CONTABILITÀ, BILANCIO, CONSUNTIVO E …DINTORNI
Transcript
CONTABILITÀ, BILANCIO, CONSUNTIVO E …DINTORNI
CONTABILITÀ, BILANCIO, CONSUNTIVO E …DINTORNI. LINEAMENTI DI CONTABILITÀ FINANZIARIA DEI COMUNI. LA CONTABILITA’ Ogni attività organizzata che produce ricchezza deve essere soggetta a controlli al fine di valutarne l’efficienza, l’efficacia e quindi la sua utilità. Il sistema dei controlli presuppone un rapido e puntuale sistema di reperimento dei dati e questo si concretizza nelle misurazioni effettuate dalla contabilità. Anche il Comune, titolare della generalità delle funzioni amministrative (così come sancito dal novellato 118 cost., per come è stato modificato dalla l.c. del 18/10/2001, n. 3 in cui vengono stabiliti anche i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione nonché quello di sussidiarietà orizzontale), ovviamente deve dotarsi, anche per legge, di un opportuno sistema contabile al fine di poter espletare le sue funzioni istituzionali avendo sempre a mente la situazione finanziaria effettiva in cui versa. Il sistema di rilevazione, gestione e controllo degli scambi tra il Comune e terze economie (mondo esterno in senso lato, si pensi a ditte che agiscono in conto dell’Ente a mezzo di contratti ed appalti pubblici, ai cittadini riuniti in associazioni che richiedono contributi per finanziare la loro attività, allo Stato che esige tributi, ai fornitori di beni e servizi, o ad attività di servizi rivolte alla collettività di cui l’Ente si fa carico) è un’attività delicata e complessa e viene chiamata servizio finanziario e contabile. Ogni scelta del Comune, nelle economie moderne, si basa a ben vedere sullo scambio di mezzi finanziari pagati in moneta e quindi il servizio contabile riveste un ruolo fondamentale per la vita stessa dell’Ente: fornisce dati attendibili all’Amministrazione che deve approntare strategie d’azione e programmi, permette di rilevare flussi finanziari utili alla redazione di indici e margini che servono a paragonare le gestioni passate con quelle presenti e a prospettare l’andamento di quelle future (e, in ultima analisi, è su questo impianto che si imbastisce ogni sistema di controllo) e consente, operativamente, di pagare i creditori e di riscuotere dai debitori le somme di denaro specchio delle sottostanti attività di produzione/scambio di servizi e beni cause della politica d’azione stabilita a monte. Purtroppo, per la natura di azienda di erogazione mista del Comune (cioè di un’azienda che principalmente acquisisce risorse per poi consumarle cedendole alla collettività) non sempre è facile rilevare l’efficienza dell’azione condotta poiché spesso i dati-termometro (i prezzi liberi di mercato) mancano, sia perché difficili da ricostruire sia perché il nostro Stato e le sue amminsitrazioni autarchiche e autonome (come i Comuni) tendono ad erogare servizi e beni a prezzi politici e sociali. In queste poche pagine si cercherà di analizzare come funziona questo importante servizio e di capire come è costruito il bilancio e la rilevazione dei dati contabili. IL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Questo servizio si occupa in via precipua del coordinamento e della gestione dell’attività finanziaria dell’Ente (reperimento delle risorse e loro conseguente impiego) e della relativa rendicontazione contabile (momento imprescindibile per attuare controlli di gestione successivi e per monitorare l’andamento dell’attività dell’Ente in ogni momento). Oggetto dell’attività finanziaria sono quindi tutti i flussi di movimentazione di denaro in entrata o in uscita derivanti, e riflesso, dell’attività dell’Ente in ogni sua manifestazione nei confronti del sistema esterno in cui è inserito. La legge (il TUEL n. 267/2000 per i Comuni e gli altri Enti Locali) stabilisce come deve conformarsi questo servizio, ponendo principi generali, modalità privilegiate e obbligate per il suo svolgimento e un’attenzione particolare affinché l’attività degli Enti sia improntata all’efficacia, all’efficienza e quindi al risparmio e alla prudenza. Il Regolamento di contabilità disciplina invece in modo puntuale il servizio a livello operativo al di là e a complemento di come esso è inquadrato in generale nelle disposizioni di legge (in particolare, per gli Enti locali, come appena ricordato, nel TUEL n. 267/2000). Insomma il servizio si occupa di incarnare e concretizzare la “contabilità” (nelle sue forme di rilevazione e gestione operativa) dell’Ente. Il metodo obbligatorio di rilevazione contabile adottato nelle Amministrazioni pubbliche è sempre stato quello finanziario (di cassa e di competenza – quindi occorre rilevare i fatti sotto entrambi gli aspetti) e non già quello economico-civilistico (il metodo economicopatrimoniale è adottato per rilevare i fatti di gestione nelle imprese private, ma anche questo metodo non è da intendersi come contrapposto al sistema finanziario ma come una sua complementazione e una sua estensione: esso si basa sempre sui flussi finanziari che sono detti appunto “originari” ma ne analizza, quando esiste, anche la dimensione economica). Con successive riforme si è arrivati a stabilire che anche per le Amministrazioni pubbliche, almeno in sede di rendicontazione, è da implementare un sistema di rilevazione economico. Ma l’obbligo di redigere il conto economico scatta per i Comuni con una soglia dimensionale maggiore dei 3.000 abitanti. Un rendiconto economico infatti è impensabile senza un impianto di rilevazione in partita doppia economico/patrimoniale e non solo finanziario e un tale sistema sarebbe troppo gravoso da gestire per i Comuni di piccole dimensioni. E al Legislatore non è parso il caso (ad una revisione normativa) di ingessare l’attività dei piccolissimi Comuni costringendoli ad adottare sistemi contabili anacronistici. Il sistema finanziario si rivela da un lato meno “fine” rispetto a quello economico utilizzato in ambito privato (il Conto economico non è obbligatorio per gli Enti Locali con dimensioni ridotte dato che comporterebbe più oneri - per la sua redazione - che non utilità di misurazione dei risultati) ma sicuramente per alcuni aspetti, anche più trasparente e meno soggetto a valutazioni e congetture stimate in sede di calcoli standard e teorici e quindi più “oggettivo”. La contabilità finanziaria permette di trattare valori più verificabili e indipendenti da considerazioni soggette a un grande grado di sensibilità rispetto agli elementi elementari su cui si basano e da cui emergono. Certo questa precisione porta a incompletezza. E il Conto del Patrimonio serve, fotografando il patrimonio intero dell’Ente al 31/12 di ogni anno, ad arginare questo tipo di inconveniente; in esso infatti le informazioni puramente finanziarie sono integrate da altre informazioni e da valori ad esse complementari. E’ il caso di ricordare che la normativa civilistica si sta muovendo in ossequio del principio anglosassone della substance over the form anche per quanto attiene alla metodologia economica delle rilevazioni delle aziende private; basti pensare al tenore dei principi contabili internazionali divenuti ispiratori per la redazione dei bilanci consolidati delle multinazionali per esempio., nei quali il lato economico dell’analisi è ridimensionato e attentamente limitato da criteri precisi. Vero è che senza una (più o meno obiettiva o congetturata) rilevazione economica non si potrà mai dare conto dell’effettiva efficacia/efficienza dell’azione condotta, che per le P.A. deve informarsi al buon andamento come obbliga la nostra Costituzione (art. 97). QUESTIONI DI METODO Occorre precisare una questione al contorno ma che è da fondamento ad ogni valutazione sui dati contabili, e lo si farà a mezzo di un’analogia: un albero lo si valuta certo per i frutti che ha prodotto in una stagione ma soprattutto per i frutti che si prevede produca nel tempo della sua totale esistenza cioè della sua vita stimata media. Inoltre appare chiaro che un frutto oggi vale di più che un frutto domani. Non c’è, riguardo ai frutti, l’incertezza sibillina circa l’analogo e proverbiale interrogativo relativo a uova e galline. Queste due osservazioni ci permettono di considerare la dimensione tempo nelle stime e, in via del tutto naturale, il suo valore: il tempo è denaro dopotutto! Ecco perché i flussi stimati vengono attualizzati ma pesati via via in maniera decrescente (ad esempio se il fattore di sconto è di capitalizzazione composta e i flussi spalmati nel tempo hanno rata costante – costituiscono una rendita da attualizzare “francese”- le quote capitale decrescono in base ad una progressione geometrica di ragione 1/(1+i), compensando esattamente l’effetto del valore del tempo che scorre. Il termine i è il tasso di interesse scelto come costo/opportunità del capitale è sintetizza appunto l’azione della dimensione tempo che modifica l’utilità del denaro). Sicuramente una valutazione economica è in genere più completa e generale di una valutazione meramente finanziaria perché essa si basa su una mole di ipotesi e congetture molto ampia e che tentano di sintetizzare nuances e processi in fase di formazione del tutto avulsi dal mero dato finanziario originario. Ma una tale stima, per sua natura, va considerata attentamente e con cognizione di causa: i suoi risultati sono utilissimi ma vanno rapportati agli obiettivi dell’analisi. Ogni metodo non è “più giusto” di un altro in assoluto ma semplicemente la sua utilità relativa va ricercata appunto negli intenti che l’hanno ispirato e nella sua idoneità di raggiungerli. Inoltre occorre prestare molta attenzione non solo a come si utilizzano gli strumenti in economia in generale, e in ragioneria in particolare, nel senso di evitare il rischio di essere tratti in inganno cercando di misurare un angolo con un righello, ma anche alla portata realistica e oggettiva delle informazioni basate sui dati elaborati, informazioni che sono cruciali per l’atività-processo proprio del decision-maker. Infatti spesso si viene ingannati dai dati elaborati secondo certi criteri proprio perché si tende ad ignorare, o meglio a deformare, la loro natura statistica e congetturata. In letteratura esistono fiumi di parole versate per raccontarci i più bizzarri bias cognitivi che possono portare ad inficiare una razionale valutazione dei dati e quindi a rendere vana una conseguente efficiente azione. IL BILANCIO DI PREVISIONE Uno dei momenti fondamentali, e anzi a monte, dell’attività finanziaria dell’Ente è la redazione del Bilancio di Previsione. Il bilancio di previsione (corredato dal PEG adottato dalla Giunta comunale, dopo l’approvazione del bilancio stesso) ben lungi dal configurarsi come mero atto formale, è da considerarsi quale strumento cardine dell’impostazione strategica dell’azione del Comune che si prefigge la realizzazione degli obiettivi ritenuti primari per la collettività dall’Amministrazione essendo il documento autorizzativo alla spesa e alla riscossione. Esso si compone in verità di tre distinti bilanci: uno per ogni anno del triennio a partire dal quale si redige. Se si considerano quindi i tre anni previsti a bilancio (tre esercizi finanziari) si parla di Bilancio Previsionale Pluriennale. Per dare valenza programmatica al documento contabile quindi ad esso è allegato un bilancio di previsione pluriennale ed in più una Relazione Previsionale e Programmatica che deve tener conto delle dinamiche presunte che rileveranno nella gestione finanziaria dell’Ente nel medio periodo, fungendo nel contempo non solo come linea guida di azione ma anche come documento che avvalori la correttezza delle previsioni del bilancio e del bilancio pluriennale e come indicativo strumento di controllo ex post del raggiungimento degli obiettivi, anche in sede politica. Tra i numerosi allegati al bilancio riveste inoltre molta importanza il programma triennale delle opere pubbliche nel quale sono ricompresi gli investimenti che si intende attuare con riguardo appunto alle opere pubbliche (di un importo superiore ai 200.000,00 euro). Se si considerano puntualmente tutti gli investimenti occorre invece consultare il Piano degli Investimenti, redatto dall’Ufficio ragioneria: esso dà una visione completa e puntuale di ogni movimentazione di bilancio ad ogni livello (dalla previsione a bilancio, all’impegno alla liquidazione) ed è cruciale al fine di analizzare l’andamento della gestione non solo degli investimenti ma complessiva dato che è sulla base di questi dati che vengono stabiliti e calcolati i “tetti” degli equilibri di bilancio imposti dalla legge e che vanno rispettati. Il bilancio di previsione annuale va approvato entro il 31/12 di ogni anno e vale per l’anno a seguire. Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa e ha natura di documento autorizzativi di spesa. Per garantire una certa flessibilità amministrativa il termine puntuale di cui sopra è di norma prorogato anno per anno con decreto del Ministero dell’Interno. Un’entrata od un’uscita si manifesta in termini di competenza quando il flusso monetario (o assimilato) che rappresenta viene previsto dall’Ente sulla scorta del relativo sorgere del diritto obblgiazionario connesso (in caso di entrata si ha un credito per l’Ente, in caso di uscita un debito per l’Ente e un credito vantato da soggetti terzi). In questo caso essa sussiste appunto come diritto di credito o obbligazione debitoria in capo al bilancio, indipendentemente se la sua manifestazione di cassa (entrata o uscita) si è già realizzata. Per questo si parla anche di aspetto giuridico dei bilanci di competenza. Se la posta di bilancio si riferisce ad esercizi finanziari conclusi (l’obbligo di pagarla o il diritto a riscuoterla si è perfezionato in passato) ma essa non è ancora stata materialmente pagata ovvero incassata, allora, per la parte che residua da pagare o incassare, essa viene “riportata” nell’esercizio finanziario successivo andando a rappresentare appunto un residuo (attivo o passivo), o in altri termini un debito o un credito non ancora (in tutto o in parte) rispettivamente pagato o incassato. L’aspetto di cassa attiene invece alla reale ed effettiva entrata/uscita monetaria che può avvenire nell’esercizio in cui è sorto il diritto/dovere giuridico a incassare/pagare la posta o in esercizi successivi (in questo caso si dice appunto “a residuo”). Il servizio finanziario deve altresì porsi come garante della correttezza gestionale da verificarsi con i controlli interni, in vista di un’efficace, efficiente, economica e trasparente gestione del denaro pubblico. Le verifiche periodiche e ordinarie di cassa (relative ad ogni soggetto – detto agente contabile – che maneggi pubblico denaro) spettano al Revisore dei Conti. Come si accennava, e come si vedrà meglio più avanti, importantissimi risultano alcuni vincoli, sempre da rispettare, imposti dalla legge alla gestione del bilancio e che attengono al rispetto di parametri inerenti all’equilibrio economico e a quello patrimoniale. Entro il 30/9 di ogni anno infatti l’art. 193 del TUEL n. 267/2000 impone agli Enti un momento importante di riflessione e controllo: la verifica del permanere degli equilibri di bilancio. In questa sede inoltre è solo il caso di ricordare succintamente, e senza alcuna pretesa di completezza, che nel nostro ordinamento ci si è orientati ormai verso un regime di controlli amministrativi interni (ovvero esperiti dalla stessa struttura che è titolare dell’attività) e riguardo la natura - di gestione, cioè che tendono ad appurare la qualità e la produttività della gestione amministrativa ed economico-finanziaria. Un tempo invece era previsto un controllo esterno di legittimità amministrativa e rari controlli gestionali. Questo cambio di rotta è in piena sintonia con il processo d’aziendalizzazione della Pubblica Amministrazione divenuto un obbligo improrogabile dagli anni 90 in poi visto il debito pubblico consolidato spaventoso che grava sul bilancio del paese Italia. Previsti gli stanziamenti di spesa e le risorse di eternata, avviata e conclusa la gestione concreta dei flussi finanziari, specchio – lo si ricorda en passant – di altrettante attività reali dell’Ente, entro solitamente giugno di ogni anno (salvo proroghe di legge) viene fissato il momento della rendicontazione della gestione dell’esercizio finanziario precedente con la redazione del conto consuntivo con il quale si accerta l’avanzo (o l’eventuale disavanzo) di gestione nonché la consistenza patrimoniale dell’Ente alla data del 31.12 dell’anno precedente. A fronte dei risultati gestionali appurati con il conto consuntivo è previsto dalla legge un sistema di controlli gestionali che si articola in diverse fasi e che si esplica con procedimenti amministrativi complessi. Il controllo in realtà si estende a tutta l’azione amministrativa (e non solo all’aspetto tecnico-contabile) e mira a riscontrare (o se del caso a porre in essere comportamenti correttivi che si prefiggano) l’imparzialità, l’economicità ed il buon andamento dell’azione dell’Ente. In tutte queste importanti funzioni gioca un ruolo chiave la struttura del servizio di ragioneria/finanziario oltre che ovviamente nella realizzazione concreta delle fasi dell’entrata e della spesa, dei controlli contabili e delle verifiche puntuali (i c.d. pareri di regolarità contabile art. 49 D.lgs n. 267/2000 ed il visto di copertura finanziaria art. 151 del D.lgs n. 267/2000), del pagamento degli stipendi e dei contributi relativi al personale dipendente e ad ogni altro adempimento relativo a spese ed incassi. Ecco l’esempio di struttura del Bilancio di Previsione (il conto consuntivo ha la medesima struttura solo che in esso sono inseriti valori certi, in gergo “accertati”, opportunamente rettificati in base alle concrete dinamiche dei flussi finanziari e alla effettiva sussistenza di debiti e crediti in un primo momento – quello della fase previsionale – solo presunti): SCHEMA DI BILANCIO dettagliato in titoli di entrata e titoli di spesa tit. I tit. II tit. III tit. IV tit. V tit. VI ENTRATA tributarie contributi correnti extra tributarie contributi c/cap prestiti servizi c/terzi tit. I tit. II tit. III USCITA spese correnti spese investimenti c/cap. rimborso prestiti qta cap. tit. IV servizi c/terzi Classificazione delle entrate: le entrate si dettagliano gradualmente in titoli (indicano la fonte di provenienza), categorie (indicano la tipologia), risorse (indicano l’oggetto specifico dell’entrata), capitoli (definiti dal PEG sono ulteriori specificazioni della natura dell’entrata e identificano univocamente i flussi finanziari uno per uno afferenti ad un dato centro operativo). Classificazione delle spese: le spese si dettagliano in titoli (principali aggregati economici e scadenze temporali), funzioni (in base appunto alle diverse funzioni dell’Ente), servizi(in base alle attività degli uffici, interventi(in base alla natura economica dei fattori produttivi dei singoli servizi)/ capitoli (definiti dal PEG) La parte della spesa è leggibile anche per programmi: un programma è un’insieme di attività (anche trasversali a più uffici e riferibili quindi a più funzioni di spesa) di natura non solo e sempre finanziaria, volte a raggiungere un dato obiettivo prefissato. I programmi sono dettagliati nella relazione previsionale e programmatica che correda il bilancio di previsione. L’unità elementare del bilancio è quindi il capitolo, sia per le entrate che per le spese. Ogni capitolo deve essere identificato univocamente da un codice (codice SIOPE) che deve comparire anche su ogni mandato e reversale (atti amministrativi con i quali rispettivamente si paga una spesa o si incassa un entrata) inviate alla tesoreria affinché questa effettui pagamenti ed incassi per conto del Comune. I codici SIOPE mirano a specificare ancor più in dettaglio le spese/entrare dell’Ente, distinguendo, per esempio nella fase di spesa, quali flussi finanziari siano ascrivibili all’acquisto di servizi o a quello di beni di consumo. ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE A corredo del Bilancio preventivo devono per legge essere prodotti diversi documenti che vanno altresì citati nella deliberazione di approvazione del medesimo. Questi documenti sono: - deliberazione sulla verifica qualità e quantità fabbricati residenziali o destinati a attività industriali e terziarie; - deliberazione sulla verifica di copertura costi servizi a domanda individuale; - deliberazione sull’approvazione delle aliquote ICI e di altre imposte/tariffe se non contestualmente approvate nella CC di bilancio (es. l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF); - programma triennale delle opere pubbliche; Un altro importantissimo allegato al Bilancio è la Relazione Previsionale e programmatica con la quale l’Amministrazione esplica le sue linee guida programmatiche e strategiche tenuto conto degli obiettivi primari, di solito in linea al programma elettorale, che si prefigge di raggiungere. Questo allegato serve anche a giustificare la veridicità e la logicità manifesta delle previsioni di spesa e di entrata e quindi a dare una valenza più verosimile alle poste del bilancio collegando i flussi in esso inseriti al contesto economicosociale reale del territorio. EQUILIBRI DEL BILANCIO E PAREGGIO CONTABILE il bilancio di previsione deve necessariamente pareggiare. se si dovesse già sapere che si avrà una esuberanza di entrate correnti, quindi disponibili si devono prevedere altrettanti stanziamenti di spesa. Questo è uno dei principi fondamentali, ispirato storicamente dall’idea classica che lo Stato, e le Amministrazioni pubbliche non dovessero intervenire nell’economia e quindi fosse auspicabile che i loro bilanci fossero “neutri”, oggi questo vincolo sta più che altro a significare che il bilancio deve essere un documento esaustivo in cui ogni entrata venga impiegata in qualche intervento di spesa e che ogni fondo costituito sia altrettanto correlato ad altrettanti investimenti. Affinché la gestione di entrate e spese non porti né nel breve periodo, né nel lungo termine a situazioni in cui sopravvengano gravi tensioni di liquidità è imposto per legge che il bilancio debba rispettare questi due tipi di equilibri: equilibrio di parte corrente: entrate tit. I+II+III - uscite tit. I+III inoltre: 50% conc. Edilizie tit. IV entrata possono finanziare le uscite correnti (tit. I+III) contr. ord. Invest. tit. IV è utilizzabile per finanziare interamente il tit. III uscite (è in pratica l’equilibrio che guarda ai flussi finanziari nel breve termine) equilibrio in conto capitale: tit. II spese dev'essere interamente finanziato con tit. IV +V dell'entrata (netti dalle quote già utilizzate per finanziare le spese correnti dove permesso) (è in pratica l’equilibrio che guarda ai flussi finanziari nel medio e lungo termine – cioè dove le scadenze di pagamenti ed incassi sono superiori all’anno) IL P.E.G. E’ approvato dalla Giunta prima dell’approvazione del bilancio di previsione. Questo documento serve a dettagliare ed articolare il bilancio stesso in vari capitoli con lo scopo di definire precisamente quali e quante risorse debbano essere destinate per i diversi centri di costo che rispecchiano l’attività e le funzioni dei vari uffici dell’Ente o di gruppi di Uffici che debbono attuare dei prefissati programmi. Con il PEG si fissano quindi anche degli obiettivi e si definiscono delle responsabilità di gestione per ogni attività dell’Ente. Tale strumento serve quindi anche come controllo interno sulla gestione da parte dell’Amministrazione nei confronti dei vari Uffici. Nei Comuni sotto i 15.000 abitanti la sua adozione è facoltativa. In effetti spesso si adotta un PEG non ufficiale che serve, ad uso degli Uffici, per agevolare informalmente la leggibilità del bilancio. PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA POLITICA E GESTIONE Prima di proseguire analizzando come viene in concreto attuata la gestione finanziaria importante è sempre sottolineare il significato del principio di separazione tra gestione tecnica e “politica” che deve sempre vigere nella gestione della Pubblica Amministrazione (salvo casi di deroga di legge per facilitare l’attività di Comuni sottodimensionati per permettere comunque una loro gestione evitando di paralizzarne l’attività) secondo il quale spetta ai soli responsabili del servizio e ai dirigenti la prerogativa di assumere atti operativi e tecnici che impegnano l’Ente verso l’esterno e di assumere impegni di spesa, stante la loro competenza professionale/tecnica. Gli organi politici per contro possono assumere solo gli atti di indirizzo generale e di direttiva dell’azione amministrativa, ma non possono assumere atti di rilevanza tecnica operativa direttamente. GESTIONE FINANZIARIA: DAL BILANCIO DI PREVISIONE AL CONTO CONSUNTIVO La gestione operativa e concreta dell’attività finanziaria, volta come si è detto a reperire i flussi finanziari in entrata (per ottenere le risorse monetarie e economiche a sostegno dello svolgimento di attività istituzionali e strategiche dell’Ente) e a versare quelli in uscita (per acquisire i fattori produttivi (anche il capitale a volte) e i servizi da dedicare alla produzione e successiva erogazione di altri servizi e beni per la collettività), si articola in fasi definite precisamente dalla legge. Ecco quali. Fasi dell’entrata: stanziamento: E’ la fase “zero” dell’entrata ed è espletata al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio di previsione. In questa sede infatti si “prevedono” le entrate dell’anno a venire e si iscrivono quindi a bilancio i relativi flussi monetari quali stanziamenti di idonei capitoli. In questa fase le entrate sono ancora virtuali e solo “programmate” e previste, anche se in verità molte entrate sono stabili rispetto al tempo (ad es. perché dovute a disposizioni di legge – come i contributi erariali annuali) e avendo alle spalle una buona base di dati storici si possono prevedere abbastanza chiaramente in un Comune quali saranno l’ammontare e la natura delle sue entrate per l’anno successivo. accertamento: E’ la fase che valorizza in via reale il flusso finanziario in entrata relativo ad una data entrata stanziata di un dato capitolo del bilancio. Sulla base di idonea documentazione quindi l’Ente iscrive un credito certo a bilancio: è in questo momento che sorge il diritto in capo all’Ente di incassare una data somma. Il titolo idoneo per accertare un entrata può variare in base alla sua natura, ad esempio per le entrate tributarie è il ruolo, per entrate inerenti tariffe da servizi sono determinate minute o liste di carico e in generale qualsiasi titolo avente rilevanza giuridica che giustifichi un credito dell’Ente a seguito dello svolgimento della sua attività o di disposizioni di legge. riscossione: E’ l’atto con cui si ordina al tesoriere di incassare una data somma a nome e per conto dell’Ente. Ogni Comune infatti è per legge obbligato a servirsi di una tesoreria per gestire i flussi in entrata e in uscita derivanti dalla sua attività. Le tesorerie non sono altro che intermediari finanziari abilitati (banche) che offrono un servizio di conto corrente all’Ente. incasso: Consiste nel trasferimento effettivo di denaro nelle casse della tesoreria dell’Ente da parte degli incaricati alla riscossione interni o esterni. Fasi della spesa: previsione: E’ la fase “zero” della spesa e come per l’entrata questa fase rappresenta la previsione del totale dei flussi finanziari in uscita a bilancio di un dato capitolo. impegno: In questa fase viene determinata l’entità di una data spesa a seguito dell’insorgere di un debito in capo all’Ente a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata. E’ in questo momento che viene costituito un vincolo sulle previsioni di bilancio che giustifica la spesa e che permette di poi liquidarla e pagarla. In generale nessuna spesa può essere pagata senza preventivo impegno a bilancio e questo per ovvi motivi prudenziali e volti a controllare la certezza assoluta degli esborsi di pubblico denaro. L’unico caso in cui a volte l’impegno è automatico, ope legis, è nei casi in cui disposizioni di legge rendano la spesa obbligatoria e totalmente prevista e quantificata ed impongano all’ente di sostenerla o direttamente o indirettamente (si pensi alla previsione del comma 5, lett. a), dell’art. 183 del TUEL n. 267/2000 in cui viene specificato che si considerano impegnate le spese in conto capitale a fronte delle quali è stato attivato e concesso un mutuo). In caso in cui l’Ente s’indebiti senza un preventivo impegno insorge un debito fuori bilancio che è una fattispecie patologica dell’amministrazione finanziaria. Per adeguare le previsioni di spesa a bilancio al fine di garantire la possibilità di effettuare impegni che superino gli stanziamenti inizialmente stabiliti, è sempre possibile provvedere ad adeguamenti delle traiettorie previsionali (ma questo anche dal lato dell’entrata) a mezzo di atti finanziari chiamati variazioni di bilancio. liquidazione: E’ la fase in cui si determina con precisione, sulla scorta di documenti definitivi, la somma certa da pagare a fronte di un impegno. La spesa è liquidata a seguito di riscontro sulla regolarità della fornitura di beni o servizi a copertura della quale è sorta. ordinazione e pagamento: E’ la fase in cui l’Ente ordina al proprio tesoriere di pagare la somma al creditore attraverso un mandato. In questa fase si realizza l’esborso monetario effettivo. VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA L’art. 151, c- 4, del TUEL n. 267/2000 prevede l’obbligo di apposizione del Visto di regolarità contabile su ogni determinazione (atto amministrativo che impegna l’Ente verso l’esterno costituendo nuovi rapporti giuridici vincolanti assimilabili a volte ai contratti civilistici o altre volte ad atti più autoritativi, qualora il Comune agisca, per legge, come soggetto di diritto pubblico e quindi posto dalla giurisdizione quale titolare di potere coercitivo verso i privati) che comporti una spesa o una minore entrata. Il Visto deve essere apposto dal Responsabile del Servizio finanziario e serve come strumento di controllo dell’attività finanziaria e di salvaguardia puntuale degli equilibri correnti del bilancio. Una determinazione senza Visto di regolarità contabile è nulla: ovvero non produce effetti. PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Gli organi elettivi di amministrazione politica, il Consiglio e la Giunta comunali, di norma, come detto quando si parlava di separazione tra gestione e politica, non pongono in essere atti di natura finanziaria direttamente ma a volte questo può capitare. Le loro competenze sono infatti fissate tassativamente (per il Consiglio) o in via generale e residuale (per la Giunta) dalla legge e talune volte è la stessa normativa a conferire a questi organi un potere di spesa. In questi casi comunque, oltre all’eventuale parere di regolarità tecnico-amministrativa (apposto dal Segretario comunale o dal Responsabile di un servizio, quindi da agenti “tecnici”, che serve per garantire erga omnes che il contenuto delle deliberazioni sia consonante alla legalità), l’art. 49 del TUEL prevede anche che venga apposto un parere di regolarità contabile che attesti, come sempre, la copertura finanziaria in caso di previsione di spesa. ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE Sempre per evitare situazioni di tensioni finanziarie e per garantire il finanziamento delle spese di investimento sul lungo termine, la normativa impone dei vincoli perfettamente ragionevoli, ai fini del rispetto degli equilibri finanziari, relativi alla gestione di alcune entrate che possono venire utilizzate per coprire solo alcune spese. Queste entrate sono dette “a specifica destinazione”. Un esempio sono le entrate derivanti dall’accensione di mutui che sono vincolate per la finalità operativa che le dà ragione di esistere. SERVIZIO ECONOMATO Per agevolare la gestione di piccole ed impellenti spese inerenti diversi interventi previsti a bilancio, di natura corrente e irrisoria ma urgenti, è prevista una modalità snella per la loro liquidazione. Il Regolamento di contabilità prevede infatti un tetto massimo annuale di spesa da impegnare in via generale trimestre per trimestre, spalmandolo su diversi capitoli e che serva come fondo per affrontare appunto la necessità di sostenere queste piccole spese incombenti. Questo meccanismo permette di accorpare più spese, comunque giustificate dall’emissione di buoni e da ricevute fiscali, in un unico atto di versamento che serve a rimpinguare la cassa dell’Economo e non già a liquidare puntualmente, esborso per esborso, i costi sostenuti per i singoli acquisti. La rendicontazione della cassa dell’economato va fatta ogni trimestre. GESTIONE “COMPETENZA” E GESTIONE “RESIDUI” Il Conto del Patrimonio è pensabile come una fotografia in un dato istante (il 31/12 di un dato anno) dello stock di valori del patrimonio che costituisce il Comune, almeno nel suo aspetto finanziario in cui il capitale incrementale è determinato dalla differenza tra capitale iniziale e capitale finale e aggiunto quindi in un dato fondo patrimoniale come valore ex novo. Questo modo di rilevare i fatti di gestione è detto sintetico. A questo modo vedere le cose se ne contrappone uno analitico e che guarda non ai meri valori flusso, ma alle cause che hanno determinato questi valori. Infatti il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono prospetti che rilevano le variazioni (previste o accertate e realizzate) del fondo di cassa in un’ottica analitica. Il fondo di cassa per sua natura è un valore di flusso cioè ha senso se riferito ad un dato arco temporale e la sua entità dà informazioni circa l’attività svolta dall’Ente nel periodo considerato. Da un anno all’altro infatti possono sussistere dei crediti e dei debiti maturati ma non ancora incassati o liquidati. Queste manifestazioni finanziarie non tanto presunte quanto previste e quasi certe non hanno ancora però raggiunto la loro fase di chiusura della partita: non hanno avuto la loro naturale manifestazione monetaria! Per esemplificare si pensi alla differenza che passa tra il promettere, giurando solennemente, di versare una data somma a Tizio e l’atto concreto, da lì a qualche tempo, del consegnare in carta moneta detta somma nelle mani di Tizio. Questi valori comuni a più anni (esercizi) finanziari sono da computare a bilancio ma in un modo particolare: occorre sempre ricordarsi quando questi crediti e debiti non ancora chiusi siano sorti. La contabilità che tiene conto di queste differenze temporali circa il manifestarsi non tanto dei flussi finanziari, quanto dei debiti e crediti sorti per via della gestione pregressa si sintetizza nella distinzione tra impegni e accertamenti a “residuo” e impegni e accertamenti a “competenza” (che rappresentano invece i debiti ed i crediti gestionali riferibili all’esercizio corrente). A seconda che i valori si riferiscano a crediti o a debiti si parla di residui attivi o passivi. GESTIONE PROVVISORIA L’art. 163 del Dl.gs. 267/2000 informa che quando il bilancio (di previsione evidentemente) ancora non è approvato (causa proroghe di legge) nell’anno in corso si possono assumere solo impegni di spesa per “dodicesimi” ovvero su base stimata mensile delle spese correnti. Questo accorgimento è teso a contenere l’eventuale esosità nella gestione corrente riponendo troppo ottimismo nelle potenzialità finanziarie a disposizione che poi, ad una stima corretta (data appunto dall’adozione del Bilancio) si rivelassero invece anguste. E’ una delle disposizioni volte a realizzare concretamente il principio contabile della prudenza. VARIAZIONI DI BILANCIO Durante la fase gestionale autorizzata dal Bilancio di Previsione può sicuramente capitare che la dinamica di entrate e di spese inerente le attività dell’Ente possa deviare dalle traiettorie tracciate formalmente dal documento contabile autorizzativi. In questi casi la legge prevede che l’Amministrazione possa attuare interventi correttivi per consentirle di proseguire nella sua attività evitando anacronistiche ingessature che andrebbero in ultima analisi a colpire la collettività per via di disfunzioni e ritardi nell’espletamento di servizi e funzioni istituzionali erogati. I correttivi di cui sopra sono le c.d. variazioni di bilancio (di competenza dell’organo consiliare ma adottabili anche dalla Giunta, salvo ratifica successiva dal Consiglio, in caso di urgenza) e si concretizzano in modifiche nelle previsioni di entrata e di spesa tali da contemplare le nuove effettive necessità della gestione finanziaria. Ovviamente ogni variazione al bilancio deve rispettarne i principi ed in particolare il pareggio e la garanzia che gli equilibri correnti e patrimoniali siano sempre rispettati. ASSESTAMENTO DI BILANCIO il 30/11 di ogni anno rappresenta la data limite per poter attuare variazioni al bilancio e di norma in tale sede si provvede all’assestamento generale del bilancio stesso in caso si ravvisi l’opportunità di dover rispettare gli equilibri correnti e patrimoniali. Da questo momento in poi il bilancio viene per così dire “congelato” salvo la possibilità dei prelevamenti dal fondo di riserva. L’attività autorizzata dal bilancio invece (effettuare impegni/accertamenti e conseguenti pagamenti/incassi) ovviamente non è congelata, solo è ristretta nell’alveo dei solchi precisi e, ormai, immodificabili delle poste del bilancio. PRELEVAMENTI DAL FONDO RISERVA E’ di competenza della Giunta ed è sempre possibile effettuarlo (anche dopo il 30/11) ma soltanto in caso di urgenza e assoluta necessità. Esso viene attuato spostando i fondi da un intervento ad hoc del bilancio, il fondo di riserva, previsto dalla legge, agli interventi che necessitano di essere rimpinguati. Sempre la legge dispone che il fondo di riserva non debba scendere sotto lo 0,3% delle spese correnti iscritte a bilancio (limite minimo) e contemporaneamente non possa superare il 2% delle spese correnti (limite massimo). Il fondo è utilizzato eventualmente anche per creare capitoli di spesa ad hoc (purché ciò sia fatto prima del limite temporale del 30/11 dell’anno) e per ampliare le previsioni di spesa al tit. II purché sussistano straordinarie esigenze gestionali. Il fondo può essere reintegrato con variazione di bilancio ed in sede di assestamento anche attraverso l’applicazione dell’avanzo disponibile. RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI (art. 193 TUEL) Con periodicità stabilita con il Regolamento di contabilita' e comunque almeno una volta entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede da atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio o in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari: - per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art.194 (debiti fuori bilancio); - per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da rendiconto approvato e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione di competenza ovvero dalla gestione dei residui. IL CONTO CONSUNTIVO (o conto del bilancio) Concluso un ciclo convenzionale (che dura un anno solare) della gestione, entro il giugno dell’anno successivo l’Ufficio Ragioneria deve rendicontarne i risultati. Questo è fatto con la redazione del Conto consuntivo, atto fondamentale della contabilità del Comune, che è approvato con deliberazione di Consiglio. Il Conto consuntivo mira a raccogliere le risultanze dei flussi finanziari attivi e passivi realmente intercorsi nel precedente esercizio distinguendo inoltre se sussistono, causa gestioni pregresse, ancora dei debiti o crediti da chiudere (è il c.d. riaccertamento dei residui attivi e passivi) al fine di stabilire il fondo di cassa finale e l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione. E’ utile ricordare che nei Comuni sotto una certa soglia dimensionale, il conto consuntivo è composto solamente da rendicontazioni finanziare (corredate dal conto patrimoniale) mentre non sussiste l’obbligo di redigere anche rendicontazioni basate su rilevazioni economiche (conto economico). L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Il risultato di Amministrazione è pari al fondo di cassa (entrate – uscite di cassa effettuate nell’esercizio finanziario di riferimento) aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Se è positivo è detto Avanzo di Amministrazione. Esso dà la misura finanziaria del risultato di gestione dell’esercizio. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, puo' essere utilizzato: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento. Nel corso dell'esercizio l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente può essere applicato, con delibera di variazione, al bilancio di previsione per le finalità riportate dalle precedenti lett. a), b) e c) ma le spese inerenti gli interventi rimpinguati con l’avanzo presunto possono essere effettuate solo quando si approva il conto consuntivo ovvero solo quando da presunto l’avanzo diviene accertato. L’unica eccezione vale per spese a fronte di fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati. L’avanzo accertato si può quindi utilizzare in ogni momento per finanziare investimenti (spese del tit. II del bilancio) mentre solo in sede di assestamento può essere utilizzato per finanziare anche spese correnti a salvaguardia degli equilibri d bilancio (es. per la copertura dei debiti fuori bilancio – fattispecie debitoria che insorge quando l’impegno a bilancio non precede e non “copre” la spesa da effettuare. In caso di debiti fuori bilancio la faccenda si fa delicata ed è il caso di ricordare che, visto che la legge stabilisce tassativamente le fasi della spesa, qualora una direttiva di Giunta o l’atto di un Responsabile del servizio violi queste fasi e coinvolga interessi privati danneggiando gli aventi causa, la responsabilità ricade sul soggetto stesso che ha posto in essere l’atto venendo a configurarsi un danno erariale) ed inoltre sussiste sempre a carico dei funzionari pubblici l’eventuale responsabilità per danni erariali. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193 del TUEL n. 267/2000, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. In tale situazione l’Ente incorrerebbe comunque in tutta una serie di controlli e di obblighi stringenti che vanno sotto le disposizioni riferibili al “risanamento” della gestione. ANCORA SULL’UTILIZZO DELL’AVANZO L’eventuale avanzo di amministrazione (ovvero, si ripete, il fondo di cassa al 31/12 di un dato esercizio aumentato dai residui attivi e stornato dai residui passivi) può essere utilizzato per finanziare, a titolo di mezzi propri (autofinanziamento), la gestione. L’avanzo accertato dal conto consuntivo può essere utilizzato (si dice applicato) in ogni momento per finanziare spese al Tit. II, cioè per coprire spese di investimento. Ovviamente la parte di avanzo applicata sarà quella costituita da fondi liberi ed il motivo per cui con l’avanzo si possono coprire normalmente soltanto spese in conto capitale è squisitamente finanziario: i debiti a media/lunga scadenza comportano esborsi a carico di più esercizi e hanno periodo di estinzione superiore per convenzione all’anno, quindi per evitare tensioni di cassa l’avanzo non può che essere applicato per integrare i flussi finanziari utili alla copertura di queste spese. Dopo tutto è sempre meglio riuscire a coprire anno per anno i costi pluriennali con entrate correnti quando si riesce che non coprire costi correnti con entrati in conto capitale (si pensi ad una somma incassata attraverso l’accensione di un mutuo) visto che in questo caso si pregiudicherebbe irrimediabilmente l’equilibrio finanziario con gravissime ripercussioni di gestione. Il vincolo tecnico all’utilizzo dell’avanzo è quindi null’altro che il rispetto degli equilibri del bilancio. Solo in un momento particolare – in sede annuale di “assestamento del bilancio” l’avanzo si può applicare anche per finanziare le spese correnti e questo, ancora una volta, in casi estremi in cui la gestione operativa corrente non riesca a garantire la copertura delle spese e quindi per impedire crisi di liquidità con ulteriori oneri a carico dell’Ente. Questi casi estremi sono le lett. b) e c) dell’art. 186 del TUEL n. 267/2000 per le quali si rimanda a quanto detto precedentemente. L’avanzo presunto, cioè quello non ancora accertato dal consuntivo ma ormai in fase di formazione definitiva, può invece essere applicato, lo si ripete per completezza, solo e soltanto per coprire spese di investimenti previsti che però dovranno realizzarsi e comportare esborsi effettivi solo quando l’avanzo sarà effettivamente accertato dal conto consuntivo. ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO L'art.151 del D.L. 28.8.2000 N.267 precisa che al Conto Consuntivo e' allegata una Relazione Illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguibili in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. L'art. 231 del D.L. 18.8.2000 n.267 prevede che nella relazione prescritta dall'art. 151 del citato decreto legislativa l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li ha determinati. La relazione mira all’analisi e alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva dell'esercizio dimostrando che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono stati l'optimum dell'azione amministrativa evidenziandone l'economicità dell’organizzazione operativa, attraverso il paragone dei "costi" sostenuti in rapporto all'utilità economica e sociale che ne e' conseguita per la popolazione con la qualità dei servizi resi. Essa rappresenta quindi anche uno strumento di controllo politico da parte del Consiglio circa l’operato gestionale della Giunta. SERVIZIO FINANZIARIO E….OLTRE In una realtà dimensionale e organizzativa come quella del Comune di Pettinengo, all’Ufficio ragioneria spettano, oltre all’attività strettamente tipica, anche una serie di altre mansioni al di là degli specifici compiti che ineriscono alla gestione finanziaria in senso stretto, ad esempio tutte le pratiche dei contratti cimiteriali sono istruite dall’Ufficio in questione, le pratiche burocratiche circa la gestione delle concessioni cimiteriali e le pratiche inerenti l’erogazione da parte della Regione Piemonte di borse di studio e contributi a sostegno delle famiglie per le spese scolastiche.