I sinistri automobilistici transfrontalieri

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I sinistri automobilistici transfrontalieri
Sinistri
transfrontalieri
• gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro,
nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro,
se nota);
• data e luogo di accadimento del sinistro.
Casi particolari e diritti del danneggiato
Il danneggiato può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, gestito dalla Consap. La richiesta deve essere inoltrata a:
Consap S.p.A. – Gestione F.G.V.S. – Organismo di Indennizzo Italiano
Via Yser, 14 – 00198 Roma
Fax: 06 85796334 – e-mail: [email protected]
Il Fondo opera in tutti i casi seguenti:
• se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri
nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di
risarcimento entro tre mesi dalla sua ricezione;
• se l’assicurazione non abbia provveduto alla designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in Italia;
• se il veicolo responsabile del sinistro non sia assicurato o non sia identificato entro due mesi.
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Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su
consumi, servizi, ambiente • Anno XXII • n.64 • 15 novembre 2010
Se il veicolo responsabile del sinistro appartiene ad un Paese che non fa
parte dello Spazio Economico Europeo ma aderisce al Sistema della Carta
Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere trasmessa all’Uci, che per questa
casistica è competente.
…I sinistri
automobilistici
transfrontalieri
Incidenti all’estero, incidenti
in Italia con veicoli stranieri
Adiconsum,
dalla parte del consumatore.
La normativa di riferimento
La materia dei sinistri automobilistici transfrontalieri è regolata da
normativa specifica di settore, tutta di provenienza comunitaria, recepita
in Italia dal Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209).
La normativa è tesa ad armonizzare e facilitare, fra le altre cose, la gestione dei risarcimenti per sinistri fra veicoli di diversi paesi Ue, dello Spazio
Economico Europeo e dei paesi del Sistema della Carta Verde.
La legge applicabile ad un sinistro transfrontaliero è sempre quella del
luogo di accadimento.
Il sistema della Carta Verde
Il Sistema della Carta Verde a sua volta garantisce la mutua prestazione
delle garanzie assicurative fra i paesi aderenti: il certificato di assicurazione
del veicolo, accompagnato dalla Carta Verde, rende operativa la polizza assicurativa in tutti i paesi del Sistema. L’ufficio operativo per l’Italia nel Sistema
della Carta Verde è l’Uci, Ufficio Centrale Italiano.
In base alla Quarta direttiva auto, ogni compagnia di assicurazione è obbligata a nominare un rappresentante (c.d. “mandatario”) in ciascuno degli
Stati dello Spazio Economico Europeo, incaricato di gestire e liquidare i
sinistri.
Il mandatario può essere un’impresa di assicurazioni, una società di servizi assicurativi oppure un soggetto privato (avvocato, perito assicurativo,
ecc.).
Il ruolo dell’Uci (Ufficio Centrale Italiano)
L’Ufficio Centrale Italiano, Uci, è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per
l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.
Costituito nel 1953, opera come Bureau per l’Italia nell’ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su
strada della Commissione per l’Europa dell’Onu.
L’attività dell’Uci è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo
7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle assicurazioni private).
L’Uci si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei
danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in
Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità,
anche degli incidenti subiti all’estero da veicoli italiani.
Tutto questo avviene sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi
Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti
al sistema della Carta Verde.
L’Uci è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli
esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
L’impegno comporta per l’Uci l’obbligo di liquidare i danni e di pagare
agli aventi diritto i relativi indennizzi.
Incidenti in Italia con veicoli stranieri
Se la responsabilità è del veicolo straniero, per richiedere il risarcimento
dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
Ufficio Centrale Italiano
Corso Sempione, 39
20145 Milano
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indicando dettagliatamente tutte le informazioni necessarie ad individuare:
il veicolo e la sua nazionalità
il proprietario
il conducente
l’assicurazione
la dinamica del sinistro
i riferimenti delle autorità eventualmente intervenute
Se redatto e firmato dalle parti, va allegato anche il modulo Cid (Constatazione Amichevole di Incidente).
L’Uci si attiva per individuare il corrispondente in Italia della compagnia
di assicurazione del veicolo straniero che ha la responsabilità del sinistro,
gestendo la richiesta di risarcimento, alla quale deve essere data risposta,
positiva o negativa, entro tre mesi.
Incidenti all’estero con veicoli stranieri
Se durante un viaggio all’estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde,
si è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e
assicurato in uno degli Stati dello Spazio
Economico Europeo,
ci si può rivolgere al
rappresentante nominato in Italia dalla
compagnia assicuratrice del responsabile
del sinistro.
Il suo riferimento
potrà, a richiesta, essere fornito dall’Isvap, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni:
ISVAP – Centro Informazioni
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Fax: 06 42133730
e-mail: [email protected]
La richiesta deve indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire
ai soggetti interessati, come ad esempio: