Informativa FIAP n° 36 - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

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Informativa FIAP n° 36 - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
COMMISSIONI AUTO
Informativa FIAP n° 36 – Informativa MAGAP n° 383
Oggetto :
24.11.2015
F.G.V.S. – FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Care Colleghe e cari Colleghi,
con il documento allegato intendiamo aggiornarvi sulle modalità e sulle tipologie di sinistri che vengono, in tutto o in parte, liquidati dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Vi suggeriamo di porre particolare attenzione alla tipologia “veicoli circolanti contro la volontà del
proprietario” ; è la tipologia che interessa i veicoli rubati, per i quali, come sapete, la copertura non
ha più effetto dalle ore 24 del giorno della denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, con conseguente rimborso del premio (art. 122, comma 3, del CAP - Codice delle Assicurazioni Private) :
Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per l'anno 2015 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa. [Decreto MiSE 22.12.2014].
Vi ricordiamo che tutte le polizze dei veicoli a motore e dei natanti sono gravate del suddetto contributo che serve ad alimentare il Fondo, contributo del 2,50% sui premi al netto degli oneri di gestione.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
I RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE
Allegati :
Estratto dal sito della CONSAP
G.A.L.F. – Corso Massimo D’Azeglio 55 – 10126 TORINO
Tel. 011.6395178 – Fax 011.6679511
mail : [email protected]
M.A.G.A.P. Via Edolo 26 – 20125 MILANO
Tel. 02.6696008 – Fax 02.67490116
mail : [email protected]
26.10.2015 (Fonte CONSAP)
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l'assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall'Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello
Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
IMPRESE DESIGNATE
La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a
cura delle Imprese Designate dall'Ivass con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal
1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015; per consultare il provvedimento clicca qui)
MASSIMALI
L'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per
sinistro; precedentemente, a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed
€ 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005 così come modificato dal D.lgs.
n.128/2007. Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tale data clicca qui.
TIPOLOGIE DI SINISTRI

Ipotesi A - veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a
seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle
cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui ;

Ipotesi B - veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con
una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo
n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) – per presentare la relativa
domanda di risarcimento clicca qui ;

Ipotesi C - veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
o
Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell'Impresa in liquidazione coatta
amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del
sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui
Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della
Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n.
209 del 07.09.2005).
o
Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati
con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
o
Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due
punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005) - per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
2

Ipotesi D - veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla
persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori :

Ipotesi Dbis - sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un
altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine
di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui ;

Ipotesi Dter - sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.