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linee guida per la valutazione dei rischi ed
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED APPLICAZIONE
DELLE PROCEDURE DI COMPORTAMENTO PER LA CORRETTA
GESTIONE DELLA GRAVIDANZA, DEL PUERPERIO E
DELL’ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO
Punto 1 – Introduzione
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53);
Visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
Visto il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363;
Considerata l’opportunità di riunire in un sintetico documento esplicativo ad uso interno le
disposizioni in materia di tutela della maternità, con specifico riferimento alla salvaguardia della
salute delle lavoratrici madri, puerpere od in allattamento e del nascituro;
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il Medico Competente, di concerto con
i competenti Uffici Amministrativi dell’Amministrazione Centrale, emanano le seguenti Linee
guida per la valutazione dei rischi ed applicazione delle procedure di comportamento per la
corretta gestione della gravidanza, del puerperio e dell’allattamento fino a 7 mesi dopo il
parto.
Punto 2 – Oggetto e definizioni
Le seguenti Linee Guida hanno ad esclusivo oggetto la valutazione del rischio cui possono essere esposte le
lavoratrici madri, puerpere od in allattamento, l’individuazione delle attività lavorative
considerate
pericolose e delle attività lavorative ammesse dalla vigente normativa in materia, nonché le conseguenti
azioni da porre in essere, sia da parte delle lavoratrici che da parte dei c.d. Responsabili dell’attività didattica
e di ricerca.
Per “lavoratrici”, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e delle presenti Linee guida, si intendono le docenti,
le ricercatrici, il personale tecnico-amministrativo, le collaboratrici coordinate e continuative, le
assegniste di ricerca, i Medici in formazione specialistica; oltre alle tirocinanti, le studentesse, le
borsiste, le dottorande.
La tutela si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento
fino al compimento dei sette mesi d'età.
Per “responsabile della attività didattica o di ricerca”, ai sensi del D.Lgs. 626/94, del decreto
MURST 363/98 e delle presenti Linee guida si intende il soggetto che, individualmente o come
coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca.
Punto 3 – Valutazione del rischio ed attività pericolose
Devono essere considerati come estremamente rischiose e dunque incompatibili con lo stato di
gravidanza, puerperio od allattamento, le seguenti situazioni:
Ø
L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti fisici quali radiazioni non ionizzanti, campi
magnetici statici, vibrazioni, sollecitazioni termiche e meccaniche, rumore superiore agli 80dBA o
rumore di tipo impulsivo;
Ø
Condizioni di lavoro che comportino o possano comportare trasporto e sollevamento di
carichi, condizioni microclimatiche estremizzate (t° molto elevate o molto basse, umidità relativa
molto elevata, lavori all’esterno che espongano alle intemperie);
Ø
L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti chimici, in particolare quelli contraddistinti
dalle frasi di rischio R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61 o comunque classificati come tossici,
molto tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, antimitotici, derivati
del mercurio, eccetera;
Ø
L’esposizione o potenziale esposizione ad agenti biologici e/o lo svolgimento di attività
comportanti la manipolazione di MOGM o di fluidi biologici, tessuti e cellule umane infette o
potenzialmente infette. In particolare va assolutamente evitata l’esposizione al virus della rosolia, al
Toxoplasma Gondii, al Citomegalovirus, al virus della Varicella e dello Zoster, al Mycobacterium
Tubercolosis, al Parvovirus (Quinta Malattia), ai Virus della Epatite C e B, al Virus della
immunodeficienza umana (HIV);
Ø
Lavori su scale mobili, impalcature e ponteggi;
Ø
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario;
Ø
Lavori in orario notturno;
Ø
Uso di autovetture anche come passeggero;
Ø
Lavoro negli stabulari a contatto con animali da sperimentazione;
Ø
La donna, durante la gravidanza, non può svolgere attività in zone classificate o comunque
essere adibita ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un milliesievert
durante il periodo della gravidanza. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività
comportanti un rischio di contaminazione (articolo 8 del D.Lgs. 151/01).
La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta di agenti ovvero per esposizioni in alcuni
ambienti considerati a potenziale rischio, quali i laboratori universitari, ed è prevalente nei primi tre
mesi della gravidanza.
Le lavoratrici puerpere o in periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto, dovranno
astenersi dall'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e non frequentare gli ambienti di lavoro ove
essi sono impiegati.
Per quanto attinente alle lavoratrici strutturate come Medici in formazione specialistica e/o tutte le
lavoratrici operanti in regime di Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, può
considerarsi come rischiosa l’attività tipica svolta nelle strutture indicate nell’Allegato A.
Resta fermo quanto indicato negli allegati A, B e C del D.Lgsl. 151/01.
Punto 4 – Attività ammesse
Per le lavoratrici in gravidanza, puerpere od in allattamento, sono di norma consentite le attività
d’ufficio, anche a contatto con il pubblico e l’uso di videoterminali in quanto non comporta rischi
specifici né a carico dell'operatrice né del nascituro. Dovranno comunque essere evitate posture
fisse e/o incongrue ed osservate pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge.
Valutazioni diverse potranno essere prescritte dal medico di fiducia della lavoratrice e/o dal
Medico Competente.
Punto 5 - Disposizioni generali per le lavoratrici
Le lavoratrici, appena accertato lo stato di gravidanza, dovranno:
Ø
Informare il proprio Responsabile delle attività e il Direttore della struttura (o il Direttore
della Scuola di Specializzazione per le gravide/puerpere inquadrate come Medico in formazione
specialistica) che, previo accordo con il Medico Competente, indicherà le eventuali azioni per
evitare qualsiasi rischio;
Ø
Informare i competenti Uffici della Sede Amministrativa, ovvero:
- Ufficio Personale Docente (per docenti e ricercatrici)
- Ufficio
Personale Tecnico
ed
Amministrativo
(per le lavoratrici tecnico-
amministrative e le collaboratrici coordinate e continuative)
- Ufficio Sanità (per le lavoratrici inquadrate come Medici in formazione specialistica)
- Ufficio Selezione Personale (per le assegniste di ricerca)
- Ripartizione Didattica e Ripartizione Servizi agli Studenti (per le tirocinanti, le
studentesse, le borsiste, le dottorande)
Ø
Astenersi sia dal frequentare i laboratori didattici e di ricerca sia dallo svolgere le attività
potenzialmente a rischio, in attesa di ricevere le indicazioni del caso.
Ø
Comunicare immediatamente al competente Ufficio di riferimento e al Servizio di
Prevenzione e Protezione qualsiasi indebita forma di pressione che possa in qualsiasi modo
contrastare con le indicazioni di cui alla presenti linee guida.
Punto 6 - Disposizioni generali per i Responsabili dell’attività didattica e di ricerca
Fermo restando il divieto di esposizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, ogni Direttore di
struttura e ogni Responsabile dell'attività didattica o di ricerca deve adottare, con la collaborazione
del Medico Competente e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, tutte le misure
necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata.
L’esposizione al rischio può essere evitata modificando temporaneamente le mansioni, le
condizioni o l'orario di lavoro, di concerto con l’Ufficio competente ai sensi del punto 3, che
informerà le lavoratrici ed i loro Responsabili sui risultati della valutazione dei rischi e sulle
conseguenti misure di prevenzione e di protezione da adottare.
Ove la modifica temporanea della mansione, delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile si dovrà procedere all’allontanamento anticipato della lavoratrice rivolgendosi ai
competenti Uffici di riferimento.
In attesa delle indicazioni suddette la lavoratrice non deve svolgere attività potenzialmente a rischio.
ALLEGATO A
Elenco non esaustivo delle attività diagnostiche ed assistenziali da considerarsi
come rischiose o potenzialmente rischiose per la salute della lavoratrice gestante,
puerpera od in periodo di allattamento
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Radiologia (e comunque tutti i reparti in cui siano impiegati apparecchiature radiologiche)
Oncologia
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Pediatria
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