C-31-27.06.2012 durata contratto leasing

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C-31-27.06.2012 durata contratto leasing
A tutti i clienti
Circolare
Nr. 31/2012
Bolzano, 27 giugno 2012
Oggetto: Semplificazioni fiscali per i contratti di leasing: dal 29 aprile il mancato rispetto della durata
minima non comporta più l’indeducibilità dei relativi canoni.
In seguito alla recente conversione in legge del Decreto c.d. “Semplificazioni Fiscali” (articolo 4-bis
del DL n. 16/2012), la deducibilità fiscale dei canoni di leasing per imprese e professionisti è stata
slegata dalla durata minima di tali contratti.
Quadro normativo previgente: In passato la durata dei contratti di leasing era stata più volte oggetto di
modifiche. Le regole sin qui seguite per la deducibilità dei leasing finanziari dal reddito d’impresa
vincolavano la deducibilità dei canoni ad una durata minima del contratto pari:
- per i beni mobili, a due terzi per normale periodo di ammortamento risultante
dall’applicazione dei coefficienti ministeriali previsti dal DM 31/12/1988;
- per gli immobili valeva lo stesso requisito, ma si prevedeva ulteriormente una durata minima
di 11 ed una durata massima di 18 anni. Generalmente la durata dei contratti di leasing per i
beni immobili era di a 18 anni.
Per i professionisti valeva la regola della metà del periodo di ammortamento derivante
dall’applicazione dei coefficienti ministeriali previsti per i beni mobili e 15 anni per i beni immobili;
questi ultimi però erano deducibili solo in casi particolari. Sia per le imprese come anche per i
lavoratori autonomi valeva una limitazione dell’inquadramento generale per gli autoveicoli, che non
venivano dato in uso promiscuo ai propri dipendenti: la durata minima del contratto doveva essere pari
ad 100% della durata del periodo di ammortamento ordinario, cioè 4 anni. Se perciò il contratto di
leasing aveva una durata inferiore al periodo fissato dal citato art. 102, i relativi canoni erano
indeducibili.
La nuova disciplina: La novella legislativa è stata richiesta dalle società di leasing, che, considerando
la generale crisi economica e finanziaria, non riuscivano più a garantire i termini contrattuali e perciò
nell’ambito del Decreto c.d. “Semplificazioni Fiscali” recentemente convertito in legge, la deducibilità
fiscale dei canoni di leasing per imprese e professionisti è stata resa indipendente dalla durata minima
di tali contratti.
Attenzione: Tale novità consente di stipulare contratti di leasing con una durata che soddisfa i
requisiti specifici dei piani commerciali e finanziari degli investitori, senza dover tenere conto di
possibili limitazioni fiscali. Quindi in futuro sarà possibile stipulare contratti di leasing per beni
immobili con una durata di 15 anni.
Ai fini fiscali, tuttavia, restano in piedi le durate minime esistenti. Ne consegue: Se la durata del
contratto di leasing è inferiore al periodo minimo di deducibilità, le spese sostenute devono essere
“spalmate” su un periodo più lungo rispetto a quello di maturazione dei canoni. L’importo deducibile
in ciascun anno risulta quindi inferiore rispetto al costo effettivamente sostenuto (ossia di
competenza), a fronte del “recupero” della differenza successivamente al termine del contratto. In
particolare, i canoni di locazione rilevano fiscalmente per un periodo non inferiore:
- beni mobili: ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale corrispondente al coefficiente stabilito
dal DM 31 dicembre 1988;
- beni immobili: ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale e comunque entro un minimo di 11
anni ovvero un massimo di 18 anni;
- autovetture o veicoli a deducibilità limitata: all'intero periodo di ammortamento fiscale
Nell'esempio di cui sopra, ai fini civilistici le spese sostenute vengono detratte su 15 anni, invece ai
fini fiscali, essi saranno ripartiti su 18 anni.
Nella pratica, sarà necessario ripartire, sulla base di calcolo extra-contabili, le spese di leasing
sulla durata minima prevista.
L’intervento citato è senz’altro positivo, il cambiamento comporterà però notevoli oneri aggiuntivi per
l’amministrazione, dal momento in cui la ripartizione delle spese del contratto di leasing deve essere
gestiti ai fini fiscali al di fuori delle scritture contabili.
L’autorità fiscale in particolare dovrà chiarire, come vengono trattati fiscalmente i costi di "riscatto" o
il tasso di interesse implicito per la determinazione dei interessi passivi deducibili in relazione al
risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
L'Associazione delle società di leasing ("Assilea") e quella delle società per azioni ("Assonime") si
stanno già confrontando sulle possibili interpretazioni delle nuove norme. Fino alla prossima chiusura
dei bilanci avremo le istruzioni necessarie.
La nuova norma consente una più facile gestione dei contratti di locazione, pur mantenendo i (limitati)
vantaggi fiscali. Il contratto di leasing può essere utilizzato come puro strumento di finanziamento, e
da un punto di vista fiscale si ottiene contemporaneamente un ammortamento più veloce.
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012. Rimane ancora da
stabilire se in seguito può essere ridotta la durata anche per i contratti già esistenti a tale data.
Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dr. Josef Vieider