Rassegna di giurisprudenza comunitaria :

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Rassegna di giurisprudenza comunitaria :
Rassegna di giurisprudenza comunitaria :
Abuso del diritto (lo sviamento rispetto alle finalità della normativa).
Corte di Giustizia, sentenza 14 dicembre 2000, causa C 110/99,
Emsland-Stärke GmbH c. Haumptzollamt Hamburg-Jonas.
La clausola dell’abuso del diritto può essere utilizzata per contrastare
operazioni volte ad ottenere vantaggi e benefici dalle agevolazioni in materia di
dazi. Per potersi parlare di pratica abusiva nel caso di specie, attinente i
rimborsi alle esportazioni applicabili nel quadro della politica comune agricola
europea, occorrono due elementi, uno oggettivo e l’altro soggettivo. Entrambi
gli elementi costituenti l'abuso sarebbero da ricavare a partire da un indagine
sugli elementi oggettivi della singola fattispecie. Nella definizione della
condotta abusiva, sebbene la Corte vi faccia riferimento in sede di definizione
dell'elemento soggettivo, l'artificialità della creazione delle condizioni formali
richieste per l‘applicazione della normativa comunitaria in oggetto,
costituirebbe in realtà una circostanza obiettiva, tra quelle ,dal riscontro delle
quali, il giudice nazionale è chiamato ad accertare lo sviamento della normativa
comunitaria e costituenti nel loro insieme, secondo la Corte, l'elemento
oggettivo dell'abuso, avente portata generale. Si inizia quindi a delineare il
carattere, preminentemente oggettivo, della teoria dell’abuso nella
giurisprudenza comunitaria, perché il divieto funge da strumento per la
corretta determinazione dell’ambito di applicazione della normativa
comunitaria.
“…la constatazione che si tratta di una pratica abusiva richiede , da una parte una
serie di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle
condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo previsto dalla detta
normativa non è stato raggiunto…Essa richiede, d’altra parte, un elemento soggettivo
che consiste nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa
comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo
ottenimento.”
Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2006, causa C 255/02 Halifax
plc, Leeds Permanent Development Services Ltd e County Wide
Property Investments Ltd c. Commissioners of Customs & Excise.
In ambito Iva, le operazioni abusive sono quelle che, nonostante l’applicazione
formale delle condizioni dettate dalla normativa comunitaria e dalla legislazione
nazionale che la traspone, procurano un vantaggio fiscale la cui concessione
sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni. In
questa pronuncia, considerata il leading case in tema di abuso del diritto
comunitario, i Giudici di Lussemburgo hanno sancito che, per parlare di abuso
del diritto, si deve in primo luogo stabilire se in astratto l’operazione si ponga
in contrasto con la normativa comunitaria e successivamente se lo scopo
dell’operazione sia il perseguimento del risparmio d’imposta.
“…la VI Direttiva osta al diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA assolta a monte
allorché le operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento abusivo.
Perché possa configurarsi un comportamento abusivo occorre che, da un lato, le
operazioni controverse, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste
dalle pertinenti disposizioni della VI Direttiva e dalla legislazione nazionale che la
traspone, portino ad ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe
contraria all'obiettivo di tali disposizioni. D'altro lato, deve altresì risultare da un
insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di
ottenere un vantaggio fiscale…”
Corte di Giustizia, sentenza 6 aprile 2006, causa C-456/04, Agip
Petroli c. Capitaneria di Porto di Siracusa, sez. staccata di Santa
Panagia, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
La mera realizzazione di tutti gli elementi previsti dalla legge non esclude ipso
iure il loro carattere artificiale là dove i fatti dimostrino, anche nella loro
connessione, che non rispondono ad un interesse economico delle parti diverso
da quello di accedere illegittimamente ai benefici previsti dal diritto
comunitario.
“…Tale condizione (la natura abusiva) ricorre quando, pur rispettando tutte le
condizioni formali, esso(viaggio in zavorra) ha lo scopo essenziale di sottrarsi alle
norme nazionali in materia di navigazione. Tale condizione si verifica quando da un
lato l’operazione ha condotto al risultato di sottrarre il soggetto alla disciplina delle
norme nazionali e dall’altro aveva quale scopo essenziale quello di ottenere tale
risultato…”
Corte di Giustizia UE, sentenza 21 febbario 2008, causa C-425/06, Part
Service.
La Corte si era trovata a giudicare di una operazione di “frazionamento
negoziale” che non aveva altro scopo economico se non quello di determinare
una base imponibile IVA minore di quella che si sarebbe determinata con un
unico contratto di leasing. I giudici hanno ritenuto sintomatico di un
comportamento abusivo il frazionamento di un’operazione in più contratti al
fine di far godere dell’esenzione una parte consistente del corrispettivo, in
contrasto con il principio in materia di imposta sul valore aggiunto che vuole
assoggettato ad imposizione l’intero corrispettivo dell’operazione. Il giudice
comunitario ha avuto allora modo di puntualizzare che:
“…l’esistenza di una pratica abusiva può essere affermata anche qualora il
perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale, ancorché non
esclusivo, non essendo l’abuso impedito allorché nell’operazione concorrano, pur
marginalmente, altre ragioni economiche…”
Corte di Giustizia, sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-103/09,
The Commissioners for Her Majesty‘s Revenue and Customs contro
Weald Leasing Ltd.
La scelta tra l‘acquisto e la locazione di un bene strumentale benché determini
un vantaggio fiscale in termini di differimento dell‘onere fiscale non costituisce
una pratica abusiva. Rientrando le operazioni di leasing nell‘ambito di
applicazione della sesta direttiva, il vantaggio fiscale ad esse conseguente non
appare infatti contrario agli obiettivi della normativa. Il soggetto passivo ha
infatti il diritto di scegliere la forma di conduzione dei propri affari che gli
consenta di limitare la propria contribuzione fiscale.
“…la scelta, da parte di un imprenditore, tra operazioni esenti ed operazioni soggette
ad imposta può basarsi su un insieme di elementi, in particolare su considerazioni di
natura fiscale attinenti al regime obiettivo dell’IVA. Quando un soggetto passivo ha la
scelta tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica
un maggiore pagamento di IVA. Al contrario, il soggetto passivo ha il diritto di
scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua
contribuzione fiscale…”
Corte di Giustizia, sentenza 27 ottobre 2011, C-504/10, Tanoarch s.r.o.
contro Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
In riferimento alla controversia che oppone la Tanoarch s.r.o alla Daňové
riaditeľstvo Slovenskej republiky riguardo al diritto alla detrazione dell’imposta
sul valore aggiunto relativa alla cessione di una quota di comproprietà di
un’invenzione che non ha ancora dato luogo alla registrazione di un brevetto,
la Corte ha ribadito quanto segue:
“…Il principio del divieto dell’abuso di diritto conduce a vietare le costruzioni di puro
artificio, prive di effettività economica, effettuate unicamente al fine di ottenere un
vantaggio fiscale. A tal proposito, nella sentenza Halifax e a., la Corte ha affermato
che l’accertamento di una pratica abusiva in materia di IVA presuppone, da un lato,
che le operazioni di cui trattasi, nonostante l’applicazione formale delle condizioni
previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva e della relativa legislazione
nazionale di trasposizione comportino l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui
concessione risulterebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni e,
dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo delle operazioni
di cui trattasi si limita unicamente all’ottenimento di tale vantaggio fiscale…”