C-02-07.01.2014-Contratti di leasing

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C-02-07.01.2014-Contratti di leasing
A tutti i clienti
Circolare
n. 2/2014
Bolzano, 7 gennaio 2014
vj
Oggetto: Contratti di leasing più convenienti a partire dal 1° gennaio 2014 – nuova imposta di registro
per la cessione dei contratti di leasing – abrogazione della IPT dovuta con la risoluzione dei
contratti di leasing auto – leasing immobiliari nuovamente deducibili anche dai professionisti
La finanziaria 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) contiene nei capi da 162 a 165 importanti
novità relative alla fiscalità dei contratti di leasing sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014. Vediamole
brevemente:
1. Riduzione della durata fiscale minima
Pro memoria: per i contratti di locazoine finanziaria stipulati a partire dal 29 aprile 2012 vale la regola
generale per la quale la durata dei contratti è indipendente da quella fiscalmente riconosciuta ai fini
degli ammortamenti (coefficienti tabellari). La durata contrattuale del leasing è infatti liberamente definibile, senza che ciò vada però a modificarne la deducibilità fiscale. Le durate minime fiscali vigenti
per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2013 sono le seguenti:
- per beni mobili due terzi dell’ammortamento tabellare;
- per gli immobili, qualora l’applicazione della regola di cui sopra determini una durata inferiore a 11
anni ovvero maggiore a 18, la durata minima fiscale del contratto dovrà essere rispettivamente non inferiore a 11 anni ovvero non inferiore a 18 anni;
- per i liberi professionisti vale invece la regola per cui la durata fiscale dell’ammortamento dei beni
mobili debba essere almeno pari al 50% dei coefficienti tabellari. I beni immobili, deducibili in non
meno di 15 anni, sono però, per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2009, interamente indeducibili;
- per le imprese, così come per i professionisti, nel leasing relativo ad una automobile non concessa in
uso promiscuo a dipendenti, la durata contrattuale deve essere almeno pari a quella fiscale, ovvero almeno quattro anni, ciò implicando:
- nel caso di una durata contrattuale inferiore a quella fiscalmente riconosciuta, che i costi andranno fiscalmente ammortizzati sulla durata minima di quattro anni, comportando la compilazione del relativo quadro di riconciliazione in dichiarazione dei redditi ed implicando una onerosa gestione in termini di adempimenti amministrativi e contabili;
- nel caso di durata contrattuale superiore a quella fiscalmente riconosciuta, che questa potrà essere validamente adottata anche ai fini fiscali, non implicando alcun adempimento particolare in
sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 invece, le durate minime fiscalmente riconosciute vengono modificate come di seguito esposto:
- per i beni mobili, la durata minima fiscale è ridotta alla metà (anziché 2/3) di quella tabellare;
- per i beni immobili, indipendentemente dal tasso di ammortamento, la durata minima fiscale viene
fissata a 12 anni.
Nella prassi, ciò significa che con una tasso di ammortamento del 20% (p.es. autocarro), per i “vecchi”
contratti, l’ammortamento fiscale doveva essere fatto su di una durata minima di 40 mesi (2/3 di 60);
per i nuovi contratti invece, saranno sufficienti 30 mesi (50% di 60 mesi). Per gli immobili invece,
l’ammortamento effettivo viene innalzato all’8,33% (precedentemente 5,55% con una durata minima
di 18 anni).
Seppur fiscalmente favorevole, la riduzione delle durate fiscalmente riconosciute ha un’importante
implicazione: la riduzione delle durate dei contratti. Ciò implicherà un maggior onere finanziario per
le imprese, che dovranno far fronte a rate di leasing maggiori. La possibilità e convenienza pratica di
ricorrere ad una tale riduzione delle durate contrattuali è dunque da verificare.
L’ammortamento delle automobili non concesse in uso promiscuo a dipendenti non subisce invece variazioni, restando oggi come allora pari a minimo quattro anni.
Un’ultima precisazione: se la durata di un contratto di leasing stipulato successivamente al 1° gennaio
2014 sarà inferiore alle nuove soglie, sarà necessaria come in passato la compilazione del relativo
quadro di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi con le variazioni in aumento e diminuzione.
2. Nuova imposta per il trasferimento di contratti di leasing
Per il finanziamento della suindicata riforma, nonché al fine di allinearne il trattamento a quello di altri
tipi di trasferimenti di immobili, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2014 un’imposta di registro
del 4% sui trasferimenti di contratti di leasing relativi ad immobili strumentali – anche allo stato grezzo. Base imponibile dell’imposta è il prezzo di acquisto del contratto, maggiorato del debito residuo,
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compreso il prezzo di riscatto. Questo tipo di trasferimenti scontava fino al 31.12.2013 l’imposta fissa
pari ad € 168. La nuova previsione è in effetti una esplicita deroga al principio di alternatività IVAregistro sancito dall’art. 40 del testo unico in tema di imposta di registro.
3. Abrogazione dell’IPT dovuta all’atto di risoluzione del contratto di leasing auto
Ulteriore evoluzione positiva della disciplina dei leasing auto è senz’altro l’abrogazione dell’IPT dovuta all’atto di risoluzione del contratto, dunque all’atto di intestazione dell’auto al sottoscrittore del
contratto di leasing giunto a scadenza. Per le risoluzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014 la tassa non sarà più dovuta.
4. Leasing e professionisti
Infine di grande importanza è la modifica apportata all’art. 54 del TUIR in tema di leasing immobiliari
sottoscritti da professionisti. Ai sensi della circolare n. 17/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate, questi
tipi di leasing sono deducibili unicamente se sottoscritti entro il 31.12.2009.
Ora viene invece previsto che i contratti di leasing immobiliare sottoscritti da professionisti siano deducibili in 12 anni.
Per i contratti di leasing immobiliare sottoscritti da professionisti dopo il 1° gennaio 2014 ed aventi ad
oggetto immobili ad uso esclusivamente professionale, le rate saranno quindi nuovamente deducibili,
negli stessi termini previsti per le imprese.
Da ribadire resta ancora che l’impatto delle suddette novità sul calcolo dell’IRAP ex art. 5 D.lgs.
446/97 (cd. metodo a valori di bilancio) è neutro. Per questi soggetti infatti (società di capitali, società
di persone che hanno optato) l’IRAP è calcolata unicamente in base ai dati risultati dal bilancio, dunque senza che questi vengano “corretti” dall’applicazione della disciplina fiscale.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
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