DEFINIZIONE DI PRODUTTORE INDIPENDENTE
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DEFINIZIONE DI PRODUTTORE INDIPENDENTE
Doc/it - Associazione dei Documentaristi Italiani, fornisce alcune note in vista di una revisione dell’art. 44 Tusmar, fornendo a monte una definizione di Produttore Indipendente. DEFINIZIONE DI PRODUTTORE INDIPENDENTE Premessa 1. Sin dal 1989 (la prima Direttiva UE sulle attività televisive) uno degli obiettivi principali è stato proprio favorire la produzione indipendente, come mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e la costituzione di piccole e medie imprese nel settore. 2. La definizione del produttore indipendente spetta ai singoli Stati Membri, ma già la Direttiva del 1989 suggerisce taluni criteri interpretativi per il legislatore, criteri che sono poi stati mantenuti ed implementati nelle direttive successive. 3. In primo luogo, la direttiva fissa un obiettivo: nel definire la figura del produttore indipendente, ci dice nei considerando, gli Stati membri devono aver ben chiaro che la definizione ha questi obiettivi specifici: (1) Stimolare nuove fonti di produzione televisiva (2) Stimolare la costituzione di piccole e medie imprese (3) Offrire nuovi sbocchi per talenti creativi 4. La Direttiva prevede anche che gli Stati devono dare adeguato spazio alle piccole e medie imprese di produzione. 5. Nel considerando n. 71 della Direttiva 13/10 la quale interviene in seguito, si precisa che “nel definire i produttori indipendenti dalle emittenti gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali: (1) la proprietà della società di produzione, (2) il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e (3) la proprietà dei diritti derivati”.1 1 Già nella Direttiva del 1997 n .36, al considerando 31, si dice che un criterio per la definizione di produttore indipendente è la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari. Sicché si nega lo status di produttore indipendente ai produttori che rinuncino a gestire in proprio almeno una parte dei diritti di sfruttamento economico dei loro filmati e li cedano in blocco alle emittenti. Obiettivo, è invece rendere possibile, per il produttore indipendente costruirsi un catalogo di programmi i cui diritti di sfruttamento secondo possano essere venduti su altri mercati 1 6. Internazionalizzazione delle opere televisive. E’ ormai ampiamente diffusa la convinzione che gli interventi pubblici a sostegno della produzione audiovisiva debbano avere come uno degli scopi principali l’esportazione del prodotto italiano per i suoi effetti sulla bilancia dei pagamenti e sulla cultura del paese. Tenuto conto delle premesse sopra riportate, Doc/it ritiene fondamentale che la nuova formulazione dell’articolo 44, così come il nuovo assetto dell’audiovisivo attualmente in discussione, inserisca nella definizione di Produttore Indipendente i seguenti aspetti che dovrebbero avere applicazione cumulativa: Proprietà della società di produzione: Ribadire quanto già affermato dal legislatore quando dice: il Produttore Indipendente non deve essere controllato, partecipato o collegato a emittente italiana e/o straniera. Particolarmente rilevante è mantenere l’esclusione delle società collegate, che in Italia sarebbero facile strumento di integrazione verticale tra broadcaster e produttori. Definire in modo più stringente i limiti di fatturato realizzato per un'unica emittente: il Produttore Indipendente non deve aver avere più del 70% del proprio fatturato degli ultimi 3 anni riferibile ad una sola emittente. Riteniamo invece poco indicativo il calcolo basato sul numero delle opere realizzato per la stessa Emittente visto che le differenze di costo -e quindi di “peso” sulla quantità di fatturato di una azienda- può variare in modo significativo. Definire in modo più stringente qual è la percentuale minima dei diritti di sfruttamento dell’opera che deve rimanere al Produttore Indipendente per essere definito tale (diritti derivati o residuali dell’opera): Doc/it ritiene che per essere davvero indipendente e svolgere un ruolo imprenditoriale attivo, capace cioè di valorizzare il proprio lavoro, promuoverlo e vederlo sul mercato italiano e soprattutto quello estero, il Produttore Indipendente debba possedere almeno il 25% dell’intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell’opera: solo così s’innescherà quel rapporto virtuoso che fa crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l’intero comparto produttivo del paese. In questa direzione il legislatore dovrebbe chiarire che ad esempio il 15% del TAX CREDIT, già previsto dalla legge attuale, deve essere inteso come apporto dato ad esclusivo beneficio del Produttore Indipendente e che quindi deve corrispondere alla proprietà del 15% dei diritti sull’opera. Tale capitalizzazione potrà e dovrà essere valorizzata in sede di bilancio dell’azienda. In questa 2 direzione Doc/it chiede che anche gli eventuali contributi automatici e non (al momento in discussione nella Legge Di Giorgi), così come i contributi delle Film Commission, del MiBACT, e di MEDIA vengano tutti imputati come apporto del produttore indipendente e vadano pertanto ad aumentare la sua quota diritti. Teniamo anche a far presente che la legge britannica, che ha recepito in pieno il valore propulsivo di riservare ampie quote diritti al produttore indipendente, ha stabilito che, obbligatoriamente, dopo 5 anni tutti i diritti di sfruttamento economico siano oggetto di una nuova contrattazione, in modo tale che possano anche tornare al produttore indipendente.2 MODIFICHE DA APPORTARE ALL’ART. 44 In merito all’obbligo di trasmissione e finanziamento di opere audiovisive europee stabilito dalla legge attuale, Doc/it ritiene: 1. che la formulazione legislativa attuale sia sostanzialmente adeguata, ma difetti sul piano applicativo. In particolare Doc/it ritiene che qualora le quote non vengano rispettate, chiede un più puntuale intervento di controllo dell’Agcom, e soprattutto che la legge preveda per il Broadcaster inadempiente non solo il pagamento della sanzione, ma anche l’obbligo di trasmettere e finanziare la quota evasa nel corso dell’anno successivo. 2. Doc/it chiede che venga ridefinita in modo chiaro la tipologia di opere che la legge considera eleggibili per entrare a far parte delle quote. Doc/it chiede che venga definita una categoria di prodotti audiovisivi che comprenda Film cinematografici e documentari cinematografici, fiction televisiva, documentari e serie per la televisione, i così detti “corti”, i film di animazione e cartoni animati superando una volta per tutte le definizioni di lungo, medio e corto metraggio. Doc/It chiede soprattutto di sostituire l’attuale continuo riferimento alle “opere cinematografiche prioritariamente destinate alla sala”. E’ di vitale importanza destinare gli interventi pubblici alle opere ad utilità ripetuta che si basano su di un reale lavoro autoriale, che posseggano le caratteristiche di prodotto esportabile. In questo senso andrebbero esclusi ad esempio gli adattamenti, 2 contractual obligations between a broadcaster and a producer which concern, directly or indirectly, the making of programmes (but not in respect of the use made of them) and which are capable of remaining in force for a period in excess of five years shall provide either side with the right to terminate those obligations at intervals of not more than five years. 3 anche se realizzati da produttori indipendenti italiani, di format ideati all’estero, ma anche i TV Show, i giochi a premi ecc. A questo fine proponiamo la definizione di opere “Scripted&Factual”. 3. Nell’ambito della sotto-quota attualmente riservata alle opere degli ultimi 5 anni Doc/it chiede quindi che la sotto-quota già prevista sia destinata ad opere “Scripted&Factual” recenti italiane e chiede che sia esplicitamente scritto che tale quota deve essere riservata a opere prodotte da produttori indipendenti. In riferimento all’obbligo di finanziamento di opere di produttori indipendenti, Doc/it chiede: 1) che la quota riservata ai produttori indipendenti debba essere utilizzata per finanziare i vari generi ad utilità ripetuta, tra cui deve essere chiaramente nominato il documentario nelle sue varie forme e destinazioni. Troppo a lungo tutta l’attenzione è stata riservata al cinema destinato alle sale escludendo almeno in parte il genere documentario. Solo così verrà promossa la diversità di generi e dunque la diversità culturale. (Il recente report fornito dalla DG Cinema indica infatti che sul mercato italiano si assiste a una scarsissima varietà di generi). 2) che la maggior parte della riserva sia destinata alle coproduzioni e preacquisti prevedendo anche una parte dei fondi per lo sviluppo: unico modo per favorire realmente la produzione di opere audiovisive. 3) Nell’ambito della sotto-quota attualmente riservata alle opere realizzate negli ultimi 5 anni, Doc/it chiede che detta sotto-quota sia destinata ad opere “Scripted&Factual” recenti italiane. 4) Modificare le fonti regolamentari in tema di deroghe e prevedere che esse non possano essere accordate in relazione all’obbligo di investimento finanziario, ma chiede che sia lasciata al Broadcaster la scelta della tipologia di prodotto sul quale investire purché rientri all’interno di quelle che abbiamo definito opere “Scripted&Factual”. 5) Prevedere che i servizi media audiovisivi a richiesta siano soggetti ai medesimi obblighi imposti ai servizi lineari (dunque con un duplice obbligo di presenza in catalogo/prominence e finanziamento delle opere europee di produzione indipendente). 4 6) Doc/it chiede inoltre che la legge oltre a definire il quadro generale dei rapporti tra i Broadcaster e i Produttori Indipendenti, deleghi ad AGCOM la scrittura di un codice di comportamento (sul modello del Britannico Television Corporation Code of Practice for Commissioning Programmes from Independent Producers) che fissi le regole e le procedure in materia di acquisto, pre-acquisto, produzioni e coproduzioni di opere di produzione indipendente. A tal fine AGCOM è tenuto a convocare i rappresentanti dei Broadcaster pubblici e privati e i rappresentanti delle associazioni dei produttori indipendenti, e a redigere, con il loro apporto, regolamenti specifici per tipologia di Broadcaster. Tali codici di comportamento dovranno essere rivisti con regolarità per essere adeguati alle novità e ai cambiamenti del mercato, e comunque ogni volta che una delle parti lo ritenga necessario. 5