Viola-Art.12 Disp.prel
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Viola-Art.12 Disp.prel
da Alessandro Giuliani, Disposizioni sulla legge in generale, in Trattato di diritto privato, a cura di Rescigno, Utet 1982. Art. 12 (dispos. prel.): Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si haCAPITOLO riguardo alle QUARTO disposizioni INTERPRETAZIONE che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo DELLA i principi LE generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. L La !"efativizzazione del testo. - 2. La «analogia nerali de/l'ordinamento giuridico. :SOMMARIO: 1. La relativizzazione del testo. L'art. 12 d. p. (interpretazione della legge) ha per ·valore costituzionale 1, in quanto destinato a regolare i I G. GoRLA, I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni p -cit. Sul carattere pretenzioso dell'art. 12 cfr. EssER, Grundsatz La Corte di Cassazione, come supremo giudice di legittimi .çostituzionali dell'art. 12. Ricordiamo ad es.: Cass., 2-8-1966, n I, 573: « la tripartizione dei poteri è un cardine del nostro ordi ·dice di legittimità deve esserne il rigoroso garante i+; Cass., 1 Foro it., 1979, voce «Legge,. n. 38: «Costituisce fondament legislativa sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giUrld ·innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale, non p .altro senso se non quello fatto palese. dal significato proprio d nessione di esse, onde si deve ricorrere al criterio logico p~~ la !egislatore solo quando tale significato non sia già tanto cÌlla una diversa e contrastante interpretazione •. " L'interpretazione logica, restrittiva ed estensiva, è ammes :284-1947, in Rep. Foro it., 1947, voce «Legge•, 77; Cass., 1 Giust. civ., 1963, voce «Legge•. 23; Cass., sez. I, 16-10-1975 .civ., 1975, 1570. Il dogma della completezza esclude la possibilità di vere la contraddizione s'incontra tra due precetti legislativi di ugua suno può considerarsi secondario e accessorio rispetto all'altro, e contrari debbono considerarsi come non esistenti, perché e -COVIELLD, Manuale di diritto dvile italiano, op, cit., p. 78 ·offerti· dalla dottrina G. GAvAZZI, DelZ. antinomie, Torino, 19 l'ordinamento giuridico, Torino; 1960, p. 78 ss.; N. MoouoN in Enc. del dir., XXX, Milano, 1980, p. 704, Sul tema cfr. la ricerca coll. Lei antinomies en drpit, Bru '-'f"::- kqe non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese d proprio delle parole secondo la connessione di esse e la intenz lqialatore » (comma primo). La giurisprudenza risente del tradizional della volontà legislativa secondo cui l'attività dell'interprc(te è intell non c~va: il principio del testo chiaro ha un valore cosl assorbente volgere le .tappe successive della interpretazione, che finiscono per a carattere sussidiario. Non vi è dialettica tra il momento letterale o gram cd il momento logico: il confronto potrebbe rendere dubbio il tegto . ·la strada al potere creativo dell~iurisprudenza. La fedeltà ~ noto brocardo (in claris non fit interpretatio) perm.et minare le incompatibilità che non derivano dall'ambiguità del testo; m circ0stanze del caso. La prevalenza ciel :1e8to sottrae al giudice l'indag c0nse~enze pratiche, sociali, ecorioniiclie della sua decisione; ~ .tuh~i al leg!.slatore - con una interpretazione contra legem - neppure lJ?di ijjia soluzione assurda, illogica, iniqua. L~ legge deve essere interpr . suo contenuto oggettivo, in quanto all'interprete è preclusa t1ndagine su del· legislatore. · · ·. · :~: · ' '· · ' ·· ., · r vari criteri (logico, sistematico, ecc.) hanno un valore sussidiari ammissibili solo)n presenza di un caso dubbio, e nella misura,Jn cui difichino o rdativizzino la volontà d~ legislatore: . a) il. ricorso .ai.lavori preparatoti incontra ,un limite « in ciò ch lontà da essi risultante -non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della (Cass., 8-6-1979~ n. 3276, in Foro. it., 1979,. l;, 1998); b) l'intitolazione della legge non ha~~re'.·normativo (rubrica n legem): Cass., .l·Z-1967, n. 1631 in Rep. Giust;·;cip_., 1968, vciç,e « 1.egge fk:a10 C11ss., 24-9-19.7.l~tf. 2415 in)l:ejjt;iust. civ.,4~73, voce« Legge·», n. ·21. zione del legislatore è comandare, è. non svolgere enunciazioni teorlèh trinali. L'unica ~one è il c~ ~UÌ! legge inteÌ'pretativa, in qu~~to il della giurisprudema, che crea false antinomie per pervenire ad una sohp:fone ragionevole cfr. CH. PERE~. Logica giuridica, cit. .,_., Nel passaggio ad:µn modello di legislazione caratterizzato dalla irifiàzione .le il principio del testo chiaro è entrato in crisi; un caso limite è la «nuova,. tecnic tiva di pubblicare.in un testo nonne «pubblicate come non approvate»; E. D'Bi: vazioni... tipografiche ~lla pubblicazione delle leLJgi: un nuovo rompicapo per i' g formatici in Informatica e diritto, 1980, 2-3, p. 347. La presunzione del significato tecnico delle parole usate dal legislatore (Cov1 cit., p. 69) 7 ~~ ~saggio dalla codificazione alle legislazioni speciali - ha c principio oppo5~Wr. P. RESCIGNO, Manuale, cit., p. 97, secondo cui «il lingu gislativo... déve essere ·ricondotto ai significati propri del vocabolario comune rispecchia la lingua popolare». Sui problemi posti dalla presunzione di confor linguaggio legj.s1àtivo al linguaggio comune G. LAzzAno, Argomenti dei giudici: il li comune, al.e., 1~. ...: . e) il criterio accolto dal sistema può in contrasto con il contenuto -~o_&tagz:iale de 6-1958, n. 2243, in Fo.ra~i~, 144 d) il ricorso al crfi:JttbM@ico è opposizione al significato letterale; e rari ri Cass., 19-1-1942, in Foro it., 1942, I, 352 1950, voce« Legge» n. 80) prima di recent n. 507, in Mass. Giust. civ., 1971, 278). La recente giurisprudenza esita a metter fissati dall'art. 12. Ma nella realtà delle ap dimento per gradi è entrato in crisi fin d testo chiaro è stato degradato ad un luog va verificato nel confronto con altri princ zione è co~tituito dalla rivalutazione del m . rale. Il fe~omeno corre parallelo nella giur mini~~rativa. Già il Consiglio di Stato aveva in Foro am11t.tìii968, I, 757) che « una inte si rivela sosll.Zialmente insoddisfacente» 12-11-1977, n. 4909; in Giust. civ., 1978, del significato èhiaro delle parole l'inte se si arresta· alla sola espressione lettera privilegiato ilmòl:nento della ratio legis, ma contrasto con argome11tazioni lo~che sulla 5-4-1978, n. 1549, in Rep. Giur. it., voce« n. 42). , Nelle fasi più recenti il ricorso a tecni ~latore di un occulto antiformalismo, che p colo 12 giustificando il passaggio dal testo a) eccezione delle conseguenze assur scussione il dogma volontaristico 2 secondo 2 Il principio, che è a fondamento della ecce una concezione argomentativa della logica giurid e ragionevole, tale principio non vale solo nelle si identifica con la interpretazione di un testo sc noscimento per eccellenza, mette in moto il mecca luoghi dell'argomentazione giuridica. Es8i pennet voli realizzando una divisione del lavoro, che favo La teoria dell'argomentazione giuridica rifiuta i al singolo giudice, perché è contro le istanze del minazione dei limiti e delle compensazioni al so risprudenza, collegialità della decisione, opinione cfr. CH. PERELMAN, Logica giuridica - nuova ret «Logica giuridica (teoria dell'argomentazione),., Una tale eccezione non era ignota alla giuris tali risultati, occultando però il ragionamento nei termini di una male (dimostrazione apagogica-reductio ad absurdum). che nascond dietro affermazioni apodittiche, gli orientamenti soggettivi del giudice b) l'appello alla volontà del legislatore attuale 5 : ha scardinato 1dr. retro, p. 212) sulla basi': dcl brocardo del diritto comune (accipienda es qu;.u vitio caret). L'avversione della nostra dottrina (successiva a G. SARE ddle fe_ggi, Firenze, 1896, p. 419) trovava conforto nella Scuola esegetica. Cfr. 1Corso elementare di diritti\ civile, trad. G. TRONO, Napoli, 1880, p. 72), sec giudiçe non può violare il testo della legge anche in presenza di una conseguen · ad es. che il padre adulterino possa sposare la propria figlia. « La violazione da parte del giudice - secondo LAURENT - è maggior scandalo che un matr ~tuoso. L'incesto non è che un'onta individuale, mentre la violazione della leg mine sociale•. l H. U. lCANToROWICZ (GNAEÌJS FLAVIUS), Der Kampf um die Rechtsw H~!f!elberg, 1906, p. 15. La dottrina - attenta. pgli. orU:ntamenti della giurisp 1 · "Yionale ed euroP<Ja - condannava le emergenti tendenze. I rimproveri del LA condo EMANUELE GIANTURCO - erano « giusti non solo per i francesi, ma al italiani, e forse anche per i tedeschi, e sarà bene, se l'autorità giudiziaria rep tentativo di creare il diritto sotto pretesto di interpretarlo.,. (Gli studi di dir la questione del metodo in Italia·, 1881, rist. in Opere giuridiche, Roma, 1947, La eccezione delle conseguenze assurde ha avuto riconoscimento in altr ·dcnze europee: a) spagnola: sentenza del Tribuna/ Supremo del 25-3-1915: « cntender las leyes que conduzcan al absurdo debiendo recbazarse toda interp a él conduzca.,. (cfr. E. Ru1z VADIU.O, La interpretaci6n de las leyes en el preliminar del codigo civil espaFiol, in Documentaci6n iuridica, 1974, p. 1226); Una sentenza del Tribuna! de la Seine, del 2+4-1952 ha affermato: « Attendu q cherche de la volonté du législateur par voie <l'interprétalion est interdite au j le sens de la loi, tel qu'il resulte de sa rédaction, n'est ni obscur, ni ambigu, conséquent etre tenu pour certain; qu'il n'y aurait exceptian que si l'aplicati aboutissait à quelque absurdité.,. (cfr. MAZEAUD - MAZEAUD, Leçons de droi •o e n .,,. s. i!-~ j. b p. 134. La. dottrina riçhiama l'attenzione sui rischi connessi ad una tale ec<;ezio Q • h ). e ). ~ o ~ ~e s .J talora risolversi in una interpretazione contra legem: sµI problema della ind dei ·limiti J. EssER., Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildurig des P op. cit., p. 262. U problema rinvia a quello più vasto deì principi. ~l diritt cfr. altresl N. LUHMANN, Sistema giuridico e dogmatica giuridica,·· con intr. BRAJO, Bologna, 1978 (cap. IV: Conseguenze come crite,i;p). : · '"":',;;"':!" • Vari esempi di applicazione giurisprudenziale -~~iO'l·1LAZZAAo, A:t'#fmenti "~ ·Torino, 1970, pp. 9S.114. ;il'·· · • ·: "· "'' • s Una tal,,, 1.fendenza .:1. affioi'àta ancora prima del codice vigente - si con __ la iua promulgazione; tra le decisioni: a) le disposizioni del nuovo codice po ...~i.elementi per l'interpretazione di quelle del codice abrogato (Cass., 5-8--19 ,~· in Fpr.0 it., 1940, I, 1265, con nota di M. S. GIANNINI, Natura e valore interp ·progetti di riforma della legge); b) l'opinione del ministro proponOJ!.t.e la l ·peso autorevole, « quando non si trovi in disaccordo col senso naturale e lo sul.ta dal testo della legge io (Cass., 27·2·1942, n. 563, in Foro it,. 1942, I, 489) . rienza tradizionalmente diffidente nei confronti giudice ha finito per godere di poteri creativi m metodo, sotto la copertura della volontà implic tore. L'appello alla volQntà del legislatore ~ co lontà della)egge - permette di conseguire un ma diversa da quella risultante dallà lettera d fatta valere .basandosi sul preambolo, sulla rub esempio il principio rubri;ca non facit legem è s e di limitazioni: a) nel caso di equivocità delle norme (C. in Giur. it., 1969, lii, 1, 138; T.A.R. Toscan 1979, III, 1, 311); b) quando - nel caso di una legge forma individua la precisa intenzione del legislatori< n. 101, in Cons. Stato, 1972, I, 168). c) quando il titolo corrisponde alla mens ratori: C. Stato, senz. IV, 2-12-1975, n. 1172, d) nel caso di un titolo <cfimasto sostan seguirsi di aggiunte, modificaziohi e perfino Stato, sez. IV, 2-12-1975, n. 1'175,. in Cons. St Gli esempi più vistosi di una tale tecnica s in tema di diritto intertemporale; il principo ta dal capovolgimento del noto brocardo), perm di pervenire all'abrogazione « implicita » e all fenomeno parallelo, e talora connesso, può rile lavori preparatori 6 , come nel caso di leggi s n. 263, in Dir. fam., 1974, p. 354). i:. La «analogia legis ». ·:.r~ . ,.. ' I due momenti del ragionamento analogico l'art: 12 d. p. non sfuggono ad una :'Costitutiva terminologia logica (analogia), e la terminologi cìpi generali del diritto). La loro configurazione logica giuridica e i princìpi generali Qel diritto a) logica giuridica 7• - Le varie configuraz per la recente gi~irudenza, cfr. L. BoNARETTI, Il t in Foro amm., 1980, I, 1579 (con riferimenti storici e 6 Va rilevato altresl che, nella stessa giurisprud progetti di riforma costituisce talora un argomento u nalità di una legge (Corte cast. 1981/179). • 7 N. BOBBIO, L'analogia nella logica del diritto, To nerale esclusiva finisce per identificare il ragionamento analogico con l'ar mento a contrario•. Ne deriva il divieto di ogni tecnica interpretativa di rattere induttivo, che permetta cioè di risalire da una norma particolare ad u norma generale. La cdstruzione logico-formale - che non lascia spazio creat all'interprete - finisce per imprimere un carattere statico e conservatore al gionamento analogico. Il ragionamento analogico (ex art. 12) è configurato sul presupposto procedimento per gradi: solo in mancllI17.a di una precisa disposizione è p messo all'interprete ricorrere a disposizioni che riguardano éasi simili o mate analoghe (Cass., 20-7-1950, n. 2012, in Rep. Foro it., 1950, voce« Legge», n. 8 La dottrina ha privilegiato la distinzione tra interpretazione estensiva, analogi princìpi del diritto 9• Il divieto della analogia 10 è prescritto per le norme pen e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi (art. 14 d. Le raisonnemç,!lt par analogie, in Rapports nationaux italiens (X' Congrés lnternatio de Droit Comparé [Budapest, 1978], Milano, 1978, p. 81. · .. a D. DONATI, Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico, Milano, 1910. S problematica cfr. R. GUASTINI, Completezza e analogia: studi sulla teoria generale diritto italiano del primo novecento, « Materiali per una storia della cultura giuridic VI, 1976, p. 511. . ' Secondo L. CA1AN1, voce «Analogia•, in Enc. del dir., Milano, 1958, I, p. 3 la distinzione tra interpretazione este~iva ed analogia, e tra questa ed il ricorso ai p cipi del diritto « non pub essere sostenuta come distinzione qualitativa né da un pu di vista logic0, né da un punto di vista qualitativo •. 10 Secondo una giurisprudenza costante le disposizioni di carattere eccezionale cui è vietata l'interpretazione analogica, possono essere interpretate estensivamente, sendo l'interpretazione estensiva rivolta ad identificare l'esatto significato delle par aventi più di un significato tecnico giuridico•; Cass., I sez., 3-7-1961, n. J621, in Giur. 1961, 696 (con nota di N. BoBBIO, Ancora intorno alla distinzione tra interpretazione es si'va ed analogia, il quale osserva: « Che il procedimento analogico 'venga chiamato certe situazioni . interpretazione estensiva non è tanto il riconoscimento da parte giudice di un Tnnite alla propria libertà interpretativa di fronte all'art. 14, quanto modo l'er giustificare un limite superato • ). Nella giurisprudenza successiva ricordia Cass., sez. lav., 3-6-1976, n. 2004 in Foro it., 1976, I, 2127; Cass., 28-3-1981, n. 1800, Rep. Giur. it., 1981, voce « Leggi etc. •, n. 43. Il rinvio tra nonne pennette di relativizzare il divieto della analogia per le non eccezionali (art. 14 d. p.), qualificando l'applicazione «diretta~ e non «analogic Frequenti sono .infatti i casi in cui un complesso di norme dettate ·per la 1 disciplina una certa materia, viene esteso ad un istituto analogo con ~p~~iorii (»me « in qua compatibile• oppure• in quanto non diversamente disposto•· Cfr. Cass., 294-1976, n. 15 in Foro iJ., 1976, I, 2147 . . Si potrebbe dubitare della costituzionalità del divieto posto dall'art. 14 d. p., quanto può essere sempre superato attraverso il sindacato di c<istituzionalità condo . . a) frattura tra dottrina e giurisprudenza: la pr : .modelli logici che garantissero la certezza del ragiona . in termini deduttivi, dal punto di vista di una logica fo · · è ammesso nella misura in cui non si risolve in una att il fondamento. è la' identitas rationis. Da parte della giu • ' '. risulta, non Ci sono stati tentativi di elaborazione gi · .delle indicazioni della dottrina; b) povertà della giurisprudenza: il fondamen .ravvisato nella eguaglianza giuridica 11 , escludendo l del legislatore. Tra le rare applicazioni ricordiamo: alla regolamentazione degli apparecchi radio sono ap dnstallazioni degli apparecchi telev:sivi » (A. Roma, 1958, 1, p. 769). La povertà della giurisprudenza vare la sua spiegazione nel fatto che la relativizzazion sibilità ermeneutiche superiori a quelle offerte dai trad logici, il cui carattere è in definitiva statico e conser Le tecniche del ragionamento analogico utilizzat ·sprudenza rendono problemitica ogni pretesa di una un momento caratterizzato 1dal fenomeno del pas configurazione in termini dèduttivi a quella opposta Si è venuto insinuando un.,eoncetto di analogia che tradizionale solo il nome; si afferma che il ricorso a -siste in un processo logico per risalire dalle norme principio che le governa per"accertare che in. questo previsto » (Cass., 23-11-19~5.. n. 2404, in R'ep. Foro regolamenti, decreti», n. :31), .Una ricerca giurisprud <lenza la vasta utilizzazfone. .di tin procedimento de rata» 12 , .che può talora';lasc~è;iperplessi quando .apodittiche, che sfuggono?.ad~:ogrtf possibilità di contr meno, occorre rispondere a ~ue -distinti problemi in h) alla sua giustificazione •toSica. Per quanto si riferisce al primo problema l'analog ;passare dal testo all'equità attraverso il ricorso a p mente sulla base di un testo particolare. Viene in ta mento per gradi, nel senso dell'art. 12, giustificand .alla stregua del principio di eguaglianza. Sull'argomento cfr. giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1976, p. 4 Cfr. R. QUADRI, Applicazione della legge in generale, L'analogia nella logica del diritto, cit. 11 Cass., 14-7-1949, n. 1881, in Giur. it., 1951, I, 1, 229 (c Intorno al fondamento del procedimento per analogia). 12 Vari esempi di utilizzazione di tale tccJlica da parte in G. l.AzzARo, Argomenti dei giudici, cit., p. 20 (L'analogi .. :.__ !e o ... il .., Il ,. i plessità. Va tenuto sotto tale.profilo presente: a) il ragionamento basato su inferenze 14 è presente sia nel induttiva sia in quella argomentativa: l'indagine storica e comparat vela esempi di utilizzazione rispettivamente da parte della dottrina didattica) da un lato,~ dalla giurisprudenza dell'altro. Nella scienza l'analogia induttiva è ·stata uno strumento che ha permesso, in talune es di realizzare un nuovo modello di scientificità del diritto, compatibile c struzione di sistemi alternativi. Nella giurisprudenza l'analogia ar tiva hà configurato una concezione antifonnalistica fino all'età del cazione; b) l'indagine comp~tiva rivela la familiarità di altre esperi queste tecniche, e l'attenzione della dottrina 'per la individuazione d Al di fuori del controllo di una ricerca collettiva, sociale, pubblica - c lizza con una dialettica tra dottrina e giurisprudenza, e all'interno de giurisprudenza - l'analogia induttiva, sVincolata da ogni controllo log servire a privilegiare l'orientamento soggettivo del giudice con brusc menti giurisprudenziali: può al limite costituire un grossolano esped 13 L. SII.ANCE, Un moyer de combler les lacunes en droit: l'induction ampl .. voi. coli. Le-4Jrobltme des lacunes en droit, Bruxelles, 1968, p. 489. •· 14 Potremmo individuare tre concezioni della analogia accettate dai giuristi a) argomentativa: il primato dell'argomento a simili non elimina gli altri (a contrario, a maiori ad minris, ecc.), i quali hanno però una funzione subord determinazione della similitudo rationis. Il controllo logico della somiglianza sfiducia verso una ragione individuale; un procedimento confutatorio della ri diante «regole di esclusione i., e pertanto in tennini negativi, elimina ciò che è Esempi sono offerti dalla interpretatio analogica dei glossatori, oltre che. dall stinguishing 4è1 « common lawyers ». Il ragionamento giuridico si identifica, da vista .della teoria de!l'argomenzione, con una metodologia dei ragionamento anal CH. ··PERÌ!LMAN, Logica giuridica, cit. / b) formale: essa è agganciata alle tecniche di una ragione dimostrativa, che r controverso e dalla opinione; la « analogia » modellata sui procedimenti della m . risponde. ad esigenze sistematiche. ln questa ottica viene privilegiato l'argomen trario: per il caso non previsto deve presumersi la volontà contraria del legisla quando t8 espressione letterale è deficiente, ma il suo caso è compreso nella v legislatore dal punto di vista della identitas rationis, al giudice è concessa la com legis, talor;:i ·denòminata extensio legis. Sulla storia di questa concezione N. Bouu •, ~_ logia nella logica del diritto, cit.; c) induttiva: l'utilizzazione dei procedimenti inferenziali della scienza ( MILL, SIGWART, ecc.) da parte della teoria del diritto costituisce un capitolo d del pensiero giuridico, piuttosto inesplorato. Esempi son.&:offerti· dalla lnteressenjur come dal case-method nord-americano: il metodo induttivo garantisce la « sci del metodo giuridico e pennette di introdurre una nuova versione del sistema, non deduttivi ed aprioristici. Tale versione però ha .tentazioni statiche e conserv denti soprattutto nel case-method, che ha detenninato negli .Stati Uniti la rivolta fonnalis~o. Sul tema cfr. A. GIULIANI, Observatiotts oti Le'tàl Biluctition ·in Antif Trend&, in L'educazione giuridica, I, 1975, p. 79. ~ 1s: Trtitt. dir. priv., 1. ·una decisione,.contra. legem. Buoni esemp nostra esperienza; basti pensare al princip ricavato elevando a principio generale l'a .ticosa affermazione del principio è avvenu dottrina e giurisprudenza 15 • J. J princlpi generali d.iU'ordinamentb gi d~ La discussione sui principi generali è condizionata dalla problematica di una torno al codice civile, considerato complet stico esclude la possibilità di princìpi che quista significati diversi in relazione a scuola esegetica vi è la consapevolezza de c~pes d~l cod~ce; ~so ~ il .veicolo dei va z1one nvoluz1onaria, di cm è custode la state colmate le lacune dalla dottrina e da gidamente positivistica della dottrinm' ita diverso contesto storico, in cui essa';Wend ogni contaminazione tra i princlpi' del d zione dogmatica emerge piuttosto in te diritto romano, del diritto comune; del d meno chiara è risultata la pars conltruens Il legislatore del codice civile 'YJ~te mativo (art. 12, 2° comma) rilevabM:6el dell'ordinamento giuridico dello Statfl) risp deva il ricorso ai principi generali del ditit di là e contro le intenzioni del legislatorè giurisprudenziali ad utilizzazioni a'ltetn~ mente ad un formalismo ~sasperatQ.t~:id:· · a) da un lato la chiusura v:e!SO'.:k,gn ritto in un senso non ammesso d~AAgtha sibilità stessa di un loro riconosciit)~ 17 15 W. BIGIAVI, L'imprenditore occulto, Pad occulto io, Padova, 1962. 16 J. BouLANGER, Principes gé1"raux du dr çais au milieu du XX" siécle, Paris, 1950; cfr. al en droit françai.s, in Travaux et Recherches d XXX.Ili, Paris, 1970, p. 21. 11 Da parte della dottrina civilistica si è giu princlpi generali del diritto - sotto il codice d considerati distinti dai prjnclpi regolanti singole sistema giuridico, onde un caso che non rient{a stesso un caso giudicato regolabile• (G. ScADo b) dall'altro lato la tendema ad identificare i principi gen~rall dinamento giuridico con l'ausilio di lavori preparatori,· progetti di leg ha determinato l'aumento dei poteri del giudice: tecniche apparenteme trali - come l'appellò alla volontà del legislatore .,attuale - si sono ·ri veioolo di un antiformalismo occulto, che ha sconvolto la. tradizionale co zione del procedimento per gradi. Le due opposte interpretazioni concordano nella questione pregiu e cioè che la positivizzaziQQe dei principi va intesa come incorporazion testo scritto. · . Una tale concezione era destinata' ad essere tJ:'.avolta nel passaggio costituzione rigida, con una nuova sistemazione delle fonti del diritto del diritto, in Annali della Facoltà di Giurisprud~a dell'Universita degli Stu rugia) [Scritti in DlCDlOria del prof. F. Innamorati], 1932, p. 224. La dottrina istituzionalista ha messo in evidenza l'insufficienza .dei princip nel diritto privato nel campo del diritto pubblico: esiste un complesso di no volontariamente poste, ma risultanti dal fatto stesso del funzionamento della is L'assolutizzazione del principio lex semper loquitur ha trovato la sua teprixza principio della regola generale esclusiva, secondo cui - oltre tutte le disposizioni par esiste una norma complementare diretta ad escludere qualsiasi limitazione per tu non particolarmente considerati. Una simile regola era 1ui generis rispetto agli a clpi del diritto, in quanto doveva presumem tJ priori. La tesi che i principi del diritto sono h:"'; uorme è stata affermata da V. CR Per la determinazione dei princlpi gener.Ji del diritto, in Riv. intern. fil. dir.1 1 Io., La costi"tuzione e le sue disposizioni di principio, cit. Su tutta la problematic BoBBIO, voce « Principi generali del diritto ,. , in Noviss. Dig. it., XXIII, a. d. m 1966, p. 887. ia Cfr. B. DATrlLO, Principi generali di diritto, in Dizionario pratico di d vato, fondato da V. Scialoja, Milano, 1939, V, p. 489. 19 Cass., J.10-1953, n. 3171 (in Foro it..4953, I, 1576): «Com'è noto, l'esi una lacuna in un comple&&o di norme pub aversi soltanto nelle ipotesi che ques di esse, ai rivelino insufficienti a regolare nel caso concreto tutte le fattispecie c per volontà della legge dovrebbero regolare. Non vi è lacuna se non eailte affatto che contempli e regoli una determinata fattispecie perch6, in tal caso, l'assen norma si risolve nel senso di togliere ogni limite alla libera eaplicaz:ionc dl que che la fattispecie, in astratto, dovrebbe esprimere. In tal caso, è in sostanza stessa che, non ponendo la norma, manifesta indirettamente la volontà cJie no non ha ~ato, plichino per la ipotesi non regolata comandi giuridici che questi dovrebbero avere una funzione limitatrice», Potrebbe ciìs.ere materia di riflessioni che il Tribtmal Civil de la s.iM c:on 5-12-1952 "<J.C.:P.; 1953, Il, 7371, nota di G. Vl!Dt) avesse affermato: « qu'il un fonds de principes generaux communs au droit public et , au droit civil, réunis aoua le terme de • ius civile • et que le principe d'cquité 1commanderait l' des dgles juridiques », Cfr. JEANNEAu, op. cit., p •. 27.' essa r ' permesso di eludere il problema dei rapporti tra pr plicazione della legge. Una tale frattura non appar ruolo che la Carta repubblicana aveva assegnato al quest'ultimo partecipava - anche se in senso debole ordinarie alle disposizioni della costituzione. L'art. 1953 sancisce che «l'ordinanza che respinge la ecce tuzionale deve essere adeguatamente motivata ». Il problema è esploso intorno agli anni '60 - p una discussione dottrinalg - come uno stato d'animo il valore della costituzionalità è apparso più impor tezza della legge. :B emersa una visione sovversiva d nelle versioni radicali giustificava - sulla base dei pr un sindacato costituzionale del giudice ordinario sul La recente giurisprudenza ha maturato la equil la soluzione del rapporto tra Costituzione ed applica del giudice ordinario va ritrovata sul terreno dei limi zione resta problematica: esiste una gamma di situa plicazione meccanica della legge e un sindacato dif ordinario. :B notevole lo sforzo per individuare soluz A) canoni ermeneutici ricavabili dalla Costituzio Il primo limite è l'esistenza di un caso di dubbia menti dei giudici sono rivelatori di un orientamento carattere negativo oppure selettivo dei princìpi cos 20 Una tale visione è sottintesa nel discorso sulla interp e sulla responsabilità politica del giudice, condotto da alcun e che sembra costituire la versione italiana della « rivoltà c secolo; cfr. GIULIANI - PICARDI, La responsabilità del giUlf nel vol. cit., p. 571; GIULIANI, Le raisonnement per analog 21 Non va trascurata la incidenza; su questo fenomen della Corte costituzionlile (su ciii' V. VIGORITI in American 1972, ·p. 404), e la progressiva familiarità del giudice ordina pretative. Tra gli argomenti del ~udice costituzionale: a) lezza • (su cui: A. SANDULLI, ìl princl'pio di ragionevolezz Corte costituzionale, in Diritto e società, 1975, p. 561; C. L gittimità costituzionale, in Studi in memoria di C. Esposito, b) il mutamento dell~anze economico-sociali (su cu fini, anacronismo legislativo, limiti del giudicato costituzi p. 733); c) argomento comparativo (un eiplicito riferimerit universale•, in tema di prove, in: C. cost., 1974/248); d) il « costituisce un argomento per interpretare le norme nel sens denza; da ultimo: sent. 1981/129 e 1981/195). Un incoraggiamento per il giudice ordinario ad utilizzar sentenza 1981/140 della Corte cost. Per alcuni riferimenti ai · 1} quando un'interp,.etazione diversa sarebbe « capace·di originare Yalidità del precetto per violazione 'della Costituzione)»: T .A.R. Marche 10.1976, n. 245, in Rep. Giur. it.~ 191_7, voce« Leggi, decreti e regolame n. to; ~ .~ - ..·. ,. . . •. ~ 2) quando una ~Ile due inteiCe~cide su posizioni l:ostit nalmente garantite (Cass., Sez. Un., ilf!'3-Thfi'lf. 674, in Mass. Giust. 1971, 363; T .A.R. Toscan..:: 9-2-1979:·~· 1~· Giur. it., 1979, Ili, 1, 3 B) compef!nza del giudice ordinario di fonti secondàtiè:'-- }ii terna di illegittimità costituzio · ., Dato che il sindacato della Corte costituzionale è limitato alle leggi ed aventi forza di legge (art. 134 della Costituzione), dovrebbe ritenersi che s al giudice ordinario la competenza nei seguenti casi: 1) norme regolamentari. La Corte Costituzionale con sentenza 20-5-1 n. 125 (Foro it., 1976, I, 2550) ha affermato che i 'decreti ministeriali hanno valore di legge ordinaria, per cui le disposizioni in essi contenute ricadono sotto gli artt. 76-77 Cost., e pertanto rimangono soggetti solo al re degli atti amministrativi; Adde: C. Cost., 27-2-1980, n. 21 On Giw:.-66St;-1 I, t 76, oon nota di A. CER.VATl). ,, 2) norme consuetudinarie: « l'indagine sulla legittimità di nonne consu dinarie, alla stregua dei precetti costituzionali e dei princìpi generali dell' namento giuridico, spetta all'autorità giudiziaria non rientrando tali norme r----~--1.l;i....!l~e~i~o gli atti aventi forza di legge per i quali il giudizio di legittimità c foto alla Corte cOstituzionale (art. 134 Cost.) »; cfr. Cass., se tuziona e 23-12-1977, n. 5 ~oro it~, 1978, I, 346 (e in Rep. Foro it., 1977, « Corte costituzionale», iLTI}. Pare inarrestabile la linea di evQhnione che porta a trovare il fondam positivo, anche se non esclusiv<:v,iiéi princìpi generali dell'ordinamento g dico nella Costituzione; Nel nuovo contesto il punto di vista <iogrnatiOO, seco cui la positivizzazione di un principio consiste nella sua in aiione nel t pare superata. Non va trasct.trata l'incidenza su questo elio del progres collegamento del diritto interno con il diri anazionale, che pone a ...,;~ zionali · nnclpi contenuti nelle preleggi cfr.: P. REsc,c;No, Diritti civili e diritto v , ctt;, p. 228. (La formula dar diritti civili nelle preleggi); R. NANIA, Pri~lpi co zionali e ordine pubblico~rnazionala, in Diritto e ~ietd, 1979, p. 421; ID., Limit princlpi ed autonomia· legislativa regionale, in Giur. P,st., 1980, p. 1774. Sul valore costituzionalità della legge nell'esperienza occidentale. cfr~ infra, p. 265. 2° COJDma, del Trattato di Rom_~1_Jstitutivo della plicazioni della giurisprude~ europea e nazion collegamento dei nuovf.ptfuc!J?tcon la tutela di di _____ _,...-- ~J*on~e~~~ale . •v' I che nella più recente giurisprud ln un nuovo clima, il ricorso esplicito a principi s nomici, scientifici ecc.), che permettono in taluni c zionabnente garantiti. Von-emmo offrire alcuni ese a) mora del debitore (art. 1224 c. c.) e svalu sprudenza tradizionale aveva tenuto ferme> che la r lutazione dovesse essere ammessa soltanto ove il avere apprestato uno specifico impiego della somm terpretazione nominalistica è stata confutata sulla della scienza economica, oltre che ai princlpi dell mento delle conseguenze assurde). Il nuovo indir menti, è stato consolidato dalle Sezioni unite del tenza del 4-7-1979, n. 3776, in Foro it., 1979, I, -~ il creditore ha diritto ad ottenere il maggio svalutazione~ nella misura in cui è rag abbia subito, considerate le sue condizloni e 11v piego che egli avrebbe presumibilmente f~~kP.e • ..• ..{ ":··..a.1: , ,. stivamente ncevuto; _, :· -~';":':~,·· -' . b) dffh!ara~ione ~i paternita na~ur~: iln6? medica 25 ba giustificato 11 mutamento gi:unsprudenz dichiarazione di pàtemità, naturale le indagini em possono fornire ele11lenti di valutazione (non solo affennare il rapporto biologiçg_ di paternità». n. 6400 (Foro it., 1981, 1, 22); addè: Cass., sez. I 198r;---I, 699). - '. '>' >e) il--diritto alla ritérvatezUi 26 : - anèh~ a ·~ ~ "<~t~~~ 22 L. Cc>NooRnL:f,;:{f giudice italiano e i 'k'Jftlati intern ing e noti setf-executing nell'ottica della giDt~tm;a. 23 P. PE&C.U'ORE, L'integrazione europea e U1U1 Grlov ziario, in Foro it.. 1975, V, 105; SPERDUTI, L'ordinament . . .·: .: Padova, 1981. ,' - . '.· " , ,. E. Mosl,\'n, Pagamento dell'indebito (nel CommeÌ A. Sclaloja e G. Branca), Bologna-Roma, 1980, p~ 109 o 25 Sul tema cfr. le relazioni (A. FALZEA, L. MENGON PUGUESB, p. RBscIGNO, A. TRABUXHI) 'al. convegno su organizzato dall'Accademia dci Lincei (28/29-S.1982). G 211 A. DE CUPIS, I diritti della personalita, in. Trattat gil diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, àltresl le relazioni (A. CATAUDEU.A, G. GIACOpB, G; B. f>.\0-1979, n. 5172 (in Foro it., 1979, I, 2302). .- •'11.nlwllo out tema dolla Fa<Olll di rnumrd-"iiì'M,=al& (man<> 1982); Gli A sono XlinSul corso di cfr. pubbl. . solute,r a cura ·· tema 11,diritto alla di··· F. D. uusNEf..Ll e U. BRECCIA, Bolog 1979; A. IDIJ!Jl, YJpladOM di norme di condotta e tutela civile dell'interesse dell'ambien :n fMo it.. 1980', V, 105: V. S<>•L"" ,.,.,,.,..... di '""""' • tutola d<lla ,.,.,., in R dir. civ., 1982, p. 127.