Rassegna di giurisprudenza comunitaria :
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Rassegna di giurisprudenza comunitaria :
Rassegna di giurisprudenza comunitaria : Abuso del diritto (lo sviamento rispetto alle finalità della normativa). Corte di Giustizia, sentenza 14 dicembre 2000, causa C 110/99, Emsland-Stärke GmbH c. Haumptzollamt Hamburg-Jonas. La clausola dell’abuso del diritto può essere utilizzata per contrastare operazioni volte ad ottenere vantaggi e benefici dalle agevolazioni in materia di dazi. Per potersi parlare di pratica abusiva nel caso di specie, attinente i rimborsi alle esportazioni applicabili nel quadro della politica comune agricola europea, occorrono due elementi, uno oggettivo e l’altro soggettivo. Entrambi gli elementi costituenti l'abuso sarebbero da ricavare a partire da un indagine sugli elementi oggettivi della singola fattispecie. Nella definizione della condotta abusiva, sebbene la Corte vi faccia riferimento in sede di definizione dell'elemento soggettivo, l'artificialità della creazione delle condizioni formali richieste per l‘applicazione della normativa comunitaria in oggetto, costituirebbe in realtà una circostanza obiettiva, tra quelle ,dal riscontro delle quali, il giudice nazionale è chiamato ad accertare lo sviamento della normativa comunitaria e costituenti nel loro insieme, secondo la Corte, l'elemento oggettivo dell'abuso, avente portata generale. Si inizia quindi a delineare il carattere, preminentemente oggettivo, della teoria dell’abuso nella giurisprudenza comunitaria, perché il divieto funge da strumento per la corretta determinazione dell’ambito di applicazione della normativa comunitaria. “…la constatazione che si tratta di una pratica abusiva richiede , da una parte una serie di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo previsto dalla detta normativa non è stato raggiunto…Essa richiede, d’altra parte, un elemento soggettivo che consiste nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.” Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2006, causa C 255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd e County Wide Property Investments Ltd c. Commissioners of Customs & Excise. In ambito Iva, le operazioni abusive sono quelle che, nonostante l’applicazione formale delle condizioni dettate dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale che la traspone, procurano un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni. In questa pronuncia, considerata il leading case in tema di abuso del diritto comunitario, i Giudici di Lussemburgo hanno sancito che, per parlare di abuso del diritto, si deve in primo luogo stabilire se in astratto l’operazione si ponga in contrasto con la normativa comunitaria e successivamente se lo scopo dell’operazione sia il perseguimento del risparmio d’imposta. “…la VI Direttiva osta al diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA assolta a monte allorché le operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento abusivo. Perché possa configurarsi un comportamento abusivo occorre che, da un lato, le operazioni controverse, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della VI Direttiva e dalla legislazione nazionale che la traspone, portino ad ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo di tali disposizioni. D'altro lato, deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale…” Corte di Giustizia, sentenza 6 aprile 2006, causa C-456/04, Agip Petroli c. Capitaneria di Porto di Siracusa, sez. staccata di Santa Panagia, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. La mera realizzazione di tutti gli elementi previsti dalla legge non esclude ipso iure il loro carattere artificiale là dove i fatti dimostrino, anche nella loro connessione, che non rispondono ad un interesse economico delle parti diverso da quello di accedere illegittimamente ai benefici previsti dal diritto comunitario. “…Tale condizione (la natura abusiva) ricorre quando, pur rispettando tutte le condizioni formali, esso(viaggio in zavorra) ha lo scopo essenziale di sottrarsi alle norme nazionali in materia di navigazione. Tale condizione si verifica quando da un lato l’operazione ha condotto al risultato di sottrarre il soggetto alla disciplina delle norme nazionali e dall’altro aveva quale scopo essenziale quello di ottenere tale risultato…” Corte di Giustizia UE, sentenza 21 febbario 2008, causa C-425/06, Part Service. La Corte si era trovata a giudicare di una operazione di “frazionamento negoziale” che non aveva altro scopo economico se non quello di determinare una base imponibile IVA minore di quella che si sarebbe determinata con un unico contratto di leasing. I giudici hanno ritenuto sintomatico di un comportamento abusivo il frazionamento di un’operazione in più contratti al fine di far godere dell’esenzione una parte consistente del corrispettivo, in contrasto con il principio in materia di imposta sul valore aggiunto che vuole assoggettato ad imposizione l’intero corrispettivo dell’operazione. Il giudice comunitario ha avuto allora modo di puntualizzare che: “…l’esistenza di una pratica abusiva può essere affermata anche qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale, ancorché non esclusivo, non essendo l’abuso impedito allorché nell’operazione concorrano, pur marginalmente, altre ragioni economiche…” Corte di Giustizia, sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-103/09, The Commissioners for Her Majesty‘s Revenue and Customs contro Weald Leasing Ltd. La scelta tra l‘acquisto e la locazione di un bene strumentale benché determini un vantaggio fiscale in termini di differimento dell‘onere fiscale non costituisce una pratica abusiva. Rientrando le operazioni di leasing nell‘ambito di applicazione della sesta direttiva, il vantaggio fiscale ad esse conseguente non appare infatti contrario agli obiettivi della normativa. Il soggetto passivo ha infatti il diritto di scegliere la forma di conduzione dei propri affari che gli consenta di limitare la propria contribuzione fiscale. “…la scelta, da parte di un imprenditore, tra operazioni esenti ed operazioni soggette ad imposta può basarsi su un insieme di elementi, in particolare su considerazioni di natura fiscale attinenti al regime obiettivo dell’IVA. Quando un soggetto passivo ha la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica un maggiore pagamento di IVA. Al contrario, il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale…” Corte di Giustizia, sentenza 27 ottobre 2011, C-504/10, Tanoarch s.r.o. contro Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. In riferimento alla controversia che oppone la Tanoarch s.r.o alla Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky riguardo al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che non ha ancora dato luogo alla registrazione di un brevetto, la Corte ha ribadito quanto segue: “…Il principio del divieto dell’abuso di diritto conduce a vietare le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, effettuate unicamente al fine di ottenere un vantaggio fiscale. A tal proposito, nella sentenza Halifax e a., la Corte ha affermato che l’accertamento di una pratica abusiva in materia di IVA presuppone, da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva e della relativa legislazione nazionale di trasposizione comportino l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione risulterebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo delle operazioni di cui trattasi si limita unicamente all’ottenimento di tale vantaggio fiscale…”