La tutela della lavoratrice in gravidanza, puerperio ed allattamento

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La tutela della lavoratrice in gravidanza, puerperio ed allattamento
La tutela della lavoratrice in
gravidanza, puerperio ed allattamento
La valutazione dei rischi
L’individuazione e la valutazione da
parte del Datore di lavoro dei fattori di
rischio per la sicurezza e la salute dei
propri dipendenti e la conseguente
elaborazione dei documenti procedurali
ed organizzativi per la loro eliminazione
o contenimento costituiscono l’elemento
centrale del D. Lgs. 81/2008.
D. Lgs. 81/2008 – Art. 18, comma 1 lett. c
Nella valutazione dei fattori di rischio e
nell’affidamento dei compiti lavorativi il Datore di
lavoro deve tener conto anche delle caratteristiche
della popolazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda quei soggetti che:
(lavoratori disabili)
- per stato di salute
- caratteristiche biologiche (lavoratori minori)
- condizione parafisiologica (lavoratrici madri)
possono risultare maggiormente suscettibili
all’azione delle noxae ambientali.
La gravidanza non è una malattia
ma un aspetto della vita quotidiana.
Tuttavia condizioni suscettibili di essere
considerate accettabili in situazioni normali
possono non esserlo più in gravidanza o nel
periodo del puerperio e dell’allattamento.
Comunicazione della Commissione della
Comunità Europea del 05/10/2000
Ambiente di lavoro
Lavoro notturno
Rumore
Rischio biologico
Vibrazioni
meccaniche
Postura
Radiazioni
ionizzanti
Metalli
Microclima
Antiparassitari
Solventi
Movimentazione manuale di carichi
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Art. 28 La valutazione dei rischi
.. deve riguardare tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei
lavoratori ...,
e quelli riguardanti le lavoratrici
in gravidanza, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 151/2001…..
DECRETO LEGISLATIVO
81/2008
Art. 29
Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
Il Datore di lavoro effettua la valutazione
dei rischi ed elabora il documento di
valutazione in collaborazione con il RSPP
ed il Medico competente
DECRETO LEGISLATIVO
81/2008
Art. 25
Obblighi del medico
competente
.. collabora con il Datore di lavoro alla
valutazione dei rischi ….. alla
predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori …..
D. Lgs. 151/2001
Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della
paternità
D. Lgs. 151/2001 Art. 7
(lavori vietati)
E’ vietato adibire le lavoratrici:
• al trasporto ed al sollevamento di pesi
• a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono riportati negli allegati A e B.
D. Lgs. 151/2001 Art. 11
(valutazione dei rischi)
• Fermo restando i divieti stabiliti dall’art. 7, il
Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs.
81/2008, valuta i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di cui all’Allegato C.
• Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro
rappresentanti per la sicurezza sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di
protezione e prevenzione adottate.
Procedura per l’applicazione
delle norme di tutela delle
lavoratrici in gravidanza,
puerperio ed allattamento.
Datore di lavoro
• valuta preventivamente, in collaborazione con il RSPP, il
Medico competente, il RLS i rischi presenti nell’ambiente
di lavoro, tenendo anche conto della possibilità della
presenza di lavoratrici gestanti o in allattamento
• identifica le eventuali mansioni/lavorazioni a rischio per le
lavoratrici in gravidanza o allattamento, integrando il
documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs.
81/2008) e definisce le misure di prevenzione e di
protezione che intende adottare
• informa le lavoratrici (ricordando loro la necessità di
comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza) ed il
RLS
Direzione Regionale
del Lavoro del
Veneto
Direzione Regionale
per la Prevenzione
del Veneto
Convenzione quadro in
materia di tutela delle
Lavoratrici madri
Datore di lavoro
Venuto a conoscenza dello stato di
gravidanza di una lavoratrice addetta a
lavorazioni a rischio
• la allontana immediatamente dalla
condizione di rischio
• verifica la possibilità di assegnarla ad altra
mansione compatibile, anche modificando
temporalmente le condizioni o l’orario di
lavoro, informando del provvedimento la
Direzione Provinciale del Lavoro
Datore di lavoro
• qualora, per motivi organizzativi od altro, le
modifiche della condizione di lavoro non fossero
possibili:
- Informa per iscritto la Direzione Provinciale del
Lavoro dichiarando i fattori di rischio cui è esposta
la Lavoratrice (modulistica appositamente predisposta);
- Indirizza la Lavoratrice alla Direzione Provinciale
del Lavoro per ottenere il provvedimento di
interdizione al lavoro.
Tutela delle lavoratrici madri
Il Datore di lavoro valuta
I rischi per la gravidanza
Individua i lavori vietati
ai sensi degli allegati A, B e C
I lavori non sono
di pregiudizio
I lavori sono di pregiudizio
Non c’è possibilità
di spostamento
Non esistono rischi
per la gravidanza
Allontanamento della lavoratrice
Comunicazione alla DPL
La DPL emette provvedimento
di interdizione al lavoro
C’è la possibilità
di spostamento
Assegnazione a nuova mansione
Comunicazione alla DPL
D. Lgs. 151/2001 Art. 17
(estensione del divieto)
Comma 2 e 3
Il Servizio Ispezione della DPL può disporre,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti Organi del SSN, l’interdizione al
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza,
per uno o più periodi, nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza.
Tutela delle lavoratrici madri
gravidanza patologica
ginecologo
medico del Distretto sanitario
Servizio Ispezione della DPL
Adempimenti medico legali
Denuncia sanitaria
-
allo SPISAL, ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 e
del Decreto Ministeriale del 14.01.2008 (elenco delle
malattie per cui è obbligatoria la denuncia)
-
all’INAIL ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 38/2000
(disposizioni in materia di assicurazione degli
infortuni e delle malattie professionali)
La finalità della denuncia è quella di assicurare agli
Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori
informazioni utili alla valutazione epidemiologica delle
malattie professionali ed alla programmazione degli
interventi di prevenzione primaria
Decreto 14.01.2008
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di
elevata probabilità
Lista II: malattie la cui origine lavorativa è di
limitata probabilità
Lista III: malattie la cui origine lavorativa è
possibile
Denuncia sanitaria
Nella denuncia, limitatamente alle liste I e II, va riportato
il codice identificativo della malattia correlata all’agente
causale (art. 2 Decreto 27.04.2007).
Agente
Malattia
Codice
Rumore otolesivo Ipoacusia perc. bilat.
I.2.01. H83.3
MMC
I.2.03. M47.8
I.2.03. M51.2
II.1.03. J70
Diisocianati
(MDI, TDI)
Spondilodiscopatie lomb.
Ernia discale lombare
Alveolite allergica
estrinseca