manifesto-accensione fuochi-2014

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manifesto-accensione fuochi-2014
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ASTI
COMUNE DI CORTAZZONE
UFFICIO TECNICO COMUNALE
IL SINDACO
A SEGUITO DEL PERDURARE DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL MANCATO RISPETTO DI NORME E REGOLAMENTI EMANATI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI E LA
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ
AL FINE DI SENSIBILIZZARE TUTTI COLORO I QUALI, INCONSAPEVOLMENTE, NON RISPETTANO LE SUDDETTE NORME, RISCHIANDO DI INCORRERE IN SANZIONI AMMINISTRATIVE,
OVE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO E TUTELARE LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ RICORDA LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI
Dalla Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16
Art. 7. (Divieti, deroghe e cautele per l'accensione del fuoco nei boschi e nei pascoli montani)
Dal D.Lgs. 152/06 <<Norme in materia ambientale>> e s.m.i. Art 256-bis. Combustione illecita di rifiuti 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle
stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi
e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle
Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. (comma aggiunto dall'art. 14, comma 8, decreto-legge 24/6/2014, n. 91 convertito nella Legge n. 116 del 11/08/2014).
Dalla NOTA della prefettura di Asti del 3/07/2014 prot. n. 18529/R.Inc/Area I PC << Indirizzi operativi per la campagna
antincendi boschivi estate 2014>>;
Dall’ORDINANZA del Sindaco n. 6/2014 del 23/07/2014
…… Per le motivazioni espresse in premessa, dalla data della presente ordinanza, in tutto il territorio di questo Comune è consentita altresì la combustione condizionata alla completa osservanza delle sottoelencate disposizioni e prescrizioni -, sul luogo di produzione, del materiale agricolo e forestale derivante da
sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (metri cubi) per
ettaro, nelle aree, periodi e orari e condizioni, a tutela della salute e dell’ambiente, così stabiliti:
a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di
sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera
zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
d) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
e) il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l’eccessiva produzione di fumo;
f) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
g) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide, nei seguenti orari:
nell’orario compreso tra le ore 06,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 17,00 e le ore 21,00 pomeridiane dal mese di aprile a fine mese di settembre;
nell’orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 11,00 antimeridiane, oppure tra le ore 15,00 e le ore 18,00 pomeridiane dal mese di ottobre a fine mese di marzo;
h) le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;
i) la zona su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco; in particolare deve essere realizzata una fascia
circostante priva di residui vegetali non inferiore a cinque metri;
l) nelle fasce adiacenti a grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
m) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito
dell'abbruciamento; la fascia parafuoco priva di residui vegetali dovrà avere una larghezza non inferiore a 10 metri;
n) qualora, nel corso della combustione, sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà
essere immediatamente spento;
o) l’abbruciamento di residui derivanti dalla pulizia di noccioleti o altre colture, deve essere effettuato secondo le prescrizioni della presente ordinanza e con le medesime prescrizioni di
sicurezza;
p) è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali, compresa carta e plastica;
q) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
r) è consentito l’accumulo o la triturazione in loco di scarti vegetali, nelle stesse quantità, da destinarsi ad una naturale trasformazione in compost.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Piemonte (O COMUNQUE PALESEMENTE EVIDENTI: CALDO
TORRIDO, FORTE VENTO, ECC.), la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Dalla Residenza Municipale, addì 23/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Gardino geom. Paolo)
Ufficio Tecnico Comunale – Comune di Cortazzone (AT)
IL SINDACO
F.to (Dott. CHIARA Francesco)