PDF: Ordinanza 444 2014 combustione residui agricoli

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PDF: Ordinanza 444 2014 combustione residui agricoli
Reg. Ord. n. 444 del 01/08/2014
CITTA’ DI ALESSANDRIA
OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 256 bis comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Disciplina
delle aree, periodi e orari consentiti per la combustione in loco di materiale agricolo o forestale
derivante da sfalci, ripuliture o potature.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10
dicembre 2013, n.136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti
abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett.
b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis
citati il "materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di
combustione in loco delle stesse", precisando che: "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli
cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati
con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi,dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ”
RITENUTO quindi opportuno individuare le aree, i periodi e gli orari in cui consentire nel territorio del
Comune di Alessandria la combustione in loco delle potature e dei residui agricoli ai sensi dall'articolo 14,
comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
PRESO ATTO che
• la nuova normativa fa riferimento a “sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in
loco” e pertanto tali operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei
residui vegetali;
• Il D.L. citato prevede che di tale materiale sia consentita la combustione in piccoli cumuli e in
quantità giornaliera non superiore a tre metri steri (tre metri cubi comprensivi dei vuoti) per ettaro ;
RITENUTO pertanto
• di vietare la combustione nel perimetro del centro abitato e delle aree definite residenziali dal vigente
Piano regolatore Comunale ;
• di limitare le attività di combustione dei materiali agricoli sopra indicati ai periodi dell’anno in cui risulta
più agevole la diluizione nell’aria dei fumi di combustione considerate le condizioni meteo-climatiche
del territorio;
• di vietare le attività di combustione nei mesi di giugno e luglio, in considerazione della spiccata
vocazione cerealicola del territorio comunale, della presenza di vaste superfici coltivate ad orzo e
frumento e del conseguente rischio che la combustione di residui agricoli possa innescare
accidentalmente incendi nei campi di cereali prossimi alla raccolta;
• di limitare le attività alle ore diurne in particolare dalle ore 7:00 alle ore 19:00 in modo da rendere
minimi i possibili disagi dovuti al ristagno dei fumi in occasione di calme di vento notturne, restando
inteso che entro l’orario limite delle ore 19:00 non solo le fiamme e le braci dovranno essere
completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli, in alcuna misura;
• che per
ragioni di sicurezza , e per limitare il disagio dovuto a fenomeni di deriva dei fumi,
l’abbruciamento debba essere effettuato entro il luogo di produzione alla massima distanza possibile
dai circostanti edifici e comunque mai a meno di 30 metri e a distanza di 50 metri da autostrade,
ferrovie e grandi vie di comunicazione
• che la persona che accende il fuoco debba vigilare sullo stesso secondo i canoni dell’ordinaria
diligenza e assistere egli stesso, o tramite persona di fiducia, alla combustione fino al completo
spegnimento;
VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale di Igiene che vieta la combustione all’aperto di materiale vario,
fatto salvo quanto previsto dalle norme e leggi nazionali e regionali e purché non crei molestia al vicinato;
CONSIDERATO che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l’adozione del
presente provvedimento;
VISTO il D.L. n. 91 del 24/06/2014;
VISTO il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 del 19/11/2013;
VISTO il Regolamento Comunale di Igiene
VISTO il D.Lgs 267/2000;
ORDINA
Nel territorio del comune di Alessandria e’ consentita la combustione sul luogo di produzione di materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei “vuoti”) per ettaro giornalieri
nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate:
• la combustione è ammessa esclusivamente al di fuori del perimetro del centro abitato e delle aree
definite residenziali dal vigente Piano regolatore Comunale;
• la combustione è ammessa nei periodi dell’anno compresi dal 1 marzo al 31 maggio e dal 1 agosto al
31 ottobre, fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di
massima pericolosità degli incendi boschivi (art. 5 LR 21/2013 e s.m.i.) quando la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali è vietata ; la combustione di materiale agricolo è vietata nei mesi di
giugno e luglio in ragione del rischio di propagazione accidentale di incendi ai campi di cereali prossimi
alla raccolta;
• la combustione di materiale agricolo deve svolgersi in assenza di forte vento, nella fascia oraria dalle
ore 7:00 alle ore 19:00 restando inteso che entro l’orario limite delle 19:00 non solo le fiamme e le
braci dovranno essere completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli in alcuna
misura;
• la combustione deve avvenire alla massima distanza possibile dai circostanti edifici e comunque mai a
meno di 30 metri dagli stessi e a
comunicazione;
distanza di 50 metri da
autostrade, ferrovie e grandi vie di
• le attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione del materiale stesso;
• durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata
costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è
vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
• il luogo in cui si procede all’accensione del fuoco è preventivamente circoscritto e isolato per prevenire
il propagarsi del fuoco;
• le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono
recuperate per la distribuzione sul terreno a fini ammendanti;
• il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i
casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento
di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle
medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali;
AVVISA
• Che in caso di constatazione di inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza secondo le
modalità stabilite dalla stessa, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.
7bis del D.lgs 267/2000 da Euro 25,00 a Euro 500,00;
• Resta vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente
ordinanza.
• Ai sensi della L.R. 21/2013 e della Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n.
392 del
21/02/2014 il Comune di Alessandria non rientra nell’elenco dei Comuni in cui l’accensione di fuochi
nei boschi ai sensi dell’art. 11 L.R. lett.b) 29/2013, è ammessa, pertanto all’interno di “boschi” come
definiti dall’articolo 3 della L.R. 4/2009 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.
2/AGR/URB del 18/02/2014, la combustione di materiale agricolo è vietata fatti salvi i casi di deroga di
cui all’art. 11 comma 3 lettere a),d), e) della L.R 21/2013 e s.m.i.;
• che sono sempre fatte salve le disposizioni e le sanzioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nei casi di
maggiore gravità in cui l’abbruciamento possa configurarsi come attività non autorizzata
smaltimento di rifiuti ;
di
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune; la divulgazione a mezzo di
comunicato stampa al fine di garantire la massima diffusione; la trasmissione in copia :
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Alessandria
- al Corpo Forestale dello Stato , Comando Provinciale di Alessandria;
- al Comando Carabinieri di Alessandria
- al Comando Guardia di Finanza
- alla Questura di Alessandria
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria
- all’Arpa Piemonte Dipartimento di Alessandria
- alla Provincia di Alessandria Dipartimento Ambiente
- all’ASL “AL”
- alla Prefettura di Alessandria
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Municipale e agli altri organi di vigilanza operanti sul territorio la verifica del corretto
adempimento del presente provvedimento.
INFORMA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
IL SINDACO
Maria Rita Rossa
ROSSA MARIA RITA, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82
s.m.i in data 01/08/14