linee guida per la valutazione dei rischi ed
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linee guida per la valutazione dei rischi ed
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COMPORTAMENTO PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA GRAVIDANZA, DEL PUERPERIO E DELL’ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO Punto 1 – Introduzione Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53); Visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. Visto il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363; Considerata l’opportunità di riunire in un sintetico documento esplicativo ad uso interno le disposizioni in materia di tutela della maternità, con specifico riferimento alla salvaguardia della salute delle lavoratrici madri, puerpere od in allattamento e del nascituro; Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il Medico Competente, di concerto con i competenti Uffici Amministrativi dell’Amministrazione Centrale, emanano le seguenti Linee guida per la valutazione dei rischi ed applicazione delle procedure di comportamento per la corretta gestione della gravidanza, del puerperio e dell’allattamento fino a 7 mesi dopo il parto. Punto 2 – Oggetto e definizioni Le seguenti Linee Guida hanno ad esclusivo oggetto la valutazione del rischio cui possono essere esposte le lavoratrici madri, puerpere od in allattamento, l’individuazione delle attività lavorative considerate pericolose e delle attività lavorative ammesse dalla vigente normativa in materia, nonché le conseguenti azioni da porre in essere, sia da parte delle lavoratrici che da parte dei c.d. Responsabili dell’attività didattica e di ricerca. Per “lavoratrici”, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e delle presenti Linee guida, si intendono le docenti, le ricercatrici, il personale tecnico-amministrativo, le collaboratrici coordinate e continuative, le assegniste di ricerca, i Medici in formazione specialistica; oltre alle tirocinanti, le studentesse, le borsiste, le dottorande. La tutela si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi d'età. Per “responsabile della attività didattica o di ricerca”, ai sensi del D.Lgs. 626/94, del decreto MURST 363/98 e delle presenti Linee guida si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca. Punto 3 – Valutazione del rischio ed attività pericolose Devono essere considerati come estremamente rischiose e dunque incompatibili con lo stato di gravidanza, puerperio od allattamento, le seguenti situazioni: Ø L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti fisici quali radiazioni non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, sollecitazioni termiche e meccaniche, rumore superiore agli 80dBA o rumore di tipo impulsivo; Ø Condizioni di lavoro che comportino o possano comportare trasporto e sollevamento di carichi, condizioni microclimatiche estremizzate (t° molto elevate o molto basse, umidità relativa molto elevata, lavori all’esterno che espongano alle intemperie); Ø L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti chimici, in particolare quelli contraddistinti dalle frasi di rischio R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61 o comunque classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, antimitotici, derivati del mercurio, eccetera; Ø L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti biologici e/o lo svolgimento di attività comportanti la manipolazione di MOGM o di fluidi biologici, tessuti e cellule umane infette o potenzialmente infette. In particolare va assolutamente evitata l’esposizione al virus della rosolia, al Toxoplasma Gondii, al Citomegalovirus, al virus della Varicella e dello Zoster, al Mycobacterium Tubercolosis, al Parvovirus (Quinta Malattia), ai Virus della Epatite C e B, al Virus della immunodeficienza umana (HIV); Ø Lavori su scale mobili, impalcature e ponteggi; Ø Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario; Ø Lavori in orario notturno; Ø Uso di autovetture anche come passeggero; Ø Lavoro negli stabulari a contatto con animali da sperimentazione; Ø La donna, durante la gravidanza, non può svolgere attività in zone classificate o comunque essere adibita ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un milliesievert durante il periodo della gravidanza. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione (articolo 8 del D.Lgs. 151/01). La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta di agenti ovvero per esposizioni in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio, quali i laboratori universitari, ed è prevalente nei primi tre mesi della gravidanza. Le lavoratrici puerpere o in periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto, dovranno astenersi dall'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e non frequentare gli ambienti di lavoro ove essi sono impiegati. Per quanto attinente alle lavoratrici strutturate come Medici in formazione specialistica e/o tutte le lavoratrici operanti in regime di Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, può considerarsi come rischiosa l’attività tipica svolta nelle strutture indicate nell’Allegato A. Resta fermo quanto indicato negli allegati A, B e C del D.Lgsl. 151/01. Punto 4 – Attività ammesse Per le lavoratrici in gravidanza, puerpere od in allattamento, sono di norma consentite le attività d’ufficio, anche a contatto con il pubblico e l’uso di videoterminali in quanto non comporta rischi specifici né a carico dell'operatrice né del nascituro. Dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue ed osservate pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge. Valutazioni diverse potranno essere prescritte dal medico di fiducia della lavoratrice e/o dal Medico Competente. Punto 5 - Disposizioni generali per le lavoratrici Le lavoratrici, appena accertato lo stato di gravidanza, dovranno: Ø Informare il proprio Responsabile delle attività e il Direttore della struttura (o il Direttore della Scuola di Specializzazione per le gravide/puerpere inquadrate come Medico in formazione specialistica) che, previo accordo con il Medico Competente, indicherà le eventuali azioni per evitare qualsiasi rischio; Ø Informare i competenti Uffici della Sede Amministrativa, ovvero: - Ufficio Personale Docente (per docenti e ricercatrici) - Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo (per le lavoratrici tecnico- amministrative e le collaboratrici coordinate e continuative) - Ufficio Sanità (per le lavoratrici inquadrate come Medici in formazione specialistica) - Ufficio Selezione Personale (per le assegniste di ricerca) - Ripartizione Didattica e Ripartizione Servizi agli Studenti (per le tirocinanti, le studentesse, le borsiste, le dottorande) Ø Astenersi sia dal frequentare i laboratori didattici e di ricerca sia dallo svolgere le attività potenzialmente a rischio, in attesa di ricevere le indicazioni del caso. Ø Comunicare immediatamente al competente Ufficio di riferimento e al Servizio di Prevenzione e Protezione qualsiasi indebita forma di pressione che possa in qualsiasi modo contrastare con le indicazioni di cui alla presenti linee guida. Punto 6 - Disposizioni generali per i Responsabili dell’attività didattica e di ricerca Fermo restando il divieto di esposizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, ogni Direttore di struttura e ogni Responsabile dell'attività didattica o di ricerca deve adottare, con la collaborazione del Medico Competente e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, tutte le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata. L’esposizione al rischio può essere evitata modificando temporaneamente le mansioni, le condizioni o l'orario di lavoro, di concerto con l’Ufficio competente ai sensi del punto 3, che informerà le lavoratrici ed i loro Responsabili sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione da adottare. Ove la modifica temporanea della mansione, delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile si dovrà procedere all’allontanamento anticipato della lavoratrice rivolgendosi ai competenti Uffici di riferimento. In attesa delle indicazioni suddette la lavoratrice non deve svolgere attività potenzialmente a rischio. ALLEGATO A Elenco non esaustivo delle attività diagnostiche ed assistenziali da considerarsi come rischiose o potenzialmente rischiose per la salute della lavoratrice gestante, puerpera od in periodo di allattamento v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Radiologia (e comunque tutti i reparti in cui siano impiegati apparecchiature radiologiche) Oncologia Ambulatorio prelievi e Laboratorio di Analisi Pediatria Psichiatria Pneumologia Anestesiologia e Rianimazione Chirurgia (compreso il Day Surgery) Endocrinologia Odontoiatria Anatomia Patologica Ginecologia ed Ostetricia O.R.L. Medicina interna Malattie Infettive Gastroenterologia Neurologia e neurochirurgia Urologia, Nefrologia, Dialisi Oculistica Medicina Legale Medicina del Lavoro Dermatologia Ortopedia Reumatologia Cardiologia Ematologia Patologia Clinica