dotarsi autonomamente e con costi a proprio carico della
strumentazione tecnica necessaria a tal fine, in termini di:
Componenti hardware
Elaboratore Monoprocessore
Progr. Componente fisico
Architettura e Microprocessore:
Q.tà Specifiche
Note
1.1.
Architettura
Scalabile per alte prestazioni
1.2.
Microprocessore
n° 1
Processore classe Intel Pentium IV
o superiore
1.3.
Scheda Madre
n°1
Architettura monoprocessore
1.4.
BUS di sistema (Front Side Bus)
Frequenza ≥ 133 Mhz
Certificata per Microsoft Windows 2000 e Windows XP
BIOS esteso, aggiornabile, capacità ≥ 256 KB, supporto della
tecnologia Ultra DMA .
Con on board : 2 porte seriali ; 1 porta parallela ; 2 porte usb ;
2 porte PS2
A 64 bit protetto da tecnologia ECC
Memoria RAM:
1.5.
Quantità di memoria RAM
≥ 256 MB
≥ 133 Mhz, , tempo di accesso ≤ 10 ns, con supporto della
tecnologia ECC se possibile.
Supporto Audio e Video:
1.6.
Governo audio
A 16 bit
Opzionale, anche integrato nella piastra madre
1.7.
Governo video
SVGA AGP 4X
Integrato nella piastra madre o nell’alloggiamento per scheda
video AGP 4X con 8 mega di RAM video (requisito minimo).
1.8.
Risoluzione minima supportata
800x600
Interfacce di connessione:
1.9.
Interfaccia di rete locale (LAN)
n° 1
Mediante adattatori di rete
Ethernet PCI 10/100
Connettore RJ45. Il funzionamento dell’adattatore deve essere
garantito con entrambi i tassi di trasferimento (10 Mb/s e 100
Mb/s). L’adattatore può essere anche integrato nella piastra
madre, deve essere certificato per Microsoft Windows 2000 e
Windows XP.
1.10. Unità floppy disk
n° 1
3,5” da 1,44 MB
1.11. Unità CD-ROM
n° 1
EIDE o IDE ATAPI
Deve essere compatibile al 100% in lettura con il formato da
720 Kb
Bootable, almeno 32X, senza caddy
1.12. Unità CDRW ( masterizzatore )
n°1
EIDE
-(Componente opzionale per l’archiviazione dei dati)
1.13. Unità Hard disk
n°≥ 1
Capacità complessiva ≥ 40 GB
n° 1
A 2 o 3 tasti
Periferiche di I/O:
-Software di masterizzazione compreso
Tempo di accesso < 9,5 ms, velocità di rotazione ≥ 7200 rpm,
supporto della tecnologia SMART e supporto della tecnologia
Ultra ATA .
Dispositivi di I/O:
1.14. Dispositivo di puntamento (mouse)
Corredato di tappetino
Pag. 26 di 41
1.15. Tastiera
n° 1
Italiana estesa 104 o 105 tasti
1.16. Video
n° 1
17” a colori SVGA, basse
emissioni,
oppure
15” a colori SVGA, basse
emissioni,
risoluzione massima non
interlacciata 1024x768 ad almeno
75 Hz,
dot-pitch ≤ 0,28 mm
Compatibile con le Raccomandazioni della Commissione
Europea riguardanti la valuta europea (AltGr+E).
Conforme alle normative vigenti, agli standard ISO 9241-3,
MPR II e TCO ’99, nonché alle specifiche Energy Star
dell’EPA; compatibile con le Raccomandazioni della
Commissione Europea riguardanti la valuta europea
Caratteristiche fisiche:
1.17. Telaio del Modulo Base
Desktop ; Middletower ;
Microtower
200 – 240 V/ 50Hz
1.18. Alimentazione
1.19. Alimentatore
n° 1
Cavo di alimentazione con spina SHUCO
Potenza ≥ 300 Watt
Componenti software
Progr Componente fisico
2.1. Sistema Operativo
2.2.
Software di navigazione per Internet
Q.tà Specifiche
1
Consigliati :
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
1
Microsoft Internet Explorer 5.5
SP2 o successive
Note
Precaricato, completo di relativa licenza d’uso
Precaricato, completo di relativa licenza d’uso
• Linea telefonica ISDN dedicata totalmente e unicamente alla trasmissione dati nei
confronti di ACI;
• Servizi di connessione (attualmente Mosaico o Integra) per l’accesso al Sistema
Informativo ACI e quindi a tutti i servizi centrali erogati da ACI (oltre a SOCIO
on LINE, EPICA, STA, Visure PRA etc). Per poter usufruire dei servizi di
connettività il FRANCHISEE deve aderire ad una delle seguenti soluzioni
proposte da ACI:
o Mosaico, canone annuo pari a 387 € + IVA, con traffico telefonico
(chiamata su numero 06) a carico del FRANCHISEE
o Integra, con canone annuo pari a 1.330 € + IVA, con traffico telefonico a
carico di ACI su numero verde o ADSL, connessione ad Internet, 3
caselle di posta e assistenza privilegiata su numero verde
• POS (terminale per il pagamento via telematica di prodotti e servizi):
Disponibilità ed utilizzazione nel punto vendita di un sistema di pagamento POS
abilitato alle principali carte di credito ed al Bancomat. Nel caso in cui il
FRANCHISEE sia sprovvisto di tale apparecchio, il FRANCHISEE si impegna sin
d’ora ad attivare tale modalità di pagamento; a tal fine il FRANCHISOR proporrà
un’offerta relativa al canone per il servizio POS.
Pag. 27 di 41
ALLEGATO F
Data. …….....
Spett.le
Ventura S.p.A.
Via Comune Antico, 43
20125 MILANO
Spett.le
ACI Informatica – Divisione ACI
Rete
Via Solferino, 32
00185 ROMA
OGGETTO: ALLEGATO VENDITA SERVIZI TURISTICI FORMULA LIGHT
In riferimento all’accordo quadro fra Automobile Club d’Italia e Ventura, relativo alla distribuzione di
prodotti turistici ai soli soci ACI e all’accordo quadro fra Ventura e ACI Rete, nonché al nostro contratto
di franchising con ACI rete, Vi confermiamo con la presente di voler aderire all’iniziativa e di impegnarci
pertanto all’accesso ed utilizzo dei servizi secondo le condizioni economiche ed operative riportate di
seguito.
In particolare Vi richiediamo l’attivazione dei seguenti servizi:
Pratiche turismo (pacchetti e/o servizi turistici)
Hotel dedicati
Car Rental
Desideriamo inoltre richiedere attivazione del seguente servizio:
Biglietteria aerea nazionale ed internazionale
La presente annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto e verbale esistente in materia.
Delegazione di (timbro e firma)
..................................................................
VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43
T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it
Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009
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CONDIZIONI ECONOMICHE ED OPERATIVE
ATTIVAZIONE
L’attivazione di tutti i servizi turistici non prevede NESSUN COSTO
ALLESTIMENTO DEL PUNTO VENDITA
L’allestimento del punto vendita si basa sulla scelta obbligatoria di almeno 1 elemento fra quelli indicati:
• Totem (tipo A o B)
• Insegna segnaletica (sospesa o a bandiera)
• Vetrofania
• Cartello Vendita Soci
FORMAZIONE
E’ prevista per il punto vendita la possibilità di partecipare ad un corso di formazione, che si può tenere
presso il punto vendita o presso le Sedi di Ventura di Roma e/o Milano, come indicato nel Modulo “Beni
e Servizi”
MATERIALI OPERATIVI
Si tratta di costi relativi all’acquisto di beni necessari all’ attività di informazione e vendita di prodotti
turistici destinati ai soci ACI. L’indicazione dell’elenco dettagliato e dei costi è riportata nella tabella
“Beni e Servizi”.
ACCESSO OPERATIVO AI SERVIZI
L’accesso al servizio di vendita pacchetti turistici avviene attraverso Booking Centre e attraverso l’Area
Riservata dei sito Internet Ventura.
L’accesso aI servizi di Biglietteria aerea, di Hotel dedicati e di Car Rental avverrà esclusivamente on-line
attraverso l’Area Riservata dei sito internet di Ventura.
Il punto vendita sarà informato della User Id e Password necessarie per svolgere le attività .
Per i Punti Vendita che richiedono il servizio di biglietteria aerea, è previsto il pagamento di un canone
annuo.
COSTI DI CONSEGNA
I costi di consegna dei documenti di viaggio sono a carico del punto vendita
VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43
T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it
Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009
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RIMBORSO SPESE
Il rimborso spese della delegazione verrà calcolato in misura sulla base deI regimi commissionali
percentuali riportati in tabella, variabili in funzione delle tipologie di servizio travel offerte ai soci:.
Tali suddetti regimi commissionali, siano essi riferiti a commissioni base che a over commission,
potranno essere soggetti a variazioni positive e negative in base a modifiche di mercato e/o di politiche
commerciali di Ventura.
TIPOLOGIA
%
Pratiche di turismo (pacchetti e/o servizi 7% (su importi
turistici) su prodotto dedicato e/o TO commissionabili TO)
contrattualizzati preferenziali (2)
Pratiche di turismo (pacchetti e/o servizi 7% (su importi
turistici) su TO contrattualizzati non commissionabili TO)
preferenziali (2)
Pratiche di turismo (pacchetti e/o servizi 4% (su importi
turistici) su TO non contrattualizzati
commissionabili TO)
Biglietteria aerea nazionale ed internazionale Piena
Hotel dedicati
Car rental
5%
0%
NOTE
Prenotazione tramite booking centre
oppure on-line sul sito internet di
Ventura; addebito al pdv di € 5 a
pratica (1)
Prenotazione tramite booking centre
oppure on-line sul sito internet di
Ventura; addebito al pdv di € 5 a
pratica (1)
Prenotazione tramite booking centre
oppure on-line sul sito internet di
Ventura; addebito di € 5 a pratica (1) (2)
Variabile in funzione dei cambiamenti
di mercato; addebito al pdv di € 3 a
biglietto emesso (1). Pagamento on-line
con carta di credito del cliente o del
punto vendita
Addebito di € 5 a transazione (1)
Tariffe riservate - Pagamento diretto del
cliente. Applicazione al cliente di una
fee di € 5. Nessuna fee addebitata
(1) I prezzi del servizio (fee) possono essere parzialmente o totalmente recuperati dal socio, secondo
tabella fornita da Ventura
(2) Sulla pratica di TO contrattualizzati preferenziali viene applicato lo sconto del 5%al socio ACI.
La lista di TO contrattualizzati preferenziali è sempre consultabile sull’Area Riservata del sito
Ventura.
SCADENZA CONTRATTUALE
Il presente accordo commerciale ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Ciascuna
delle parti potrà in qualsiasi momento risolvere detto accordo tramite comunicazione scritta inviata con
almeno 90 giorni di preavviso.
VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43
T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it
Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009
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CONDIZIONI FINANZIARIE
Modalità pagamento del corrispettivo per allestimenti, materiale operativo, corsi di formazione e canone
Biglietteria (1° anno)*
Il pagamento di quanto dovuto avverrà con le stesse modalità di pagamento dei canoni ACI Rete solo ed
esclusivamente se l’ordine è contestuale alla sottoscrizione del contratto generale di Franchising con ACI Rete.
In caso di ordini successivi e/o integrativi, il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore
di Ventura.
* I canoni successivi saranno addebitati ad inizio anno solare.
Pagamento dei volumi incassati a nome e per conto di Ventura Spa e relativi alla vendita di pacchetti
turismo
Per tutte le tipologie di servizio oggetto del presente accordo, il pagamento degli importi sarà effettuato
anticipatamente alla fornitura, pagando il prezzo lordo del servizio.
Pagamento di Ventura Spa dei rimborsi spese sulle vendite generate dal Punto Vendita
Gli importi relativi ai rimborsi spese spettanti al Punto Vendita e specificatamente riepilogate nell’estratto
conto di fine mese, verranno saldati con bonifico il giorno 20 del mese successivo, con contestuale
compensazione del totale fee a debito del punto vendita.
COORDINATE BANCARIE
N° Identificativo del Punto di Vendita ACITravel light
…………...
Indirizzo…….............................................…………....................
Cap/Città ................................................…….………………….
Telefono ………………………… Telefax …………..………... mail …………………………………...
______________________________________________________________________________
Coordinate del Punto di Vendita
Istituto di credito ……………………………………………………………………….… Agenzia n. ……
Indirizzo …..………………………………………………………………………………………………….
Cap/Città ..…………………………………………………………………………………………………..
Conto Corrente n.………………… intestato a …………………………..………………………………
ABI ……………………
CAB ………………………
CIN ………………….
Nome e Cognome del delegato …………………………………………………………………………….
DATA
...............................
FIRMA
..............................................................……
_____________________________________________________________________________
Coordinate di Ventura Spa
Istituto di credito BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Filiale di MILANO GIOIA
Indirizzo Via Melchiorre Gioia, 28
Cap/Città 20124 - MILANO
Conto Corrente n. 000000073074
intestato a Ventura Spa
ABI 05428
CAB 01609
CIN N
Il Responsabile Amministrativo di Ventura Spa
DATA ..............................
FIRMA ..............................................................……
VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43
T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it
Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009
Pag. 31 di 41
MODULO RICHIESTA BENI E SERVIZI
TIPOLOGIA
TOTEM A
TOTEM B
INSEGNA SOSPESA
INSEGNA A BANDIERA
QUADRI ACI TRAVEL
VETROFANIA
CARTELLO
1000 PORTADOCUMENTI
RISMA DI CARTA DA 1000
FOGLI
PER
OFFERTE
DI
VIAGGIO
CORSO
DI
FORMAZIONE*
PRESSO IL PUNTO VENDITA
PER 1 ADDETTO
CORSO
DI
FORMAZIONE
PRESSO SEDI VENTURA DI
ROMA E MILANO PER 1
ADDETTO
CANONE ANNUO BIGLIETTERIA
AEREA
QUANTITA’
PREZZO UNITARIO
Euro 315,00 + iva
Euro 315,00 + iva
Euro 85,00 + iva
Euro 56,00 +iva
Euro12,00 + iva
Euro 25,00 + iva
Euro 3,00 + iva
Euro 400,00 +iva
Euro 100,00 + iva
Euro 250 + iva (escluso
spese trasferta)
Euro 100 + iva (escluse spese
di trasferta)
Euro 150,00 – iva
Euro
TOTALE
* Per gruppi minimo di 6 persone
DATA ..............................
TOTALE
FIRMA ..............................................................……
VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43
T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it
Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009
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ALLEGATO G
COMPENSI DOVUTI AL FRANCHISOR
Determinazione del compenso
IL FRANCHISEE dovrà corrispondere al FRANCHISOR i seguenti importi con le
modalità di pagamento descritte nell’allegato H:
- canone base annuale (compenso per l’uso del marchio) € ………..,oltre IVA
- canone annuale per servizi aggiuntivi di cui all’art. 9 € 0
- importo per l’insegna standard prescelta di cui all’art. 4 (come specificato nella
scheda di prenotazione insegna nell’allegato L) €…………,oltre IVA
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ALLEGATO H
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI AL FRANCHISOR
1. CANONE FRANCHISING:
-
modalità di pagamento: RID Bancario
-
condizioni di pagamento: pagamento al 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio
2. SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA CONTINUATIVI: importi
compresi nel canone franchising
3. SERVIZI AGGIUNTIVI:
-
modalità di pagamento: RID Bancario
-
condizioni di pagamento: 30 giorni data fattura.
4. FEE DI INGRESSO:
-
modalità di pagamento: RID Bancario
-
condizioni di pagamento: 30 giorni data fattura.
5. INSEGNA:
-
modalità di pagamento: RID Bancario
-
condizioni di pagamento: importo da corrispondere in tre anni, in rate trimestrali di
pari importo abbinate al pagamento del canone di franchising
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ALLEGATO I
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1)
Copia dell’autorizzazione per l’attività di consulenza automobilistica
rilasciata dalla Provincia.
2)
Planimetria dei locali
3)
Contratto di locazione o atto notarile attestante la proprietà dell’immobile
4)
Nullaosta rilasciato dalla ASL competente*
5)
Certificato di residenza*
6)
Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura o presso
il Tribunale
7)
Certificato CCIAA in copia
8)
Certificato attribuzione P.IVA
Inoltre per le persone giuridiche:
1)
atto costitutivo
2)
statuto sociale
3)
ultimo bilancio regolarmente approvato*
4)
certificato di iscrizione camera di commercio
5)
certificato antimafia o documento equivalente
* Documenti non richiesti per i Delegati rinnovanti
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ALLEGATO L
SCHEDA DI PRENOTAZIONE INSEGNA
Codice
Delegazione
SEDE A.C.
Città
Titolare
Via/Piazza
Tel.
CAP
E-Mail
INSEGNA
150x50x15
€ 330.00+IVA
Con Logo SARA
BOTTONE
Fax
(Indicare quantità nel riquadro corrispondente alla misura. Se fuori standard indicare quantità e misure)
200x50x15
€ 345.00+IVA
SI
250x50x15
Fuori Standard
€ 365.00+IVA
Su preventivo
NO
STENDARDO
€ 300.00+IVA
TIPOLOGIA INSEGNA SCELTA
€ 75.00+IVA
Cassonetto
Vetrofania
Messa in opera a carico del delegato.
DIMENSIONI VETRINA/LUCE/PORTA sopra cui applicare l'insegna
Porta/luce/vetrina Principale
Porta/luce/vetrina Secondaria
Si richiede Produzione
Si richiede Preventivo
Si richiede CD Rom con impianti di stampa per produzione insegna a carico del franchisee
ATTENZIONE:
Tutti gli adempimenti, comprese le autorizzazioni, i costi e le tasse inerenti l'installazione ed il mantenimento
dell'insegna e/o qualsiasi costo e tassa dovesse essere in futuro introdotta relativamente all'insegna stessa,
sono a carico del richiedente. Le insegne non potranno essere montate se non in possesso di tutte le necessarie
autorizzazioni. Sarà cura del richiedente custodire l'insegna prodotta prima dell'installazione.
Data Richiesta
Firma e Timbro del Richiedente
Per insegne fuori misura o altre problematiche contattare Aci Rete 06/52999999
PARTE RISERVATA AD ACI RETE
Data invio scheda
Data consegna Insegna
Fatturare a:
Importo €
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SCHEDA ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI
FRANCHISING ( informazioni di cui all’art. 4 della L. 6 maggio 2004 n. 129)
1. Principali dati relativi dell’affiliante
ACI Informatica S.p.A.- Divisione ACI Rete, con sede in Roma, Via Fiume delle
Perle, n. 24, Cap. Soc. € 2.064.000,00, Cod. Fisc. 00405030586 e P.IVA
00883311003, iscritta nel Registro Imprese Roma n. 194/61 – R.E.A. n. 268993
C.C.I.A.A. Roma.
2. Sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività
ACI è un Club che si pone l’obiettivo di promuovere l’automobilismo e diventare il
punto di riferimento principale dell’automobilista italiano.
Tutta l’articolata azione della Federazione ACI e delle società collegate, vede quindi
come interlocutore l’automobilista privilegiando, in particolar modo, il socio ACI.
L’azione nei confronti dell’automobilista e del Socio, si articola su quattro direttrici
principali:
1) Sviluppo dell’associazionismo ACI.
2) Tutela degli interessi dell’automobilista.
3) Servizi per la mobilità e la sicurezza stradale.
4) Promozione di attività sportive automobilistiche.
La tessera associativa è il perno dell’offerta di servizi ai Soci e agli automobilisti in
generale.
Pertanto l’attività della delegazione si concentra nella vendita delle attività
associative, nella cura dei soci e dei clienti. Inoltre la delegazione potrà svolgere le
attività di consulenza automobilistica come previsto dalla legge e tutte le attività
commerciali che Aci Rete proporrà agli affiliati.
3. Lista degli affiliati e dei punti vendita dell’affiliante
L’elenco completo delle circa 1500 delegazioni ACI è consultabile all’indirizzo
internet: www.aci.it/wps/portal/_s.155/2617
Pag. 37 di 41
L’elenco delle delegazioni aderenti al network Aci Rete è consultabile sulla intranet
Aci Rete accessibile da Mosaico.
Entrambe gli elenchi posso essere forniti a richiesta sotto forma di archivio
elettronico.
4. Indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con
relativa ubicazione negli ultimi 3 anni
Dall’avvio dell’attività di Aci Rete (gennaio 2003) i punti vendita aderenti sono
stati:
Gennaio 2003
228 nelle province di : BL, BO, NO, PG, RM, LE
Dicembre 2003 454 nelle province di :BL, BO, NO, PG, RM, LE, MT, AO, RN,
TV,VR, AN, AP, GR, RI, TE, TR, VT, AV, SA, TA.
Gennaio 2004 614 nelle province di : BL, BO, NO, PG, RM, LE, MT, AO, RN,
TV,VR, AN, AP, GR, RI, TE, TR, VT, AV, SA, TA, PD, PR, PV, VA, AR, FR, LT,
PS, BA.
Aprile 2004 649 nelle province di : BL, BO, NO, PG, RM, LE, MT, AO, RN,
TV,VR, AN, AP, GR, RI, TE, TR, VT, AV, SA, TA, PD, PR, PV, VA, AR, FR, LT,
PS, BA, SI, BR, CS.
Dall’avvio dell’attività di Aci Rete (gennaio 2003) le delegazioni chiuse facenti
parte del network Aci Rete sono le seguenti:
Sigla AC Codice PdV
PG
PG
PG
BO
SA
PG
TE
TR
TA
TA
TA
PG033
PG032
PG012
BO004
SA021
PG053
TE022
TR022
TA004
TA036
TA023
Località
Data Chiusura
Trestina-Città di Castello
San Giustino
Città della Pieve
Bologna
Nocera Inferiore
Ellera Umbra
San Nicolò a Tordino
Terni
Martina Franca
Taranto
Taranto
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04/02/2003
04/02/2003
19/02/2003
31/03/2003
14/04/2003
15/05/2003
30/06/2003
30/06/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
Sigla AC Codice PdV
TA
PG
TA
SA
TA
SA
SA
TA
TA
AN
SA
VR
LE
SA
PG
SA
BO
PG
RM
RM
SA
SA
NO
AO
VR
AV
CS
CS
RM
TE
AV
VA
TA
RN
RM
LT
LE
FR
TA054
PG015
TA003
SA063
TA053
SA040
SA031
TA047
TA033
AN025
SA098
VR040
LE036
SA112
PG001
SA084
BO053
PG037
RM267
RM264
SA092
SA091
NO027
AO106
VR049
AV035
CS023
CS011
RM065
TE023
AV065
VA024
TA041
RN047
RM227
LT033
LE043
FR027
Località
Data Chiusura
Taranto
Gualdo Tadino
San Giorgio Jonico
Capaccio
Taranto
Postano
Amalfi
Martina Franca
Massacra
Cupramontana
Capaccio
Isola della Scala
Lecce
Salerno
Ellera Sabina
Salerno
Granarolo
Bastia Umbra
Roma
Roma
Salerno
Marina di Camerota
Novara
Aosta
Cologna Veneta
Monteforte Irpino
Villapiana
Rende
Tor San Lorenzo
Castelnuovo Vomano
Torella dei Lombardi
Laveno Mombello
Taranto
Rimini
Castel di Guido
Sezze
Lizzanello
Frosinone
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01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/07/2003
01/08/2003
12/08/2003
04/12/2003
11/12/2003
01/01/2004
07/01/2004
12/01/2004
01/02/2004
01/02/2004
01/02/2004
06/02/2004
18/02/2004
18/02/2004
04/03/2004
08/03/2004
15/03/2004
16/03/2004
18/03/2004
18/03/2004
16/04/2004
27/05/2004
01/06/2004
01/06/2004
01/06/2004
10/06/2004
29/07/2004
01/09/2004
19/09/2004
30/09/2004
Dall’avvio dell’attività di Aci Rete (gennaio 2003) le nuove delegazioni aperte
facenti parte del network Aci Rete sono le seguenti:
Sigla AC Codice PdV
BO
LT
LT
LT
PG
AV
VR
AO
TA
SA
LE
TE
PS
VR
PS
FR
SA
VA
VA
VA
VA
VA
PR
PR
PR
PR
TE
FR
LE
TE
LE
RM
RN
PR
BO
BO062
LT035
LT034
LT033
PG001
AV101
VR055
AO106
TA055
SA117
LE043
TE034
PS023
VR050
PS001
FR038
SA118
VA031
VA030
VA032
VA033
VA034
PR082
PR083
PR081
PR012
TE011
FR040
LE040
TE035
LE041
RM320
RN051
PR084
BO063
Località
Casalecchio Reno
Itri
Roccagorga
Sezze
Ellera Sabina
S. Angelo dei Lombardi
Bovolone
Aosta
Taranto
Capaccio
Lizzanello
San Nicolò a Tordino
Carpegna
Verona
Pesaro
Monte S. Giovanni Campano
Nocera Inferiore
Busto Arsizio
Varese
Gallarate
Tradate
Sesto Calende
Parma
Parma
Borgo Val di Taro
Parma
Roseto degli Abruzzi
Pico
Racale
Bellante
Ugento
Fonte Nuova
Rimini
Traversetolo
Bologna
Pag. 40 di 41
Data Apertura
20/01/2003
23/01/2003
23/01/2003
23/01/2003
19/02/2003
26/02/2003
11/03/2003
01/04/2003
16/06/2003
26/06/2003
01/07/2003
01/07/2003
04/09/2003
24/11/2003
05/12/2003
15/12/2003
16/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
17/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
01/01/2004
12/01/2004
01/02/2004
01/02/2004
01/02/2004
01/02/2004
01/03/2004
08/03/2004
01/04/2004
Sigla AC Codice PdV
GR
RM
RM
RM
PG
RI
LE
FR
TE
AO
GR056
RM321
RM322
RM216
PG055
RI013
LE044
FR042
TE036
AO107
Località
Grosseto
Roma
Roma
Pavona
Bastia Umbra
Passo Corese
San Cesario di Lecce
Frosinone
Castelnuovo Vomano
Aosta
Pag. 41 di 41
Data Apertura
01/04/2004
30/04/2004
01/06/2004
01/06/2004
21/06/2004
01/08/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/11/2004
01/11/2004